Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2025, n. 14796 - Caduta dall'alto dell'apparente lavoratore autonomo: interesse e vantaggio dell'ente derivante dall'aver stipulato un contratto di appalto per non fare emergere il rapporto di lavoro subordinato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. CENCI Daniele - Relatore
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. E B.B. SPURGHI DI C.C. E C Sas
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. La Corte di appello di Bologna il 2 febbraio 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato C.C. e dalla società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas", con cui il Tribunale di Rimini il 17 febbraio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto C.C. responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 15 gennaio 2016, e la società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas" responsabile della violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza condannando l'imputato e la società alle sanzioni stimate di giustizia.
2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il 15 gennaio 2016 D.D. è precipitato dall'alto per circa tre metri attraverso un'apertura, dopo che lo stesso aveva rimosso una griglia posta a protezione della "bocca di lupo" che garantiva la ventilazione della sottostante autorimessa condominiale, riportando gravi lesioni; la sua presenza e l'attività svolta sul luogo era preliminare allo spurgo fognario di pozzi neri che la ditta "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas" si accingeva ad effettuare - essendo peraltro compresente nel luogo il legale rappresentante della ditta, C.C. il quale stava parlando con un condomino - presso l'immobile in questione.
2.1. Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto insussistente l'apparente contratto di appalto con il lavoratore autonomo D.D., in realtà dipendente di fatto della società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c.", in ragione di tutta una serie di indici fattuali, tra i quali: totale assenza di un'organizzazione di mezzi in capo a D.D., sprovvisto di qualsiasi attrezzatura e persino dei guanti, fornitigli dall'imputato C.C. Driadi; retribuzione a tempo e non a risultati; assenza di qualunque rischio economico in capo a D.D.; minuto potere di direttiva in capo a C.C. nello svolgimento dell'attività lavorativa di spurgo delle fosse ecologiche.
In conseguenza, si è ritenuto il datore di lavoro riconosciuto come effettivo, C.C., responsabile dell'infortunio occorso, per colpa, per non avere formato né informato adeguatamente il lavoratore circa l'attività da svolgere, con particolare riferimento al rischio di precipitazione dall'alto, e per non avere fornito allo stesso i necessari dispositivi di protezione.
2.2. Si e inoltre ritenuta la società responsabile della violazione amministrativa contestata, alla stregua del seguente ragionamento: per essere stati violati i doveri di formazione e di informazione; per essere stata omessa la fornitura dei dispositivi di protezione; per essere stata impostata un'apparente forma di appalto tra soggetti paritetici non corrispondente alla reale natura dei rapporti tra una parte "forte" (la soc. di C.C.) ed una parte "debole" (l'infortunato), celante la reale natura di rapporto tra datore di lavoro e dipendente subordinato, posti in essere dal socio accomandatario e legale rappresentante della Sas; e ciò al fine di ottenere un risparmio di spesa ad esclusivo beneficio della società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c.", peraltro risultata priva di modelli di organizzazione e di gestione.
3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza la società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas", tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale censura la sentenza impugnata lamentando promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe mancante, apparente e contraddittoria, sotto due profili:
per avere ritenuto sussistente un interesse o un vantaggio in capo alla società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas";
e per avere erroneamente ritenuto sussistente una colpa di organizzazione in capo all'ente.
Al riguardo osserva la parte ricorrente che non sarebbe stata raggiunta la prova che il contratto di appalto celasse la vera natura di rapporto di lavoro dipendente, che nel capo di accusa si legge esistere tra le parti un contratto di appalto ma che l'imputazione non è mai stata modificata dal P.M. e che mancherebbe la dimostrazione dell'esistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente, poiché non vi sarebbe alcuna relazione tra l'inquadramento giuslavoristico del rapporto tra le parti ed il preteso interesse/vantaggio per l'ente, automaticamente desunto dai giudici di merito dalla affermate esistenza di un rapporto di effettiva dipendenza che la Difesa contesta.
Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può configurarsi alcuna colpa di organizzazione derivante unicamente dalla mancata adozione del modello organizzativo.
Si sottolinea anche che la ditta era dotata del DUVRI (acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 14 novembre 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 29 novembre 2024 la società ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
Appare opportuno premettere, in sintesi estrema, che sussistono due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale, nel senso che l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso (v.art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001): si tratta di concetti alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261113; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui, di recente, Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, T, Rv. 286586).
2. Ciò posto, la Corte territoriale, sia pure sinteticamente, ha spiegato, in risposta alle doglianze svolte con l'impugnazione di merito, che sussiste nel caso di specie sia l'interesse sia il vantaggio dell'ente, poiché la stipula di un contratto di appalto per non fare emergere il rapporto di lavoro subordinato - ritenuto in effetti sussistente - ha comportato risparmi di spesa per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
Al riguardo il ricorso si limita a manifestare un mero dissenso soggettivo, senza però aggredire specificamente la ricostruzione della Corte di merito.
3. Quanto al secondo aspetto che è oggetto di doglianza, vero è - come sostiene la società "Driadi e B.B. spurghi di C.C. E c. Sas" che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può configurarsi alcuna colpa di organizzazione derivante, per ciò solo, dalla mancata adozione del modello organizzativo. Si rammenta l'insegnamento di Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, Rv. 283247, secondo cui "Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato" (in termini le pronunzie successive, cfr. Sez. 4, n. 21704 del 28/0372023, Sasil Srl, Rv. 284641). In particolare, la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e all'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non assurge ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono, di per sé, elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, tali invece essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve intercorrere tra i due (cfr. Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, cit., in motivazione, sub n. 3 del "considerato in diritto", p. 5).
Nondimeno, deve ritenersi che, ove il Giudice rilevi la mancanza di documentazione, sia onere dell'ente di spiegare come, altrimenti, abbia provveduto a dotarsi in concreto di un modello organizzativo e gestionale adeguato (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001), ciò che nel caso di specie non è avvenuto, essendosi la ricorrente limitata alla riferita affermazione di principio, non integrata in alcun modo, né nell'impugnazione di merito né nel ricorso di legittimità, dalla indicazione di elementi tali da far ritenere esistente una adeguata organizzazione dell'ente.
Quanto, infine, all'asserzione difensiva circa la presenza del Documento Unico di (DUVRI), non se ne apprezza la pertinenza, altro essendo il significato ed altra la utilità dei due distinti documenti, uno volto, appunto, alla valutazione dei rischi da interferenze nell'attività lavorativa che debba avvalersi di distinti contributi professionali, l'altro, invece, alla adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte delle persone fisiche legate all'ente stesso in termini qualificati di rapporto organico o di dipendenza.
In ogni caso, il ricorso si limita alla mera riproposizione di temi, incluso quello circa la pretesa non corrispondenza tra capo di accusa ed affermazione di responsabilità (su cui v. specificamente pp. 5-6 della sentenza impugnata), già tutti sottoposti alla Corte territoriale e dalla stessa risolti con motivazione che risulta non incongrua né illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi exart. 616cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cast., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2025.
