Tipologia: CCNL
Data firma: 21 dicembre 1999
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Federlegno-Arredo/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Dichiarazioni congiunte delle parti.
Sfera di applicazione
Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali.
1.1. Osservatorio nazionale.
1.2. Sistema di informazioni.
1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
1.4. Lavoro a domicilio.
1.5. Contrazione temporanea dell'orario lavoro.
Art. 2 - Sistema contrattuale.
2.1. Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2.2. Contrattazione di 2° livello.
2.3. Assemblea.
Art. 3 - Rappresentanze.
3.1. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
3.2. Costituzione della RSU.
3.3. Composizione della RSU.
3.4. Numero dei componenti la RSU.
3.5. Compiti e funzioni.
3.6. Permessi.
3.7. Elezioni.
3.8. Modalità della votazione.
3.9. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale.
3.10. Elettorato passivo.
3.11. Comunicazione della nomina.
3.12. Disposizioni varie.
Art. 4 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa.
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 6 - Quota di servizio sindacale Feneal - Filca - Fillea.
Art. 7 - Affissioni.
Art. 8 - Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro.
1. Livello nazionale.
2. Livello aziendale.
2.1. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
• Permessi.
2.2. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
• Permessi.
3. Attribuzioni del RLS, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale.
4. Riunioni periodiche.
5. Informazione ai lavoratori.
6. Formazione dei lavoratori.
7. Formazione per il RLS.
Art. 9 - Patronati.
Art. 10 - Relazioni aziendali e conflittuali.
Parte II - Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto.
Art. 3 - Donne e minori.
Art. 4 - Visita medica.
Art. 5 - Classificazione.
• Declaratorie e profili.
Art. 5 bis - Commissione Tecnica Paritetica per l'elaborazione di un nuovo sistema di inquadramento.
Art. 6 - Cumulo di mansioni.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 7 bis - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
Art. 7 ter - Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 7 quater - Festività abolite.
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9 - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Banca ore.
Art. 12 - Lavoro a turni.
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13 bis - Riduzione orario di lavoro.
Art. 14 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 15 - Contratto di lavoro determinato - contratto di lavoro temporaneo
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Minimi retributivi.
Art. 18 - Tredicesima mensilità.
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 21 - Premio di risultato.
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 23 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Art. 24 - Congedo matrimoniale.
Art. 25 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 26 - Mense aziendali.
Art. 27 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti.
Art. 28 - Formazione professionale.
• Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Art. 29 - Assenze.
Art. 30 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 31 - Malattia insorta durante il periodo di ferie.
Art. 32 - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 33 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 35 - Reclami e controversie.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 37 - Tutele delle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 38 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 39 - Previdenza complementare (Accordo di rinnovo parti economiche 19 marzo 1997).
• Protocollo di intesa 7 novembre 1997
Art. 40 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 41 - Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda.
Art. 42 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 43 - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 44 - Disposizioni finali.
Art. 45 - Decorrenza e durata.
Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 3 - Recuperi.
Art. 4 - Sospensioni di breve durata e interruzioni di lavoro.
Art. 5 - Modifica di mansioni.
Art. 6 - Lavoro a cottimo.
Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio.
• Definizione del lavoratore a domicilio.

• Libretto personale di controllo.
• Responsabilità del lavorante a domicilio.
• Retribuzione.
• Maggiorazione della retribuzione.
• Pagamento della retribuzione.
• Procedura di informazione.
• Norme generali.
Art. 8 - Trasferimenti.
Art. 9 - Trasferte.
Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 11 - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile.
Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.

