Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 2025
Validità: 01.04.2025 - 31.03.2029
Parti: Fila, Confselp, Acai- Salp, Nord Industriale, Li, Sei Confimpresa, Famar Ciu Unionquadri
Settori: Turismo e Pubblici Esercizi, Cooperative
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Riserva sulla proprietà intellettuale
Premessa
Clausola di Adeguamento alle Direttive Europee sulla Privacy
Principio di Sussidiarietà
Contrattazione di Secondo Livello
Ente Bilaterale di Formazione
Interpretazione del CCNL
Conclusioni

Premessa
Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Art. 3 - Contrattazione nazionale
Art. 4 - Contrattazione territoriale o aziendale
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5 - Rapporti sindacali
Art. 6 - Permessi sindacali
Art. 7 - RSA
Art. 8 - Trattenute quote sindacali
Art. 9 - Costo del contratto
Titolo IV - Formazione e sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Titolo V - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 12 - Igiene e ambiente di lavoro
Titolo VI - Decorrenza e durata
Art. 13 - Decorrenza e durata
Titolo VII - Esclusività di stampa e interpretazione
Art. 14 - Esclusività di stampa 
Titolo VIII - Efficacia del contratto
Art. 16 - Efficacia del CCNL
Titolo IX - Ente Bilaterale
Art. 17 - Ente Bilaterale
Titolo X - Assunzione del personale dipendente
Art. 18 - Assunzione
Art. 19 - Documenti
Art. 20 - Visita medica
Art. 21 - Quota di riserva
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Lavoratori extracomunitari
Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Art. 26 - Lavoratori tossicodipendenti ed etilisti
Art. 27 - Visite mediche preassuntive per minori di età
Titolo XI - Tipologie contrattuali e assunzioni
Art. 28 - Contratto di lavoro part-time
Art. 29 - Genitori di portatori di handicap e di patologie varie
Art. 30 - Apprendistato
Art. 31 - Contratto d'inserimento o reinserimento
Art. 32 - Contratto a tempo determinato
Art. 33 - Lavoro ripartito
Art. 34 - Lavoro atipico
Art. 35 - Telelavoro
Titolo XII - Somministrazione di lavoro
Art. 36 - Somministrazione di lavoro
Titolo XIII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 37 - Mobilità
Art. 38 - Cambi d'appalto
Titolo XIV - Declaratoria e classificazione del personale
Art. 39 - Classificazione 
Titolo XV - Mansioni lavorative
Art. 40 - Mansioni promiscue
Art. 41 - Mutamento di mansioni
Art. 42 - Jolly
Art. 43 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Art. 44 - Assegnazione qualifica
Art. 45 - Mansioni discontinue
Art. 46 - Volontariato
Art. 47 - Assenze
Titolo XVI - Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro
Art. 49 - Lavoro domenicale e notturno

 

Art. 50 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 51 - Orario di lavoro per i lavoratori minorenni
Art. 52 - Lavoro straordinario
Art. 53 - Lavoratori a turni
Art. 54 - Banca ore
Titolo XVII - Riposo settimanale e festività

