Tipologia: Ipotesi accordo integrativo
Data firma: 24 maggio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Business Unit del Legno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Gruppo Saviola
Fonte: fenealuil.it
Sommario:
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Premessa |
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Trattamenti di produttività |
Ipotesi accordo integrativo Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola
Il giorno 24 maggio 2022, a Roma presso la sede della Fillea-Cgil, per la Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola costituita oggi dalle società Gruppo Mauro Saviola srl e Composad srl (di seguito anche la "BU Legno del Gruppo" o in breve il "Gruppo" o "l'Azienda"),
Premesso in via preliminare che
- in data 31/12/21 scadeva la validità dell'Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno sottoscritto in data 8/5/19 (il "precedente Accordo Integrativo");
- in vista della scadenza del sopracitato accordo, le OO.SS. in data 4/10/21 chiedevano formalmente all'Azienda di aprire il confronto volto al rinnovo dello stesso ed inviavano relativa Piattaforma con le proposte da discutere in data 22/12/21;
- le Parti avviavano, quindi, il confronto diretto al rinnovo della contrattazione collettiva di livello della BU Legno, in vigenza prorogata del protocollo per le relazioni industriali e contrattazione per la BU Legno del Gruppo che inter alia istitutiva un organo di coordinamento tra le RSU della BU Legno (il "Coordinamento"), sottoscritto in data 15/5/15;
- nei primi mesi del 2022 si tenevano tra le Parti gli incontri preliminari diretti a discutere il rinnovo del contratto integrativo;
- nelle more: (i) venivano formalmente comunicati all'Azienda i nuovi componenti del Coordinamento: (ii) veniva sottoscritto, in data 31/3/22, un nuovo protocollo per le relazioni industriali e la contrattazione per la BU Legno del Gruppo (il "Protocollo") che, inter alia, ha rinnovato il Coordinamento, fissandone le regole di funzionamento nonché i poteri e le competenze;
- l'Azienda e le OO.SS. riconoscono reciprocamente gli ottimi risultati raggiunti e manifestano pertanto la volontà di proseguire il positivo percorso intrapreso tramite la definizione di una nuova contrattazione collettiva di secondo livello della BU Legno, in linea con le attuali esigenze aziendali e del Gruppo;
- la nuova contrattazione deve tener conto altresì anche del momento particolare, sia storico che di mercato, che l'Azienda e i Lavoratori sono chiamati ad affrontare, rispetto al quale orientare per il prossimo triennio i contenuti, le previsioni e gli interventi della contrattazione stessa;
- all'esito di tale confronto, le Parti hanno quindi raggiunto una nuova intesa diretta alla definizione del Nuovo Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, nei termini ed alle condizioni che seguono, sottoscrivendo in data 24/5/22 una ipotesi di Accordo Integrativo da sottoporre all'approvazione delle assemblee dei Lavoratori/Lavoratrici.
Tutto ciò premesso tra la Direzione della BU Legno del Gruppo (la "Direzione del Gruppo"), […] in nome e per conto anche delle singole società controllate Gruppo Mauro Saviola srl e Composad srl, e il Coordinamento delle RSU della BU Legno del Gruppo (il "Coordinamento"), così come definito nel Protocollo del 31/3/22, nelle persone dei Signori già comunicati all'Azienda e che sottoscrivono in calce la presente intesa; nonché le OO.SS. Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, […], assistite dalle OO.SS. Territoriali di Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil (unitamente al Coordinamento di seguito le "OO.SS."); è stata sottoscritta la presente intesa
1 Parte normativa
1.1. Relazioni industriali
Le Parti intendono proseguire nel percorso di positivo confronto e di incentivazione e delle relazioni industriali. Pertanto, sul punto, confermano gli impegni reciprocamente al punto 1.1. "Relazioni Industriali" del precedente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno.
Ad integrazione di quanto già previsto al citato punto 1.1., le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione attiva delle RSU e dei lavoratori sul tema degli investimenti, sulla manutenzione, sui processi produttivi, sulle tecnologie digitali, su eventuale robotizzazione delle lavorazioni, anche attraverso la predisposizione di incontri informativi con le OO.SS. e con il Coordinamento.
Nota a verbale
L'Azienda, entro la fine del corrente anno, renderà disponibili alle RSU dei diversi siti interessati, le strutture e le strumentazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale.
1.2 Classificazione dei lavoratori, professionalità e formazione continua
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1.2. “Classificazione del lavoratori, professionalità e formazione continua" del precedente Accordo Integrativo della BU Legno, le Parti si impegnano a pianificare, nel corso della vigenza della presente intesa, interventi mirati all'aggiornamento dei ruoli e delle mansioni, tenuto conto delle nuove e prospettiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'Azienda.