B) Trattamento economico.
C) Conservazione del posto.
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
A) Denuncia.
B) Trattamento economico.
C) Conservazione del posto.
Art. 14 - Disciplina aziendale.
Art. 15 - Divieti.
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 17 - Multe e sospensioni.
Art. 18 - Licenziamento per mancanze.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio.
Art. 3 - Modifica di mansioni.
Art. 4 - Sospensioni di lavoro.
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 8 - Trasferimenti.
Art. 9 - Trasferte.
Art. 10 - Servizio militare.
Art. 11 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
Art. 13 - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 14 - Doveri del lavoratore.
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Modifica di mansioni.
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato.
Art. 4 - Sospensioni di lavoro.
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Trasferimenti.
Art. 7 - Trasferte.
Art. 8 - Alloggio.
Art. 9 - Servizio militare.
Art. 10 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 11 - Trattamento in caso di malattia o d'infortunio non sul lavoro.
Art. 12 - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 13 - Indennità maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 18 - Norme generali e speciali.
Parte VI - Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Durata dell'apprendistato.
• Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano.
Art. 4 - Retribuzione.
Art. 5 - Tredicesima mensilità.
Art. 6 - Ferie.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Attività formativa.
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
A) Conservazione del posto.
B) Trattamento economico.
C) Clausola di rinvio.
Art. 10 - Trattamento in caso d'infortunio e malattia professionale.
Art. 11 - Assenze.
Parte VII - Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 2 - Classificazione.
Art. 3 - Lavoro a cottimo.
Art. 4 - Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato.
A) Durata dell'ingaggio e anticipo

B) Alloggiamento
C) Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale
a) Conservazione del posto.
b) Trattamento economico.
D) Trattamento in caso di malattia o d'infortunio non sul lavoro
a) Conservazione del posto.
b) Trattamento economico.
E) Trattamento di fine rapporto (TFR)
F) Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e riduzione d'orario
G) Pattuizioni locali
Parte VIII - Minimi tabellari
Art. 1 - Aumenti retributivi.
Art. 2 - Minimi tabellari.
Art. 3 - Una tantum.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali 21 dicembre 1999/31 dicembre 2003

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 21 dicembre 1999 in Roma tra Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento (Federlegno-Arredo) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal) aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca), aderente a Cisl […], Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente a Cgil […]

Dichiarazioni congiunte delle parti.
1. Il presente contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di 2° livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di 2a lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno e altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura e altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette e altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie e altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili e articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa e il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, abs, pvc, poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali.

Federlegno-Arredo e Feneal, Filca, Fillea, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo interconfederale 23.7.93 e del Patto per lo sviluppo e l'occupazione 1.2.99 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti s'incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza e intervento di ciascuna organizzazione.

1.1. Osservatorio nazionale.
Le parti esprimono la volontà di migliorare lo scambio di conoscenze sullo stato e le prospettive del settore.
A tal fine le parti identificano nell'Osservatorio del Legno del Mobile e dell'Arredamento (Olma), come composto e strutturato, l'Osservatorio di riferimento del settore.
Configurandosi Olma come Ente distinto e finanziariamente autonomo, le parti individueranno comunemente, tramite una Commissione paritetica nazionale, quali sono i temi e campi d'intervento d'interesse comune da proporre ad Olma.
La Commissione si riunirà all'inizio di ogni anno per definire il programma dell'attività. La Commissione si riunirà con cadenza di norma quadrimestrale e sarà orientata a favorire, attraverso l'esame dei dati e delle informazioni, fornite dall'Osservatorio, il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di interventi e di provvedimenti di politica industriale e sui temi richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della pubblica amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e intervento propria di ciascuna Organizzazione.
In occasione di tali incontri potrà essere esaminata la situazione produttiva dei singoli comparti o aree sistema, con particolare riferimento ai problemi connessi ai processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica, avuto riguardo alle conseguenze di tali processi sull'occupazione.
Le tematiche di competenza della Commissione saranno le seguenti:
A. Andamento del settore.
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale e internazionale, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e alle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
[…]
B. Investimenti e innovazione tecnologica.
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C. Normative di indirizzo industriale.
[…]
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
D. Mercato del lavoro.
- L'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale sui CFL;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche d'inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- all'uso degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E. Formazione professionale.
- Le problematiche della formazione professionale, con la possibilità di individuare azioni d'indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli Organi preposti alla formazione professionale, al fine di un'eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore.
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore
F. Impiego del fattore lavoro.
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi d'orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
[…]
G. Dinamiche del costo del lavoro.
- L'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica.
- Monitoraggio della contrattazione di 2° livello (aziendale).
H. Ambiente e sicurezza.
- Le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
La Commissione paritetica nazionale individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza; agli Enti bilaterali confederali, alle Associazioni territoriali di Confindustria e alle OOSS territoriali verranno richiesti dalla Commissione paritetica nazionale i dati relativi a:
1) monitoraggio sull'andamento del settore:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
[…]
2) investimenti e innovazione tecnologica:
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto;
3) normative di indirizzo industriale:
- l'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
4) formazione professionale:
- le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore;
5) impiego del fattore lavoro:
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi d'orario, flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.);
[…]
6) monitoraggio dell'andamento della contrattazione aziendale.
Le parti territoriali coinvolte che cureranno la raccolta delle informazioni potranno organizzare i dati richiesti al fine di verificare la possibilità di consegnare alla Commissione paritetica nazionale un unico elaborato.
La Commissione paritetica nazionale nel merito dei temi sopra indicati, destinerà una o, ove necessario, più sessioni di lavoro annuali alla disamina dei dati disaggregati per aree per consentire sul territorio, nel pieno e completo rispetto delle relative autonomie decisionali e organizzative di ciascuna parte, di avere gli strumenti necessari al fine di promuovere eventuali proposte e iniziative per lo sviluppo e la tutela del settore.

