Cassazione Civile, Sez. 3, 16 aprile 2025, n. 9957 - Crollo del solaio sull'operaio diciottenne durante la costruzione di due cabine elettriche
- Committente
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Direttore dei Lavori
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere - Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 02164/2022 R.G., proposto da:
A.A.; rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Scognamiglio e Vincenzo Di Cicco, in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente-
nonché sul ricorso successivo, proposto da:
B.B. e Pa.Ce.Co. Appalti Sas, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante B.B.; rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Follaro e L.L. Pizzutelli, in virtù di procura allegata in atti;
- ricorrenti -
nei confronti di
C.C. Srl, in persona del legale rappresentante, D.D.; rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Messa, in virtù di procura in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché di
Italian Hospital Group (IHG) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, E.E.; rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e di
F.F.; rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Messa, in virtù di procura su foglio separato allegato in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché di
G.G., H.H., I.I., J.J., K.K., in proprio e quali eredi di L.L.; rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesco Spirito e Gaetano Palombo, in virtù di procure in calce ai controricorsi;
- controricorrenti -
e di
Amissima Assicurazioni Spa, L.L., EdilCostruzioni Sas, M.M.;
- intimati -
per la cassazione della sentenza n. 4191/2021 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 9 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha chiesto l'accoglimento, nei sensi di cui alla propria memoria, dei ricorsi proposti da Pa.Ce.Co. Appalti Sas e B.B., dalla C.C. Srl e dall'Italian Hospital Group Spa, e il rigetto del ricorso proposto da A.A.;
udito l'Avv. Claudio Scognamiglio;
uditi gli Avv.ti Giuseppe Follaro e Marco Pizzutelli;
udito l'Avv. Fabrizio De Tommaso;
udito l'Avv. Francesco Spirito.
Fatto
1. Con sentenza 9 giugno 2021, n. 4191, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 712/2018, ha condannato la Italian Hospital Group Spa (di seguito anche IHG Spa), A.A., la C.C. Srl, la Pa.Ce.Co. Appalti Sas, B.B., la EdilCostruzioni Sas e M.M., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti, iure proprio e iure hereditario, da G.G., H.H., I.I., J.J. e K.K., in conseguenza della morte del loro congiunto, L.L., dell'età di diciotto anni, il quale era deceduto, in occasione di lavoro, il 31 gennaio 2003, alle ore 18.30 circa, in un cantiere aperto in G, presso l'Ospedale (Omissis), per l'esecuzione dell'opera di costruzione di due cabine elettriche in struttura di cemento armato, appaltata dalla società proprietaria dell'ospedale, la Italian Hospital Group Spa, alla società C.C. Srl e da questa subappaltata alla Pa.Ce.Co. Appalti Sas, la quale si era avvalsa di manodopera messa a disposizione dalla EdilCostruzioni Sas, di cui la vittima era dipendente.
Precisamente, al momento dell'infortunio, essendo previsto il getto dei pilastri e del solaio di copertura delle realizzande cabine, dopo che era terminata l'attività di posizionamento dei ponteggi e l'esecuzione delle necessarie opere di carpenteria, L.L., insieme ad un altro operaio, si trovava sotto il solaio con il presumibile compito di provvedere alla posa in opera dei monconi di ferro per l'armatura delle travi di sostegno della muratura; a seguito del getto di calcestruzzo la struttura aveva, però, ceduto, il solaio era crollato e l'operaio era rimasto sepolto sotto al cemento, perdendo la vita.
2. A seguito dell'incidente, era stato iniziato un procedimento penale, per il reato di cooperazione in omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nei confronti di A.A., nella qualità rappresentante sul cantiere e direttore dei lavori della società committente (successivamente prosciolto con sentenza del GIP del Tribunale di Tivoli n. 120/2007), F.F., dipendente della C.C. Srl (successivamente assolto in sede dibattimentale con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 689/2012 "per non aver commesso il fatto", divenuta irrevocabile il 1 ottobre 2012), B.B., legale rappresentante della Pa.Ce.Co. Appalti Sas (successivamente destinatario di provvedimento di archiviazione) e M.M., legale rappresentante della EdilCostruzioni Sas (successivamente prosciolto con pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, contenuta nella citata sentenza dibattimentale n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli).
3. La Corte territoriale, richiamando le sentenze pronunciate all'esito dei procedimenti penali - ed avuto riguardo, in particolare, alla sentenza n. 689/2012, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Tivoli in sede dibattimentale, alla prova per testi espletata nel corso del relativo dibattimento e alla perizia effettuata in sede di incidente probatorio - ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità l'accertamento di violazioni, da parte dell'impresa appaltante e di quelle esecutrici (nonché dei loro legali rappresentanti), di obblighi e regole concernenti, per un verso (in via generale), la gestione del cantiere, per altro verso (in particolare), l'esecuzione delle lavorazioni specificamente effettuate il giorno dell'infortunio, entrambi reputate concorrenti nella causazione dello stesso.
3.1. Sotto il primo profilo (la gestione generale del cantiere), la Corte d'Appello ha reputato provate, tra le altre, le seguenti circostanze: a) che A.A., direttore dei lavori nominato dalla IHG Spa (di cui era fiduciario e della quale rappresentava la volontà sul cantiere), aveva deliberatamente omesso la predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento, nonché la nomina di un coordinatore in fase di esecuzione, così, per un verso, mancando di prescrivere misure di sicurezza, per l'altro rinunciando a verificarne il rispetto da parte delle imprese esecutrici; b) che l'appaltatrice C.C. Srl e la subappaltatrice Pa.Ce.Co. Sas non avevano nominato un proprio preposto al cantiere e non si erano coordinate con il direttore dei lavori della società committente, la prima disinteressandosi della gestione del cantiere dopo aver provveduto alla realizzazione dello sbancamento e delle fondazioni, la seconda, tra l'altro, utilizzando per le successive lavorazioni (il posizionamento dei ponteggi e la realizzazione delle opere di carpenteria per il getto dei pilastri e del
solaio), senza alcuna formalizzazione, il personale messo a disposizione dalla EdilCostruzioni Sas di M.M.; c) che, pertanto, era stata posta in essere "una gestione del tutto anomala e impropria del cantiere non solo da parte della IHG a mezzo della D.L., ma anche della C.C. Srl e della Pa.Ce.Co. Appalti Sas" (pag. 32 della sentenza impugnata), mentre la EdilCostruzioni Sas aveva eseguito materialmente i lavori, pur essendo priva di qualsiasi titolo e in assenza di qualsiasi controllo; d) e che tale anomala gestione del cantiere, in assenza della prescrizione di misure di sicurezza e del controllo del loro rispetto da parte delle imprese esecutrici, si era tradotta anche nella violazione delle regole sull'orario di lavoro, come dimostrava la circostanza che l'infortunio si era verificato in ora serale, oltre il detto orario, allorché anche la visibilità era limitata.
