Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2025, n. 14450 - Ribaltamento del carrello elevatore e morte del lavoratore dell'azienda agricola. Annullata la condanna del datore di lavoro e rinvio



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. BELLINI Ugo - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Relatore

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a P il Omissis

DISISA Srl

ove sono costituiti parti civili:

Inail

B.B.

C.C.

D.D.

E.E.

avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte d'Appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Uditi i difensori:

l'avvocato Crippa Letizia del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato Salvatori Francesca del foro di Roma, in difesa della parte civile Inail, si riporta alla memoria scritta già depositata in atti, chiede il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni scritte e nota spese;

l'avvocato Chiarello Giuseppe del foro di Palermo, in difesa delle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E., chiede il rigetto dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scritte e nota spese già depositate in atti;

l'avvocato Peluso Carmelo del foro di Catania, anche in sostituzione dell'avvocato Minà Valeria del foro di Palermo, in difesa del responsabile civile DISISA Srl e dell'imputato, insiste per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

l'avvocato Caiazza Gian Domenico del foro di Roma, in difesa dell'imputato, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
 

Fatto


1. Con sentenza del 14.6.2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di omicidio colposo in danno del lavoratore F.F., avvenuto in Omissis il Omissis a seguito delle gravi fratture riportate a causa del ribaltamento del carrello elevatore da costui condotto, che era precipitato da una scalinata non delimitata né recintata nell'area antistante le stalle.

1.1. La contestazione mossa all'imputato, quale datore di lavoro della vittima (dipendente della ditta individuale A.A.) e legale rappresentante della Srl DISISA azienda agricola (c.d. azienda vinicola), è quella di aver cagionato il decesso del dipendente per colpa generica e specifica, quest'ultima consistente nel non aver curato la formazione e l'addestramento del lavoratore nella conduzione del mezzo e nel non aver curato che le percorrenze negli spazi esterni dell'area dell'azienda agricola fossero tenute in modo da evitare che la circolazione fosse priva di rischi, avuto riguardo alla pavimentazione sconnessa e ai dislivelli esistenti.

1.2. I giudici di merito - premesso che le due aziende coinvolte nella vicenda (l'azienda agricola, presso cui era assunto il F.F., e l'azienda vinicola, proprietaria del muletto utilizzato dalla persona offesa), benché formalmente distinte, erano entrambe riconducibili all'imputato e caratterizzate da un contesto aziendale promiscuo che dava luogo ad una commistione di mezzi e di personale legittimante la condivisione delle mansioni lavorative tra i dipendenti - hanno ricostruito i fatti nel senso che quel giorno l'imputato, allertato dal G.G. (dipendente dell'azienda vinicola) del rischio pioggia, aveva autorizzato l'utilizzo del muletto (normalmente utilizzato all'interno della cantina) per il trasporto delle rotoballe di fieno presenti presso l'azienda agricola; G.G. aveva chiesto al F.F. di cercare dei "ragazzi...addetti" al muletto, ma l'incarico veniva assunto dallo stesso F.F.; poco dopo, l'imputato, parlando telefonicamente con il H.H. (responsabile dell'azienda agricola), reputato non necessario provvedere allo spostamento immediato del fieno (operazione normalmente eseguita con il trattore gommato), aveva convenuto con il H.H. di attendere il giorno seguente per l'esecuzione di tale incombente; in seguito il H.H. aveva incontrato il F.F. a bordo del muletto e, appreso che il medesimo si stava recando presso l'azienda agricola per trasportare le rotoballe di fieno, lo aveva invitato a cessare l'operazione; il F.F. inizialmente era tornato indietro per ricondurre il carrello elevatore in cantina, salvo poi decidere di eseguire ugualmente l'operazione che ne avrebbe poi cagionato il decesso.

1.3. I giudici distrettuali hanno ravvisato i seguenti profili di colpa nella condotta del A.A.: imprudenza nell'aver prescritto l'utilizzo di uno strumento inidoneo rispetto all'operazione demandata, per le caratteristiche oggettive del muletto e le condizioni del terreno interessato; negligenza nel non aver portato a conoscenza anche del G.G. che quel giorno non era più necessario l'utilizzo del muletto per il trasporto del fieno. Pertanto, in sintesi, hanno ritenuto che la condotta colposa dell'imputato avesse determinato i presupposti per la verificazione dell'evento mortale.

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato e del responsabile civile DISISA Srl

3. Il ricorso nell'interesse dell'imputato ha dedotto plurimi profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, come di seguito riportati.

