Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2025, n. 14443 - Lavoratore travolto e ucciso da un autocarro. Responsabilità del preposto che, pur consapevole del pericolo, non si attiva per segnalare le carenze di sicurezza ai vertici societari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d'Appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Procuratore Generale, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di A.A. il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
1. La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 1 giugno 2021 dal Tribunale della stessa città, con la quale A.A. veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in relazione al reato di omicidio colposo in danno di B.B., deceduto a causa di un sinistro sul lavoro.
Il fatto è stato così ricostruito.
In data 1/08/2013, il lavoratore B.B., dipendente della società SIRTI Spa, veniva travolto da un automezzo utilizzato per il trasporto di materiale all'interno del cantiere di G.
In particolare, il capo della squadra che trasportava il materiale da altro cantiere a quello di G, C.C., conduceva l'autocarro Iveco Magirus con rimorchio, parcheggiandolo al centro del piazzale, dove la sua squadra composta da B.B. e H.H. scaricava il materiale trasportato.
Al termine di tali operazioni, il C.C. risaliva sull'automezzo e, nel riprendere la marcia, non accorgendosi della presenza di B.B. nella zona corrispondente alla fiancata destra del veicolo, lo travolgeva, schiacciandolo mortalmente con le ruote anteriori del rimorchio.
I giudici di merito, sulla base dei rilievi del consulente del Pubblico Ministero, hanno ritenuto che l'incidente avrebbe potuto essere evitato con l'attuazione di sistemi di sicurezza per l'utilizzo dell'area in contestuale presenza di mezzi pesanti e pedoni, e con il posizionamento di un uomo a terra nel momento della manovra dell'automezzo; precauzioni prive di costi aggiuntivi per la società.
Con riguardo alla posizione del A.A., dipendente della SIRTI con funzioni di preposto, è emerso che costui, nel mese di luglio 2013, aveva contattato telefonicamente (Omissis) G. per chiedere la disponibilità dell'area di proprietà dello stesso come deposito temporaneo di materiali di proprietà della SIRTI.
È stato affermato in sentenza che costui, quale preposto, ha omesso di vigilare sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto, pur a conoscenza della circostanza che l'area (Omissis) fosse inidonea ad ospitare un deposito, non ha informato di ciò i dirigenti, non segnalando la condizione di pericolo che ha inciso causalmente nella produzione del sinistro.
2. A.A., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza per mancanza, manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge, in relazione agli articoli 18 comma 1, lett. b), 19 comma 1, lett. f), e 20 commi 1 e 2, lett. e), del decreto legislativo 81/2008.
Il ricorrente osserva che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità dell'imputato, sulla base di una errata valutazione dell'istruttoria dibattimentale, nel senso che l'iniziativa di utilizzare l'area, nonostante sulla stessa non fosse stato attuato alcun adattamento alla normativa antinfortunistica, provenisse proprio dal A.A. e dal D.D..
Tale conclusione sarebbe stata adottata senza fornire le necessarie specificazioni di carattere logico giuridico, dalle quali desumere l'assioma che il A.A. e il D.D., pur sprovvisti di alcun potere decisionale, avessero arbitrariamente deciso e ordinato alla squadra di lavoro di recarsi presso l'area deposito "(Omissis)".
Inoltre, risulta palese la contraddizione in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha ritenuto di condannare il A.A. al quale era stato conferito un ruolo subordinato, assolvendo invece coloro che ricoprivano posizioni apicali nell'ambito della società.
È stato riportato l'organigramma aziendale della "SIRTI Spa", come ricostruito dallo stesso consulente del Pubblico ministero.
All'interno della compagine, I.I. ricopriva la veste di legale rappresentante e, di conseguenza, la qualità di datore di lavoro. E.E., nominato procuratore per le strutture operative della Campania, Puglia e Basilicata, espletava le attività di competenza del datore di lavoro, escluse quelle non delegabili attinenti all'organizzazione e alla valutazione dei rischi. E.E. aveva nominato F.F. responsabile del servizio di prevenzione e protezione e G.G. dirigente, al fine di dare attuazione alla normativa in materia di sicurezza. A.A. rivestiva il ruolo di preposto, delegato alla sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza dei lavoratori; quest'ultimo era stato altresì delegato alla individuazione del nuovo sito per il deposito del materiale, in vista della scadenza del contratto di locazione del deposito in M.