3.2. Sotto il secondo profilo (lavorazioni eseguite il giorno dell'infortunio), la Corte romana ha reputato accertato: a) che le opere di carpenteria per il getto dei pilastri e del solaio erano state realizzate con materiale (in particolare, il legname e i ferri forniti dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas alla EdilCostruzioni Sas) di cattiva qualità, marcescente e non adeguato alla realizzazione delle strutture; b) che questo materiale era stato fatto utilizzare da M.M., socio accomandatario e legale rappresentante della EdilCostruzioni Sas, quantunque i propri dipendenti avessero formulato osservazioni critiche al riguardo; c) che le attività di carpenteria erano terminate alle ore 16.00 e, sebbene motivi di opportunità consigliassero di attendere un consolidamento dell'armatura prima di procedere alla gettata di calcestruzzo, si era deciso di farla nell'immediatezza, in ragione dei ritardi accumulati sui tempi programmati di realizzazione delle opere; d) che i puntelli della struttura erano sottodimensionati e in numero inadeguato rispetto al carico della stessa, che era superiore rispetto a quello previsto nel progetto; e) che il calcestruzzo era stato collocato in modo non proporzionato al carico sostenibile ed era stato erroneamente distribuito da parte degli operatori presenti nel cantiere, così aggiungendosi alla debolezza del banchinaggio il sovraccarico di cemento armato, evenienze che avrebbero dovuto essere evitate dagli addetti alla direzione e al coordinamento e che erano invece concorse alla determinazione del crollo del solaio.
Sulla base di tali accertamenti (e tenuto conto degli effetti sul giudizio civile risarcitorio del giudicato penale dibattimentale di assoluzione, ex art. 652cod. proc. pen., nei confronti di F.F.), la Corte d'Appello ha affermato la responsabilità solidale (per l'evento dannoso letale occorso a L.L. e per le conseguenze risarcibili di esso, subìte iure proprio e iure hereditario dai suoi prossimi congiunti) della società committente IHG Spa, dell'appaltatrice C.C. Srl, della subappaltatrice Pa.Ce.Co. Appalti Sas, della fornitrice di manodopera EdilCostruzioni Sas, dei legali rappresentanti e soci accomandatari di queste ultime, B.B. e M.M., nonché del direttore dei lavori nominato dalla prima, A.A.
4. Con riguardo alla posizione di quest'ultimo (e, per riflesso, a quella della IHG Spa, ritenuta responsabile ai sensi degli artt. 1228e2049cod. civ.), il giudice territoriale ha invece reputato irrilevante la pronuncia di proscioglimento emessa in suo favore dal GIP di Tivoli (sentenza n. 120/2007) con la formula "per non aver commesso il fatto", sul presupposto che solo la sentenza penale di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, non anche quella resa durante le precedenti fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, assume, in sede civile, l'efficacia formale di cui all'art. 652cod. proc. pen.
5. La Corte di merito ha invece rigettato la domanda di manleva proposta dalla società committente nei confronti della propria società assicurativa, Amissima Spa, sul rilievo dell'inoperatività della polizza, circoscritta all'attività medico-ospedaliera esercitata dall'assicurata.
6. Per la cassazione della sentenza della Corte romana ha proposto ricorso A.A., sulla base di undici motivi.
Un successivo ricorso è stato proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e dal suo socio accomandatario B.B., sulla base di cinque motivi.
A tali ricorsi ha risposto, con controricorso, la C.C. Srl, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale, anche esso sorretto da cinque motivi.
Ha risposto con controricorso anche l'Italian Hospital Group Spa, la quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.
Ha risposto, ancora, con distinto controricorso, F.F.
Hanno risposto infine, con tre distinti controricorsi (il primo diretto a resistere al ricorso di A.A.; il secondo diretto a resistere al ricorso della Italian Hospital Group Spa; il terzo diretto a resistere al ricorso della C.C. Srl), gli originari attori, G.G., H.H., I.I., J.J., K.K.
7. La trattazione dei ricorsi, originariamente fissata in adunanza camerale (in vista della quale i ricorrenti, principale e successivo, avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 4 ottobre 2024, n. 26056, con cui si è previamente disposta la riunione dei ricorsi, exart. 335cod. proc. civ., in quanto proposti averso la stessa sentenza.
Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento, nei sensi di cui alla propria memoria, del ricorso proposto da Pa.Ce.Co. Appalti Sas e B.B., di quello proposto dalla C.C. Srl e di quello proposto dall'Italian Hospital Group Spa; ha invece chiesto il rigetto del ricorso proposto da A.A.
Quest'ultimo ha depositato ulteriore memoria per l'udienza.
Diritto
A. Il ricorso principale proposto da A.A.
A.1. Con il primo motivo del ricorso originario proposto da A.A. (che assume natura oggettiva di ricorso principale) viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata "per la natura meramente apparente della motivazione"; la Corte d'Appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente il testo della sentenza dibattimentale penale n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli, escludendo la possibilità di trarre argomenti di convincimento in senso contrario dalla precedente sentenza n. 120/2007, emessa dal GIP del medesimo Tribunale, con cui era stata separatamente definita, con statuizione di "non luogo a procedere", la posizione del ricorrente.
A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la "violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.", per avere la Corte d'Appello tratto elementi di conoscenza dalla sentenza dibattimentale del Tribunale penale di Tivoli, senza valutarne criticamente il contenuto; valutazione critica che avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa, in quanto il ricorrente "era rimasto estraneo al giudizio penale che aveva posto capo alla sentenza n. 689/12".
A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., "la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 2co. e 111, 2co. Cost.", per avere la sentenza impugnata attribuito rilievo ad acquisizioni istruttorie effettuate in un procedimento (quello penale concluso con la detta sentenza n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli), cui il ricorrente era rimasto estraneo. Il diritto di difesa e quello al contraddittorio risulterebbero violati, per avere la Corte di merito utilizzato "prove ed altre acquisizioni istruttorie sulla cui formazione la parte non ha potuto in alcun modo interloquire".
A.4. Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciato, ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., l'"omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti", rappresentato dall'avvenuta predisposizione di tre distinti piani di sicurezza da parte di tecnici incaricati dalla IHG Spa; predisposizione alla quale era restato estraneo l'Ing. A.A., "per non essere tale incombente di sua competenza" e per non essere egli quindi gravato da tale obbligo.
A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciato, sempre ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., l'"omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dai compiti assegnati alla direzione dei lavori nell'ambito del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto d'appalto intercorso tra la IHG e la Stradaioli". La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che nel capitolato speciale di appalto allegato al contratto di appalto tra la IHG Spa e la C.C. Srl erano stati definiti i compiti specifici dell'Ing. A.A., quale direttore dei lavori, escludendo, in particolare, che egli fosse tenuto all'"assistenza giornaliera ai lavori", demandata invece al direttore tecnico di cantiere, la cui nomina spettava all'appaltatore.
A.6. Con il sesto motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la "violazione o falsa applicazione dell'art. 2702c.c. anche in relazione all'art. 215 ed all'art. 216c.p.c.", per avere la Corte d'Appello attribuito rilievo decisivo al contratto di subappalto stipulato tra la C.C. Srl e la Pa.Ce.Co. Appalti Sas, non ostante quest'ultima avesse tempestivamente disconosciuto la firma in calce del legale rappresentante e sebbene non fosse stata formulata dalle altre parti (ed in particolare dalla stessa C.C. Srl) alcuna istanza di verificazione.
