Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Federazione nazionale del Legno e dell'Arredo-Confartigianato, Fnala-Cna, Fial-Casa, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Stipulazione e costituzione delle parti
Data di stipulazione e costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Parte I - parte comune
Art. 1 - Relazioni sindacali.
• Accordo interconfederale del 21.7.88
• Norma transitoria.
Art. 2 - Sistemi dei rapporti sindacali.
• Osservatori

• Comitato Paritetico Nazionale
• Mobilità
Art. 3 - Struttura della contrattazione.
• Livello nazionale di categoria
• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Indicatori regionali
o Costituzione di fondi di categoria all'interno degli enti bilaterali regionali
Art. 4 - Pari opportunità.
Art. 5 - Diritto di assemblea.
Art. 6 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
Art. 7 - Delega sindacale.
Art. 8 - Quota diffusione contratto.
Art. 9 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 10 - Lavoratori studenti.
Art. 11 - Diritto allo studio.
Art. 12 - Ambiente di lavoro.
Art. 13 - Assunzione.
Art. 14 - Esclusione dalle quote di riserva.
Art. 15 - Certificato di lavoro.
Art. 16 - Donne e minori.
Art. 17 - Visita medica.
Art. 18 - Classificazione.
• Categorie professionali
• Declaratorie e profili
Art. 19 - Cumulo di mansioni.
Art. 20 - Orario di lavoro - lavoro supplementare.
Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 23 - Gestione dei regimi di orario.
Art. 24 - Flessibilità individuale.
Art. 25 - Festività abolite.
Art. 26 - Permessi retribuiti.
Art. 27 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 28 - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 29 - Riposo settimanale.
Art. 30 - Lavoro a turni.
Art. 31 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 32 - Contratto a tempo determinato.
Art. 33 - Tirocinio.
Art. 34 - Ferie.
Art. 35 - Nuovi minimi retributivi.
• Incrementi retributivi
• Una tantum
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
• Passaggio di qualifica (da operaio ad impiegato)
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione.
Art. 38 - Congedo matrimoniale.
Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 40 - Gratifica natalizia.
Art. 41 - Previdenza complementare.
Art. 42 - Assenze.
Art. 43 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 44 - Trasferte.
Art. 45 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1° - Definizione del lavoro a domicilio

2° - Libretto personale di controllo
3° - Responsabilità del lavoratore a domicilio
4° - Retribuzioni
5° - Maggiorazione della retribuzione
6° - Lavoro notturno e festivo
7° - Pagamento della retribuzione
8° - Fornitura materiale

Art. 46 - Servizio militare.
Art. 47 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 48 - Indennità di preavviso e TFR in caso di morte.
Art. 49 - Reclami e controversie.
Art. 50 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 51 - Decorrenza e durata.
Art. 52 - Clausola di salvaguardia.
Parte II - Ex operai
Art. 53 - Periodo di prova.
Art. 54 - Lavoro a cottimo.
Art. 55 - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 56 - Trattamento di malattia e infortunio.
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili personali.
Art. 58 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 59 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
Art. 60 - Licenziamento per mancanze.
Art. 61 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 62 - Trattamento di fine rapporto - operai.
Disciplina apprendistato
Art. 63 - Norme generali.
Art. 64 - Periodo di prova.
Art. 65 - Tirocinio presso diverse imprese.
Art. 66 - Durata del tirocinio.
Art. 67 - Apprendistato ultraventiquattrenne.
Art. 68 - Trattamento economico - tabelle percentuali.
Art. 69 - Trattamento malattia e infortunio.
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
Art. 70 - Ferie.
Art. 71 - Gratifica natalizia.
Art. 72 - Insegnamento complementare.
Art. 73 - Attribuzione della qualifica.
Art. 74 - Decorrenza e durata.
• Norma transitoria.
• Nota a verbale.
Parte III - Ex impiegati
Art. 75 - Periodo di prova.
Art. 76 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 77 - Indennità maneggio denaro - cauzione.
Art. 78 - Doveri dell'impiegato.
Art. 79 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 81 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 82 - Passaggio di qualifica.
• Tabella delle percentuali di retribuzione apprendisti da riferirsi alla retribuzione dell'operaio qualificato categoria "d" ai sensi dell'accordo interconfederale del 21.12.83 esclusi gli scatti d'anzianità
• Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Allegati
Fac-simile - cessione dell'azione
Fac-simile - azione di rivalsa

