Cassazione Penale, Sez. 1, 02 maggio 2025, n. 16471 - Danneggiamento del cronotachigrafo. Art. 437: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro


 

Nota a cura di Infriccioli Claudio, Paesani Francesco,  in NT+ Lavoro, 14.07.2025 "Autotrasporto, danneggiare il cronotachigrafo è reato"

Nota a cura di Ripepi Antonino, in Labor - Contratto di lavoro, 26.07.2025 "La Cassazione sui rapporti tra art. 437 c.p. e art. 179 cod. strada in una fattispecie di manomissione del cronotachigrafo da parte del conducente"

Nota a cura di Guariniello Raffaele, in Igiene & Sicurezza del Lavoro, 8-9/2025, 452-454, "Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e cronotachigrafo manomesso"

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. CASA Filippo - Relatore

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. LANNA Angelo Valerio - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il Omissis

avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore avvocato MICHELE VAIRA del foro di FOGGIA, in difesa di A.A., che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con la sentenza in epigrafe (22 aprile 2024), la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in data 28 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato A.A. alla pena di quattro mesi di reclusione, con i doppi benefici di legge, per il reato di cui all'art. 437 cod. pen., consistito nell'aver danneggiato, mediante l'applicazione di un magnete, il funzionamento del cronotachigrafo installato sull'autoarticolato IVECO targato Omissis, con rimorchio targato , da lui condotto, così alterando la registrazione dei dati relativi ai tempi di guida, alle distanze percorse e alle velocità sostenute (in Vasto, il 24 luglio 2019).

1.1. La Corte di appello confutava il primo motivo di gravame, di natura processuale, con il quale l'appellante denunciava la violazione dell'art. 420-tercod. proc. pen. per avere il Tribunale di Vasto illegittimamente respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 1 giugno 2022, avanzata dal difensore per legittimo impedimento dell'imputato dovuto a motivi di salute.

Osservava la Corte di merito che la genericità della certificazione medica prodotta, mancante di alcuna specifica indicazione circa l'entità del rilevato "stato febbrile" e il tipo di terapia da praticarsi, rendeva la stessa inidonea a rappresentare in termini di ragionevole certezza che quell'alterazione febbrile fosse sufficientemente significativa da imporre un riposo domiciliare al paziente, pena, in difetto, l'esposizione a rischio della sua salute.

1.2. Disattendeva, poi, la Corte territoriale la tesi difensiva, su cui si imperniava il motivo principale di impugnazione, secondo la quale, nel conflitto apparente di norme, l'una penale (art. 437cod. pen.) e l'altra amministrativa (art. 179cod. strada), regolanti il medesimo fatto, la condotta tenuta dall'imputato avrebbe dovuto considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 citato in virtù del criterio di soluzione del conflitto, ispirato al principio di specialità, positivamente disciplinato dall'art. 9, comma 1,L. n. 689 del 1981.

I giudici del gravame intendevano, viceversa, dare continuità all'orientamento ermeneutico (Sez. 1, n. 47211 del 2016, Rv. 268892 - 01; Sez. 1, n. 10494 del 2020, Rv. 278496 - 01; Sez. 1, n. 46444 del 2023, non mass.) che esclude, alla luce dell'art. 15cod. pen., la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme in discussione, tenuto conto sia della diversità dei beni giuridici da esse, rispettivamente, tutelati (la sicurezza della circolazione stradale dall'art. 179cod. strada e la sicurezza dei lavoratori dall'art. 437cod. pen.), sia della diversità strutturale delle due fattispecie sui piani oggettivo e soggettivo, evidenziando:

- che il reato di cui all'art. 437cod. pen. è punito a titolo di dolo, mentre l'illecito amministrativo di cui all'art. 179cod. strada è sanzionato, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa;

- che la condotta sanzionata dalla norma amministrativa non presuppone che l'autore della violazione coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437cod. pen., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente);

- che la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita quale reato di pericolo, prescinde dalla materiale messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere da essa.

Non ritenevano persuasivo i giudici del gravame il diverso orientamento giurisprudenziale che ravvisa un rapporto di specialità tra le due norme in esame, determinando, così, la soggezione dell'autore della condotta alla sola sanzione amministrativa (Sez. 1, n. 18821 del 2019, Rv. 275466 - 01), in quanto fondato sull'errato presupposto di qualificare come "proprio" il reato di cui all'art. 437cod. pen., addebitabile, cioè, solo a soggetti investiti di una posizione di garanzia.

Notava, al riguardo, la Corte di L'Aquila che siffatta natura del reato de quo avrebbe potuto ravvisarsi solo in presenza di condotte omissive, ma non in presenza di condotte commissive, che, in quanto tali, avrebbero potuto essere attuate da chiunque.

