Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 20 dicembre 2019
Validità: 2019-2021
Parti: Regione Toscana e RSU, Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa
Comparti: P.A., Regione Toscana
Fonte: regione.toscana.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Premesse
Art. 2 - Ambito di applicazione e durata
Art. 3 - Applicazione CCI e interpretazione autentica
Art. 4 - Relazioni sindacali
Titolo II Disciplina e utilizzo delle risorse decentrate
Art. 5 - Risorse per la contrattazione collettiva integrativa
Art. 6 - Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo
Art. 7 - Progressioni economiche all'interno delle categorie
Art. 8 - Posizioni Organizzative

 

Art. 9 - Indennità specifiche responsabilità
Art. 10 - Produttività generale ed individuale. Maggiorazione del premio individuale di produttività. Performance del comparto e delle Posizioni Organizzative
Titolo III Disposizioni diverse
Art. 11 - Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 12 - Applicazione art. 72 del CCNL 2016-2018
Art. 13 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 14 - Banca ore
Art. 15 - Strumenti di monitoraggio
Art. 16 - Disposizione finale
Allegato


Contratto collettivo integrativo del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019-2021

Premesso che:
In data 20 dicembre 2019 nella sede della Giunta della Regione Toscana ha avuto luogo l'incontro tra: Delegazione di parte datoriale della Regione Toscana […] e le rappresentanze sindacali composte da: […] RSU Regione Toscana […], per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria: Cgil - Fp […], Cisl - Fp […], Uil-Fpl […], Csa […]
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1565 del 16 dicembre 2019 con cui si autorizza la delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo per il personale del comparto per il triennio 2019-2021, a conclusione della sessione annuale di contrattazione decentrata integrativa,
Visti l'art. 7, comma 4 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 che definisce le materie oggetto di contrattazione e l'art. 8 che fissa i tempi e procedure di contrattazione;
le parti sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo relativo al personale del comparto per il triennio 2019-2021.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Premesse

1.1 A norma dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali". L'Amministrazione ed i soggetti sindacali (di seguito Parti) intendono dare attuazione al richiamato principio al fine di assicurare il miglior svolgimento della funzione pubblica sulla base dei seguenti principi:
a) art. 3 del titolo II del Contratto Collettivo Nazionale (di seguito CCNL) relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018 che precisa come il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;
b) art. 3, comma 2, del CCNL Funzioni Locali, che definisce obiettivi da perseguire, attraverso il sistema delle relazioni sindacali, con l'applicazione del contratto:
• contemperamento della missione di servizio pubblico dell'amministrazione a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
• miglioramento della qualità delle decisioni assunte;
• sostegno alla crescita professionale e all'aggiornamento del personale, nonché ai processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione;
c) art. 8 del CCNL, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi.
1.2 Al fine di dotare dipendenti, Amministrazione, Organizzazioni Sindacali e RSU di uno strumento organico delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dipendente, il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina le materie demandate alla contrattazione collettiva integrativa, in armonia con le disposizioni del vigente CCNL, delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2 Ambito di applicazione e durata
2.1 Il presente CCI si applica al personale dipendente di Regione Toscana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale cui si applica il CCNL Funzioni Locali . Esso disciplina tutte le materie demandate dalla legge o da CCNL alla contrattazione integrativa. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge e contrattuali sovraordinate, il presente CCI si applica al personale delle categorie della Regione Toscana.
Il presente contratto sostituisce ed abroga eventuali CCI, accordi sindacali e quanto altro è stato precedentemente sottoscritto per specifici ambiti di lavoro che dettino disposizioni difformi e/o in contrasto con quanto previsto nel presente contratto.
Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni di legge dei contratti collettivi nazionali vigenti.
2.2 Fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti, il presente CCI ha efficacia dal momento della definitiva sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021, fermo restando che nelle more del rinnovo il presente contratto è valido ed efficace tra le Parti.
2.3 Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto possono essere modificate e integrate da contratti successivi; ulteriori fasi di contrattazione potranno svilupparsi a seguito di verifiche derivanti da processi di riorganizzazione dell'amministrazione regionale che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del CCI.

Art. 3 Applicazione del CCI ed interpretazione autentica
3.1 Nel caso in cui insorgano controversie nell'interpretazione o sull'applicazione delle norme del CCI, ciascuna delle Parti firmatarie può richiedere la convocazione della parte trattante, inviando per iscritto richiesta motivata all'altra Parte; essa deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
A seguito della richiesta di cui al precedente periodo, l'Amministrazione convoca le organizzazioni sindacali e la RSU e la riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'interpretazione autentica è espressa attraverso apposito verbale che diviene vincolante con la sottoscrizione delle Parti, secondo le modalità adottate per la stipula di questo stesso CCI.
[…]
3.2 Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da esse regolate.
3.3 L'Amministrazione si impegna a dare massima diffusione, tra i lavoratori del verbale d'interpretazione autentica anche attraverso l'Intranet regionale.