3.1. Si deduce che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello sia frutto di travisamento della prova e di una totale obliterazione dei motivi di appello, su punti essenziali sia in fatto che in diritto.

3.1.1. Travisamento della deposizione resa dal teste I.I. in ordine alla sussistenza di una situazione di promiscuità aziendale e ai fini dell'accertamento dell'instaurazione di una presunta "prassi non corretta" di utilizzo del muletto.

Si deduce che il teste I.I. non abbia mai affermato che gli operai dell'azienda agricola si trovassero insieme agli operai dell'azienda vinicola per ricevere direttive comuni, come confermato anche dai testi G.G. e J.J.. Quanto alla prassi secondo cui il F.F. avrebbe in passato adoperato il muletto al di fuori della cantina, lo stesso giudice di primo grado ha affermato che il muletto, stabilmente collocato all'interno della cantina, non era regolarmente utilizzato dalla persona offesa, ma ciò era avvenuto solo una volta in 30 anni (dep. K.K.), a conferma dell'inesistenza di una "prassi non corretta" in tal senso. La Corte di appello non ha tenuto conto di tali rilievi, affermando erroneamente che si fosse instaurata una "prassi" in ordine all'uso del muletto fuori della cantina e che il F.F. lo avesse adoperato altre volte.

3.1.2. Travisamento della prova testimoniale con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste G.G., rilevanti ai fini dell'accertamento della condotta antidoverosa tenuta dall'imputato e della prevedibilità e evitabilità dell'evento.

Si censura come la Corte di appello abbia omesso di pronunziarsi sulle dichiarazioni e sulla credibilità del teste G.G., punto devoluto nell'atto di gravame di merito, avendo il A.A. sempre negato di avere dato il consenso all'uso del muletto per il trasporto del fieno, attrezzo comprato solo per la cantina. Inoltre, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal G.G. potesse desumersi che quanto riferito a quest'ultimo dal A.A. fosse interpretabile come una forma di autorizzazione al F.F. per l'utilizzo del muletto.

3.2. Si deduce l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., essendo indubbio che la condotta del lavoratore abbia avuto efficacia autonoma ai fini della verificazione dell'evento, in quanto comportamento eccezionale, abnorme ed eccentrico rispetto alle mansioni assegnate e alle direttive ricevute.

Si osserva come, all'interno della sequenza temporale delle comunicazioni intercorse la mattina del 18.6.2015, la posizione del H.H. appaia decisiva, in quanto, con il proprio intervento, lo stesso, quale superiore gerarchico, aveva ammonito e diffidato il F.F. a tornare indietro e smettere di utilizzare il muletto. Consegue che il lavoratore, nell'occorso, ha tenuto i seguenti comportamenti eccentrici: non si è limitato alla ricerca di uno degli addetti alla conduzione del muletto, come richiestogli dal G.G.; si è messo alla guida del muletto di sua iniziativa; ha "finto" di obbedire all'ordine del H.H., tornando indietro verso la cantina, per poi proseguire nel suo intento. La condotta del lavoratore ha integrato un comportamento abnorme, quale causa sopravvenuta da sola idonea e sufficiente a determinare l'evento.

3.3. Violazione di norme processuali, per la genericità del capo di imputazione e la mancata correlazione tra il fatto contestato e la sentenza.

Si deduce che nel capo di imputazione non vi sia alcuna specificazione in ordine all'asserita negligenza, imprudenza e imperizia dell'imputato. La Corte di appello ha ravvisato la violazione di regole di condotta mai enunciate nella ipotesi di accusa, costituenti "fatto nuovo" o "fatto diverso" rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione, concernente la antecedente disposizione datoriale sull'uso del muletto e la omessa comunicazione in ordine alla revoca di tale disposizione.

3.4. Violazione dell'art. 43cod. pen., relativamente all'individuazione della regola cautelare violata e alla prevedibilità dell'evento, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si deduce che l'uso del muletto per il trasporto delle balle di fieno non possa costituire, di per sé, una condotta imprudente; del resto, l'accusa formulata dal PM attiene alla mancata formazione del lavoratore, per cui, se costui fosse stato formato, egli avrebbe evitato di muoversi in luoghi pericolosi e incompatibili con l'uso corretto del mezzo. In ogni caso il A.A., dopo aver parlato con il H.H., non poteva nemmeno prevedere che il muletto sarebbe stato adoperato per il trasporto del fieno, tantomeno da persona non abilitata come il F.F.

