Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. Lav., 12 marzo 2025, n. 413 - Obbligo formativo nel contratto di apprendistato
Nota a cura di Stallone Ilaria Anna Eleonora, in Il quotidiano giuridico/altalex, 11.04.2025 "Apprendistato e obbligo formativo: il valore della sostanza oltre la forma"
Fatto
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 OMISSIS proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 02.11.2023, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande della ricorrente, ex dipendente della società OMISSIS volte a far accertare l' illegittimità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti, con conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconoscere alla ricorrente il diritto di essere inquadrata al V livello del CCNL di categoria e condannare la società al pagamento delle differenze retributive maturate sia per effetto del diverso inquadramento dovuto, sia in relazione al lavoro straordinario svolto, sia per la retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2008, sia, infine, per lavoro domenicale, 13, 14, festività, R.O.L. e T.F.R..
L'appellante contestava la valutazione delle deposizioni rese dai testimoni escussi compiuta dal Tribunale, sostenendo che le deposizioni avevano, in realtà, confermato sia l' inadempimento, da parte della società, degli obblighi formativi, sia l'osservanza, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro di 48 ore settimanali.
Si costituiva in giudizio la società OMISSIS la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Diritto
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto, per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve darsi atto che sono passati in giudicato, per difetto di impugnazione, sia il capo della sentenza che ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità del contratto di apprendistato, la circostanza che la ricorrente avesse già svolto mansioni di barista prima di essere assunta dalla convenuta, sia il capo della sentenza che ha ritenuto provata l'esistenza ed il rispetto del piano formativo individuale.
Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, OMISSIS ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo depositato in data 04.04.2019, esponendo che la ricorrente era stata assunta in data 08.03.2017 in qualità di apprendista dalla società OMISSIS con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di due anni per l'acquisizione della qualifica di barista; che il contratto prevedeva l' inquadramento al VI livello del CCNL Turismo, con profilo professionale di aiuto barista ed orario di lavoro di 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o dalle ore 15,00 alle ore 19,00; che il contratto prevedeva, inoltre, per ogni annualità, 120 ore di formazione formale, di cui 80 relative all'area delle competenze di base e tecnico-professionali e 40 relative alla formazione formale trasversale; che in base al contratto, la formazione informale avrebbe avuto, invece, ad oggetto l'addestramento alle mansioni proprie della qualifica da conseguire e sarebbe stata curata dai tutori OMISSIS e OMISSIS ; che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.03.2018; che il contratto era nullo, in quanto: 1. la
ricorrente aveva già acquisito la qualifica di barista nel corso della sua precedente vita lavorativa; 2. non era stato predisposto un piano formativo individuale; 3. la ricorrente non aveva ricevuto alcun addestramento dai due tutor individuati nel contratto e non aveva, peraltro, bisogno di ricevere istruzioni, avendo già svolto in precedenza mansioni di barista; che tra le parti si era, perciò, instaurato, in realtà, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; che, di fatto, la ricorrente aveva lavorato per otto ore al giorno per sei giorni alla settimana, ivi compresa la domenica, alternandosi con i colleghi di lavoro sui turni 5,00/13,00, 13,00/21,00, 21,00/05,00, oppure 6,00/14,00, 14,00/22,00; che in considerazione delle mansioni svolte la ricorrente aveva diritto di essere inquadrata al V livello del CCNL Turismo, profilo professionale di barista; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accertare l' illegittimità del contratto di apprendistato stipulato, con conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di riconoscere alla ricorrente il diritto di essere inquadrata al V livello del CCNL di categoria e di condannare la società al pagamento delle differenze retributive maturate sia per effetto del diverso inquadramento dovuto, sia in relazione al lavoro straordinario svolto, sia per la retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2008, sia, infine, per lavoro domenicale 13, 14, festività, R.O.L. e T.F.R..