Art. 55 - Riposo settimanale
Art. 56 - Festività
Titolo XVIII - Permessi e intervalli
Art. 57 - Permessi retribuiti
Art. 58 - Permessi per studio
Art. 59 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 60 - Permessi non retribuiti
Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti
Titolo XIX - Soste e recuperi
Art. 62 - Soste e recuperi
Art. 63 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Titolo XX - Ferie, riposi annui e congedo matrimoniale
Art. 64 - Ferie 
Art. 65 - Riposi annui
Titolo XXI - Congedi
Art. 66 - Congedo per matrimonio
Art. 67 - Congedi parentali
Titolo XXII - Tossicodipendenza, etilismo e tutela dei diversamente abili
Art. 68 - Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 69 - Tutela dei diversamente abili
Titolo XXIII - Aspettativa non retribuita
Art. 70 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXIV - Indennità
Art. 71 - Indennità
Titolo XXV - Indumenti e attrezzi di lavoro
Art. 72 - Indumenti e attrezzi di lavoro
Titolo XXVI - Svolgimento del rapporto di lavoro e reperibilità
Art. 73 - Distacco
Art. 74 - Trasferimento
Art. 75 - Trasferta
Art. 76 - Reperibilità
Titolo XXVII - Trattamento economico
Art. 77 - Retribuzione
Art. 78 - Aumenti periodici di anzianità per impiegati
Art. 79 - Indennità di anzianità per operai
Art. 80 - Tredicesima mensilità
Art. 81 - Quattordicesima mensilità e mancata contrattazione di secondo livello
Art. 82 - Corresponsione della retribuzione
Art. 83 - Start-up
Titolo XXVIII - Previdenza complementare
Art. 84 - Previdenza complementare
Titolo XXIX - Trattamento di fine rapporto
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXX - Tutela di maternità e paternità 
Art. 86 - Maternità e paternità
Titolo XXXI - Malattia, infortuni e cure termali
Art. 87 - Malattia e infortuni
Art. 88 - Cure termali
Titolo XXXII - Tutela contro molestie, mobbing e privacy
Art. 89 - Molestie sessuali
Art. 90 - Mobbing
Art. 91 - Privacy
Titolo XXXIII - Commissione paritetica per le pari opportunità
Art. 92 - Commissione paritetica per le pari opportunità
Titolo XXXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 93 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 94 - Termini di preavviso per le parti stipulanti il presente CCNL
Titolo XXXV - Doveri e condotta dei dipendenti
Art. 95 - Doveri del dipendente
Titolo XXXVI - Risarcimento danni
Art. 96 - Risarcimento danni
Titolo XXXVII - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 97 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Titolo XXXVIII - Composizione delle controversie
Art. 98 - Composizione delle controversie
Titolo XXXIX - Codice disciplinare
Art. 99 - Codice disciplinare
Art. 100 - Licenziamento per mancanze


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti di Aziende e per i Dipendenti e Soci Lavoratori di Cooperative esercenti attività nel settore Turismo e Pubblici Esercizi
Aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, aziende di pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici e settori assimilabili alle piccole e medie imprese dell'artigianato e della cooperazione.

L'anno 2025, il 26 marzo, presso la sede operativa della Confselp, sita in Roma, Via Nazionale, 172 scala C, tra: Fila - Federazione Italiana Lavoratori […], Confselp - Confederazione Sindacale Europea Lavoratori e Pensionati […], Sindacato Acai Lavoratori e Pensionati - Sindacato Salp […], Nord Industriale […], Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (Li) […], Sindacato Europeo per le Imprese (Sei Confimpresa) […], Famar Ciu Unionquadri - Federazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza […], stipulano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Turismo e Pubblici Esercizi, valido dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2029.

Interpretazione del CCNL
Le disposizioni devono essere interpretate secondo il significato letterale e l'intenzione espressa nella Premessa. Eventuali dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale per l'Interpretazione Contrattuale,

Conclusioni
Questo CCNL mira a:
• Favorire l'occupazione e la competitività aziendale.
• Promuovere l'emersione del lavoro nero.
• Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Definire un sistema flessibile e adattabile alle esigenze di lavoratori e imprese.
Il presente CCNL rappresenta uno strumento fondamentale per definire un quadro contrattuale chiaro garantire ai lavoratori adeguata tutela economica e normativa.

Premessa
[…]
Le Parti […], si impegnano a monitorare attentamente le politiche aziendali, affinché una parte significativa degli utili aziendali sia destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro […]
Le Parti si impegnano altresì a esercitare un controllo rigoroso e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, in particolare per quanto riguarda il lavoro sommerso ("nero" o "grigio"), nonché lo sfruttamento della manodopera minorile o straniera, fenomeni che degradano il rapporto di lavoro e contrastano con la legislazione vigente e i principi etici.
[…]

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del settore Turismo e Pubblici Esercizi. Il contratto si applica alle aziende che operano in qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, nei seguenti settori: alberghi, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici e attività assimilabili. Il presente CCNL si estende anche alle imprese cooperative che svolgono attività nei medesimi settori, regolando i rapporti di lavoro dei loro soci lavoratori.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2 - Livelli di contrattazione -