A.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per "motivazione totalmente perplessa", per aver fatto riferimento alla perizia effettuata nel procedimento penale, in sede di incidente probatorio, su incarico del giudice per le indagini preliminari, senza menzionarne le conclusioni e senza chiarire perché l'esito decisorio si discostasse dalle stesse. Tale perizia, infatti, avrebbe escluso "qualsiasi responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente", chiarendo, in particolare, che non incombeva sul direttore dei lavori né l'obbligo di predisporre il progetto della struttura di banchinaggio né quello di verificare la struttura predisposta da altri.
A.8. Con l'ottavo motivo del ricorso principale viene denunciato, ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti", rappresentato dalla presenza di un direttore di cantiere, nella persona del geometra F.F.
A.9. Con il nono motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per "omessa pronuncia" sulla domanda di regresso proposta da A.A. nei confronti degli altri convenuti (ammissibilmente formulata dal ricorrente, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, già nel giudizio in cui egli era stato convenuto quale corresponsabile), nonché sull'eccezione concernente il concorso di colpa della vittima.
A.10. Con il decimo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la "violazione o falsa applicazione dell'art. 335c.p.c. anche in relazione all'art. 352c.p.c.", per l'ipotesi in cui si ritenesse che la mancata pronuncia sulla domanda e sull'eccezione evocate con il motivo precedente trovasse fondamento nel rilievo che esse erano state proposte in procedimenti d'appello successivamente riuniti a quello introdotto dalla IHG Spa e nell'assunto (che sarebbe però erroneo in iure e appunto lesivo delle dette norme processuali) che la riunione di più procedimenti al primo in grado d'appello implichi la rinuncia alle conclusioni proposte nei procedimenti riuniti.
A.11. Con l'undicesimo motivo del ricorso principale, viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la "violazione o falsa applicazione dell'art. 1226cod. civ.", per avere la Corte d'Appello liquidato il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, fondate sul c.d. "sistema a forbice", in prossimità dei valori massimi da esse previsti, in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che impone, con riguardo alla detta voce di danno non patrimoniale, l'utilizzo di un criterio "a punto variabile", in funzione delle esigenze di uniformità e prevedibilità della liquidazione. Il ricorrente evidenzia che, sul punto, la sentenza d'appello ha confermato integralmente quella emessa dal primo giudice, la cui statuizione non era stata da lui impugnata per essere stato egli totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado.
A.a. I primi otto motivi del ricorso proposto da A.A. sono infondati.
A.a.1. Con specifico riguardo alle censure di vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, veicolate con il primo e il settimo motivo, giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54deldecreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132n. 4 cod. proc. civ., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940;Cass. 25/09/2018, n. 22598;Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l'essenziale condizione che esige che il dedotto vizio motivazionale emerga direttamente dal testo della sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, il vizio emergerebbe, da un lato, dal confronto con le sentenze penali nn. 689/2012 del Tribunale di Tivoli e 120/2007 del GIP dello stesso Tribunale (la prima asseritamente recepita in modo acritico; la seconda asseritamente trascurata); dall'altro lato, dal confronto con le valutazioni tecniche contenute nella perizia effettuata nel procedimento penale, in sede di incidente probatorio, su incarico del giudice per le indagini preliminari, la quale avrebbe escluso "qualsiasi responsabilità del ricorrente nella causazione dell'incidente".
In secondo luogo, al di là di ogni rilievo circa l'obiettiva non emergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza stessa, per essere fondata - come si è sopra veduto nell'illustrarne gli aspetti salienti - su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito.
A.a.2. Neppure sussistono i vizi di omesso esame di fatti decisivi e discussi denunciati con il quarto, il quinto e l'ottavo motivo.
In proposito, va ribadito che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi del "nuovo" art. 360n. 5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.;Cass. 08/09/2016, n. 17761;Cass. 29/10/2018, n. 27415;Cass. 20/06/2024, n. 17005).
Pertanto, la critica concernente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere "questioni" o "argomentazioni", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 18/10/2018, n. 26305;Cass. 6/09/2019, n. 22397).
Nella fattispecie, la critica relativa all'omessa considerazione, da parte del giudice del merito, della circostanza relativa all'avvenuta predisposizione di tre distinti piani di sicurezza ad opera di tecnici diversi dall'Ing. A.A., asseritamente non tenuto all'incombente e non gravato dal relativo obbligo, nonché quella relativa all'omessa considerazione della circostanza che il capitolato d'appalto ne aveva escluso l'obbligo di provvedere all'"assistenza giornaliera ai lavori", dissimulano la diversa critica all'argomentazione, posta a fondamento di un motivato giudizio di merito, in forza della quale la Corte d'Appello ha reputato che A.A., in quanto direttore dei lavori e rappresentante sul cantiere dell'impresa appaltante, fosse tenuto sia a prescrivere misure di sicurezza (mediante la personale predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento) sia a verificarne il rispetto da parte delle imprese esecutrici (anche mediante la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) e che la colposa - e, peraltro, incontroversa, stando alle stesse allegazioni contenute nel ricorso - inosservanza di entrambi gli obblighi da parte sua fosse concorsa nella causazione dell'evento lesivo in danno di L.L.
Con la censura di omesso esame di circostanze di per sé non decisive viene dunque riproposta la questione se l'Ing. A.A. fosse gravato, o no, in relazione alla sua accertata qualità di direttore dei lavori e di rappresentante sul cantiere della società committente, dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza sull'incontestato presupposto che non vi avesse provveduto: questione risolta positivamente dalla Corte d'Appello sulla base di un motivato giudizio di merito e comunque estranea al paradigma dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ.
Non sussiste, infine, l'omesso esame denunciato con l'ottavo motivo, dal momento che il giudizio di irresponsabilità formulato nei confronti di F.F. trova fondamento non già nella mancata considerazione della asserita sua qualità di direttore di cantiere, bensì nei limiti oggettivi del giudicato penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 652cod. proc. pen., per essere egli stato assolto in via definitiva con la sentenza n. 682/2012 del Tribunale di Tivoli, con la formula "per non aver commesso il fatto".
A.a.3. Infondate sono, altresì, le censure per violazione di legge.
Non sono censurabili, in sede di legittimità, né l'avvenuta attribuzione, da parte del giudice del merito, di inferenza probatoria contro i convenuti alla sentenza penale dibattimentale n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli (salvi i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato di assoluzione per non aver commesso il fatto, in cui trova fondamento il giudizio di irresponsabilità di F.F.), né la mancata attribuzione di inferenza contraria alla precedente sentenza del GIP del medesimo Tribunale n. 120/2007, di "non luogo a procedere" nei confronti di A.A. (non munita, diversamente da quella pronunciata all'esito del dibattimento, della medesima autorità di giudicato: arg. ex art. 652cod. proc. pen.): atteso, da un lato, che tale giudizio costituisce espressione del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche di carattere atipico, attribuito al giudice civile; e considerato, dall'altro lato, che, alla stregua della argomentata motivazione resa dalla Corte territoriale, il giudice del civile del merito, nel tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, ha debitamente provveduto alla rivalutazione dei fatti in contestazione, in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità civile.
A.a.3.a. In proposito, va ricordato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840;Cass. 10/10/2018, n. 25067).
Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali - a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651e652cod. proc. pen.) - possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto.