Si aggiunge che la motivazione della sentenza è del tutto mancante con riferimento alla colpa specifica, unica condotta contestata in fatto nel capo di imputazione.

3.5. Mancanza di motivazione, con riferimento alla violazione dell'art. 73 D.Lgs. 81/2008 concernente gli obblighi formativi da parte del datore di lavoro.

Si deduce che il F.F. era dipendente di un'azienda che non possedeva muletti; pertanto, era impossibile attribuire al prevenuto l'omissione della indicata regola cautelare, trattandosi di contestazione che, fra l'altro, non ha avuto alcuna efficacia causale sull'evento.

3.6. Mancanza di motivazione, con riferimento alla violazione dell'art. 63D.Lgs. 81/2008 concernente gli obblighi per il datore di lavoro di curare la tenuta dei luoghi di lavoro in modo da evitare rischi alla circolazione dei mezzi.

Si sostiene che la norma indicata non sia applicabile alle aziende agricole e che su tali doglianze la Corte di appello sia rimasta del tutto silente.

3.7. Vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-biscod. pen.

4. Il ricorso nell'interesse del responsabile civile Srl DISISA enuncia i seguenti motivi.

4.1. Violazione di legge processuale, con riferimento al principio di correlazione fra fatto contestato e sentenza; violazione del principio di parità fra le parti e di rispetto del contraddittorio.

Si contesta la genericità dei profili di colpa addebitati, situazione che non ha consentito all'imputato e al responsabile civile di difendersi adeguatamente da un'accusa sommaria e indeterminata. Le regole prudenziali di condotta alle quali il PM ha implicitamente fatto riferimento sono state formalmente enunciate soltanto con la sentenza di primo grado, interamente recepita da quella d'appello.

4.2. Erronea valutazione giuridica della negligenza e della imprudenza del datore di lavoro e omessa motivazione sul punto.

Si deduce che l'assunto secondo cui il muletto non sarebbe stato tecnicamente idoneo a spostare le balle di fieno sia illogico e inesatto, trattandosi di circostanza facilmente smentibile e non approfondita in giudizio solo a causa della dedotta genericità dell'incolpazione.

4.3. Parimenti errata la regola desunta dai giudici di merito, secondo cui il muletto è un mezzo astrattamente utilizzabile esclusivamente su terreno asfaltato e non scosceso, assunto non supportato da alcun approfondimento tecnico ed anch'esso facilmente smentibile.

4.4. Altra regola erroneamente assunta dai giudici di merito, in punto di colpa, è quella secondo cui l'imputato avrebbe dovuto comunicare anche all'originario destinatario (G.G.) della sopravvenuta revoca della disposizione relativa al trasporto delle balle di fieno con il muletto. In realtà, prima di attribuire una simile responsabilità al titolare dell'impresa, si sarebbe dovuto verificare se la catena delle singole responsabilità da attribuire ai vari anelli della catena gerarchico/funzionale avesse funzionato, e cioè se tale catena non avesse subito interruzioni a causa di comportamenti illeciti dei quadri intermedi. Nella sentenza impugnata una simile valutazione è completamente assente. Inoltre, l'affermazione della Corte di appello secondo cui "G.G. aveva un ruolo omogeneo ed intercambiabile con quello di H.H., entrambi parimenti sovraordinati a F.F..." appare in contrasto con il ritenuto dovere del prevenuto di informare entrambi i sottoposti dell'intervenuta revoca della precedente disposizione autorizzativa. Sotto questo profilo, la riscontrata promiscuità fra le due aziende è un argomento che gioca a favore dell'imputato.

4.5. Si censura l'insufficiente approfondimento in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato, onde verificare se sia stata proprio ed esclusivamente la violazione della individuata regola cautelare di prudenza a cagionare l'evento dannoso. Nel caso, piuttosto, l'evento si è verificato per l'assorbente ragione che la vittima ha scientemente disobbedito all'ordine di non usare il muletto. Se anche l'imputato avesse telefonato al G.G., ciò non avrebbe potuto impedire l'evento in quanto in quel momento la persona offesa era stata già destinataria dell'ordine di desistere dalla sua intenzione di usare il muletto ed aveva già disobbedito. Ma di tale problematica i giudici di merito non si sono occupati. Altra valutazione assente in sentenza è quella inerente alla rilevanza della disposizione revocatoria ai fini del giudizio sulla buona fede dell'imputato e comunque sulla sua asserita negligenza, oltre che sulla prevedibilità della condotta disobbediente del lavoratore.