D'altro canto, il descritto contrasto giurisprudenziale non avrebbe potuto invocarsi dall'imputato per escludere l'elemento soggettivo del reato, dovendo, al contrario, il dubbio sulla liceità di una condotta indurre ogni cittadino ad un atteggiamento più attento, fino all'astensione dall'azione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del difensore, sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ribadendo la tesi dell'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 179 cod. strada, in base al principio di specialità, con eventuale rimessione alle Sezioni Unite del ricorso per dirimere il persistente contrasto giurisprudenziale.

2.2. Con il secondo, denuncia l'inosservanza degli artt. 420-fer e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Ci si duole, in particolare, che il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento abbia determinato una compressione dei diritti di difesa dell'imputato, impossibilitato, in conseguenza del rigetto, a sottoporsi ad esame e a far escutere il proprio teste a discarico.

Si stigmatizza, inoltre, l'irragionevolezza del diniego, alla luce dello stato di emergenza pandemico che in quel periodo si stava vivendo in Italia e nel mondo.

Nessuna norma, tra l'altro, prevede, a pena di inammissibilità, che nel certificato medico debba essere indicata la specifica terapia da seguire.

In conclusione, si rimprovera alla Corte di appello di aver trascurato di valutare se, nel caso concreto e nella contingenza pandemica, un accertamento di iperpiressia non fosse più che sufficiente per obbligare l'imputato a restare a casa, anche in considerazione del fatto che agli ingressi di qualsiasi struttura pubblica erano posizionati termoscanner volti proprio ad impedire, per evitare il rischio di contagi, l'accesso di soggetti iperpiretici.

 

Diritto


1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Priva di fondamento, in primo luogo, è la censura di carattere processuale dedotta con il secondo motivo.

Giova tener presente, al riguardo, che, per costante lezione della Corte di cassazione, in tema di impedimento del difensore o dell'imputato (art. 420-tercod. proc. pen.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici(con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, T., Rv. 271167 - 01; Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Ornaghi ed altro, Rv. 232568 - 01).

La Corte di L'Aquila ha correttamente applicato tale principio, osservando, in sintonia con il primo giudice, che, a fronte di una certificazione medica nella quale si attestava che l'imputato era "ammalato con febbre" e, di conseguenza, necessitava di "terapia" con "prognosi di tre giorni", non si davano le condizioni per reputare l'impedimento assolutamente ostativo e, quindi, per rinviare l'udienza del 1 giugno 2022: ciò perché, mancando alcuna specifica indicazione sull'entità dello "stato febbrile" rilevato e non essendo precisato il tipo di terapia da praticarsi, detta certificazione non poteva considerarsi idonea a rappresentare che quell'alterazione febbrile fosse sufficientemente significativa da imporre un riposo domiciliare al paziente, pena, in difetto, l'esposizione a rischio per la sua salute.

Rispetto a una motivazione, come quella descritta, immune da vizi logici e giuridici, il ricorso oppone un travisamento della certificazione prodotta in giudizio, prospettando non un mero "stato febbrile" - come attestato in quel documento - ma addirittura una "iperpiressia", una condizione, cioè, che, secondo l'insegnamento della scienza medica, indica una temperatura corporea molto elevata, vicina ai 40 gradi (Sez. 6, n. 17706 del 17/03/2004, Marfurt, Rv. 228475 - 01; Sez. 3, n. 3515 del 06/03/1996, De Lorenzo, Rv. 204277 - 01); condizione, però, che non emergeva in alcun modo, proprio per la correttamente rilevata genericità dell'attestazione di uno "stato febbrile", dal certificato in questione.

Destituita di fondamento è la censura sulla pretesa lesione del diritto di difesa che sarebbe derivata dal rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento: in primo luogo, perché, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 2), il rinvio è stato, di fatto, disposto dall'udienza del 1 giugno a quella del 15 giugno 2022, in cui, quindi, avrebbe potuto svolgersi l'esame dell'imputato; e, in secondo luogo, perché, dopo aver insistito, in quella sede, per l'esame del teste a discarico B.B., la difesa, all'udienza successiva del 28 settembre 2022, in cui ebbe luogo la discussione, rinunciò al teste medesimo.

3. Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la tesi difensiva, confutata nei gradi di merito, secondo la quale, nel conflitto apparente di norme, l'una penale (art. 437cod. pen.) e l'altra amministrativa (art. 179cod. strada), regolanti il medesimo fatto, la condotta tenuta dall'imputato avrebbe dovuto considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 citato in virtù del criterio di soluzione del conflitto, ispirato al principio di specialità, positivamente disciplinato dall'art. 9, comma 1, I. 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte distrettuale si è, infatti, conformata all'orientamento giurisprudenziale, attualmente prevalente, che il Collegio condivide, sulla scia delle precedenti pronunce Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, dep. 2020, Conversano, Rv. 278496 - 01, Sez. 1, n. 34107 del 29/03/2017, Trandafir, non mass., Sez. 1, n. 47211 del 25/05/2016, Vercesi, Rv. 268892 - 01, secondo le quali "Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179cod. strada- che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437cod. pen. - che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo".