La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521;Cass. 31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella - c.d. sentenza di patteggiamento - di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile (Cass. 7/11/2023, n. 31010;Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n. 31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la
tardività della produzione (cfr.Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.;Cass. 31/05/2024, n. 15290, in motiv.;Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.).
A.a.3.b. Manifestamente infondata, dunque, nel caso in esame, è la censura per asserita violazione degliartt. 24e111Cost., formulata sul postulato della mancata partecipazione del ricorrente alla formazione delle prove espletate nel giudizio penale definito dalla sentenza n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli: esse, infatti, assumono, rispetto al giudizio civile in cui sono state riversate, non già la natura di prove (atipiche) costituende, bensì quella di prove precostituite (analoghe alle prove documentali), in relazione alle quali il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova (costituitasi al di fuori del processo), avviene attraverso l'esercizio della facoltà di contestare la formale correttezza del suo ingresso nel giudizio civile e la sostanziale veridicità, rilevanza e pertinenza nello stesso dei fatti e delle circostanze in essa rappresentati o documentati.
Del pari infondata è la censura che àncora la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che alla generica deduzione di una presunta valutazione acritica della sentenza penale (la quale deve invece essere esclusa alla luce della motivata rivalutazione dei fatti in contestazione, offerta dal giudice civile in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità), alla circostanza che A.A. sarebbe rimasto estraneo al giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli, per essere stata la sua posizione stralciata e definita separatamente e anticipatamente rispetto a quella dei corresponsabili.
Come si è sopra evidenziato, infatti, la circostanza che il processo penale si sia svolto tra parti diverse, non incide sulla facoltà del giudice civile di apprezzare liberamente le prove in esso assunte, ove ritualmente riversate nel giudizio civile (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521;Cass. 31/10/2023, n. 30298), né sulla possibilità, per le parti di questo giudizio, di esercitare validamente il diritto al contraddittorio sulla prova.
A.a.3.c. Nessun error in iure è infine riscontrabile nella circostanza che la Corte d'Appello abbia escluso la possibilità di trarre argomenti di convincimento in senso favorevole ad A.A. dalla sentenza n. 120/2007, con cui egli era stato prosciolto durante le indagini preliminari dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Esclusa, infatti, l'efficacia di giudicato in sede civile della sentenza penale predibattimentale, il presupposto che le prove atipiche provenienti da un precedente processo penale - al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali - sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116cod. proc. civ.), implica che egli può valutare tali prove (ed in particolare, nella fattispecie, la sentenza di "non luogo a procedere") sia contro sia a favore dell'ex imputato e può anche ritenerne la neutralità in funzione dell'accertamento dell'illecito civile.
Al libero apprezzamento del giudice del merito competono, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l'accertamento delle circostanze di fatto e la valutazione - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie, ma, nell'ambito di quest'ultima, anche la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467;Cass. 23/05/2014, n. 11511;Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Allorché, dunque, l'accoglimento della domanda risarcitoria costituisca il risultato della motivata e incensurabile valutazione delle risultanze istruttorie, non contrasta con il principio della libera valutabilità delle prove raccolte nel precedente processo penale, ritualmente rifluite nel successivo giudizio civile quali prove documentali atipiche, la circostanza - che di detto principio costituisce invece corretta attuazione - che il giudice civile, nell'esercizio del proprio prudente apprezzamento, abbia inteso, nella vicenda specifica, restringere o persino escludere la concreta inferenza probatoria di talune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
A.a.3.d. Quanto al rapporto di subappalto tra la C.C. Srl e la Pa.Ce.Co. Sas, esso è stato reputato provato non tanto sulla base del contratto con firma disconosciuta quanto sulla base della condotta concreta - pur anomala - tenuta dalla subappaltatrice che, avendo assunto un incarico che non era in grado di espletare personalmente per mancanza di personale, lo ha, a sua volta, attribuito, senza formalizzazione alcuna, alla EdilCostruzioni Sas di M.M. (di cui l'infortunato era dipendente), fornendo a questa impresa il materiale (di cui è stato accertato il carattere deteriorato e marcescente, comunque inidoneo all'uso a cui era destinato) per eseguire concretamente le lavorazioni che ne costituivano oggetto.
A.a.4. Può dunque concludersi che, ad onta della formale intestazione, le censure per violazione di legge (non diversamente da quelle per vizio motivazionale e per omesso esame), veicolate con i primi otto motivi di ricorso, tendono a contestare l'insindacabile giudizio di merito emesso dal giudice d'appello, il quale ha motivatamente ritenuto che A.A., in quanto direttore dei lavori nominato dalla società committente nonché suo rappresentante sul cantiere, avesse l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento e di vigilare sul suo rispetto da parte delle imprese esecutrici e ha motivatamente accertato che la colposa inosservanza di tali obblighi (inosservanza non contestata dal ricorrente, sul diverso postulato di non esserne gravato) aveva concorso a causare il fatto dannoso.
I primi otto motivi del ricorso principale, pertanto, devono essere rigettati.
A.b. Il nono motivo e l'undicesimo motivo sono inammissibili, mentre il decimo resta assorbito nella statuizione di inammissibilità del nono.
A.b.1. L'omessa pronuncia ipotizzata con il nono motivo, alla stessa stregua delle allegazioni del ricorrente, non è neppure astrattamente configurabile, né con riguardo alla richiesta di procedere "alla liquidazione del danno tenuto conto del concorso colposo di L.L. nella causazione dell'evento dannoso", né con riferimento alla richiesta di condanna degli altri convenuti a tenere il ricorrente "indenne dal pagamento di tutti gli importi che sarà tenuto a versare in favore degli attori nei limiti della sua responsabilità".
La prima richiesta, infatti, non configura né una domanda in senso tecnico né un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso ampio, rispetto alla quale non può verificarsi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (arg. ex art. 112cod. proc. civ.), né per eccesso (ultra o extra-petizione), né per difetto (omessa pronuncia).
Invece, la domanda di A.A., di essere tenuto indenne dagli altri corresponsabili di quanto fosse stato obbligato a pagare ai danneggiati, non integrava una domanda di regresso o, più in generale, di graduazione delle colpe tra corresponsabili e di accertamento delle conseguenze derivatene (la cui ammissibilità avrebbe trovato fondamento nel consolidato principio secondo cui la relativa legittimazione - ad onta del rigoroso disposto testuale dell'art. 1299cod. civ. - non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito, potendo essa essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato: da ultimo,Cass. 19/03/2025 n. 7332; in precedenza, Cass. 11/03/1998 n. 2680, Cass. 13711/2002 n. 15930,Cass. 25/08/2006, n. 18497, Cass.19/05/2008 n. 12691), bensì una domanda di manleva, rispetto alla quale - diversamente che in ordine alla domanda di regresso - ben è ipotizzabile una statuizione di implicito diniego, in rito o nel merito.
A.b.2. La declaratoria di inammissibilità del nono motivo circa la non configurabilità in astratto di una omissione di pronuncia sulle conclusioni formulate dal ricorrente nel giudizio d'appello - per avere egli invocato, da un lato, l'accertamento del concorrente fatto colposo della vittima (non rilevato dal giudice del merito), dall'altro, la manleva da parte dei corresponsabili (domanda implicitamente rigettata dal medesimo giudice) - implica l'assorbimento delle censure veicolate con il decimo motivo, nell'ambito delle quali la dedotta violazione degli artt. 335 e 352cod. proc. civ. è formulata in relazione alla specifica ipotesi che la mancata pronuncia sulle predette conclusioni avesse trovato fondamento nel rilievo che esse, in tali ampi termini, erano state proposte in procedimenti d'appello successivamente riuniti ad altro precedentemente iscritto, nonché sull'erroneo assunto che la riunione ne avesse comportato la rinuncia in favore delle più circoscritte conclusioni rese nel procedimento iscritto per primo.