Le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro come segue:
• Contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
• Contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale o aziendale di settore, equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Art. 4 - Contrattazione territoriale o aziendale
Conformemente all'intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 e in linea con i più recenti orientamenti normativi (art. 8 L. 148/2011), il presente CCNL promuove la contrattazione di prossimità per adeguare i diritti e doveri dei lavoratori alle esigenze specifiche delle imprese e dei territori. Questa contrattazione può riguardare, tra l'altro:
[…]
• Orario di lavoro e turni;
• Modalità di godimento delle ferie e gestione della Banca Ore;
• Permessi non retribuiti e congedi parentali;
[…]
• Indennità di funzione, reperibilità e trasferta;
[…]
• Igiene e sicurezza sul lavoro;
[…]
• Telelavoro.
Gli accordi aziendali sono stipulati dalle RSA o, in loro assenza, dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto e si applicano a tutti i dipendenti, salvo richiesta di referendum da parte di almeno il 30% degli addetti entro 10 giorni dalla sigla dell'accordo. Per le cooperative, è sufficiente il recepimento nel Regolamento Interno. I contratti di II livello devono essere depositati presso la DPL territoriale, conformemente all'art. 3 della Legge 402/96.

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5 - Rapporti sindacali

Le Parti riconoscono l'autonomia dell'attività imprenditoriale, nel rispetto delle relazioni sindacali che avvengono attraverso la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), ove presente.

Art. 6 - Permessi sindacali
[…] Le assemblee sindacali si terranno preferibilmente fuori dall'orario di lavoro, salvo diverso accordo con l'azienda.

Art. 7 - RSA
[…] Le RSA possono essere costituite anche da organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, purché abbiano partecipato alla sua negoziazione.

Titolo IV - Formazione e sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, attivando il servizio di prevenzione e protezione per garantire la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Tale servizio comprende l'insieme di persone, sistemi e mezzi destinati all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio, con l'adozione di misure idonee a prevenirli.
Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della promozione di programmi di formazione e informazione per il personale.
Per la costituzione del servizio di sicurezza, sono obbligatori i seguenti adempimenti:
• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
• Nomina degli Addetti al Servizio Antincendio e Pronto Soccorso;
• Elezione del Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS).

Art. 11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il RLS è eletto dai lavoratori all'interno di ciascuna unità produttiva mediante suffragio universale diretto e scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina del RLS è indipendente dalla RSA e costituisce un'iniziativa autonoma delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.).
La durata dell'incarico è di tre anni e possono essere eletti tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato che non siano in prova.
Attribuzioni del RLS
Il RLS, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
• Accede ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza;
• È consultato in materia di valutazione dei rischi, designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione;
• Riceve informazioni dai servizi di vigilanza;
• Partecipa all'elaborazione e verifica delle misure di prevenzione;
• Formula osservazioni in occasione di visite ispettive delle autorità competenti;
• Partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
• Segnala al datore di lavoro i rischi individuati;
• Può richiedere l'intervento delle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consultare il RLS in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e a fornirgli copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L'incarico di RLS è incompatibile con la nomina a responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Permessi per l’espletamento della funzione
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
• 8 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti;
• 20 ore annue nelle aziende da 16 a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
Il tempo dedicato all'espletamento dell'incarico è considerato orario di lavoro e non comporta alcuna riduzione di retribuzione.
Formazione del RLS
Il RLS ha diritto a una formazione specifica sui rischi presenti nell'ambiente lavorativo e sulle tecniche di prevenzione e controllo. I contenuti minimi della formazione includono:
• Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza;
• Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti;
• Identificazione e valutazione dei fattori di rischio;
• Misure di prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori;
• Tecniche di comunicazione.
La formazione iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici aziendali.
L'aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende con 16-50 dipendenti e 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti. I costi della formazione sono a carico del datore di lavoro.

Titolo V - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 12 - Igiene e ambiente di lavoro

Le Parti firmatarie del presente CCNL stabiliscono che le aziende devono garantire ambienti di lavoro conformi agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, mettendo a disposizione dei dipendenti: 
1. Servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2. Locale spogliatoio riscaldato nei mesi freddi;
3. Locale refettorio riscaldato nei mesi freddi;
4. Scaldavivande.
Le modalità di attuazione possono essere definite a livello aziendale dalle OO.SS. firmatarie.