4.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della colpevolezza e di nesso eziologico, per "colposa eccentricità" della condotta del lavoratore, tema su cui la sentenza impugnata dedica poche righe, nonostante il dipendente abbia consapevolmente disatteso un ben preciso e puntuale ordine impartitogli dal diretto superiore gerarchico.

4.7. Violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata risposto ai motivi di appello in punto di violazione delle norme di cui agli artt. 63,64,73-77del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

4.8. Nullità delle statuizioni concernenti l'asserita responsabilità civile, visto che al tempo del sinistro l'imputato era rappresentante legale della società DISISA, mentre la responsabilità che gli viene imputata è quella di regola ascrivibile, nelle società di capitali, all'amministratore, che nel caso non era l'attuale condannato ma altro soggetto.

5. Sono state depositate memorie scritte dai difensori delle parti civili, con cui si conclude per la reiezione dei ricorsi.
 

Diritto


1. Sono fondati e assorbenti i motivi con cui i ricorrenti censurano plurimi vizi motivazionali della sentenza impugnata attinenti ai temi della colpa e del nesso di causalità fra la condotta addebitata all'imputato e l'evento mortale, oltre alla mancanza di adeguata risposta rispetto a specifici motivi di appello che erano stati devoluti all'attenzione della Corte territoriale.

2. I giudici palermitani hanno dato puntualmente conto dei fatti accertati all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ricostruendo la situazione imprenditoriale coinvolgente il A.A. nel senso che costui è titolare di due (formalmente) distinte realtà aziendali, vale a dire l'azienda agricola presso cui era assunto il F.F. e l'azienda vinicola, proprietaria del muletto su cui era poi avvenuto l'incidente mortale.

In proposito, è stato ritenuto che entrambe le aziende fossero caratterizzate da una certa promiscuità in relazione all'uso di uomini e mezzi, in qualche modo confermata proprio dalla vicenda in disamina, che aveva visto l'imputato rivolgersi al G.G. (preposto dell'azienda vinicola) per richiedere/autorizzare l'utilizzo del carrello elevatore (c.d. muletto) al fine di movimentare (stante il pericolo di pioggia) le rotoballe di fieno appartenenti all'azienda agricola. Il muletto non era il mezzo ideale per movimentare all'aperto rotoballe di fieno, trattandosi di mezzo di trasporto con ruote piccole, essenzialmente utilizzato all'interno della cantina dell'azienda vinicola per la movimentazione delle confezioni di olio e/o vino. Secondo la testimonianza del G.G., l'imputato, per tale lavorazione, gli aveva chiesto di cercare dei "ragazzi...addetti" al muletto ma, non avendo trovato nessuno, l'incarico veniva assunto dal F.F., apparentemente sua sponte, visto che G.G. si sarebbe limitato a dire (al F.F.) di riferire (agli "addetti" al muletto) di "fare entrare il fieno visto che era prevista pioggia". In altri termini, secondo tale ricostruzione, il F.F., venuto a conoscenza da G.G. dell'esigenza di trasportare con il muletto le rotoballe di fieno, invece di limitarsi a riferire al personale addetto (dell'azienda vinicola) di svolgere tale lavorazione, aveva preso autonomamente l'iniziativa di prendere il muletto per effettuare lui stesso la detta lavorazione.

Nel frattempo - continuano i giudici di merito - A.A. aveva sentito telefonicamente anche H.H. (responsabile dell'azienda agricola), interloquendo con quest'ultimo in merito all'operazione di trasporto del fieno. H.H. aveva ridimensionato il rischio dell'imminente pioggia e aveva suggerito all'imputato che era meglio utilizzare il trattore gommato, al momento indisponibile, per cui gli aveva proposto di attendere il giorno seguente per eseguire l'operazione, ricevendo il consenso del A.A.. Terminata la conversazione con l'imputato, H.H. poco dopo aveva incontrato il F.F. alla guida del muletto e, appreso che costui si stava recando presso l'azienda agricola per trasportare le rotoballe di fieno, lo aveva invitato a desistere dall'operazione. F.F. aveva inizialmente obbedito, riconducendo il muletto in cantina, salvo poi decidere di uscire nuovamente con il muletto per eseguire l'operazione che ne avrebbe poi cagionato il decesso.

