Cassazione Civile, Sez. 3, 15 aprile 2025, n. 9902 - Infortunio sul lavoro in itinere. Surroga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliera Rel.
Dott. GORGONI Marilena - Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21609/2022 R.G. proposto da
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in ROMA, Via IV Novembre n. 144 (pec: (Omissis), pec: (Omissis));
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORSICO (MI), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Barile, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Montezebio n. 32, Sc. A, int. 6, presso lo studio dell'avv. Massimo Martoriello (pec: (Omissis));
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2269/2022 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata in data 28 giugno 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.
Fatto
1. il Tribunale di Milano con sentenza n. 7013/2021 ha respinto la domanda formulata dall'l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti del Comune di Corsico (MI) volta ad ottenere la condanna del predetto Ente locale al pagamento della somma di Euro 12.814,17 erogata a A.A., quale assicuratore sociale, a titolo di prestazioni sociali per l'infortunio in itinere subito dal medesimo in data 23 gennaio 2012 a causa di una caduta lungo Via (Omissis), sita nel Comune medesimo;
per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale di Milano ha premesso che agli atti risultava come circostanza pacifica che l'infortunato A.A., convenuto in un diverso giudizio il Comune di Corsico, quale ente proprietario della strada ex art. 2051, aveva ottenuto dal medesimo Tribunale il risarcimento dei danni per il sinistro subito con sentenza n. 3051/2018 passata in giudicato; tanto premesso, il Tribunale ha accertato che l'INAIL nel presente giudizio non aveva allegato né provato di aver comunicato la volontà di surrogarsi al proprio assicurato né di aver indicato la data di pagamento della somma di cui chiedeva il rimborso;
2. la Corte d'Appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'appello proposto da INAIL avverso la sentenza di prime cure, confermandone integralmente il decisum, e ha condannato l'appellante a rifondere all'appellato Comune le spese del giudizio d'appello;
3. avverso la sentenza della Corte d'Appello, INAIL ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso il Comune di Corsico (MI);
4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata Consigliera Relatrice, dr.ssa Irene Ambrosi, in data 21/12/2023 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bisc.p.c., nel testo novellato dalD.Lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l'inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 17/01/2024;
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 30/01/2024, corredata da nuova procura speciale;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c.;
hanno depositato distinte memorie sia l'Istituto ricorrente sia il Comune controricorrente.
Diritto
1. la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio osservando che: "infatti, i due motivi di ricorso, nel denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511;Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499);
omette altresì il ricorrente di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467;Cass. 23/05/2014, n. 11511;Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499)";
2. Venendo all'esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia la "Violazione dell'art. 1916c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c."; in particolare, contesta il fatto che la Corte d'Appello ha confermato la decisione del giudice di prime cure con cui era stata respinta la domanda di surrogazione dell'Inail, sulla base dell'erroneo assunto che il medesimo Istituto avrebbe dovuto manifestare la volontà di surrogarsi esclusivamente al proprio assicurato, senza considerare che la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'infortunato si verifica, ope legis, al momento dell'erogazione delle prestazioni e che la diffida con cui l'Inail aveva manifestato al Comune responsabile dell'infortunio la propria volontà di surrogarsi rendeva inopponibile all'Istituto il pagamento operato, in epoca successiva, dall'Ente locale in favore dell'infortunato anche se in esecuzione della sentenza resa all'esito del giudizio risarcitorio promosso da quest'ultimo;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
con esso, nonostante la formale intestazione, l'Istituto ricorrente tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467;Cass. 23/05/2014, n. 11511;Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499);
nella specie la Corte d'Appello, confermando con la sentenza qui impugnata quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ha esattamente precisato, correttamente richiamando il precedente di questa Corte in termini (Cass. n. 10649/2012) che in tema di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'assicuratore è regolato esclusivamente dall'art. 1916cod. civ., a norma del quale l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili, soltanto a seguito di comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'intenzione di proporre la relativa azione;
