Tipologia: CPL
Data firma: 7 ottobre 2024
Validità: 01.10.2024 - 30.11.2027
Parti: Ance/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, Foggia/Capitanata
Fonte: fenealuil.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 19 - Indennità di funzione esterna |
Rinnovo del Contratto provinciale di lavoro 07 ottobre 2024 per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli Integrativo al CCNL 03 marzo 2022
Tra: Ance Foggia […] e con l’assistenza dell’Ufficio Relazioni Industriali di Confindustria Foggia […] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno Feneal Uil Foggia […], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini Filca Cisl Foggia […], la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - Fillea Cgil Foggia […], si stipula il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
Premessa
La Capitanata, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali.
Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali, con il presente contratto integrativo provinciale richiamano integralmente il contenuto del Codice Etico degli Enti Bilaterali, previsto nell’Allegato 19 del rinnovo del CCNL nazionale del 03/03/2022, dove sono definiti i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.
Le Parti si impegnano a promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di cantierizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale. Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all’edilizia economica e popolare e all’edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.
Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva - Dure - rilasciate dalla locale Cassa Edile. In questo contesto diventa importante la sperimentazione dei contratti di cantiere. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità - valutando con maggior attenzione il percorso di accorpamento di Cassa Edile di Capitanata con il Formedil-CPT - mediante l’incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia, per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate e per migliorare la sicurezza, attraverso un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici.
Art. 1 - Sistema di informazioni – Investimenti ed occupazione
Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori convengono sul ruolo infungibile che il Comparto delle Costruzioni svolge per lo sviluppo economico e sociale della Capitanata e per l’integrazione dei comparti produttivi. In tale contesto riconfermano la necessità di intraprendere iniziative congiunte presso le istituzioni comunali, provinciali e regionali per l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione finalizzato alla verifica delle progettualità in edilizia, alla pianificazione delle opere da appaltare, alla cantierizzazione delle opere appaltate ed alla determinazione del volume degli investimenti nel settore per garantire i flussi occupazionali, l’esercizio dell’attività di impresa e lo sviluppo dell’imprenditoria locale e delle maestranze dipendenti.
Le parti dichiarano, pertanto, la loro intenzione di assegnare un rilievo permanente ai problemi connessi all’insediamento dell’edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata, favorendo, altresì, la realizzazione delle infrastrutture sociali, la ristrutturazione dei centri storici, la riqualificazione centri di degrado, l’edilizia sociale, la promozione di procedimenti tecnologici ed organizzativi avanzati nella prospettiva di conseguire un organico processo di industrializzazione del settore, incentivando la promozione delle Associazioni e Consorzi tra imprese produttive.
In considerazione, quindi, dell’esigenza di attuare un modello di relazioni industriali adeguato all’evoluzione della situazione socio-economica, Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori si incontreranno periodicamente, su richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tali incontri, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni: sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, I per età e categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, sulla disponibilità di aree pubbliche, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sui flussi finanziari di investimento.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno, altresì, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera, sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni citate saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:
Opere Pubbliche (Edilizia scolastica, Ospedaliera, Opere irrigue, ecc.);
Edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie e aeroportuali);
Edilizia abitativa pubblica e privata.
Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti, in ordine alla evoluzione della struttura dell’impresa, dei Consorzi temporanei e permanenti di imprese.
Sono previsti, altresì, incontri preventivi tra Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori in ipotesi di rilevanti appalti pubblici nel territorio per quanto concerne la natura degli appalti e durata e tempi degli stessi.
Art. 2 - Contratto di cantiere
Risulta di assoluta evidenza come uno dei principali fattori di debolezza del settore sia rappresentato dalla estrema frammentazione della sua struttura produttiva. In questi anni abbiamo assistito ad una polverizzazione della struttura industriale delle costruzioni, con la proliferazione delle partite IVA, unitamente al permanere di forti situazioni di lavoro nero, di irregolarità di scarso rispetto delle norme sulla sicurezza e di un basso livello di legalità. Il contratto di cantiere potrebbe essere lo strumento attraverso il quale non solo si combattono tutti i pericolosi fenomeni sopracitati, ma si può dare un contributo per innalzare la qualità del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro e conseguentemente della sicurezza dei lavoratori. Questo strumento potrebbe aiutare a ricomporre la frammentazione d’impresa, ad innalzare i livelli di legalità, regolarità, sicurezza e ad innovare, modernizzare, informatizzare il processo produttivo delle costruzioni ottimizzando la gestione unitaria dei diversi soggetti che interagiscono nel cantiere.