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del legno, arredamento e boschivi gennaio 1997 - dicembre 2000

Stipulazione e costituzione delle parti
Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 15 dicembre 1997 in Roma, tra la Federazione nazionale del Legno e dell'Arredo - Confartigianato, costituita da: l'Associazione Italiana Artigiani del Legno (Aial) […] l'Associazione Nazionale Tappezzieri Arredatori Italiani (Antai) […], l'Associazione Nazionale Arredo Urbano (Anau) […] con l'intervento della delegazione sindacale alle trattative […] assistita dalla Confartigianato […], l'Associazione Nazionale Artigiani del Legno Arredamento (Fnala-Cna) [….] assistiti dalla Confederazione […], la Federazione Italiana Artigiani Legno (Fial-Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria del Legno arredamento […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e la Federazione Nazionale lavoratori edili, affini e del legno Feneal, aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - Fillea - aderente alla Cgil […] èstato stipulato il presente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge 8.8.85 n. 443, del settore legno - arredamento.

Sfera di applicazione
Il presente contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento e boschive considerate tali dalla legge n. 443 dell'8.8.85 e successive modificazioni e integrazioni, compresi i mestieri artistici e tradizionali del settore.
Esso si applica nei sottoindicati mestieri in cui si ........... la materia prima legno o agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, etc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttore di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami, arredatori;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori, oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe;
- laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo e lucidatori in legno;
- modellisti in legno;
- sediai e fustai;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere;
- bastoni e aste dorate e comuni, tornitori in legno, scope;
- manici da frusta;
- case prefabbricate in legno;
- infissi e ferramenti, avvolgibili;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, trucciolai comuni e da spumante;
- sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi;
- allestimenti in genere, allestitori di scene;
- mobili imbottiti in genere, mobili arredamenti vari, mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini;
- paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari;
- pavimenti in legno e relativa posa in opera;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/85 del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Parte I - parte comune
Art. 1 - Relazioni sindacali.

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e dei sindacati dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza dello sviluppo dell'imprenditoria artigiana del settore del legno-arredamento nell'economia generale del Paese, concordano di attivare a livello nazionale e regionale un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche del settore. Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più consistenti e qualificati livelli occupazionali, attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane anche mediante l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa del CCNL.
Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'Accordo interconfederale del 21.7.88.

Norma transitoria.
In relazione al punto 7 dell'Accordo interconfederale 21.7.88, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21.7.88, sino all'armonizzazione prevista nell'indicato punto 7) varrà la seguente normativa.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione ai fini mutualistici attraverso gli enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei 2 sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese e a beneficio di lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al comma 3 sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti (opzione Confartigianato);
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'attuazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni (opzione Cna, Casa e Claai).
Le OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate.

Art. 2 - Sistemi dei rapporti sindacali.
Osservatori

Le Associazioni artigiane e la Feneal - Filca - Fillea, nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, convengono di costituire, a livello nazionale e regionale, degli osservatori di settore.
Compiti degli Osservatori sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica attinenti al comparto legno e arredamento;
- l'acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale. In tema di formazione professionale, gli Osservatori svolgeranno compiti di coordinamento e di indirizzo delle esperienze territoriali;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
Allo scopo di ampliare il flusso delle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, ecc., anche attraverso convenzioni.
Gli Osservatori sono composti da rappresentanti designati da ciascuna delle parti.
Gli Osservatori si riuniscono periodicamente in relazione ai loro programmi di attività o su richiesta di una delle parti.
Le parti convengono di ricercare collegamenti tra il sistema degli Osservatori regionali di settore e l'Osservatorio nazionale di settore - Olma - anche per razionalizzare gli ambiti di intervento e per omogeneizzare l'attività di monitoraggio.

Comitato Paritetico Nazionale
Per contribuire a dare rilievo al settore del legno-arredamento, caratterizzato da una larga presenza dell'artigianato, nei confronti delle Istituzioni e degli Enti preposti, per le materie di comune interesse e in relazione ai lavori e alle conclusioni operative fornite dagli Osservatori, viene istituito il Comitato Paritetico Nazionale.
Tale Comitato ha il compito di promuovere iniziative individuate dalle parti per lo sviluppo e qualificazione del settore.
Il Comitato è costituito in forma paritetica e si doterà di un apposito regolamento.
Il Comitato non è, in ogni caso, sede negoziale.