che difatti, nella fattispecie in esame, trattandosi di un infortunio sul lavoro in itinere, l'Inail si era limitato a comunicare al Comune, terzo responsabile, la propria volontà di esercitare il diritto di surroga, senza aver comunicato alcunché all'assicurato A.A.;
giova evidenziare che le norme richiamate dall'odierno ricorrente ed in particolare, l'art. 28, comma 4, dellaL. 990/69ed oggiart. 142delD.Lgs. n. 209/2005(codice delle assicurazioni) sono norme applicabili esclusivamente nelle controversie inerenti allo speciale ambito della responsabilità civile automobilistica ove l'Ente gestore della assicurazione sociale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del terzo responsabile del danno;
le Sezioni Unite hanno chiarito che le sopra richiamate norme valgono anche nei confronti di chi eserciti le assicurazioni sociali (anche se abbia agito exart. 1916c.c., u.c.) "con i necessari adattamenti" (Cass. Sez. U, 29/04/2015 n. 8620), affermando in particolare che "dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28dellaL. n. 990/1969all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la R.C.A. (nei limiti consentiti a seguito diCorte Cost. sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 319) emerge come il principio fissato dall'art. 1916cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisca nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dell'assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga (Cfr.Cass. 15 luglio 2005, n. 15022;Cass. 05 maggio 2004, n. 8527)" (così test. pag. 25 in motivazione,Cass. Sez. U 29/04/2015 n. 8620);
alla luce dei richiamati principi, il vizio di violazione di legge prospettato si rivela insussistente;
3. con il secondo motivo, lamenta la "violazione dell'art. 132n. 4 c.p.c. e dell'art. 1916c.c. in relazione all'art.360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c."; a parere dell'Istituto ricorrente, la Corte d'Appello, con motivazione apparente in ordine alla mancata prova dell'effettiva liquidazione delle indennità, avrebbe negato il diritto al rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni economiche indicate nell'attestato di costo versato in atti al momento dell'instaurazione del giudizio, benché l'attestato a firma del direttore della sede fosse all'uopo sufficiente, essendo assistito dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, nonché per aver escluso il rimborso anche delle ulteriori somme erogate in conseguenza all'aggravamento dei postumi permanenti riportati dall'infortunato ed indicate nell'attestato di costo prodotto nella fase istruttoria inopinatamente, configurando tale domanda quale mutatio libelli;
3.1. anche il secondo motivo è inammissibile rispetto alla duplice censura prospettata con riferimento sia al preteso error in iudicando sia a quello in procedendo;
3.1.1. in primo luogo, la censura non appare rispettosa del canone imposto dall'art. 366n. 6 c.p.c. in quanto parte ricorrente fondando la sua prospettazione su documenti e/o atti processuali, non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366n. 6 c.p.c.; in particolare, non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell'atto, in cui troverebbe rispondenza l'indiretta riproduzione, non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l'atto ebbe a formarsi e neppure indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento sarebbe esaminabile in quanto non precisa di averlo prodotto e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio (tra tante,Cass. Sez. U, 03/11/2011 n. 22726);
3.1.2. in secondo luogo, da tempo è stato chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, nn. 8053e8054/2014), che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54delD.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inL. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione";
che quindi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5 né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione del n. 4 dell'art. 132c.p.c. nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione;
nella specie, è quindi inammissibile l'evocazione del vizio di cui all'art. 360c.p.c. n. 4, tenuto conto che la Corte di merito con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede ha pianamente e adeguatamente spiegato le ragioni per le quali le allegazioni contenuto nel fascicolo di primo grado non erano sufficienti a provare che la liquidazione all'assicurato fosse materialmente avvenuta né in quale data;
neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria illustrativa, non avendo parte ricorrente con essa offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure particolari ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità del ricorso;
4. il ricorso va dichiarato inammissibile;
per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta exart. 380-biscod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell'art. 96cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta - ai sensi di questi ultimi commi della previsione appena richiamata - la condanna del ricorrente al pagamento delle somme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di Euro 2.000,00 exart. 96, 3 co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende exart. 96, 4 co., c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2025.
