Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2025, n. 15220 - Prolungata esposizione alle polveri di amianto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato il (Omissis)

avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udita la Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per l'accoglimento del decimo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato DI CELMO MASSIMO, del Foro di Napoli, in difesa delle partì civili C.G.I.L. NAZIONALE, C.G.L. CAMPANIA, F.I.L.L.E.A., anche in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato DI CRISTO DOMENICO, del foro di Napoli, difensore delle partì civili B.B. e C.C., il quale chiede il rigetto del ricorso e deposita anche conclusioni scritte e nota spese (anche per l'avvocato DI CRISTO);

udito l'avvocato DI CELMO, anche in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato D'AMICO LAURA del Foro di Torino, per conto del quale deposita conclusioni scritte e nota spese, che conclude nel senso del rigetto del ricorso;

udito l'avvocato CRIPPA LETIZIA, del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 dell'avvocato PAGLIARULO ELIA, del foro di Torino, in difesa dell'I.N.A.I.L., che deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DI AMATO ASTOLFO, del Foro di Roma, in difesa dell'imputato A.A., che insiste nei motivi di ricorso e conclude nel senso del suo accoglimento;

 

Fatto


1. La Corte di Assise d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto di rilievo nel presente giudizio, ha confermato la responsabilità di A.A. per l'omicidio colposo di D.D., cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e aggravato ex art. 61, n. 3, cod. pen. Trattasi di lavoratore, svolgente la propria attività all'interno dello stabilimento di lavorazione dell'amianto di Napoli-Bagnoli dal 1954 al 1985, deceduto il 21 ottobre 2009 a causa di mesotelioma peritoneale diagnosticatogli nel 2007. Alla conferma della responsabilità penale si è aggiunta quella delle statuizioni civili.

2. Quanto al fatto processuale, per come evidenziato dai giudici di merito, emerge quanto segue (limitando i riferimenti a ciò che risulta d'interesse per la disamina dei motivi di ricorso).

2.1. A.A., in qualità di responsabile dal giugno del 1976 della gestione del gruppo Eternit Spa, che controllava gli stabilimenti industriali italiani di C., C., R. e N.-B., era già stato giudicato per i delitti di disastro ambientale aggravato e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (artt. 434 e 437 cod. pen.), in relazione al decesso di numerosi dipendenti dei predetti stabilimenti (oltre che di soggetti residenti nei territori d'insediamento degli stessi) a seguito di prolungata esposizione alle polveri di amianto (c.d. processo "Eternit 1").

In primo e secondo grado l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 434 cod. pen., mentre il delitto di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro era stato dichiarato estinto per prescrizione.

La Suprema Corte aveva infine annullato la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2013 per essersi il delitto di disastro estinto per prescrizione (il rifermento è a Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015).

2.2. Successivamente, nei confronti dello stesso A.A., è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino l'azione penale per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato in relazione al decesso di 258 persone, molte delle quali già ricomprese nell'elenco dei soggetti deceduti o lesi nell'ambito del processo per il delitto di disastro.

In accoglimento di questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di udienza preliminare in ragione del precedente giudicato, la Consulta, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 4del Protocollo n. 7 alla CEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Alla stregua dei criteri interpretativi dettati dalla citata Corte cost. n. 200 del 2016, il G.u.p, escluso il bis in idem in relazione ai fatti già oggetto del precedente giudizio e riqualificati quelli sub iudice in termini di omicidio colposo, ha prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione in relazione a taluni decessi verificatisi in relazione alla gestione dello stabilimento di Cavagnolo (disponendo il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Torino per i reati non estinti).

Con separata sentenza il G.u.p., dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in ordine ai decessi verificatisi in relazione alla gestione degli stabilimenti di C., R. e N.-B., ha disposto la trasmissione degli atti, per quanto di interesse in questa sede, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, con riferimento agli otto decessi verificatisi in relazione alla gestione dello stabilimento di N.-B., tra cui quello di D.D.

2.3. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sulla base degli esiti dell'attività d'indagine già confluita nell'originario procedimento, ha esercitato nei confronti di A.A. l'azione penale per il delitto di omicidio doloso aggravato di più persone (e non per omicidio colposo aggravato).

All'imputato è stato contestato di aver cagionato, nel periodo decorrente dal giugno 1976 alla cessazione di operatività dello stabilimento di N.-B. (nelle sentenze di merito individuata nel 1985, anno di dichiarazione di fallimento di Eternit Spa) il decesso di sei lavoratori presso lo stabilimento e di due residenti in zone limitrofe. Secondo la tesi accusatoria, l'imputato avrebbe proseguito l'attività produttiva per finalità di lucro pur essendo consapevole delle precarie condizioni ambientali e degli alti livelli di polverosità dell'impianto, delle modeste risorse finanziarie destinate al miglioramento delle condizioni lavorative in relazione al rischio derivante dalla lavorazione di amianto e delle gravissime patologie che ne erano conseguite. Ciò sarebbe avvenuto adottando peraltro una politica aziendale, protrattasi per anni, caratterizzata dall'omissione di radicali e indifferibili interventi di risanamento e conversione e di accorgimenti tecnici, organizzativi e igienici tesi a limitare l'esposizione all'amianto, oltre che trascurando di adottare tutte le altre misure di prevenzione prescritte dalle migliori scienza ed esperienza per eliminare o ridurre il detto rischio. È stata ascritta al prevenuto una sistematica opera di disinformazione, mirata a tranquillizzare la collettività circa i rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto. Si sarebbe trattato di una strategia aziendale tale da determinare, secondo l'ipotesi accusatoria, una esposizione alle polveri di amianto, continuativa e incontrollata, da cui erano conseguite gravissime malattie e il decesso di lavoratori e soggetti non lavoratori ma residenti nelle zone interessate dalla diffusione delle polveri d'amianto.

2.4. I giudici di primo grado, con decisione confermata dalla sentenza oggetto di attuale impugnazione, previa riqualificazione dei fatti, hanno condannato A.A. per l'omicidio colposo aggravato di D.D., svolgente la propria attività all'interno dello stabilimento di lavorazione dell'amianto di B. dal 1954 al 1985, deceduto il 21 ottobre 2009 a causa di mesotelioma peritoneale. L'imputato, in primo grado, è stato invece assolto con riferimento all'omicidio di un abitante nella zona interessata dalle polveri emesse dallo stabilimento e prosciolto dagli altri omicidi per essersi gli stessi estinti per prescrizione.

La decisione di merito si è fondata soprattutto su risultanze documentali, tra cui anche le decisioni relative al processo c.d. "Eternit 1", i verbali di assunzioni di prove e la documentazione ivi prodotta, la sentenza con la quale, nel 1983, il Pretore di Napoli ha accertato la responsabilità, di altri soggetti, per lesioni colpose e violazioni del D.P.R. n. 303 del 1956 con riferimento allo stabilimento di Bagnoli e le perizie e consulenze redatte con riferimento al procedimento. A tali risultanze si sono aggiunte quelle emergenti soprattutto da numerose consulenze tecniche, dì carattere igienico-ambientale e medico-legale, inerenti il procedimento culminato nel presente processo.

In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto provata l'esposizione professionale ad amianto del lavoratore per tutto il periodo (1954-1985) oltre che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta in detto periodo, compresi quindi gli anni dal 1976 al 1985, e il decesso per mesotelioma peritoneale. È stato altresì ritenuto che, tra il giugno del 1976 e il 1985, A.A. è stato l'effettivo responsabile della gestione del rischio amianto, non solo nello stabilimento di B. ma, più in generale, in tutti gli stabilimenti Eternit presenti sul territorio italiano. Trattavasi di rischio gestito da una struttura di tipo verticistico, con all'apice l'imputato e da lui predisposta, che si occupava del problema e delle iniziative da adottare per risolverlo nonché della cura delle strategie comunicative del gruppo, volte a rassicurare i dipendenti e la popolazione sulla idoneità delle iniziative avviate.

A carico di A.A., sempre in sintesi, sono stati individuati profili di colpa consistiti: a) nell'aver proseguito l'attività produttiva in assenza di conversioni o risanamenti strutturali idonei alla gestione del rischio derivante dalla lavorazione dell'amianto, così risparmiando sulle spese necessarie per la doverosa radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro; b) nel non aver adottato una politica aziendale idonea a tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad amianto; c) nell'aver promosso un'opera di disinformazione finalizzata a tranquillizzare i lavoratori coinvolti diffondendo notizie infondate riguardo all'efficacia degli interventi adottati. Secondo i giudici di merito, il più alto livello della direzione, rappresentato dall'imputato, avrebbe dovuto provvedere a finanziare il costosissimo risanamento radicale degli impianti o deciderne la chiusura, essendo le risorse economiche destinate allo stabilimento produttivo di Bagnoli insufficienti rispetto alle necessità.

3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, fondato su una pluralità di motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (exart. 173, comma 1, disp. Att. cod. proc. pen.).

4. Con il primo motivo si deduce la violazione degliartt. 5, 6, 22 e 23 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25Cost. nonché all'art. 6CEDU, con riferimento al rigetto dell'eccezione relativa alla violazione della preclusione derivante dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino.

Il ricorrente evidenzia che con la sentenza di cui innanzi il G.u.p., previa diversa qualificazione dei fatti in quanto inquadrati nella fattispecie dell'omicidio colposo con previsione dell'evento, aveva dichiarato, quanto ai decessi riferibili allo stabilimento di Bagnoli, la propria incompetenza territoriale, disponendo ex art. 22 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli individuato come competente. Sulla scorta di ciò, la difesa aveva eccepito (sin dall'udienza preliminare innanzi al G.u.p. del Tribunale di Napoli) l'efficacia preclusiva di tale decisione rispetto alla contestazione in termini di omicidio doloso. La detta decisione avrebbe vincolato il Pubblico Ministero il quale, ricevuti gli atti, in assenza peraltro di attività d'indagine, avrebbe potuto esercitare l'azione penale solo per il reato di omicidio colposo e non, come invece avvenuto, per la diversa e più grave fattispecie di omicidio doloso. Per tali ragioni la difesa aveva eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto per violazione delle norme inerenti all'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Alla stregua della medesima eccezione (non condivisa dai giudici di primo e di secondo grado), l'attuale ricorrente chiede alla Suprema Corte di dichiarare nulla la sentenza impugnata in ragione della nullità, a monte, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi, compresi il decreto che ha disposto il giudizio e la sentenza di primo grado.

Le argomentazioni nelle quali si articola la censura sono varie e variegate, quanto ai principi che sarebbero sottesi al dedotto effetto preclusivo, al suo operare nella fattispecie concreta e all'interesse alla relativa deduzione in sede di legittimità.

4.1. Quanto ai principi sottesi all'effetto preclusivo e al loro operare nel caso concreto, il ricorrente evidenzia che la Corte di Assise d'appello, per giungere alla reiezione dell'eccezione, avrebbe disatteso un principio di diritto invece più volte ribadito dalla Corte di cassazione, da ultimo con la sentenza n. 13452 del 26/02/2020. Per esso sarebbe precluso al Pubblico Ministero ricevente gli atti l'esercizio dell'azione penale con riferimento a fatti diversi (o diversamente qualificati) rispetto a quelli in ragione dei quali è stata emessa la sentenza declinatoria della competenza e, comunque, in merito agli stessi fatti sottesi al all'azione penale ad origine esercitata (in merito, il ricorso fa riferimento anche alla sentenza di legittimità n. 29196 del 2017).

Sicché, conclude sul punto il ricorrente, la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli sarebbe nulla ex art. 178cod. proc. pen., e con essa i provvedimenti conseguenziali, collocandosi al di fuori dei parametri processuali fissati per il corretto esercizio dell'azione penale in ragione della violazione del contenuto della decisione del G.u.p. del Tribunale di Torino.

La decisione del giudice d'appello di rigetto della dedotta questione di nullità derivante dalla preclusione, per il ricorrente, non sarebbe comunque convincente anche laddove si ritenesse di attribuire alla determinazione del G.u.p. dichiaratosi incompetente un'efficacia limitata alla individuazione del Giudice competente. Quanto innanzi è sostenuto in considerazione della circostanza per cui il rapporto esistente tra Corte di Assise, competente in ordine all'omicidio doloso, e Tribunale, competente in merito all'omicidio colposo, non sarebbe un mero rapporto interno al medesimo ufficio, con evidenti ripercussioni sulla garanzia del giudice naturale e precostituito per legge.

4.2. Quanto all'interesse a far valere la nullità derivante della preclusione, il ricorrente evidenzia che, nonostante la riqualificazione in primo grado in omicidio colposo aggravato (in termini sostanzialmente sovrapponibili alla riqualificazione che era stata operata dal G.u.p. del Tribunale di Torino), la violazione della preclusione avrebbe comunque dato luogo a un processo, azionato da una richiesta di rinvio a giudizio nulla e conclusosi con la condanna dell'imputato, ancorché in merito alla fattispecie riqualificata.

In presenza di una condanna sarebbe evidente la sussistenza del diritto e dell'interesse dell'imputato a essere giudicato dal giudice naturale che, nella fattispecie, era stato individuato nel Tribunale di Napoli.

Il diritto a essere giudicato dal Giudice naturale e precostituito per legge costituisce uno dei diritti fondamentali, siccome previsto dall'art. 25Cost. nonché dall'art. 6della CEDU, trattandosi peraltro di un requisito di carattere istituzionale del giudice in una società democratica (in ricorso si fa riferimento a Corte Europea dei diritti dell'uomo, Lavents v. Latvia, 2002, par. 114; Corte Europea dei diritti dell'uomo, Gorgiladze v. Georgia, 2009, par. 67; Corte Europea dei diritti dell'uomo, Kontalexis v. Greece, 2011, par. 38).

Sicché, conclude sul punto il ricorrente, l'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, esercitando l'azione innanzi alla Corte di Assise, avrebbe violato i vincoli derivanti dalla legge e dalla decisione del G.u.p. del Tribunale di Torino. Il giudizio non si sarebbe svolto innanzi al giudice naturale (in ricorso il riferimento è a Corte Europea dei diritti dell'uomo, Richert v. Poland, 2011, par. 43; Jorgic v. Germany, 2007, par. 64; Corte Europea dei diritti dell'uomo, Tempel v. the Czech Republic, 2020). La violazione di cui innanzi avrebbe comportato una nullità exart. 178 cod. proc. pen., in conformità a quanto previsto dall'art. 6CEDU. Sarebbe significativo sul punto anche quanto evidenziato dalla Corte di Strasburgo (Bahaettin Uzan v. Turckey, 2020), per la quale la scelta da parte del Pubblico Ministero di un giudice piuttosto che di un altro può essere uno strumento per influenzare lo svolgimento del processo, attraverso un pregiudizio a sfavore dell'imputato che potrebbe ingerirsi, nella pubblica opinione, in ragione del fatto per cui il procedimento si svolga innanzi a un giudice competente per il reato più grave.

5. Con il secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 649cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 4del protocollo 7 CEDU), per essere il procedimento conclusosi con l'impugnata sentenza un "duplicato" del c.d. processo "Eternit 1", all'esito del quale A.A. sarebbe stato definitivamente prosciolto dai reati di cui agli artt. 434 e 437 cod. pen. in quanto estinti per prescrizione.

I giudici di merito avrebbero errato nel non ritenere nella specie operante la preclusione processuale in oggetto, pur richiamando anche le argomentazioni di Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Rv. 286884 - 01, pronunciatasi con riferimento a fattispecie analoga e inerente al medesimo imputato (ancorché con riferimento a decesso di lavoratore operante presso altro stabilimento Eternit in Italia). In subordine, si sollecitano una questione di legittimità costituzionale del citato art. 649 cod. proc. pen. ovvero un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

5.1. Il ricorso muove dalla ricostruzione della complessa e articolata vicenda processuale che vede il G.u.p. del Tribunale di Torino sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. accolta dalla Consulta. Ne è difatti seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale della detta norma "nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale" (Corte cost. sentenza n. 200 del 2016). La Corte costituzionale avrebbe fornito indicazioni operative ai giudici incaricati di valutare l'identità tra i fatti storici oggetto di una pronuncia definitiva e quelli posti alla base di una nuova imputazione. Sarebbe stato affermato che trattasi di valutazione da compiersi con un approccio storico-naturalistico e ponendo a raffronto "il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione". Il giudizio di comparazione dovrebbe altresì compiersi facendo riferimento alla triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, potendo il giudice "affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica". Sicché, proseguirebbe la Consulta, "non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze".

5.2. Orbene, i giudici di merito non si sarebbero attenuti ai suddetti principi.

Al fine di escludere l'identità del fatto, anche la Corte territoriale avrebbe fatto mero riferimento alla pregressa imputazione per disastro, peraltro considerando gli specifici e diversi eventi, malattia e morte (invece contestata nel presente giudizio), e non alla identità del soggetto offeso. Sarebbe stato altresì trascurato il contenuto dell'imputazione di cui all'art. 437, comma 2, cod. pen. dalla quale A.A. è stato prosciolto per prescrizione. Non considerata sarebbe stata, in particolare, la circostanza per cui, in quel procedimento, tra gli eventi determinati dal reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, era indicata anche la patologia correlata al rischio amianto contratta da D.D.

In particolare, il ricorrente evidenzia che Tribunale di Torino, con sentenza del 13 febbraio 2012: a) affermò la penale responsabilità di A.A. per la violazione dell'art. 437, comma 2, cod. pen., considerata non come aggravante ma quale autonomo titolo di reato, e ritenne consumate tante violazioni dell'art. 437, comma 2, cod. pen. quanti erano i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate; b) dichiarò il reato estinto per prescrizione in tutti i casi in cui dalla contestata omissione erano derivate patologie insorte prima del 13 agosto 1999; c) affermò la responsabilità di A.A. relativamente alle patologie insorte in epoca successiva a quella data. Il Tribunale di Torino ritenne quindi accertato il nesso causale tra l'omissione delle cautele in materia di infortuni sul lavoro e l'insorgenza delle malattie indicate nel capo di imputazione (ivi compresa la patologia contratta da D.D.). Fu infatti riconosciuto ai lavoratori costituitisi parti civili e ai loro eredi il risarcimento del danno derivante dalle malattie insorte dopo il 13 agosto 1999. Per il ricorrente, la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2013 (che riformò la sentenza sopra citata dichiarando la prescrizione del reato di cui all'art. 437 cod. pen.) non mise in discussione i presupposti fattuali sui quali la condanna di primo grado era fondata. Il giudice d'appello si sarebbe invece limitato ad affermare che gli eventi lesivi e, tra questi, la malattia contratta da Balestrieri, costituivano circostanza aggravante del reato di cui all'art. 437, comma 1, cod. pen., con la conseguenza per cui il termine di prescrizione doveva essere calcolato a decorrere dalla data di cessazione della consumazione del reato avvenuta con la dismissione delle attività produttive.

La censura in esame evidenzia ancora che la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2013 avrebbe statuito definitivamente sull'imputazione di cui all'art. 437 cod. pen., essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A., volto a ottenere l'assoluzione nel merito. Sicché, il giudicato intervenuto riguardo al detto reato coprirebbe tutti gli elementi fattuali rilevanti nel presente giudizio perché riguardante sia la condotta (omissione di cautele atte a prevenire malattie e infortuni), sia l'evento (malattia contratta da D.D. e conseguente decesso), sia il nesso di causalità tra la prima e il secondo. La definitività di tale accertamento - si sostiene - non potrebbe essere più messa in discussione sotto nessun profilo, neppure quello relativo alla completezza e adeguatezza con cui lo stesso è stato eseguito. Non rileverebbe altresì, in contrario, che la sentenza definitiva abbia dichiarato estinto il reato, perché tale dichiarazione non osterebbe all'applicazione dell'art. 649cod. proc. pen. Trattandosi di una condotta diretta verso la medesima persona, infine, non sarebbe rilevante la circostanza, invece valorizzata dai giudici d'appello, per cui nel primo procedimento fosse stato contestato a A.A. di aver causato la malattia di D.D., in quanto all'epoca non ancora deceduto, e non la sua morte, trattandosi di eventi di diversa gravità.

5.3. Tale ultimo profilo, l'essersi rivolta la condotta verso la medesima vittima, a dire del ricorrente, sarebbe determinante nella specie tanto da sollecitare, per l'ipotesi in cui il diritto vivente in tema di interpretazione dell'art. 649cod. proc. pen. dovesse essere nel senso del rilievo dell'evento e non della medesimezza della vittima, una questione di legittimità costituzionale ovvero un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'UE.

5.3.1. Quanto al primo profilo, per il ricorrente, si tratterebbe di orientamento in contrasto con l'art. 10Cost., nella parte in cui prevede che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché con l'art. 117Cost., nella parte in cui dà ingresso nell'ordinamento italiano agli artt. 4, Protocollo 7, e 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.

5.3.2. Sempre in via subordinata, il ricorrente chiede di sollevare questione pregiudiziale di fronte alla Corte giustizia dell'Unione europea proponendo il seguente quesito: "se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen vadano interpretati, anche alla luce delle sentenze della Corte... che hanno già fatto applicazione di dette norme, nel senso che ostano all'applicazione, in un caso come quello di specie, di una norma di uno Stato membro, quale l'art. 649cod. proc. pen., nella misura in cui tale ultima disposizione condiziona, secondo l'interpretazione dei giudici nazionali, l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo fatto oggetto di accertamento nei due giudizi, identificato attraverso la triade "condotta, nesso di causalità ed evento" invece che come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro, senza che l'evento abbia specifica rilevanza".

L'obbligo di sollevare la questione pregiudiziale discenderebbe dal fatto che - come la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto nella sentenza n. 200 del 2016 - quando interpreta la nozione di medesimo fatto, la giurisprudenza europea sarebbe univoca nel far riferimento al rilievo storico naturalistico dello stesso ma non per quanto riguarda la possibilità di includere in questo concetto anche l'oggetto fisico della condotta e quindi l'evento in senso naturalistico.

Si sottolinea al riguardo che, ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., se una giurisdizione superiore, contro le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è incerta sulla portata di una norma dell'Unione europea o anche solo di una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, non ha il potere di dare autonoma soluzione al dubbio, essendo la Corte di giustizia l'unica abilitata a chiarire la portata del diritto dell'Unione. Perché una norma nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione, non sarebbe necessario che essa sia stata emanata per dare attuazione a quel diritto, essendo sufficiente

che la norma da applicare debba essere utilizzata in un procedimento riguardante materie nelle quali lo Stato è tenuto al rispetto del diritto dell'Unione. Tale sarebbe la materia della salute pubblica, al pari del tema dell'utilizzo dell'amianto in quanto oggetto di numerose direttive da parte dell'Unione europea. Pertanto, il dubbio sulla interpretazione dell'art. 649cod. proc. pen. e sulla possibilità di ricondurre nel concetto di medesimo fatto anche l'evento in senso naturalistico avrebbe rilevanza per il diritto dell'Unione. Esso richiederebbe che la Corte di giustizia fornisse chiarimenti sul contenuto del principio del "ne bis in idem" come sancito dall'art. 50 della Carta di Nizza e dell'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen. Sotto diverso profilo, la difesa osserva che il divieto di doppio giudizio rileva a livello transnazionale anche ai fini dell'operatività del principio di libera circolazione dei cittadini dell'Unione nello spazio europeo e dunque, anche sotto questo profilo, la questione prospettata riguarderebbe una materia nella quale lo Stato è tenuto al rispetto del diritto eurounitario.

6. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 143cod. proc. pen., con riferimento alla traduzione in lingua tedesca del decreto che dispone il giudizio, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Assise d'appello sottesa al rigetto della relativa eccezione (già rigettata dal giudice di primo grado).

6.1. In ricorso si evidenzia che il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la traduzione in lingua tedesca del decreto che dispone il giudizio dell'imputato, cittadino svizzero e di lingua tedesca. La difesa, sin dalla prima udienza innanzi alla Corte d'Assise, avrebbe rilevato profili di nullità ricollegati alla incompleta e in parte erronea traduzione del decreto, emergenti dall'atto notificato al prevenuto e ritradotto in italiano a cura dalla stessa difesa (nullità eccepita anche con i motivi d'appello).

In particolare, il primo profilo riguarderebbe la mancata corrispondenza dell'atto tradotto in lingua tedesca, notificato all'imputato, con la versione in lingua italiana redatta dal G.u.p. e l'assoluta inidoneità dello stesso a costituire valida citazione in giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa necessitante, invece, per la sua concreta esplicazione, della completa e chiara conoscenza della contestazione. Il riferimento in ricorso è alla mancata corrispondenza di nominativi di persone offese, parti civili, consulenti tecnici e avvocati oltre che ad altri errori (per la cui specificazione il ricorrente rinvia all'atto d'appello e alle memorie depositate in sede di merito).

Il secondo profilo riguarderebbe l'omessa traduzione di parte del decreto che dispone il giudizio. Il riferimento è, in sintesi, alla mancata traduzione della tabella, facente parte del decreto, contenente l'indicazione di elementi rilevanti per la difesa in giudizio con riferimento all'imputazione di cui in rubrica, quali i dati delle otto persone offese e, in particolare, delle generalità, della data di nascita e di decesso, della causa del decesso, dello stabilimento produttivo di riferimento, del periodo e del tipo di esposizione ad amianto asseritamente patita.

Premesso quanto innanzi, la difesa esplicita la motivazione sottesa al rigetto dell'eccezione in sede d'appello, che ritiene manifestamente illogica, nonché le ragioni della dedotta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. (argomentando anche da norme sovranazionali).

Innanzitutto - avrebbe osservato il Giudice d'appello - il diritto alla traduzione degli atti non discende automaticamente dal mero status di straniero o apolide ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'ignoranza della lingua italiana. Qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, sul giudice non incomberebbe quindi l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo al ricorrere del presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana. Molteplici elementi, secondo la Corte d'Assise d'Appello, avrebbero deposto nel senso della conoscenza in capo all'imputato della lingua italiana. Si sarebbe trattato, invero, di un imprenditore (l'imputato) che, fin dai primi anni settanta, è stato a capo di una azienda con radicate e diffuse articolazioni operative, dislocate in tutto il territorio nazionale (Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera). Il prevenuto si sarebbe sempre interfacciato con i responsabili, di lingua italiana, posti a capo di tali sedi, riprova ne sarebbe il carteggio intercorso con l'amministratore delegato F.F., con il quale A.A. avrebbe più volte interloquito personalmente e informalmente. A ciò il giudice di merito avrebbe aggiunto la disponibilità, da parte della famiglia dell'imputato, di una casa nell'isola d'Elba, ove il prevenuto si sarebbe recato personalmente, oltre che la circostanza per cui il verbale del convegno di Neuss del 1976 ""... è stato acquisito dal Pubblico Ministero già in lingua italiana nell'originale...". Il tutto "a riprova di come la lingua italiana venisse correntemente utilizzata nei convegni del gruppo (anche di quelli celebrati all'estero e coinvolgenti l'odierno imputato), allorquando si trattava di interloquire direttamente con dirigenti e responsabili d'azienda italiani, e di come tale idioma fosse ben noto anche" all'imputato.