Titolo IX - Ente Bilaterale
Art. 17 - Ente Bilaterale

Le Parti concordano di adottare come ente di riferimento contrattuale l'Ente Bilaterale E.LAV[…]
L'Ente Bilaterale persegue le seguenti finalità:
• Formazione professionale: in conformità con l'Art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, garantendo la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, qualificazione professionale e apprendistato, con possibilità di rilascio della certificazione di qualità. È prevista inoltre la formazione linguistica per i lavoratori stranieri.
[…]
• Monitoraggio della parità di trattamento: tramite una Commissione Pari Opportunità per prevenire discriminazioni basate su nazionalità, sesso, opinioni politiche, religiose o sindacali.
• Conciliazione e certificazione dei contratti: in conformità al D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche.
• Organismo Paritetico per la sicurezza: per l'applicazione delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
• Gestione di banche dati: per le RSU (ai sensi del Protocollo del 03/07/2012, parte seconda, articoli 19 e 20) e per le RLS (articolo 2 dello stesso Protocollo).
• Interpretazione autentica del CCNL: con una Commissione specifica dedicata alla risoluzione di controversie e alla prevenzione di conflitti interpretativi.
• Osservatorio permanente: per il monitoraggio dell'occupazione, del mercato del lavoro, dei modelli contrattuali, della formazione e della contrattazione di secondo livello.
[…]
• Coordinamento degli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali: per garantire l'attuazione delle procedure definite a livello nazionale
• Regolamentazione delle attività dell'Ente: con apposito regolamento in conformità allo statuto.
• Esecuzione di ulteriori compiti previsti dalla legge e affidati all'Ente dalle Parti sociali.

Titolo X - Assunzione del personale dipendente 
Art. 20 - Visita medica

I lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica preassuntiva da parte di un medico aziendale per verificare l'idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione.
Restano ferme le disposizioni di legge riguardanti le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore. 

Art. 23 - Lavoratori extra comunitari
Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extracomunitari già presenti in Italia deve verificare che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che dia titolo a svolgere attività lavorativa.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale regolamentati aziendalmente.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative dell'Azienda, i lavoratori extra-comunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in un'unica soluzione.

Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori diversamente abili, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le imprese che impiegano lavoratori diversamente abili compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di diversamente abili, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo, una assistenza continuativa.

Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata anche in maniera frazionata in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.

Art. 27 - Visite mediche preassuntive minori di età
L'Articolo 8 della legge 977/67 dispone che i minori debbono essere sottoposti ad accertamenti preventivi per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
I suddetti accertamenti sono effettuati dal medico competente aziendale se occupati in lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria mentre negli altri casi le visite preventive sono di competenza di un medico del SSN a cura e spese del datore di lavoro.

Titolo XI - Tipologie di lavoro e assunzioni
Art. 28 - Contratto di lavoro part-time

[…]
Proporzione numerica
Le assunzioni di operai part-time non possono superare il 3% degli addetti a tempo indeterminato.
[…]
Obblighi di informazione
Il datore di lavoro è tenuto a informare annualmente la RSA e le OO.SS. territoriali sull'utilizzo del part-time.

Art. 29 - Genitori di portatori di handicap e lavoratori e di patologie varie
I dipendenti genitori di portatori di handicap o tossicodipendenti, riconosciuti dal SSN, che richiedano il passaggio al part-time, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
I lavoratori affetti da patologie gravi certificate dalla ASL hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con possibilità di ritornare successivamente al tempo pieno.

Art. 30 - Apprendistato
Il contratto di apprendistato è regolato dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali. Le Parti demandano eventuali modifiche all'Ente Bilaterale.

Art. 31 - Contratto di inserimento o reinserimento
Si rinvia alla normativa vigente (D. Lgs. 276/2003, Circolare INPS n. 51/2004, Nota del Ministero del Lavoro n. 4570/2006).
[…]
Elementi del progetto di inserimento:
[…]
• Durata e modalità della formazione;
• Formazione teorica di almeno 16 ore, suddivise tra sicurezza sul lavoro, disciplina contrattuale e organizzazione aziendale.
[…]

Art. 32 - Contratto a tempo determinato
[…]
Limiti quantitativi
Il numero massimo di contratti a tempo determinato non può superare il 40% del personale a tempo indeterminato.
[…]
Obblighi di comunicazione
Le aziende devono comunicare preventivamente l'intenzione di assumere lavoratori a termine alla Commissione Nazionale di Garanzia.
[…]

Art. 34 - Lavoro atipico
Per i soci di cooperativa, in conformità all'art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001, possono essere adottate forme di lavoro diverse da quello subordinato, tra cui lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) e altre tipologie atipiche.
Se la cooperativa è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane (Legge n. 57/2001), ai soci si applica il regime previdenziale previsto per i lavoratori artigiani.

Art. 35 - Telelavoro
La disciplina del telelavoro si attiene alla normativa vigente e agli accordi interconfederali. Le Parti si riservano la facoltà di introdurre eventuali modifiche e/o integrazioni attraverso la contrattazione di secondo livello.

