Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 ottobre 2007
Validità: 01-01-2005 - 31.12.2008
Parti: Confartigianato Legno e Arredo, Cna Produzione, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato
Fonte: CNEL
Note: L'accordo viene integrato con accordo integrativo del 30 ottobre 2007

Sommario
:

1) Orario di lavoro, straordinario, notturno, festivo, banca individuale delle ore, pausa consumazione pasto.
Nuovo art. 20 - Orario di lavoro - lavoro supplementare.
Nuovo art. 20 bis - Durata massima dell'orario di lavoro.
Nuovo art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nuovo art. 21 bis - Banca delle Ore individuale.
Nuovo art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 22 bis - Pause per la consumazione del pasto.
2) Contratto a termine.
3) Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale.
Nuovo articolo - Permessi retribuiti straordinari.
Nuovo articolo - Congedi per formazione.
Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.
4) Lavoro a tempo parziale.
Nuovo articolo - Lavoro a tempo parziale (o part-time).
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
5) Contratto di inserimento.
Nuovo articolo - Contratti di inserimento.
6) Relazioni sindacali / Sistema d'informazioni.
Commissione Nazionale Paritetica (CPN)
Tutele contrattuali
7) Integrazione per malattia/infortunio.
8) Malattia apprendisti.
9) Regolamentazione apprendistato professionalizzante.

Premessa.
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Età di assunzione.
Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
Art. 7 - Retribuzione.
Art. 8 - Piano formativo individuale.
Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa.
Art. 11 - Tutor.
Art. 12 - Attribuzione della qualifica.
Art. 13 - Profili formativi apprendistato.
Decorrenza.
Norma transitoria.
Norme finali.
10) Classificazione.
Art. 18 - Classificazione.
Categorie professionali

Articolato da inserire nell'art. 13 - parte comune "Assunzione"
11) Sfera di applicazione.
12) Profili professionali apprendistato professionalizzante CCNL legno arredamento artigiano.

Competenze trasversali e/o specifiche ai 4 comparti

13) Parte economica.
Retribuzioni
Allegato
Telelavoro Accordo 9 giugno 2004
Accordo integrativo 30 ottobre 2007
1) Decorrenza e durata contrattuale
2) Relazioni sindacali
3) Scomposizione dei minimi tabellari per le nuove categorie C Super e F
4) Retribuzioni categoria A)
5) (Apprendistato professionalizzante)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro legno, arredamento e mobili

Il giorno 11 ottobre 2007, tra le Organizzazioni artigiane: Confartigianato Legno e Arredo, Cna Produzione, Casartigiani, Claai e Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil si è convenuto il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del Legno, Arredamento e Mobili 15 dicembre 1997.

1) Orario di lavoro, straordinario, notturno, festivo, banca individuale delle ore, pausa consumazione pasto.
Nuovo art. 20 - Orario di lavoro - lavoro supplementare.

La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali nella giornata di sabato potranno essere massimo 4.
[…]
È fatto salvo quanto previsto all'art. 22 (Flessibilità).
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le Parti convengono che sarà possibile:
- distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
- articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che in assenza di accordo quanto sopra non potrà essere attuato.

Nuovo art. 20 bis - Durata massima dell'orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3), D.lgs. n. 66/03.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.

Nuovo art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 3), art. 20, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 sull'orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
Come stabilito dall'art. 5, comma 3), D.lgs. n. 66/03, il lavoro straordinario non può superare le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario.
[…]
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare, verranno recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successivo.

Nuovo art. 21 bis - Banca delle Ore individuale.
È istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da:
[…]
- eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione.
Nella contrattazione collettiva regionale le Parti ne articoleranno le modalità operative.

Nuovo art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Modificare il comma 2) come segue:
"Per far fronte alle variazioni di intensità _______, per un massimo di 96 ore nell'anno."