Art. 4 Relazioni Sindacali
4.1 Le Relazioni Sindacali, nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL e della distinzione dei ruoli della Regione Toscana, delle Organizzazioni Sindacali di categoria e della RSU, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di trovare una sinergia tra l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro, il benessere organizzativo, lo sviluppo professionale e l'esigenza di migliorare la qualità dei servizi istituzionali dell'Amministrazione. A tal fine è necessaria la condivisione di un sistema di regole, che sia in grado di dare certezze riguardo alle modalità della partecipazione sindacale in Regione.
4.2 Il sistema delle relazioni sindacali deve mirare alla costituzione di un rapporto collaborativo tra l'Amministrazione regionale e le Rappresentanze sindacali, basato sui principi di correttezza, buona fede, trasparenza e informazione reciproca, finalizzato al perseguimento dell'interesse comune consistente nel proficuo raggiungimento degli obiettivi istituzionali, contemperando le esigenze organizzative dell'Amministrazione, la tutela contrattuale dei dipendenti e l'interesse generale della collettività.
Le Parti, qualora non vengano interrotte le trattative e per tutta la loro durata, si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né tanto meno a procedere ad azioni dirette.
L'esame delle tematiche di interesse condiviso si articolerà secondo i modelli strutturati e costituenti il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 ovvero la partecipazione (informazione, confronto, organismo paritetico per l'innovazione) e la contrattazione integrativa.
4.3 Ove la complessità della tematica oggetto di trattativa lo richieda, può essere concordata tra le Parti la convocazione di Tavoli Tecnici di approfondimento, per esaminare tecnicamente gli argomenti oggetto di trattazione.
Per assicurare la massima efficacia e tempestività nella discussione e nell'esame degli argomenti trattati ai Tavoli Tecnici, la loro composizione sarà contingentata ma commisurata al tema da trattare: saranno presenti in rappresentanza dell'Amministrazione i livelli di responsabilità coerenti con le materie oggetto di trattazione e, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, parteciperanno i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e delle RSU in numero contingentato e definito in base appunto alla complessità della materia in trattazione.
Gli esiti dei lavori dei Tavoli Tecnici, contenuti in appositi documenti, saranno riportati al tavolo negoziale per la loro illustrazione e per i successivi passaggi previsti dal sistema di relazioni.
4.4 Le materie di contrattazione integrativa sono disciplinate dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Fermo restando il sistema di relazioni sindacali come definito al titolo II del CCNL 2016-1018 le Parti individuano quale strumento di coinvolgimento partecipativo le seguenti macrotematiche di interesse comune quali:
a) disposizioni a carattere generale volte al perseguimento delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, la promozione della partecipazione, la prevenzione delle discriminazioni al fine della realizzazione di un clima di benessere organizzativo, anche tramite un efficace coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
b) organizzazione del lavoro anche con riferimento ad una equilibrata allocazione del personale;
c) processi generali legati all'informatizzazione, semplificazione e digitalizzazione nell'ambito dell'Amministrazione, con particolare riferimento a quelli che possono avere un impatto sull'organizzazione del lavoro e sulla condizione dei lavoratori, ivi compresa salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
d) atti a contenuto generale dell'Amministrazione nel caso in cui possano prodursi effetti o modifiche sostanziali sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione del personale;
e) processi di modifica di forme gestionali dei servizi;
f) situazione degli organici regionali compreso l'utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e altre eventuali tipologie di contratto.
4.5 Al fine di basare le relazioni tra le Parti sui principi di trasparenza nei processi decisionali e sulla leale collaborazione, pur nella distinzione dei ruoli, l'Amministrazione si impegna a fornire un'informazione scritta o verbale, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere ad una valutazione sull'impatto delle misure da adottare e potere esprimere osservazioni e proposte.
Per la durata delle procedure indicate le Parti si astengono dall'assumere autonome iniziative in relazione ai temi trattati.
Le Parti si impegnano a dare attuazione, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, a quanto disciplinato negli accordi.
4.6 Fermo restando i tempi e le modalità previste dal sistema delle relazioni sindacali di cui al titolo II del CCNL, la seduta per la trattativa viene attivata previa convocazione scritta da parte dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali dell'Amministrazione, tramite posta elettronica e di norma con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
Gli argomenti da trattare, inseriti nell'ordine del giorno, vengono proposti dalle Parti mentre l'ordine di priorità nella discussione è stabilito dall'Amministrazione nel pieno rispetto dell'urgenza e dall'importanza degli stessi, garantendo comunque la trattazione di tutti gli argomenti richiesti da entrambe le Parti.
L'ordine del giorno viene riportato nella convocazione; gli eventuali documenti relativi ai punti in discussione saranno forniti alle Parti, in un tempo congruo, di norma entro 5 giorni lavorativi, prima della data stabilita per la seduta, per permettere l'esame preliminare degli stessi.
La seduta può svolgersi con modalità di videoconferenza e viene convocata preferibilmente in orario antimeridiano.
4.7 Del contenuto di ogni seduta verrà redatta una memoria consistente nel resoconto sintetico degli interventi, comprensivo degli impegni presi dalle Parti. Tale memoria verrà conservata agli atti dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali dell'Amministrazione. Tale memoria non ha valore di verbale e tutte le decisioni assunte nel rispetto dei modelli relazionali definiti dal titolo II del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 dovranno essere sottoscritte dalle Parti.
L'Amministrazione conserva il registro degli accordi, dei protocolli e dei verbali di concertazione presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali; gli stessi sono pubblicati sulla intranet al fine di facilitarne la consultazione da parte di tutti i dipendenti.
4.8 L'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali concordano, all'inizio di ogni trimestre, una programmazione di massima delle sedute (comprensiva degli eventuali tavoli tecnici) e dei relativi argomenti da esaminare.
Le Rappresentanze sindacali possono richiedere la convocazione straordinaria del Tavolo sindacale per esaminare argomenti di particolare urgenza e rilevanza. L'Amministrazione convoca il tavolo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, oppure inserisce gli argomenti nell'ambito di una delle sedute già programmate.
L'Amministrazione, attraverso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, convoca le Rappresentanze Sindacali, indicativamente ogni primo martedì del mese, per effettuare una verifica circa il calendario dei lavori e delle sedute programmate.
4.9 Le Parti si impegnano ad effettuare, con una cadenza semestrale programmata e concordata, momenti di verifica concernenti le materie individuate di specifica rilevanza.