Nota a verbale
Ai fini di quanto sopra, le Parti si incontreranno entro la data del 30/9/22 per la consegna delle richieste di aggiornamento del mansionario ed un relativo calendario di attività da concludersi entro il 31/3/23.
Le Parti, inoltre, si impegnano, entro la vigenza della presente intesa a raggiungere il monte ore di formazione su base annua per lavoratore a 12 ore complessive.
Le Parti si impegnano entro la vigenza della presente intesa a predisporre appositi incontri formativi con i componenti del Coordinamento designati appositamente allo scopo, aventi per oggetto la conoscenza del bilancio aziendale. Ai fini della formazione di cui si tratta viene istituita, per la vigenza della presente intesa, la figura del "Delegato alla formazione".
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che i primi interventi formativi (per complessive n. 8 ore) in materia di bilancio saranno programmate entro la fine del corrente anno 2022 per i componenti del Coordinamento ("ristretto") designati per lo svolgimento di tali attività.
Le Parti si danno, altresì, atto che la figura del "Delegato alla formazione" viene istituita, nell'ambito dei membri del Coordinamento designati, nella misura di n. 1 addetto per ogni sigla sindacale per tutto il Gruppo
Infine, le Parti si impegnano ad istituire il c.d. "Libretto Formativo" del lavoratore, quale strumento di registrazione e attestazione delle attività formative svolte; il Libretto Formativo sarà aggiornato con cadenza annuale.
1.3 Sicurezza e ambiente di lavoro
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1.3. "Sicurezza e ambiente di lavoro" del precedente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, le Parti si impegnano a costituire il "Tavolo per la, sicurezza", entro la fine del corrente anno.
Le Parti, inoltre, si impegnano a predisporre annualmente nei confronti dei Lavoratori adeguati strumenti informativi e di verifica in materia di sicurezza - anche con specifico riferimento ai piani sicurezza - e ambiente di lavoro, nonché di salubrità degli ambienti di lavoro stessi.
Al fine di valorizzare al meglio, anche in termini di efficacia, gli interventi, i programmi e le azioni previsti dall'Azienda in materia di tutela della sicurezza e dell'ambiente di lavoro, le Parti concordano di istituire, in via sperimentale, a far data dal 1/1/23, un apposito "Premio Salute e Sicurezza", da riconoscere nei termini e con le modalità di cui alla presente intesa.
1.4 Mercato del lavoro
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1.4. '"Mercato del lavoro" del precedente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, le Parti concordano quanto segue.
Le Parti si impegnano ad istruire, nel corso della vigenza della presente intesa, misure finalizzate a realizzare la c.d. "staffetta generazionale" nonché a predisporre percorsi ad hoc per i Lavoratori adibiti ai lavori usuranti e/o gravosi.
1.4.1 Politiche di genere e vittime di violenza di genere
Con particolare riferimento alle politiche di genere (e a sostegno delle vittime di violenza di genere), A le Parti si impegnano a valutare la possibilità di implementare interventi mirati.
In particolare, per quanto riguarda le Politiche di genere, gli interventi di cui si tratta dovranno interessare: (i) le posizioni professionali dei Lavoratori e le possibilità di miglioramento professionale anche in scala gerarchica (anche con riferimento ad elementi tecnico-professionali); (ii) l'eventuale introduzione, a tendere, del "Bilancio di genere"; (iii) la previsione di forme di flessibilità di orario
entrata-uscita ed elementi in grado di favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro; (iv) le misure dirette a favorire la fruizione del congedo di paternità (anche sul piano dei relativi trattamenti economici) al fine di promuovere la genitorialità condivisa, anche attraverso l'aumento dei permessi p concessi al lavoratore in occasione della nascita del figlio o diretti a supportare la condivisione di cure familiari (per genitori anziani non autosufficienti, ecc.); (v) la previsione di un percorso di formazione professionale peri lavoratori interessati al rientro dalla maternità/paternità o da lunghe malattie.
Per quanto riguarda invece le Vittime di violenza di genere, gli interventi di cui si tratta dovranno interessare: (i) per le vittime di violenza di genere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali comunali, case rifugio o Centri Antiviolenza, la previsione di mensilità aggiuntive, oltre a quelle già previste dalle disposizioni normative in materia (Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80); (ii) sempre per tali vittime, a richiesta, il trasferimento presso altre sedi di lavoro per garantirne la tutela e l'incolumità; (iii) misure di assistenza nei processi di reinserimento lavorativo ed, in caso di accertato comportamento lesivo della dignità della persona, misure di contrasto adeguate nei confronti di coloro che abbiano posto in essere questi comportamenti; (iv) a completamento ed a supporto di quanto precede, forme di inserimento in turni agevolati compatibili con i percorsi certificati.