Nel costituirsi in giudizio, la società ha sostenuto che al contratto era allegato il piano formativo individuale; che durante il rapporto di lavoro la ricorrente era stata assente per malattia per buona parte del rapporto; che nell'espletamento della sua attività la ricorrente era sempre stata affiancata dai due tutor aziendali; che l'espletamento della formazione teorica era stato attestato dall'O.F.C. istituito presso la Regione Abruzzo, il quale aveva curato la formazione della ricorrente; che il rapporto era cessato in data 11.03.2018 per dimissioni della lavoratrice; che a seguito di accertamento ispettivo - sollecitato dalla stessa ricorrente - nessuna violazione era stata contestata alla società relativamente alla posizione della medesima; che la ricorrente aveva sempre svolto mansioni di aiuto barista, coadiuvando, di volta in volta, i tutor OMISSIS o OMISSIS ; che la ricorrente aveva sempre rispettato l'orario di lavoro indicato in contratto e non aveva mai lavorato di domenica; che la ricorrente non aveva provato di avere già, in precedenza, acquisito la qualifica di barista.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di sette testimoni; ritenuto che "non è ammessa la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che in precedenza abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva"; rilevato che "ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi per i lavoratori inquadrati dal 2 al 6 livello super"; rilevato che la ricorrente aveva "esercitato le mansioni di barista (...) complessivamente per un periodo di poco superiore a 6 mesi", insufficiente, pertanto, al fine di escludere la validità del contratto stipulato; rilevato che il piano formativo individuale era stato prodotto dalla società e risultava "debitamente sottoscritto dalla OMISSIS "; ritenuto che "la datrice di lavoro aveva dimostrato di aver assolto ai propri obblighi formativi nei confronti della ricorrente"; valorizzate, a tal fine, le deposizioni rese dai testimoni OMISSIS e OMISSIS, ritenute attendibili in quanto ex colleghe di lavoro della ricorrente, ma non più alle dipendenze della società; ritenute, invece, inattendibili o non dirimenti le deposizioni rese dai testimoni OMISSIS (la quale aveva dichiarato che "anche OMISSIS era stata capoturno fino ad un certo periodo coincidente con l' inizio della sua attività lavorativa", laddove quando la teste aveva iniziato a lavorare la ricorrente ancora non era stata assunta), OMISSIS (in quanto socio della OMISSIS, OMISSIS (in quanto nominata tutor della ricorrente e quindi " interessata alle sorti del giudizio"), OMISSIS (la quale ha dichiarato di avere lavorato nel locale "circa dieci mesi, fino a sei anni fa", cioè fino a dicembre 2016, "quando la OMISSIS non prestava ancora servizio") e OMISSIS (la quale ha dichiarato di avere lavorato esclusivamente "nel periodo estivo dell'anno 2017", quando la ricorrente era assente per malattia); ritenuto, per questi stessi motivi, non provato che la ricorrente avesse osservato un orario di lavoro superiore all'orario indicato in contratto; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
OMISSIS contesta la valutazione delle deposizioni rese dai testimoni escussi compiuta dal Tribunale, sostenendo che le deposizioni hanno, in realtà, confermato sia l' inadempimento, da parte della società, degli obblighi formativi, sia l'osservanza, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro di 48 ore settimanali.
Le censure sono solo parzialmente fondate.
In primo luogo, fondati devono ritenersi i dubbi espressi dal giudice di prime cure relativamente all'attendibilità della deposizione resa dalla teste OMISSIS, dipendente della società da novembre 2016 a giugno 2017, quanto meno laddove la teste afferma che la OMISSIS era stata "capoturno fino ad un certo periodo coincidente con l' inizio della sua attività lavorativa", essendo stata la OMISSIS assunta a marzo 2017: infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della lavoratrice, non è affatto vero che tale affermazione "può prestarsi a molteplici interpretazioni". Fondati devono, altresì, ritenersi i dubbi espressi dal Tribunale relativamente alla deposizione resa dalla teste OMISSIS, la quale all'udienza del 21.12.2022 ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società "per 10 mesi fino a sei anni fa", cioè fino alla fine del 2016, ben prima, perciò, che la OMISSIS venisse assunta: infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della lavoratrice, non è affatto vero che la ritenuta inattendibilità della teste costituisce una conclusione " illogica quanto irrazionale in quanto la teste ha risposto a tutti i capitoli articolati dalla ricorrente (...) ne confermava la presenza nei luoghi di lavoro" e "nessuna contestazione, poi, veniva sollevata da controparte sul punto", ragion per cui "le dichiarazioni rese, in difetto di querela di falso rectius, di denuncia per falsa testimonianza dovevano essere prese in considerazione dal magistrato", atteso che non si vede quale conoscenza diretta dei fatti possa avere la teste, avendo cessato di lavorare in azienda almeno tre mesi prima che la OMISSIS venisse assunta. Fondate, invece, sono le censure mosse relativamente alla valutazione della deposizione resa dalla teste OMISSIS, la quale ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società "per circa sei mesi nel periodo estivo dell'anno 2017", periodo nel corso del quale la OMISSIS non è stata assente dal lavoro continuativamente, bensì discontinuamente, per circa due mesi in totale.
Ciò premesso, quanto all' inadempimento degli obblighi formativi, dall' istruttoriaespletata è emerso che uno dei due tutor, OMISSIS, si alternava con il restante personale come capoturno al bancone del bar e quando era presente istruiva il personale neo assunto, ivi compresa la ricorrente, sulle mansioni da svolgere, mentre OMISSIS, benché presente nel bar soltanto in via sporadica ed occasionale, nei primi giorni del rapporto di lavoro affiancava i neo assunti, ivi compresa la ricorrente, fornendo le indicazioni necessarie ai fini dell'espletamento delle mansioni da svolgere.
