Protocollo d’intesa per l’applicazione della “buona pratica” di Casole d‘Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nel cantiere per i lavori di “Relazione del lotto 2B Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma – progetto PNRR finanziato dell’Unione Europea “Next Generation EU” (M2C2 – Inv. 4.1)”.
Protocollo d’intesa diretto a programmare, ferme restando le specifiche competenze di ogni soggetto, interventi di prevenzione congiunti e finalizzati a garantire la promozione della salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché finalizzato a garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro nei cantieri in oggetto,
TRA
il committente: Provincia di Grosseto, l’Associazione Temporanea di Imprese affidatarie: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI Srl (mandataria), SALES Spa (mandante),
l'Azienda USL Toscana Sud Est
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto
l’INAIL sede Prov.le di Grosseto,
le Organizzazioni Sindacali (FILLEA/CGIL, FILCA/CISL, FenNEA/UIL) e le Associazioni dei Datori di Lavoro (Associazione Industriali, CNA, Confartigianato, ANCE);
l’Ente Scuola Edile Grossetana,
il Comitato paritetico territoriale di Grosseto;
Cassa Edile Provincia di Grosseto.
PREMESSO
che l’obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nel cantiere, nonché il contenimento dell’impatto del cantiere sul normale svolgimento delle altre attività nell’ambiente circostante;
che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale sia fornire un’adeguata formazione ai soggetti interessati alla realizzazione del cantiere che effettuare un puntuale monitoraggio dell’applicazione del presente protocollo;
che è fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente addestrato e formato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi; pertanto, la formazione e l’addestramento dovranno riguardare la specifica attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e la conoscenza delle norme di sicurezza;
che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l’assistenza, dell’Azienda USL Toscana Sud Est;
che rappresenta reciproco interesse, nonché identico obiettivo la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare;
che allo scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione del cantiere;
che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Alle ditte affidatarie, nella loro qualità di assegnatari dei lavori, si assumono l’impegno, attraverso l’adozione di specifici accordi, di dotare i propri dipendenti ed i dipendenti delle aziende in subappalto, compresi i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, di tessera personale di riconoscimento (cartellino) con foto, numero progressivo e gli altri dati di cui all’allegato 1.
2. Il committente controllerà la corretta gestione delle tessere di riconoscimento per mezzo di un apposito registro, contenente il numero progressivo dei cartellini con indicato il nome del lavoratore a cui è stato consegnato e la ditta di appartenenza;
3. Il committente si impegna, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, a verificare che le imprese affidatarie dei lavori e le imprese firmatarie di contratti per lavori in qualsiasi forma di subappalto garantiscano a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e l’accordo integrativo del medesimo vigente nella provincia di Grosseto ivi compresa l’iscrizione e il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali di Settore;
4. Il committente garantirà che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali di promozione della salute dei lavoratori e richiederà al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione una particolare attenzione ai contenuti ed articolazione dei piani di sicurezza e coordinamento. Gli stessi committenti, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegnano, con la collaborazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:
a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dovranno essere redatti seguendo i criteri indicati dal D.Lgs. 81/08;
b) nella scelta delle ditte esecutrici dei lavori dovranno essere presi in considerazione, oltre ai criteri di idoneità tecnico-professionale previsti dal all’allegato XVII D.Lgs. 81/08, anche l’organizzazione per la prevenzione delle stesse ditte, richiedendo in visione la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, anche nei casi in cui è prevista l’autocertificazione (vedi allegato 2);
c) con tutte le imprese e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi compresi quelli riferiti alla Cassa Edile per le aziende per cui ne ricorre l’obbligo, da verificare anche prima del pagamento degli stadi di avanzamento lavori (S.A.L.), che di non rispetto del piano di sicurezza e salute, del piano di sicurezza e coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta inteso che ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente, sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore dei lavori. Prima della stipula del contratto ad ogni impresa dovrà essere consegnata copia del piano di sicurezza e coordinamento;
d) che tutte le imprese con dipendenti presenti sul cantiere, per le quali ne ricorre l’obbligo, siano iscritte alla Cassa Edile di Grosseto o alla CERT;
e) raccolta delle seguenti informazioni relative ai cantieri di lavoro che dovranno essere messe a disposizione dell’Azienda USL Toscana Sud Est:
1. nominativo delle ditte con l’organico impegnato nel cantiere suddiviso per le diverse fasi lavorative;
2. ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta;
3. nominativi delle figure della prevenzione aziendale (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione medico competente, addetti al pronto soccorso ed antincendio);
4. infortuni accaduti nel cantiere, con relazione integrativa (vedi allegato 3);
5. copia dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
6. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione;
7. schede contenenti le informazioni essenziali (vedi allegato 2) per ogni azienda impegnata nel cantiere;
8. relazione annuale d’azienda, sul programma degli accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori redatta dai medici competenti (allegato 4);
9. verbale del sopralluogo annuale effettuato dal medico competente insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
10. classificazione ai sensi del DM 388/03 (Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale) di ciascuna impresa che eseguirà i lavori.
