Tipologia: CCNL
Data firma: 25 gennaio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Unionlegno-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Data di stipulazione e costituzione delle parti
I. Premessa
Sfera di applicazione
Parte prima - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1.- Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali.
1.

2. Comitato Paritetico Nazionale.
3. Comitato paritetico regionale e di Aree-Sistema.
4. Informazioni a livello territoriale.
5. Informazioni a livello aziendale.
Art. 2.- Assemblea.
• Forestazione e approvvigionamento
Art. 3.- Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione della RSU
2. Composizione della RSU
3. Numero dei componenti della RSU
4. Compiti e funzioni
5. Permessi
6. Revoca della RS U
7. Modalità per indire le elezioni
8. Elettorato attivo e passivo
9. Quorum per la validità delle elezioni
10. Presentazione delle liste
11. Affissioni
12. Modalità della votazione
13. Attribuzione dei seggi
14. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
15. Adempimenti della Direzione aziendale
16. Disposizioni varie
• Chiarimento a verbale
Art. 4.- Rappresentanza sindacale aziendale (solo per le industrie boschive e forestali).
Art. 5.- Permessi per cariche sindacali ed aspettative.
Art. 6.- Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7.- Fondo di solidarietà.
Art. 8.- Affissioni.
Art. 9.- Ambiente di lavoro.
• Norma transitoria
Art. 10.- Patronati.
Art. 11.- Commissione nazionale e paritetica per le a pari opportunità.
Art. 12.- Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 13.- Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello.
Parte seconda - Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1.- Assunzione.
Art. 2.- Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto.
Art. 3.- Donne e minori.
Art. 4.- Visita medica.
Art. 5.- Classificazione.
Art. 6.- Cumulo di mansioni.
Art. 7.- Orario di lavoro.
A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
B) Riduzione dell'orario di lavoro
C) Festività abolite
Art. 8.- Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9.- Festività e giorni festivi.
Art. 10.- Riposo settimanale.
Art. 11.- Lavoro a turni.
Art. 12.- Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 13.- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 14.- Contratto a tempo determinato.
Art. 15.- Ferie.
Art. 16.- Minimi retributivi contrattuali.
Art. 17.- Tredicesima mensilità.
Art. 18.- Corresponsione della retribuzione.
Art. 19.- Reclami sulla retribuzione.
Art. 20.- Premio di risultato.
Art. 21.- Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22.- Congedo matrimoniale.
Art. 23.- Indennità di zona malarica.
Art. 24.- Mensa.
Art. 25.- Diritto allo studio - Lavoratori studenti.
Art. 26.- Assenze.
Art. 27.- Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 28.- Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 29.- Permessi di entrata e uscita.
Art. 30.- Trattenute per risarcimento danni.
Art. 31.- Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 32.- Visite di controllo.
Art. 33.- Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte.
Art. 34.- Trattamento di fine rapporto.
Art. 35.- Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 36.- Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 37.- Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 38.- Reclami e controversie.
Art. 39.- Decorrenza e durata.
Art. 40.- Previdenza integrativa volontaria.
Art. 41.- Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. 23/7/1991 n. 223.
Art. 42.- Quota di servizio sindacale.
Art. 43.- Disposizioni finali.
Parte terza - Regolamentazione per gli operai
Art. 1.- Periodo di prova.
Art. 2.- Elementi, computo e modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 3.- Recuperi
Art. 4.- Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro soste - integrazione salariale, contratto di solidarietà.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
B) Industrie boschive e forestali.
C) Integrazione salariale, contratto di solidarietà.
Art. 5.- Modifica di mansioni.
Art. 6.- Lavoro a cottimo.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.

B) Industrie boschive e forestali.
Art. 7.- Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoratore a domicilio è lavoratore a domicilio

2. Divieti.
3. Libretto personale di controllo.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio.
5. Retribuzione.
6. Maggiorazione della retribuzione.
7. Pagamento della retribuzione.
8. Procedura di informazione.
9. Norme generali.
Art. 8.- Trasferimenti.
Art. 9.- Trasferte.
Art. 10.- Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 11.- Chiamata alle armi.
Art. 12.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia

B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 13.- Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
D) Contratti di formazione e lavoro
Art. 14.- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 15.- Disciplina aziendale.
Art. 16.- Divieti.
Art. 17.- Provvedimenti disciplinari.
Art. 18.- Multe e sospensioni.
Art. 19.- Licenziamento per mancanze.
Art. 20.- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21.- Trattamento di fine rapporto.
Parte quarta - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1.- Periodo di prova.
Art. 2.- Passaggio dalla qualifica di operaio a quello di intermedio.
Art. 3.- Modifica di mansioni.
Art. 4.- Sospensioni di lavoro.
Art. 5.- Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6.- Recuperi.
Art. 7.- Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 8.- Trasferimenti.
Art. 9.- Trasferte.
Art. 10.- Servizio militare.
Art. 11.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 12.- Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
Art. 13.- Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 14.- Elementi e computo della retribuzione.
Art. 15.- Doveri del lavoratore.
Art. 16.- Provvedimenti disciplinari.
Art. 17.- Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 18.- Trattamento fine rapporto di lavoro.
Parte quinta - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1.- Periodo di prova.
Art. 2.- Modifica di mansioni.
Art. 3.- Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 4.- Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia.
Art. 5.- Sospensioni di lavoro.
Art. 6.- Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 7.- Trasferimenti.
Art. 8.- Trasferte.
Art. 9.- Alloggio.
Art. 10.- Servizio militare.
Art. 11.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 12.- Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
Art. 13.- Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 14.- Elementi e computo della retribuzione.
Art. 15.- Indennità maneggio denaro - cauzione.
Art. 16.- Doveri dell'impiegato.
Art. 17.- Provvedimenti disciplinari.
Art. 18.- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 19.- Trattamento fine rapporto lavoro.
Art. 20.- Indennità in caso di invalidità permanente.
Art. 21.- Previdenza.
Art. 22.- Norme generali e speciali.
Parte sesta - Regolamentazione per i quadri
Art. 1.- Istituzione della categoria dei Quadri.
Art. 2.- Periodo di prova.
Art. 3.- Inquadramento professionale del Quadro.
Art. 4.- Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di Quadro.
Art. 5.- Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di Quadro.
Art. 6.- Passaggio dalla qualifica di impiegato alla qualifica di Quadro.
Art. 7.- Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 8.- Obbligo assicurativo.
Art. 9.- Norma di coordinamento.
Art. 10.- Prima decorrenza contingenza.
Parte settima - Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno del sughero e forestali
Art. 1.- Norme generali.
Art. 2.- Periodo di prova.
Art. 3.- Durata dell'apprendistato.
Art. 4 - Minimi di paga
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - 13a mensilità
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Insegnamento complementare
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
A) Trattamento retributivo
B) Conservazione del posto.
C) Clausola di rinvio.
Art. 11.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 12.- Assenze.
Art. 13.- Cantieristica e lavorazioni artistiche.
Parte ottava - Tabelle retributive
Minimi tabellari contrattuali
Allegato
Dichiarazione comune previdenza obbligatoria

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 gennaio 1995 legno, arredamento e sughero settore piccola industria

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Oggi, 25 gennaio 1995, in Bologna tra l'Unionlegno (Unione Italiana delle Piccole e Medie Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'arredamento) […] con l'assistenza della Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa) […], la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea Costruzioni e Legno), aderente alla Cgil […] è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.

I. Premessa
A) L'accordo di rinnovo del CCNL è stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23.7.1993 sottoscritto tra Governo, Confapi/Confindustria/Intersind/Asap e Cgil/Cisl/Uil
È volontà delle Parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
B) Il CCNL ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti e regolamentati dal capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23.7.1993.
Sono previsti i seguenti assetti contrattuali:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale od alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi.
C) Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione. Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potrà avere luogo con la comune finalità di:
a) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;
b) una effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
c) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
D) Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo esclusivamente secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.1993, nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.
E) Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del punto 3. del punto 2 Assetti Contrattuali del Protocollo del 23.7.1993, non potrà avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e la RSU.
F) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
G) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti Unionlegno, Filca, Fillea e Feneal, nelle rispettive articolazioni di organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.
H) La presente premessa è parte integrante del CCNL.

Sfera di applicazione
Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.), per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico- sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - bigliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - cofani mortuari - compensati - cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili, arredamenti vari e oggetti e complementi d'arredamento (compresi i mobili e articoli vari di arredamento, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana e di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediamo comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante - scope e fiori secchi.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto:
a) le segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse;
b) le segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati- segherie che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.
Industrie boschive e forestali
Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone). Segherie che per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte prima - Rapporti e diritti sindacali
L'Unionlegno, la Feneal, la Filca e la Fillea ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

Art. 1.- Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali.
1.
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato Paritetico, costituito a livello nazionale, regionale e di aree- sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno arredamento: attualmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato Paritetico di Area- Sistema si costituisce, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.

2. Comitato Paritetico Nazionale.
Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l'osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Il Comitato Paritetico Nazionale, avvalendosi dell'osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno- arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente.
Il Comitato Paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati Paritetici Regionali e di Aree-Sistema per verificare funzionalità, indirizzi ed obiettivi perseguiti.
Il Comitato Paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato Ente, Agenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31/12/1995.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato Paritetico Nazionale.
Entro il mese di dicembre 1995 saranno definite le modalità costitutive ed operative dei comitati di area-sistema.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre designati dall'Unionlegno e tre da Feneal, Filca, Fillea.
La presidenza del comitato e assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'Unionlegno e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle parti lo richieda.