1.2. Sistema di informazioni.
Livello nazionale.

Annualmente, entro il 1° semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali Federlegno-Arredo fornirà a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi d'età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito di Federlegno-Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio;
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'Accordo interconfederale 18.12.88 sui CFL e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi nn. 903/77 e 125/91.
Nel corso dello stesso incontro Federlegno-Arredo fornirà inoltre a Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
[…]
- la formazione professionale;
[…]

Livello territoriale.
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del Sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi d'età e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo interconfederale 18.12.88 e successive modifiche e/o integrazioni sui CFL, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi nn. 903/77 e ;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.

Livello aziendale e di gruppo.
Di norma annualmente, le aziende e i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e della controllante articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti per i gruppi e più di 90 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza di Federlegno-Arredo, forniranno alle RSU, assistiti dalle OOSS dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi d'investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi d'età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93 e dall'art. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.

1.3. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

1.4. Lavoro a domicilio.
Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.2.73 n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
L'incontro di cui al precedente punto 1.1. (Investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.

Art. 2 - Sistema contrattuale.
Le parti assumono, nel regolare i propri comportamenti negoziali, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, Protocollo 23.7.93 e del Patto per lo Sviluppo e l'Occupazione 1.2.99 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su 2 livelli.

2.2. Contrattazione di 2° livello.
La contrattazione a livello aziendale, come indicato al comma 3 del sopracitato punto 2 riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel CCNL è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della negoziazione a livello aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]

2.3. Assemblea.
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 3 - Rappresentanze.
3.1. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Ad integrazione e attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil il 20.12.93, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.

3.5. Compiti e funzioni.
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20.3.91 e i componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/70 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull'organizzazione dell'attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le OOSS di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo interconfederale 23.7.93 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva. pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.

Art. 8 - Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro.
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla normativa di cui al D.lgs. n. 626/94 e all'Accordo interconfederale 22.6.95, con l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti si danno atto che il RLS è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. Livello nazionale.
Le parti concordano sull'utilità di un monitoraggio nazionale sull'andamento degli infortuni sul lavoro nelle aziende del settore e delle malattie professionali.
A tal fine impegnano la Commissione paritetica a considerare prioritario, all'interno dei campi d'intervento previsti dal presente CCNL, quello relativo alla prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro; la Commissione individuerà gli strumenti e la metodologia con cui operare, con particolare attenzione ad iniziative analoghe esistenti a livello confederale.

2. Livello aziendale.
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro attività nell'azienda o unità produttiva.

2.1. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Le Organizzazioni datoriali territoriali e le OOSS dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee all'informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del RLS, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all'Organismo paritetico provinciale per tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

Permessi.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, tranne che per i punti b), c), d), g), i), l), il RLS usufruisce di un monte ore di permessi di:
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti

2.2. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il o i RLS secondo il seguente rapporto:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.
All'atto della costituzione della RSU il candidato a RLS viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i RLS è o sono designati dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della 1a assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA delle OOSS aderenti alle Confederazioni firmatarie, il o i RLS sono eletti dai lavoratori al loro interno, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OOSS.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale caso competono al RLS solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di RSA, il o i RLS sono eletti dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OOSS.
Il verbale contenente i nominativi del RLS deve essere comunicato alla Direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale di appartenenza, all'Organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