Con riferimento alle suddette posizioni, è stato evidenziato che era del tutto assente la valutazione dei rischi concernenti il deposito di Gravina da parte del I.I., attività non delegabile, ai sensi dell'articolo 16deldecreto legislativo 81/08.
Quanto al modello di organizzazione e gestione, come precisato dallo stesso consulente del Pubblico ministero, il documento adottato dalla società non conteneva alcun riferimento alla gestione e alle procedure da adottare, in caso di scelta di un nuovo sito quale luogo di lavoro, in ordine alla valutazione dei rischi e alla rispondenza delle misure di sicurezza alle prescrizioni normative.
Il A.A., al quale era stato assegnato, in quanto preposto, il dovere di vigilare sullo stato dei luoghi di lavoro, nonché sull'attività svolta dai dipendenti non avrebbe potuto ricoprire competenze e svolgere funzioni che non rientravano in quelle connesse alla sua nomina.
Non è dato comprendere infatti quale potere di controllo e di vigilanza, o di garanzia dell'attuazione delle direttive sulla sicurezza, egli avrebbe potuto esercitare, se i suoi superiori non avevano mai predisposto alcuna valutazione dei rischi in merito all'area di deposito sita in Gravina.
E stato ribadito che il deposito di G non era stato oggetto di valutazione dei rischi, in violazione degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del decreto legislativo 81/08, con conseguente responsabilità esclusiva del datore di lavoro, individuato nell'amministratore delegato I.I., tenuto ad adottare il documento predetto.
Al A.A. era stata demandata la sola verifica della disponibilità dell'area, sulla base di una indicazione del superiore gerarchico; egli, attraverso l'operaio D.D., aveva contattato il proprietario (Omissis) M. al fine di visionare l'area, ma acquisita la disponibilità preliminare e comunicata la stessa al suo superiore gerarchico G.G., aveva momentaneamente esaurito il suo mandato.
Egli, solo successivamente alla adozione del documento di valutazione dei rischi, ove informato dell'avvio delle attività, avrebbe dovuto espletare le sue funzioni di preposto, attuando le direttive del dirigente per la verifica del rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza.
Tra l'altro, dopo aver espletato il suo compito di sondare la disponibilità di un'area per il trasferimento momentaneo del deposito, si era occupato di altri lavori, in corso di esecuzione in differenti cantieri, non avendo ricevuto notizie dal proprio dirigente sia in ordine all'effettiva predisposizione dell'area e sia in relazione all'inizio dei lavori.
Non è stato pertanto adeguatamente spiegato sulla base di quali elementi si è ritenuto che la decisione di concludere il contratto di locazione dell'area di G. fosse stata presa dallo stesso A.A. e cosi pure la disposizione di inviare gli operai della stessa per l'inizio dell'attività.
La Corte distrettuale, prosegue il ricorrente, non ha risposto ai motivi di appello, con cui era stato evidenziato che il A.A. e il D.D., secondo quanto implicitamente ricavabile dalle testimonianze, non erano a conoscenza della data di avvio dei lavori, decisa in autonomia dal dirigente in diretto contatto con la squadra.
Inoltre non è stato considerato che egli non aveva alcun ruolo decisionale all'interno dell'organigramma della società, atteso che la decisione di inviare gli operai presso l'area "(Omissis)" era stata assunta, secondo quanto riferito dal personale operativo, direttamente dal dirigente G.G.
In sintesi, il A.A., dopo aver comunicato al suo diretto superiore la disponibilità dell'area, indicandone le caratteristiche peculiari, aveva proseguito la propria attività lavorativa di preposto presso altre sedi, restando in attesa della comunicazione di conclusione della procedura di messa in sicurezza dell'area, dovendosi escludere la sua responsabilità nell'aver attivato il suddetto deposito.