Alle argomentazioni inerenti alla ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto, il Giudice d'appello avrebbe altresì aggiunto considerazioni circa l'idoneità dell'atto, per come tradotto e, quindi nonostante le imprecisioni, le inesattezze e le mancanze, a far comprendere all'imputato pienamente il senso delle contestazioni mossegli. A ciò sarebbe stato aggiunto che "neppure l'omessa traduzione della tabella, con l'indicazione delle otto persone offese e delle relative generalità, può aver compromesso la strategia difensiva dell'imputato, posto che quella tabella di nomi segue una premessa descrittiva compiutamente tradotta in lingua tedesca (".... la morte di otto lavoratori che lavorano nell'impianto di Napoli Bagnoli nelle date sotto indicate e nei luoghi sotto indicati...") ..". La tabella in oggetto avrebbe dunque "semplicemente esplicitato le generalità delle vittime, le date (espresse in numeri arabi, relative alla nascita, al decesso e ai periodi di esposizione) e li luogo del commesso reato (Napoli-Bagnoli), dati tutti agevolmente comprensibili e non abbisognevoli (né, di fatto, suscettibili) di traduzione". La Corte d'Assise d'appello, infine, avrebbe fatto perno sull'attività svolta dai difensori quale prova dell'insussistenza di lesione del diritto di difesa.

6.2. Orbene, premesso quanto innanzi, il ricorrente evidenzia la non correttezza oltre che la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato per le ragioni di seguito sintetizzate.

In primo luogo si ritiene dirimente sul punto la circostanza per cui lo stesso Presidente della Corte d'Assise, alla prima udienza, avrebbe disposto il rinvio e la traduzione del decreto di citazione in appello dell'imputato in lingua tedesca.

A quanto innanzi si aggiunge altresì: a) che la holding facente capo all'imputato aveva articolazioni in tutto il mondo, non potendo argomentarsi per ciò solo la conoscenza da parte sua di tutte le lingue parlate nei detti posti e, quindi, anche in Italia; b) l'illogicità della motivazione facente perno sul costante rapporto diretto dell'imputato con i vertici societari italiani, come avrebbe provato il carteggio con F.F., col quale l'imputato avrebbe personalmente interloquito. Si sarebbe difatti trattato di carteggio in lingua francese, a dimostrazione della mancata conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, e non sarebbe emersa la prova di interlocuzioni tra i due in italiano. Parimenti manifestamente illogica sarebbe la motivazione laddove muove dalla proprietà di un immobile all'Isola d'Elba, ove l'imputato si sarebbe recato da ragazzo, essendo tale elemento inconducente anche in considerazione dei possedimenti della famiglia A.A. in varie località estere.

Per il ricorrente sarebbe poi, "fallace e manifestamente illogico sostenere che l'imputato avesse "... dimestichezza con la lingua italiana..." poiché il verbale del convegno di Neuss del 1976 "... è stato acquisito dal Pubblico Ministero già in lingua italiana nell'originale".

In merito, la Corte d'Assise d'appello avrebbe omesso di considerare la vera essenza del convegno di Neuss del 1976. Si sarebbe trattato di un incontro a cui avrebbero partecipato i dirigenti di tutte le articolazioni operative della c.d. "galassia societaria Eternit", la quale aveva dislocazioni operative in pressoché tutto il mondo. A N., località sita in G., prosegue la difesa, arrivarono manager da tutto il mondo. Sicché, sarebbe manifestamente illogico e arbitrario sostenere che in quell'occasione "internazionale", peraltro in terra tedesca, fosse stata utilizzata la lingua italiana. A dire del ricorrente, dunque, a nulla rileverebbe il reperimento del verbale in lingua italiana: circostanza che, al più, proverebbe che il verbale fu tradotto (anche) in lingua italiana.

Concludendo su tale aspetto, la difesa ritiene non convincente nessuna delle suddette argomentazioni, comunque inosservanti gli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e, in particolare, in concreto inidonee a fondare l'accertamento della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, se non in termini manifestamente illogici.

6.3. La difesa ritiene altresì non convincente l'argomentazione della sentenza per cui comunque non vi sarebbe stata nella specie alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato.

La Corte d'Assise d'appello avrebbe ritenuto la lettura del capo di imputazione nella versione risultante dalla ritraduzione effettuata a cura della difesa tale da mettere in luce un contenuto che, al netto di talune inesattezze ed espressioni non pertinenti, avrebbe comunque permesso all'imputato di comprendere le accuse mossegli.

A sostegno delle conclusioni di cui innanzi, prosegue sul punto il ricorso, i giudici di merito avrebbero evidenziato una serie di stralci del decreto, per la difesa invero pochi rispetto alla complessiva struttura della contestazione, selezionati dagli stessi giudici tra quelli meno sconnessi per poi essere coordinati tra loro con argomentazioni proprie dei giudicanti (il riferimento e alle pagine 42 e 43 della sentenza impugnata).

Orbene, a parere della difesa, proprio il fatto che i giudici d'appello abbiano dovuto compiere una simile operazione (peraltro manifestamente illogica) di raccordo tra i vari passaggi del decreto integrerebbe "la miglior prova possibile del fatto che, se letta integralmente, l'imputazione in lingua tedesca non" risulterebbe comprensibile per il lettore tedesco. Si tratterebbe, a ben vedere, di una traduzione in lingua tedesca assolutamente incomprensibile, priva di senso logico, addirittura fuorviante e, di certo, non integrante una indicazione chiara e precisa del fatto.

Il ricorso, ritenuta altresì manifestamente illogica la motivazione in merito alla irrilevanza nella specie della mancata traduzione della tabella contenuta nel decreto, conclude sul punto nel senso per cui, "a parere della... difesa, l'atto notificato a A.A. in (quella che avrebbe dovuto essere la) lingua tedesca" sarebbe "assolutamente inidoneo a raggiungere il suo scopo".

6.4. Sarebbe infine errata in diritto, in quanto contraria al dettato dell'art. 143cod. proc. pen., e manifestamente illogica l'argomentazione secondo cui non coglierebbe nel segno la doglianza d'appello per la quale il primo Giudice avrebbe confuso l'esercizio del diritto-dovere di difesa tecnica da parte dell'avvocato con l'esercizio di difesa personale da parte dell'imputato. Sul punto i giudici di merito avrebbero ritenuto la dedotta nullità come essere a regime intermedio, quindi soggetta alle relative decadenze e sanatorie, e che, in ogni caso, la traduzione per A.A. non sarebbe dovuta in ragione della di lui conoscenza della lingua italiana.

Si ritiene l'argomentazione errata in diritto (quantomeno nel senso della sua non pertinenza) poiché, anche a voler aderire alla teoria per cui si tratterebbe di nullità a regime intermedio, nella specie non si sarebbe realizzata alcuna decadenza in ragione dell'intervenuta deduzione della nullità sin dal primo grado di giudizio e in sede di questioni preliminari. Il Giudice d'appello avrebbe altresì omesso di considerare che nel caso di specie, contrariamente ai casi dei precedenti giurisprudenziali citati in sentenza, l'imputato non avrebbe assunto personalmente alcuna iniziativa difensiva nel procedimento, pur essendo fondamentale che l'imputazione fosse conosciuta anche da lui e non solo dai difensori. Eludendo il tema sollecitato dalla difesa, la Corte d'Assise d'appello avrebbe invece affermato che l'attività svolta dai difensori sarebbe stata tale da mostrare l'assenza nel caso concreto di lesione del diritto difesa, così confondendo l'esercizio del diritto-dovere di difesa tecnica da parte del difensore con l'esercizio di difesa personale dell'imputato.

7. Con il quarto motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 238-bise648cod. proc. pen., in relazione all'utilizzo della sentenza n. 9767 emessa dal Pretore di Napoli nel 1983, circa la ricostruzione della situazione ambientale relativa allo stabilimento di Bagnoli, nonché delle sentenze della Corte d'Appello di Tornio (n. 5621 del 2013) e della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 7941 del 2015) relative al c.d. (c.d. processo "Eternit 1"), anche quanto alla posizione dell'imputato in relazione al gruppo Eternit Italia. A ciò si aggiunge la dedotta violazione dell'art. 238cod. proc. pen., per aver i giudici di merito utilizzato, senza il consenso, dichiarazioni rese nel citato processo pretorile del quale A.A. non era parte.

7.1. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 238-bis e 648 cod. proc. pen., il ricorrente premette che, con riferimento a sentenze che riguardano un'ipotesi in cui dalla medesima condotta derivino più eventi, e conseguentemente più reati, i capi della sentenza aventi a oggetto la condotta e l'elemento soggettivo non possono considerarsi passati in giudicato anche laddove la sentenza sia stata impugnata relativamente a uno solo degli eventi contestati. Ciò in quanto, in tal caso, i temi della decisone impugnata non sarebbero tra loro indipendenti. Con riguardo, poi, alla possibilità di utilizzare una sentenza relativa a reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione, dal principio per cui anche tale sentenza è utilizzabile ai sensi dell'art 238-bis cod. proc. pen. non potrebbe ricavarsi l'utilizzabilità delle sentenze che si pronunciano su reati la cui prescrizione sia stata dichiarata solo in successivi gradi di giudizio.

7.2. Premesso quanto innanzi, la difesa sostiene che la Corte di Assise di Appello avrebbe illegittimamente utilizzato la sentenza pretorile, emessa all'esito di un processo nel quale erano imputati altri soggetti, tutti aventi ruoli apicali nell'ambito dello stabilimento Eternit di Bagnoli, relativamente a sette capi di imputazione, di cui sei per reati contravvenzionali per violazione dell'art 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 e il restante capo per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di numerosi lavoratori presso il detto stabilimento. All'esito di tale procedimento, cinque dei sei imputati sarebbero stati condannati per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. e il sesto (il dott. G.G.) sarebbe stato invece assolto (da tutte le imputazioni), in quanto mai interessatosi direttamente della gestione della società, sebbene ne fosse il legale rappresentante. Per quanto riguarda le contravvenzioni, la predetta sentenza avrebbe dichiarato non doversi procedere nei confronti di due dei sei imputati per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione; gli altri tre imputati sarebbero stati ritenuti colpevoli di tutti i reati loro ascritti. Dalla sentenza pretorile agli atti, prosegue il ricorso, risulterebbe la proposizione dell'appello da parte di tutti gli imputati condannati, senza alcuna notizia in merito agli atti d'appello e, soprattutto, alla relativa sentenza che avrebbe definito il relativo giudizio di impugnazione. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità della sentenza pretorile, peraltro anche nella parte in cui sarebbe divenuta irrevocabile l'assoluzione di Parodi in quanto capo non indipendente dai capi inerenti le fattispecie ascritte agli altri imputati.

7.3. Parimenti, la sentenza d'appello e la sentenza della Suprema Corte emesse nel c.d. processo "Eternit 1" non sarebbero utilizzabili ex art. 238-biscod. proc. pen. Ciò in quanto, prosegue la difesa, la sentenza di legittimità avrebbe annullato quella di secondo grado dichiarando la prescrizione degli addebiti già prima della sentenza di primo grado e senza pronunciarsi sui motivi di ricorso dell'imputato. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità ex art. 238-biscod. proc. pen. tanto delle sentenze di merito quanto di quella di legittimità, in quanto da non considerarsi irrevocabili ex art. 648 cod. proc. pen. con riferimento al punto di rilievo nel presente procedimento.

8. Con i motivi quinto e sesto si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod., proc. pen., interpretato alla luce degli art. 27 Cost e 6 CEDU, e vizio cumulativo di motivazione per aver i giudici di merito condannato l'imputato nonostante una dedotta insanabile incompletezza del materiale probatorio, in formale e sostanziale violazione della regola del c.d. "ragionevole dubbio".

La difesa argomenta la violazione della citata regola all'esito di una ricostruzione della stessa sulla base di approdi dottrinali e giurisprudenziali (anche costituzionali e sovranazionali).

I giudici di merito avrebbero confermato la responsabilità dell'imputato nonostante la "generica" carenza/insufficienza degli elementi probatori. Si tratterebbe di carenza in ragione tanto dell'impossibilità di reperimento della documentazione societaria (andata distrutta ovvero smarrita in occasione di eventi alluvionali), con conseguente impossibilità di ricostruire posizioni gestorie e interventi inerenti gli stabilimenti, quanto dell'impossibilità/difficoltà di escutere soggetti in ragione della loro età (laddove non deceduti).

Nel considerare le deduzioni d'appello sul punto, il giudice avrebbe peraltro reso motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, nei limiti in cui, per il ricorrente, la sentenza impugnata possa ritenersi effettivamente aver preso posizione sul punto.

II riferimento è, in particolare, all'apparato motivazionale della sentenza impugnata sotteso al rigetto dell'eccezione (pag. 45), per infondatezza delle censure, riportato nello stesso ricorso nei termini che seguono. La Corte d'assise d'appello avrebbe in particolare disatteso la deduzione difensiva "A fronte di una imponente istruttoria dibattimentale, articolatasi nell'acquisizione di una mole sterminata di documenti, dati, apporti testimoniali, contributi scientifici che, nel dibattimento, si sono confrontati in una serrata contrapposizione dialettica, in ossequio ai principi del giusto processo. Soprattutto, la censura difensiva non spiega", continuerebbe la sentenza impugnata per come riportata in ricorso, "quale decisività, ai fini dell'accertamento della verità, avrebbero rivestito le prove che si assumono astrattamente pretermesse e quali lesioni avrebbe subito il diritto di difesa per effetto di tali ipotetiche carenze istruttorie. A confutazione delle (ingenerose) critiche difensive è agevole replicare che molte delle questioni che si assumono scarsamente scrutinate risultano pacificamente ricostruite non solo grazie alle dettagliatissime acquisizioni testimoniali e documentali, ma anche in virtù delle asseverazioni (ormai irretrattabili) contenute in una massa ponderosa di precedenti giudiziari (molti dei quali connotati dal requisito della irrevocabilità). Ciò vale in particolare modo per la storia societaria della multinazionale amministrata dallo A.A. e per la posizione che lo stesso rivestiva all'interno della propria azienda, dati cristallizzati pacificamente e definitivamente -... - in plurime statuizioni anche di legittimità".

Per il ricorrente la motivazione sul punto non è condivisibile (pag. 115 del ricorso).

Invero, si sostiene, anche a fronte dei numerosi documenti e delle numerose testimonianze confluiti nel processo, non potrebbe di certo essere ignorata la mole dei documenti di cui la difesa ha denunciato l'irreversibile perdita prima dell'inizio procedimento, nonché trascurato l'elevatissimo numero di testimoni, che rivestivano anche ruoli apicali nell'ambito del Gruppo Eternit, che non è stato possibile ascoltare. Documenti e apporti testimoniali che, a dire del ricorrente, avrebbero potuto permettere una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella operata dai giudici di merito sulla base del solo materiale confluito nel processo. Si tratterebbe di una significativa incompletezza della prova percepibile sin dall'inizio del procedimento e sin dall'inizio rilevata dalla difesa (pag. 128 e s. del ricorso). Di fronte a lacune probatorie non addebitabili all'imputato e riguardanti la possibilità di una ricostruzione alternativa delle vicende, conclude il ricorso sul punto (pag. 130), la Corte d'Assise d'appello, in virtù dei principi facenti capo alla regola del c.d. "ragionevole dubbio", avrebbe dovuto assolvere e non già condannare.

Il giudice d'appello, prosegue la difesa, avrebbe affermato che "Molte delle questioni che si assumono scarsamente scrutinate risultano pacificamente ricostruite non solo grazie alle dettagliatissime acquisizioni testimoniali e documentali, ma anche in virtù delle asseverazioni (ormai irretrattabili) contenute in una massa ponderosa di precedenti giudiziari" (pag. 45)". In termini manifestamente illogici la stessa Corte territoriale avrebbe, in altri punti della decisione, ammesso come la documentazione andata persa fosse di rilievo ai fini del presente processo. Ciò, in particolare, proprio con riferimento alla documentazione concernente le fatture di acquisto dei macchinari con la loro descrizione, i libri contabili e i libri inventari, utili per riscostruire nel dettaglio gli investimenti eseguiti e rilevanti per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente. Sul punto, in particolare, il giudice d'appello (pag. 103), proprio con riferimento al tema degli investimenti effettuati dal Gruppo Svizzero, avrebbe affermato di non condividere le ricostruzioni del consulente della difesa evidenziando che: ""La consulenza Sensini, sulla base di riferimenti generici, quantificava, con riferimento al periodo 1973-80, in 9 miliardi gli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti ed in altri 2 miliardi quelli effettuati negli anni 81-84, cui andavano aggiunti quelli non patrimonializzati, imputati al conto economico dell'esercizio in corso. Tali indicazioni sono state reputate non persuasive in quanto basate su scarna e generica documentazione" (pag. 103 della sentenza impugnata)".

Orbene, per il ricorrente, sarebbero evidenti sul punto la contraddittorietà e l'illogicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata, che finirebbe con il contraddire le stesse premesse del suo ragionamento logico. Peraltro, l'incompletezza del materiale probatorio si sarebbe risolta, nella decisione dei giudici di merito, in termini negativi per l'imputato. Gli elementi di prova utilizzati per affermarne la colpevolezza, difatti, sarebbero stati ritenuti sufficienti, nonostante il giudice d'appello avesse evidenziato i relativi limiti, mentre gli elementi di prova favorevoli all'imputato sarebbero stati disattesi, in ragione dell'impossibilità per quest'ultimo di offrire una prova più completa.

9. Con il settimo motivo si deduce vizio cumulativo di motivazione in ordine alla non credibilità dei consulenti dell'accusa e all'inattendibilità delle loro conclusioni. Ciò in merito tanto alle condizioni ambientali e di funzionamento dello stabilimento di Bagnoli e agli aspetti gestionali e contabili quanto in ordine al nesso causale tra l'esposizione prolungata alle polveri d'amianto e le patologie ritenute dai giudici di merito a essa correlate.

Si muove dalla considerazione degli esami e, soprattutto, delle emergenze dei controesami dei consulenti dell'accusa, letti anche alla luce delle relazioni acquisite, nonché dalle relazioni e dalle dichiarazioni rese dai consulenti della difesa, dal ricorrente considerate invece attendibili ed esperte nelle materie oggetto di consulenza. Si finisce con il sostenere, a giudizio dello stesso ricorrente, "l'ignoranza dei consulenti in ordine ad aspetti cruciali" delle materie trattate oltre che "la palese volontà di fare affermazioni contrarie all'imputato". I giudici di merito, peraltro, non si sarebbero sul punto confrontati con le censure difensive, cosi finendo, pregiudizialmente, con il riconoscere una maggiore affidabilità ai consulenti d'accusa.

10. Con l'ottavo motivo si deduce vizio cumulativo di motivazione in merito all'accertata entità delle polveri di amianto presenti nello stabilimento di B. e ai relativi interventi volti a ridurli.

10.1. Il ricorrente premette che la ricostruzione delle condizioni dello stabilimento di B., nella motivazione della sentenza impugnata, si reggerebbe su tre fonti di prova: a) le consulenze degli esperti incaricati dal Pubblico Ministero; b) le conclusioni raggiunte dal Pretore di Napoli nella sentenza del 1983; c) i verbali dell'Ispettorato del Lavoro.

Le relative conclusioni dei giudizi di merito sarebbero però contraddette dalla valutazione di una pluralità di circostanze.

10.2. Quanto alle consulenze degli esperti incaricati dal Pubblico Ministero, la difesa ripropone le criticità e le numerose contraddizioni già prospettate nell'articolazione del settimo motivo di ricorso. "I consulenti dell'accusa e, in particolare, per quello che interessa in questa sede, gli igienisti, in sede di controesame" avrebbero "dato ampiamente mostra di superficialità e di parzialità".

Sul punto la difesa evidenzia che, nella relazione redatta nel 2007 per il processo ed. "Eternit 1" (acquisita al presente processo), i consulenti avrebbero affermato, con riferimento ai casi di asbestosi (oggetto del processo pretorile più volte citato), che "i casi di asbestosi riscontrati all'epoca degli accertamenti peritali e quelli indennizzati dall'INAIL sono ovviamente da attribuirsi ad esposizioni del passato".

Si tratterebbe, per il ricorrente, di affermazione rilevante nella specie. Pressoché tutte le vittime di cui alla rubrica sarebbero ex lavoratori che avevano prestato la loro attività per lo stabilimento di Bagnoli nel passato, cioè prima del periodo in cui l'imputato avrebbe assunto la gestione del relativo rischio. Al contempo, il giudice d'appello avrebbe sminuito i risultati raggiunti dai consulenti della difesa, in particolare dei professori H.H. e I.I., e illustrati nelle relative relazioni acquisite agli atti.

10.3. Quanto alle emergenze di cui alla sentenza pretorile del 1983 e alle dichiarazioni testimoniali ivi assunte, la difesa, ribadisce la loro inutilizzabilità come già prospettate nel quinto motivo di ricorso. Si sostiene altresì che le conclusioni raggiunte dal Pretore di Napoli si fonderebbero su alcune testimonianze nonché sulla perizia igienico-ambientale eseguita dai dottori J.J., K.K. e L.L. Tale perizia, in realtà, non sarebbe stata considerata dai giudici d'appello in quanto, proprio la sua analisi, a detta del ricorrente, farebbe emergere elementi tali da contraddire le conclusioni raggiunte in secondo grado circa le condizioni dello stabilimento.

10.4. Con riferimento, infine, ai tre verbali dell'Ispettorato del Lavoro, a cui la Corte territoriale avrebbe più volte fatto riferimento per avvalorare la ricostruzione di uno stabilimento in condizioni dalla stessa definite "desolanti" nel periodo riferibile all'imputato, la difesa osserva quanto segue.

Due dei tre verbali agli atti, datati 23 ottobre 1974 e 22 aprile 1976, sarebbero precedenti al periodo in cui, secondo la ricostruzione dell'Accusa, A.A. aveva assunto il "ruolo di datore di lavoro e di gestore del rischio amianto" (periodo che va dal giugno 1976, in concomitanza con il Convegno di Neuss, fino al fallimento della società). L'unico verbale riferibile al periodo di rilievo per il presente processo, redatto il 25 maggio 1978 (anch'esso allegato alla Consulenza J.J.-L.L.-K.K.), a dire della difesa, sarebbe completamente illeggibile. Ne conseguirebbe che nessun elemento potrebbe essere tratto da esso con riferimento alle condizioni igieniche e ambientali dello stabilimento. Condizioni che, per come conclude sul punto il ricorso, si sarebbero dovute trarre dal "Rapporto preliminare sulle macchine lastre installate in Italia" dell'11 dicembre 1978". Esso avrebbe comparato la situazione degli stabilimenti Eternit con quella di altri stabilimenti di lavorazione dell'amianto, evidenziandone la migliore condizione dei primi. Le dette condizioni, sempre per la difesa, si sarebbero dovute argomentare dalla relazione del 12 giugno 1985, predisposta dal Commissario Giudiziale dell'Amministrazione controllata di Eternit Spa, Dott. M.M., circa gli investimenti in sicurezza degli stabilimenti Eternit.

11. Con il nono motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40cod. pen., in relazione agli artt. 2087,2497 e 2636 cod. civ., per non aver la sentenza impugnata tenuto conto del principio ad impossibilia nemo tenetur di cui all'art. 27 Cost.

In ricorso si premette che la sentenza impugnata avrebbe attribuito la responsabilità per il decesso di D.D. a A.A., in quanto quest'ultimo "ricoprì il ruolo di datore di lavoro e gestore del rischio amianto ai sensi degli artt. 2087cod. civ. e delle norme in materia di igiene del lavoro all'epoca vigenti". Per l'imputato avrebbe trovato dunque applicazione "lo schema di responsabilità di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. A lui sono riconducibili condotte attive ed omissive consistite, in particolare, nell'aver continuato a utilizzare amianto e nell'aver adottato misure di prevenzione insufficienti non solo ad eliminare, ma anche soltanto a ridurre al minimo l'inalazione di polveri, nella piena consapevolezza che ciò comportava rischi per la salute dei suoi dipendenti" (pagg. 66 e 67 della sentenza impugnata).

Appare quindi alla difesa evidente che la Corte di Assise di appello abbia fondato il proprio giudizio su una concezione del tutto indeterminata e molto superficiale delle condizioni per l'attribuzione della posizione di garanzia, nell'ambito di una impresa di grandi dimensioni, in particolare del gruppo Eternit. In seno a esso l'imputato avrebbe sì impartito direttive ma non avrebbe avuto la concreta possibilità di verificare nel dettaglio la loro puntuale e corretta applicazione nell'ambito dei singoli stabilimenti riconducibili al Gruppo stesso, tra cui quello di Bagnoli.

La motivazione della sentenza impugnata, non considerando tali censure difensive, avrebbe dunque violato l'art. 40, comma secondo, cod. pen.

Nel valutare la responsabilità dell'imputato la Corte territoriale avrebbe dovuto difatti attenersi al principio di diritto ad impossibilia nemo tenetur. Per esso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il dirigente di una grande impresa, anche non articolata in un gruppo, non può essere ritenuto responsabile di tutto ciò che accade. In applicazione del principio non sarebbe sufficiente essere al vertice di un'organizzazione aziendale, facente capo a una sola società ovvero a un gruppo, per essere chiamati a rispondere di tutti gli eventuali illeciti che possono verificarsi nell'ambito di detta organizzazione. Sarebbe invece necessario che, considerata la dimensione dell'impresa, il dirigente abbia la concreta possibilità di controllare ciò che accade all'interno della stessa, non potendosi addebitare a quest'ultimo, in ipotesi, le deficienze inerenti all'ordinaria manutenzione delle strutture aziendali.

La Corte territoriale non avrebbe invece dato alcun peso a quanto innanzi. Non sarebbe stata considerata la circostanza dell'inserimento dello stabilimento di Bagnoli all'interno di un gruppo di enormi dimensioni, come invece emergerebbe dalle deposizioni di N.N. e di O.O. nonché dalla consulenza di Rivella e dalla relazione sul Convegno tenutosi a N. nel 1976 (a cui avrebbero partecipato dirigenti non solo delle società italiane ma di tutte le società Eternit sparse nel mondo).