A.b.3. Del pari inammissibile è la doglianza per violazione dell'art. 1226 cod. civ., veicolata con l'undicesimo motivo, con il quale, censurando l'avvenuta applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, si imputa, in sostanza, alla Corte di merito di avere indebitamente disapplicato il canone che impone l'adozione del criterio "a punto", in luogo di quello "a forbice", per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
In primo luogo, difetta l'interesse del ricorrente a sollevare consimile censura, dal momento che l'eventuale adozione delle vigenti tabelle fondate sul diverso criterio "a punto variabile" (ad es. le Tabelle del Tribunale di Roma) avrebbe potuto implicare la liquidazione di importi sensibilmente più alti della detta voce di danno.
In secondo luogo, vertendosi in ipotesi di statuizione meramente confermativa di quella già emessa dal primo giudice, l'ammissibilità della censura si infrange sulla mancata impugnazione in appello del relativo capo della sentenza resa dal giudice di primo grado, che il ricorrente, pur essendo stato vittorioso nel giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone, aveva l'onere di impugnare con appello incidentale condizionato.
A.c. In definitiva, il ricorso principale proposto da A.A. va complessivamente rigettato.
B. Il ricorso incidentale proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e da B.B.
B.1. Venendo al ricorso successivo (che assume natura oggettiva di ricorso incidentale) proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e dal suo socio accomandatario B.B., con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., per "omesso esame dei motivi d'appello concernenti la negazione della responsabilità in ragione delle specifiche posizioni degli odierni ricorrenti", nonché, sempre ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., "per motivazione meramente apparente o manifestamente illogica contraddittoria" e, infine, ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
I ricorrenti Pa.Ce.Co. Sas e B.B. lamentano l'omessa pronuncia sui motivi di appello con cui era stata da loro negata la responsabilità in ordine all'evento dannoso verificatosi a carico di L.L., il carattere meramente apparente o manifestamente contraddittorio e illogico della motivazione della sentenza impugnata e l'omesso esame di fatto discusso e decisivo, sui presupposti: che essi, oltre a non avere alcun rapporto con il direttore dei lavori e fiduciario della IHG Spa, Ing. A.A., non si erano mai ingeriti nella realizzazione delle opere, essendosi la Pa.Ce.Co. Sas limitata a fornire il legname di carpenteria che era stato usato dalla EdilCostruzioni Sas per la realizzazione della prima cabina elettrica e per la cassaforma per il getto del solaio della seconda cabina; che le sentenze penali n. 120/2007 del GIP del Tribunale di Tivoli (emessa nei confronti di A.A.) e n. 689/2012 del giudice dibattimentale dello stesso Tribunale (emessa nei confronti di F.F. e di M.M.) erano state pronunciate in processi in cui la Pa.Ce.Co. Sas e B.B. "non erano stati coinvolti" e in cui non avevano quindi potuto esercitare il diritto di difesa; e che la Pa.Ce.Co. Sas aveva pure disconosciuto il contratto di subappalto del 3 luglio 2003 asseritamente stipulato tra essa (quale subappaltatrice) e la C.C. Srl (quale appaltatrice-subcommittente).
B.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24e111Cost., degl iartt. 115e116cod. proc. civ. e delle "norme e principi in materia di prove atipiche nel processo civile" nonché, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., "per motivazione meramente apparente" o, comunque, per "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
I ricorrenti Pa.Ce.Co. Sas e B.B. ribadiscono la doglianza circa l'acritica ricezione, da parte della Corte d'Appello, della motivazione della sentenza penale del Tribunale di Tivoli n. 689/2012, a cui erano restati estranei.
Censurano l'avvenuta utilizzazione di prove atipiche (in particolare, la sentenza penale resa in un processo in cui essi non erano stati citati e non avevano quindi potuto difendersi nel contraddittorio delle altre parti) in assenza di "vaglio critico" e di "adeguata motivazione".
Si dolgono ulteriormente della formale omissione da parte del giudice d'appello dell'esame dei motivi di gravame da loro spiegati.
B.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto dalla Pa.Ce.Co. Sas e B.B. viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ., nonché, nuovamente, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., "per motivazione meramente apparente" o, comunque, "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Viene nuovamente censurata la violazione delle regole di apprezzamento delle prove atipiche, per avere il giudice d'appello acriticamente recepito la motivazione della sentenza n. 689/2012 del Tribunale penale di Tivoli, premettendo un'affermazione generica sulla utilizzabilità nel processo civile di elementi aliunde acquisiti, in assenza di un gradiente apprezzabile di valutazione critica sul contenuto della sentenza.
Inoltre, i ricorrenti ribadiscono la doglianza circa l'omessa considerazione del disconoscimento della sottoscrizione della firma apposta al documento relativo al contratto del 3 luglio 2003, prodotto in copia ed asseritamente rappresentativo del subappalto dei lavori dalla C.C. Srl alla Pa.Ce.Co. Sas.
B.4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt. 2043e2087cod. civ., nonché del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 26, nonché delle "norme e principi in tema di responsabilità del committente o del subcommittente per gli infortuni occorsi in cantiere ai dipendenti dell'appaltatore".
La sentenza d'appello è censurata per avere reputato le varie imprese responsabili per l'evento lesivo occorso a L.L. senza accertare se effettivamente vi fosse in carico alle altre parti contrattuali un obbligo di vigilanza e di protezione nei confronti del lavoratore; obbligo che sarebbe stato imputabile alla sola società EdilCostruzioni Sas, stante la "fisica assenza" della Pa.Ce.Co. Appalti Sas dal cantiere e la sua "non ingerenza nelle lavorazioni".
B.5. Con il quinto motivo di ricorso proposto dalla Pa.Ce.Co. appalti Sas e da B.B. viene nuovamente denunciata, ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degliartt. 132n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., "per motivazione meramente apparente" o, comunque, "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
La sentenza d'appello viene censurata per avere reputato provata - attraverso l'acritica ricezione della motivazione della sentenza penale n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli - la circostanza che il materiale fornito dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas alla EdilCostruzioni Sas fosse "deteriorato e marcescente".
I ricorrenti sostengono che, invece, il legname di carpenteria fornito alla EdilCostruzioni Sas fosse "idoneo all'uso tanto da essere stato utilizzato per la realizzazione della prima cabina" e che l'eventuale deterioramento e marcescenza di esso fosse imputabile al contegno dell'impresa esecutrice, la quale aveva riutilizzato, per armare la casseratura del solaio della seconda cabina elettrica, lo stesso materiale già utilizzato nei lavori relativi alla prima, ormai usurato.
B.a. Il ricorso incidentale proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e da B.B. è in parte infondato e in parte inammissibile.
