Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 aprile 2025, n. 9468 - Nesso causale tra esposizione ad amianto e patologia tumorale. Rigetto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. SPENA Francesca - Consigliera

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Relatore

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 37132-2019 proposto da

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DALMONTE;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 755/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/10/2019 R.G.N. 515/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto


che, con sentenza depositata il 16.10.2019, la Corte d'Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 10273 del 2018, ha rigettato la domanda di A.A. volta ad accertare l'etiologia professionale della patologia tumorale di cui è portatore e a conseguire dall'INAIL le consequenziali prestazioni di legge;

che avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l'INAIL è rimasto intimato;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 16.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.);

 

Diritto


che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito recepito le conclusioni della CTU disposta in sede di rinvio senza dare adeguata e specifica spiegazione della preferenza accordatale rispetto a quella effettuata in prime cure e senza dar conto delle osservazioni critiche rivoltele dal CTP;

che, con il secondo motivo, la medesima censura (unitamente a quella di violazione dell'art. 191 c.p.c. è ripetuta per avere la Corte territoriale recepito la CTU disposta in sede di rinvio anche nella parte in cui il perito, in contrasto con le risultanze istruttorie, aveva formulato ipotesi erronee circa il periodo complessivo di esposizione all'amianto, assumendo che l'odierno ricorrente, pur avendo lavorato dall'1.2.1960 al 30.4.1987 per la Compagnia Portuale di Ravenna come operatore addetto al carico e scarico e movimentazione merci collocate in sacchi contenenti amianto in fibra, sarebbe stato meno esposto alla dispersione delle fibre d'amianto a partire dal 1976, allorché aveva assunto la carica di consigliere e poi, dal 1979, di vice console e quindi console della Compagnia Portuale;

che, con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo nonché violazione degli artt. 41c.p., 2697 c.c., 139, T.U. n. 1124/1965, e 2, D.M. 9.4.2008, unitamente al D.M. 27.4.2004, 14.1.2008 e 10.6.2014, per avere la Corte di merito, in ragione della carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta denunciata al secondo motivo, ritenuto l'insussistenza del nesso di causalità (anche sub specie di nesso di concausalità) tra l'esposizione all'amianto e la patologia tumorale da cui è affetto il ricorrente;

che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che la neoplasia al retto da cui è affetto l'odierno ricorrente non rientra tra le malattie tabellate di cui al D.P.R. n. 336/1994, vigente all'epoca della denuncia, hanno recepito le conclusioni della CTU disposta in sede di rinvio, secondo cui non esiste al momento alcuna evidenza scientifica che attesti l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra esposizione ad amianto e cancro al colon retto, che rappresenta invece la seconda o terza delle patologie per incidenza nella popolazione maschile italiana di età anagrafica corrispondente a quella dell'odierno ricorrente, concludendo pertanto, anche alla luce delle osservazioni formulate dal perito in replica alle critiche della CTP, per l'insussistenza di un grado di probabilità sufficiente per affermare una rapporto anche concausale tra la malattia e la sua pregressa attività lavorativa;

che, ciò posto, va ricordato che la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è consolidata nel senso che il dissidio tra due consulenze tecniche che siano state disposte nei gradi di merito può dar luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360n. 5 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 54,D.L. n. 83/2012, conv. con L. n. 138/2012) solo quando quella recepita dalla sentenza impugnata ometta l'esame di un fatto storico avente portata astrattamente decisiva, ossia tale che, se considerato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 8429 del 2021, 31511 del 2022,18886 del 2023 e 7716 del 2024);

che, rispetto a tale orientamento, appare eccentrica e non condivisibile l'affermazione di Cass. n. 29713 del 2024, secondo cui l'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integrerebbe ex se un vizio della sentenza deducibile ai sensi dell'art. 360n. 5, c.p.c., tranne nel caso in cui le conclusioni recepite siano di per sé idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice, atteso che tale principio di diritto – come risulta dal rinvio di Cass. 29713 del 2024, cit., a Cass. nn. 14599 del 2021e18598 del 2020, che a loro volta riprendono tale affermazione da pronunce di questa Corte risalenti a data anteriore alla novella dell'art. 360n. 5 c.p.c. o che ad esse tralaticiamente si richiamano – risulta elaborato in un tempo in cui era possibile denunciare per cassazione anche la semplice "insufficienza" della motivazione, ciò che invece adesso non è più possibile (così espressamente Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che, tanto premesso, risulta evidente che il primo motivo è inammissibile, pretendendo per l'appunto di censurare non già un qualche omesso esame circa il fatto storico dedotto a fondamento della domanda, sibbene il diverso apprezzamento che di quel fatto è stato compiuto da parte del consulente officiato in sede di rinvio rispetto a quello del consulente nominato in prime cure, che tuttavia è questione di merito, non deducibile in questa sede di legittimità;

che altrettanto inammissibile è il secondo motivo, appuntandosi le censure su affermazioni della relazione peritale che, concernendo la durata dell'esposizione all'amianto, appaiono del tutto irrilevanti alla luce della conclusione secondo cui, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, perfino un'elevata esposizione giornaliera e cumulativa per molti anni all'amianto è considerata come concausa soltanto "possibile" dell'insorgenza di un carcinoma al colon retto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);

che, dovendosi reputare logicamente assorbita la censura ex art. 360n. 5 c.p.c. di cui al terzo motivo, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto irrilevante che ilD.M. 10.6.2014, nell'aggiornare l'elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 139, T.U. n. 1124/1965, abbia incluso il tumore al colon retto tra le patologie a "limitata probabilità" di derivazione causale dall'esposizione ad amianto, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139, T.U. n. 1124/1965, siccome integrato dall'art. 10, D.Lgs. n. 38/2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato (così da ult. Cass. 22837 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13868 del 2012, cit. dalla sentenza impugnata);

che, a tal fine, non può che ribadirsi che va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr.Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria l'11 aprile 2025.