Permessi.
Il RLS, oltre ai permessi previsti per la RSU, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs n. 626/94, tranne che per i punti b), c), d), g), i), usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

3. Attribuzioni del RLS, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale.
Le parti confermano quanto previsto dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94 e dall'Accordo 22.6.95.
In particolare, il RLS accede ai luoghi di lavoro; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione; avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; ha accesso al registro degli infortuni; è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; fa proposte in merito all'attività di prevenzione; è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione all'attività antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; partecipa alla riunione periodica; fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; riceve una formazione adeguata; è consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori.
Le parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

4. Riunioni periodiche.
In applicazione del comma 1, art. 11, D.lgs n. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Viene redatto il verbale della riunione.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

5. Informazione ai lavoratori.
Come previsto dall'art. 21, D.lgs n. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione protezione adottate.

6. Formazione dei lavoratori.
Le parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza.
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata come stabilito dal comma 1, art. 22, D.lgs n. 626/94, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.

7. Formazione per il RLS.
Le parti convengono che la formazione del RLS, prevista dal comma 1, punto g), art. 19 e dal comma 4, art. 22, D.lgs n. 626/94, e dall'Accordo 22.6.95, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
La formazione comunque deve prevedere un programma base di 32 ore.
È prevista un'integrazione della formazione ogni volta vi sia l'introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10 - Relazioni aziendali e conflittuali.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell'Accordo interconfederale 25.1.90, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Parte II - Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
Art. 3 - Donne e minori.

Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 5 bis - Commissione Tecnica Paritetica per l'elaborazione di un nuovo sistema di inquadramento.
Verificate le conclusioni a cui è pervenuta la ricerca commissionata da Olma sulle professionalità esistenti nel settore, entro il 28.2.00 sarà insediata una Commissione tecnica paritetica, composta da 3 rappresentanti designati da Federlegno-Arredo e 3 designati da Feneal, Filca e Fillea, con il compito di elaborare una proposta organica sul nuovo sistema d'inquadramento dei lavoratori. La Commissione potrà essere integrata, di volta in volta, da esperti chiamati dalle parti.
La Commissione, valutati tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria attività, progetterà una proposta di adeguamento dell'attuale struttura dell'inquadramento a fronte dalle mutate condizioni tecnico-organizzative di impresa. Vengono indicati i seguenti obiettivi, fermo restando le definizioni dei criteri che la Commissione si darà al fine di conseguire il risultato più avanti indicato.
1. Il nuovo sistema d'inquadramento sarà strutturato tenendo conto delle mutate esigenze professionali necessarie per il presidio dei lavori e delle attività così come sono mutati nelle aziende;
2. il nuovo sistema sarà proposto per consentire l'inquadramento nei termini attuativi più rapidi;
3. il nuovo sistema potrà prevedere anche indirizzi sui supporti formativi adeguati sia per il personale in ingresso, che per lo sviluppo professionale dei già occupati.
La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del 1° biennio di vigenza del presente contratto e presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il 31.12.01.
Le parti stipulanti convengono comunque che il nuovo sistema d'inquadramento dovrà essere acquisito entro la scadenza del quadriennio di vigenza del presente contratto.
In occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, le parti troveranno le soluzioni negoziali per i nuovi minimi retributivi e per il ridisegno della scala parametrale.

Art. 7 - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
[…]
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione d'orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della 2a giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana.
Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

Art. 7 bis - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le parti convengono che l'orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive e organizzative delle aziende.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle RSU comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende.
[…]
I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi d'impedimento.
Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, a intese a livello aziendale con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore sopra previste, nel limite della legislazione vigente.
Copia di ciascuna intesa raggiunta verrà trasmessa alla Commissione paritetica nazionale.

Art. 7 ter - Riduzione dell'orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario e le sue articolazioni e sullo straordinario, l'orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore complessive.
[…]
Nel corso della predetta verifica, che potrà riguardare anche il recupero delle ore di supero effettuate il regime di flessibilità, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Tenuto conto della specificità della normativa sopra riportata le parti si danno atto che i lavoratori interessati dai programmi di effettuazione di lavoro in regime di flessibilità presteranno la loro opera nei tempi e nei modi stabiliti, salvo casi d'impedimento oggettivo giustificato.
[…]

Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente CCNL per dette festività.