B.a.1. È infondato nella parte in cui formula ripetutamente le denunce di vizio motivazionale e di omesso esame di fatti decisivi e discussi, in relazione alle quali va ribadito quanto già osservato in sede di esame del ricorso principale circa la mancanza, nella fattispecie, dei presupposti di detti vizi, anche in riferimento alla dedotta mancata considerazione dell'avvenuto disconoscimento del contratto di subappalto, circostanza evidentemente non decisiva per quanto si è già detto in sede di esame del precedente ricorso.
A tale ultimo proposito, il già formulato rilievo (v., supra, sub A.a.3.d.) che il rapporto di subappalto tra la C.C. Srl e la Pa.Ce.Co. Sas sia stato reputato provato non tanto sulla base del contratto con firma disconosciuta quanto sulla base della condotta concreta - pur anomala - tenuta dalla subappaltatrice (che, avendo assunto un incarico che non era in grado di espletare personalmente per mancanza di personale, lo aveva, a sua volta, attribuito, senza formalizzazione alcuna, alla EdilCostruzioni Sas di M.M., di cui l'infortunato era dipendente), esclude in radice anche la dedotta violazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ.
B.a.2. Il ricorso proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e B.B. è infondato anche in relazione alle doglianze di violazione, oltre che degli artt. 115e116cod. proc. civ., delle regole in materia di prove atipiche, nonché dei principi costituzionali sanciti negliartt. 24e111Cost., dovendosi anche sotto tale profilo ribadire quanto si è già ex professo osservato in sede di esame del ricorso principale, in ordine alla libera apprezzabilità da parte del giudice civile delle prove assunte in un precedente processo penale, anche se svoltosi tra parti diverse, e, tra queste, delle sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo.
In proposito, avuto riguardo all'insistente sottolineatura, da parte dei ricorrenti, della circostanza che essi erano rimasti estranei sia al procedimento penale in cui era stata pronunciata la sentenza n. 120/2007 del GIP del Tribunale di Tivoli in confronto di A.A., sia al processo penale in cui era stata pronunciata la sentenza n. 689/2012 del giudice dibattimentale dello stesso Tribunale in confronto di F.F. e M.M. (donde la Corte territoriale ha tratto elementi decisivi di convincimento anche in ordine alla loro responsabilità civile), giova ribadire che, a prescindere dalla partecipazione al processo penale del soggetto convenuto in sede civile, al giudice dell'azione civile non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Va riaffermato, sotto tale ultimo profilo, che il diritto di difesa e al contraddittorio sulla formazione della prova non subiscono alcuna limitazione, potendo esplicarsi, nel giudizio civile, nelle forme in cui normalmente si esplica in relazione a qualsiasi prova precostituita, ovverosia, sul piano formale, attraverso l'esercizio della facoltà di dedurre l'irritualità o la tardività della produzione, nonché, sul piano sostanziale, attraverso l'esercizio della facoltà di contestare, nelle forme consentite dal giudizio civile, la veridicità, rilevanza e pertinenza, nello stesso, dei fatti e delle circostanze rappresentati o documentati dalla prova assunta in sede penale.
B.a.3. Il ricorso proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e B.B. è, invece, inammissibile in relazione alle doglianze con le quali - sotto lo schermo formale della violazione di legge (dedotta, in particolare, con riguardo agli artt. 2043e2087cod. civ., nonché alle norme del D.Lgs. n. 81/2008) e dell'omessa pronuncia sui motivi di appello - viene invece indebitamente censurato il giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, deducendo, per un verso, che la Pa.Ce.Co. Sas si era limitata a fornire il legname di carpenteria senza ingerirsi nello svolgimento dei lavori e nella realizzazione delle opere e, per l'altro, che il detto legname era perfettamente idoneo all'uso e che l'utilizzo di materiale deteriorato per cassaforma per il getto del solaio della seconda cabina era imputabile unicamente alla EdilCostruzioni Sas, la quale aveva adoprato, all'uopo, lo stesso materiale già usato per la prima cabina, "senza alcuna selezione tra quello ormai rovinato per il primo uso e quello invece idoneo".
Tali deduzioni, infatti, tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d'Appello, la quale, come si è veduto, sotto un profilo generale, ha accertato - con ciò debitamente provvedendo sui motivi di gravame proposti dagli appellanti, attuali ricorrenti incidentali - "una gestione del tutto anomala e impropria del cantiere" anche da parte della Pa.Ce.Co. Appalti Sas (la quale, nella accertata qualità di subappaltatrice, non aveva nominato un proprio preposto al cantiere e non si era coordinata con il direttore dei lavori della società committente, utilizzando per le lavorazioni, senza alcuna formalizzazione, il personale messo a disposizione dalla EdilCostruzioni Sas) e, con specifico riguardo alle lavorazioni eseguite il giorno dell'infortunio, ha ritenuto provato che il materiale fornito dalla stessa Pa.Ce.Co. Sas era di cattiva qualità, marcescente e non idoneo alla realizzazione delle strutture, reputando che tali omissioni, imputabili alla società ricorrente e al suo socio accomandatario, fossero concorse nella causazione dell'evento lesivo.
Venendo in considerazione un motivato apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, non ne è consentito il sindacato in sede di legittimità, donde la sanzione di inammissibilità delle illustrate censure.
B.b. In definitiva, anche il ricorso proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e da B.B. deve essere complessivamente rigettato.
C. Il ricorso incidentale proposto dalla C.C. Srl
C.1. Passando al ricorso incidentale proposto dalla C.C. Srl, con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., per "omessa pronuncia sui motivi d'appello", nonché nullità della sentenza "per violazione dell'art. 132cod. proc. civ.".
La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe espressamente pronunciato solo sui motivi di gravame proposti dalla Italian Hospital Group Spa, senza neppure citare - e, quindi, senza esaminare - quelli da essa formulati ed in particolare le censure con cui aveva dedotto l'avvenuto trasferimento alla Pa.Ce.Co. Appalti Sas degli oneri di tutela della sicurezza e della incolumità dei dipendenti, nonché censurato l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno biologico subìto dai congiunti della vittima, degli accertamenti tecnici effettuati in sede penale, non ripetuti in sede civile, in violazione del contraddittorio.
C.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n.5 cod. proc. civ., la "violazione dell'art. 132n. 5 c.p.c.", per "omessa motivazione o motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Viene ribadita la doglianza circa l'omessa motivazione della Corte territoriale sul mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si era censurata l'utilizzazione degli accertamenti tecnici effettuati in sede penale, senza disporre ed espletare una consulenza tecnica in sede civile, quantunque richiesta dagli attori.
C.3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., la "violazione dell'art. 112c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c.", per "omessa pronuncia su richieste istruttorie avanzate da Stradaioli".
La ricorrente si duole della circostanza che la Corte di merito non abbia provveduto sulla richiesta di prova testimoniale da essa avanzata in primo grado e ribadita in appello.
C.4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., "violazione dell'art. 132n. 4 c.p.c.", per "omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in causa".
La ricorrente ribadisce la doglianza in ordine all'omesso motivato esame dello specifico motivo di appello con cui aveva dedotto l'avvenuto trasferimento alla Pa.Ce.Co. Appalti Sas, in sede di subappalto, degli oneri di tutela della sicurezza e della incolumità dei dipendenti, evidenziando che tale circostanza era stata accertata dalla stessa sentenza penale d'appello, la quale, nel confermare il verdetto di assoluzione di F.F., aveva scagionato "completamente la C.C. Srl da ogni responsabilità nella causazione del sinistro".
