MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ED ENERGETICA
 

(Chiarimento)
PROT. n° 0006699

Roma, 16 aprile 2025

 

OGGETTO: Paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015. Determinazione della piastra radiante, per il calcolo della distanza di irraggiamento, in relazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.
 

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale in indirizzo, concernente quanto in oggetto, si condivide in via generale il parere espresso al riguardo da codesta Direzione regionale nella nota sopra emarginata.
La distanza di separazione da interporre su spazio a cielo libero tra diverse attività va determinata secondo quanto previsto al § S.3.8 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015 e sm.


Parere della Direzione Regionale
Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXX volto a chiarire la corretta modalità di calcolo della distanza di separazione di cui al par. S.3.11 del D.M. 03.08.2015 nel caso di edifici comprendenti elementi di facciata con rivestimenti combustibili.
Al riguardo, considerata la definizione di elemento radiante di cui al punto S.3.11.1, comma 2, considerato che la finalità della distanza di separazione non è compresa tra gli obiettivi indicati al par. V.13.1, si condivide il parere espresso dal Comando.
Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.


Parere del Comando
A seguito di confronti con liberi professionisti per la determinazione della dimensione delle piastre radiante, ai fini del calcolo delle distanze di irraggiamento, sono sorti dei dubbi sul come valutare le caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.
Il dubbio consiste nel fatto che le illustrazioni S.3-2 ed S.3-3 del D.M. 03.08.2015 attribuiscono ai paramenti combustibili le stesse caratteristiche degli elementi radianti per cui, tali paramenti, entrano a far parte della superficie della piastra radiante.
Per molte chiusure d’ambito la RTV.13 non ne prevede l’incombustibilità ma una classe di reazione al fuoco che, seppur ostacola la propagazione dell’incendio, non può essere definita incombustibile.
Molti professionisti ritengono comunque che, considerato che il paramento ha una classificazione per la reazione al fuoco che limita l’estensione dell’incendio, non sia da valutarlo nel computo della superficie radiante.
Questo Comando, considerato che la reazione al fuoco delle chiusure d’ambito non è contemplata nel calcolo della superficie delle piastre radiante, ritiene che le chiusure con caratteristiche di reazione al fuoco diverse da A1, della classificazione europea, andrebbero conteggiate nella superficie delle piastre radianti.
Tanto si richiede ai fini di una corretta ed uniforme applicazione.