Orbene, prosegue la difesa, è nell'ambito di detto articolato gruppo di società che la Corte di Assise di appello avrebbe dovuto valutare la responsabilità dell'imputato, tenendo conto delle iniziative dallo stesso assunte quale vertice del gruppo svizzero, nonché della diffusa convinzione dell'epoca di un uso sicuro dell'amianto (come emergerebbe dalla valutazione di elementi nei quali si diffonde il ricorso).

Il mesotelioma si riteneva collegato all'asbestosi che, come noto, dipenderebbe da esposizioni massicce. Si riteneva, dunque, che evitando esposizioni massicce e rispettando i TLV previsti per prevenire l'asbestosi, fosse possibile evitare i tumori polmonari e il mesotelioma.

Nella medesima prospettiva, il ricorso evidenzia che all'epoca dei fatti non fossero state individuate valide alternative all'utilizzo dell'amianto (in ricorso si fa riferimento alle dichiarazioni di O.O. e del consulente H.H.).

Tanto premesso circa l'assenza di un consenso scientifico e/o industriale sulla necessità di abbondonare la lavorazione dell'amianto, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare come corretta la condotta dell'imputato circa le direttive impartite dal gruppo svizzero. Nel convegno di N., tenutosi nel giugno 1976, si farebbe difatti riferimento in modo chiaro e trasparente ai problemi dell'amianto e delle malattie a esso correlate e agli obiettivi da

raggiungere in merito con indicazione strategiche dirette a tutte le società del gruppo.

A fronte di una lettura in tal senso del documento, appare alla difesa apodittica o comunque immotivata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, a dire del ricorrente non supportata da alcun elemento probatorio. Per i giudici di merito la finalità del Convegno rappresentava una vera e propria strategia attuata a livello mondiale al fine di tranquillizzare i dipendenti degli stabilimenti e i sindacati. Ciò anche in considerazione del c.d. safety manual che sarebbe scaturito dal detto convegno e dell'intenzione manifestata dall'imputato di istituire un centro di ricerca proprio volto a mettere a punto le migliori metodiche per consentire un uso sicuro dell'amianto, diretto dal prof. P.P..

Ai fini di una compiuta valutazione della condotta esigibile dall'imputato, la Corte di Assise d'appello avrebbe dovuto chiarire i termini di effettiva attuazione delle ineccepibili indicazioni date a N..

Sul punto la sentenza impugnata avrebbe trascurato, con motivazione comunque contraddittoria e illogica, non solo i criteri sottesi alla formazione dei bilanci societari ma anche le emergenze di cui al consulente della difesa (il prof. Q.Q.) circa gli investimenti del gruppo svizzero con riferimento allo stabilimento di B. Da essa emergerebbe difatti, a dire del ricorrente, che nel periodo in cui l'imputato è stato al vertice del gruppo il flusso netto di risorse dalla Svizzera all'Italia sarebbe stato di oltre 85 miliardi di lire.

12. Con i motivi "X" e "X bis", si deducono l'erronea applicazione della legge e il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato, quale gestore del rischio dal giugno 1976 al 1985, e lo specifico evento di cui in rubrica, il decesso a causa di mesotelioma peritoneale avvenuto il 21 ottobre 2009 di D.D., lavoratore operante all'interno dello stabilimento di B. dal 1954 al 1985.

12.1. Il primo profilo di censura attiene alla contraddittorietà della motivazione con riferimento a un punto essenziale dell'accertamento del rapporto di causalità, rappresentato dalla irrilevanza causale, rispetto a al mesotelioma, delle esposizioni intervenute dopo il completamento dell'induzione della malattia.

In diverse parti della sentenza, prosegue sul punto il ricorrente, si riporterebbe un dato pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale in merito al quale sarebbero stati concordi i consulenti tecnici di accusa e difesa. Quale che sia il modello di cancerogenesi cui si voglia prestare adesione, vi sarebbe un momento (che è stato variamente denominato "termine del periodo di induzione" o "momento di insorgenza biologica" del mesotelioma) nel quale il

tumore è ormai irrimediabilmente formato e destinato a svilupparsi in maniera autonoma, a prescindere da eventuali ulteriori esposizioni successive, irrilevanti rispetto alla sua genesi e al suo sviluppo. Tale momento non è suscettibile di essere osservato e, dopo esso, inizia il periodo di c.d. "latenza" (o "fase preclinica"), in cui il tumore sarebbe già irrimediabilmente formato ma non ancora clinicamente evidente.

Pur avendo sostenuto quanto innanzi, la Corte territoriale, in termini insanabilmente contraddittori, avrebbe negato l'esistenza del descritto fenomeno nel ritenere inconferenti talune deduzioni difensive. In particolare avrebbe ritenuto non condivisibile l'"affermazione" della difesa "secondo cui qualunque successiva esposizione alla definitiva stabilizzazione dell'agente cancerogeno non rivestirebbe più alcuna rilevanza sulla causazione del tumore". Risulterebbe in definitiva manifestamente incoerente e contraddittoria la sentenza impugnata ove, da un lato, darebbe conto del dato acquisito al processo - e non registrante opinioni discordanti tra gli esperti -, l'irrilevanza causale delle esposizioni successive al completamento del periodo di induzione, e dall'altro criticherebbe le deduzioni difensive attribuenti rilievo al medesimo aspetto.

12.2. Sul punto in esame la difesa registra altresì un'evidente confusione concettuale - che si tradurrebbe in una motivazione manifestamente illogica -nel passaggio della sentenza impugnata, riportato letteralmente in ricorso nei termini che seguono. "... Pur non essendo possibile individuare con esattezza l'istante preciso in cui si realizza l'innesco irreversibile del processo tumorale, ossia il passaggio dalla fase di induzione a quella della latenza clinica, ciò non consente di ritenere che tale "incertezza scientifica" possa convertirsi in una incertezza della prova del nesso di causalità: secondo la teoria multistadio, infatti, ogni dose assunta ha un suo peso nella determinazione del processo multistadio della malattia (criterio di proporzionalità del rischio di mesotelioma alla dose cumulativa)".

In tale passaggio il ricorrente individua una commistione di due concetti diversi: a) il "criterio di proporzionalità del rischio di mesotelioma alla dose cumulativa", ovvero il concetto per cui all'aumentare dell'esposizione ad amianto, aumenta il rischio di contrarre la malattia; b) la teoria multistadio, per cui "ogni dose assunta ha un suo peso nella determinazione del processo multistadio della malattia". Si tratterebbe di concetti combinati dal giudice di merito per giungere a ritenere superabile l'ostacolo rappresentato dalla impossibilità di collocare nel tempo il momento di completamento dell'induzione.

La Corte territoriale, dunque, avrebbe ribadito l'impossibilità di "individuare con esattezza l'istante preciso in cui si realizza l'innesco irreversibile del processo tumorale", per poi non trarne le dovute conseguenze.

I giudicanti avrebbero difatti affermato che quanto innanzi non si sarebbe tradotto in "incertezza della prova del nesso di causalità", richiamando in termini inconferenti due concetti. Il riferimento è, in particolare, alla nozione di dose cumulativa, che rileverebbe non sotto un profilo causale ma, semmai, sotto il diverso profilo dell'aumento del rischio di contrarre la malattia, e alla teoria multistadio. Per essa, la necessità e rilevanza dei ripetuti insulti cellulari al fine di sostenere il processo cancerogeno non andrebbe comunque oltre il completamento dell'induzione: momento non osservabile e, dunque, ignoto, che segna la linea di confine tra le esposizioni potenzialmente rilevanti (quelle antecedenti a esso) e quelle certamente irrilevanti (quelle successive a esso).

12.3. Ulteriore profilo di manifesta illogicità della sentenza è rinvenuto dalla difesa nella parte in cui, pur assodato che non è nota la durata del periodo d'induzione e che è impossibile determinarla per il singolo caso concreto, i giudici di merito avrebbero preteso di "ricavare" la durata di tale fase "per detrazione", sottraendo, cioè, dalla data della diagnosi un lasso temporale (la latenza), il quale, però, è parimenti ignoto.

Si critica in sostanza il passaggio motivazionale con il quale viene considerata quale riferimento una latenza (derivata da studi epidemiologici) di dieci anni (estesa prudenzialmente dai giudici di merito anche a venti-trenta anni) tale da consentire, nella specie, di collocare all'interno del periodo di induzione la qualifica dell'imputato quale gestore del rischio. Sicché, per la Corte territoriale, erroneamente, sarebbe sufficiente, per ritenere accertata la causalità individuale, che, facendo tale calcolo a ritroso, il periodo di competenza dell'imputato ricada, come nella specie, in un qualsiasi momento a monte della latenza clinica.

Ciò dimostrerebbe la fallacia dell'approccio generalizzante posto a base dell'accertamento di merito, per cui, fatta eccezione per gli ultimi dieci (o ventitrenta) anni antecedenti alla diagnosi, ciascuna e tutte le esposizioni rileverebbero causalmente. Ne conseguirebbe un'inammissibile confusione tra ciò che può aver avuto un rilievo causale e ciò che effettivamente ha avuto un tale rilievo nel caso specifico.

Per il ricorrente, invece, non sarebbe sufficiente affermare che la malattia sia insorta in qualche momento prima degli ultimi dieci anni antecedenti alla diagnosi per sostenere che qualunque garante intervenuto prima di tale data possa essere ritenuto responsabile per quella malattia.

Orbene, in un caso quale quello in esame, di successione di più garanti nella gestione dello stabilimento, lo stabilire se la specifica quota di esposizione patita dal lavoratore nel periodo "di competenza" dell'imputato abbia o meno apportato un contributo eziologicamente rilevante per l'insorgenza o per lo sviluppo della patologia tumorale presupporrebbe (e non potrebbe prescindere da) una conoscenza dell'eziopatogenesi e dei tempi di sviluppo della malattia che consenta una ricostruzione cronologica di quanto avvenuto nel singolo caso concreto.

Conoscenza di cui, allo stato, il processo in oggetto non disporrebbe, per l'impossibilità di ricostruire la specifica cronologia del cancro, di scansionare temporalmente le fasi di sviluppo della malattia e di collocare nel tempo l'inizio e la fine della fase di induzione della stessa. L'epoca della c.d. iniziazione e della fine dell'induzione sarebbero aspetti essenziali per l'accertamento della responsabilità in casi, come quello di specie, che necessitano dell'osservazione diretta e della verifica sperimentale, in quanto attengono all'aspetto biomedico dello studio della patologia. L'osservazione diretta e la verifica sperimentale non potrebbero quindi essere utilmente sostituite dal ricorso all'epidemiologia né a stime a ritroso, in quanto strumenti inidonei a fornire una spiegazione della causalità individuale, che invece evocherebbero un ritorno alla teoria causale dell'aumento del rischio.

Sicché, i dati osservati a livello epidemiologico non sarebbero trasferibili tout court a livello individuale. Il concetto di "anticipazione", tipico del piano dell'osservazione epidemiologica, non potrebbe essere trasposto al piano dell'accertamento biologico, conferendogli il valore di "accelerazione" del decorso della malattia nel singolo individuo.

La fallacia di un simile ragionamento, per il ricorrente (che fa proprie le argomentazioni di Sez. 4, n. 44349 del 06/07/2023, Venturoni, Rv. 285317), deriverebbe principalmente dall'avere i giudici di merito sostanzialmente attribuito alla tesi dell'effetto acceleratore il valore di legge universale, nonostante il suo enunciato abbia indiscusso carattere statistico-probabilistico.

La sentenza impugnata, in conclusine, sarebbe permeata da una continua erronea sovrapposizione di concetti: aumento del rischio versus causalità; anticipazione della frequenza di casi nel gruppo versus accelerazione del processo biologico nel singolo soggetto. Nella sostanza, la Corte territoriale avrebbe ritenuto bastevole individuare il combinarsi del "modello multistadio" e della "dose dipendenza" (intesa come proporzionalità del rischio di mesotelioma alla dose cumulativa) per ritenere provato il nesso di causalità e per la conferma della "rilevanza delle esposizioni che si succedono nel tempo e della entità delle dosi assunte, almeno fino alla fase della latenza clinica o in senso stretto". Si indica e si adotta dunque un criterio avente carattere generale (che potrebbe valere per qualsiasi caso all'esame) senza affrontare il profilo individuale della patologia, omettendo qualsiasi considerazione sulle "informazioni di tipo Biologico" da cui dovrebbe, invece, trarsi la conferma dell'inverarsi, nello specifico caso, della regola di carattere generale desunta dall'epidemiologia.

Mancherebbe quindi completamente nella decisione impugnata quella seconda fase dell'indagine causale descritta dalla Suprema Corte in termini di "corroborazione dell'ipotesi derivante dalla generalizzazione probabilistica" (il riferimento specifico è alla citata Sez. 4., n. 44349 del 2023).

12.4. Quanto innanzi infine, per il motivo in considerazione, varrebbe anche agli effetti di cui all'art. 41 cod. pen.

Quando si discorre di concause cumulative si presuppone che ciascuna concausa abbia natura accertata e dimostrata di condizione dell'evento. Situazione, questa, per la difesa, ben diversa da quella di specie, in cui viene esclusivamente formulata l'ipotesi ricostruttiva di più (possibili, ipotizzate) condizioni, delle quali non è dimostrata la natura di concausa, non potendosi escludere che talune esposizioni abbiano costituito condizione esclusiva dell'evento. Ne conseguirebbe il confinamento delle altre esposizioni (certamente quelle intervenute dopo il completamento dell'induzione) a cause meramente ipotetiche. Ciò integrando, peraltro, a detta del ricorrente, un travisamento della prova per contraddittorietà tra informazioni poste a base della motivazione e quelle desumibili dagli atti del processo.

13. Con i motivi "XI" e "XI bis", si deducono l'erronea applicazione della legge e il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta imputabilità soggettiva dell'evento, anche in termini di c.d. causalità della colpa, per la mancata individuazione del comportamento alternativo lecito.

La difesa ricorda che la sentenza di primo grado, che ha ritenuto la responsabilità dell'imputato riqualificando i fatti in omicidio colposo, ancorché aggravato dalla previsione dell'evento, è stata appellata anche con riferimento all'imputazione soggettiva dell'evento. In sede d'appello era stato evidenziato che, per poter addebitare all'imputato la responsabilità colposa, i giudici di merito sarebbero stati costretti a rifarsi a una sorta di espediente logico: definire A.A. come "effettivo responsabile della gestione" della società Eternit Spa, esercente lo stabilimento di Bagnoli, ed effettivo responsabile della gestione della società Industria Eternit Napoli SpaLa finalità sarebbe stata quella di superare, attraverso un'evidente inversione logica, il vuoto probatorio circa il presunto ruolo dell'imputato di "effettivo responsabile della gestione".

Posto ciò, il ricorrente evidenzia che con l'appello era stato dedotto che, all'epoca, non vi era una figura di agente modello realmente adeguato a fronteggiare il rischio di mesotelioma. Mancava, in sostanza, un adeguato modello ideale, fosse esso indicato dalla normativa o dalla scienza, al quale parametrare, oggi, in sede giudiziaria, la condotta dell'imputato. All'epoca dei fatti non esistevano peraltro norme volte a prevenire il rischio in oggetto.

Si evidenzia altresì che il giudice d'appello, in punto dì accertamento dell'elemento soggettivo, muove da riferimenti storico-normativi volti a dimostrare che il Legislatore, sin da tempo risalente, abbia avuto piena contezza della nocività dell'amianto. Il riferimento è, in particolare, a una serie di interventi normativi, tra i quali il r.d. n. 442 del 1909, il r.d n. 455 del 1943 e il D.P.R. n. 303 del 1956, in forza dei quali l'insorgenza in capo al datore di lavoro dell'obbligo di protezione dei lavoratori dai rischi della lavorazione dell'amianto sarebbe collocabile quantomeno al momento dell'entrata ni vigore del citato D.P.R. n. 303 del 1956. I valori limite sarebbero stati intesi dalla Corte territoriale alla stregua di soglie d'allarme, rimanendo il dovere per il datore di lavoro di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche idonee e concretamente realizzabili per eliminare o ridurre il rischio, sulla base della miglior scienza ed esperienza disponibili. In relazione alle conoscenze medico-scientifiche circa la pericolosità dell'amianto, la sentenza impugnata avrebbe altresì ritenuto evidente come le informazioni sulla cancerogenicità dell'amianto possano essere desunte dalla molteplicità di studi pubblicati nel mondo scientifico sin dalla prima metà del secolo scorso (a partire dagli studi del Cooke del 1927 e óa/YAmerican Conference of Governmental Industriai Hygienistis del 1950). Conoscenze da cui il Legislatore italiano avrebbe via via tratto nel tempo le informazioni che hanno portato ai suoi interventi normativi, inclusa la definitiva messa al bando dell'amianto con la legge n. 257 del 1992. Ne sarebbe conseguita la colpa in capo all'imputato poiché, in sintesi, nessun elemento dell'istruttoria avrebbe dato conto dell'adozione concreta di misure rivolte all'abbattimento delle polveri, quali l'adozione di idonei impianti di aspirazione e raccolta delle polveri o la fornitura di presidi individuali di protezione dell'aerodispersione.

Orbene, passando alle specifiche censure, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non abbia affrontato il tema postole dell'appellante, inerente all'espediente logico del quale si sarebbe avvalso il primo giudice al fine di ovviare all'assenza dì prova circa la consapevolezza in merito alle effettive condizioni dello stabilimento di B.: consistente nel definirlo responsabile del detto stabilimento.

La motivazione sarebbe altresì viziata nella parte in cui, per individuare lo standard di condotta ipoteticamente dovuto dall'imputato, si sosterrebbe che l'insorgenza in capo al datore di lavoro dell'obbligo di protezione dei lavoratori dallo specifico rischio andrebbe collocato quantomeno al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 303 del 1956, valorizzando poi, nello specifico, l'art. 21 della citata normativa. L'argomentazione sarebbe viziata poiché, da un lato, affermerebbe che vi sia oggi un generale consenso scientifico sul fatto che non esiste una soglia minima al di sotto della quale l'esposizione ad amianto è innocua rispetto al mesotelioma e, dall'altro, porrebbe a fondamento della colpa dell'imputato una norma, l'art. 21 D.P.R. n. 303 del 1956, che prevede un generico obbligo di impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la dispersione delle polveri in generale nell'ambiente di lavoro.

La sentenza impugnata sarebbe altresì manifestamente illogica laddove, a detta del ricorrente, parrebbe lasciare intendere che fosse possibile ricavare uno standard adeguato di agente modello dal sapere della comunità medico scientifica sin dagli anni '50, in quanto si omette di considerare che tutte le indicazioni provenienti all'epoca dal mondo scientifico e dal settore dell'igiene-industriale erano improntate alla mera riduzione delle esposizioni.

Circostanza, quest'ultima, che renderebbe peraltro illogica la motivazione sottesa alla ritenuta sussistenza della colpa mossa anche come rimprovero ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., in ragione dello stato della tecnica ai tempi di cui all'imputazione, e della ritenuta previsione dell'evento. L'assenza dell'aggravante peraltro, a dire del ricorrente, emergerebbe dallo stesso intervento dell'imputato al Congresso di N. del 1976, che evidenzierebbe la sua convinzione che le malattie professionali (tra cui il mesotelioma) che si stavano registrando in quel periodo fossero da attribuirsi alle esposizioni del Passato.

Nonostante specifica doglianza sul punto, la Corte d'Assise d'appello avrebbe infine omesso di motivare in merito alle deduzioni difensive circa l'assenza della c.d. causalità della colpa con particolare riferimento all'omessa individuazione del comportamento alternativo lecito. I giudici di merito, peraltro, avrebbero argomentato l'assenza di idonei interventi volti alla gestione dello specifico rischio dalla sola insufficienza probatoria a riguardo, derivante dalla scarsa disponibilità dei documenti perché andati dispersi, e senza confrontarsi con le deduzioni dei consulenti della difesa.

14. Con il motivo "XII" si deducono inosservanza ed erronea applicazione delle previsioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., 1223, 1346, 1362 e ss., 1965, 2043, 2059 e 2697 cod. civ. e 539 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 74 e 76 del codice da ultimo citato.

14.1. Il ricorrente premette che la Corte di Assise di Appello ha confermato il rigetto dell'istanza di esclusione delle parti civili B.B. e C.C., figli della persona offesa D.D., in ragione della transazione intervenuta dopo il decesso (e antecedentemente alla detta costituzione di parte civile).

In particolare, la difesa evidenzia, quale premessa alle doglianze, che, nell'anno 2008, a seguito dell'emergere delle problematiche relative alle malattie derivanti dall'esposizione ad amianto che avevano colpito gli ex dipendenti delle società italiane facenti parte del gruppo Eternit, A.A., attraverso la Becon A.G., società facente parte del suddetto gruppo, pur contestando qualsivoglia responsabilità al riguardo, ha avviato un programma volto a indennizzare i lavoratori colpiti da dette malattie ovvero i loro eredi. In particolare, il programma prevedeva l'erogazione di somme di denaro in favore degli ex dipendenti o dei residenti nelle zone limitrofe alle fabbriche, che avevano subito malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. L'adesione al suddetto programma necessitava della sottoscrizione di un accordo transattivo in virtù del quale, a fronte del riconoscimento della suddetta indennità, i richiedenti rinunciavano a esercitare ogni diritto e/o azione, anche mediante costituzione di parte civile, nei confronti di A.A., in proprio e quale erede di E.E., e delle società a lui riferibili. Al programma hanno aderito oltre 2.000 nuclei familiari, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, i citati eredi di D.D., cui è conseguita la transazione e la corresponsione delle somme concordate.

Quanto alle motivazioni del rigetto dell'istanza di estromissione, si evidenzia che la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che l'indennizzo riconosciuto agli eredi della persona offesa non coincidesse integralmente con la totalità dei danni da loro fatti valere - anche iure proprio - con azione civile nel processo penale per l'intera pretesa risarcitoria. Sicché, conclude il giudice d'appello, correttamente il giudice di primo grado ha ammesso la costituzione di parte civile, lasciando impregiudicata ogni questione in ordine alla quantificazione degli (ulteriori) danni patiti dagli eredi Balestrieri e rimettendo al giudice civile la effettiva liquidazione del quantum (laddove riconosciuto). In altri termini, la sentenza di primo grado, per la Corte territoriale, avrebbe correttamente ritenuto la "potenziale configurabilità" dell'an debeatur, rimettendo al giudice civile il compito di verificare l'effettiva esistenza di (ulteriori) danni risarcibili.

14.2. Premesso quanto innanzi, il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 100cod. proc. civ., essendo operante l'interesse ad agire quale condizione dell'azione civile, ancorché esercitata nel processo penale, ed essendo esso venuto meno in ragione dell'intervenuta transazione. Si tratterebbe peraltro, per il ricorrente, di conclusione quella di cui innanzi non superabile, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, in forza di un preteso "interesse delle parti a far valere nel processo pretese ulteriori", non essendo stato mai tale interesse palesato negli atti di costituzione come parti civili oltre che nelle conclusioni delle stesse.

14.3. Si prospetta altresì l'inosservanza e l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1965,1346e1362e ss. cod. civ.

La difesa evidenzia che il giudice d'appello, con riferimento al contenuto dell'accordo transattivo e alla sua portata satisfattiva rispetto a ogni ulteriore pretesa, avrebbe ritenuto rilevanti i profili dell'indeterminatezza e genericità dell'oggetto della transazione, della riferibilità della transazione a un diverso reato e dell'incongruità dell'indennizzo.

Orbene, la violazione delle norme di cui innanzi è dedotta dal ricorrente sotto i vari profili.

Quanto alla determinatezza dell'oggetto della transazione, si rileva il mancato confronto dei giudici di merito con la documentazione relativa alla transazione. L'oggetto dell'offerta di indennizzo sarebbe difatti rivolta "agli ex lavoratori degli stabilimenti Eternit in Italia affetti da malattie derivanti dall'esposizione all'amianto".

Relativamente alla congruità dell'indennizzo, esattamente determinato nell'accordo transattivo - e ritenuto apoditticamente non "satisfattivo" dalla Corte di Assise d'appello delle pretese avanzate dalle parti civili - la difesa precisa che ai sensi dell'art. 1970cod. civ., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in ragione della causa del negozio giuridico, preordinato non già ad assicurare l'equivalenza tra opposte prestazioni secondo il criterio sinallagmatico. Peraltro, il giudice penale può essere chiamato a esprimere una propria valutazione in merito alla validità dell'accordo in relazione alla congruità dell'indennizzo. Ne conseguirebbe altresì l'inconferenza del richiamo da parte dei giudici di merito, per sostenere il contrario di quanto innanzi, alle sentenze della Suprema Corte relative alla diversa fattispecie di "accettazione dell'offerta reale alle parti civili" ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

Sicché, avendo la transazione un oggetto ben determinato, anche rispetto all'ammontare dell'indennizzo ivi previsto, la motivazione con cui la Corte di Assise di appello ha rigettato l'istanza di esclusione della parte civile, con accoglimento della domanda risarcitoria, sarebbe il frutto di un'erronea applicazione delle disposizioni civilistiche di cui agli artt. 1965e1342cod. civ.

14.4. La diversa interpretazione dell'accordo transattivo fornita dai giudici di merito si porrebbe altresì in violazione dei princìpi interpretativi stabiliti dagli artt. 1362e ss. cod. civ. in considerazione dell'art. 3 della transazione, che prevederebbe la rinuncia degli eredi di D.D. "ad ogni diritto e/o azione, anche mediante costituzione di parte civile, nei confronti di... A.A.". Il riferimento è: a) al primo comma dell'art. 1362cod. civ., secondo il quale nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso comune delle parole; b) all'art. 1366cod. civ., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, tenendo a mente che tale regola interpretativa impone di tenere conto del tenore letterale dell'atto; c) all'art. 1367cod. civ., secondo cui nel dubbio il contratto o le sue singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Più precisamente, l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale violerebbe i principi interpretativi sopradetti in quanto non terrebbe conto della circostanza che i sig.ri Genoveffa e B.B. avrebbero sottoscritto l'accordo transattivo quando il proprio padre era già deceduto e a A.A. erano stati già contestati, nell'ambito del procedimento c.d. Eternit 1, i reati di cui agli artt. 434e437cod. pen. (fattispecie in relazione alla quale, nel capo di imputazione, D.D. risultava tra le persone offese). Non sarebbe stata considerata la circostanza per cui, ove interpretato secondo buona fede, l'accordo transattivo avrebbe a oggetto tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'esposizione a polvere di amianto di D.D. Ove interpretata diversamente, la clausola di cui all'art. 3 dell'accordo transattivo non avrebbe alcun senso e non sarebbe idonea a produrre alcun effetto preclusivo, così esponendo tale accordo ad ogni genere di ingiustificata revisione postuma. Dal tenore letterale dell'accordo transattivo e, in particolare, dal suo art. 4, ove interpretato secondo i principi di diritto soprarichiamati, risulterebbe peraltro chiara la volontà delle parti di definire ogni pretesa connessa all'esposizione dell'ex lavoratore D.D. all'amianto all'interno dello stabilimento di B., anche rispetto ai danni patiti dai suoi eredi che quell'accordo hanno deciso di sottoscrivere successivamente al suo decesso.