Le Parti si danno atto, infine, che saranno valutate dall'Azienda apposite politiche di inserimento di lavoratrici donne nell'ambito delle strutture operative ed organizzative aziendali.
1.3.2 Lavoro "agile"
Con Particolare riferimento alla disciplina del lavoro agile, le Parti dichiarano la propria disponibilità a valutare ('implementazione di una regolamentazione condivisa avente ad oggetto la disciplina dello smart working, compatibilmente con gli sviluppi normativi e ad opera della contrattazione collettiva in materia.
1.5 Orario di lavoro - Turnazione
Le Parti, ad integrazione di quanto previsto al punto 1.7. “orario di lavoro – turnazione” del precedente Accordo Integrativo della BU Legno, si impegnano ad istituire una "commissione laterale" per definizione "Avviso Comune" in materia di organizzazione del lavoro (con riferimento, in particolare, ai temi della turnistica) entro la vigenza della presente intesa.
Nota a verbale
Ai fini di quanto sopra, le Parti si incontreranno entro la data del 31/12/23 per definire i punti in materia all'ordine del giorno ed un relativo calendario di attività.
2 Parte economica
2.2 Mensa e buoni pasto
Le Parti concordano e si danno atto che, per la vigenza della presente intesa, è prevista l'introduzione progressiva del trattamento relativo al "buono pasto".
[…]
Dove previsto il servizio mensa aziendale, viene mantenuta l'organizzazione (con gli attuali trattamenti a carico azienda e Lavoratori interessati) del servizio di cui si tratta senza il riconoscimento del trattamento (buono pasto) di cui alla presente intesa, salvo diverso accordo in materia tra le Parti.
[…]
Trattamenti di produttività
2.6.10 Premio Salute e Sicurezza
Al fine di valorizzare al meglio, anche in termini di efficacia, gli interventi, i programmi e le azioni previsti dall'Azienda in materia di tutela della sicurezza e dell'ambiente di lavoro, le Parti concordano di istituire, in via sperimentale, a far data dal 1/1/23, un apposito "Premio Salute e Sicurezza" (PSS) nei termini e con le modalità di cui alla presente intesa.
In particolare, il PSS sarà correlato ai miglioramenti raggiunti in materia di sicurezza, salute ed ambiente, per ciascun stabilimento e/o reparto produttivo, con riconoscimento e maturazione che avverranno su base annua (periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre) in ragione dei criteri e delle modalità che seguono.
Al fine di valorizzare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza, salute ed ambiente è previsto un meccanismo parametrato a indicatori operativi per i lavoratori c.d. "diretti" della BU Legno che effettuino segnalazioni proattive di potenziale pericolo, realizzando una fattiva collaborazione per il mantenimento di elevati standard di settore.
Nello specifico, gli indicatori operativi previsti per ciascun stabilimento e/o reparto produttivo della BU Legno sono quelli determinati ed indicati nelle singole "schede tecniche" di sicurezza, che saranno oggetto di confronto e definite entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza (1/1/23) del PSS.
Il PSS sarà pari, su base annua, ad un importo massimo fisso di € 125 lordi per lavoratore per l'anno 2023 e €250 lordi per l'anno 2024, in caso di raggiungimento del 100% degli obiettivi stabiliti.
Le Parti concordano che non sarà comunque erogato alcun PPS seppur gli indicatori operativi risultino raggiunti, qualora lo stabilimento/reparto non rispetti comunque determinate condizioni minime di accesso ("Soglia di Accesso") indicate nelle "schede tecniche" di cui sopra.
Il PSS non sarà riconosciuto ai lavoratori che nell'anno di riferimento abbiano superato le giornate di assenza tutelati previsti dalla "soglia di garanzia" come previsto al punto 2.6.6. - indice di ricalcolo del precedente Accordo integrativo della BU Legno.
L'andamento e le valutazioni riguardanti i parametri alla base del PSS (segnalazioni) saranno oggetto di apposita informativa nell'ambito dell'informativa annuale prevista in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, con anche il coinvolgimento dei RLS e del RSPP.
Ai fini dell'applicazione dei trattamenti fiscali e previdenziali previsti dalla disciplina in materia di premio di risultato, si rinvia al punto 2.6.11 della presente intesa.
3 Disposizioni finali
Le Parti concordano e si danno atto che per tutto quanto non espressamente indicato nella presente intesa sono da ritenere valide le previsioni contenute nel precedente Accordo Integrativo della BU
Roma, 24 maggio 2022
Letto, confermato e sottoscritto