D'altro canto, ad avviso del ricorrente, risulta priva di coerenza logica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i vertici non fossero a conoscenza della decisione di utilizzare temporaneamente il deposito di G.
Sono stati considerati, quali elementi di segno contrario, il fatto che già in precedenza la società "SIRTI" avesse utilizzato quel piazzale dove si era verificato l'incidente mortale, senza i dovuti adeguamenti al documento di valutazione dei rischi.
Inconferente risulterebbe la circostanza che la prima comunicazione scritta, mediante e-mail, del 1 agosto 2013, fosse stata trasmessa a seguito dell'infortunio mortale, senza traccia di precedenti comunicazioni sull'utilizzo dell'area.
Risulterebbe improbabile infatti che la decisione, vantaggiosa economicamente per la società, fosse stata presa arbitrariamente dal preposto A.A., senza previamente informare i propri superiori, a fronte dell'urgenza di dover lasciare l'area sino ad allora utilizzata per la scadenza del contratto.
La sentenza impugnata non ha esposto le ragioni per le quali sia stato condannato il A.A. per le carenze strutturali del sito di G e per la totale assenza di previsioni nel documento di valutazione dei rischi, inadeguato in quanto privo di riferimenti a depositi all'aperto o a procedure concernenti lo spostamento o l'apertura di nuove unità, e a precauzioni per le manovre di automezzi.
In sintesi, la società non avrebbe effettuato alcuna valutazione dei rischi, non avrebbe adottato alcuna misura di sicurezza, sebbene a conoscenza della necessità di trasferimento del deposito, da effettuarsi entro il 30 agosto 2013.
Lo stesso consulente del Pubblico ministero affermava che il modello di organizzazione e gestione, adottato da parte della società ai sensi del decreto legislativo 231/01, non era stato efficacemente attuato.
A fronte dei suddetti elementi, la decisione della Corte distrettuale presenta una strutturale carenza nella motivazione, non avendo considerato che ad essere carente e privo di adeguate cautele idonee a scongiurare l'evento era il documento generale di valutazione dei rischi e l'inadeguata attuazione del modello di organizzazione e di gestione.
La decisione impugnata ha concluso erroneamente per l'attribuzione di responsabilità al A.A., per il solo fatto che questi avesse la qualifica di preposto, disattendendo il divieto di desumere l'esistenza di un fatto da indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, come previsto dal secondo comma dell'articolo 192cod. proc. pen.
È stato inoltre violato l'articolo 546, lett. e), cod. proc. pen., che impone l'enunciazione delle ragioni per le quali sono ritenute non attendibili le prove contrarie.
Infine, viene contestata l'apoditticità della decisione, con la quale i Giudici di appello si sono limitati a parafrasare e riportare stralci della sentenza di primo grado, senza tener conto di tutti gli elementi probatori a disposizione, omettendo di fornire esaustiva e convincente risposta ai motivi di appello, almeno nei contenuti essenziali.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente rileva che, nel capitolo riguardante il trattamento sanzionatorio, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine ai criteri che hanno condotto alla determinazione di una pena così elevata, discostata in maniera consistente dal minimo edittale. Ciò non ha consentito alla difesa il controllo sull'entità della pena inflitta nonché sull'apparato argomentativo posto a base della scelta; e così pure in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.
3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Va premesso che la posizione di garanzia del preposto è delineata dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 che lo definisce come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il successivo art. 19 ne tratteggia gli obblighi che sono essenzialmente la vigilanza sulla osservanza della normativa e delle prescrizioni aziendali nonché sull'uso dei mezzi e dei dispositivi di protezione e il governo di situazioni rischiose, tramite la loro segnalazione ai lavoratori, al datore di lavoro ed al dirigente.
Il nucleo centrale dell'addebito di responsabilità, nel caso di specie, risiede nell'inosservanza dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008, che impone al preposto l'obbligo specifico di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta".
Principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità è, dunque, quello per cui il preposto assume una posizione di garanzia ed è debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori ma solo con riferimento all'area di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura e alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati (Sez. 4, n.10110 del 10/02/2023, Valetti; Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 2015, De Vecchi, Rv. 263004, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi).
