Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 2025
Validità: 26.03.2025 - 26.03.2029
Parti: PMI Italia, Apip, Oisei e Confselp, Sia
Settori: Enti di Formazione Professionale
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Classificazione del personale
Periodo di prova
Mansioni - Assegnazione a mansioni superiori
Esercizio dei diritti sindacali
Retribuzione
Retribuzione mensile
Minimi tabellari
Salario di anzianità
Elementi retributivi ultramensili
Indennità variabili
Corresponsione della retribuzione
Lavoro straordinario
Lavoro notturno
Festività
Ferie
Luogo della prestazione
Trasferimento
Malattia
Infortunio sul lavoro
Maternità
Congedo matrimoniale
Diritto allo studio
Aggiornamento professionale
Permessi
Permessi retribuiti
Permessi non retribuiti
Aspettative

 

Disposizioni disciplinari
Collegio di conciliazione e arbitrato
Preavviso
Trattamento di fine rapporto
Contrattazione integrativa
Particolari tipologie contrattuali
Apprendistato

Retribuzione
Attività formativa
Anzianità di servizio
Lavoro a termine
Casi di esclusione
Limiti percentuali
Periodo di prova
Contratto di somministrazione
Lavoro a tempo parziale
Orario di lavoro personale part-time
Lavoro supplementare
Clausole elastiche 
Trasformazione del rapporto
Lavoro a termine
Limiti percentuali
Periodo di prova
Proroga 
Scadenza del termine
Diritto di precedenza
Telelavoro & Smart Working
Previdenza integrativa


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti di Formazione Professionale

Parti stipulanti per i Sindacati dei Datori di lavoro PMI Italia - Confederazione Nazionale Piccole e Medie imprese- in sigla: Conf. "PMI Italia " […], PMI Italia Professioni - in Sigla: "Apip " […], Oisei - Opera internazionale Sant'Elena Imperatrice […], Parti stipulanti per i Sindacati dei Lavoratori Confselp - Confederazione Sindacale Europea Lavoratori e Pensionati […], Sia - Sindacato Indipendente Agroalimentare […]

L'anno 2025 il 26 Marzo, presso la sede della Confselp, sita in Roma, Via Nazionale 172 scala C, stipulano l'accordo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti degli Enti di Formazione Professionale le Parti si propongono di promuovere l'implementazione delle attività imprenditoriali, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nel settore della formazione, nonché la flessibilità della prestazione lavorativa, l’emersione del lavoro nero e il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il rinnovo del CCNL favorisce la contrattazione di secondo livello per salvaguardare, dove possibile, il livello delle retribuzioni reali degli Addetti degli Enti di Formazione, anche grazie a misure di detassazione e alla promozione di accordi di secondo livello e/o aziendali.
Le Parti riaffermano la volontà di adottare un modello di relazioni sindacali ispirato ai principi di sussidiarietà, federalismo, solidarietà e flessibilità, con l’obiettivo primario di favorire la massima occupazione e competitività del settore.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rimane lo strumento fondamentale per garantire la tutela di base degli Addetti alla Formazione professionale e favorire la competitività delle Aziende. Le Parti prevedono, inoltre, una contrattazione di secondo livello, laddove quest'ultima sia attiva per favorire una successiva contrattazione aziendale.
Nel contesto della stesura del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo agli Enti di Formazione, le Parti si impegnano a garantire la tutela e la valorizzazione di tutte le figure professionali coinvolte nel settore, promuovendo un ambiente sicuro, equo e inclusivo per tutti i lavoratori. Di seguito si integra quanto discusso con gli obiettivi e le linee guida ispirate dall'organizzazione sindacale dedicata ai professionisti della Formazione professionale, estendendone la validità a tutte le attività e discipline similari:

Esercizio dei diritti sindacali
Il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro è riconosciuto nel limite di 12 ore annue retribuite.
L'assemblea viene convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi.

Indennità variabili
[…]
Al personale che ricopre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 spetta un'indennità minima di € 800 annui, utile ad ogni effetto contrattuale.
Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri compete la mensa o il ticket o l'indennità di mensa, fino a € 8,00 per il buono pasto elettronico (o da app) e fino a € 4,00 per il buono pasto cartaceo, o in alternativa secondo quantità e modalità previste dalla contrattazione territoriale e di secondo livello.

Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre le ore settimanali previste alla propria mansione. È previsto un limite al lavoro straordinario di 120 ore annue (superabile, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro o RSU/RSA se presenti).
[…]
 
Lavoro notturno
È lavoratore notturno quello che svolge, in via non eccezionale, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 6 ore nelle 24 ore.
[…]

Infortunio sul lavoro
[…]
Per eventuali rischi non coperti dall'Inail e riconducibili alla prestazione lavorativa, l'Ente provvede a stipulare apposita polizza assicurativa.

Permessi retribuiti
[…]
Le ore fruite devono essere recuperate entro il mese successivo, con modalità individuate dall'Ente.

Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c) si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratorie e/o nei profili del proprio livello;
d) si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre 3 (tre) giorni consecutivi od oltre 4 (quattro) giornate nell’anno solare;
b) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 74;
c) recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
f) il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
g) la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
i) abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
j) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
k) comprovate molestie sessuali;
l) per riconosciuto e grave comportamento di "mobbing";
m) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall'azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
n) I proventi delle multe dovranno essere versati all' En.Bi.Fo.Si. Ente Bilaterale Nazionale Confederale o all’ O.P.N.- En.Bi.Fo.Si. Organismo Paritetico Nazionale Confederale per la formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fermo restando l'ambito d'applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall'art. 18 della L. n. 300/1970 e della L. n. 108/1990, l'azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l'incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali
d) Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]

Contrattazione integrativa
Si svolge, in attuazione dell’Ente bilaterale territoriale En.Bi.Fo.Si. Ente Bilaterale Nazionale Confederale o all’O.P.N.- En.Bi.Fo.Si. Organismo Paritetico Nazionale Confederale per la formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Particolari tipologie contrattuali
Apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante - che può essere instaurato anche a tempo parziale - non potrà essere utilizzato dagli Enti che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Qualificazione professionale e durata
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni comprese nei livelli da 1 a 4.
La durata massima è così stabilita:

Inquadramento finale

Durata mesi

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

4

48

16

16

16

3

36

12

12

12

1,2

24

8

8

8


Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale coerente con la mansione svolta, la durata dell'apprendistato è ridotta di n. 12 mesi anche nel caso dei profili professionali inquadrati nel livello IV.
I periodi di tirocinio effettuati presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché non siano separati da interruzioni superiori ad un anno, siano stati svolti presso altre istituzioni formative e in funzioni analoghe, siano state certificate all'atto dell'assunzione e abbiano prodotto crediti registrati sul libretto formativo.

Attività formativa
I contenuti, le modalità e la quantità della formazione sono definiti da accordi o da disposizioni regionali. Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative, computate nell'orario di lavoro.
Le ore di formazione rimangono quelle previste per ciascun profilo professionale anche nel caso di assunzione a tempo parziale.

Casi di esclusione
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato, oltre che nei casi previsti dalla legge ([…], mancata effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994), […]

Limiti percentuali
Il numero massimo di rapporti di lavoro a tempo determinato attivabili non potrà superare il 20% del personale con contratto a tempo indeterminato, salvo diversa -e regolamentazione stabilita in sede di contrattazione territoriale.

Contratto di somministrazione
È consentita la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di lavoro nella misura del 5% dei lavoratori dipendenti occupati. Tale limite, a fronte di straordinarie esigenze, può essere derogato dalla contrattazione di Ente.

Trasformazione del rapporto
Con accordo scritto è possibile trasformare il rapporto full-time in rapporto part-time. Le modalità di presentazione delle domande sono definite in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute.
L'eventuale trasformazione dell'orario da tempo parziale a tempo pieno, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto di precedenza si applica in tutte le strutture formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione territoriale.

Limiti percentuali
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non può superare il 30% del personale in servizio nell'istituto.
Sono fatte salve le diverse regolamentazioni stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Telelavoro & Smart Working
Il telelavoro, ovvero la prestazione di lavoro subordinato espletata prevalentemente al di fuori dell'abituale sede di lavoro, con l'ausilio di strumenti anche telematici, verrà regolamentato in sede di contrattazione regionale o di Ente, facendo riferimento all'accordo interconfederale delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Roma, 26 marzo 2025