Art. 12 - Lavoro a turni.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto d'esame tra Direzione aziendale e RSU.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18, legge 26.4.34 n. 653.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai 2 commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte Comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del comma 2, art. 20, legge 17.10.67 n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione che deve intendersi comprensiva dell'incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma 1, art. 7 (Orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
- esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione e allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc..
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU. Su richiesta delle RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
[…]

Art. 13 bis - Riduzione orario di lavoro.
Per i lavoratori che prestano la loro opera in 3 turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione dell'orario di lavoro annuo già prevista dal CCNL 13.12.94/30.1.95, saranno riconosciute le seguenti misure, computabili e godibili secondo le modalità dell'art. 7 del CCNL:
- 4 ore dal 1.1.01
- 4 ore dal 1.1.02
Tali ulteriori riduzioni d'orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato articolo, confluiscono nella Banca ore individuali alle condizioni previste dall'art. 11 (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti aziendali in atto.

Art. 15 - Contratto di lavoro determinato - contratto di lavoro temporaneo
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle fattispecie previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo anche non avente carattere straordinario e occasionale;
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in aspettativa;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotta da particolari esigenze di mercato e/o fieristiche;
- per le lavorazioni connesse all'attività di carattere stagionale;
- per le lavorazioni di carattere eccezionale non eseguibili con i normali mezzi di produzione.
Le aziende informeranno tempestivamente le RSU sul personale assunto con contratto a termine e sulle motivazioni delle assunzioni.
B) Le parti si danno atto che l'introduzione del lavoro temporaneo nella legislazione italiana deve essere intesa come un nuovo strumento e una nuova tipologia contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che l'evoluzione delle condizioni di mercato hanno reso una funzione importante di organizzazione.
L'individuazione delle causali e delle fattispecie qui di seguito specificate che danno origine al contratto di lavoro temporaneo è fatta come diretta conseguenza della previsione della norma di legge e dell'Accordo interconfederale 16.4.98, che lasciano alle parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il compito d'implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la disciplina si applica.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- sostituzione in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario al reperimento della stessa sul mercato;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
- in ogni altro caso di possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione vigente e delle normative contrattuali vigenti.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui alla 1a categoria.
Le RSU saranno informate preventivamente sul numero e sui motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette informazioni potranno essere rese entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, nelle fattispecie sopra indicate è pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OOSS locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali; il prodursi di tale ipotesi e la relativa esigenza di assunzione con contratto di lavoro temporaneo sarà verificata dalle parti a livello aziendale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

Art. 25 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, […]

Art. 28 - Formazione professionale.
(Accordo sottoscritto tra Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).
Le parti confermano il ruolo centrale che va attribuito alla formazione professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle risorse umane nelle aziende e assecondare migliori opportunità all'occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne.
In tal senso le parti confermano l'importanza e il ruolo che può essere svolto dalla Commissione paritetica nazionale in materia di formazione già definita contrattualmente, concordando sul punto che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In particolare la Commissione paritetica nazionale avrà il compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative dei settori, anche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando altresì i risultati che potranno pervenire in tal senso dall'Osservatorio, di cui all'apposito articolato;
- raccogliere ed elaborare dati, notizie ed elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, curare pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni e incontri per lo studio di problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
- prospettare, in raccordo con gli Organismi paritetici per la formazione professionale previsti dall'Accordo interconfederale 18.12.88 e successive intese, tali specifiche esigenze formative agli Organi preposti nel campo della formazione con particolare riferimento alle sedi comunitarie, nazionali e regionali avendo tra l'altro l'obiettivo di redigere una mappa delle risorse disponibili al fine di un loro coordinamento nell'ottica di evitare duplicazioni di interventi e dispersioni delle risorse stesse.
In particolare le parti, sempre in raccordo con gli Organismi paritetici di cui sopra, si attiveranno presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti regionali e locali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili, avvalendosi eventualmente anche delle esperienze delle strutture già operanti:
- operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con le specifiche esigenze dei settori.
Tale Commissione paritetica nazionale sarà costituita da 3 componenti in rappresentanza degli imprenditori e 3 componenti in rappresentanza dei lavoratori e si riunirà presso Federlegno-Arredo, ogni 6 mesi, o su istanza di una delle parti.
La Commissione esaminerà inoltre a livello nazionale eventuali progetti di fattibilità e iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell'ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.

