Tipologia: Accordo
Data firma: 21 novembre 2024
Parti: Confapi-Aniem, Cna Costruzioni e Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Lazio
Fonte: fenealuil.it
Sommario:
Badge di presenza
A decorrere dal 1° gennaio 2025 sarà introdotto il badge di presenza aziendale del personale dipendente, per assicurare una maggiore trasparenza del settore, incrementando la digitalizzazione delle imprese anche rispetto alla gestione del personale.
Questo strumento verrà sviluppato attraverso una APP dedicata e secondo un regolamento tecnico/operativo che verrà definito.
A regime, l'introduzione del badge di presenza, quale strumento per favorire sempre di più il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, costituirà anche criterio di valutazione ai fini dell'accesso al sistema premiale previsto dal presente Contratto.
Roma, li 21 novembre 2024
Fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori
A valere sul fondo sopra indicato, in attuazione del CCNL Aniem Confapi sottoscritto in data 29 febbraio 2024, vengono attivate le seguenti decontribuzioni/incentivi a favore dei datori di lavoro:
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Edilcassa del Lazio previo svolgimento, (attraverso gli Enti bilaterali del settore) da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN) o promosso dalla P.F.L. Prevenzione Formazione Lazio, non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del Corso di formazione professionalizzante, come di seguito descritto: corso di durata fino ad 8 ore: euro 150;
corso di durata compreso tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.
A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Edilcassa del Lazio, nel caso in cui l'impresa denunci presso la stessa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali pari o superiori a 5. La Edilcassa del Lazio è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritto, la Edilcassa del Lazio competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.
Le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con un solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.
Laddove previsto nel CCNL, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
L'importo degli incentivi, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile) a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:
€ 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
€ 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
€ 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.
c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Edilcassa del Lazio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzanti non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:
qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Edilcassa del Lazio cui è iscritto l'operario, bensì da altra Scuola Edile/Ente Unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
qualora il Corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Edilcassa del Lazio presso cui la è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente del CFN.
Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Edilcassa del Lazio cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Edilcassa del Lazio l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.
A Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.
I termini applicativi di tali prestazioni sono previsti nel regolamento del fondo stesso, contenuto nel CCNL Aniem Confapi del 29 febbraio 2024.
Roma, li 21 novembre 2024
Mensa e indennità sostitutiva
Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun'impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l'impresa provvederà all'istituzione di un servizio mensa.
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente verbale sarà corrisposta agli operai (ivi compresi gli addetti calcestruzzo) un'indennità sostitutiva per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) equivalente a quanto previsto nei Contratti integrativi provinciali. Si prevede un'automatica armonizzazione dei trattamenti in caso di modifica dei suddetti importi a seguito di eventuali rinnovi dei contratti provinciali sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto regionale.
Per gli impiegati l'indennità giornaliera sarà anch'essa armonizzata ai trattamenti previsti dai Contratti integrativi provinciali sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto regionale.
L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell'impresa.
Decorrenza 1° ottobre 2024
Roma, li 21 novembre 2024
Premialità contributiva
Al fine di contrastare il lavoro irregolare ed il dumping contrattuale e favorire quindi il lavoro di qualità e le imprese virtuose in regola con le norme contrattuali, le procedure previste dalla CNCE, l'applicazione del DM 143 del 25.06.2021, e le norme in materia di formazione e sicurezza, all'interno dell'aliquota del contributo destinato alle imprese pari allo 1,05 % e in ottemperanza da quanto sottoscritto nei CCNL di settore e nell'Accordo del 19 luglio 2021 "Bilancio tipo Cassa Edili" le Parti Sociali dell'Edilcassa del Lazio stabiliscono di istituire il Fondo di premialità all'imprese.
Tale fondo sarà finanziato, nel rispetto prioritario della verifica dei parametri di efficientamento dell'Ente: 0,75% (gestione), 0,45%, (prestazioni lavoratori), 1,05% (prestazioni imprese), attraverso l'aliquota prevista per le imprese dello 1,05% decurtata del rimborso alle imprese per malattia e infortunio: tali rimborsi devono essere verificati attraverso il controllo del certificato medico e della busta paga quietanzata.
Per poter accedere alla premialità le aziende devono:
- Avere un'anzianità di iscrizione alla Edilcassa del Lazio di almeno 12 mesi;
- Avere una regolarità delle denunce e dei versamenti effettuati relativi al periodo di calcolo della premialità riconosciuta con un numero di ore per singolo dipendente non inferiore alle ore disponibili nel mese di riferimento, così come previsto dalle procedure comunicate dalla CNCE.