Le parti sociali si impegnano, attraverso la sperimentazione del contratto di cantiere, a diffondere buone prassi condivise e finalizzate a garantire la qualità del processo e del prodotto finale, a garanzia del committente, e ad assicurare una concorrenza leale tra i diversi soggetti impegnati nel processo industriale delle costruzioni. Le parti si dichiarano pronte a sperimentare tale strumento nei cantieri pubblici e privati di importo superiore ai 3 milioni di euro, anche nell’ambito delle linee guida che potranno essere definite dalle parti sociali nazionali.
Art. 3 - Formazione Professionale e Scuola e Professionale Edile - Formedil e CPT
Le parti concordano che la formazione nel settore delle Costruzioni costituisce l’attività preminente nel sistema della Bilateralità per elevare il livello di professionalità delle maestranze alle continue evoluzioni di innovazione tecnologica del Sistema.
La necessità della “formazione continua” e della sicurezza nel settore, con specifico riferimento alle maestranze giovanili, deve essere diretta a sensibilizzare le imprese e i lavoratori ad investire nella formazione per elevare la qualità del lavoro e per consolidare la competitività delle imprese in un sistema di libero mercato e di progressivo depauperamento delle professionalità esistenti, conseguenti alla fase di anzianità acquisita.
L’ente bilaterale Formedil - CPT deve assurgere ad “Osservatorio Esclusivo per l’Edilizia” dell’attività di formazione e sicurezza, nella prospettiva di garantire, per le imprese e i lavoratori, l’accesso professionalizzante nel settore.
Le parti si impegnano a promuovere idonee iniziative nei confronti delle Istituzioni che operano nel settore della formazione per l’attuazione di un programma formativo esteso alle figure professionali impiegate nel comparto delle Costruzioni, anche mediante l’acquisizione delle risorse finanziarie statali, regionali e comunitarie.
Le Organizzazioni territoriali concordano sulla necessità di garantire l’immissione nel processo produttivo dell’edilizia delle maestranze che hanno frequentato i corsi di formazione e che hanno conseguito l’attestato di idoneità, rilasciato dal Formedil - CPT
Nell’intento di ampliare la platea della manodopera specializzata, le Organizzazioni territoriali si impegnano ad istituire strumenti per facilitare l’accesso delle maestranze alle qualifiche superiori promuovendo corsi di formazione-lavoro da parte del Formedil - CPT, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Formazione e Sicurezza del Rinnovo Contrattuale del 03.03.2022.
In aggiunta ai corsi professionalizzanti in costanza di rapporto di lavoro previsti dal sopracitato Rinnovo contrattuale, le parti concordano, in relazione ai periodi di sospensione delle attività produttive di lunga e media durata, di utilizzare tali periodi per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, incentivando la partecipazione ai corsi di formazione presso il Formedil - CPT, utilizzando, anche, le risorse finanziarie destinate alla formazione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.
Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti contraenti, per definire, in relazione ai programmi di edilizia pubblica o privata da realizzare nella provincia, la natura dei corsi ed il relativo numero che il Formedil - CPT è impegnato ad organizzare e realizzare.
Relativamente alla determinazione del contributo che le imprese edili devono versare al Formedil - CPT si stabilisce che tale contributo è pari allo 1,00% e ad un ulteriore 0,20% per il Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore, fermo restando l’ulteriore contributo destinato agli RLST ed Ance Foggia per iniziative sulla sicurezza che sarà così rimodulato: 0,20% dal 1 ottobre 2024 fino al 28 febbraio 2025, incrementato di un ulteriore 0,10% annuo con le seguenti scadenze: marzo 2025, marzo 2026 e marzo 2027. Tale contributo sarà, disciplinato e ripartito in base a quanto previsto dall’Accordo tra le parti sociali del 07.10.2024, ossia 0,55% all’ASE RLST e 0,45% ad Ance Foggia per iniziative sulla sicurezza.
Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente per valutare gli equilibri economico finanziari dell’Ente. La riscossione dei contributi di cui sopra, viene effettuata dalla Cassa Edile di Capitanata secondo i criteri fissati in apposita convenzione.
Art. 4 - Fondo Interprofessionale
Le parti rilevano che la formazione continua e l’aggiornamento delle risorse umane rappresenta per le imprese un fattore competitivo di primaria importanza.
L’accrescimento delle conoscenze interne e delle competenze dei dipendenti di ogni ordine e grado rappresenta un fattore determinante per incentivare la capacità di innovazione delle imprese nel contesto dell’economia globalizzata.
Nell’intento, quindi, di aumentare il monte ore destinato alla formazione, le parti ritengono indispensabile sviluppare idonee iniziative finalizzate a sensibilizzare le imprese a destinare al Fondo Interprofessionale la quota del contributo dell’0,30% attualmente versato all’INPS tramite DM 10, in modo da costituire il “conto formazione” da utilizzare per la realizzazione di piani formativi, secondo i criteri prestabiliti e coinvolgendo nei Piani formativi il Formedil-CPT territoriale.
