• Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Infortunio sul Lavoro

 

Responsabilità di due datori di lavoro, soci di una snc, per infortunio in seguito a caduta dall'alto di un dipendente: agli imputati erano state addebitate negligenza e violazione della normativa antinfortunistica per non aver predisposto la larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti in conformità alla normativa (lo stesso presentava una larghezza inferiore a 90 cm) e per non aver provveduto ad ancorare stabilmente le tavole del piano di calpestio del ponteggio, così determinando l'infortunio.

 

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibile.

 

"Il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

 

Per quel che riguarda il nesso di causalità, non v'è dubbio che proprio le carenze accertate sono state correttamente individuate quali cause della caduta dall'alto del lavoratore e delle conseguenti lesioni personali dal medesimo riportate.

Quanto alla condotta del lavoratore, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. - dep. 13/10/2004 - Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento dell'operaio infortunatosi, giacchè deve definirsi imprudente il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzatoli e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991).

 

Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro): la Corte distrettuale ha, con congruità, motivato nel senso che la condotta tenuta dal F.S.A. in occasione dell'infortunio "de quo" non era affatto eccentrica nè disfunzionale rispetto all'attività lavorativa, a nulla rilevando che l'infortunio avvenne allorquando l'operaio era in procinto di allontanarsi dal cantiere per raggiungere i suoi compagni di lavoro al ristorante per la pausa pranzo, dovendo escludersi, sulla scorta del materiale probatorio richiamato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) che il F.S.A. "si fosse trattenuto in cantiere oltre l'orario di lavoro per ragioni estranee al suo lavoro e per una sua ingiustificata iniziativa" (così si legge testualmente a pag. 9 della sentenza della Corte d'Appello): basti pensare che in cantiere al momento dell'infortunio vi era ancora lo stesso S.C.."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.C., N. IL (OMISSIS);

2) S.G., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2167/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/10/2009;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

 

Fatto

 

S.C. e S.G. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., perchè, quali soci amministratori della s.n.c. S., datori di lavoro di F.S.A., avevano cagionato allo stesso - il quale stava eseguendo lavori di ristrutturazione di un immobile - lesioni personali consistite in "trauma contusivo al capo" da cui era derivata una malattia durata oltre 147 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo; agli imputati erano stati addebitati i seguenti profili di colpa: negligenza e violazione della normativa antinfortunistica per non aver predisposto la larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti in conformità alla normativa (lo stesso presentava una larghezza inferiore a 90 cm) e per non aver provveduto ad ancorare stabilmente le tavole del piano di calpestio del ponteggio, così determinando la caduta del lavoratore dall'alto.

 

Il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena di mesi due di reclusione - pena dichiarata interamente condonata - oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile cui veniva assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 50.000,00.

 

A seguito di gravame ritualmente interposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Milano, dopo aver richiamato analiticamente il percorso motivazionale seguito dal Tribunale ed aver illustrato i motivi di appello, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice e motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi:

 

A) secondo la dinamica dell'infortunio come ricostruita dal Tribunale, il F. era caduto al suolo dall'impalcatura sulla quale era intento al lavoro, ed il fatto era avvenuto alle ore 12 o pochi minuti dopo, e comunque all'inizio della pausa pranzo allorquando gli altri operai del cantiere si erano già allontanati dal posto di lavoro per recarsi al ristorante;

 

B) al momento dell'incidente, in cantiere era presente S.C. il quale nel corso della mattinata aveva svolto la sua attività lavorativa utilizzando un ponteggio su cavalletti; essendo presenti in cantiere due ponteggi su cavalletti - per come accertato in punto di fatto in base alle risultanze processuali - il F. era caduto dal secondo ponteggio, nelle cui vicinanze egli era stato trovato dopo la caduta a terra: detto ponteggio il giorno precedente era stato utilizzato dagli operai per posizionare alcune putrelle per l'armatura di una soletta (si trattava di un ripiano) della quale gli operai si servivano anche per riporre i propri effetti personali (una sorta di spogliatoio-guardaroba);

 

C) dalle dichiarazioni del S.C., dal tenore letterale della denuncia di infortunio sul lavoro sottoscritta da S. G., dalle indicazioni contenute nel "Piano di sicurezza", da quanto riferito dalla parte offesa, dai rilievi eseguiti dai verbalizzanti sul luogo dell'infortunio, era agevole desumere che l'infortunato era caduto dal ponteggio montato su due cavalletti quale ricostruito dai verbalizzanti dopo l'infortunio e raffigurato in una fotografia sottoscritta dallo stesso S.C.;

 

D) tale ponteggio era stato predisposto senza l'osservanza delle norme in materia, per la precarietà delle tavole che costituivano il piano di calpestio e per l'insufficiente larghezza: l'operaio era caduto proprio per la precarietà del ponteggio e, in particolare, perchè le tavole non erano fissate;