Titolo XII - Somministrazione di lavoro
Art. 36 - Somministrazione di lavoro

[…]
Divieto di somministrazione
È vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 276/2003:
[…]
• Nelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008;
• Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 196/1997, modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, e nelle situazioni indicate nel D.M. 31 maggio 1999. 
Limiti quantitativi
L'assunzione di lavoratori tramite somministrazione non può superare, su media annua, il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato presenti nell'azienda.
Obblighi del somministratore e dell'utilizzatore
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 276/2003, il somministratore deve:
• Informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute legati all'attività produttiva;
• Formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.
Se il contratto di somministrazione prevede che la formazione sia svolta dall'utilizzatore, ciò deve essere esplicitato nel contratto individuale.
L'azienda utilizzatrice è tenuta a rispettare nei confronti dei lavoratori somministrati tutti gli obblighi di protezione previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili ai propri dipendenti.
Retribuzione e diritti
Il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice con pari livello e mansione, in particolare per:
[…]
• Sicurezza e salute sul lavoro;
• Accesso ai servizi aziendali;
• Competenze indirette e differite previste dal CCNL;
• Diritti sindacali (art. 24 del D. Lgs. 276/2003).

Titolo XV - Mansioni lavorative
Art. 45 - Mansioni discontinue

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti a tali lavori, l'orario contrattuale non può superare le 50 ore settimanali, salvo i guardiani, portieri e custodi con alloggio, per i quali il limite è fissato a 60 ore settimanali.
Le eventuali ore lavorate oltre tali limiti devono essere accantonate nella Banca Ore.
Al guardiano notturno è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione per ogni ora di servizio prestato tra le 22:00 e le 6:00, escludendo ogni altra maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno.

Titolo XVI - Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro

La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate lavorative. Tale durata costituisce la base per la determinazione della retribuzione. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, la durata media settimanale del lavoro ordinario può essere computata su un periodo massimo di dodici mesi, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli accordi aziendali.
Non sono considerati lavoro effettivo:
• Le pause superiori a 15 minuti;
• Il tempo per recarsi sul posto di lavoro;
• I riposi intermedi all'interno o all'esterno dell’azienda;
• Le altre interruzioni previste dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La contrattazione aziendale potrà prevedere un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro (Flex-time), consentendo al lavoratore di scegliere l'orario di inizio e fine della prestazione entro una determinata fascia temporale, nel rispetto delle esigenze aziendali.
Il datore di lavoro è tenuto ad esporre in un luogo accessibile l'orario di lavoro, con indicazione dell'orario di inizio e di fine della prestazione e degli intervalli di riposo.
Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può abbandonare il posto senza autorizzazione né trattenersi nell'ambiente lavorativo per esigenze personali, quali cura della persona o gestione della propria biancheria.
Le Parti concordano sulla necessità di perseguire, durante la vigenza del presente contratto, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro, in linea con le politiche di sviluppo del settore e l'incremento dell'occupazione.
Le Parti possono inoltre introdurre orari multiperiodali ai sensi del D.M. 30 agosto 1999.

Art. 49 - Lavoro domenicale e notturno
Le ore di lavoro ordinario effettuate di domenica o nei giorni festivi, con riposo compensativo, saranno retribuite con una maggiorazione […]
Si considera lavoro notturno quello svolto dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Il personale addetto ai turni notturni ha diritto a un riposo minimo di 12 ore consecutive prima della ripresa del lavoro.
[…]

Art. 50 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Restano escluse dalle limitazioni di orario le categorie di lavoratori previste dall'art. 1 del RDL n. 692/1923, ovvero coloro che svolgono funzioni direttive.
Sono considerati personale direttivo i lavoratori addetti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto, con diretta responsabilità dei servizi.
Ai suddetti lavoratori spetta un'indennità […]