Art. 7 - Premialità alle imprese
Nell'ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile (2,25%), l'aliquota dell'1,05%, oltre al rimborso alle aziende per malattia e infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle Aziende, ai sensi del CCNL del 18.7.2018, rinnovato il 3.3.2022.
Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati CCNL le Parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'anno 2024 (risultato di esercizio gestione imprese al 30.9.2023) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Cassa Edile ed in regola su tutti i propri cantieri della provincia di Foggia, regolamentato come segue:
1. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Cassa Edile nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
2. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato le ore lavorabili nel mese, al netto delle ore esimenti così come definite dalla CNCE, pro capite per ciascun operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Foggia nell'esercizio amministrativo.
3. Riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Foggia secondo le regole/criteri per il rilascio del Durc alla data di redazione della classifica e dell'erogazione e assenza di rateizzazioni in corso. L'imprese ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell'ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.
Somma da destinare alla premialità
Fatto salvo quanto stabilito all’ultimo capoverso del presente articolo l'ammontare della premialità è pari di anno in anno all'accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all'1,05% di contribuzione al netto delle prestazioni di malattia e infortunio erogate).
Il fondo della Premialità sarà utilizzato anche per la fornitura delle calzature antinfortunistiche aggiuntiva rispetto a quella prevista della normativa vigente in tema di forniture di dpi da parte dell’azienda, che saranno fornite direttamente alle imprese iscritte in Cassa Edile di Capitanata, tenuto conto delle 700 ore lavorate per ogni operaio che abbia maturato tale parametro così come già previsto dai regolamenti attuali della Cassa Edile di Capitanata.
Calcolo del singolo premio per impresa e modalità di riscossione
Entro il 15 di gennaio, la Cassa Edile estrae una lista degli aventi diritto al premio riferiti all'esercizio amministrativo chiuso al 30 settembre dell'anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel periodo di competenza 1° ottobre - 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.
La lista riporta l'ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce la "somma da destinare” in modo proporzionale rispetto a tali somme. La somma verrà stabilita secondo la disponibilità della Cassa Edile di Capitanata.
Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l'ammontare dei contributi versati alla singola impresa sarà incrementato:
- del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil;
- del 3,5% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal CPT;
- del 1,5% in caso di utilizzo dei servizi forniti da ASE RLST (inteso come disponibilità all’effettivo utilizzo del servizio con accesso ai cantieri da parte di ASE RLST);
- del 1% in caso di adesione al protocollo cantieri sostenibili che andrà ad essere sottoscritto;
- del 3% in caso di adesione al progetto protocollo per fascicolo elettronico del cantiere con controllo di presenze che Ance, assieme alle OO.SS. ed altre istituzioni, sottoscriverà con la Prefettura di Foggia. In attesa della sottoscrizione del protocollo e della messa a disposizione della piattaforma software, la percentuale sarà attribuita a tutte le aziende come se avessero già aderito.
A seguito dell'unificazione del Formedil e del CPT nell'Ente Unico rimangono confermate le percentuali su indicate ovvero 3,5% in caso di richiesta di servizi sulla sicurezza intesi quali concessione di disponibilità alla verifica di regolarità dei cantieri in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del personale incaricato dal CPT e 3% di richiesta di servizi in materia di formazione obbligatoria, come da D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
A tal fine gli Enti bilaterali afferenti alle Parti sottoscrittrici il presente Contratto Integrativo dovranno rilasciare alla Cassa Edile idonea dichiarazione entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
Modalità di Attribuzione
La lista viene generata dagli uffici della Cassa, controllata ed autorizzata dal Direttore dell'ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia di gennaio.
Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nella dichiarazione successiva.
Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio.
Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Cassa Edile di Capitanata.
L'impresa ed il consulente saranno informati dell'accesso alla premialità con apposita Pec.
Le somme non utilizzate nell'anno di competenza saranno portate a nuovo ed integralmente utilizzate nell'erogazione dell'esercizio successivo.
Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore.
Art. 15 - Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 e all’art. 5 del vigente CCNL.
Le ore eccedenti le 8 ore giornaliere saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL.
a) Operai di produzione.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 5 del vigente CCNL, l’orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali di media annua ripartito in 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì.
b) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell’art. 6 del CCNL 20.05.2004 l’orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Con riferimento all’art. 5 del vigente CCNL si conferma che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per complessive 48 ore;
b) determinazione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre;
c) per i custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti e per tutti gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all’art. 6 del CCNL, nel periodo sopra stabilito l’orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali.
Per gli operai di cui alla lett. c) dell’art. 6, nel periodo predetto l’orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
La retribuzione per le ore di cui al punto “a” e “b” è corrisposta mediante l’accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.