3. A fronte di tale ricostruzione, i giudicanti hanno addebitato all'imputato di avere autorizzato l'uso del muletto nonostante la palese inidoneità del mezzo rispetto allo scopo, nonché di avere, sostanzialmente, creato le premesse affinché il F.F. si ritenesse, in qualche modo, autorizzato a svolgere un'operazione rischiosa a bordo di un mezzo di cui non aveva neanche il patentino. A.A. è stato, inoltre, considerato negligente laddove, dopo aver aderito alla proposta di H.H. di attendere il rientro del trattore per eseguire l'operazione in questione, non si era premurato di rendere edotto anche G.G. del "contrordine", omettendo di avvisarlo del fatto che non era più necessario l'utilizzo del muletto per il trasporto del fieno.

4. Tanto premesso, la motivazione appare illogica là dove si imputa all'imputato la negligenza di non avere avvisato il G.G. della revoca dell'ordine di trasportare le balle di fieno con il muletto, nonostante sia stato accertato che, a fronte del ripensamento del A.A., indotto dal colloquio telefonico con H.H., quest'ultimo avesse poi ordinato de visu a F.F. di astenersi dall'eseguire l'operazione e di ricondurre il carrello in cantina. Non solo: i giudici, pur ammettendo che F.F. avesse palesemente disobbedito all'ordine ricevuto, addebitano all'imputato di non avere avvisato il G.G. del "contrordine", senza però domandarsi se l'avviso al G.G. avrebbe avuto una effettiva incidenza causale rispetto al comportamento del lavoratore (dipendente dell'azienda agricola), il quale, in tale occasione, aveva già apertamente disobbedito ad un ordine diretto di un suo superiore (quale era il H.H.), mentre il G.G., a rigore, quale dipendente dell'azienda vinicola, neanche lo era nei confronti del F.F.

4.1. È poi vero che l'ordine iniziale di usare il carrello era stato ratificato dall'imputato, ma, secondo la testimonianza del G.G. - avallata dalla Corte di appello - l'indicazione era stata quella di avvalersi di guidatori "addetti", vale a dire di personale (dell'azienda vinicola) provvisto di patentino per la conduzione del muletto. Non si comprende allora sulla base di quali elementi venga considerata la colpa del A.A. sul punto, quantomeno sul piano della prevedibilità in concreto che quel giorno sarebbe stato non un addetto dell'azienda vinicola, ma un dipendente dell'azienda agricola, sprovvisto di patentino, ad utilizzare il muletto per l'espletamento dell'operazione. La questione non risulta approfondita in sentenza, salvo per l'illogica e apodittica considerazione secondo cui quell'ordine avrebbe indotto F.F. ad utilizzare il carrello: ma ciò su che basi sarebbe stato prevedibile per l'imputato? In altri termini, nonostante la Corte di merito abbia riscontrato l'esistenza di una precisa disposizione da parte del datore di lavoro (utilizzo del muletto da parte di carrellisti esperti), non viene adeguatamente spiegato in sentenza per quale ragione A.A. avrebbe dovuto aspettarsi che tale ordine non sarebbe stato rispettato nei termini indicati. Affermare, come fanno i giudici territoriali, che solo F.F. in quel frangente avrebbe potuto utilizzare il muletto, in quanto (unico) dipendente dell'azienda agricola, si pone in contrasto con l'argomento della promiscuità delle due aziende, pure accertato in sede di merito, in base al quale sarebbe stato altrettanto logico sostenere che A.A., nell'occasione, avrebbe potuto contare sull'impiego di carrellisti dell'azienda vinicola anche per il trasporto del fieno nell'interesse dell'azienda agricola.

4.2. Coglie nel segno anche la censura con cui si evidenzia, in punto di colpa, che prima di attribuire all'imputato la responsabilità di non aver comunicato al G.G. la sopravvenuta revoca della disposizione sul trasporto delle balle di fieno con il muletto, i giudicanti avrebbero dovuto verificare se la catena delle singole responsabilità da attribuire ai vari anelli della catena gerarchico/funzionale avesse funzionato, e cioè se tale catena non avesse subito interruzioni a causa di comportamenti illeciti dei quadri intermedi, aspetto in nessun modo esplorato dai decidenti. Inoltre, appare fondato il rilievo che evidenzia come l'affermazione della Corte di appello secondo cui "G.G. aveva un ruolo omogeneo ed intercambiabile con quello di H.H., entrambi parimenti sovraordinati a F.F..." appaia in contrasto con il ritenuto dovere del prevenuto di informare entrambi i sottoposti dell'intervenuta revoca della precedente disposizione autorizzativa. Sotto questo profilo, hanno ragione i ricorrenti nel sostenere come la riscontrata promiscuità fra le due aziende sia un argomento che gioca (anche) a favore dell'imputato.