Art. 22 bis - Pause per la consumazione del pasto.
Nell'ambito della giornata lavorativa il lavoratore il cui orario di lavoro superi le 6 ore deve poter consumare il proprio pasto in un intervallo di tempo di almeno mezzora; in presenza di particolari condizioni tale pausa potrà essere ridotta eccezionalmente, di comune accordo, a 15 minuti retribuiti.

2) Contratto a termine.
Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE n. 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
(1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 giorni lavorativi;
(2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
(3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
(4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
(5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
(6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione alla esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l' assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del presente articolo.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.

3) Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale.
Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.

1) Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano una offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17, legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore.
2) Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'Accordo interconfederale del febbraio 2006.
3) Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Impegno delle Parti.
In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione destinata agli apprendisti e alle nuove richieste di mercato, le Parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle Istituzioni preposte, al fine di garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio.
Allo stesso modo le Parti ritengono di particolare rilevo l'individuazione e la conseguente realizzazione di Istituti Tecnici Professionali e Superiori che possano rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro locale delle imprese del settore.
Le Parti si impegnano, infine, a sollecitare le Istituzioni competenti ad individuare idonei finanziamenti per i fini di cui sopra.

5) Contratto di inserimento.
Nuovo articolo - Contratti di inserimento.

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
[…]
- per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
[…]
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di 'e-learning' in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo interconfederale 11.2.04.

6) Relazioni sindacali / Sistema d'informazioni.
All'art. 2, aggiungere:
"Le Parti convengono che l'Osservatorio "OLMA" si riunirà semestralmente, e dovrà avvalersi dei dati in possesso degli Enti Bilaterali Regionali. A tale proposito le Parti si attiveranno affinché a livello regionale sia possibile rilevare i dati dei singoli comparti produttivi attraverso specifiche sezioni operative.
Inoltre, le Parti convengono che annualmente sia redatto un documento che riassuma lo stato del settore e le sue prospettive.
Per la realizzazione dei compiti assegnati dal vigente statuto di OLMA le Parti si attiveranno congiuntamente per ricercare fonti di finanziamento pubblico quali, ad esempio, Fondi Europei per la progettazione al fine della promozione e sviluppo del settore. Inoltre per quanto attiene l'artigianato l'OLMA opererà all'interno di EBNA che metterà a disposizione la sede operativa.

Commissione Nazionale Paritetica (CPN)
Le Parti convengono che, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l'effettiva funzionalità della Commissione.".

Tutele contrattuali
All'art. 3, aggiungere:
"Le Parti si impegnano ad attivare la positiva esperienza degli Enti Bilaterali Regionali affinché venga estesa alle Regioni ove questi ancora non sono stati costituiti.
Le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per una verifica di quanto fatto e ad attivarsi conseguentemente per la realizzazione di quanto previsto.".

9) Regolamentazione apprendistato professionalizzante.
Premessa.

Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il D.lgs. 10.9.03 n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti 3 diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
(a) apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione;
(b) apprendistato professionalizzante;
(c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, anche prive di specifica regolamentazione.

Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico- professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.

Art. 2 - Età di assunzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dalla categoria AS alla categoria E e per le relative mansioni.

Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto- dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1° gruppo (categorie AS, A e B)
durata: 6 anni
- 2° gruppo (categorie CS, C e D)
durata: 5 anni
- 3° gruppo (categoria E)
durata: 2 anni e 6 mesi

Art. 8 - Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente volto alla acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato e in ogni caso entro il 1° anno del contratto stesso);
(2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento 'on the job', aula, 'e-learning', seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, 'action learning', visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.

Art. 11 - Tutor.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.

Art. 13 - Profili formativi apprendistato.
Ai sensi della legge n. 80/05, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante sono riportati nell'apposita sezione del presente verbale di accordo.