Art. 51 - Orario di lavoro per i minori
Per la tutela del lavoro minorile si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 52 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative effettuate oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario.
Il limite massimo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue per ciascun lavoratore.
Le ore straordinarie possono essere accantonate nella Banca Ore e recuperate entro il semestre successivo, oppure retribuite secondo le seguenti maggiorazioni:
[…]
Se l'azienda non è in grado di far recuperare le ore straordinarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento con un ulteriore aumento del 15% sulle maggiorazioni sopra indicate.
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 54 - Banca Ore
La Banca Ore consente la gestione delle ore lavorative prestate oltre l'orario settimanale.
Le ore straordinarie vengono accantonate individualmente e possono essere utilizzate come permessi retribuiti, previa richiesta del lavoratore e accordo con l'azienda.
Il monte ore maturato è riportato mensilmente in busta paga.
Se i riposi compensativi non vengono goduti entro 24 mesi, le ore straordinarie saranno liquidate con la maggiorazione prevista dall'art. 53 del presente CCNL.
[…]
L'obiettivo della Banca Ore è di favorire la flessibilità dell'orario di lavoro e limitare la monetizzazione delle ore straordinarie.
[…]

Titolo XVII - Riposo settimanale e festività
Art. 55 - Riposo settimanale

I dipendenti hanno diritto al riposo settimanale secondo le modalità previste dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Particolare attenzione viene riservata alle norme relative alle attività stagionali e a quelle di pubblica utilità.

Titolo XVIII - Permessi e intervalli
Art. 57 - Permessi retribuiti

[…]
In casi particolari, il lavoratore può usufruire di permessi di breve durata, recuperando le ore di assenza entro il limite massimo di un'ora al giorno.
[…]

Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti
La durata della pausa pranzo varia da un minimo di 30 minuti a un massimo di 2 ore.
L’orario della pausa deve essere concordato tra lavoratori, datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo XIX - Soste e recuperi
Art. 62 - Soste e recuperi

È consentito il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore, purché superiori complessivamente a 30 minuti nella giornata.
[…]
È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a interruzioni concordate tra azienda e RSA (o, in mancanza, direttamente con i lavoratori).
I prolungamenti dell'orario per il recupero non possono superare un'ora al giorno e devono essere effettuati entro 15 giorni lavorativi successivi all'interruzione.
Se l'azienda adotta un orario settimanale su 5 giorni, è autorizzata a recuperare le ore non lavorate nel sesto giorno, nel rispetto del limite massimo di 10 ore giornaliere.

Titolo XXII - Tossicodipendenza, Etilismo e Tutela dei Diversamente Abili
Art. 69 - Tutela dei Diversamente Abili

Per i lavoratori diversamente abili, assunti a tempo determinato o indeterminato, si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente CCNL.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono prevedere:
• Flessibilità oraria per agevolare la partecipazione a progetti terapeutico-riabilitativi prescritti da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
• Permessi non retribuiti per sottoporsi a trattamenti sanitari.
Le stesse agevolazioni possono essere concesse ai genitori o coniugi di persone diversamente abili che necessitano di assistenza continuativa nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo.

Titolo XXIV-Indennità
Art. 71 - Indennità

Il presente CCNL prevede le seguenti indennità, corrisposte al lavoratore al verificarsi di specifici eventi:
[…]
3. Indennità per lavori disagiati
• 10% della retribuzione tabellare per lavori di pulizia svolti con scala aerea, ponte o bilancino.
• Indennità di alta montagna per i dipendenti inviati a lavorare fuori sede in zone montane.
4. Indennità per sedi lontane dai centri abitati
Se la sede aziendale si trova oltre 3 km dal centro abitato e senza mezzi pubblici, l'azienda deve:
• Fornire un mezzo di trasporto.
• Corresponsione di un'indennità da concordare con le partì sindacali aziendali.
5. Indennità per zone malariche
I dipendenti che lavorano in zone riconosciute malariche dalla ASL ricevono un'indennità di rischio, concordata con le RSA aziendali.
6. Indennità per rimozione scorie e pulizia reparti industriali
I dipendenti addetti alla rimozione di scorie industriali e alla pulizia di reparti di lavorazione ricevono un'indennità, da definire con le RSA aziendali.
7. Indennità di alloggio
I lavoratori che, per esigenze di servizio, devono risiedere nei locali aziendali, hanno diritto a vitto e alloggio gratuiti.
[…]

Titolo XXV - Indumenti e Attrezzi di Lavoro
Art. 72 - Indumenti e Attrezzi di Lavoro