Al riguardo, la stessa OMISSIS escussa in qualità di teste all'udienza del 22.03.2023, ha dichiarato: "per gli orari in cui lavoravamo insieme, in un periodo, io l'ho istruita nelle mansioni che doveva svolgere, cioè per la preparazione a servizio ai tavoli per la stuzzicheria e per la vetrina del bancone". La teste, ex dipendente della società, deve ritenersi attendibile, in quanto le sue dichiarazioni trovano risconto nelle deposizioni rese dai testi OMISSIS
secondo la quale la ricorrente lavorava "sotto la supervisione di OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, la quale ha confermato che la OMISSIS era "una responsabile di turno", e OMISSIS, teste di parte ricorrente, la quale ha smentito che "la OMISSIS era raramente addetta al bar e normalmente non lavorava insieme alla ricorrente", affermando che "la sig.ra OMISSIS stava al banco alla macchina del caffè e (...) istruiva" il personale.
Quanto al ruolo di OMISSIS, è vero che la maggior parte dei testimoni escussi ha escluso una sua presenza sistematica all' interno del bar, ma è anche vero che la teste OMISSIS ha dichiarato che "nel primo periodo", cioè per i primi giorni del rapporto, il OMISSIS assisteva il personale neo assunto, "indicando le posizioni, dove dovevano stare le pezze, le spugne", nonché insegnando "a fare il caffè".
Ciò posto, il contratto stipulato dalla ricorrente, dopo avere previsto una "attività media formativa per ciascuna annualità di durata del contratto di formazione formale di ore 120" - attività di cui il Tribunale ha ritenuto provato documentalmente l'espletamento, con statuizione che non è stata oggetto di gravame - prevede che "l'addestramento alle specifiche mansioni sarà impartito, con modalità che comportino la crescita delle conoscenze tecnico operative e delle strumentazioni qualora tali conoscenze siano necessarie allo svolgimento delle mansioni medesime con previsione d' istruzione (...) con l'assistenza dei tutori aziendali OMISSIS, OMISSIS, in possesso di esperienza pluriennale nel settore ed esperti delle mansioni proprie della qualificazione per l'acquisizione della quale è stipulato il presente contratto" (cfr. doc. n. 1) fascicolo OMISSIS di primo grado).
Pertanto, è conforme al contratto stipulato il fatto che l'addestramento impartito dai due tutor (in prevalenza dalla OMISSIS abbia riguardato il posizionamento ed il funzionamento delle apparecchiature utilizzate nel bar, la preparazione della vetrina del bancone, lo svolgimento del servizio ai tavoli.
Né può ritenersi che la durata dell'addestramento sia stata insufficiente, in quanto nel contratto non è previsto un periodo di durata minimo.
D'altronde, non ogni inadempimento degli obblighi formativi comporta la trasformazione del contratto di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: infatti, " in tema di contratto di apprendistato, l' inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall' inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l' inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell' inadempimentoai fini della declaratoria di trasformazione del contratto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica, tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali" (Cass. Lav., ord. 03.08.2020, n. 16595).
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto provato l'adempimento degli obblighi formativi posti a carico della società.
Quanto, invece, all'orario di lavoro, il contratto stipulato prevede un orario di "24 ore settimanali a settimane alterne: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00" o "dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00".
In realtà, dall' istruttoria espletata è emerso che la ricorrente era inserita negliordinari turni di servizio che erano di almeno 6 ore al giorno per sei giorni a settimana, ivi compresa la domenica.
In tal senso, significativa deve ritenersi la deposizione resa dalla teste di parte resistente OMISSIS ex dipendente della società, la quale, dopo avere affermato di avere spesso lavorato con la ricorrente "negli stessi turni di lavoro", ha dichiarato: " i miei turni erano dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00 circa".
D'altronde, nessuno dei testimoni escussi ha confermato l'orario di lavoro indicato nel contratto stipulato dalla ricorrente, mentre i testi OMISSIS e OMISSIS hanno dichiarato che i turni di servizio per tutto il personale, ivi compresa la ricorrente, erano di otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, deve ritenersi provato che la OMISSIS abbia lavorato quanto meno con un orario di 36 ore settimanali su sei giorni alla settimana, compresa la domenica, usufruendo di un giorno di riposo variabile nel corso della settimana.
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, deve, perciò, dichiararsi che OMISSIS ha prestato la sua opera alle dipendenze di OMISSIS durante il rapporto di apprendistato intercorso con la società per un orario di 36 ore settimanali; l'appellata deve, di conseguenza, essere condannata al pagamento, in favore di controparte, delle relative differenze retributive e di T.F.R..
Considerato l'esito del giudizio, appare equo compensare al 50% le spese di lite del doppio grado, che per il restante 50% devono essere poste a carico della società e si liquidano come da separato dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in favore dell'Avv.to Ciro Iaconi, antistatario.
P.Q.M.
La Corte
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara che OMISSIS ha prestato la sua opera alle dipendenze di OMISSIS durante il rapporto di apprendistato intercorso con la società per un orario di 36 ore settimanali e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento, in favore di controparte, delle relative differenze retributive e di OMISSIS
compensa al 50% le spese di lite del doppio grado, che pone per il restante 50% a carico della società; liquida le spese, per la parte non compensata, in complessivi Euro 1850,00 per il primo grado ed Euro
1750,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Ciro Iaconi, antistatario.
Conclusione
Così deciso in L'Aquila, il 10 ottobre 2024. Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2025.