Il preposto, pertanto, non ha soltanto il compito di vigilare sull'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che ha l'obbligo di provvedere alla relativa adozione.
1.2 Al riguardo, la Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla suddetta violazione ed alla sua rilevanza causale nella produzione del sinistro, affermando che il preposto A.A., pur essendo sicuramente consapevole della situazione di pericolo esistente nell'area dove avvenne il sinistro, non lo aveva comunicato ai vertici societari, di fatto impedendo ai soggetti che avrebbero dovuto adeguare il documento di valutazione dei rischi di procedere in tal senso.
È necessario precisare che non assume principale rilevanza la fase di mera individuazione dell'area per conto del datore di lavoro, momento in cui non era ancora scattato l'obbligo di vigilanza proprio del preposto.
L'addebito di responsabilità si concentra, invece, sul periodo successivo, quando l'area è stata effettivamente destinata all'utilizzo quale deposito e sono iniziate le operazioni lavorative, in assenza delle necessarie misure di sicurezza.
E in questa fase che il preposto, nella piena consapevolezza dei rischi, ha omesso di effettuare le dovute segnalazioni in violazione del disposto dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008.
Ciò è stato ricavato dalla circostanza che la prima mail avente ad oggetto l'area (Omissis) era quella inviata al E.E. in data 1/08/2013, in seguito all'infortunio mortale, mentre nelle date precedenti non vi è alcuna traccia di comunicazioni dell'utilizzo dell'area di Gravina in Puglia ai vertici della società.
Si è pure evidenziato che le strutture preposte alla gestione dei depositi erano certamente a conoscenza della necessità di prossimo rilascio del deposito di Matera, ma non della decisione di attivare un nuovo deposito in sostituzione di quest'ultimo, in quanto i materiali ben avrebbero potuto essere immagazzinati nei depositi di SIRTI già presenti in Puglia e non presso altre aree per cui la società, peraltro, non deteneva alcun titolo di utilizzo.
Va ribadito che, sebbene al A.A. fosse stato assegnato il compito di verificare la mera disponibilità dell'area (Omissis) quale possibile deposito alternativo - fase in cui non operavano ancora gli obblighi di vigilanza propri del preposto - la sua responsabilità si innesca nel momento in cui, terminata questa fase preliminare e avviata l'effettiva utilizzazione dell'area come deposito, ha omesso di attivarsi per segnalare le carenze in materia di sicurezza.
Le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito sul punto, risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerenti alle evidenze probatorie, mentre il tentativo del ricorrente di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è preclusa alla Corte di Cassazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione.
Al fine di sminuire l'obbligo di segnalazione delle situazioni di rischio, si deduce che appare inverosimile l'ipotesi della mancata conoscenza dei vertici societari in ordine al trasferimento temporaneo dell'area di deposito, in considerazione della scadenza ormai prossima del contratto di locazione dell'area sino ad allora utilizzata; ma non si tiene conto della osservazione dei giudici di merito in ordine al difetto di qualsivoglia comunicazione e alla disponibilità da parte della società di altre aree in cui avrebbero potuto essere trasferiti i materiali.
In ogni caso, la censura è aspecifica.
La decisione impugnata, relativamente alla posizione del preposto, ha affermato la responsabilità penale, ritenendo che lo stesso, quand'anche privo di poteri decisionali e di spesa, avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare la situazione di pericolo a cui era riconducibile l'evento lesivo.
Del resto, risulta rilevante, in maniera assorbente, la mancata comunicazione, non tanto della collocazione geografica della nuova area, quanto piuttosto delle situazioni di pericolo che la stessa avrebbe potuto presentare.
Il ricorso, a fronte di una logica ricostruzione del difetto di comunicazione contenuta in sentenza, non spiega in qual modo il preposto abbia invece segnalato la sussistenza della situazione di pericolo.
In sintesi, la responsabilità penale per l'infortunio conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, viene logicamente ricondotta al fatto che lo stesso A.A., omettendo la segnalazione della situazione di pericolo, ha (Omissis) il datore di lavoro all'omissione di cautele, essendo a lui ascrivibile di non aver consentito, a causa del difetto di informazione, l'adeguamento del DVR.