Quando l'azienda impone l'uso di speciali divise da lavoro, il relativo costo è a carico del datore di lavoro.
Allo stesso modo, l'azienda deve sostenere la spesa per gli indumenti necessari per la sicurezza e l'igiene, che i lavoratori sono tenuti a indossare per motivi igienico-sanitari o di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è inoltre responsabile della fornitura degli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione delle attività lavorative.
I dipendenti sono tenuti a:
• Conservare in buono stato gli strumenti, le attrezzature e i macchinari messi a loro disposizione.
• Non apportare modifiche agli strumenti di lavoro senza aver ottenuto autorizzazione dal superiore diretto.
Qualsiasi modifica arbitraria o danno arrecato agli strumenti forniti dall'azienda potrà comportare una trattenuta sulle competenze del lavoratore, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XXVI - Svolgimento del Rapporto di Lavoro e Reperibilità
Art. 76 - Reperibilità

A livello aziendale, previo esame congiunto con la RSA, possono essere individuate le figure professionali soggette alla reperibilità al di fuori dell'orario lavorativo, al fine di garantire:
La corretta operatività dell'azienda.
La sicurezza delle strutture.
A livello aziendale saranno inoltre definiti:
• I periodi massimi di reperibilità.
• Il compenso specifico spettante al lavoratore.
• Le modalità di recupero del riposo giornaliero interrotto a causa della reperibilità.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi di effettuare turni di reperibilità, salvo giustificato motivo.

Titolo XXX – Tutela della Maternità e Paternità
Art. 86 - Maternità e Paternità

La gravidanza e il puerperio sono regolati dalle leggi vigenti in materia di tutela fisica ed economica delle lavoratrici.
• Ai sensi della normativa vigente e della Sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, i permessi post-partum possono essere fruiti in alternativa dalla madre o dal padre dipendente.
• La lavoratrice in gravidanza deve presentare certificazione medica rilasciata dall'Ufficiale sanitario o dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con obbligo di ricevuta da parte del datore di lavoro.
• Entro 15 giorni dal parto, la dipendente deve inviare all'azienda il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco.
Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
La dipendente ha diritto a sospendere l'attività lavorativa nei seguenti periodi:
a) Per controlli prenatali.
b) Due mesi prima della data presunta del parto.
c) Tre mesi dopo il parto.
d) Durante il periodo tra la data presunta del parto e il parto effettivo. 
Facoltà della lavoratrice
1. Prolungare l'attività lavorativa fino a un mese prima del parto, posticipando l'astensione ai quattro mesi successivi, previo certificato medico che attesti l'assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro.
2. Sospendere la prestazione lavorativa in via cautelativa, in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza, con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto avviene in anticipo, il periodo di astensione non usufruito prima del parto viene aggiunto a quello successivo.
[…]
Tutela della lavoratrice madre
[…]
• Permessi per allattamento come da normativa vigente.
Flessibilità e conciliazione lavoro-famiglia
Per l'assistenza al bambino fino ai 3 anni di età, l'azienda può:
• Convertire temporaneamente il contratto a tempo parziale, fino al 5% del personale aziendale.
• Prevedere forme di flessibilità dell'orario di lavoro, come:
a) Orario flessibile in entrata o uscita.
b) Orario concentrato. 

Titolo XXXI - Malattia, Infortuni e Cure Termali
Art. 87 - Malattia e Infortuni

[…]
Obblighi del lavoratore
• Il lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità.
• Se il datore di lavoro non riceve tempestiva comunicazione dell'infortunio e, di conseguenza, non può presentare la denuncia all'INAIL e all'autorità giudiziaria, è esentato da ogni responsabilità per il mancato o ritardato invio della denuncia.
[…]

Titolo XXXII - Tutela contro Molestie Sessuali, Mobbing e Privacy
Art. 89 - Molestie Sessuali

Le Parti stipulanti concordano sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro rispettoso e corretto, condannando qualsiasi forma di molestia sessuale.
Si considera molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche solo verbale, che sia indesiderato, offensivo della dignità e della libertà personale del lavoratore.
Sono vietati comportamenti che possano generare ritorsioni, ricatti, minacce o un clima intimidatorio.
Le aziende devono adottare misure di prevenzione in collaborazione con le RSA e le rappresentanze sindacali territoriali, garantendo un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso per tutti i dipendenti.

Art. 90 - Mobbing
Le Parti riconoscono l'importanza di tutelare la dignità del lavoratore e promuovere un ambiente di lavoro sano, condannando ogni forma di discriminazione, vessazione o emarginazione.
Il mobbing comprende pressioni psicologiche o violenza morale sistematica volte a:
• Isolare il lavoratore.
• Screditarlo o metterlo in cattiva luce.
• Indurlo alle dimissioni attraverso continue persecuzioni.
Le aziende si impegnano a prevenire e contrastare tali fenomeni, proteggendo la salute psicofisica dei lavoratori.