Per una migliore gestione e analisi delle informazioni e dei dati relativi al cantiere le suddette informazioni dovranno essere inserite almeno trimestralmente via internet in apposito data base per la gestione delle buone pratiche;
f) organizzazione del sistema di pronto soccorso nelle attività oggetto del presente protocollo, in cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere. In particolare, tra l’altro, dovrà essere previsto:
1. il raccordo con le strutture di emergenza-urgenza della Azienda USL, anche attraverso la definizione di punti di accesso dei mezzi di soccorso e/o di raccolta dei lavoratori infortunati;
2. la presenza di mezzi di comunicazione adeguati ad attivare l’emergenza;
3. la presenza costante nel cantiere di almeno una persona formata nella gestione del pronto soccorso e facilmente individuabile da tutti i lavoratori del cantiere;
4. la presenza ed efficienza dei presidi necessari al pronto soccorso;
5. l’informazione a tutti i lavoratori che accedono al cantiere sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e sui nominativi degli addetti;
g) indicare nel cartello di cantiere l’adesione al presente protocollo di “Buona pratica”;
h) predisporre locali da adibire all’assistenza e ai primi interventi di pronto soccorso, al servizio mensa, servizi igienici, spogliatoi e quant’altro necessario per l’attività produttiva;
i) favorire l’introduzione di misure che facilitino l’adozione di corretti stili di vita oltre che verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, non siano presenti alcoolici e che vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo ed all’impiego di sostanze stupefacenti;
5. Le ditte affidatarie garantiscono per sé e per le eventuali ditte in subappalto, il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) redazione dei piani operativi di sicurezza in conformità dei i criteri indicati dal D.Lgs. 81/08, nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza;
b) consegna al Coordinatore per l’esecuzione di copia del piano operativo di sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
c) riconoscimento ai lavoratori, indipendentemente dal loro numero, del diritto di eleggere un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale si estendono i diritti già previsti dalla legge e dal CCNL;
d) compilazione, da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della scheda di valutazione del piano di sicurezza e coordinamento allegata (vedi allegato 5); i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese dovranno avere copia del piano di sicurezza e coordinamento almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori;
e) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dovranno essere presenti alle riunioni di coordinamento, eseguite in ogni cantiere e con redazione di apposito verbale contenente le eventuali considerazioni degli stessi rappresentanti con funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (RLS);
f) tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neoassunto dovrà infatti essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto; delle stesse garanzie e tutele, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08, dovranno beneficiare anche i lavoratori autonomi ed i componenti delle imprese familiari;
g) le ditte affidatarie si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo;
6. L’Azienda USL e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fermi restando i propri compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare a:
a) fornire assistenza ed informazione alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all’adozione di corretti stili di vita;
b) ad elaborare i dati raccolti dal committente (numero infortuni, ore lavorate e durata degli eventi) e forniti dalle parti contraenti ed a preparare una relazione conclusiva, di tipo statistico, sui risultati ottenuti dall’intervento realizzato e sui costi per la sicurezza.
7. L’Azienda USL, L’ispettorato Territoriale del Lavoro, l’INAIL e tutti gli Enti si impegnano, a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione dei lavoratori e dei tecnici impegnati nel cantiere sia in materia di formazione professionale che sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compresa la formazione degli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi.
8. Il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Grosseto, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08, si impegna a trasmettere e, eventualmente, ad inserire via internet nel data base per la gestione delle buone pratiche, i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai propri tecnici nel cantiere;
9. Le parti contraenti, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impiegati nei vari cantieri e prima dell’inizio di fasi lavorative particolarmente rischiose, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività. Le modalità di formazione dei lavoratori dovranno garantire una formazione tale da mettere in grado i lavoratori di svolgere bene i propri compiti e soprattutto di svolgerli in sicurezza. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo che preveda una preparazione di base, da effettuare prima dell’inizio dei lavori in cantiere, e successivi interventi di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite. Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta da un’adeguata progettazione ed esecuzione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore. Pertanto, in ordine alla formazione professionale preventivamente all’inizio di nuovi lavori da parte delle ditte esecutrici, di concerto con il committente e le Organizzazioni Sindacali, si dovrà programmare il numero e le professionalità dei lavoratori impegnati con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori, definendo la formazione necessaria anche in base alle professionalità già presenti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti al pronto soccorso ed alla prevenzione incendi. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro le Aziende impegnate nella realizzazione dei lavori edili dovranno certificare l’avvenuta formazione a termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziativa formativa adeguata all’inizio dell’attività, e all’inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnica di lavoro. Per la formazione professionale e per la formazione sulla sicurezza di cui sopra si concorda di utilizzare, la collaborazione dell’Azienda USL, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Comitato Paritetico Territoriale di Grosseto e degli altri Enti firmatari.