- Avere richiesto ed espletato almeno una visita nei cantieri aziendali, nell'anno in corso, tramite la PFL, Prevenzione Formazione Lazio;
- Aver effettuato i corsi di primo ingresso in cantiere presso la PFL;
- Dimostrare di avere un RLS regolarmente eletto che ha svolto i corsi presso la PFL o di aver designato un RLST tra quelli operanti all'interno della P.S.L.C.
- Essere in regola con l'erogazione dell'EVR.
Le Parti Sociali entro il 31 dicembre di ogni anno, si riuniranno al fine di ratificare la quota economica a disposizione da imputare al Fondo Premialità.
La premialità sarà riconosciuta dalla Edilcassa del Lazio alle imprese ancora in forza alla data di erogazione del premio nell'anno successivo di competenza.
La regolarità delle imprese beneficiarie del rimborso contributivo (la cui posizione in Edilcassa del Lazio non dovrà risultare sospesa o cessata) dovrà essere riscontrata nei periodi di riferimento e permanere per tutta la durata della concessione del beneficio. L'eventuale irregolarità che si dovesse determinare nel corso del periodo di concessione del beneficio determinerà la cessazione del beneficio stesso.
Lo sgravio contributivo avverrà sotto forma di rimborso trimestrale da parte dell'Edjlcassa del Lazio.
Il rimborso da operare sulle denunce, non riguarda il versamento di quanto accantonato dalle imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (GNF) e di quanto dovuto per la contribuzione APE.
Le rateizzazioni ed i piani di rientro legali rateizzati nel periodo di riferimento non consentono l'accesso alla premialità contributiva.
La premialità contributiva, verrà calcolata sulla base dei parametri aziendali relativi al triennio edile e verrà determinata con specifico accordo annuale stipulato tra le parti sociali.
Roma, li 21 novembre 2024
Art. --- RLST- Responsabile Lavoratori Sicurezza Territoriale
Le Parti Sociali ritengono necessario che:
o venga rafforzata la presenza ed il ruolo dei RLST, in un settore fortemente esposto a rischio come quello delle costruzioni;
o il costante monitoraggio e verifica del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi, per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o venga garantita un'adeguata copertura economica ai RLST, in linea con il sistema regionale dei RLST attraverso l'Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni Regionale (in breve PLSC), che si realizza attraverso un contributo pari allo 0,30% a carico di tutte le aziende e comunque con un importo minimo di 150.000, 00 euro (con l'eccezione prevista nel paragrafo "Premialità Contributiva "). Le imprese, nel cui ambito sia stato eletto un RLS -formato presso gli EE.BB del settore, devono comunicare alla Edilcassa del Lazio il nominativo del RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento dell'elezione o della sostituzione del RLS , attraverso l'invio del verbale dell'elezioni e della copia della comunicazione inviata all'INAIL ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La Edilcassa del Lazio trasmetterà alla PFL l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto il RLS aziendale con il relativo verbale d'elezione. L'impresa dovrà comunicare alla Edilcassa, all'atto dell'iscrizione o di riattivazione, qualora sospesa, la presenza o meno del RLS aziendale attraverso l'invio della copia della comunicazione inoltrata all'INAIL ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché gli attestati di avvenuta formazione ai sensi dell'art.37 del TU.
Al fine di individuare i datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo di cui sopra, le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Edilcassa del Lazio, dovranno inviare la documentazione di cui sopra relativa all'eventuale presenza del RLS aziendale.
Analoga comunicazione sarà inoltrata anche alla PFL affinché provveda da un lato a comunicare alle imprese interessate i riferimenti utili all'utilizzo del RLST e dall'altro ad aggiornare l'anagrafe degli RLST ai fini di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge.
Art. ---.1 - Scopi ed attribuzioni
Le Parti Sociali sottolineano che:
o le attribuzioni dell'RLST sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
o non è possibile, in alcun modo, svolgere altre attività che non siano quelle disposte dalla legge o dal CCNL, di proselitismo, di propaganda, così come non possono promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.
Possono invece partecipare ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro, nonché essere coinvolti in accordi e protocolli istituzionali.
Art.---.2 - Ambito di attività
Le Parti Sociali si danno atto che l'RLST esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle sole imprese o unità produttive nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).
Gli RLST saranno designati rispettivamente dalle segreterie di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e comunicati dalla PSLC alla PFL. Il RLST decade dall'incarico in caso di iniziative ed attività non connesse alla propria funzione o per violaziope del segreto industriale di notizie o documenti che abbiano ricevuto nello svolgimento del proprio incarico, ovvero, abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per gli altri soprattutto in ordine al proselitismo volto a favore dell'Organizzazione sindacale che lo ha designato.