Art. 3 - Struttura della contrattazione.
Le parti recepiscono l'Accordo interconfederale sottoscritto in data 3.8.92 e 3.12.92. In particolare per quanto attiene al sistema contrattuale, ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normativa sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL, per le parti ad esso demandate, alle realtà regionali e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza del CCNL.

Art. 5 - Diritto di assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previ accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 12 - Ambiente di lavoro.
Le parti, anche in memoria con le vigenti disposizioni di legge in materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.70.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
1° controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2° propone la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
3° partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4° individua con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l'intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagine e accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
A tal fine le Associazioni territoriali degli Artigiani e della FLC concorderanno un elenco di Enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta, sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopraindicati formeranno oggetto di accordo fra la direzione aziendale e la rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la direzione aziendale e la RSA sono a carico dell'azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle 2 parti interessate che le esamineranno al fine di concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi occorrenti.
È prevista l'istituzione:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura degli enti di cui sopra e a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti stessi;
b) il registro dei dati biostatici, tenuto e aggiornato a cura degli enti a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l'azienda e aggiornato dagli enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di legge;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20.5.70 n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende e allo scopo di garantire l'attuazione completa e uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazione che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richieste della RSA, finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituito servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la RSA il Rappresentante sindacale come previsto dall'Accordo interconfederale 21.7.88, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300, si rende parte interessata all'attuazione delle norme di cui ai n. 1 - 2 - 3 del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Negli incontri previsti ai livelli Regionale, Provinciale o comprensoriale, si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente di lavoro in rapporto all'applicazione del dettato contrattuale, con particolare attenzione ai problemi della rumorosità, all'introduzione di nuove tecnologie e all'uso di nuove sostanze.

Art. 16 - Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 17 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20.5.70 n. 300 e successive integrazioni legislative.

Art. 20 - Orario di lavoro - lavoro supplementare.
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilità in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25% sulla retribuzione, globale di fatto.
È fatto salvo quanto previsto all'art. 22 (flessibilità).

Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 4 dell'art. 20.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successivo.

Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni dal lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 12 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 23 - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 24 - Flessibilità individuale.
In alternativa a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 del CCNL 2.3.93 è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 20, al comma 6 dell'art. 21 e ai commi successivi del presente articolo, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico- produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 3 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi dell'istituzione di un meccanismo di Banca-ore territoriale, come indicato nell'art. 23.

Art. 27 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno del prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 30 - Lavoro a turni.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 23.4.34 n. 653.

Art. 32 - Contratto a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge n. 79/83 possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità o innovazione del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione).
Nei casi di assenze programmabili si potranno assumere lavoratori per l'affiancamento già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza della futura sostituzione da effettuare. Nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine. Per le imprese con più di 3 dipendenti, cosi come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato di lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.

Art. 34 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]
Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato, è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità all'ispettorato di lavoro competente secondo le norme vigenti.

Art. 43 - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore al datore di lavoro nella 1a ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 45 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1° - Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18.12.73 n. 877 e integrazioni successive.

2° - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 19.1.35 n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

4° - Retribuzioni
[…]
La compilazione e l'approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alla Associazioni Provinciali Artigiane e dei Lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda e delle aziende interessate.
A tale fine, nelle provincie ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà richiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda delle necessità per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento, e in questa sede si procederà anche a un esame generale del fenomeno.
Le associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a conoscenza delle organizzazioni nazionali contraenti.

8° - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

- Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18.12.73 n. 877 e integrazioni successive.

Art. 49 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Parte II - Ex operai
Art. 54 - Lavoro a cottimo.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 55 - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge a un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazione o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta un'indennità speciale del 10% sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40° C e nei 3 mesi estivi a temperature superiori ai 50° C, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili personali.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli utensili, gli attrezzi, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'Azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione dell'azienda.
[…]

Art. 59 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 60 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 7 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 7;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Disciplina apprendistato
Art. 63 - Norme generali.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato del legno e dell'arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Possono essere assunti come apprendisti anche giovani in possesso di diploma di qualifica, di attestato di qualifica professionale conseguiti presso una scuola media superiore o presso un Istituto professionale o in possesso di titolo di studio anche superiore alla scuola dell'obbligo, anche inerenti alla professionalità da acquisire.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Art. 65 - Tirocinio presso diverse imprese.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocini già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio in aziende con le stesse lavorazioni è quella relativa al periodo nel quale il precedente rapporto è stato interrotto, sempre che tale trattamento sia più favorevole.
Nel caso di passaggio ad aziende con lavorazioni diverse nel settore, superato il periodo di prova verrà riconosciuto all'apprendista un periodo convenzionale di tirocinio pari al 50% di quello svolto precedentemente e non superiore al 50% di quello stabilito per il nuovo gruppo di appartenenza.