C.5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115e116cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., "con riferimento alle c.d. "prove atipiche".
Anche la C.C. Srl lamenta la violazione dei criteri di apprezzamento delle prove atipiche, per essere stata recepita dal giudice civile la sentenza penale "senza alcuna "valutazione" e senza tener conto della circostanza che la C.C. Srl e i suoi rappresentanti erano restati estranei al processo penale svoltosi nei confronti del suo dipendente F.F., erroneamente reputato responsabile del cantiere e poi assolto "con la formula più ampia".
C.a. Anche il ricorso proposto dalla C.C. Srl è in parte inammissibile e in parte infondato.
C.a.1. È infondato nella parte in cui deduce vizio motivazionale e omesso esame (tra l'altro, nel secondo e nel quarto motivo, inammissibilmente combinati in un'unica doglianza veicolata ai sensi dell'art. 360n. 5 cod. proc. civ., in spregio ai canoni di tassatività e specificità del ricorso per cassazione e in violazione dell'art. 366n. 4 cod. proc. civ.), nonché nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 115e116cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. (violazione, quest'ultima, tra l'altro, dedotta senza assolvere l'onere di corretta deduzione del vizio nel rispetto dei criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso: Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr. 4 ss. della motivazione).
In ordine a queste doglianze, va ribadito quanto già osservato, in sede di esame dei precedenti ricorsi, sia in relazione all'insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso, sia in ordine alla insussistenza, nella sentenza impugnata, del vizio di violazione delle regole di valutazione delle cc.dd. "prove atipiche" (e, in particolare, di quelle assunte nell'ambito di un procedimento penale, quand'anche vertente tra parti diverse), le quali comunque restano sottoposte al libero apprezzamento del giudice civile e in ordine alle quali non si profila alcuna limitazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto soggette alle regole di ammissibilità e acquisibilità previste per il giudizio civile.
Non è dunque censurabile in iure la decisione del giudice civile di trarre il proprio convincimento in ordine all'accertamento e alla liquidazione del danno biologico dei congiunti della vittima dalle perizie e dalle indagini tecniche effettuate nel processo e nel procedimento penale, sebbene svoltosi tra parti diverse, omettendo di ripeterne l'esecuzione nel processo civile, quand'anche le parti di quest'ultimo abbiano invocato l'espletamento di una consulenza tecnica in tale sede.
C.a.2. il ricorso proposto dalla C.C. Srl è invece inammissibile nella parte in cui, sotto lo schermo della violazione di legge o dell'omessa pronuncia sui motivi d'appello - sui quali invece la Corte territoriale ha sostanzialmente (nonché espressamente: pag. 37) provveduto, pur omettendone la formale analitica trascrizione - viene indebitamente censurato il giudizio di responsabilità espresso dal giudice del merito, fondato sul motivato accertamento di fatto - come tale insindacabile in sede di legittimità - che la società ricorrente, nella sua qualità di appaltatrice dei lavori - e non ostante il subappalto di quelli inerenti la realizzazione dei manufatti alla Pa.Ce.Co. Sas - aveva indebitamente omesso di coordinarsi con il direttore dei lavori della committente e non aveva nominato un proprio preposto al cantiere, della cui gestione si era completamente disinteressata dopo aver provveduto alla realizzazione dello sbancamento e delle fondazioni, con ciò colposamente concorrendo alla causazione dell'evento dannoso occorso a L.L.
Questa motivata ricostruzione del fatto, integrando una valutazione di merito, non può essere ammissibilmente censurata con il ricorso per cassazione, non potendosi suscitare da questa Corte di legittimità il diverso accertamento circa la liberazione della C.C. Srl, all'esito del subappalto stipulato con la Pa.Ce.Co. Sas, dagli oneri relativi alla gestione del cantiere e dagli obblighi inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
C.a.3. Manifestamente inammissibile, infine, è la specifica censura con cui si critica l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, da un lato, mancando di evidenziare, in sede di illustrazione del motivo, in violazione dell'art. 366n. 6 cod. proc. civ., se tali istanze - asseritamente formulate in primo grado e reiterate in appello - fossero state ulteriormente (e specificamente) ribadite in sede di conclusioni nel giudizio d'appello (Cass. 27/02/2019, n. 5741;Cass. 13/09/2019, n. 22883;Cass. 23/11/2021, n. 36134;Cass. 4/04/2022, n. 10767); dall'altro lato, omettendo di considerare che il provvedimento, anche di diniego implicito, reso sulla richiesta di ammissione dei mezzi di prova è sindacabile in sede di legittimità per violazione del diritto alla prova quando il giudice del merito abbia rilevato decadenze o preclusioni inesistenti, o abbia comunque erroneamente negato l'ammissibilità del mezzo istruttorio, non anche quando ne abbia reputato l'irrilevanza sul presupposto che la causa sia matura per la decisione in ragione della non necessarietà di approfondimenti istruttori o della sufficienza dei risultati probatori già ottenuti aliunde (Cass. 6/11/2023, n. 30810).
C.b. In definitiva, anche il ricorso proposto dalla C.C. Srl va complessivamente rigettato.
D. Il ricorso incidentale proposto dalla Italian Hospital Group Spa
Va infine esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Italian Hospital Group Spa
D.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., per "motivazione manifestamente assente, contraddittoria, perplessa o incomprensibile".
La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia formulato il giudizio di responsabilità sulla base della "mera trascrizione integrale della motivazione espressa dal Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 689/2012, senza alcun commento e/o valutazione in merito"; valutazione che avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa in ragione della circostanza che essa società "era restata estranea al processo penale".
In secondo luogo, la IHG Spa si duole della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale, da un lato, avrebbe dato atto dello stralcio della posizione di A.A. dal procedimento penale in cui era inizialmente imputato e, dall'altro, avrebbe considerato essa società parte del medesimo processo.
Infine, la IHG Spa denuncia il carattere incomprensibile della sentenza stessa, per aver posto a fondamento del giudizio di responsabilità indiretta espresso nei suoi confronti il medesimo accertamento peritale che aveva fondato, in sede penale, la pronuncia predibattimentale di "non luogo a procedere" nei confronti di A.A.
D.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116cod. proc. civ., "dei principi in materia di prove atipiche nel processo civile", degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 651cod. proc. pen., "per avere la sentenza impugnata attribuito rilievo ad acquisizioni istruttorie di un procedimento al quale IHG non era parte".
La società ricorrente sostiene che la sentenza n. 689/2012 del Tribunale penale di Tivoli "non avrebbe potuto essere utilizzata" nei suoi confronti, non essendo essa parte del processo in cui era stata pronunciata.
D.3. Con il terzo motivo del proprio ricorso incidentale, l'Italian Hospital Group Spa denuncia, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 1228 cod. civ.
Sostiene che il giudizio di responsabilità indiretta nei suoi confronti sarebbe stato espresso, oltre che sulla base dell'acritica ricezione della sentenza n. 689/2012 del Tribunale penale di Tivoli, anche in violazione dei principi che regolano la responsabilità del committente nel contratto di appalto, ovverosia senza tener conto della circostanza che essa, società priva di qualsiasi competenza nel settore dell'edilizia, aveva affidato l'appalto per la realizzazione delle cabine elettriche ad una autonoma impresa di costruzioni (la C.C. Srl), nominando direttore dei lavori l'Ing. A.A., libero professionista che non era suo dipendente.
