Tipologia: Accordo
Data firma: 15 aprile 2025
Validità: 01.04.2025
Parti: Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I.
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Allegato 1 - Trasferta
Allegato 2 - Denuncia Unica Edile – (DUE)
Allegato 3 - FONDAPI
Allegato 4 - Sorveglianza sanitaria

 

Allegato 5 - Modifiche ed integrazioni al regolamento fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori
Allegato 6 - Aumenti retributivi
Allegato 7 - Decorrenza e durata


Verbale di accordo

Addì 15 aprile 2025, tra Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 11 ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili e affini.
Trasferta All. 1
Denuncia unica edile All. 2
Fondapi All. 3
Sorveglianza sanitaria All. 4
Modifiche ed integrazioni al regolamento fondo territoriale per la qualificazione All. 5
Aumenti retributivi All. 6
Decorrenza e durata All. 7
Le Parti concordano altresì l’avvio dei lavori delle commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e sul coordinamento delle norme contrattuali vigenti che dovranno concludere i lavori entro il prossimo 30 giugno 2025.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 2 - Denuncia Unica Edile – (DUE)
Premesso che:
- Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Edilcasse, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell’intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore contrattuali computato mensilmente; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all’orario ordinario di lavoro e come previsto da norme di legge e di contratto.
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021.
Le parti sociali concordano che:
l’omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Edilcasse/Casse Edili potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall’attività di recupero crediti.
La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia è funzionale all’applicazione di quanto già previsto dal CCNL 2019, ed. F24, solo dopo aver verificato l’effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate sia nella tempistica che nell’effettivo funzionamento.
Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Edilcasse/Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a. Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b. Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40h annue;
c. Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del CCNL con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88h;
d. Ferie: fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del CCNL Confapi Aniem con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160h;
e. CCNL applicato;
f. Contratto Integrativo Territoriale applicato, ove sottoscritto, nell’Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza;
g. EVR, ove sottoscritto con accordo nelle modalità previste dal CCNL;
h. Ore malattia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i. Trasferta: secondo la nuova formulazione dell’art. 21 del CCNL Confapi Aniem.
Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
Le parti convengono che:
a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali comprensiva della rappresentanza di Confapi Aniem, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti:
- la valutazione ed elaborazione delle soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d),
- le analisi relative all’impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Edilcasse/Casse Edili del software Edilconnect;
- la contestuale presentazione agli organi competenti dell’autorizzazione al meccanismo di compensazione dei debiti e crediti fiscali e previdenziali da parte del sistema Edilcasse tramite il modello F24;
- la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi.
Tale sistema di Denuncia Edile entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025.

Allegato 4 - Sorveglianza sanitaria
Considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni con il riconoscimento delle malattie professionali sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, alle quali seguono le malattie dell’orecchio (8%), i tumori (4%) e le malattie del sistema respiratorio (3%);
si conviene di dare avvio ad un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° Gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.
Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche.
Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 milioni. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, CNCE e Sanedil nella misura di ¾ delle risorse necessaria al suo sviluppo, mentre ¼ sarà messo a disposizione dagli Enti della sicurezza territoriali.
Le suddette risorse saranno ripartite tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l’effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero di lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno aderito al progetto.
All’importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun Ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di ¼ del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all’Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila euro a carico dell’Ente stesso).
A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all’ente unico territoriale.
La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all’impresa che si avvalga o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell’Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all’ente medesimo.
Il datore di lavoro potrà avvalersi di un unico medico competente selezionato dall’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso il Ministero della Salute, con cui il Formedil-Ente Unico Formazione e Sicurezza – avrà sottoscritto apposita convenzione.
In tale ipotesi, l’utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza – tramite l’Ente Territoriale, fino a concorrenza dell’importo individuato nella predetta convenzione e comunque entro l’importo massimo di 100 euro a persona.
Nell’ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro, tramite l’Ente territoriale, il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell’importo individuato nella convenzione medesima.
Nell’ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell’azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione, nonché le visite mediche di cui all’art. 41 del D.lgs n. 81/08 e i relativi costi.
Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs n. 81 del 2008, nell’espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell’impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessaria ai fini di esprimere e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessaria ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Per l’attuazione del progetto saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l’effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici, audiometria, spirometria, ECG, Vision test, esame del rachide, alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme, accertamenti strumentali integrativi.
Nell’ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.
Il medico competente può valutare l’eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.
Il medico competente, su richiesta dell’impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall’RLS o dall’RLST territorialmente competenti, come previsto dall’Allegato di cui al Decreto Ministeriale n. 132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell’importo stabilito nella convenzione.
In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.
Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell’Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l’assistenza dello stesso.
I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell’elenco convenzionati con il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso, dovranno inviare, a pena di decadenza della convenzione, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, secondo i contenuti dell’allegato 3-B del D.lgs n. 81/08, disponibile in formato editabile.
L’ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati dalla sorveglianza sanitaria. L’elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.
L’ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, le sedi dello stesso, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.
Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi “pacchetti prevenzione” rivolti agli operai.
I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l’Inail fornisce periodicamente sull’andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l’anno.
Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.
Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.

Allegato 7 - Decorrenza e durata
[…]
Le parti convengono di sollecitare la contrattazione integrativa sui territori per rafforzare le relazioni industriali e sostenere tutele e diritti per imprese e lavoratori, nel condiviso obiettivo di garantire la contrattazione di 2° livello sull’intero territorio nazionale entro i prossimi 6 mesi.
A tal fine le parti intendono costituire una commissione nazionale di coordinamento per monitorare la contrattazione territoriale.