Sicché, l'interpretazione dell'accordo transattivo fornita dai giudici di merito si porrebbe in violazione di tutti i principi interpretativi richiamati dalle disposizioni di cui agli artt. 1362e ss. cod. civ.

14.5. A quanto innanzi si aggiunge la violazione del principio della domanda, di cui all'art. 112cod. proc. civ., avendo i giudici di merito ritenuto la transazione non satisfattiva dell'azionata pretesa civile nonostante la mancata richiesta delle parti civili di danni ulteriori emersi successivamente alla conclusione della transazione.

La difesa evidenzia in merito che, per principio acquisito in giurisprudenza, il danneggiato che abbia transatto la lite può chiedere solo il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n. 20981 del 12/10/2011).

Con la precisazione per cui è imprevedibile non già il fatto non noto al momento della transazione ma solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto (cfr.,Cass., 1.9.2023, n. 25603).

Premesso quanto innanzi, il ricorrente evidenzia che mai le costituite parti civili risultano aver chiesto "danni imprevedibili" o "danni ulteriori", manifestati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo (con conseguente violazione anche dell'art. 539, comma 1, cod. proc. civ. oltre che degliartt. 1223,2043,2059e2697cod. civ.).

14.6. Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza ed il rigetto delle azioni risarcitorie esperite dalle due citate parti civili.
 

Diritto


1. Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno di seguito esplicitati.

2. È preliminare, in termini logico-giuridici, la trattazione delle questioni aventi carattere pregiudiziale sollevate dal ricorrente, nell'ordine, con i motivi primo, terzo e secondo, a cui seguirà l'altrettanto preliminare disamina del quarto motivo, deducente l'inutilizzabilità di taluni mezzi di prova per violazione degliartt. 238e238-biscod. proc. pen.

3. Con il primo motivo si deduce, nei termini diffusamente riportati in sede di ricostruzione del fatto processuale, la nullità della sentenza d'appello derivata, quale effetto a catena, dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

3.1. Ricevuti gli atti per ragioni di competenza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli (senza l'acquisizione di ulteriori elementi) ha esercitato l'azione penale per omicidio doloso. Ciò sarebbe avvenuto nonostante la sussistenza, a dire del ricorrente, dell'effetto preclusivo derivante dalla sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino, riqualificati i fatti in omicidio colposo e venute così meno le ragioni di competenza per connessione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale exart. 22cod. proc. pen. e ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice competente (il Tribunale di Napoli). Da ciò, come sostenuto dalla difesa sin dall'udienza preliminare, sarebbe derivata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, a catena, dei provvedimenti conseguenti, per violazione delle norme inerenti l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale e per conseguente violazione del principio del giudice naturale e precostituito per legge (il Tribunale di Napoli in (Omissis) della Corte d'Assise di Napoli.

A dire del ricorrente, in definitiva, sarebbe precluso al Pubblico Ministero ricevente gli atti l'esercizio di un'azione penale per fatti differenti da quelli sottesi alla sentenza dichiarativa dell'incompetenza, ovvero per fatti differentemente qualificati. Sicché, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado e del G.u.p., avrebbe errato nel ritenere non configuratisi effetto preclusivo e nullità nonostante l'esercizio di azione penale per fatti diversamente qualificati rispetto a quanto ritenuto dal giudice dichiaratosi territorialmente incompetente. La diversa qualificazione dei fatti, peraltro, avrebbe nella specie condotto alla violazione del principio del giudice naturale: rientrando il contestato omicidio doloso nella competenza della Corte d'Assise e l'omicidio colposo, l'unico con riferimento al quale il Pubblico Ministero sarebbe stato legittimato a esercitare l'azione, nella competenza del Tribunale.

3.2. Il motivo è infondato, per quanto di seguito evidenziato, ma non inammissibile, differentemente da quanto sostenuto dalla Procura generale in sede di discussione.

Le ragioni della censura evidenziano difatti l'interesse concreto e attuale sotteso al motivo di ricorso in esame, nonostante l'intervenuta derubricazione, già con la sentenza di primo grado, da omicidio doloso a omicidio colposo e la condanna per la detta fattispecie colposa. Nella prospettazione del ricorrente, difatti, l'esistenza della ritenuta preclusione e il suo inverarsi nel caso concreto fonderebbero la nullità di tutti gli atti processuali, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, travolgente anche la sentenza d'appello.

3.3. La questione di diritto sottoposta dal ricorrente attiene alla necessità per il Pubblico Ministero presso il giudice competente, cui siano trasmessi gli atti, di attenersi, nel caso di nuovo esercizio dell'azione penale, alla configurazione del fatto o alla qualificazione giuridica definita dal giudice dichiaratosi incompetente (nella specie exart. 22cod. proc. pen.), con particolare riferimento ai termini dell'eventuale preclusione e alle conseguenze della sua inosservanza.

3.4. A supporto della tesi dell'effetto preclusivo e delle conseguenze in termini di nullità che deriverebbero dal suo concretizzarsi, il ricorrente, da un lato, fa specifico riferimento a sentenze di legittimità che l'avrebbero ritenuto sussistente e, dall'altro, attribuisce una diversa portata interpretativa alle decisioni a cui la Corte d'Assise d'appello si sarebbe rifatta nell'escluderne l'operatività.

3.5. Quanto alla tesi dell'effetto preclusivo, il riferimento è a Sez. 1, n. 13452 del 26/02/2020, oltre che a Sez. 1, n. 29196 del 09/05/2017, n. 271159 - 01, emesse in sede di conflitto negativo di competenza, la cui disamina fornisce utili spunti di riflessione in ragione delle peculiari fattispecie cui ineriscono i principi ivi affermati.

3.5.1. La sentenza n. 13452 del 2020 ha risolto il conflitto negativo di competenza per territorio (determinata da ragioni di connessione) sollevato dal Tribunale innanzi al quale è stata esercitata l'azione penale dal Pubblico Ministero ricevente gli atti in forza di sentenza emessa dal G.u.p. di altro Tribunale exart. 22cod. proc. pen.

Per quanto rileva in questa sede, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha ricordato che il Pubblico Ministero cui sono stati trasmessi, a mente degliart. 22o 23 cod. proc. pen., gli atti del procedimento, pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, qualora la eserciti, deve attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante dichiaratosi incompetente, costituendo tale decisione una preclusione processuale all'esercizio dell'originaria imputazione. Nel caso in cui ciò non avvenga, il secondo giudice, investito dell'originaria e immodificata contestazione, non può declinare la propria competenza ma deve sollecitare il Pubblico Ministero alla corrispondente modifica dell'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

A sostengo del principio di cui innanzi si pongono due ordini di argomentazioni.

La sentenza in considerazione evoca sul punto, quale precedente conforme, la citata Sez. 1, n. 29196 del 2017 (di seguito analizzata), nonché il principio affermato, con riferimento alla diversa fattispecie processuale della trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nel caso di fatto diverso o nuovo, da Sez. 6, n. 41342 del 09/11/2006, Chiuchiolo, Rv. 235440 - 01 (la cui ratio decidendi è stata fatta propria anche da Sez. 6, n. 39701 del 25/09/2009, Monterusi, Rv. 245029 - 01). Trattasi di principio per cui: "... Il Pubblico Ministero cui siano stati trasmessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice del dibattimento deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma del detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproposizione della originaria imputazione; ferma restando, ovviamente, ogni facoltà di impugnazione contro la sentenza emessa all'esito del dibattimento anche in punto di definizione del fatto".

Si è fatto altresì perno sull'immanenza nel sistema processuale del principio per cui le decisioni del giudice devono essere eseguite dal Pubblico Ministero, ferma restando, nei casi ove ciò è previsto, la facoltà di impugnare tali determinazioni, non essendo infatti configurabile un conflitto di competenza tra Pubblico Ministero e giudice (quanto alla non configurabilità di un conflitto tra Pubblico Ministero e giudice, il riferimento di cui alla sentenza è a Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257989 - 01).

Nella specie la modifica della contestazione da parte del Pubblico Ministero, rispetto all'indicazione contenuta nella sentenza dichiarativa d'incompetenza, si è posta alla base della ritenuta incompetenza territoriale da parte del secondo giudice, in luogo della competenza del giudice dichiaratosi per primo incompetente, con conseguente conflitto negativo.

Preme evidenziare quindi che, in un tale contesto procedimentale, la Suprema Corte, dopo aver premesso i principi di cui innanzi, ha chiarito che il Tribunale sollevante il conflitto sulla base della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, in difformità all'indicazione contenuta nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza per territorio per connessione, non avrebbe potuto nuovamente mettere in discussione il luogo di consumazione del reato, come individuato dalla sentenza d'incompetenza territoriale, né porre a fondamento del sollevato conflitto la correttezza dell'originaria indicazione di detto luogo o, in alternativa, l'impossibilità di individuarlo con la necessaria certezza.

3.5.2. La sentenza n. 29196 del 2017, richiamata dalla citata sentenza n. 13452 del 2020, ha risolto il conflitto negativo di competenza per territorio in fattispecie caratterizzata dal riesercizio dell'azione penale per fatti diversi da quelli ritenuti nella sentenza declinatoria della competenza ma tali da non rientrare nella competenza del giudice invece ritenuto competente con la sentenza. Nella specie si è difatti trattato di esercizio dell'azione penale per i fatti così come descritti e qualificati con il primo esercizio dell'azione penale e tali da radicare la competenza per territorio in capo al giudice dichiaratosi incompetente.

Il Tribunale di Pavia, infatti, dopo la modifica dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero da ricettazione in furto avvenuta in sede di trattazione delle questioni preliminari, ha declinato la propria competenza exart. 23cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi. Innanzi al detto Tribunale è stata poi esercitata l'azione con riferimento all'originaria contestazione in termini di ricettazione. Il Tribunale di Lodi ha sollevato conflitto negativo di competenza, dando però atto della mancata modifica dell'originaria imputazione e dell'impossibilità di individuare elementi sufficienti per ritenere che il fatto contestato fosse qualificabile in termini di furto, essendosi consumato l'indicato delitto di ricettazione in un luogo non individuato, con conseguente applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 9cod. proc. pen. in riferimento alla residenza degli imputati nel circondario di Pavia.

Descritto il fatto processuale di cui innanzi, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha regolato la competenza individuando il Tribunale di Lodi come essere territorialmente competente, ritenendo legittimi i provvedimenti assunti dal Pubblico Ministero e dal Tribunale di Pavia e non quelli assunti presso la sede giudiziaria di Lodi.

Sul punto si è ribadita l'immanenza nel sistema processuale del principio per cui le decisioni del giudice devono essere eseguite dal Pubblico Ministero, ferma restando, nei casi ove ciò è previsto, la facoltà di impugnare tali determinazioni, non essendo infatti configurabile un conflitto di competenza tra Pubblico Ministero e giudice (cfr., quanto all'inconfigurabilità tra Pubblico Ministero e giudice ancora una volta il riferimento è a Sez. U, n. 9605 del 2014, cit.). Nel caso in esame, ha proseguito la Suprema Corte, invece, il Pubblico Ministero di Lodi, cui il Tribunale di Pavia ha ordinato la trasmissione per competenza, ha omesso di attenersi alla decisione del giudice concernente la qualificazione giuridica del fatto e, non potendo impugnare la decisione né sollevare conflitto, ha violato il dovere di lealtà e ha formulato un'imputazione di ricettazione palesemente esorbitante la competenza territoriale del Tribunale di Lodi, all'evidente scopo di eccepirne l'incompetenza.

A fronte di tale comportamento processuale del Pubblico Ministero, ritenuto esorbitante e tenuto all'evidente scopo di eccepire l'incompetenza sostanzialmente per avvalersi di uno strumento processuale non previsto, l'impugnazione delle sentenze d'incompetenza, il Tribunale di Lodi avrebbe dovuto porre nel nulla l'azione del Pubblico Ministero, invitandolo a riformulare l'imputazione nei termini stabiliti dal Tribunale di Pavia ovvero dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio.

Premesso quanto innanzi, la Suprema Corte ha esplicitamente fatto applicazione nella descritta fattispecie, caratterizzata dal riesercizio dell'azione penale con riferimento al medesimo fatto oggetto dell'originaria azione e comunque incidente sulla competenza per territorio, del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla diversa ipotesi prevista dall'art. 521, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (richiamando le già citate Sez. 6, n. 41342 del 2006, Chiuchiolo, e Sez. 6, n. 39701 del 2009, Monterusi). Ne è conseguito il principio per cui: "..Il Pubblico Ministero, cui siano trasmessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 23cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo la decisione assunta sulla competenza a costituire una preclusione processuale alla riproduzione dell'originaria imputazione. Ne consegue che il secondo giudice, erroneamente investito dell'originaria contestazione, poteva sollecitare la pubblica accusa a emendare in senso conforme l'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Ma non poteva certamente declinare la propria competenza sulla base di una qualificazione giuridica già correttamente emendata da altro giudice della cognizione".

3.6. Quanto alla tesi dell'insussistenza di un effetto preclusivo, il riferimento che si rinviene nella sentenza impugnata e con il quale il ricorrente sollecita il confronto è a Sez. 2, n. 36186 del 06/07/2017, P.O., Rv. 270649 - 01, emessa in sede di impugnazione per abnormità del decreto di archiviazione, e Sez. 6, n. 925 del 17/03/1999, Panzeca, Rv. 215246 - 01, in materia di c.d. "retrodatazione" del termine di durata delle misure cautelari exart. 297, comma 3, cod. proc. pen. Le due citate decisioni offrono altrettanti spunti di riflessione, ancora una volta in ragione delle sottese fattispecie.

3.6.1. La sentenza n. 925 del 1999, "Panzeca", si è pronunciata in materia non di regolamento di competenza ma di c.d. "retrodatazione" del termine di durata delle misure cautelari, exart. 297, comma 3, cod. proc. pen., e in fattispecie del tutto particolare.

Nella specie era stato disposto per un fatto oggetto di originaria ordinanza cautelare coercitiva il rinvio a giudizio innanzi a giudice dichiaratosi incompetente in sede dibattimentale. Nei confronti dello stesso soggetto, nella fase delle indagini preliminari conseguente alla regressione del procedimento, era stata emessa una seconda ordinanza custodiale per fatti che si assumevano connessi alla vicenda del primo provvedimento cautelare. Sicché, la Suprema Corte ha dovuto affrontare la questione (in quella sede preliminare) di stabilire se, agli effetti della retrodatazione dei termini della seconda ordinanza, la preclusione exart. 297, comma 3, cod. proc. pen., derivante dal già disposto rinvio a giudizio, fosse da collegare al rinvio effettuato innanzi al giudice incompetente ovvero all'altro disposto successivamente innanzi al giudice indicato come competente, all'esito della nuova fase delle indagini preliminari conseguente al verificatasi regressione. In quella fattispecie, peraltro, la questione si era posta in quanto la dichiarazione d'incompetenza del giudice del dibattimento non aveva comportato anche la caducazione automatica, exart. 27c.p.p., della misura cautelare disposta con la prima ordinanza custodiale, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale distrettuale della fase delle indagini preliminari, in tema di reati di criminalità mafiosa, per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise.

Sempre al fine di risolvere il quesito di diritto sottopostole, la sentenza "Panzeca" ha chiarito che se al momento del rinvio a giudizio innanzi al giudice individuato come competente non ancora coesistevano le due ordinanze cautelari per fatti diversi e connessi exart. 297, comma 3, cod. proc. pen., detto rinvio a giudizio non avrebbe potuto individuare il limite temporale della desumibilità dagli atti dei reati presi in considerazione da altra ordinanza coercitiva adottata successivamente nella fase delle indagini preliminari, alla quale era avvenuta la regressione del procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice del dibattimento.

Orbene, ed è questo che rileva ai presenti fini, la Suprema Corte, nel descritto contesto, ha argomentato nel senso per cui "se... è consentito al Pubblico Ministero presso il giudice competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, di compiere nuovi accertamenti, di emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e, addirittura... di instare per la archiviazione di alcune o di tutte le ipotesi di reato già contestate, deve necessariamente ammettersi anche la possibilità che nella suddetta fase di nuove indagini preliminari, emergendo altri fatti idonei a giustificarne la richiesta, sia emessa un'altra ordinanza di custodia cautelare. Con la conseguenza che rispetto ad essa, fino a quando non intervenga altro rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, non sussiste al momento alcun limite cronologico impeditivo degli effetti exart. 297, comma 3, cod. proc. pen., ove ne ricorrano le altre condizioni, dato che la regressione ex lege del processo a procedimento ha tolto ogni valenza attuale al rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente".

3.6.2. La possibilità, da parte del Pubblico Ministero ricevente gli atti a seguito di una sentenza declinatoria della competenza, di chiedere l'archiviazione, di esercitare un'azione penale con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella conosciuta dal giudice dichiaratosi incompetente oltre che di compiere nuovi accertamenti e finanche di richiedere una misura cautelare in forza dei nuovi fatti emersi è stata poi posta a fondamento dell'iter logico-giuridico sotteso a Sez. 2, n. 36186 del 2017.

La citata sentenza ha escluso l'abnormità del decreto di archiviazione emesso in accoglimento dell'istanza depositata dal Pubblico Ministero ricevente gli atti in forza di sentenza d'incompetenza exart. 23cod. proc. pen.

Trattasi dunque, come evidenzia il ricorrente, di fattispecie non direttamente inerente alla questione sollecitata dal primo motivo di ricorso.

Quella trattata dalla Suprema Corte ha difatti a oggetto la tematica della deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale, con conseguente possibilità di richiesta di archiviazione, nel caso di trasmissione degli atti in forza di sentenza declinatoria della competenza.

Tuttavia, come detto, la pronuncia in oggetto, si fonda sull'affermazione, rilevante in questa sede, per cui il Pubblico Ministero ricevente gli atti, in ragione della regressione alla fase delle indagini preliminari derivante dalla declinatoria di competenza, è libero di compiere nuovi accertamenti e di esercitare l'azione penale anche con descrizione dei fatti diversa.

Nell'escludere l'abnormità del provvedimento di archiviazione emesso dal giudice ritenuto competente, dopo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero a seguito di sentenza d'incompetenza, la Suprema Corte ha difatti argomentato nei termini che seguono (pur dando atto della diversa tesi interpretativa dell'irretrattabilità dell'azione penale sostenuta da Sez. 2, n. 1787 del 10/03/1998, Corbelli, e Sez. 6, n. 20512 del 1/03/2003, Chiesa, Rv. 225531 -01, e sostanzialmente ritenendola superata).

Sez. 2, n. 36186 del 2017, in particolare, per individuare la più convincente soluzione al quesito postole, ha ritenuto di muovere dalla disamina delle conseguenze, sugli atti del processo già compiuti, della dichiarazione di incompetenza da parte del giudice del dibattimento di primo grado. Qualora si trattasse di una mera prosecuzione, dopo la dichiarazione di incompetenza, davanti all'Autorità competente, per la sentenza in considerazione, difficilmente si potrebbe affermare che il Pubblico Ministero non sia vincolato dal precedente esercizio dell'azione penale. Se invece si dovesse ritenere che, dopo la dichiarazione di incompetenza, si apra una nuova fase procedimentale, la tesi della irretrattabilità dell'azione penale non troverebbe invece logico fondamento.

Premessi i termini della questione, la Suprema Corte evidenzia che mentre nella formulazione iniziale dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., il giudice competente disponeva la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, a seguito dellesentenze della Corte costituzionale 11 marzo 1993 n. 76(per la competenza per materia) e 15 marzo 1996 n. 70 (per la competenza per territorio), la trasmissione degli atti, nel caso in cui il giudice del dibattimento di primo grado si dichiari incompetente, deve invece avvenire a favore del Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente. Se dunque nell'assetto normativo precedente agli interventi del Giudice delle leggi, nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., non si verificava alcun regresso a una fase anteriore, successivamente ai detti interventi, invece, il processo regredisce alla fase delle indagini preliminari. Sicché, potrà essere emesso un nuovo decreto che dispone il giudizio (o un nuovo decreto di citazione a giudizio), giacché quello precedente ha già perduto ogni efficacia, e il giudice ritenuto competente avrà certamente l'obbligo di iniziare ex novo la fase dibattimentale.

Il descritto nuovo assetto normativo è stato ritenuto tale da non consentire l'adesione alla tesi della continuità del giudizio, ai fini che interessano, per diversi ordini di ragioni.

Sez. 2, n. 36186 del 2017, a tale proposito, ed è ciò che rileva ai presenti fini, ha condiviso quanto affermato dalla sentenza n. 925 del 1999, "Panzeca". Il Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, può compiere nuovi accertamenti, emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo Pubblico Ministero e chiedere l'archiviazione per alcune o per tutte le ipotesi di reato già contestate. In ogni caso, si aggiunge, non v'è dubbio che l'esito dell'eventuale nuova udienza preliminare (quando esista) non sia affatto predeterminato, nel senso del rinvio a giudizio, e potrà sfociare, oltre che nell'adozione dei riti alternativi, nella sentenza di non luogo a procedere. Il regresso alla fase delle indagini preliminari pone dunque nel nulla la precedente fase del giudizio: le "nuove" indagini preliminari non vengono affatto influenzate da quanto avvenuto nel primo giudizio; il Pubblico Ministero non è vincolato al principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, posto che l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 23 ha comportato una deroga del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, parificando tale situazione a quella prevista dall'art. 22, comma 3, cod. proc. pen. Sicché, conclude sul punto la sentenza in considerazione, il Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale e può quindi formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento, con conseguente deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale exart 50, comma 3, cod. proc. pen. (nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6, 7681 del 14/01/2004, Pierotti, Rv. 229830 - 01, e successivamente, ex plurimis, Sez. 5, n. 44345 del 21/05/2019, Gìarrusso, Rv. 277254 - 01, per cui deve intendersi ormai definitivamente superato il precedente orientamento, fatto proprio da Sez. 2, n. 1787 del 10/03/1998, Corbelli, cit., e da Sez. 6, n. 20512 del 1/03/2003, Chiesa, cit., che, in fattispecie rientrante nell'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., che, pur ritenendo proponibile una richiesta al G.u.p. di non luogo a procedere, aveva escluso la possibilità di richiedere l'archiviazione).

3.7. Per concludere la disamina sul punto, sempre nei limiti di quanto di rilevo in questa sede, è poi il caso di evidenziare che Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv. 219949 - 01, ha ritenuto legittimo, nell'ipotesi di trasmissione degli atti a seguito di sentenza d'incompetenza, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate (nella specie con richiesta di giudizio immediato in luogo della precedente richiesta di rinvio a giudizio). Ciò in quanto l'irretrattabilità dell'azione penale, logica conseguenza del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art 112Cost.), non preclude all'organo dell'accusa di operare scelte processuali demandategli dalla legge per tale esercizio in modo che esso sia attuato nelle forme e con le modalità ritenute più opportune e funzionali allo scopo nelle diverse circostanze e situazioni (principio richiamato da Sez. 5, n. 42483 del 12/07/2012, Di Martino, Rv. 253762 - 01, ancorché nella differente ipotesi di regressione determinata da ragioni di nullità).

3.8. Orbene, la questione giuridica posta al vaglio della Suprema Corte necessita di un inquadramento sistematico della sentenza dichiarativa dell'incompetenza cui segua la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente. Ipotesi contemplata, oltre che dall'art. 22, comma 3, cod. proc. pen. (operante nella specie), anche dagli artt. 23 e 24 del medesimo codice, così come emergenti all'esito degli interventi della Consulta operati con le sentenze nn. 76 e 214 del 1993 e 70 del 1996.

3.8.1. Va preliminarmente evidenziato che la sentenza dichiarativa dell'incompetenza è per definizione una sentenza allo stato attuale delle acquisizioni probatorie, il cui contenuto può, infatti, essere contestato, sulla base tanto delle medesime risultanze probatorie quanto di nuove, da una diversa decisione del giudice ritenuto competente, ciò che può eventualmente determinare l'insorgenza di un conflitto negativo exart. 28cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195 - 01).

Rispetto alla sentenza d'incompetenza non si pone difatti un problema di stare decisis rimovibile con lo strumento dell'impugnazione, al cui regime generale essa è infatti sottratta (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.), in quanto affidata proprio alla disciplina in tema di conflitti (ex plurimis: Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01, e, più di recente, Sez. 2, n. 14094 del 1/02/2019, Giampà, Rv. 275773 - 01). Trattasi quindi di sentenza che preclude al giudice ritenuto competente di ritrasmettere gli atti ritenendo competente il giudice ritenutosi incompetente. In tale ipotesi deve attivarsi la procedura del conflitto di competenza, ferma restando invece la possibilità di ritenere competente un terzo giudice. Solo la pronuncia della Suprema Corte risolutiva di un conflitto di competenza (o di giurisdizione) è difatti decisione incidentale dotata di effetti preclusivi ma quanto alla competenza (o alla giurisdizione) e circoscritti al thema decidendum del conflitto. Essi non si estendono però alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato. Quest'ultimo rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo

limite di non poter qualificare il fatto, rebus sic stantibus, come appartenente alla competenza di altro giudice (sui limiti dell'effetto preclusivo della pronuncia risolutiva di un conflitto si veda Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani).

3.8.2. Diversamente deve dirsi quanto agli effetti della sentenza d'incompetenza rispetto alle parti, segnatamente rispetto al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente.

Con la sentenza in oggetto il giudice dichiara la propria incompetenza, in ipotesi anche all'esito di una modifica dell'imputazione (anche in termini di connessione tra reati) ovvero diversamente qualificando il fatto, e ritiene altro giudice essere competente, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il detto giudice.