Art. 32 - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella 1a ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 34 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 35 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la RSU verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Art. 37 - Tutele delle categorie dello svantaggio sociale.
Le aziende considereranno con la dovuta attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, l'inserimento nelle proprie strutture dei disabili, così come previsto dalle leggi nn. 104/92 e 68/99.

Art. 43 - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.
[…]

Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 3 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione,

Art. 6 - Lavoro a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assegnazione.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in 1a istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in 2a istanza dalle OOSS territorialmente competenti.
Nota a verbale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all'art. 3 della relativa regolamentazione contrattuale.

Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio.
Definizione del lavoratore a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive del l'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presta contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Procedura di informazione.
Le RSU può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le RSU potranno farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.

Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore a m. 4,50 da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta un'indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore a 40° C e nei 3 mesi estivi a temperatura superiore a 50° C sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Note a verbale.
In relazione a quanto stabilito nell'art. 8, parte I sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo d'indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14 - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 15 - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento e introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 17 - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 28 (Assenze) della parte Comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 18 - Licenziamento per mancanze.
Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro - può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 17 (Multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale.
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSA o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo d'indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 14 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 14 - Doveri dell'impiegato.

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 18 - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d'impiego privato.
Oltre che al presente CCNL l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Parte VI - Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato per gli operai e gli impiegati nell'industria del legno del sughero, del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.

Art. 3 - Durata dell'apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati, è stabilita in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla 3a dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria 3a dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siamo confermati;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria 2a dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
In caso di stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata può essere prorogata proporzionalmente alla minore prestazione convenuta.
All'atto dell'assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra.
I periodi di servizio previsti in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili tra loro se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori a 1 anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto dell'assunzione insieme agli eventuali titoli di studio e altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.
Allo stesso tempo dovrà essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma di apprendistato.

Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano.
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dall'accordo provinciale integrativo in atto.

Art. 7 - Orario di lavoro.
Per gli apprendisti la durata dell'orario fa riferimento alla normativa sull'orario di lavoro prevista dal presente CCNL, fatte salve le nuove disposizioni di legge a disciplina della materia.

Art. 8 - Attività formativa.
Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie di attività formativa prevista dalla normativa in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuire diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato e che 42 ore annue medie siano riservate alla formazione trasversale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale la formazione sarà così articolata:
- 80 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale non attinente all'attività da svolgere, di cui 28 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 52 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico;
- 50 ore per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale attinente all'attività da svolgere, di cui 14 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 36 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico.
Le parti rinviano alla Commissione paritetica nazionale l'eventuale definizione di linee guida e degli indirizzi di massima dell'attività formativa.
In sede territoriale gli Enti confederali bilaterali per la formazione o in loro assenza le Associazioni imprenditoriali e/o le OOSS territoriali di categoria, avranno la facoltà di individuare contenuti professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della formazione già acquisita in precedenti esperienze.
La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali acquistate dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestazione sarà consegnata al lavoratore.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è riservato al datore di lavoro l'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro.
Ferme restando le quantità formative previste dalla legislazione vigente, in caso di apprendistato a tempo parziale, le stesse saranno riproporzionate su base annua, con le stesse modalità previste all'art. 3 della presente regolamentazione.

Art. 10 - Trattamento in caso d'infortunio e malattia professionale.
Per infortunio sul lavoro e malattia professionale trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.

Art. 11 - Assenze.
In caso di assenza superiore alle 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata delle dette assenze.

Parte VII - Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Vengono applicate le norme già definite in occasione del rinnovo del CCNL Legno, Sughero, Mobile e Arredamento firmato il 21.12.99.

Art. 3 - Lavoro a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]

Art. 4 - Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato.
A) Durata dell'ingaggio e anticipo

Il datore di lavoro, nel richiedere gli operai, dovrà indicare, approssimativamente, la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione del lavoro.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto non potrà avvenire che per accertabili cause di forza maggiore e in caso di licenziamento per mancanze.
[…]