In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l’anticipazione da parte dell’impresa del trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 24 del vigente CCNL per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di riduzione a 35 ore l’anticipazione dell’impresa è pari all’importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.
L’anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell’accantonamento complessivo di cui
all’art. 18 del vigente CCNL maturato da ciascun operaio, e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall’importo che, per lo stesso operaio, l’impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 18.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Resta salvo quant’altro previsto dall’art. 5 del vigente CCNL
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità dì contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:
Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora); 4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli); 5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango; 5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario; 8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume; 8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe; 8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività; 11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione); 12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio; 13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre; 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti; 16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12); 16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta; 17%
16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e incorporato nel fabbricato stesso; 17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.; 19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria; 19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3; 20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti; 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.; 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti. 27%
23) Lavori in estensione ferroviaria 10%
Gruppo B) - Lavori in galleria
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; 46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; 26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; 18%
d) lavori eseguiti in presenza di gas. 20%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri; 54%
b) da oltre 10 a 16 metri; 72%
c) da oltre 16 a 22 metri; 120%
d) oltre 22 metri. 180%
Gruppo D) - Lavori marittimi
Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 3,50%.
Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario
Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell’art. 21 del CCNL, ove spettante, nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni sopra previste.
Art. 21 - Lavori in zone malariche
Con riferimento all’art. 24 del Contratto Nazionale, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del predetto contratto nazionale, è di Euro 0,02 giornalieri.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle Autorità Sanitarie a norma di legge.
L’indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre incluso.
Art. 22 - Attrezzi di lavoro
[...]
Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell’impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.
[…]
Art. 23 - Mensa
Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l’istituzione.
[…]
Ove non si renda possibile l’attuazione della mensa, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva […]
Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presenta articolo.
Art. 26 - Posto di lavoro
Per i lavori stradali, ferroviari, di bonifica, irrigui, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, la cui caratteristica peculiare dei lavori è nota e, comunque, per i cantieri in estensione, si conviene, che l’operaio deve trovarsi sul posto di lavoro all’ora stabilita dall’orario di cantiere. Per posto di lavoro si intende il luogo dove effettivamente si svolge il lavoro.
Qualora l’azienda, per sua esigenza, dovesse far concentrare i lavoratori al Centro del cantiere e successivamente sul posto di lavoro, l’orario che intercorre a tale scopo sarà considerato orario di lavoro, utile per raggiungere le 8 ore giornaliere.
Tanto premesso e limitatamente ai lavori irrigui, sarà riconosciuta una indennità pari al 5% della paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore in favore degli operai.
Art. 28 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o in legno fisso o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre i 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Per quanto attiene le visite mediche periodiche effettuate dall’azienda i lavoratori saranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti enti pubblici con oneri a carico dell’azienda, almeno una volta all’anno presso il Centro di Medicina Sociale e Preventiva di Foggia o presso altri centri medici abilitati più vicini al cantiere.
Libretti sanitari
Con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 85 del vigente CCNL le parti convengono che venga realizzato il libretto sanitario.
Tale libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile in duplice copia di cui una al lavoratore e l’altra all’impresa.
A cura dell’azienda verranno annotati cronologicamente e analiticamente i seguenti dati:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970 e loro esiti;
- infortuni sul lavoro, diagnosi ed eventuale durata; i
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio, diagnosi e durata.
La copia del libretto sanitario in possesso del lavoratore sarà tenuta a cura dello stesso.
La copia in possesso dell’azienda verrà tenuta con segretezza da questa fino a quando sussiste il rapporto di lavoro, dopo di che sarà rimessa alla Cassa Edile che provvederà ad inviarla al nuovo datore di lavoro.
Art. 30 - Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Le parti richiamano integralmente quanto previsto dall’art. 14 del vigente CCNL.
Art. 31 - Servizio sicurezza
Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni. A tal fine, le parti concordano di istituire il “Servizio Sicurezza” che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST).
Art. 32 - Part time
Con riferimento all’art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l’Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.
Art. 35 - Decorrenza e durata
Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, dal 1° di ottobre 2024 ed avrà una durata di 3 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL.
Dichiarazione a verbale
(Contratto Provinciale di Lavoro 07/10/2024)
Ance Foggia e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil territoriali, con la sottoscrizione del presente integrativo provinciale, hanno inteso consolidare e rafforzare la presenza sul territorio degli Enti Paritetici per una maggiore tutela dei lavoratori, per migliorare il grado di competitività delle imprese e per realizzare maggiore trasparenza, regolarità e qualità all’interno del settore delle costruzioni.
Quanto sopra in sintonia con le parti sociali a livello nazionale.
Le parti, in relazione agli accordi sopra richiamati, convengono che per la loro fase attuativa sarà ricercata sintonia con le intese nazionali sottoscritte o che saranno realizzate nel merito.