Sicché, in ragione della natura della sentenza d'incompetenza e del suo contenuto, nei confronti del Pubblico Ministero ricevente gli atti sorgono effetti "preclusivi" (cioè "vincolanti") afferenti all'individuazione del giudice competente e non in ordine al fatto e alla sua qualificazione. Di qui, già una fondamentale differenza rispetto alla fattispecie di cui all'art. 521, commi 2 e 3, cod. proc. pen., trattandosi, in tale ipotesi, di ordinanza fondante sull'accertamento di un fatto diverso da quello contestato ovvero dall'emersione di un fatto nuovo.

Al Pubblico Ministero ricevente gli atti sarà quindi preclusa la trasmissione degli atti ad altro Ufficio del Pubblico Ministero (Sez. 1, n. 1299 del 27/02/1996, Fenaro, Rv. 204221 - 01) e, a fortiori, a quello presso il giudice dichiaratosi incompetente (Sez. 6, n. 39442 del 2017, Berlusconi, cit.). In caso di riesercizio dell'azione penale, ancorché per fatto diverso o diversamente qualificato rispetto a quello sotteso alla sentenza d'incompetenza, il Pubblico Ministero ricevente gli atti dovrà necessariamente investire il giudice ritenuto competente con sentenza, il quale potrà, in ipotesi, ritenersi competente, ritenere competente un terzo giudice ovvero sollevare conflitto di competenza.

3.8.3. La "preclusione" per il Pubblico Ministero ricevente gli atti è quindi delimitata in relazione alla materia della competenza, come ritenuta dal giudice con sentenza. Nel caso di (ri)esercizio dell'azione per fatto diverso, modificato o diversamente qualificato non si versa peraltro in una ipotesi di nullità testuale, non contemplata, né, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di nullità di ordine generale exart. 178cod. proc. pen., per lesione delle prerogative del Pubblico Ministero, anzi esercitate con l'esercizio dell'azione penale, ovvero dei diritti di difesa, non conculcati ma pienamente esercitabili nel nuovo e diverso procedimento.

3.8.4. Importante spunto ermeneutico è peraltro fornito daCorte cost. n. 216 del 1992, sollecitata, in forza di una peculiare fattispecie procedimentale, in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 22cod. proc. pen., antecedentemente ai citati interventi della stessa Consulta in ordine agli artt. 23 e 24 dello stesso codice.

Trattasi di giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., promosso in relazione agliarticoli 25,3,101e111Cost., nella parte in cui prevede (e prevedeva anche all'epoca) che il giudice per le indagini preliminari, il quale - dopo la chiusura di esse - riconosca la propria incompetenza, dichiarandola con sentenza, debba trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il giudice competente anziché a quest'ultimo.

La questione era sorta a causa di un "giro vizioso", così letteralmente definito dalla Consulta, compiuto dal procedimento penale.

Il Pubblico Ministero presso la Pretura circondariale di Verona aveva richiesto l'emissione del decreto penale di condanna dell'imputato e il G.i.p., investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza d'incompetenza territoriale trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuta competente. Il Pubblico Ministero ricevente, reputandosi a sua volta incompetente, aveva (ri)trasmesso gli atti al Pubblico Ministero presso la Pretura circondariale di Verona che, a sua volta, aveva rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al G.i.p. presso la pretura veronese.

Ricostruito il contesto procedimentale nei termini di cui innanzi, la Consulta, ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata.

È stato in particolare considerato che lo stesso giudice remittente aveva correttamente indicato la soluzione del problema, cioè la soluzione del "giro vizioso" creatosi in ragione del mancato rispetto del detto vincolo da parte del Pubblico Ministero ricevente gli atti. Il giudice remittente aveva in particolare ipotizzato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero che, ricevuti gli atti in forza di sentenza d'incompetenza, aveva operato la trasmissione al Pubblico Ministero presso il giudice dichiaratosi incompetente, con l'esplicita raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di conflitto di competenza avanti alla Corte di cassazione. La questione sollevata quindi mirava, come evidenziato dalla stessa Consulta, a ottenere una pronuncia additiva determinante lo stesso meccanismo stabilito per i casi d'incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado, ovviamente, deve aggiungersi in questa sede, antecedentemente alla riscrittura dell'art. 23cod. proc. pen. a opera degli interventi della stessa Corte Costituzionale.

Per quanto rileva ai presenti fini circa l'effetto preclusivo limitato alla individuazione del giudice ritenuto competente, occorre evidenziare cheCorte

cost. n. 216 del 1992ha chiarito che la pronuncia con la quale il giudice si dichiara, con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente è vincolante nei confronti dello stesso Pubblico Ministero, il quale può solo investire del tema il giudice presso il quale esercita le proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto.

Trattasi sostanzialmente di un vincolo efferente all'individuazione del giudice ritenuto competente.

Non emerge dunque sul piano normativo una preclusione rispetto alla contestazione di fatti diversi o diversamente qualificati, fermo restando il necessario rispetto di quanto ritenuto in tema di competenza con la sentenza declaratoria dell'incompetenza.

3.9. Chiarito quanto innanzi e in virtù dei principi suesposti, nella specie, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non si è realizzato alcun effetto preclusivo e non è stato violato il principio del giudice naturale.

Il G.u.p. del Tribunale di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Napoli, previa riqualificazione degli otto fatti di omicidio, da dolosi a colposi, e in ragione della conseguente insussistenza di ragioni di spostamento della competenza territoriale per connessione.

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti, ha (ri)esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio depositata presso il G.u.p. del Tribunale di Napoli, quindi innanzi all'Autorità giudiziaria ritenuta competente con sentenza, ancorché diversamente qualificando i fatti rispetto alla qualificazione giuridica sottesa alla dichiarata incompetenza. Diversa qualificazione che non ha sortito conseguenze in termini di competenza territoriale, con conseguente rispetto, sul punto, della sentenza d'incompetenza.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, neppure ricorre l'ipotesi di comportamento processuale del Pubblico Ministero esorbitante e tenuto all'evidente scopo di ovviare all'assenza di uno strumento processuale, quale l'impugnazione delle sentenze d'incompetenza, attraverso la predisposizione delle condizioni per l'elevazione di un conflitto di competenza da parte del giudice adito (ipotesi invece vagliata da Sez. 1, n. 29196 del 2017, cit.). Circostanza, all'evidenza, non verificatasi nel caso di specie.

3.10. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, per concludere in ordine al motivo in considerazione, quanto alla dedotta violazione del principio del giudice naturale deve infine evidenziarsi quanto segue.

3.10.1. A nulla rileva, quanto al rispetto della sentenza d'incompetenza territoriale e del principio del giudice naturale, la circostanza per cui, qualificati

dal Pubblico Ministero i fatti in termini di omicidio doloso, la richiesta di rinvio a giudizio depositata all'Ufficio G.i.p./G.u.p. del Tribunale di Napoli, ritenuto territorialmente competente, avrebbe potuto determinare (come di fatto avvenuto), per ragioni di competenza per materia, un rinvio a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Napoli e non innanzi al Tribunale di Napoli.

3.10.2. In tema di riparto di competenza per materia tra Tribunale e Corte d'Assise, ai fini del rispetto del principio del giudice naturale, l'attribuzione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del Pubblico Ministero, cristallizzandosi l'addebito solo con il detto rinvio in quanto il ruolo del giudice dell'udienza preliminare è finalizzato anche alla verifica della corretta individuazione della competenza da parte del Pubblico Ministero.

Il giudice naturale (e precostituito) deve individuarsi difatti solo in riferimento alla regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal Pubblico Ministero, quindi sulla base dell'esito del controllo circa gli addebiti contestati concretizzatosi nel decreto di rinvio a giudizio.

Ciò salvaguarda la funzione di vaglio preliminare attribuita al giudice dell'udienza preliminare in ordine all'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, non potendo essere le scelte dell'organo dell'accusa - in ipotesi manifestamente erronee o infondate - a incidere sull'attribuzione della competenza per materia.

L'udienza preliminare è difatti connotata da una maggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio. L'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisce un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio innanzi al giudice naturale. Ciò peraltro rende inconferente quanto prospettato dalla difesa (citando la Corte di Strasburgo - Bahaettin Uzan v. Turckey, 2020), circa la possibilità che la scelta da parte del Pubblico Ministero di un giudice piuttosto che di un altro può essere uno strumento per influenzare lo svolgimento del processo, attraverso un pregiudizio a sfavore dell'imputato che potrebbe indursi, nella pubblica opinione, in ragione del fatto per cui il procedimento si svolga innanzi a un giudice competente per il reato più grave.

3.10.3. Sul punto vale, mutatis mutandis, l'iter logico-giuridico sotteso a Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01, ancorché intervenute

in merito a riparto tra giudice monocratico e giudice collegiale determinato da ragioni di connessione. Ciò che rileva ai presenti fini è la ricostruzione sistematica ivi operata e inerente anche a funzioni e struttura dell'udienza preliminare, al principio della perpetuano iurisdictionis (rectius: competentiae) e ai loro rapporti.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero.

Si erano nella giurisprudenza di legittimità sollevati dubbi interpretativi in ordine agli effetti sull'attribuzione dell'intervenuto proscioglimento in udienza preliminare dal reato rilevante ai fini della diversa attribuzione per connessione.

In merito, la citata sentenza "Sacco" ha considerato quanto già in precedenza rilevato da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01, in ordine al diverso problema della genericità dell'imputazione e dei poteri del giudice per l'udienza preliminare per porvi rimedio. Si è difatti evidenziato che "l'udienza preliminare resta connotata da una maggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio". In tale sede deve pure convenirsi che "l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti" costituisce "un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio". Trattasi di decisione che, "nel fissare il thema decidendum", deve avere a oggetto "un'imputazione riscontrabile negli atti processuali... supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento". Da quanto innanzi le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione di diritto sottopostale, hanno dedotto che sarebbe infatti del tutto incongruo con il ruolo attribuito al giudice dell'udienza preliminare in ordine alla corretta formulazione dell'imputazione, che perciò diviene definitiva solo all'esito della predetta udienza, non tener conto dell'eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere anche ai fini del corretto riparto di competenza o dell'attribuzione della cognizione del processo al Tribunale in composizione collegiale o monocratica.

Per quanto maggiormente rileva in questa sede, la Suprema Corte ha chiarito che "l'addebito si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, e dunque col passaggio dall'udienza preliminare al dibattimento", con la conseguenza per cui le modifiche della regiudicanda prodotte dalla sentenza di non luogo a procedere che determini il venir meno dell'imputazione dotata di vis attractiva si riflettono necessariamente sull'individuazione del giudice -monocratico o collegiale - dinanzi al quale si dovrà celebrare il giudizio.

Trattasi di soluzione ritenuta in grado di salvaguardare la funzione di vaglio preliminare attribuita al giudice dell'udienza preliminare in ordine all'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e impedisce che le scelte dell'organo dell'accusa possano - pur quando manifestamente erronee o infondate - rendere immodificabile l'attribuzione della competenza a un giudice che, in difetto dell'operatività del criterio della connessione, ne sarebbe privo.

All'adesione alla detta conclusione non si è frapposto, per la citata sentenza "Sacco", il principio della "perpetualo iurisdictionis (rectius: competentiae-, così, Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, Treskine, Rv. 275870)". Si tratta invero di un principio che il codice di procedura penale non menziona, ma che è espressamente considerato dall'art. 5cod. proc. civ., secondo cui "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".

Frutto di una risalente esperienza giudiziaria penale, ribadita anche con l'avvento del processo del 1988, tale principio trova la sua origine nell'esigenza di rendere stabile l'attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale, evitando che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute possano incidere sul rapporto processuale (Sez. U, Treskine, cit.).

La finalità, pertanto, è essenzialmente quella di evitare che la competenza, una volta stabilizzata perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato, possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio, garantendo anche al giudice di poter adeguare la qualificazione giuridica del fatto senza privarsi della competenza.

Al contempo, la perpetuano iurisdictionis assicura il rispetto dei principi di certezza ed economia processuale, ed è funzionale all'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall'art. Ili, terzo comma, Cost. Proprio in considerazione della funzione della perpetuano iurisdictionis, la Suprema Corte ha ritenuto di poter comprendere la ragione per cui il suo ambito operativo si collochi dopo il passaggio alla fase del giudizio, allorché si rende necessario garantire quella "stabilità" di competenza che, invece, non è funzionale nel corso delle indagini preliminari.

Il ruolo del giudice dell'udienza preliminare è difatti finalizzato anche alla verifica della corretta individuazione della competenza da parte del Pubblico Ministero.

In base all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen., l'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Analoga disciplina è contenuta nell'art. 33-quinques cod. proc. pen. per il caso di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale.

Da ciò la sentenza "Sacco" ne fa conseguire che la "competenza" per connessione, pur essendo un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, "si determina stabilmente soltanto attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale compiuto dal giudice nei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza".

Trattasi di soluzione ritenuta del resto coerente con la "funzione stessa dell'udienza preliminare che", pur a seguito del notevole ampliamento dei poteri istruttori e degli esiti possibili, "rimane un momento di verifica delle modalità di esercizio dell'azione penale in vista della successiva fase del giudizio di merito".

In quest'ottica, per quanto di rilievo in quella sede, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eventuale proscioglimento relativo al reato che determina lo spostamento della competenza per connessione deve essere necessariamente considerato al fine di ripristinare l'ordinario riparto di competenza erroneamente alterato dalla contestazione di un reato ritenuto - nei termini di irreversibile evidenza richiesti per l'adozione di una sentenza di non luogo a procedere - non sussistente o in concreto non perseguibile. Solo in tal modo, del resto, si evita di delegare interamente all'autorità requirente l'individuazione del giudice dinanzi al quale celebrare il giudizio, salvaguardando la cognizione del giudice naturale precostituito per legge. Il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza e il principio della perpetuatio iurisdictionis vanno dunque necessariamente articolati con il principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale, evitando che l'individuazione della competenza sia frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali non si riconosca al giudice delle indagini preliminari un adeguato potere di controllo.

In definitiva, conclude l'intervento nomofilattico, con una logica mutuabile nella fattispecie d'interesse in questa sede, il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo

vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal Pubblico Ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio.

3.10.4. Orbene, nella specie, correttamente adito il giudice ritenuto territorialmente competente con la sentenza d'incompetenza, ed essendo normativamente previsto solo il G.u.p. presso il Tribunale e non anche presso la Corte d'Assise, nella fattispecie il problema della competenza per materia e, con esso, del rispetto del giudice naturale, acquista rilevanza solo all'esito del rinvio a giudizio con il quale (e nel quale) si cristallizza l'addebito. Nelle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, difatti, l'Ufficio titolare dell'azione penale è unico, tanto per reati di competenza del Tribunale quanto per quelli di competenza della Corte d'Assise, è uno solo è il giudice competente a celebrare l'udienza preliminare (sul punto si veda, circa i reati di competenza infradistrettuale, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Alessì, Rv. 270935 - 01, in motivazione - pag. 6 e 9 - ove si fa esplicito riferimento aCorte cost. n. 104 del 2001).

4. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 143cod. proc. pen., con riferimento alla traduzione in lingua tedesca del decreto che dispone il giudizio, in quanto incompleta e imperfetta, e la conseguente nullità exart. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Assise d'appello sottesa al rigetto della relativa eccezione (già rigettata dal giudice di primo grado).

Le censure sono manifestamente infondate per l'assorbente considerazione per cui il ricorrente, pur pacificamente trattandosi di nullità generale a regime intermedio, si è limitato alla mera prospettazione di una generica lesione del diritto di difesa in considerazione della sola tipologia di reato contestato.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata: in coerenza con la natura generale a regime intermedio della dedotta nullità (exartt. 178, comma 1, lett. c, e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e al requisito dell'interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182cod. proc. pen.), non ci si può difatti solo dolere dell'omissione della traduzione o, come nella specie, dell'incompletezza e ovvero dell'imperfezione della stessa, quindi di un mero pregiudizio astratto e potenziale, senza indicare quali sarebbero stati gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle pronunce più recenti: Sez. U, 15069 del 2023, dep. 2024,

Rv. 286356 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 - 01, in motivazione).

5. Con il secondo motivo si deducono, come diffusamente esplicitato in sede di ricostruzione del fatto processuale, violazione e falsa applicazione dell'art. 649cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 4del protocollo 7 CEDU), per essere il procedimento conclusosi con l'impugnata sentenza un "duplicato" del c.d. processo "Eternit 1", all'esito del quale A.A. sarebbe stato definitivamente prosciolto dai reati di cui agli artt. 434e437cod. pen. in quanto estinti per prescrizione.

I giudici di merito, in estrema sintesi, avrebbero errato nel non ritenere nella specie operante la preclusione processuale in oggetto, per la diversità degli eventi, nonostante la medesimezza della condotta e della vittima.

In subordine, si sollecitano una questione di legittimità costituzionale del citatoart. 649cod. proc. pen. ovvero un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. L'essersi rivolta la condotta verso la medesima vittima, a dire del ricorrente, sarebbe determinante nella specie tanto da sollecitare, per l'ipotesi in cui, per il diritto vivente, dovesse interpretarsi l'art. 649cod. proc. pen. con riferimento alla medesimezza dell'evento, una questione di legittimità costituzionale ovvero un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'UE.

Quanto al primo profilo, per il ricorrente, si tratterebbe di orientamento in contrasto con l'art. 10Cost., nella parte in cui prevede che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché con l'art. 117Cost., nella parte in cui dà ingresso nell'ordinamento italiano agli artt. 4, Protocollo 7, e 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Sempre in via subordinata, il ricorrente chiede di sollevare questione pregiudiziale di fronte alla Corte giustizia dell'Unione europea proponendo il seguente quesito: "se l'art. 50dellaCarta dei diritti fondamentalie l'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen vadano interpretati, anche alla luce delle sentenze della Corte... che hanno già fatto applicazione di dette norme, nel senso che ostano all'applicazione, in un caso come quello di specie, di una norma di uno Stato membro, quale l'art. 649cod. proc. pen., nella misura in cui tale ultima disposizione condiziona, secondo l'interpretazione dei giudici nazionali, l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo fatto oggetto di accertamento nei due giudizi, identificato attraverso la triade "condotta, nesso di causalità ed evento" invece che come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro, senza che l'evento abbia specifica rilevanza".

5.1. Il motivo è infondato, in ragione del medesimo iter logico-giuridico sotteso a Sez. 4, n. 30615 de 09/05/2024, A.A., Rv. 286884 - 01 - 02, pronunciatasi con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, per i fini che qui rilevano, e inerente al medesimo imputato (ancorché con riferimento a decesso di lavoratore operante presso altro stabilimento Eternit in Italia).

In quella sede, in estrema sintesi, è già stato chiarito che non sussiste violazione del divieto di bis in idem nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identità della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne è derivato. Sempre in tema di bis in idem, peraltro, sussiste l'idem factum, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell'UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spaziotemporale, dovendo escludersi, invece, l'identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell'agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi.

Il ricorrente, pur citando in ricorso il relativo arresto di legittimità, non si confronta con l'apparato motivazionale fondante la citata decisione, il cui iter logico-giuridico, anche in questa sede, dà ragione non solo dell'inconferenza delle deduzioni difensive e dell'insussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale sollecitato dalla difesa ma anche, diffusamente, della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in questa sede.

5.2. Nella ricostruzione del fatto processuale si è già evidenziato che, nel presente procedimento, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 649cod. proc. pen. all'esito della quale questa norma è stata dichiarata illegittima, per contrasto con gliartt. 117Cost. e 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, "nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussìste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale" (Corte cost. n. 200 del 2016).

In questa sentenza la Corte costituzionale ha definito "errata" (così testualmente par. 4) la tesi, sostenuta dal Giudice remittente, secondo la quale l'art. 649cod. proc. pen. avrebbe potuto essere considerato compatibile con l'art. 4, prot. 7 CEDU (come interpretato dalla Corte EDU) solo ritenendo che l'identità tra il fatto storico oggetto di giudizio definitivo e quello oggetto della nuova azione penale fosse determinata dall'identità della condotta contestata (intesa in senso materiale quale azione od omissione) ed escludendo così dal fatto storico rilevante ai fini del bis in idem ogni riferimento all'evento, anche naturalisticamente inteso. Secondo la Corte costituzionale, è conforme all'art. 4del protocollo n. 7 alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza europea - e quindi all'art. 117Cost. - che, nel valutare l'identità del fatto ai finì della applicazione dell'art. 649cod. proc. pen., si tenga conto "della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico". Pertanto, nel fare applicazione del citato art. 649, "il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica". Nel caso in cui la precedente sentenza definitiva abbia riguardato la lesione dell'integrità fisica di una persona, la Corte costituzionale ha chiarito che, per verificare se vi sia bis in idem, "occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze" (cosi testualmente, par. 12) .

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il tema si è posto più volte all'attenzione di questa Corte, che ha sviluppato, richiamandoli, i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01. Una pronuncia cui la Corte costituzionale aveva fatto esplicito riferimento per ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha compiuto una "affermazione netta e univoca a favore (Omissis)idem factum" (cosi testualmente Corte cost. n. 2000 del 2017, par. 7 e 8) ed escludere che, sotto questo profilo, vi fosse stata, nel diritto vivente, una limitazione all'operatività dell'art. 649cod. proc. pen. idonea a determinare un contrasto con l'art. 4, prot. 7, CEDU e, di conseguenza, con l'art. 117Cost.

Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite e da quella della Corte costituzionale, si è affermato che, "ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387 - 01). Si è sottolineato altresì che che "la preclusione processuale derivante dal divieto dì bis in idem prescinde dalla configurabilità di un astratto concorso formale e opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio" (Sez. 7, Ordinanza n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 - 01). Si è chiarito inoltre che, in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. La seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (in applicazione del princìpio, Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774 - 01, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642cod. pen. e quello di cui all'art. 497-biscod. pen. e, quindi, la non operatività del bis in idem sostanziale, ha ravvisato il bis in idem processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642cod. pen.).

Di recente questi principi sono stati ribaditi con riferimento a un caso in cui la decisione definitiva aveva a oggetto una condanna per lesioni volontarie e la vittima di quelle lesioni era deceduta a causa delle stesse.

Prendendo le mosse dalla citata sentenza della Corte costituzionale, dopo aver compiuto un ampio excursus sulla giurisprudenza europea in materia, Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022, Abdurahmanovic, Rv. 282536 - 01 ha affermato che "non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati". Nello stesso senso, peraltro, la Suprema Corte si era già pronunciata ritenendo immuni da censure decisioni con le quali i giudici di merito avevano escluso l'identità del fatto, rilevante ai fini della preclusione di cui all'art. 649cod. proc. pen., nel caso in cui lesioni oggetto di pronuncia definitiva avessero, successivamente alla stessa, determinato la morte della persona offesa (Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364 -01).

In sintesi: l'affermazione secondo la quale, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, costituisce un approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, tanto più dopo la pronuncia della Corte costituzionale secondo la quale, così interpretata, la disciplina dell'art. 649cod. proc. pen. non entra in contrasto, tramite la normativa convenzionale, con l'art. 117Cost. (fra le tante: Sez. 3, n.

21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancuzzi, Rv. 275518 - 02; Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068 - 01).

Ne consegue che la verifica dell'esistenza di un bis in idem, che determini l'applicazione del citatoart. 649cod. proc. pen. e il divieto di un nuovo giudìzio, non deve essere compiuta confrontando gli elementi delle fattispecie astratte di reato, bensì i fatti che, in concreto, sono oggetto del giudicato rispetto a quelli che, in concreto, sono oggetto della nuova contestazione. Come efficacemente affermato dalla Corte costituzionale infatti (par. 11 della sentenza n. 200/2016): "nel sistema CEDU (e... anche in base alla Costituzione repubblicana), l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve... dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in casi di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell'art. 4 protocollo n. 7)".

5.3. Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve esaminare l'imputazione che era stata formulata nel procedimento c.d. "Eternit 1", verificare come questa contestazione si sia "sviluppata" in quel processo e confrontarla col fatto del quale A.A. è accusato nel presente giudizio.

È utile a tal fine prendere le mosse dalla lettura del capo di imputazione formulato nel procedimento concluso con la dichiarazione di prescrizione, avendo riguardo ai profili per i quali a dire della difesa vi sarebbe coincidenza tra i fatti in allora contestati e quelli oggetto del presente giudizio.

In quel procedimento A.A. fu accusato, al capo A), del delitto di cui all'art. 437, commi 1 e 2, cod. pen. per aver omesso di collocare nello stabilimento di Bagnoli (oltre che e in altri stabilimenti) "idonei impianti di aspirazione localizzata; idonei sistemi di ventilazione dei locali; idonei sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto; idonei apparecchi personali di protezione". In ipotesi accusatoria, dal fatto erano derivati "più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti... ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto". I "casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti" erano specificati nell'imputazione, ove erano elencati e identificati i lavoratori ammalati o deceduti per patologie asbesto-correlate e, tra questi, c'era anche D.D., indicato non tra i deceduti, ma tra gli ammalati.

A.A. fu inoltre accusato, al capo B), "del reato di cui all'art. 434cod. pen., per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità". Tra questi fatti - per quanto rileva in questa sede - v'era l'omessa adozione di "provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto" in vari stabilimenti e, tra questi, nello stabilimento di Bagnoli. In tesi accusatoria il disastro era "avvenuto", perché l'amianto era stato "immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini". Doveva pertanto trovare applicazione l'art. 434, comma 2, cod. pen. Anche in questo caso l'imputazione comprendeva un elenco delle persone con vita e integrità fisica messe in pericolo o concretamente offese dalle condotte contestate e, tra queste, compare D.D., quale lavoratore affetto da malattia correlata all'esposizione all'amianto e operante nello stabilimento di B.

Poiché queste erano le accuse, non può ragionevolmente dubitarsi che la condotta contestata a A.A. nel procedimento definitivamente concluso con dichiarazione di prescrizione fosse la stessa della quale egli è oggi accusato. Pertanto, nel rispetto dei principi di diritto che sono stati sopra illustrati, ai fini dell'applicazione dell'art. 649cod. proc. pen., è necessario valutare se l'evento sia il medesimo.

Nel compiere tale valutazione si devono ripercorrere brevemente le vicende che, nel primo procedimento, hanno condotto alla dichiarazione di prescrizione, pronunciata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 3 giugno 2013 quanto al reato di cui all'art. 437cod. pen., contestato al capo A), e dalla Prima Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 7941/15 del 19 novembre 2015, quanto al reato di cui all'art. 434cod. pen., contestato al capo B).

La lettura della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino il 3 giugno 2013 e della sentenza n. 7941 del 2015 della Prima Sezione penale della Suprema Corte esclude la medesimezza dell'evento.

