PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione regionale per la Sicilia (di seguito denominato INAIL Sicilia), con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante n.58/D, ***, rappresentato dal Direttore Regionale pro-tempore, Giovanni Asaro
e
l’ ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Organismo paritetico territoriale di Palermo (di seguito denominato Panormedil CPT Palermo) con sede Via G. Borremans 17, 90145 - Palermo, ***, rappresentato dal Presidente, Gaetano Scancarello;
di seguito denominate le “Parti”
PREMESSO CHE
l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. nr. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail così da garantire la tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e introdotto nuove competenze prevenzionali, curative, riabilitative e di reinserimento dei lavoratori disabili;
in attuazione del D.lgs n. 38/2000 e del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., l’Inail ha definito come suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
gli articoli 9 e 10 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. hanno assegnato all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della
salute e sicurezza del lavoro permettendo allo stesso Istituto di sviluppare progetti prevenzionali con gli altri attori della sicurezza;
l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
l’articolo 51 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha riqualificato il ruolo degli Organismi Paritetici come strumenti efficaci nella lotta per la sicurezza nei cantieri edili;
in attuazione del D.lgs 81/2008 gli Organismi Paritetici Territoriali OPT si occupano della diffusione, a livello territoriale, della cultura della prevenzione e della sicurezza in edilizia, supportando le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
PRESO ATTO CHE
sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alle imprese del settore edilizio;
CONVENGONO
Articolo 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Articolo - 2 Finalità
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Le Parti intendono, altresì, favorire la collaborazione tra enti pubblici, aziende, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria per un approccio condiviso e integrato alla sicurezza sul lavoro.
Art. 3 - Oggetto della collaborazione
Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzazione e promozione di eventi e iniziative mirate alla promozione della cultura e della sicurezza del lavoro;
- iniziative formative aggiuntive rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle figure preposte alla sicurezza del settore edilizio con particolare attenzione ai lavoratori a maggior rischio infortunistico, per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- collaborazione in progetti di diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione e assistenza alle imprese, coinvolgendo le associazioni datoriali e sindacali, gli RLS e RLST;
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune.
Articolo 4 - Comitato di coordinamento
Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati dall’Inail e due da Panormedil CPT Palermo.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
Articolo 5 - Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Art. 6 - Accordi attuativi
Ciascun Accordo Attuativo di cui all’art.5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo Attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Art. 7 - Durata
Il presente Protocollo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
Articolo 8 - Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 9 - Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 6 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi attuativi.
Art. 10 - Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i loghi delle Parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 11 - Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R..
Art. 12 - Controversie
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Palermo.
Art. 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
Palermo, 08/01/2025
| Per INAIL Sicilia Il Direttore Regionale Giovanni Asaro |
Per Panormedil CPT Palermo Il Presidente Gaetano Scancarello |
