PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Direzione regionale per la Sicilia (di seguito denominato INAIL Sicilia), con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante n.58/D, ***, rappresentato dal dott. Giovanni Asaro nella qualità di Direttore Regionale pro-tempore
e
il CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - SEDE SICILIA di seguito denominato CSC, sede Legale Via Tuscolana, 1524, 00173 Roma, *** con sede distaccata in Palermo, Via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, rappresentato dal dott. Ivan Scinardo, nella qualità di Direttore di Sede

di seguito denominate “Parti”


PREMESSO CHE

- l’Inail, in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e compartecipa nel “sistema di prevenzione” con tutti i Soggetti Istituzionali impegnati su tale versante;
- l’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, ha attribuito all’Inail le relative funzioni degli enti pubblici soppressi, Ispesl e Ipsema, divenendo unico ente pubblico nazionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art.9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha individuato l’INAIL, quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera svolgendo, tra le altre, attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- l’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha attribuito, altresì, all’INAIL compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la progettazione ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022-2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n.5 del 24 maggio 2021), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022 è strumento di riferimento per l’attuazione delle politiche di prevenzione;
- Il Centro Sperimentale di Cinematografia è tra le più importanti istituzioni italiane di insegnamento, ricerca e sperimentazione nel campo della cinematografia, intesa nel senso più ampio: film, documentario, fiction e animazione. Le sue finalità comprendono lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza, attraverso l’operato della Cineteca Nazionale e della Scuola Nazionale di Cinema; La sede Sicilia è specializzata nel documentario;
- La Fondazione ha tra le sue finalità lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso l’attività didattica finalizzata alla formazione di base dei quadri professionali e l’organizzazione dei corsi di formazione specialistica, di perfezionamento e aggiornamento di attività editoriali, di ricerca, di sperimentazione di produzione, conservazione, restauro e diffusione del patrimonio filmico, centro di documentazione archivio;
- La cultura e il cinema costituiscono un fattore di sviluppo e coesione del territorio, di crescita delle persone e delle comunità e possono essere volano economico fondamentale per il Paese, con un ritorno sempre superiore rispetto alla spesa investita;
- Investire nella cultura significa investire nella crescita sociale ed economica di una comunità e, soprattutto, investire nel futuro di un territorio;
- La sede Sicilia già da diversi anni promuove progetti speciali con il coinvolgimento di ex allievi nella realizzazione di audiovisivi;
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

Ritengono che diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro sia fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio e alla prevenzione avvalendosi del cinema come mezzo di grande impatto emotivo rivolto sia al mondo della scuola sia alla cittadinanza;
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’intesa e ne specificano finalità e obiettivi.
 

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le Parti intendono collaborare per la diffusione e lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la realizzazione di attività di interesse comune in materia.
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare, congiuntamente gli ambiti di intervento, ad alcune iniziative a carattere culturale come, a titolo esemplificativo:
- organizzazione di seminari informativi/formativi per i docenti e gli studenti della Sede Sicilia del CSC sulle tematiche di sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- sviluppo di prodotti audiovisivi per la promozione della sicurezza e della salute dei lavoratori, dell’inclusione sociale e del reinserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro;
- sviluppo di progetti rivolti agli infortunati sul lavoro/tecnopatici finalizzati al reinserimento sociale degli stessi (laboratori occupazionali ecc…);
- organizzazione di convegni ed iniziative culturali nelle aree di reciproco interesse;
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune.
 

Art. 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire
individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto, anche attraverso la stipula di accordi operativi.
 

Art. 5 - Tavolo tecnico di coordinamento

Le Parti istituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da tre referenti designati da INAIL Sicilia e tre referenti designati dal CSC.
I componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tutta la durata del Protocollo, salvo revoca da parte dell’Ente di appartenenza.
Al Tavolo tecnico sono assegnati i compiti di indirizzo e monitoraggio delle attività previste dagli artt. 2 e 3 del presente Protocollo.
Al Tavolo tecnico partecipano, inoltre, i soggetti che le Parti all’occorrenza riterranno necessari.
Il Tavolo tecnico si riunisce secondo le esigenze e, comunque, almeno una volta a semestre.
 

Art. 6 - Obblighi delle Parti

Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell’ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all’Art.7 del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 7 - Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo di cui all’art.6 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane, strumentali e finanziari necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, secondo le rispettive disponibilità economico- finanziarie e conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti, statuti e linee guida;
- la durata dell’Accordo attuativo.
 

Art. 8 - Durata

Il presente protocollo d’intesa dispiega i propri effetti dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Non è consentito il rinnovo tacito.
 

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione, le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 6 e 7.
Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Art. 10 - Tutela della privacy e riservatezza

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Art. 11 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata. 


Art. 12 - Foro competente

L’interpretazione e l’esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello competente per legge.
 

Art. 13 - Codice etico

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il Centro sperimentale di cinematografia ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento, aggiornato il 6/3/2023, pubblicato sul sito web: https://trasparenza.fondazionecsc.it/archivio19_regolamenti_0_11169.html, nella sezione "Amministrazione trasparente" e ss.mm. ii.
L’INAIL ha emanato il proprio codice di comportamento con determina del Presidente n.15 del 21 gennaio 2015, pubblicato sul sito web dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente".
 

Art. 14 - Registrazione

Il presente atto é soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.
L'accordo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.