Sulla base di tali premesse, la Corte distrettuale ha logicamente affermato che il A.A. ha violato gli specifici obblighi sullo stesso gravanti, quale preposto, ed in particolare l'obbligo fondamentale sancito dall'art. 19, comma 1, lettera f) delD.Lgs. 81/2008, che costituisce il fulcro dell'addebito contestato, ossia l'omessa tempestiva segnalazione al datore di lavoro e al dirigente delle condizioni di pericolo riscontrate.
In proposito, i giudici di merito, richiamando i rilievi del consulente del Pubblico ministero, hanno compiutamente evidenziato le diverse criticità del deposito di G, tutte idonee ad incidere causalmente sulla verificazione del sinistro; e segnatamente, l'assenza di vie di circolazione situate e calcolate in modo tale che i pedoni e i veicoli le potessero utilizzare facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corressero alcun rischio; l'assenza di tracciatura, nonostante nel deposito le vie di circolazione fossero utilizzate da automezzi pesanti e con rimorchi; tali mancanze hanno contribuito alla verificazione del sinistro mortale, unitamente alla violazione della prescrizione imposta dall'"Allegato IV" del D.Lgs. 81/08(punto 1.4.18), che impone la presenza di un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi controllarne il percorso.
L'imputato, senza rilevare e comunicare tempestivamente le criticità dell'area, ha impedito che la stessa potesse essere sottoposta alla valutazione dei rischi e fosse oggetto di predisposizione di un apposite previsioni nel DVR idonee a scongiurare i pericoli connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa con specifico riferimento alla conformazione dell'area ed alla necessità di movimentare mezzi pesanti.
Egli, in altri termini, ha di fatto consentito lo svolgimento delle operazioni in condizioni di pericolo, omettendo di adempiere agli obblighi di vigilanza e segnalazione che su di lui gravavano nella fase operativa in quanto preposto.
Al riguardo, a conferma dell'effettiva assunzione della posizione di garanzia, sono state puntualmente richiamate nelle sentenze di merito le deposizioni rese dallo (Omissis), proprietario dell'area e dall'operaio H.H., i quali hanno riferito che il A.A., unitamente al D.D., si recava sul posto per fornire indicazioni su come dovessero essere sistemati i materiali.
Di particolare rilevanza probatoria risulta essere la richiamata testimonianza dell'operaio H.H., il quale ha categoricamente affermato che il A.A. era pienamente a conoscenza dell'utilizzo dell'area e dell'avvio dei lavori, essendo stato presente in loco nei giorni immediatamente precedenti all'incidente mortale. Secondo quanto riferito dal testimone, il A.A. non solo aveva piena contezza dell'avvio delle operazioni di trasferimento dei materiali, ma forniva precise disposizioni operative circa le modalità di sistemazione degli stessi, dimostrando così di essere perfettamente consapevole dell'inadeguatezza dell'area rispetto alle normative di sicurezza e di aver omesso deliberatamente di segnalare tale pericolosa situazione ai dirigenti e al datore di lavoro.
La testimonianza di H.H. risulta dunque decisiva nell'escludere l'ipotesi difensiva, secondo cui lo stesso imputato non sarebbe stato informato dell'avvio dei lavori, essendosi invece dimostrato che egli era presente sul luogo ed esercitava attivamente le sue funzioni di preposto, pur in assenza delle necessarie misure di sicurezza.
I giudici di merito, dopo aver valorizzato i suddetti apporti conoscitivi, hanno pertanto logicamente concluso che è certamente ascrivibile al A.A. (unitamente al D.D.) il fatto di non aver evidenziato le criticità delta situazione al datore di lavoro.
E, dunque, l'affermazione di responsabilità in capo al preposto è stata logicamente ritenuta sulla base dell'omessa segnalazione della situazione di pericolo all'ignaro datore di lavoro che, se prontamente segnalata, avrebbe consentito di evitare l'evento lesivo.