Titolo III Disposizioni diverse
Art. 11 Organismo paritetico per l'innovazione

(Art. 6 del CCNL 2016-2018)
11.1 È istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione, allo scopo di realizzare una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-2018 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2016-2018, commi 1 e 2.
11.2 Per ciò che concerne la composizione, le modalità di funzionamento e le attività di competenza dell’Organismo paritetico per l'innovazione si applica quanto previsto all'art 6, comma 3 del CCNL 2016-2018, nonché quanto disposto all'art. 4 del presente CCI.
11.3 Le parti concordano di insediare il comitato entro il primo semestre 2020. Un rappresentate della RSU è invitato agli incontri dell'Organismo.

Art. 13 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Art. 7, comma 4, lett. m) del CCNL 2016-2018)
13.1 La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 recepito dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
13.2 Le Parti concordano che siano effettuate riunioni semestrali tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nominati dalle OO.SS. e il competente Settore Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
13.3 L'Amministrazione coinvolge, consulta, informa e forma i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, impegnandosi altresì a realizzare un piano pluriennale di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale.

Art. 14 Banca ore
(art. 7, comma 4, lett. o) del CCNL 2016-2018)
14.1 L'orario prestato a titolo di straordinario può essere computato, per un massimo annuale di 36 ore su autorizzazione del dirigente e su richiesta del dipendente a titolo di banca ore e dà diritto alla corresponsione delle maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario ed a riposi compensativi o "recuperi" (5 giorni nell'anno solare).
14.2 Le Parti condividono l'obiettivo di introdurre la possibilità di utilizzare la banca delle ore anche a completamento dell'orario convenzionale giornaliero fermo restando le fasce di presenza obbligatoria; tale regolamentazione sarà introdotta, previo adeguamento delle procedure informatiche, entro il primo aprile 2020.

Art. 16 Disposizione finale
16.1 Le Parti danno atto del reciproco impegno di avviare la nuova sessione contrattuale entro il mese di gennaio 2020, per effettuare:
[…]
16.1.2 la revisione degli istituti di cui all'art. 7 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 tra cui in particolare la disciplina dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro (Art. 70 bis del citato CCNL).
16.2 Le Parti inoltre concordano di approfondire, nell'ambito dei lavori dell'organismo paritetico per l'innovazione di cui all'articolo 11, le seguenti tematiche ai fini:
- della sperimentazione della fruizione delle ferie ad ore di cui dell'art. 29 del citato CCNL previo confronto ai sensi dall'art. 5 del citato contratto;
- della sperimentazione delle modalità per il riconoscimento del tempo di viaggio in missione come tempo di lavoro, ai sensi dell'art. 70 octies del CCNL;
- della revisione della regolamentazione della mobilità interna;
- dell'attivazione del lavoro agile (o smart working) allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come prevista anche nella Dichiarazione congiunta n. 2 del citato CCNL;
[…]
16.3 Le Parti concordano, inoltre, che fino alla puntuale definizione di tutti gli istituti previsti CCNL Funzioni Locali 2016-2018, restano vigenti le disposizioni contrattuali relative agli istituti ancora da disciplinare.