Il principio è stato, in seguito, ribadito, tra le altre, da Sez. 2, n. 40 del 27/11/2024, dep. 2025, Trioschi, non mass., Sez. 1, n. 46444 del 20/09/2023, Loverre, non mass, e Sez. 1, n. 40187 del 16/06/2022, Vercesi, non mass.

3.1. Il ragionamento seguito dall'orientamento ermeneutico cui si aderisce può riassumersi come segue.

La questione relativa all'esistenza (o meno) di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l'applicazione - in via esclusiva - del criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla ed altro, Rv. 269668 - 01); il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite anche con specifico riguardo al tema, che qui interessa, del concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria apparentemente regolanti lo stesso fatto, nel qual caso deve trovare applicazione esclusivamente - una volta positivamente riconosciuto il conflitto - la disposizione che risulti speciale (rispetto all'altra) all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722 - 01).

Le pronunce passate in rassegna hanno concordemente escluso, in casi come quello di specie, la possibilità di applicazione del criterio della specialità sancito dagli artt. 15cod. pen. e 9 legge n. 689 del 1981, rilevando l'evidente assenza di coincidenza strutturale tra la fattispecie penale di cui all'art. 437cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 179, comma 2,cod. strada.

Si è, al riguardo, evidenziata la diversità, non solo e non tanto, dei beni giuridici tutelati da ognuna delle due fattispecie - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e, dunque, in primis, dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto, soprattutto, della stessa natura strutturale delle fattispecie medesime, sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello oggettivo.

Si è, in particolare, osservato:

a) che il reato di cui all'art. 437 cod. pen. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell'art. 179cod. strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è punito per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto;

b) che la condotta sanzionata dall'art. 179cod. strada non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437cod. pen., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente);

c) che la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo.

La conseguenza di tale condivisa impostazione non può che condurre a ritenere che, se l'imputato, come nel caso di specie, oltre a manomettere il dispositivo, abbia circolato alla guida del veicolo, debba essere chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti fra loro indipendenti, quello penale (art. 437 cod. pen.) e quello amministrativo (art. 179, comma 2,cod. strada, nel caso in esame non contestato, invece, al A.A.).

3.2. Non persuade il diverso indirizzo ermeneutico proposto da Sez. 1, n. 18221 del 09/04/2019, Sassonia, Rv. 275466 - 01 e Sez. 1, n. 2200 del 12/09/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364 - 01, secondo le quali il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179cod. strada, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all'art. 437cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro (nelle motivazioni, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all'art. 437cod. pen. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa).

Tale orientamento costruisce, in sostanza, la fattispecie in disamina come reato "proprio", in quanto sostiene essere l'art. 437cod. pen. applicabile solo nei casi in cui l'alterazione avvenga nell'ambito dell'organizzazione dell'attività di impresa da parte del proprietario o datore di lavoro.

Tuttavia, un indirizzo siffatto, si pone oggettivamente in contrasto, in primo luogo, con la lettera della legge, atteso che il reato in questione, attraverso l'univoco utilizzo, da parte del legislatore, del pronome "chiunque", è ascrivibile a ogni persona che "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia", e che, quindi, con tali modalità, pregiudichi o metta in pericolo la sicurezza degli ambienti di lavoro.

In secondo luogo, l'orientamento de quo non si concilia neppure con la ratio legis, poiché condurrebbe irragionevolmente ad escludere, ad esempio, dal suo raggio di azione, la condotta del lavoratore, il quale ometta di registrare l'effettiva circolazione del veicolo condotto, così ponendo a repentaglio la sicurezza propria e di colleghi che eventualmente viaggino con lo stesso mezzo.

Pur dovendosi, obiettivamente, registrare il contrasto di indirizzi interpretativi sul tema sottoposto all'odierno vaglio, ritiene il Collegio che manchino le condizioni per rimettere la questione alle Sezioni Unite, tenuto conto della netta prevalenza delle decisioni che qui si condividono e della mancata emanazione di sentenze espressive dell'orientamento minoritario dal 2019 in avanti.

4. In conformità alla condivisa opzione ermeneutica prevalente, la Corte di L'Aquila ha, dunque, correttamente ritenuto integrare gli estremi dell'art. 437 cod. pen. la condotta, posta in essere dal ricorrente, il quale, oltre ad essere conducente dell'autoarticolato sottoposto a controllo, è risultato, pacificamente, essere l'autore dell'alterazione.

Egli avrebbe potuto rispondere unicamente dell'illecito amministrativo di cui all'art. 179, comma 2,cod. strada solamente nel caso in cui, essendo conducente, non fosse stato l'autore della manomissione.

5. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2025.