Con la sentenza del 3 giugno 2013, infatti, la Corte di appello di Torino ha interpretato l'imputazione relativa alla violazione dell'art. 437cod. pen. in termini assai chiari. Ha testualmente affermato (pag. 394 e ss.) "che agli imputati, con la formulazione dell'addebito di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stato contestato anche, in forma comprensibile, di avere causato un disastro all'interno degli stabilimenti". Ne ha tratto la conclusione che "le singole malattie-infortuni prese in considerazione non rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie (sicché da esse, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, non possono essere fatti decorrere i termini di prescrizione del reato)". La sentenza in esame sottolinea che "le singole malattie non rappresentano... altrettanti eventi del reato in esame, che ha, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro), ancora in atto, del quale le malattie (quelle già verificatesi e quelle che, nella previsione del capo di imputazione, ancora si verificheranno) costituiscono la manifestazione concreta". Si evidenzia, infine, che anche il Tribunale - pur avendo considerato la fattispecie di cui all'art. 437, comma 2, cod. pen. quale titolo autonomo di reato e non come circostanza aggravante -non ha ritenuto dì dover prendere in specifica considerazione "ognuna delle malattie-infortuni verificatesi e gli esiti delle stesse" e, per questo, con le "ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011" (che le difese avevano impugnato unitamente alla sentenza), ha sostenuto che l'accertamento dell'evento unitario costituito dal disastro interno agli stabilimenti prescindesse "dai singoli accadimenti che lo integrano". Secondo la sentenza in esame, "soccorrono al riguardo le indagini epidemiologiche, posto che il loro oggetto di studio è sempre costituito da un gruppo di soggetti, mentre, in nessun caso, esse hanno la funzione di indagare le vicende dei singoli individui". Ponendosi in questa prospettiva, si osserva che "l'evento disastro, a differenza delle singole malattie, è effettivamente suscettibile di prova mediante l'esame dei testimoni informati (e non già, dunque, di tutte le persone offese), attraverso l'acquisizione di documentazione atta a comprovare l'insorgenza e la ricorrenza delle patologie asbesto-correlate all'interno della popolazione presa in considerazione e, soprattutto, per mezzo dell'audizione dei consulenti tecnici nominati dalle parti e della lettura delle rispettive relazioni redatte al precipuo fine di accertare se possa essere correttamente ravvisato un nesso di causalità tra le condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti e le patologie accusate dai dipendenti".

Poiché questo è il contenuto della sentenza che ha definitivamente prosciolto A.A. dall'imputazione relativa a violazione dell'art. 437cod. pen. si deve concludere che, dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del Pubblico Ministero, non emerge identità di eventi.

Proprio in ragione del fatto che l'evento contestato non era costituito dalle singole malattie, trattandosi invece di un disastro (inteso quale incremento nella insorgenza di malattie asbesto-correlate tra i lavoratori operanti nello stabilimento), nel processo definitivamente concluso non fu neppure esaminato il tema del nesso causale tra l'esposizione di ciascun lavoratore al rischio di contrarre malattie asbesto-correlate e nessun approfondimento fu compiuto riguardo alle caratteristiche di ciascuna delle malattie contestate, all'epoca in cui erano insorte, alla riferibilità di tali conseguenze lesive alla condotta omissiva specificamente ascritta a A.A. (che anche in quel processo era imputato quale "responsabile della gestione" della società esercente lo stabilimento di Bagnoli a partire dal giugno 1976).

Alle medesime conclusioni conduce la lettura della sentenza Sez. 1, n. 7941 del 2015, con la quale è stata annullata senza rinvio, per essere il reato estinto exart. 157cod. pen., la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2013, secondo la quale il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 449, comma 2, (erroneamente qualificato dalla Corte territoriale quale autonomo titolo di reato) non aveva ancora iniziato a decorrere, essendo ancora in atto l'evento disastro concretamente verificatosi.

Con riferimento al reato di cui all'art. 449cod. pen., la Prima Sezione penale della Suprema Corte ha precisato quanto segue (a pag. 77). "Il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è appunto il disastro verificatosi; il disastro è da intendere, perché sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli "altri disastri" nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008); il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perché, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, Vicini (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), "non si deve confondere l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati".

Per quanto riguarda le malattie e le morti, la sentenza in esame (pag. 77 e s.) ha chiarito quanto di seguito sintetizzato. In particolare, si tratta di eventi "estranei e ulteriori" rispetto all'evento disastro, "costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali, in entrambi i giudizi di merito, era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi dì causalità con la contaminazione ambientale". Nel giudizio di merito, come evidenziato dalla sentenza in considerazione, non risultavano essere stati evocati, in relazione ai singoli casi, "né la natura di malattia professionale dell'asbestosi, né saperi scientifici che consentissero dì escludere con elevata credibilità razionale eziologie alternative del mesotelioma polmonare e di risolvere univocamente il problema del rapporto tra periodi di esposizione, responsabilità dell'imputato in relazione a tali periodi, nonché eventuale effetto acceleratore delle esposizioni frazionate a lui imputabili (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943)".

Per quanto esposto, il raffronto tra la prima contestazione - per come si è sviluppata nel processo - e il fatto posto a base della nuova iniziativa del Pubblico Ministero, consente di ritenere l'identità della condotta, ma non l'identità del fatto storico.

Diverso è, infatti, l'evento naturalistico contestato nel presente procedimento (e oggetto del presente ricorso) che non è rappresentato dal "disastro" verificatosi all'interno dello stabilimento (concretamente manifestatosi con l'insorgere tra i dipendenti di malattie asbesto-correlate) bensì dalla morte di D.D.

5.4. Delle argomentazioni sin qui sviluppate si deve tenere conto nel valutare se debbano essere accolte le richieste, formulate nei termini già innanzi evidenziati, avanzate dalla difesa dell'imputato di attivare la procedura prevista dall'art. 267 del Trattato Fondativo dell'Unione Europea (TFUE) ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale.

5.4.1. Va subito detto che, come già chiarito dalla citata Sez. 4, n. 30617 del 2024, con l'affermazione secondo la quale "la giurisprudenza europea... non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell'art. 649cod. proc. pen., ove si escluda l'opzione compiuta con nettezza a favore dell 'idem factum", la Corte costituzionale, diversamente dalla lettura del ricorrente, non ha sostenuto che la giurisprudenza europea sia dubbiosa quanto alla possibilità di inserire l'evento in senso naturalistico tra gli elementi da prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto ai sensi dell'art. 4, prot. 7, CEDU. Ha affermato, piuttosto, che nessuna indicazione inequivoca in tal senso o in senso contrario può essere desunta da quella giurisprudenza; univoca, invece, nel ritenere che la medesimezza del fatto debba essere apprezzata "alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio" e nel recepire, quindi, a dispetto della lettera del citato art. 4, "il più favorevole criterio dell 'idem factum... anziché la più restrittiva nozione di idem legale" (così testualmente,Corte cost. n. 200 del 2016, par. 4).

Come la Corte costituzionale ha voluto sottolineare, infatti (par. 6 della sentenza in esame), "la tutela convenzionale affronta il principio del rie bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale". Sicché, a fronte di una chiara opzione in favore dell 'idem factum, le conseguenze che derivano sul piano processuale da tale identità non sempre sono tali da vietare un nuovo giudizio. È significativo in tal senso - e la Corte costituzionale non ha omesso di ricordarlo - il secondo paragrafo dell'art. 4, prot. 7, CEDU che permette la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti a nuove rivelazioni sono in grado di inficiare una sentenza già passata in giudicato, non solo quando si tratta di una sentenza di condanna (come previsto nell'ordinamento italiano dagli artt. 629e ss. cod. proc. pen.), ma anche se si tratta di sentenza di assoluzione.

A ben guardare, nell'evidenziare l'esistenza di incertezze nel riconoscimento del principio del divieto di doppio giudizio, la sentenza n. 200 del 2016 non fa altro che porre in luce ciò che negli anni successivi sarebbe emerso con evidenza. Vale a dire che, ferma restando la configurabilità di un "idem" solo in presenza di fatti corrispondenti tra loro, sia sotto il profilo storico-naturalistico, sia con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, la giurisprudenza europea non è univoca nell'attribuire carattere assoluto al diritto della persona a non subire un nuovo processo in relazione a fatti per i quali sia già stata giudicata, ma, a determinate condizioni, ammette che, pur in presenza di idem factum possa esservi un nuovo processo.

La difesa, peraltro, sembra essere consapevole che, nella sentenza n. 200 del 2016, la Corte costituzionale non ha evidenziato una incertezza interpretativa nel concetto dì idem factum con riferimento all'art. 4, prot. 7, CEDU. Chiede, infatti, che sia sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267TFUE. Ipotizza, dunque, che possa esservi differenza tra l'interpretazione dell'art. 4, prot. 7, fornita dalla Corte EDU e l'interpretazione dell'art. 50dellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unionefornita dalla Corte di Giustizia UE.

Prima di procedere a valutare se, nel caso di specie, la corretta applicazione del diritto comunitario lasci adito a ragionevoli dubbi (condizione necessaria -come meglio si dirà più avanti - perché la procedura prevista dall'art. 267TFUEpossa essere attivata) è doveroso ricordare, nei termini di cui alla citata Sez. 4, n. 30617 del 2024, che la Corte costituzionale si è nuovamente occupata dell'art. 649cod. pen. (ancora una volta con riferimento agli artt. 117Cost. e 4, prot. 7, CEDU) con la sentenza n. 149 del 10 maggio 2022.

In quella sede è stato dichiarato l'art. 649cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-terdellalegge 22 aprile 1941, n. 633(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a

procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

La decisione assume rilevanza ai fini che qui interessano perché la Corte costituzionale ha ribadito - richiamando la sentenza n. 200 del 2016 e i precedenti ivi citati - che il diritto al ne bis in idem, riconosciuto, a livello internazionale, dall'art. 4, paragrafo 1, prot. 7, CEDU deve essere considerato "immanente alle garanzie di cui agli artt. 24e111Cost." (paragrafo 5.1.). La Consulta ha poi fornito alcune importanti precisazioni sul significato che tale garanzia assume nel quadro convenzionale. Nel paragrafo 5.1.1. della sentenza n. 149 del 2022, infatti, la Corte ha chiarito che la garanzia convenzionale prevista dal citato art. 4 mira "a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione". È stato quindi sottolineato che "la ratio primaria della garanzìa - declinata qui non quale principio "ordinamentale" a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona - è... quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata". Per quanto riguarda l'identità del fatto sulla quale si fonda il diritto dell'imputato a non subire un secondo processo, la Corte costituzionale ha ricordato (paragrafo 5.1.2.) che esso si identifica, sulla base di una "giurisprudenza ormai costante della Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della Grande Camera del 10 febbraio 2009, Zolotukhin contro Russia (paragrafi 79-84),... nei medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica" e che, quando i fatti materiali siano gli stessi, il divieto di un secondo processo scatta se vi è una precedente decisione "non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell'imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotukhin, paragrafo 107)".

La Consulta prosegue osservando che, "per quanto... la lettera dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU enunci un divieto di "perseguire" o "punire" nuovamente taluno nell'ambito di "procedimenti penali" per un "reato", la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo afferma che tali concetti devono essere interpretati alla luce dei noti criteri Engel, da tempo utilizzati dalla Corte EDU per fissare il perimetro applicativo della "materia penale" ai fini degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sentenze Zolotukhin, paragrafo 52; A e B contro Norvegia, paragrafi 105-107). Decisiva non è, dunque, la qualificazione della procedura e della sanzione come "penale" da parte dell'ordinamento nazionale, ma la sua natura sostanzialmente "punitiva" da apprezzarsi, appunto, sulla base dei criteri Engel" (par. 5.1.3.).

Nello sviluppare la propria argomentazione la Corte costituzionale dà atto che, almeno a partire dalla sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia, la giurisprudenza europea ha affermato che "non necessariamente l'inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell'ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem. Una tale violazione, infatti, deve essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta", così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B contro Norvegia, paragrafo 130).

La Corte costituzionale ha riconosciuto dunque (par. 5.1.3.) che, nella giurisprudenza europea (in particolare dopo la sentenza pronunciata dalla Grande Camera nel caso A e B contro Norvegia), il diritto della persona a non subire un nuovo processo in relazione a fatti per i quali sia già stata giudicata, non ha carattere assoluto e, pur in presenza di un idem factum, a determinate condizioni, si ammette che un nuovo procedimento possa iniziare o proseguire.

Si è infine osservato (par. 5.1.3. ultima parte) che "ad approdi assai simili negli esiti a quelli... della giurisprudenza di Strasburgo è pervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corrispondente garanzia apprestata dall'art. 50CDFUE(Grande Sezione, sentenze 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, cit.; in causa C-524/15, Menci; in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e altri)".

In sintesi, con la sentenza n. 149 del 2022, la Corte costituzionale ha ribadito che la giurisprudenza europea è univoca nell'interpretare il bis in idem con riferimento ai fatti materiali e tuttavia - a partire dalla sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia - ammette la possibilità di un nuovo giudizio a carattere sostanzialmente punitivo, anche quando il fatto sia il medesimo, purché i procedimenti siano avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto ("sufficientiy closeiy connected in substance and in time").

5.4.2. Nell'esaminare le sollecitazioni della difesa dell'imputato si deve tenere conto di queste premesse concettuali.

Nel caso oggetto del presente ricorso, infatti, al pari della fattispecie al vaglio della citata Sez. 4, n. 30617 del 2024, non si discute se, in presenza di un idem factum, sia possibile un nuovo giudizio, se il primo e il secondo procedimento perseguano finalità complementari e colpiscano disvalori differenti e neppure se vi sia tra i due procedimenti una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta", così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. Si discute invece in ordine al se i due procedimenti abbiano o non abbiano a oggetto il medesimo fatto storico-naturalistico. Il principio del ne bis in idem, dunque, viene in considerazione quale espressione del diritto fondamentale della persona a evitare "l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata" (Cfr. Corte cost. n. 149 del 2022, par.5.1.1.).

Si deve sottolineare allora che, nella citata sentenza n. 200 del 2016, la Corte costituzionale ha esaminato proprio in questa prospettiva la compatibilità tra l'art. 649cod. proc. pen. e l'art. 4, prot.7, CEDU. È stato considerato il diritto al ne bis in idem come immanente alle garanzie di cui agli artt. 24e111Cost., concludendosi nel senso per cui non contrasta con l'interpretazione dell'art. 4, prot.7, CEDU - come consolidatasi nella giurisprudenza della Corte EDU - una lettura dell'art. 649cod. proc. pen. che imponga di "valutare, con un approccio storico-naturalistico, l'identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima".

Questo nucleo interpretativo del concetto di idem factum, non è stato smentito dalla giurisprudenza europea successiva (non solo quella della Corte EDU, ma anche quella della Corte di Strasburgo) che, impregiudicata la nozione di idem factum, ha in qualche modo "indebolito" il divieto di un secondo processo facendo virare la garanzia convenzionale verso una dimensione sostanziale prima inedita perché agganciata al profilo dell'entità della sanzione complessivamente irrogata.

Si tratta, all'evidenza, di un profilo che non può rilevare nel caso oggetto del presente giudizio, al pari di quanto avvenuto in quello trattato dalla citata Sez. 4, n. 30617 del 2024.

In particolare, né sotto il profilo del "doppio binario sanzionatorio", perché, nel caso di specie, il primo procedimento è stato definito e il secondo avviato nell'ambito del sistema sanzionatorio penale (e, proprio per questo, si è posto il problema dell'operatività dell'art. 649cod. proc. pen.); né sotto il profilo della proporzione sanzionatoria, perché il primo procedimento si è concluso con una dichiarazione di prescrizione.

Come si è detto, però, la questione interpretativa che, secondo la difesa, dovrebbe essere sottoposta alla Corte di Giustizia UE è ben diversa. A questa Corte non si dovrebbe chiedere di interpretare l'art. 50 della Carta UE e l'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen nella prospettiva della possibilità di un nuovo procedimento a carattere punitivo ("bis"), bensì nella prospettiva della medesimezza del fatto ("idem"). In tesi difensiva, l'interpretazione di queste norme, quale desumibile dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, sarebbe più restrittiva di quella affermata dalla Corte EDU, univoca nel ritenere che, col termine "same offence", l'art. 4, prot. 7, CEDU abbia fatto riferimento a "fatti identici o sostanzialmente identici", intesi come un "complesso di circostanze fattuali concrete tra loro legate da un nesso inscindibile spazio-temporale, riferibili alla medesima persona" (Grande Camera, 10/2/2009, caso Sergey Zolotukhin contro Russia, par. 84).

In altri termini, secondo la difesa, ancorché le citate disposizioni abbiano già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, residuerebbero ragionevoli dubbi sulla reale portata delle stesse, che potrebbe imporre una nozione di idem factum più restrittiva rispetto a quella indicata dalla Corte EDU nell'interpretare l'art. 4 prot. 7 e vietare un secondo giudizio di carattere punitivo in ogni caso di identità della condotta a prescindere dal fatto che l'evento causato da quella condotta possa essere diverso.

5.4.3. Come già evidenziato da Sez. 4, n. 30617 del 2024 in fattispecie sovrapponibile alla presente, tirando le fila del discorso, i passaggi argomentativi che imporrebbero di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per ottenere una chiara interpretazione dell'art. 50 della Carta UE e dell'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen sono i seguenti.

Con la sentenza della Grande Camera, 10/2/2009 (caso Sergey Zolotukhin contro Russia) la Corte EDU ha riconosciuto la necessità di superare l'incertezza interpretativa che si era venuta a creare sull'operatività del divieto di bis in idem. Ha perciò esaminato i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono tale divieto e ha constatato che non tutti usano gli stessi termini. Ha affermato, però, che, pur in presenza di terminologie diverse, la necessità di rendere pratici ed effettivi - non teorici o illusori - i diritti riconosciuti nella Convenzione EDU impone di collegare il divieto di un nuovo processo alla identità degli atti materiali (idem factum) e non alla qualificazione giuridica di quegli atti (idem legale). Su queste basi - come già chiarito - la Corte EDU ha concluso che l'art. 4, prot. n. 7, deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (par. 82), dovendosi intendere per fatto "l'insieme di circostanze... concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale" (5 84).

Con la sentenza n. 200 del 2016, la Corte costituzionale ha sostenuto che i principi affermati dalla Corte EDU non chiedono di escludere dal fatto storico rilevante ai fini del bis in idem il riferimento all'evento naturalisticamente inteso. Ha affermato quindi che, nel valutare l'identità del fatto ai fini della applicazione dell'art. 649cod. proc. pen., deve tenersi conto "della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico".

La difesa sostiene che non vi è necessaria coincidenza tra l'interpretazione dell'art. 4, prot. 7, CEDU fornita dalla Corte Europea e l'interpretazione dell'art. 50 della Carta UE fornita dalla Corte di Giustizia. Sarebbe doveroso, pertanto, ai sensi dell'art. 267TFUE, verificare se le due nozioni siano coincidenti e se l'interpretazione data all'art. 649 cod. proc. pen. dalla Corte costituzionale, oltre ad essere conforme all'art. 4, prot. 7, CEDU come interpretato dalla giurisprudenza europea (e quindi all'art. 117Cost.), sia anche conforme all'art. 50 della Carta UE (e all'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen).

5.4.4. Come noto, l'art. 267, comma 3,TFUE prevede per i giudici di ultima istanza l'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia UE in ogni caso in cui si debbano interpretare norme comunitarie. Tuttavia, secondo la lettura che di questa norma è stata data dalla stessa Corte UE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie non sussiste quando "il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi" (tra le altre: Sez. 4, n. 30617 del 2024, A.A., cit.; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151).

Muovendo da questa premessa, al pari della citata Sez. 4, n. 30617 del 2024, si deve osservare che la tesi secondo la quale il divieto di bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta EDU avrebbe significato e portata più ampi rispetto al divieto di bis in idem sancito dall'art. 4, prot. 7, CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo non trova alcun riscontro nella lettura della giurisprudenza europea. Ciò tanto più se si considera che tale ipotizzata divergenza dovrebbe riferirsi alla nozione di medesimo fatto e non alla possibilità che, pur in presenza di un medesimo fatto, sia celebrato un nuovo processo e alle aperture introdotte in tal senso dalla sentenza della Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia. Ad esse sono seguite importanti sentenze della Corte di Giustizia UE che, partendo dalla premessa dell'identità del fatto storico oggetto di differenti giudizi, hanno valutato, nella prospettiva del citato art. 50, se un secondo giudizio e una seconda sanzione fossero in concreto possibili (Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate c/Consob; Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-596/16 e C-597/16, Di Puma c/Consob e Consob c/ Zecca).

Come già argomentato, infatti, nel caso oggetto del presente ricorso, non si tratta di valutare se il divieto sancito dal primo paragrafo dell'art. 4, prot. 7, CEDU possa essere superato; in che modo un tale superamento possa essere temperato e se esso sia compatibile con l'interpretazione dell'art. 50 della Carta EDU fornita dalla Corte di Giustizia. Ci si deve chiedere, invece, se la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 50 della Carta EDU (e dell'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen) consenta di enucleare una nozione di idem factum diversa rispetto a quella elaborata dalla Corte Europea nella quale sia compresa solo l'identità della condotta senza che possa avere rilevanza la diversità dell'evento in senso naturalistico.

5.4.5. L'esame della giurisprudenza europea non fornisce spunti in tal senso (come già chiarito da Sez. 4, n. 30617 del 2024).

La Corte di Giustizia ha più volte affermato che la nozione di stesso fatto ai sensi dell'art. 50 della Carta UE deve essere interpretata facendo riferimento "alla sola identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato" (sentenza 21 settembre 2023, causa C-164/22, Juan; sentenza 29 aprile 2021, C-665/20, punto 17, e giurisprudenza ivi citata; sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09, Mantello). Si è inoltre affermato che "l'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio". Il giudice sovranazionale ha sottolineato, infine, che il divieto di bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui si tratta non sono "identici", bensì soltanto "analoghi" (trattasi di principi consolidati, vedasi: sentenza 23 marzo 2023, C-365/21, MR, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata; sentenza 28 ottobre 2022, C-435/22, punto 129 e giurisprudenza ivi citata).

Nel definire la nozione di stesso fatto, la Corte di Giustizia non si limita a esprimere concetti coincidenti con quelli affermati dalla citata sentenza Zolotukhin contro Russia. Si utilizza anche - circostanza significativa perché non può essere casuale - la stessa terminologia usata dalla Corte EDU in quella sentenza.

Le due Corti affermano dunque, concordemente, che il divieto di bis in idem non opera in presenza di fatti semplicemente analoghi, ma solo in presenza di fatti "identici o sostanzialmente identici" e, nel definire l'idem factum, entrambe fanno riferimento a circostanze inscindibilmente legate sotto il profilo spaziotemporale, riferibili alla medesima persona. Anche la Corte di Giustizia, come la Corte EDU, precisa che l'identità del fatto non è esclusa dalla diversità dell'interesse giuridico tutelato, ma neppure la Corte di Giustizia esclude (come non lo fa la Corte EDU) che tra gli elementi identitari del fatto vi sia l'evento in senso naturalistico.

Sicché, nulla fa supporre che le Corti europee abbiano dato significati diversi al divieto di doppio giudizio sancito dagli artt. 50 della Carta UE, dall'art. 54 della Convezione di applicazione dell'accordo di Schengen e dall'art. 4, protocollo n. 7, CEDU.

La stessa Corte di giustizia, del resto, nell'affrontare il tema del doppio binario sanzionatorio (un tema che, come già chiarito, postula l'identità del fatto) ha affermato che i principi che presiedono alla valutazione dell'identità del fatto ai fini del divieto di doppio processo sancito dall'art. 50 della Carta, sono consolidati.

Al paragrafo 37 della sentenza della Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate c/Consob si legge infatti: "secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio rilevante al fine di valutare l'esistenza di uno stesso reato è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro, che hanno condotto all'assoluzione o alla condanna definitiva dell'interessato (si veda, per analogia, sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, EU:C:2010:683, punti 39 e 40). L'articolo 50 della Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine".

Nella sentenza da ultimo citata la Corte di giustizia ribadisce che la nozione di medesimo fatto è frutto di un orientamento consolidato, dunque di una interpretazione non controversa. Si afferma, poi, che il fatto è il medesimo quando vi è "identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro" e che l'articolo 50 della Carta vieta "di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine".

Nella medesima prospettiva, come evidenziato da Sez. 4, n. 30615 del 2024, altra sentenza intervenuta sul tema del "doppio binario sanzionatorio". In particolare, Grande Sezione 20 marzo 2018, C-524/15, Menci, ha affermato: che l'art. 50 della Carta UE non pone un divieto assoluto alla celebrazione di un nuovo giudizio, spettando al Giudice nazionale accertare di volta in volta, "tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso" (par. 64). Tale affermazione non ha diretta rilevanza ai fini che qui interessano, ma, nel compierla, la Grande Sezione ha espressamente richiamato la giurisprudenza CEDU relativa all'art. 4, prot. 7, Convenzione EDU. È stato ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 3, della CDFUE se questa Carta contiene "diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione", fatta salva la possibilità che "il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa". È stato altresì precisato che "i requisiti ai quali l'articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, della medesima, assoggetta un eventuale cumulo di procedimenti e di sanzioni penali nonché di procedimenti e di sanzioni amministrative di natura penale,... assicurano un livello di tutela del principio del ne bis in idem che non incide su quello garantito all'articolo 4del protocollo n. 7 della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo" (par. 62 della sentenza in esame). Con la sentenza in considerazione, dunque, la Corte di Giustizia ha chiarito che, per quanto riguarda la nozione di medesimo fatto, non vi sono divergenze nell'interpretazione dell'art. 50 della Carta dei diritti UE e nell'interpretazione dell'art. 4, prot. 7, CEDU e i diritti che conseguono al divieto di bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta EDU hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla Convenzione.

5.4.6. Parimenti, la Corte costituzionale, nella sentenza n.149 del 2022 (par. 5.1.) dà atto che vi è sostanziale coincidenza tra gli approdi interpretativi raggiunti dalla Giurisprudenza di Strasburgo riguardo all'art. 4, prot. 7, CEDU e dalla Corte di Giustizia UE riguardo alla corrispondente garanzia apprestata dall'art. 50CDFUE.