 

E) non era ravvisabile alcun profilo di abnormità nella condotta del lavoratore, sia in relazione all'orario dell'infortunio, sia in relazione all'utilizzo di quel ponteggio: 1) sotto il primo aspetto, la fase dell'abbandono del posto di lavoro per recarsi al ristorante per la pausa pranzo, arco temporale da considerarsi comunque riconducibile all'espletamento dell'attività lavorativa: non poteva quindi condividersi la tesi difensiva secondo cui l'infortunio si sarebbe verificato al di fuori dell'orario di lavoro per un'autonoma ed anomala iniziativa del lavoratore; 2) sotto il secondo aspetto, la presenza dell'operaio sul ponteggio - anche se finalizzata eventualmente al prelievo di effetti personali dalla soletta - era ricollegabile all'attività lavorativa che in quel giorno, ed in quel cantiere, stava svolgendo il lavoratore;

 

F) quanto alla dinamica dell'incidente, le alternative ricostruzioni prospettate dalla difesa degli imputati - secondo cui il lavoratore sarebbe caduto per aver tentato di raggiungere la soletta "arrampicandosi attraverso le travi" oppure inciampando dopo essersi recato sulla soletta - rappresentavano mere supposizioni prive di qualsiasi concreto riscontro ed, anzi, decisamente contrastate dalle risultanze processuali tutte univocamente convergenti nell'accreditare la tesi della caduta del lavoratore dalle tavole appoggiate sul cavalletto, non potendo attribuirsi valore di segno contrarie a quelle deposizioni testimoniali caratterizzate da incertezza dei ricordi e da risposte fornite con esplicito accenno al dubbio;

 

G) risultava certa la penale responsabilità anche del S.G.: in primo luogo, i due S. erano soci di una società in nome collettivo con gli stessi poteri, senza alcuna specifica delega - all'uno, o all'altro - in materia di prevenzione; in secondo luogo, proprio S.G. aveva la qualifica di capocantiere, con conseguenti obblighi anche in ordine al controllo di tutti gli apprestamenti ed attrezzature, come documentato dal "Piano di sicurezza operativo";

 

H) meritavano infine conferma anche le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado, ivi compresa l'entità della provvisionale: a tale ultimo riguardo, bisognava tener contro della documentazione medico legale prodotta dalla parte civile, che aveva quantificato il danno biologico permanente dell'infortunato nella misura del 30% della totale validità psico-fisica, e della conseguente divaricazione (c.d. danno differenziale) rispetto alla rendita costituita dall'INAIL (peraltro non comprensiva di tutti i danni risarcibili) sulla base di una menomazione quantificata, a seguito di revisione, nella misura del 21%.

 

Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, con unico atto di gravame sottoscritto dal comune difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con censure che, formulate con riferimento alle tesi difensive già prospettate nelle sedi di merito, possono così riassumersi:

a) la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere profili di abnormità nella condotta del lavoratore, sia con riferimento all'orario dell'infortunio - secondo i ricorrenti, al di fuori dell'espletamento di attività lavorativa - sia in relazione alle modalità ed alle circostanze concernenti la caduta del dipendente;

b) i giudici di seconda istanza avrebbero altresì errato nel ritenere provata la presenza in cantiere di due ponteggi su cavalletti, non avendo adeguatamente valorizzato quanto riferito da taluni testi ed avendo attribuito decisiva valenza probatoria ad una fotografia in cui risultava effigiato un ponteggio su cavalletti, montato dopo l'infortunio e comunque esplicitamente non riconosciuto da alcuni operai come esistente in cantiere, e nemmeno riconosciuto dallo stesso S.C. che pure aveva sottoscritto la fotografia;

c) le violazioni addebitate agli imputati, quanto alla struttura ed alle caratteristiche del ponteggio, non avrebbero avuto alcun ruolo nell'eziologia dell'infortunio;

d) avrebbe altresì errato la Corte distrettuale nel non diversificare le posizioni dei due fratelli S., tenuto conto, in particolare, che S.G. non aveva mai messo piede nel cantiere in cui era avvenuto l'infortunio e che un ponteggio su cavalletti non costituisce una dotazione stabile e permanente dell'impresa;

e) sarebbe stata erroneamente quantificata la provvisionale, non potendo il lavoratore ottenere dal datore di lavoro il pagamento, a titolo di danno biologico, di somme ulteriori rispetto all'indennizzo quantificato dall'INAIL per tale voce di danno.