Art. 66 - Durata del tirocinio.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1° Gruppo: durata 5 anni
Lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
- doratori; laccatori; pittori; decoratori; arredatori di interni (mobilieri, tappezzieri, etc.), su progetto, in stile, e/o su misura; ebanisti; restauratori; liutai; intagliatori; intarsiatori; scultori; modellisti; costruttori e riparatori di barche e natanti; costruttori e riparatori di articoli sportivi.
- Falegname in grado di compiere le lavorazioni tradizionali e moderne del legno a mano o a macchina.
2° Gruppo A: durata 3 anni e 4 mesi
Lavorazioni di carattere tradizionale meccanizzato a medio contenuto professionale, ad esempio:
- lucidatori; traforisti; corniciai; tornitori; lavorazione del vimini e del giunco; addobbatori; tappezzieri; materassai; abbozzatori; lavorazione del mobile e serramenti e infissi non standardizzati; oggettistica e articoli da regalo; lavorazione speciale del sughero.
2° Gruppo B: durata 2 anni
Impiegati
- in possesso del titolo di studio anche superiore alla scuola d'obbligo: operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.
Tale normativa si applica con le modalità stabilite dalla legge sull'apprendistato.
3° Gruppo: durata 1 anno e 6 mesi
Lavorazioni semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie, ad esempio:
- produttori in imballaggi; contenitori; battiscopa; aste per cornici; pallets; manici; scope; segherie; sughero; mobili o infissi o parti di questi (pannelli, semilavorati e accessori); canestrai.
Le differenze nella composizione dei gruppi derivano dall'attività prevalente della singola impresa.
L'individuazione dei mestieri nei vari gruppi è da intendersi quale esemplificazione riferita alla preminente attività degli stessi nel settore.
Nota a verbale.
Punto 1. Per le attività di cui ai gruppi 1 e 2 realizzate con lavorazioni meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le durate previste per il gruppo 3.
Punto 2. Le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall'Accordo interconfederale del 21.12.83, non esauriscono il numero delle lavorazioni esistenti. Gli apprendisti assunti in imprese le cui lavorazioni non sono citate saranno collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.
Punto 3. Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all'Accordo interconfederale 21.12.83, sul trattamento economico degli apprendisti, fissando a livello nazionale il periodo iniziale in valori che, seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensivi delle percentuali previsti dall'Accordo stesso.
Si danno inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni Nazionali stipulanti e ha validità per tutto il territorio nazionale.

Art. 67 - Apprendistato ultraventiquattrenne.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge n. 56/87 concordano di sperimentare l'attuazione del disposto sopra richiamato, convenendo sui seguenti criteri applicativi:
1) elevazione fino a 29 anni dell'età di assunzione degli apprendisti per qualifiche ad alto contenuto professionale indicate e riferibili al 1° gruppo della presente normativa;
2) ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata al 1° gruppo, la retribuzione andrà calcolata secondo quanto previsto al successivo art. 68.
Nell'intento di realizzare, attraverso l'attuazione e la sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, un'attenta gestione del mercato del lavoro che, anche con l'applicazione dell'art. 21, comma 5, legge n. 56/87, risulti coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane, le parti concordano di procedere all'ingresso di lavoratori di cui al punto 1) esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso Cfl.
L'esclusione del ricorso al Cfl non sarà operante per i lavoratori per i quali non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato, ex lege n. 56/87, art. 21, comma 5.

Art. 72 - Insegnamento complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell'orario di cui all'art. 20 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 74 - Decorrenza e durata.
Nota a verbale.

In relazione alle particolari condizioni legislative esistenti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di apprendistato, le parti firmatarie il presente contratto, concordano nel demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Parte III - Ex impiegati
Art. 78 - Doveri dell'impiegato.

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.