3. Comitato paritetico regionale e di Aree-Sistema.
Il Comitato Paritetico svolge azione di proposta nei confronti del Comitato Paritetico Nazionale e può assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, dà attuazione a quanto ad esso demandato dal Comitato Paritetico Nazionale.
Il Comitato paritetico si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Il Comitato paritetico è composto da 6 membri di cui tre designati dalla Unionlegno e tre da Feneal, Filca, Fillea, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
Uno di essi sarà designato dall'Unionlegno e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.

4. Informazioni a livello territoriale.
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'Unionlegno fornirà a Feneal, Filca e Fillea territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.

5. Informazioni a livello aziendale.
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite dall'Unionlegno, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU ed alla Fillea, Filca e Feneal territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della RSU, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive RSU.
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione omero riduzione dell'orario lavorativo, l'azienda ne darà preventiva informazione alla RSU.
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'Unionlegno.
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU e, tramite la Sezione territoriale 1'Unionlegno, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Nota a verbale
I Comitati paritetici di cui al presente articolo si coordineranno per la loro attività con gli enti bilaterali previsti dall'accordo interconfederale del 13/5/1993 come modificato dall'accordo del 31/3/1995, relativamente alle materie di competenza di questi ultimi.
A tal fine i Comitati paritetici si riuniranno nella stessa sede degli Enti Bilaterali.

Art. 2.- Assemblea.
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 3.- Rappresentanze Sindacali Unitarie.
4. Compiti e funzioni

La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL del 25/3/1991 ed i componenti la RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale del 23/7/1993 e dal presente CCNL.

Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 8.- Affissioni.
La RSU ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrare alla Direzione Aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.

Art. 9.- Ambiente di lavoro.
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
In conformità ai criteri di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la RSU svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la Direzione aziendale ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la direzione aziendale e la RSU.
Analogamente è confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Le aziende trasmetteranno alle RSU copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo delle RSU per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresì a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno all'esecutivo delle RSU l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà aggiornato in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale o degli Enti di diritto pubblico preposti, a livello regionale, alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione alle RSU delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinati in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23/12/1978 n. 833.

Norma transitoria
Le parti, considerato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire entro il 31 dicembre 1995 un'apposita Commissione paritetica formata da sei rappresentanti delle parti stipulanti con il compito di esaminare l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, avuto riguardo alle emanando norme attuative.
La RSU nomina tra i propri componenti il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del DLG n. 626/94, interlocutore della Direzione aziendale nel quadro di quanto previsto dalla legge e dal contratto.
I permessi previsti dal decreto legislativo 626/94, per il rappresentante per la sicurezza sono da considerarsi compresi nei permessi previsti per la RSU all'art. 3 della parte prima del presente CCNL.

Art. 13.- Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti nel CCNL.
[…]

Parte seconda - Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1.- Assunzione.

[…]
Dichiarazione a verbale
Le Aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3.- Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4.- Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.- Classificazione.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di maggio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale, per rendere l'istituto contrattuale maggiormente corrispondente alla realtà del settore.
La Commissione, entro il mese di giugno 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro.

Art. 7.- Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare.
Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla lettera A) del presente articolo.
Parimenti, sarà considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, in aggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).
Ai soli effetti della determinazione del lavoro straordinario contrattuale, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti- fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
In ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro contrattuale potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali medie e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l'orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione aziendale informerà le RSU e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalità di attuazione.
La Direzione aziendale è tenuta pertanto, almeno due settimana prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le RSU, onde esplicitare le modalità applicative.
Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile.
Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza all'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
Entro il 31 dicembre di ogni anno in cui ha avuto luogo l'effettuazione dell'orario flessibile verrà effettuato un raffronto nell'ambito del regime d'impiego flessibile dell'orario di lavoro tra la prestazione lavorativa reale e quella contrattuale richiesta dall'azienda in base al presente punto A).
Qualora la prestazione lavorativa reale in regime di flessibilità risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali, si darà luogo nell'anno successivo al recupero delle prestazioni lavorative relative alle ore non effettuate.
Resta inteso che da tale computo si escludono le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, astensione obbligatoria per maternità, periodi di malattia, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale.
Verranno computate le assenze per malattia inferiore a 6 giorni consecutivi (con esclusione di ricoveri ospedalieri), se più di una volta coincidenti nell'arco dell'anno con i periodi di flessibilità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nella definizione delle prestazioni lavorative effettuate nell'arco annuale, le assenze non previste dall'ultimo comma del presente articolo vanno computate per otto ore giornaliere e per 40 ore settimanali.