Titolo XXXIII - Commissione Paritetica per le Pari Opportunità
Art. 92 - Commissione Paritetica per le Pari Opportunità

Le Parti stipulanti istituiscono una Commissione per le Pari Opportunità, con l'obiettivo di:
• Tutelare i lavoratori da atti di violenza, persecuzione psicologica e molestie sul luogo di lavoro.
• Promuovere l'uguaglianza di trattamento per tutti i dipendenti.
Composizione della Commissione
La Commissione è istituita a livello nazionale presso l'Ente Bilaterale ed è composta in misura paritetica da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Titolo XXXIV - Risoluzione del Rapporto di Lavoro e Preavviso
Art. 93 - Risoluzione del Rapporto di Lavoro e Preavviso

Nel rispetto delle norme di legge sulla risoluzione del rapporto di lavoro, nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto a tempo indeterminato con preavviso scritto (tramite raccomandata o altro mezzo idoneo) per i seguenti motivi:
a) Insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o superiori;
b) Comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
d) Danneggiamento volontario di beni aziendali;
[…]
f) Esecuzione di lavori non autorizzati nell'azienda, sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XXXV - Doveri e Condotta dei Dipendenti
Art. 95 - Doveri del Dipendente

Il comportamento del lavoratore deve essere improntato alla diligenza, alla correttezza e al rispetto delle esigenze aziendali.
Obblighi del Lavoratore
a) Rispettare il contratto e le disposizioni aziendali, incluse quelle sulla sicurezza e l'ambiente di lavoro.
b) Accettare, temporaneamente o saltuariamente, mansioni di livello inferiore se richiesto.
c) Non assentarsi senza autorizzazione. L'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi è motivo di licenziamento.
d) Mantenere un comportamento corretto verso colleghi, superiori e datore di lavoro.
e) Non svolgere attività estranee alle mansioni assegnate durante l'orario di lavoro.
f) Vigilare sulle attività del personale subordinato, se rientra nei suoi compiti.
g) Utilizzare con cura gli strumenti di lavoro. In caso di negligenza, il lavoratore è responsabile per i danni arrecati.
h) Custodire strumenti e beni aziendali e non portarli fuori dall’azienda senza autorizzazione. La violazione di questo obbligo è giusta causa di licenziamento.
[…]
j) Adottare comportamenti sicuri e igienici sul luogo di lavoro, rispettando le norme antinfortunistiche.
[…]

Titolo XXXIX - Codice Disciplinare
Art. 99 - Codice Disciplinare

I lavoratori sono tenuti a svolgere la loro attività con massimo impegno e diligenza, rispettando le seguenti regole:
1. Osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità di controllo delle presenze.
2. Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, nel rispetto del CCNL.
[…]
5. Trattare con cortesia clienti, fornitori e colleghi.
6. Non trattenersi nei locali aziendali oltre l'orario lavorativo, salvo autorizzazione.
7. Rispettare le disposizioni aziendali e le direttive dei superiori.
Disposizioni Disciplinari
I lavoratori che violano i doveri contrattuali possono essere sanzionati con:
1. Rimprovero verbale
2. Rimprovero scritto
3. Multa (fino a 4 ore di retribuzione)
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (fino a 10 giorni)
[…]
Le sanzioni si applicano per:
• Assenze ingiustificate fino a 3 giorni consecutivi
• Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo
• Ritardi ingiustificati nell'inizio o nella fine del lavoro
• Guasti agli impianti o alle attrezzature aziendali
[…]
• Violazione delle norme di sicurezza, igiene e disciplina
Il rimprovero verbale o scritto si applica per infrazioni lievi, mentre la multa o la sospensione si applicano per infrazioni più gravi.

Art. 100 - Licenziamento per Mancanze
Il licenziamento immediato senza preavviso può essere applicato nei casi di gravi infrazioni disciplinari, tra cui:
a) Trascuratezza grave nell'adempimento degli obblighi lavorativi
b) Furto o danneggiamento volontario del materiale aziendale
[…]
d) Guasti provocati per negligenza agli impianti aziendali
e) Abbandono del posto di lavoro con pericolo per la sicurezza
f) Insubordinazione verso i superiori
g) Risse o atti violenti sul luogo di lavoro
[…]