 

Diritto 

 

 

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

 

Avuto riguardo alla reiterazione delle prospettazioni difensive, già sottoposte al vaglio del giudice di appello, va innanzi tutto posta in rilievo la genericità dell'atto di impugnazione (pur articolato con diffuse argomentazioni), alla luce del condivisibile principio di diritto, enunciato, e più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; conf: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

 

Ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile poi nella manifesta infondatezza delle censure dedotte che concernono apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che non possono formare oggetto del sindacato in questa sede: la Corte d'Appello ha reso adeguata e logica motivazione, analizzando tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta del lavoratore, nesso causale) e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità di entrambi gli imputati.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico, e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato poi confermato ancora dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che: "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944); "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo.

Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi la quale, pur richiamando l'apparato motivazionale posto a base della sentenza di primo grado, non ha mancato di esaminare le singole deduzioni difensive, confutandole specificamente anche per quel che riguarda il tenore delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda in oggetto (imputati, parte offesa, testimoni).

Con riferimento ai temi riproposti anche in questa sede dai ricorrenti è solo il caso di aggiungere, "ad abundantiam", qualche ulteriore considerazione. Quanto alla tesi difensiva circa l'asserita estraneità del S.G. al fatto (per non aver mai messo piede nel cantiere), la decisione impugnata ha risposto a tale assunto difensivo desumendo dagli elementi dimostrativi quelli specificamente afferenti l'effettivo ruolo del S.G.: la Corte d'Appello non ha mancato di evocare, tra l'altro, la denuncia di infortunio redatta proprio dal S.G., il Piano di sicurezza predisposto dallo stesso, la struttura "contra legem" del piano di calpestio del ponteggio sui cavalletti, la mancanza di qualsiasi specifica delega in materia di prevenzione, la qualifica di capocantiere rivestita appunto dal S.G..

Ed anche per quel che riguarda le doglianze relative ai profili di colpa specifica ci si trova di fronte a prospettazioni formulate in difetto di correlazione con i contenuti della decisione impugnata, che si risolvono in mere critiche discorsive a quest'ultima.

Il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

Per quel che riguarda il nesso di causalità, non v'è dubbio che proprio le carenze accertate sono state correttamente individuate quali cause della caduta dall'alto del lavoratore e delle conseguenti lesioni personali dal medesimo riportate.

Quanto alla condotta del lavoratore, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. - dep. 13/10/2004 - Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento dell'operaio infortunatosi, giacchè deve definirsi imprudente il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzatoli e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991).

Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro): la Corte distrettuale ha, con congruità, motivato nel senso che la condotta tenuta dal F.S.A. in occasione dell'infortunio "de quo" non era affatto eccentrica nè disfunzionale rispetto all'attività lavorativa, a nulla rilevando che l'infortunio avvenne allorquando l'operaio era in procinto di allontanarsi dal cantiere per raggiungere i suoi compagni di lavoro al ristorante per la pausa pranzo, dovendo escludersi, sulla scorta del materiale probatorio richiamato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) che il F.S.A. "si fosse trattenuto in cantiere oltre l'orario di lavoro per ragioni estranee al suo lavoro e per una sua ingiustificata iniziativa" (così si legge testualmente a pag. 9 della sentenza della Corte d'Appello): basti pensare che in cantiere al momento dell'infortunio vi era ancora lo stesso S.C..

 

Quanto infine alle doglianze concernenti le statuizioni civili - con specifico riferimento all'entità dei danni ed alla conseguente quantificazione della provvisionale riconosciuta a favore della parte civile - trattasi di censure non deducibili in sede di legittimità, così come ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte:

 

1) "Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, costituendo la relativa pronuncia una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento sull'esistenza e sulla misura del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Sez. 4, 6 maggio 1994, Guidone, RV 198678); "Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, nè deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato" (Sez. 5, 19 ottobre 2000, Mattioli, RV 218077; conforme: Sez. 5, 19.1.1993, Bonaga, RV 193807; Sez. 5, 5.6.2008 - 24.9.2008, Ballandi, n. 36657, RV 241344, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale presuppone l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, non essendo necessaria alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile);

 

2) "Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per Cassazione, perchè è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per Cassazione" (Sez. 2, 20 giugno 2003, Lucarelli, RV 226454; conforme: Sez. 6, 24.10.1997, Todini, RV 209501; Sez. 6, 26.4.1994, Mondino, RV 199072; Sez. 2, 28.3.1995, Terrusi, RV 201775, secondo la quale il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile in Cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità di merito, sia perchè, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato ad essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile);

"Il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è impugnabile in Cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno" (Sez. 1, 18 ottobre 1999, Cucinotta, RV 215770; conforme: Sez. 4, 1.10.2008 - 2.11.2008, Federico, n. 42134, RV 242185; Sez. 5, 17.1.2007, Mearini e altro, RV 236068; Sez. 5, 18.3.2004, Farina ed altri, RV 230105, per la quale la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per Cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento).

 

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille), ciascuno.

 

 

P.Q.M.

 

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.