È proprio in tale condotta omissiva che si sostanzia la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008, disposizione che costituisce il cardine normativo su cui poggia l'imputazione di responsabilità nei confronti del preposto A.A.
Tale norma, infatti, impone un preciso e inderogabile dovere di segnalazione tempestiva che, nel caso di specie, è stato colpevolmente disatteso, impedendo l'attivazione delle necessarie misure preventive che avrebbero potuto scongiurare l'evento mortale.
1.2 È necessario precisare che le conclusioni raggiunte dalla Corte trovano fondamento nella disciplina legislativa richiamata, anche anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 215 del 17.12.2021. Quest'ultima, intervenendo in maniera significativa sulla figura del preposto, ha ulteriormente valorizzato e specificato le funzioni di vigilanza e intervento di tale figura, rafforzandone il ruolo nell'ambito del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, la novella legislativa ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis) e ha precisato i poteri di intervento del preposto in caso di non ottemperanza alle disposizioni impartite, giungendo ad attribuirgli il potere interrompere l'attività e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, (art. 19, comma 1, lett. a).
Le modifiche, pur non applicabili ratione temporis al caso di specie, si pongono in linea di continuità con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata circa il ruolo e le responsabilità del preposto, confermando la centralità della funzione di vigilanza e segnalazione già sussistente nell'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti, su cui si fonda la pronuncia di condanna nei confronti del A.A.
1.3 L'interpretazione adottata dalla Corte territoriale trova ampio riscontro nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di colpa omissiva impropria, segnatamente, con riguardo alla verifica dell'imputazione causale dell'evento, e, in particolare, in materia di infortunistica sul lavoro, relativamente alla posizione del garante, per il quale può sussistere responsabilità penale, seppur privo di poteri decisionali e di spesa, quando l'evento lesivo sia riconducibile ad una situazione di pericolo che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (cfr. Sez. 4, n. 32195 del 15/7/2010, Scagliarini, RV. 248555).
In linea generale, la giurisprudenza del giudice di legittimità attribuisce al soggetto preposto alla vigilanza sui lavori, anche se sprovvisto di poteri decisionali, una funzione integrativa in chiave di segnalazione ai superiori degli eventuali profili di criticità delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, e di sollecitazione nella predisposizione degli accorgimenti tecnici più idonei in relazione alla specificità della lavorazione, posizione di garanzia che non esclude ma integra quella dei superiori gerarchici dotati di autonomia e capacità decisionale (sez.IV, 23.11.2012, Lovison e altri, Rv.254094; Sez.U., 24.4.2014, PG e Espenhanhn e altri, Rv.261107, sez.IV, 12.11.2015, Porterà e altri, Rv.265661).
Di recente, questa Sezione ha ripetutamente affermato che il preposto, pur se sfornito di poteri decisionali e di spesa, è comunque responsabile in caso di eventi lesivi riconducibili all'omissione di vigilanza e segnalazione di situazioni di pericolo (cfr. Sez. 4, sent. n. 7092 del 2022; Sez. 4, sent. n. 45575 del 2021; Sez. 4, sent. n. 4340 del 24 novembre 2015, Rv. 265977; Sez. 4, sent. n. 9491 del 10/01/2013 Ud. (dep. 27/02/2013) Rv. 254403 - 01).
Il preposto, infatti, è tenuto a vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle loro norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, nonché a segnalare le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione e, più in generale, ogni situazione di pericolo della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Gli obblighi di vigilanza e di segnalazione gravanti sul preposto costituiscono elementi essenziali della sua posizione di garanzia, senza la cui osservanza verrebbe meno la stessa ragion d'essere di tale figura nel sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
1.4 A tali principi si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata. E pertanto, per tutte le ragioni esposte, la censura proposta con il primo motivo risulta infondata.
2. Infondato è il secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio.
Per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, infatti, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20703/2013, Serratore, rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153).
Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Nel caso in esame, la pena irrogata è notevolmente inferiore alla media edittale e, in ogni caso, in entrambe le decisioni, sono state sottolineate la gravità dei fatti e l'intensità della colpa.
3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2025.