Art. ---.3 - Formazione
Gli RLST devono ricevere una prima formazione sufficiente ed adeguata, in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle funzioni per essi previste da realizzarsi presso l'Ente di formazione della Edilcassa del Lazio (PFL) come previsto dalla contrattazione di settore e dalla normativa vigente.
Art. ---.4 - Svolgimento dell'attività dell'RLST
Le visite nei cantieri verranno espressamente gestite e coordinate dall'Associazione Regionale PSLC (Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni).
Le richieste avanzate dalle imprese alla PFL, pertanto, saranno inoltrate alla suddetta Associazione.
L'impresa, informata dalla PSLC della visita, dovrà garantire la presenza del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) che affiancherà gli RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro.
Gli RLST saranno forniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla PSLC da esibire all'accesso nei cantieri, e dotati di tutti i sistemi di protezione individuali previsti per legge.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale contestualmente rilasciato all'impresa. I verbali delle visite tecniche saranno conservati presso la PSLC ed inoltrati dalla stessa Associazione alla PFL.
Qualsiasi divergenza con l'impresa deve essere annotata sul verbale.
I lavoratori e/o le aziende possono richiedere l'intervento degli RLST sulle materie di salute e sicurezza.
Roma, li 21 novembre 2024
Accordo attuativo per la premialità contributiva per l'anno 2025
In relazione alla previsione del Contratto Integrativo Regionale del Lazio Aniem Lazio Confapi dell'anno 2024, ed a quanto previsto dallo stesso, tra le parti sociali sotto indicate, viene previsto per l'anno 2025 una premialità a favore delle imprese in possesso dei requisiti di cui al C.I.R. citato, modulato in funzione della regolarità contributiva pregressa, e così articolata:
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Periodo di riferimento |
Entità della premialità |
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anno edile 2020 - 2021 |
Premialità a 36 mesi - 60% della contribuzione Edilcassa con esclusione di quanto versato a titolo GNF e di APE |
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anno edile 2021 - 2022 |
Premialità a 24 mesi - 50% della contribuzione Edilcassa con esclusione di quanto versato a titolo GNF e di APE |
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anno edile 2022 - 2023 |
Premialità a 12 mesi - 40% della contribuzione Edilcassa con esclusione di quanto versato a titolo GNF e di APE |
Ai fini della individuazione della fascia di premialità di ogni singola impresa, si verificherà la regolarità contributiva della stessa nel triennio edile precedente, prevedendo una tolleranza di una mensilità di ritardo per ogni annualità contributiva.
Tale tolleranza verrà utilizzata esclusivamente in fase di prima applicazione della premialità, nel periodo sperimentale gennaio 2025 - dicembre 2025, come di seguito meglio evidenziato:
- 36 mesi di regolarità 3 tolleranze mensili (rigorosamente una per anno edile) premialità 60%
- 24 mesi di regolarità 2 tolleranze mensili (rigorosamente una per anno edile) premialità 50%
- 12 mesi di regolarità 1 tolleranza mensile premialità 40%
A decorrere dall'aprile 2026 le parti verificheranno compatibilmente alle risorse finanziarie dell'Ente la possibilità di prorogare le tolleranze dei versamenti mensili come sopra previste, per il periodo contributivo ottobre 2024/settembre 2025 fermo restando la copertura a favore dei lavoratori dell'erogazione del GNF semestrale.
Esclusivamente per il primo anno sperimentale dell'applicazione della premialità contributiva, non verranno richiesti i seguenti requisiti previsti dal Contratto Integrativo Regionale:
- Avere richiesto ed espletato almeno una visita nei cantieri aziendali, nell'anno in corso, tramite la PFL, Prevenzione Formazione Lazio;
- Aver effettuato i corsi di primo ingresso in cantiere presso la PFL;
- Dimostrare di avere un RLS regolarmente eletto che ha svolto i corsi presso la PFL o di aver designato un RLST tra quelli operanti all'interno della P.S.L.C.
- Essere in regola con l'erogazione dell'EVR.
Esempio pratico
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Versamento contributivo mese di gennaio 2025 (al netto di GNF ed APE) |
€ 10.000,00 |
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Premialità per aziende regolari a 36 mesi |
€ 6.000,00 |
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Premialità per aziende regolari a 24 mesi |
€ 5.000,00 |
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Premialità per aziende regolari a 12 mesi |
€ 4.000,00 |
Roma, li 21 novembre 2024