5.4.7. In conclusione, nulla consente di ipotizzare che la Corte di Giustizia UE abbia interpretato, o possa voler interpretare, l'art. 50 della Carta EDU in termini diversi, e più restrittivi, rispetto a quelli utilizzati dalla Corte EDU per interpretare l'art. 4, prot. 7, CEDU (criteri cui la Corte costituzionale ha fatto riferimento nella citata sentenza n. 200 del2016). Soprattutto, nulla consente di ritenere che, nell'interpretare queste norme, si sia mai inteso affermare che il principio del ne bis in idem vieti di procedere due volte contro una stessa persona in relazione alla medesima condotta anche quando dalla stessa siano derivati eventi naturalisticamente diversi.

Ne conseguono l'insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale oltre che la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, cod. proc. pen., nei termini sollecitati dalla difesa.

6. Con il quarto motivo si deducono, nei termini diffusamente evidenziati in sede di ricostruzione del fatto processuale, violazione e falsa applicazione degli artt. 238-bis e 648 cod. proc. pen. nonché dell'art. 238 dello stesso codice.

Le censure sono articolate in relazione all'utilizzo della sentenza n. 9767 emessa dal Pretore di Napoli nel 1983, circa la ricostruzione della situazione ambientale relativa allo stabilimento di Bagnoli, nonché all'utilizzo delle sentenze della Corte d'Appello di Torino (n. 5621 del 2013) e della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 7941 del 2015) relative al c.d. processo "Eternit 1", anche quanto alla posizione dell'imputato in relazione al gruppo Eternit Italia. A ciò si aggiunge la dedotta violazione dell'art. 238cod. proc. pen., per aver i giudici di merito utilizzato, senza il consenso della difesa, dichiarazioni rese nel citato processo pretorile del quale A.A. non era parte.

6.1. Le censure manifestano plurimi profili d'inammissibilità.

6.2. Preliminarmente, deve ribadirsi che exart. 238-biscod. proc. pen., possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato, e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, dello stesso codice, anche le sentenze di proscioglimento per prescrizione (Sez. 2, n. 1307 dell'11/12/2007, dep. 2008, Coletta, Rv. 239430 - 01). Con l'estinzione del reato, difatti, viene meno il rapporto penale ma non il fatto storico che lo costituisce, il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che la sentenza, divenuta irrevocabile, sia acquisita al processo e ferma restando la sua valutazione exartt. 187e192, comma 3, cod. proc. pen. (in merito si veda Sez. 6, n. 45090 del 20/09/2023, Vangone, che, in motivazione - pag. 7, sul punto fa esplicito riferimento a Sez. 5, 10977 del 12/12/2019, Gironi, Rv. 278921 - 01, la quale, a sua volta, a pag. 5, in merito fa esplicito riferimento a Sez. 5, n. 548 del 09/12/1992, dep. 1993, Antonini, Rv. 192754 - 01).

6.2.1. In ragione della sollecitazione sul punto da parte del ricorrente, devono in questa sede coordinarsi l'utilizzabilità, ex art. 238-biscod. proc. pen., delle sentenze irrevocabili di proscioglimento per prescrizione con il disposto dell'art. 648, cod. proc. pen., nel caso in cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sia intervenuta all'esito del giudizio di impugnazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (perlomeno quanto agli effetti penali). Ciò in quanto l'art. 648cod. proc. pen., oltre a prevedere come irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, dispone che: se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile; se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

In particolare, in tali casi, a seconda del thema decidendum, può configurarsi, tra le molteplici in astratto configurabili, l'ipotesi, rimanendo a quelle di possibile rilevanza in questa sede, di una sentenza emessa in sede d'impugnazione che pervenga al proscioglimento all'esito di un accertamento di fatto diverso da quello sotteso alla sentenza impugnata ovvero che si limiti a ritenere insussistenti i presupposti di un proscioglimento nel merito. In tale ultimo caso, sempre a seconda della realtà processuale e del suo sviluppo, ci si può trovare al cospetto di una sentenza che abbia fondato il proscioglimento sul fatto come accertato ed emergente dalla sentenza impugnata ovvero sulla semplice constatazione dell'insussistenza, ictu oculi, di circostanze tali da escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale. A ciò occorre aggiungere, sempre nei limiti di quanto rilevante in questa sede, che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Fatta salva l'ipotesi in cui, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del Pubblico Ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (sul punto si veda Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamenti).

6.2.2. In estrema sintesi, in taluni casi, a seconda del thema decidendum e dello sviluppo del processo nei vari gradi, può configurarsi, tra le molteplici in astratto configurabili, l'ipotesi in cui la "prova di fatto", di cui all'art. 238-biscod. proc. pen., emerga direttamente dalla sola sentenza impugnata e che il giudice dell'impugnazione abbia prosciolto per intervenuta prescrizione. In tali ipotesi sorge quindi la necessità di valutare quale sentenza, se acquisita, possa essere utilizzata exart. 238-biscod. proc. pen. e in che termini e limiti.

Con riferimento alle dette ultime ipotesi, ferma restando la molteplicità delle situazioni processuali ipotizzabili, dovendo limitare la disamina a quanto dedotto dal ricorrente, deve chiarirsi quanto seque, nel solco interpretativo già tracciato

quanto all'utilizzabilità delle sentenze di proscioglimento per prescrizione e fondante sulla ratio per cui la prescrizione estingue il reato ma non il fatto accertato.

Nei casi di cui innanzi, di prescrizione dichiarata in un grado successivo (appello o giudizio di legittimità) in cui la "prova di fatto" emerga direttamente dalla sentenza impugnata, occorre verificare se la sentenza di proscioglimento muova dal fatto come accertato ed emergente da tale sentenza. Nel caso affermativo, la sentenza del grado successivo, divenuta essa irrevocabile, cristallizza la prova di fatto accertato nella sentenza impugnata, con conseguente utilizzabilità, exart. 238-bis, cod. proc. pen., di entrambe le sentenze.

6.2.3. Quanto innanzi evidenzia l'aspecificità delle censure che si appuntano sull'utilizzabilità della sentenza pretorile.

Il ricorrente sostiene che la sentenza pretorile, utilizzata exart. 238-biscod. proc. pen., sia stata oggetto d'appello, salvo che da parte di un coimputato assolto perché il fatto non costituisce reato. Sempre secondo le prospettazioni difensive, all'esito del giudizio di secondo grado sarebbe stata emessa sentenza di proscioglimento per prescrizione. Trattasi di sentenza, quella di secondo grado, non agli atti e il cui apparato logico-giuridico lo stesso ricorrente sostiene di non conoscere. Ne conseguirebbe, comunque, per la doglianza in esame, l'inutilizzabilità della sentenza pretorile in quanto non passata in giudicato, se non con riferimento a una sola posizione, essendo invece passata in giudicato, sembrerebbe dalla tesi sostenuta dal ricorrente, la sola sentenza d'appello non acquisita.

Orbene, proprio in considerazione del suesposto principio, il ricorrente, per rendere apprezzabile la censura d'inutilizzabilità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto evidenziare elementi tali da escludere che la sentenza di secondo grado, divenuta essa irrevocabile, abbia essa cristallizzato la prova di fatto accertato nella sentenza impugnata. In merito, invece, il ricorso è silente.

6.2.4. Sempre in considerazione del suesposto principio, sono manifestamente infondate le censure che si appuntano sull'utilizzabilità delle sentenze della Corte d'Appello di Tornio (n. 5621 del 2013) e della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 7941 del 2015) relative al c.d. processo "Eternit 1", acquisite agli atti processuali.

Come emerge dalla ricostruzione del fatto processuale sottesa alla trattazione del secondo motivo di ricorso (par. 5 e ss.), la citata sentenza di legittimità, pur avendo annullato la sentenza di primo grado per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, fonda la decisione in considerazione del fatto come accertato dalla sentenza di merito annullata, quindi non irrevocabile, dichiarando estinto il reato in ragione di una sua diversa ricostruzione in diritto.

Sicché, in applicazione del principio già richiamato, la sentenza del grado successivo, nella specie quella di legittimità, divenuta essa irrevocabile, cristallizza la prova di fatto accertato nella sentenza impugnata, con conseguente utilizzabilità exart. 238-biscod. proc. pen.

6.3. Alle assorbenti ragioni d'inammissibilità innanzi evidenziate si aggiunge un ulteriore profilo d'inammissibilità.

Le doglianze in oggetto, che si appuntano sull'inutilizzabilità delle sentenze acquisite exart. 238-biscod. proc. pen., sono difatti prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e con il complesso della sua struttura giustificativa, fondante su una pluralità di mezzi di prova. Le censure, in particolare, sono prive dell'illustrazione dell'incidenza sulla decisione delle prove ritenute inutilizzabili, ossia della c.d. "prova di resistenza" con la conseguente assenza della necessaria specificità.

Va infatti ribadito che quando, come nella specie, con il ricorso per cassazione si lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico il motivo deve illustrare, a pena d'inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della prova di resistenza, in quanto gli elementi assunti dal ricorrente come inutilizzabili diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis/ Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, nonché, tra le successive, Sez. 3, n. 21661 del 22/02/2024, Chirico, in motivazione - pag. 19 e ss. e 24 -). Quanto innanzi rileva, a fortiori, con riferimento alle sentenze che, acquisite exart. 238-biscod. proc. pen., per espressa disposizione dell'articolo appena citato, sono comunque valutabili, exart. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente agli altri elementi di prova.

6.4. Aspecifico, per mancata "prova di resistenza" da parte del ricorrente, è altresì il profilo di doglianza deducente la violazione dell'art. 238cod. proc. pen., per aver i giudici di merito utilizzato, senza il consenso della difesa, dichiarazioni rese nel citato processo pretorile del quale A.A. non era parte.

6.4.1. Oltre alla mancata illustrazione dell'incidenza sul convincimento del giudice di merito dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni denunciate come essere inutilizzabili, rileva peraltro, quale ulteriore profilo d'inammissibilità per aspecificità, la mancata indicazione degli specifici atti che si ritengono affetti dal vizio denunciato. Il ricorso si limita sul punto a un generico riferimento a dichiarazioni rese nel diverso procedimento (in merito si veda, per l'inammissibilità per aspecificità dovuta a mancata indicazione degli atti che si assumono inutilizzabili, ex plurimis, Sez. 3, n. 21661 del 22/02/2024, Chirico, cit., in motivazione - pag. 24).

7. Esaurita la trattazione delle censure aventi carattere pregiudiziale-preliminare, quanto alla trattazione dei motivi dal quinto al nono occorre una breve premessa.

L'analitica esplicitazione delle singole censure nel precedente "Ritenuto in Fatto", in uno con la tecnica argomentativa della sentenza d'appello che, con dovizia di particolari ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di c.d. "doppia conforme", consente in questa sede di evidenziare direttamente i relativi profili di inammissibilità, in taluni casi trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze.

8. Con i motivi quinto e sesto si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod., proc. pen., interpretato alla luce degli art. 27 Cost e 6 CEDU, e vizio cumulativo di motivazione per aver i giudici di merito condannato l'imputato nonostante una dedotta insanabile incompletezza del materiale probatorio, in formale e sostanziale violazione della regola del c.d. "ragionevole dubbio".

8.1. All'esito di una ricostruzione della citata regola sulla base di approdi dottrinali e giurisprudenziali, anche costituzionali e sovranazionali, la difesa ne argomenta la violazione. I giudici di merito avrebbero confermato la responsabilità dell'imputato nonostante la "generica" carenza-insufficienza degli elementi probatori. Si tratterebbe di difetto probatorio derivante tanto dall'impossibilità di reperimento della documentazione societaria (andata distrutta ovvero smarrita in occasione dì eventi alluvionali), con conseguente impossibilità di ricostruire posizioni gestorie e interventi inerenti agli stabilimenti, quanto dall'impossibilità ovvero difficoltà di escutere soggetti in ragione della loro età (laddove non deceduti). Nel considerare le deduzioni dell'appellante sul punto, peraltro, il giudice di secondo grado avrebbe comunque reso motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, nei limiti in cui, per il ricorrente, la sentenza impugnata possa ritenersi effettivamente aver preso posizione in merito.

8.2. Orbene, le censure, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello, si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis-. Sez. 4, n. 30040 def 23/05/2020, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Peraltro la questione si risolve sul rilievo della circostanza che le censure si limitano solo a evocare mezzi di prova documentali ovvero orali che, in astratto, avrebbero potuto apportare ulteriori conoscenze laddove esse, per rispettare il dettato dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., avrebbero dovuto identificare specifici vizi motivazionali che, necessariamente, devono appuntarsi sull'apparato argomentativo effettivamente sotteso alla decisione.

8.3. Muovendosi su tale crinale si finisce peraltro con il dedurre la violazione dell'art. 533cod. proc. pen. in termini manifestamente infondati.

Sul punto la critica dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente in relazione all'apparato motivazionale, quindi nel caso in cui il suo mancato rispetto, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (ex plurimis: Sez. 7, n. 39358 del 17/09/2024, Picarelli; Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis: Sez. 7, n. 39358 del 17/09/2024, Picarelli; Sez. 4, n. 30827/2022, Castello; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

9. Con il settimo motivo si deduce vizio cumulativo di motivazione in merito alla credibilità dei consulenti dell'accusa e all'attendibilità delle loro conclusioni. Ciò in ordine tanto alle condizioni ambientali e di funzionamento dello stabilimento di Bagnoli e agli aspetti gestionali e contabili quanto circa il nesso

causale tra l'esposizione prolungata alle polveri d'amianto e le patologie ritenute dai giudici di merito a essa correlate.

9.1. Le doglianze si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità, trattandosi di mere censure in fatto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente muove dalla disamina degli esami e, soprattutto, delle emergenze dei controesami dei consulenti dell'accusa fornendone una personale lettura, peraltro frazionata, alla luce dalle relazioni e delle dichiarazioni rese dai consulenti della difesa, da egli invece considerati attendibili ed esperti nelle materie oggetto di consulenza. Si finisce così per sostenere, da parte della difesa, una sorta di intrinseca inattendibilità di tutti gli esperti, diversi da quelli il cui sapere è stato introdotto nel processo su richiesta della difesa medesima, per la mera supposta "ignoranza dei consulenti in ordine ad aspetti cruciali" delle materie trattate oltre che per "la palese volontà di fare affermazioni contrarie all'imputato".

9.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, il ricorrente incorre nello stesso errore, che invece vorrebbe denunciare, quanto all'approccio metodologico rispetto al ruolo del giudice dinanzi al sapere scientifico, con particolare riferimento alla verifica dell'indipendenza dell'esperto.

9.2.1. Tale ruolo e lo strumentario metodologico nella disponibilità del giudice, allorquando l'accertamento dei fatti è tributario del sapere esperto, sono stati dalla Suprema Corte sottoposti a una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica.

Come evidenziato già da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, Bordogna, almeno a partire dalla sentenza "Cozzini" (Sez. 4, n. 43786 del 2010), peraltro avente a oggetto proprio gli effetti sulla salute dell'esposizione professionale all'amianto, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un vetusto e fuorviante modo di intendere quel ruolo. È stato ridefinito il significato del tradizionale iudex peritus peritorum sulla scia del più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano. Poiché il giudice è portatore di una "legittima ignoranza" a riguardo delle conoscenze scientifiche, "si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza. Al contempo occorre comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo". Il giudice, quindi, riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa. Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria. "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove".

Si è aggiunto che "il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto". La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla "logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza". In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione (sul tema dell'approccio metodologico rispetto al sapere scientifico e del controllo di legittimità, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle pronunce più recenti, Sez. 4, n. 10394 del 07/02/2023, De Franceschi, Rv. 284240 - 01; Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282545 - 01).

9.2.2. Con particolare riferimento alla valutazione degli esperti, ribadito l'insegnamento di cui innanzi che viene dalla sentenza "Cozzini" e dalle altre decisioni che si sono prodotte sul tema che qui rileva, la citata sentenza "Bordogna" chiarisce che esso si traduce innanzitutto nella necessità di verificare i criteri utilizzati dal giudice per operare quell'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale e all'indipendenza di giudizio dell'esperto del quale si è fatto magistero

9.2.3. Orbene, deve chiarirsi in questa sede che tale necessità deve parimenti caratterizzare di sé le doglianze mosse sul punto dal ricorrente che censuri in sede di legittimità l'approccio metodologico del giudice al sapere esperto.

Nella specie, per converso, il ricorrente, come detto, per quanto emerge dall'articolazione delle censure, oltre a sostituire a quella del giudice di merito una propria valutazione delle prove, così ergendosi a peritus peritorum, si limita a sostenere una sorta di intrinseca inattendibilità di tutti gli esperti, diversi da quelli il cui sapere è stato introdotto nel processo su richiesta della difesa. Ciò emerge anche dal momento di sintesi delle articolate censure che si esaurisce nella mera supposta "ignoranza dei consulenti in ordine ad aspetti cruciali" delle materie trattate e nella "la palese volontà di fare affermazioni contrarie all'imputato".

10. Con i motivi ottavo e nono si deducono, rispettivamente, vizio cumulativo di motivazione, in merito all'accertata entità delle polveri di amianto presenti nello stabilimento di Bagnoli e ai relativi interventi volti a ridurli, e l'errore nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito nel non considerare il principio ad impossibitia nemo tenetur, nella gestione del rischio. Ciò in considerazione soprattutto della circostanza per cui, a dire della difesa, in sede di merito sarebbe stato riscontrato solo un deficit di manutenzione.

I motivi sono inammissibili.

Le censure, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello, si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2020, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Laddove non meramente reiterative, quindi nei limiti in cui effettivamente si appuntano sull'apparato motivazionale della sentenza impugnata, le censure si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità, come

emerge dalla loro articolazione esplicitata in termini diffusi in sede di ricostruzione del fatto processuale.

Trattasi di mere censure in fatto con le quali, peraltro, il ricorrente ricade nel già descritto errore di approccio metodologico operato nel criticare il ruolo del giudice dinanzi al sapere scientifico (sul punto si vedano i precedenti par. 9.2 e ss.). La diversa lettura del compendio probatorio che si vorrebbe sostituire a quella del giudice di merito fonda altresì sull'asserita inutilizzabilità delle sentenze acquisite exart. 238-bis, cod. proc. pen., aspetto, come evidenziato, dedotto in termini inammissibili (par. 6 e ss.). A ciò si aggiunge una soggettiva valutazione delle relazioni dell'ispettorato acquisite agli atti, peraltro sostenendo, in sede di legittimità, la non leggibilità di una di esse senza neanche evidenziare di averla dedotta in sede di merito e senza aggredire la logicità della motivazione sul punto, in termini di travisamento, a fronte, invece, di una valutazione globale conducente i giudici di merito nel senso dell'inidonea gestione del rischio da parte dell'imputato.

Il ricorrente, infine, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata laddove, a fronte di quanto ritenuto accertato dai giudici di merito (anche in primo grado) circa l'inidoneità degli investimenti rispetto alla gestione del rischio da esposizione ad amianto, critica la sentenza impugnata perché, a suo dire, avrebbe invece riscontrato un mero deficit di manutenzione.

Come già evidenziato in sede dì ricostruzione dal fatto processuale (par. 2.4), difatti, a carico di A.A., sono stati individuati dai giudici di merito profili di colpa non afferenti a un mero deficit di manutenzione. In estrema sintesi, trattasi di profili di colpa consistiti: a) nell'aver proseguito l'attività produttiva in assenza di conversioni o risanamenti strutturali idonei alla gestione del rischio derivante dalla lavorazione dell'amianto, così risparmiando sulle spese necessarie per la doverosa radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro; b) nel non aver adottato una politica aziendale idonea a tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad amianto; c) nell'aver promosso un'opera di disinformazione finalizzata a tranquillizzare i lavoratori coinvolti diffondendo notizie infondate riguardo all'efficacia degli interventi adottati. Secondo i giudici di merito, il più alto livello della direzione, rappresentato dall'imputato, avrebbe dovuto provvedere a finanziare il costosissimo risanamento radicale degli impianti o deciderne la chiusura, essendo le risorse economiche destinate allo stabilimento produttivo di Bagnoli insufficienti rispetto alle necessità.

11. Con i motivi "X" e "X bis", si deducono l'erronea applicazione della legge e il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato, quale gestore del rischio dal giugno 1976 al 1985, e lo specifico evento di cui in rubrica: il decesso, avvenuto il 21 ottobre 2009, a causa di mesotelioma peritoneale (diagnosticato nel 2007) di D.D., lavoratore operante all'interno dello stabilimento di Bagnoli quasi ininterrottamente dal 1954 al 1985.

11.1. Le censure che si appuntano sul nesso di causalità individuale sono fondate, nei termini di seguito evidenziati.

11.2. Alle obiezioni della difesa, per cui non essendo conosciuta la biologia del cancro, non si potrebbe applicare al singolo caso l'epidemiologia, stante la nota variabilità della risposta di ogni singolo individuo alle sollecitazioni dell'agente cancerogeno, la Corte cosi risponde (pag. 70). "Sottesa a tali argomentazioni è una pretesa di "certezza", in realtà inesigibile (non disponendo oggi la scienza medica di strumenti idonei a indagare ogni singolo step della cancerogenesi e ad analizzare ogni anello della catena causale che conduce all'esito infausto) e neppure richiesta dall'attuale elaborazione giurisprudenziale, laddove è noto che la certezza "processuale" può essere raggiunta seguendo un'elaborazione probatoria diversa, basata sul sapere scientifico maggiormente accreditato a livello internazionale".

Il giudice di merito prosegue poi facendo proprio il sapere esperto introdotto nel processo tramite l'esame del consulente del Pubblico Ministero, supportato da letteratura e studi scientifici anche internazionali (sui quali la sentenza si sofferma in termini specifici e diffusi).

È stato privilegiato quale modello di spiegazione della cancerogenesi da amianto, in particolare del mesotelioma, ritenendolo più accreditato nella comunità scientifica internazionale, quello "multistadio" e privilegiando la teoria della "dose cumulativa", per cui ogni singolo segmento temporale di esposizione all'amianto è rilevante ai fini dell'insorgenza e dell'aggravamento della patologia tumorale (pag. 70). Si sostiene altresì il c.d. effetto "acceleratore", per cui all'aumentare dell'esposizione corrisponde un aumento dell'incidenza della malattia, così da determinare in termini matematici un accorciamento del periodo di induzione (pag. 70).

In particolare, dalla sentenza, in ragione del sapere scientifico introdotto nel processo e fatto proprio dei giudici di merito, è emerso quanto dì seguito sintetizzato, nei limiti di rilievo in questa sede, in ordine a natura, decorso e periodo di latenza della malattia (mesotelioma), alla sua correlazione alla dose e al c.d. "effetto acceleratore".

11.2.1. È stato osservato che recenti studi hanno evidenziato il ruolo dell'infiammazione nel causare la trasformazione neoplastica delle cellule, rilevante anche per la cellula mesoteliale. Questo in quanto l'attivazione della cascata infiammatoria indotta da asbesto rileva circa lo sviluppo del mesotelioma quando correlata a esposizioni cumulative. L'infiammazione cronica persistente, dovuta a dette esposizioni, favorisce la trasformazione in cellula mesoteliale. L'asbesto è difatti coinvolto nell'iniziazione del tumore e nella sua progressione in ragione anche della permanenza dell'infiammazione, correlata alla persistenza delle fibre e alla continua esposizione all'agente nocivo.

Con specifico riferimento alle modalità con cui le fibre di amianto producono, attraverso alterazioni molecolari, la cellula di mesotelioma, i giudici di merito, nel fare proprio il sapere scientifico introdotto nel processo nel contraddittorio delle parti, hanno fatto riferimento a varie fasi delle quali si compone il periodo di c.d. latenza convenzionale. Inteso, quest'ultimo, quale periodo che intercorre dalla prima esposizione al decesso e che, da studi epidemiologici, è stato individuato, per come si legge in sentenza, come avere limiti massimi di circa 60 anni e medie collocabili tra 30 e 40 anni.

In particolare, con l'esposizione a fibre di amianto si innesca una prima fase, quella di "induzione" del processo neoplastico, composta, secondo i più recenti approdi scientifici, da due sottofasi: l'iniziazione della trasformazione neoplastica delle cellule bersaglio per mutazioni o alterazioni genetiche e la promozione, intesa quale moltiplicazione incontrollata delle cellule trasformate con loro sopravvivenza selettiva. L'amianto è difatti considerato un agente cancerogeno "completo" in quanto "svolge un'azione iniziante e un'azione promovente nel processo di cancerogenesi". Le sue fibre presiedono tanto a meccanismi che suscitano l'avvio del processo di trasformazione maligna quanto ad altri che forniscono alle cellule successivi stimoli proliferativi e provocano alterazioni dei processi di regolazione del ciclo cellulare e della comunicazione intercellulare. In particolare, l'infiammazione cronica provoca "sia danno sul DNA sia la sopravvivenza delle cellule danneggiate, favorendo quindi la trasformazione e la progressione neoplastica".

La prima fase prosegue fino a che, terminato il periodo di induzione, sopraggiunge la seconda fase, l'insorgenza della malattia, nella quale il tumore ormai definitivamente formatosi, ancorché non clinicamente accertabile, inizia la sua crescita irreversibile con riferimento alla quale le successive esposizioni sono causalmente irrilevanti.

Questa seconda fase ("preclinica") di latenza vera (invero in sentenza variamente denominata anche quale "latenza in senso stretto" o "latenza clinica"), nella quale la malattia è insorta ma non è ancora clinicamente riscontrabile, culmina nella fase "clinica" (o vera e propria "latenza clinica"), in cui la malattia (già insorta) si manifesta con la comparsa dei sintomi, cui conseguono la "diagnosi" della malattia e, inesorabilmente, la "morte". Da studi epidemiologici cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, alla stregua del sapere scientifico introdotto nel processo dall'esperto, la fase "preclinica" di latenza vera ha una durata di circa dieci anni ovvero di quindici o venti anni, secondo quanto emergerebbe da altri studi sempre citati dai giudici di merito per come evidenziati dal consulente.

Seguendo il medesimo approccio al sapere scientifico, la Corte territoriale ha precisato che l'"induzione" del processo neoplastico non è istantanea ma si sostanzia in una fase complessa, che potrebbe durare tempi lunghi, in cui si verificano una serie di eventi a livello molecolare, cellulare e tissutale, potenzialmente reversibili, al cui termine può avvenire l'innesco irreversibile del processo patologico.