5. La ricostruzione del giudici territoriali consente di rilevare un ulteriore, e fondamentale, vizio logico-giuridico della sentenza impugnata, là dove essa svaluta completamente il riscontrato comportamento del lavoratore il quale, invece di attenersi alle disposizioni del suo superiore H.H. di soprassedere all'operazione, anche perché non priva di rischi (in sentenza viene riportato il passo della deposizione del H.H., il quale dichiara di aver detto apertamente al F.F. di "posare" il muletto, in quanto trasportare il fieno con tale mezzo "è rischioso"), decide di propria iniziativa, ed in violazione di tale ordine, di svolgere lo stesso l'operazione di trasporto del fieno alla guida del carrello. Fra l'altro, i giudici danno per appurato che H.H. aveva visto F.F. ritornare sui suoi passi, in tal modo creando l'affidamento del rispetto dell'ordine.

Trattasi di una palese disobbedienza a un preciso ordine dato dal preposto anche per conto del datore di lavoro, con il quale H.H. aveva concordato di rimandare all'indomani la lavorazione in questione, in modo tale che la stessa fosse eseguita (non più con il muletto ma) con il trattore gommato, trattandosi di mezzo più adatto e sicuro allo scopo.

5.1. I giudici, nel valutare il suddetto comportamento del lavoratore sotto il profilo dell'eventuale configurabilità di una interruzione del nesso causale, non si sono attenuti ai principi che, in materia infortunistica, sono stati reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ovvero sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (cfr. Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 - 01). La giurisprudenza ha precisato che, affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01); il che può, indubbiamente, verificarsi anche in conseguenza di una palese disobbedienza del lavoratore rispetto a precise disposizioni del preposto/datore di lavoro, volte proprio ad impedire che il dipendente svolga lavorazioni "pericolose" esorbitanti dalle proprie mansioni, come nel caso.

5.2. La sentenza impugnata ha eluso il problema, affermando che la "perseveranza" del F.F. troverebbe spiegazione nell'intercambiabilità degli interlocutori del lavoratore in ragione della evidenziata prassi di promiscuità del personale. Si tratta, tuttavia, di una motivazione carente e illogica, frutto di una indagine che non ha considerato come la citata prassi di promiscuità possa costituire, come già detto, anche un argomento a favore dell'imputato, sia sul piano della prevedibilità della persona che avrebbe dovuto condurre il muletto, avendo il A.A. chiesto espressamente l'utilizzo di personale "addetto" al muletto, che in quel contesto era solo quello dell'azienda vinicola; sia per quanto riguarda la piena validità dell'ordine ricevuto da H.H., al quale il dipendente avrebbe dovuto conformarsi senza discussione.

Per contro, non è stata adeguatamente valutata la circostanza che l'ordine ricevuto dal lavoratore era preciso e diretto, provenendo da un superiore gerarchico. Inoltre, si inseriva in una situazione in cui F.F. aveva già deciso autonomamente di mettersi alla guida del muletto, senza una diretta disposizione di G.G. (il quale, infatti, nella sua deposizione non ha confermato di aver dato incarico al F.F. di porsi alla guida del muletto, come riportato in sentenza).

Dalle superiori considerazioni discende che la motivazione sul tema dell'eventuale interruzione del nesso causale, derivante dal sopra descritto comportamento disobbediente del lavoratore, non è immune da vizi logico-giuridici che impongono l'annullamento della decisione.

5.3. Va aggiunto che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle doglianze che erano state dedotte dagli appellanti in punto di violazione delle norme di cui agli artt. 63,64,73-77del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro.

Si tratta dei contestati profili di colpa specifica riguardanti la formazione del lavoratore e le percorrenze esterne dell'azienda agricola, asseritamente inadeguate, su cui i giudici distrettuali hanno del tutto omesso di pronunciarsi, nonostante gli specifici rilievi su tali punti prospettati dalla difesa dell'imputato in sede di gravame di merito. La rilevanza degli stessi deriva anche dalla loro incidenza sulla questione in ordine alla configurabilità della contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., in relazione alla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, tema rilevante anche ai fini del raddoppio del termine di prescrizione del reato.

6. In conclusione, dalle superiori considerazioni discende l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale provvederà anche sulle spese dèi presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2025