Norme finali.
Le Parti, in caso di modifica legislativa, si impegnano ad incontrarsi prontamente per eventuali adeguamenti alla presente normativa.
Le Parti si incontreranno entro il 31.12.08 per disciplinare l'apprendistato per alta formazione.
Le Parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]

10) Classificazione.
Art. 18 - Classificazione.
Categorie professionali

Articolato da inserire in apposita, nuova sezione dedicata al mercato del lavoro / azioni positive per i lavoratori stranieri, come norma premiale:
"I lavoratori stranieri che dopo l'assunzione nella categoria "F" si iscrivono a corsi di lingua italiana ( da tenersi fuori dal normale orario di lavoro), presso Scuole pubbliche o private e/o presso Società di formazione espressione dalle parti firmatarie del presente CCNL, una volta ottenuto e depositato in copia al datore di lavoro il relativo attestato finale di frequenza permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 6 mesi di calendario dalla data di assunzione; laddove i 6 mesi siano già trascorsi alla data della consegna dell'attestato di cui prima il passaggio automatico nella categoria "E" avverrà con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell'attestato. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori italiani che imparino, con le stesse modalità di cui sopra, una lingua straniera."

Articolato da inserire nell'art. 13 - parte comune "Assunzione":
Al posto di "libretto di lavoro" (soppresso per legge) sostituire "in attesa della piena attuazione del libretto formativo del cittadino (art. 2, D.lgs. n. 276/03), solo laddove richiesto dal datore di lavoro, l'apposita dichiarazione redatta dal Centro dell'Impiego competente in merito alla sua precedente storia lavorativa come lavoratore dipendente.".

11) Sfera di applicazione.
Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per gli addetti del comparto artigiano come definito dalla legge n. 443/85 e successive modifiche (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica.
Il presente CCNL si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, etc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami,
- aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo:
* per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale,industriale
* per la nautica anche da diporto
* arredo urbano
* per i giardini, parchi giochi, piscine
* per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno; - modellisti in legno e lucidatori;
- sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico- sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
- infissi e serramenti avvolgibili, abbaini;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere;
- costruttori/produttori di:
* mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito
* mobili ed elementi di arredo vari
* mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini
* mobili e accessori per la nautica
* mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere
* di elementi di arredo ligneo urbano
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;
- pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
- costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /etc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile e affini;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/85 del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

12) Profili professionali apprendistato professionalizzante CCNL legno arredamento artigiano.
Competenze trasversali e/o specifiche ai 4 comparti:
[…]
- approfondimento della normativa sulla sicurezza specifica del proprio ruolo e mansione in azienda;
- approntamento macchinari e utensili del legno e/o dei rivestimenti;
- comunicare e sapersi coordinare con i compagni di lavoro per l'esatta esecuzione dei lavori;
- conoscenza delle comuni tipologie di verniciatura;
- conoscere gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere i linguaggi base di programmazione utilizzati per il funzionamento delle macchine;
- conoscere le tecniche di lavorazione del legno per la costruzione di infissi e serramenti: taglio, sezionatura, piallatura, fresatura, modellazione;
- la certificazione fitosanitaria e le tecniche di essiccazione;
- leggere il disegno tecnico in modo da individuare i materiali, le forme e gli incastri dell'elemento tecnico da eseguire;
- leggere, comprendere e comunicare ad altri lavoratori istruzioni tecniche sui lavori, sui materiali, sulle attrezzature, sui macchinari, rapportandosi con essi per esatta esecuzione dei lavori;
- organizzazione e pulizia del proprio posto di lavoro;
[…]
- saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
[…]

Accordo - CCNL legno, arredamento e mobili - 11 ottobre 2007 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro legno, arredamento e mobili
Il giorno 30 ottobre 2007, tra le Organizzazioni artigiane: Confartigianato Legno e Arredo, Cna Produzione, Casartigiani, Claai e i Sindacati dei lavoratori: Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil si è convenuto il seguente verbale integrativo dell'Intesa 11.10.07.

2) Relazioni sindacali:
Le Parti recepiscono integralmente gli Accordi interconfederali del 17.3.04 e del 14.2.06.