Sulla scorta dell'ampio consenso formatosi nella comunità scientifica anche internazionale, come emergente dagli studi epidemiologici esplicitati dal consulente, è stata altresì sostenuta in sentenza una relazione dose-risposta per il mesotelioma. A maggiore esposizione cumulativa ad amianto corrisponde un maggior rischio di contrarre la malattia mentre la riduzione o l'interrompersi dell'esposizione provocano un attenuarsi o flettersi dell'aumento del rischio altrimenti crescente. Ne è conseguita la considerazione per cui ogni dose aggiuntiva è parte del processo causale che porta nel soggetto lo sviluppo del mesotelioma, secondo la teoria della c.d. "dose cumulativa" che si compone di due coefficienti: l'"intensità" e la "durata" dell'esposizione. È stato in particolare evidenziato che un'esposizione duratura nel tempo è tale da aggiungere fibre a quelle già presenti e che l'accumularsi di fibre favorisce lo sviluppo del processo di cancerogenesi, quindi il passaggio dalla fase dell'induzione a quello della latenza vera. A una riduzione del livello di esposizione consegue invece la diminuzione del rischio di mesotelioma, in ragione della riduzione del carico di fibre d'amianto ("dearence"), dovuto all'interruzione dell'esposizione, e della capacità dell'organismo di ridurre nel tempo il carico delle fibre già presenti.

Descritto il ruolo della "dose cumulativa" in relazione alla "teoria multistadio", quale modello di spiegazione del mesotelioma correlato all'esposizione all'amianto, i giudici di merito hanno poi richiamato il c.d. "effetto acceleratore" dell'intero processo, causa dell'anticipazione dell'insorgenza della malattia (in sentenza vi è anche un riferimento alla III Consensus Conference di Bari del 2015).

In particolare, come emergente da studi epidemiologici, a un aumento dell'esposizione alle fibre d'amianto consegue un aumento nella popolazione oggetto di studio dell'incidenza della malattia, cioè un aumento della frequenza della malattia, tale da interessare anche l'anticipazione del tempo per la comparsa del mesotelioma. Trattasi dunque di accelerazione del processo di

"induzione" e quindi del "faiìure time", con conseguente anticipazione del passaggio alla fase della latenza vera, che segna l'irrilevanza causale delle ulteriori esposizioni.

11.2.2. Premesso quanto innanzi in merito a natura, decorso e periodo di latenza della malattia (mesotelioma), alla sua correlazione alla dose e al c.d. "effetto acceleratore", la Corte territoriale ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto di D.D. e il mesotelioma peritoneale conducente al suo decesso.

11.2.3. Sotto il profilo della causalità generale, l'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza impugnata muove dalla sicura derivazione causale del decesso di D.D. dal mesotelioma e di quest'ultimo dall'esposizione ad amianto, emergente dalle consulenze agli atti in forza di esami istologici e immunoistochimici, accompagnati da indicatori biologici confermati anche dalla storia lavorativa della persona offesa (peraltro in assenza di circostanze conducenti verso fattori eziologici diversi).

Il riferimento è, in particolare, all'esposizione ad amianto all'interno dello stabilimento di Bagnoli quasi ininterrottamente per circa trent'anni (dal 1954 al 1985), gli ultimi nove, dal giugno 1976 al 1985, ricadenti nel periodo durante il quale l'imputato era gestore del relativo rischio. Il lavoratore, in particolare, ha svolto all'interno del citato stabilimento prima attività di addetto alle materie prime, con mansioni di carico e scarico dei sacchi d'amianto, e poi è stato addetto anche alla lavorazione, a secco, dei tubi e alla tornitura. È stata infine valorizzata l'assenza di altre cause di esposizione dovute a condizioni ambientali, non avendo il lavoratore risieduto in zone soggette ad altre fonti di rischio, differentemente da quanto riscontrato con riferimento ad altri soggetti indicati quali persone offese nella stessa imputazione.

Sicché, ha concluso sul punto la Corte d'Assise d'appello alla stregua del modello "multistadio" innanzi esplicitato, nonostante l'impossibilità, allo stato attuale della scienza, di individuare il momento preciso del passaggio dalla fase di "induzione" a quella di latenza vera, è risultata accertata l'esposizione a fibre d'amianto della persona offesa, presso lo stabilimento di Bagnoli, nel periodo di "induzione", nel quale rileva in termini causali ogni successiva esposizione. Trattasi di periodo di induzione ricadente anche negli anni in cui la gestione del relativo rischio incombeva sull'imputato (giugno 1976-1985). Si è pervenuti all'accertamento di cui innanzi mediante un conteggio a ritroso eseguito in considerazione dell'epoca della diagnosi clinica del mesotelioma contratto da D.D. (deceduto nel 2009), intervenuta nel 2007, e in ragione della durata media della latenza vera, con riferimento alla quale le successive esposizioni sono causalmente irrilevanti. Per durata media i giudici di merito hanno fatto riferimento, in base alla letteratura scientifica formatasi su studi epidemiologici valorizzati dall'esperto, a circa dieci anni ovvero a quindici o venti anni (prudenzialmente dilatata dalla Corte territoriale anche a trent'anni, al fine di considerare anche la non riscontrata tesi del consulente tecnico della difesa per cui tale fase avrebbe durata trentennale).

11.2.4. I giudici d'appello, in considerazione delle deduzioni difensive, hanno inteso poi verificare la causalità individuale, cioè l'inveramento dell'accertata legge di copertura basata su studi epidemiologici nel caso particolare, con riferimento dunque al mesotelioma contratto da D.D., nei termini che seguono e con riferimento al c.d. "effetto acceleratore".

La Corte ha difatti evidenziato che anche sotto un'ulteriore e concorrente profilo, quello dell'effetto di accelerazione, è stata accertata la responsabilità dell'imputato (pag. 96 e s.).

Sul punto, in sentenza (pag. 96) si legge, letteralmente, quanto segue.

"È innegabile che non sarebbe corretto trasferire i contenuti delle teorizzazioni relative all'effetto acceleratore sui singoli lavoratori: altro è, infatti, l'anticipazione dei casi a livello di popolazione, fondante una generalizzazione di tipo statistico; altro è l'accelerazione del singolo processo di carcinogenesi.

Muovendo da tale premessa concettuale, una rigorosa applicazione dei principi affermati nella sentenza Cozzini, segnatamente nella parte in cui i giudici di legittimità insistono sulla necessità di dimostrare "i segni dell'accelerazione", impone di verificare "i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo" e che essi siano "presenti nella concreta vicenda processuale".

La Corte territoriale, poi, a suo dire in applicazione del principio di cui innanzi, ha ritenuto accertata la causalità individuale, con riferimento all'esposizione ad amianto del lavoratore nel periodo di riferimento ai fini dell'imputazione (giugno 1976-1985), in ragione delle concrete mansioni alle quali lo stesso è stato adibito presso lo stabilimento di Bagnoli a decorrere dal 1954, evidenziando la più intensa esposizione proprio nel periodo nel quale la gestione del rischio gravava sull'imputato.

È stato in particolare evidenziato che D.D. all'interno dello stabilimento di Bagnoli ha svolto attività: a) di addetto alle "materie prime", con mansioni di carico e scarico dei sacchi d'amianto, dal 1954 al 1966, interrompendola per due anni (dal 1956 al 1958), in ragione dell'espletato servizio militare, e riprendendola dal 1967 al 1976; b) di addetto al reparto "tubi", dall'ottobre del 1976 al settembre del 1977; c) nuovamente di addetto alle "materie prime", dall'ottobre del 1977 al settembre del 1978; d) di addetto al reparto "torni", dall'ottobre 1978 al settembre 1979, e nuovamente di addetto al reparto "tubi".

Pur trattandosi di un'esposizione sempre particolarmente intensa protrattasi dal 1954 al 1985, ha proseguito la Corte territoriale, l'attività espletata dalla persona offesa nel periodo di gestione del rischio da parte dell'imputato (giugno 1976-1985) ha assunto caratteri di assoluto rilievo quanto al profilo dell'effetto acceleratore.

Oltre alle mansioni di addetto alle materie prime, quindi al carico e allo scarico di sacchi d'amianto, D.D. è stato difatti addetto ad attività maggiormente esponenti all'inalazione di fibre d'amianto. Trattasi di lavorazione dei tubi e tornitura, peraltro a secco e, quindi, con conseguente maggiore dispersione di fibre d'amianto (in sentenza vi è anche il riferimento agli esiti della consulenza tecnica igienico-ambientale evidenziante, per il periodo giugno 1979-marzo 1980, valori di concentrazione delle polveri di amianto particolarmente elevati).

Sicché, hanno concluso sul punto i giudici di merito, "tutte le circostanze fin qui considerate costituiscono altrettanti "fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo" corroborando sul piano logico e del criterio di elevata credibilità razionale la tesi accusatoria".

11.3. Orbene, l'iter logico-giuridico sotteso all'accertamento della causalità individuale, nella sua insanabile contraddittorietà, manifesta più profili di illogicità che, peraltro, rendono evidente la non corretta valutazione dell'affermata relazione causale fra la condotta ascritta all'imputato e la morte di D.D. per mesotelioma peritoneale.

11.4. La Corte territoriale, in estrema sintesi, quanto a natura, decorso e periodo di latenza della malattia (mesotelioma), assume, ai fini della causalità generale, la validità scientifica del modello "multistadio", valorizzando la correlazione alla dose e il c.d. "effetto acceleratore". I giudici di merito evidenziano poi, al fine di verificare la sussistenza della causalità individua, la necessità di accertare l'inveramento, con riferimento al decesso di D.D., della legge di copertura, in quanto non universale ma statistico-probabilistica perché emergente da studi epidemiologici.

Nell'operazione di cui innanzi, non eseguita dal giudice di primo grado che non risulta essersi occupato della causalità individuale, la Corte territoriale incorre in una duplice contraddittorietà-illogicità (come emerge dall'apparato motivazionale di cui a pag. 96 e s., innanzi già sintetizzato).

La motivazione sottesa alla decisione tradisce quell'approccio approccio metodologico che il giudice assume come necessario al fine di accertare l'inveramento della legge di copertura non universale con riferimento al decesso di D.D.

Si finisce difatti con l'applicare solo il modello multistadiale, valorizzando la maggiore esposizione della persona offesa alle fibre d'amianto nel periodo di gestione del rischio da parte dell'imputato, richiamando la tesi della correlazione alla dose, anch'essa ritenuta dai giudici di merito frutto di studi epidemiologici e, quindi, in quanto tale, necessitante anch'essa di verifica dell'inveramento con riferimento allo specifico caso (il decesso di D.D.).

11.5. In secondo luogo, la motivazione è viziata anche nella parte in cui si assume effettivamente di voler verificare la causalità individuale, abbandonando la mera causalità generale, facendo dichiaratamente riferimento alla validità scientifica dell'"effetto acceleratore", che la stessa sentenza ritiene però validato dalla comunità scientifica in base a studi epidemiologici. Trattasi difatti, nella stessa prospettiva assunta dalla Corte territoriale, non di legge universale ma probabilistica, con la conseguenza che tale effetto può dirsi riscontrato, sulla base dei dati statistici, per una certa percentuale dei casi esaminati ma non in tutti.

I giudici di merito si limitano però a predicare in astratto la necessità di accertare i "segni dell'accelerazione" senza evidenziare, in concreto, gli elementi sottesi all'effettiva accelerazione del processo con riferimento al passaggio dall'"induzione" alla latenza vera nello specifico individuo indicato quale persona offesa (D.D.).

Nell'individuare i fattori che, nell'esposizione protratta ad amianto di D.D., avrebbero accelerato il processo, la Corte territoriale evidenzia la maggiore e più intensa esposizione della persona offesa alle fibre d'amianto durante il periodo di gestione del rischio da parte dell'imputato. In tali termini si finisce con l'applicare il modello multistadiale correlato alla dose, che gli stessi giudici ritengono però conducente solo ai fini della causalità generale, confondendo peraltro la teoria della dose-cumulativa con l'effetto acceleratore (come emerge anche dal riferimento alla III Consensus Conference di Bari del 2015 relativa alla correlazione alla dose).

Sebbene la tesi del c.d. effetto acceleratore sia strettamente collegata all'adozione della tesi della dose dipendenza, dalla stessa decisione di merito si coglie la non perfetta sovrapponibilità delle due tematiche.

La tesi della dose cumulativa implica che l'intensità e il prolungamento dell'esposizione aumentano proporzionalmente l'incidenza o il rischio di contrarre la malattia. La tesi dell'effetto acceleratore assume che nell'organismo si verifichi un'anticipazione del processo induttivo e un'abbreviazione del tempo di latenza reale nel singolo individuo, causando sostanzialmente l'anticipazione dell'evento morte (per analoghe considerazioni si vedano Sez. 4, n. 44349 del 06/07/2023,

Venturini, Rv. 285317 - 01, anche in motivazione; Sez. 4, n. 44943 del 08/07/2021, in motivazione).

La detta confusione reca con sé, nell'apparato motivazionale sotteso alla decisione, quella tra tasso di incidenza probabilistica, attinente alla frequenza dei casi di mesotelioma, ed effetto di accelerazione della insorgenza/progressione della malattia, che è cosa ben diversa. La prima indica il coefficiente percentuale di probabilità di insorgenza della malattia, in quanto tale. La seconda implica che la malattia da cui è affetto il singolo lavoratore sia insorta o si sia aggravata o si sia manifestata in un tempo più breve di latenza per effetto dell'esposizione al fattore di rischio (per analoghe considerazioni: Sez. 4, n. 44349 del 06/07/2023, Venturini, cit.).

11.5.1. In estrema sintesi, la Corte territoriale assume la validità scientifica della tesi (statistico-probabilistica) dell'effetto acceleratore, utilizzabile (solo) sul piano della causalità generale, per affermare, sul diverso piano della causalità individuale, che ogni esposizione significativa, nella specie per durata ed intensità, è causalmente rilevante e tale da determinare l'accelerazione dell'evento anche con riferimento alla specifica persona offesa (D.D.). Secondo tale assunto, in altri termini, l'effetto acceleratore sarebbe una conseguenza inevitabile della protratta e, nella specie, intensa esposizione ad amianto, cui andrebbe incontro ogni soggetto deceduto a causa di mesotelioma peritoneale asbesto correlato, ciò che, come detto, cozza con la ritenuta natura non universale della legge di copertura.

11.5.2. In definitiva, la Corte territoriale ritiene inverato nel caso individuale l'effetto acceleratore in ragione della maggiore e più intensa esposizione della persona offesa alle fibre d'amianto nel periodo di gestione del rischio da parte dell'imputato. Così facendo, i giudici di merito, in luogo della dimostrazione dei "segni dell'accelerazione" del processo d'induzione con riferimento alla specifica persona offesa (D.D.), in assenza, in ipotesi, di dati cronologici correlati alla storia clinica dello specifico soggetto, identificano l'accelerazione con la dose-cumulativa. Si finisce così con l'evidenziare quelle che potrebbero essere in astratto le possibili condizioni di esposizione ad amianto, fonti di una eventuale accelerazione e non l'accelerazione stessa con riferimento ad D.D.

Si dimentica quindi che, quanto al rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte delle specifiche persone offese, per affermare la responsabilità dell'imputato fondata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma della esposizione ad amianto, il giudice, avendo la relativa legge scientifica di copertura natura probabilistica, deve verificare se l'intervenuta abbreviazione del processo patogenetico si sia verificata effettivamente nei singoli casi al suo esame. A tal fine sono necessarie informazioni cronologiche che consentano di affermare che il processo si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione e dovendo altresì essere noti e presenti nella concreta vicenda processuale i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo (in merito si veda Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273095 - 01).

11.6. Come anticipato, trattasi peraltro di contraddittorietà insanabili e manifeste illogicità tali da evidenziare anche una valutazione dell'affermata relazione causale fra la condotta ascritta all'imputato e la morte di D.D. per mesotelioma peritoneale non corretta sotto il profilo metodologico in considerazione degli approdi di legittimità sul punto, come recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 44349 del 06/07/2023, Venturini.

11.6.1. Una legge scientifica avente valore statistico, come quella - tratta dagli studi epidemiologici - del c.d. effetto acceleratore, non può essere, per definizione, considerata una legge universale (intesa come legge esplicante una immancabile e specifica relazione di causa-effetto) ma solo probabilistica. Essa è espressione di una regola desunta da studi statistici, secondo i quali l'accelerazione/anticipazione dell'evento, nei soggetti esposti, si produce con una certa percentuale di frequenza statistica nell'ambito della coorte di persone oggetto di studio ma non, immancabilmente, nei confronti di tutti i singoli componenti di quel gruppo di individui.

Ciò non significa che la legge probabilistica non possa essere utilizzata per argomentare in materia di causalità.

Sin dalla fondamentale sentenza "Franzese" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002) e come ribadito in ulteriori importanti arresti, tra i quali, proprio nella fattispecie di mesotelioma asbesto correlato contratto in ambiente lavorativo, la sentenza "Cozzini" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010), qualsiasi ragionamento causale in ambito giudiziario non può basarsi soltanto su inferenze di tipo nornologico-deduttivo, affidate esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali, ma può e deve affidarsi anche a leggi statistiche, dotate di determinati coefficienti di probabilità frequentista, fra cui rientrano a pieno titolo le rilevazioni epidemiologiche. La citata giurisprudenza precisa che, a tali fini, non è tanto importante il dato costituito dal più o meno alto coefficiente probabilistico riscontrato dalle indagini statistiche. È invece essenziale che il coefficiente probabilistico espresso dalla legge scientifica esprima una indiscussa relazione eziologica tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi. Una volta che sia accertata la relazione causale espressa dalla generalizzazione probabilistica (secondo cui, in linea generale, un evento può derivare da un fatto, ma non sempre), occorre infatti stabilire se la relazione causale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto sottoposto a giudizio. Scopo dell'indagine, allora, è la verifica critica in ordine all'ipotesi che riguarda la riferibilità di un evento concreto a una spiegazione racchiusa in una legge scientifica. Trattasi di un ragionamento che, prendendo le mosse da una ipotesi causale scientificamente accreditata sul piano probabilistico (abduzione), deve trovare nelle contingenze del caso concreto (induzione) la sua conferma o la sua falsificazione (cfr. sentenza "Cozzini"). La verifica richiesta al giudice sul tema della causalità non può, quindi, prescindere dall'adozione del c.d. modello bifasico di cui al fondamentale insegnamento della sentenza "Franzese", costantemente seguito da tutta la giurisprudenza di legittimità che si è successivamente occupata del tema in questione, oltre che precisato e sviluppato da ulteriori arresti (tra i quali, oltre alla citata sentenza "Cozzini", merita di essere segnalata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

Secondo tale modello, in estrema sintesi, l'indagine causale deve passare da una prima fase, in cui viene riconosciuta, sulla base di una legge probabilistica, la sussistenza di una generale (non immancabile ma possibile) relazione causale tra un fatto e un evento, a una seconda fase, in cui occorre trovare nei fatti processualmente emersi la conferma o, per meglio dire, la corroborazione dell'ipotesi derivante dalla generalizzazione probabilistica. Si tratta, insomma, di valutare i fatti, i segni emergenti dai dati probatori, al fine di stabilire (e argomentare) se tali segni siano idonei a corroborare (o a falsificare) l'ipotesi in ordine alla sussistenza del nesso causale fra una condotta umana e l'evento di cui si discute.

Come ricorda la citata Sez. 4, n. 44349 del 2023, Venturini, tale insegnamento è efficacemente riassunto nella massima secondo cui il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (massima tratta dalla citata sentenza "Espenhahn", Rv. 261103 - 01).

La corroborazione dell'ipotesi causale generale, basata sull'analisi dei fatti processualmente emersi, posta alla base del giudizio di "elevata probabilità logica" del nesso di condizionamento, è frutto di una sintesi valutativa che non può essere misurata in termini numerici o quantitativi (non a caso la sentenza "Cozzini", al riguardo, si esprime in termini di contenuto valutativo "vago per eccellenza").

Sotto questo profilo, è importante non confondere la nozione di "probabilità logica", derivante dalla valutazione conclusiva del giudice alla luce dell'evidenza processuale, con quella di "probabilità statistica", espressione di un coefficiente numerico (solitamente percentuale) indicativo delle volte in cui l'evento studiato si può verificare in una serie (più o meno lunga) di casi rappresentativi della stessa situazione. Si è evidenziato, per chiarire, che il giudice non può affermare la sussistenza, nel caso sottoposto al suo esame, di una sicura relazione causale tra un fatto e un evento, anche se statisticamente occorrente nel 90% di casi analoghi (probabilità statistica). Tale dato, infatti, esprime il coefficiente numerico della relazione tra una classe di condizioni e una classe di eventi ma, di per sé, non implica che la relazione causale presa in considerazione si sia effettivamente realizzata nel caso concreto oggetto di esame. Ciò evidenzia solo che, statisticamente, in 90 casi su 100, a parità di condizioni, si può verificare la relazione causale ipotizzata, ma non che tra i 90 casi vi rientri proprio quello che riguarda la vicenda concreta oggetto di valutazione. A tal fine, occorre un ulteriore passaggio valutativo, di tipo induttivo, elaborato attraverso la compiuta analisi dei fatti storici e delle peculiarità che caratterizzano il caso concreto. Se tali fatti non falsificano ma corroborano l'ipotesi fondata sulla generalizzazione probabilistica, il giudice può affermare, con elevato grado di credibilità razionale, quindi sul piano della "probabilità logica", la sussistenza del nesso di causa nella vicenda sub iudice.

La "vaghezza" di una simile valutazione (per usare il termine adottato dalla sentenza "Cozzini" e ripreso dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui la citata Sez. 4, n. 44349 del 2023) attiene solo all'intrinseca imponderabilità del relativo procedimento logico, non trattandosi di una operazione quantificabile, misurabile in termini strettamente numerici. Essa è la risultante di una operazione concettuale (immateriale per definizione) elaborata attraverso un ragionamento che, muovendo dai fatti provati, giunge alla conferma o meno della potenziale concatenazione causale derivante dalla legge probabilistica dedotta in giudizio.

A tale riguardo, è necessario che l'indagine causale sia svolta in maniera logica e rigorosa. Occorre un approccio critico, che si confronti in maniera serrata con i fatti per rinvenirvi i segni che si conformano con la teoria del caso concreto ma anche per cercare elementi di critica, di crisi della stessa. Tale valutazione, in ultima analisi, prosegue la sentenza "Cozzini" sul punto, trova il suo banco di prova nell'apparato motivazionale della decisione. Il giudice deve difatti dare compiutamente conto dell'ipotesi causale da cui è partito, esplicitare le leggi di copertura adottate (scientifiche o esperienziali, universali o probabilistiche) e indicare specificamente i dati probatori utilizzati per corroborare (o falsificare)

l'ipotesi iniziale. Il tutto al fine di giungere, eventualmente, a un motivato giudizio di "alta probabilità logica" in ordine alla sussistenza del nesso di causa oggetto di esame nel caso concreto.

L'assenza o l'insufficienza di dati probatori idonei a corroborare l'ipotesi probabilistica, ovvero la ricorrenza di fatti contrastanti con tale ipotesi o idonei a falsificarla nel caso concreto, devono invece inevitabilmente condurre a una valutazione di insussistenza del nesso di causa rilevante ai fini del giudizio.

11.6.2. Orbene, tradendo nella sostanza il suddetto corretto approccio metodologico, la Corte territoriale non offre alcuna valutazione dei dati probatori caratterizzanti il decesso per mesotelioma di D.D. per addivenire a una motivata conclusione logica, caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, circa l'inveramento effettivo di una "accelerazione" della patologia nell'organismo della persona offesa, tale da determinare l'anticipazione dell'evento morte. Si finisce quindi, come detto, con il rendere causalmente rilevante qualsiasi periodo di esposizione intensa ad amianto del lavoratore, quantomeno per tutta la fase della c.d. induzione e fino a quella di insorgenza (irreversibile) della malattia, fase che sarebbe stata accelerata, secondo l'ipotesi ricostruttiva adottata dai giudici di merito ma illogicamente argomentata in sentenza.

11.6.3. In proposito, la sentenza d'appello si limita a indicare il periodo di esposizione ad amianto della persona offesa, a verificare la corrispondenza di un sub-periodo con la durata cronologica della gestione del rischio da parte dell'imputato, ritenendo la detta esposizione causalmente rilevante solo in ragione della sua durata e dell'intensità dell'esposizione.

Una simile impostazione, evidentemente, non fornisce alcun riscontro indiziario specifico sul tema dell'effetto acceleratore. Esso, come detto, non attiene tanto all'indiscussa (sul piano probabilistico) relazione eziologica fra esposizione ad amianto ed insorgenza/progressione del mesotelioma, quanto ai meccanismi patologici che possono essere innescati nell'organismo del soggetto esposto alla dose cumulativa, in maniera tale da determinare non soltanto l'insorgenza e progressione della malattia, ma anche l'accelerazione della fase induttiva, con abbreviazione della latenza e, in definitiva, l'anticipazione della morte del soggetto malato.

Ne discende che non può bastare una mera impostazione fondante sulla durata-intensità dell'esposizione per ritenere raggiunta la "certezza processuale" della sussistenza di tale accelerazione. Occorre analizzare (se esistenti) dati indiziari ulteriori esplicativi del caso concreto, in ipotesi di tipo cronologico e relazionati alla storia clinica del soggetto, che, sulla scorta di una valutazione complessiva, siano idonei a condurre ad una conclusione caratterizzata da elevato grado di credibilità razionale, compiutamente e logicamente argomentata nella motivazione della sentenza.

11.7. Tutto ciò è assente nella sentenza impugnata, il che rende irrimediabilmente viziato l'argomentare della Corte territoriale, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto all'accertamento della causalità individuale.

12. L'accoglimento delle doglianze che si appuntano sull'accertamento della causalità individuale assorbe la decisione in merito ai restanti motivi di ricorso.

Ciò vale anche quanto alle questioni civilistiche di cui al motivo "XII", deducenti la violazione (tra gli altri) dell'art. 74 cod. proc. pen., in relazione all'art. 100cod. proc. civ., in forza della transazione intervenuta dopo il decesso di D.D. tra i suoi eredi e una società operante per (Omissis). Dalla stessa articolazione del detto motivo di ricorso, per come riportata nella precedente esposizione dei fatti processuali cui si rinvia, emerge infatti che, ab origine, è stata eccepita l'insussistenza, in concreto, del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 185 cod. pen., al cui accertamento deve pervenire il giudice di merito all'esito del processo e accertata la responsabilità dell'imputato, e non dell'interesse ad agire in capo agli eredi. Quest'ultimo, quale condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (ex plurimis, Sez. U, n. 565 del 10/08/00, Rv. 539397 -01). Con la conseguenza che il suo accertamento deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato (ex plurimis, Sez. U, n. 34388 del 22/11/2022, Rv. 666366 -01).

13. All'annullamento della sentenza impugnata consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'appello di Napoli, cui si demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 19 febbraio 2025

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2025