B) Riduzione dell'orario di lavoro
[…]
Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco dell'anno solare considerato, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali.
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nell'arco dell'anno solare.
Alla fine di ogni anno solare, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito conseguentemente il suddetto beneficio verrà fruito nell'anno successivo.
Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.
Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro.
Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di procedimenti legislativi nazionali e/o accordi nazionali ed interconfederali tra le parti.
Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale, provinciale, locale o aziendale.
Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto B) « Riduzione orario di lavoro » fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7 della parte seconda del CCNL 12/09/1979 al paragrafo « Riduzione dell'orario di lavoro ».
[…]

Art. 8.- Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10.- Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente CCNL per dette festività.

Art. 11.- Lavoro a turni.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto, a decorrere dall'1/411991, un compenso sostitutivo pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 12.- Lavoro straordinario notturno e festivo.
Il lavoro straordinario contrattuale decorre dai limiti di cui al primo comma dell'art. 7 (orario di lavoro), salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 7.
Il ricorso al lavoro straordinario contrattuale deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario contrattuale nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario contrattuale che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze straordinarie connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime.
Su richiesta delle RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario contrattuale effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario contrattuale sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
[…]

Art. 14.- Contratto a tempo determinato.
1. In attuazione del rinvio disposto dall'articolo 23, legge n. 56, 1987, le parti individuano come di seguito specificato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18/4/1962, n. 230, dall'articolo 8 bis della legge 25/3/1983, n. 79, dalla legge 19/12/1984, n. 863, dall'art. 8 della legge 23/7/1991, n. 223, e dall'accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil del 13/5/1993, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi prorogabile per un periodo di pari durata:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- partecipazione a fiere e mostre;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione dei periodi di chiusura collettiva per ferie dello stabilimento.
2. Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a tempo determinato rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre i 300 dipendenti.
3. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
4. Le percentuali come sopra definite possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessità ed in relazione alla necessità stessa.

Art. 23.- Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27.- Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale.
[…]
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi n. 482/68 e 104/92 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Entro il mese di marzo 1995 il Comitato Paritetico Nazionale pone all'ordine del giorno la trattazione della presente materia.

Art. 29.- Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 31.- Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 37.- Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
- I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 38.- Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel settore, si impegnano affinché le possibili controversie in sede di applicazioni del presente CCNL e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di una apposita commissione paritetica nazionale.

Parte terza - Regolamentazione per gli operai
Art. 3.- Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 6.- Lavoro a cottimo.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.

[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
Saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.

B) Industrie boschive e forestali.
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]

Art. 7.- Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C. ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

8. Procedura di informazione.
La RSU può richiedere alla Direzione Aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per la azienda interessata.

9. Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10.- Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della parte prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14.- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. […]

Art. 15.- Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 16.- Divieti.
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione. È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro senza trattamento economico.
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette la mancanza, incorre nell'applicazione del relativo procedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 17.- Provvedimenti disciplinari.
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con rimprovero verbale;
b) con rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Art. 18.- Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o le esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g.) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 19.- Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 18 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Parte quarta - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6.- Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7.- Lavori nocivi e pericolosi.
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 13.- Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 15.- Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte quinta - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 13.- Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 16.- Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22.- Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Parte sesta - Regolamentazione per i quadri
Art. 9.- Norma di coordinamento.

Salvo quanto previsto nella presente parte sesta troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.

Parte settima - Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno del sughero e forestali
Art. 1.- Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e nelle industrie boschive e forestali è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili, e dalle particolari disposizioni che seguono.

Art. 3.- Durata dell'apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in:
- 40 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria C dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 28 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria D dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
All'atto dell'assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili fra loro se compiuti per la stessa attività e purché non separati fra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto dell'assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l'assunzione al lavoro.

Art. 7 - Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro degli apprendisti fino al 18° anno compiuto si fa riferimento alle norme di legge.
Per gli apprendisti di età pari o superiore al 18° anno di età la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la normativa sull'orario di lavoro prevista per gli operai dal presente CCNL.

Art. 8 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento, da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 della legge 19-12-1955 n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

Art. 11.- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Per la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai.

Art. 13.- Cantieristica e lavorazioni artistiche.
Per la cantieristica da diporto e le lavorazioni artistiche, al livello territoriale e/o aziendale potranno intervenire accordi, in deroga alle norme di cui sopra, con previsione di una maggiore durata del rapporto di apprendistato, nei limiti massimi consentiti dalla legge.