Pertanto, essa società, in quanto committente, in assenza di una verifica della effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, non avrebbe potuto reputarsi automaticamente responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, dovendo essere chiamate a rispondere dello stesso la società appaltatrice e la subappaltatrice.
D.4. Con il quarto motivo viene denunciata, nuovamente, ai sensi dell'art. 360n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1228 e 2049 cod. civ.
La ricorrente formula la doglianza condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale proposto da A.A.; osserva che, poiché essa è stata reputata responsabile in via indiretta per il fatto posto in essere dal suo preposto, ove dovesse essere esclusa la responsabilità di quest'ultimo, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata anche in riferimento alla sua posizione.
D.a. Anche il ricorso incidentale proposto dalla Italian Hospital Group Spa è in parte infondato e in parte inammissibile.
D.a.1. Sono infondate le censure per vizio motivazionale e quelle con le quali - denunciando la violazione degliartt. 24e111Cost., 115 e 116 cod. proc. civ. e 651 cod. proc. civ. - sono reputati lesi i criteri di apprezzamento, in sede civile, delle prove atipiche assunte nel processo penale e documentate nella relativa sentenza, prodotta nel giudizio civile.
Valgono, al riguardo, le osservazioni già compiute in sede di esame dei ricorsi precedenti (che vanno qui integralmente richiamate) sia in ordine alla mancanza, nella fattispecie, dei presupposti del difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, sia in ordine alla insussistenza, nella sentenza impugnata, del vizio di violazione delle regole di valutazione delle prove assunte nel procedimento penale e debitamente riversate in sede civile attraverso la produzione della relativa sentenza.
In proposito, giova ribadire, quanto all'asserita acritica ricezione della sentenza n. 689/2012 del Tribunale di Tivoli, che al contrario, alla stregua della argomentata motivazione resa dalla Corte territoriale, il giudice civile del merito, nel tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, ha debitamente provveduto alla rivalutazione dei fatti in contestazione, in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità civile.
Va, ulteriormente, ribadito che la dedotta estraneità al processo penale della parte successivamente convenuta in sede civile, non incide sul contraddittorio nella formazione della prova, la quale, in quanto mezzo istruttorio precostituito, resta soggetto alle regole di ammissibilità e acquisibilità previste per il giudizio civile.
D.a.2. Il ricorso proposto dalla Italian Hospital Group Spa è, invece, inammissibile in relazione alle censure, con le quali, sotto lo schermo della denuncia di violazione di legge (in particolare, degliartt. 1228e2049cod. civ.), viene criticato il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale.
In proposito, del tutto non pertinente, nel caso concreto, è il richiamo al principio di diritto - in astratto di ovvia incontrovertibilità - secondo il quale l'affermazione della responsabilità del committente, nell'ambito del contratto di appalto, postula la verifica dell'effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.
Nella fattispecie, infatti, la Corte d'Appello, con motivato apprezzamento di merito (come tale, non censurabile in sede di legittimità), ha accertato, come si è veduto, che A.A., direttore dei lavori nominato dalla Italian Hospital Group Spa (di cui era fiduciario e della quale rappresentava la volontà sul cantiere) aveva violato l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e di nominare un coordinatore dei lavori in fase di esecuzione, così colposamente cooperando, con l'appaltatrice C.C. Srl e la subappaltatrice Pa.Ce.Co. Appalti Sas, a quella gestione "del tutto anomala" del cantiere che, unitamente al mancato rispetto delle prescrizioni generali in tema di incolumità e sicurezza dei lavoratori e delle regole sull'orario di lavoro, nonché all'utilizzazione di materiale deteriorato e marcescente per la realizzazione dei manufatti e alle ulteriori mancanze verificatesi in occasione delle lavorazioni eseguite il giorno dell'infortunio, aveva concorso alla causazione dell'evento dannoso subìto da L.L.
Il giudizio di responsabilità espresso nei confronti della Italian Hospital Group Spa trova, dunque, il suo fondamento, non nell'accertamento di una specifica condotta colposa di questa società, ma nell'accertamento del rapporto di preposizione intercorrente tra essa ed A.A. e nella conseguente applicazione (del tutto corretta in iure) del principio per cui l'avvalimento dell'attività del preposto da parte del preponente espone quest'ultimo a responsabilità per le conseguenze dannose dell'attività illecita posta in essere dal primo (arg. exart. 2049cod. civ.).
Il carattere incensurabile del motivato accertamento di merito, svolto sulla base di corrette premesse in iure, ne esclude l'assoggettabilità al sindacato di legittimità, con conseguente inammissibilità delle doglianze in esame.
D.a.3. Resta da aggiungere, con specifico riferimento al quarto motivo del ricorso dalla IHG Spa, che esso resta assorbito dal rigetto del ricorso principale proposto da A.A., per essere stato formulato condizionatamente all'accoglimento di questo ricorso.
D.b. In definitiva, anche il ricorso incidentale proposto dalla Italian Hospital Group Spa deve essere complessivamente rigettato.
E. Le spese e le altre pronunce accessorie.
E.1. Con riguardo alle spese del giudizio di legittimità, vanno compensate tra le parti quelle relative ai rapporti processuali tra le parti ricorrenti e il controricorrente F.F.
E.2. Invece, quelle concernenti i rapporti processuali tra le parti ricorrenti e i controricorrenti G.G., H.H., I.I., J.J. e K.K. seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti.
Nella liquidazione, per un verso, deve aversi riguardo alla circostanza che i tre distinti controricorsi depositati dai congiunti di L.L. sono, nella sostanza, reciprocamente sovrapponibili, sicché la fattispecie va assimilata, ai fini della disciplina delle spese, a quella del deposito di un unico atto per le diverse parti difese, con conseguente necessità di liquidare un unico compenso e non tre compensi distinti; per altro verso deve tenersi conto della necessità di integrare la regola del "compenso unico", con le variazioni in aumento o in diminuzione previste per l'ipotesi di assistenza di più soggetti da parte del medesimo avvocato (art. 4, commi 2 e 4, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella formulazione applicabile ratione temporis: cfr., in tema,Cass. 31/01/2024, n. 2956 e Cass. 17/04/2024, n. 10367).
E.3. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
E.4. Ai sensi dell'art. 52delD.Lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche dei controricorrenti e delle altre persone fisiche di cui si fa menzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da A.A., il ricorso incidentale proposto dalla Pa.Ce.Co. Appalti Sas e da B.B. e i ricorsi incidentali proposti dalla C.C. Srl e dalla Italian Hospital Group Spa
Compensa le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra i ricorrenti (principale e incidentali) e il controricorrente F.F.
Condanna le parti ricorrenti (principali e incidentali), in solido tra loro, a rimborsare a G.G., H.H., I.I., J.J., e K.K., le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali, che liquida complessivamente in Euro 19.421,92 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, dellaL. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e
incidentali), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Ai sensi dell'art. 52delD.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche dei controricorrenti e delle altre persone fisiche in esso menzionate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2025.
