Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2025, n. 11753 - Infortunio e azione di regresso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. CASO Franceso Giuseppe Luigi – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 6367-2020 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VACCARO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO HAZAN, STEFANO TAURINI;
- ricorrente -
contro
GAMMA ALLESTIMENTI Srl, A.A. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della medesima società, domiciliati in ROMA, VIA DELLA FONTE DI FAUNO 15/C, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RENATO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonché contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
nonché contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PENNISI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO BOVINA, ALDO BERNARDONI, CRISTIANA BORGHETTI;
- controricorrente -
nonché contro
AIG EUROPE S.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1330/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 961/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.
Fatto
1. Con sentenza n. 755/2018 il Tribunale di Milano così provvedeva: 1) accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva di GAMMA Allestimenti Srl e di A.A., amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della medesima società, nella causazione dell'infortunio occorso a C.C. (dipendente di detta società) in data 7.7.2010; 2) conseguentemente, condannava in solido GAMMA Allestimenti Srl e A.A. nella suddetta qualità al pagamento, in favore dell'INAIL (attore in giudizio), dell'importo di Euro 337.801,40, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3) condannava GAMMA Allestimenti Srl e A.A. nella ridetta qualità al pagamento delle spese di lite, in favore dell'INAIL, come liquidate; poneva definitivamente a carico di GAMMA Allestimenti Srl e A.A. gli oneri di C.T.U. come liquidati in separato decreto; 4) condannava VITTORIA Assicurazioni Spa, chiamata in causa dalla GAMMA Allestimenti Srl, a tenere indenne quest'ultima e A.A. da quanto deciso ai punti 2) e 3) che precedono; 5) condannava VITTORIA Assicurazioni Spa al pagamento delle spese di lite sostenute da GAMMA Allestimenti Srl e A.A., come liquidate; 6) rigettava ogni domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato in causa, B.B.; 7) condannava VITTORIA Assicurazioni Spa al pagamento delle spese di lite sostenute da B.B., come liquidate; condannava VITTORIA Assicurazioni Spa al pagamento delle spese sostenute da AIG EUROPE ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia e QBE Insurance (Europe) ltd. - Rappresentanza Generale per l'Italia, come liquidate; 8) rigettava ogni residua domanda ed eccezione.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto dalla VITTORIA Assicurazioni Spa contro la sentenza di primo grado, ma rideterminava l'importo dovuto da GAMMA Allestimenti Srl a favore di INAIL nella misura di Euro 430.409,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, e condannava VITTORIA Assicurazioni Spa a tenere indenne GAMMA Allestimenti Srl dal pagamento di quanto disposto a favore di INAIL; confermava
nel resto; condannava VITTORIA Assicurazioni Spa al pagamento delle spese del grado a favore di INAIL, a favore di GAMMA Allestimenti Srl e dei restanti appellati, nelle misure rispettivamente indicate.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver riferito quanto considerato e deciso dal primo giudice, dava conto dei sei motivi dell'appello principale di VITTORIA Ass.ni. Spa, dell'appello incidentale dell'INAIL e degli appelli incidentali di GAMMA Allestimenti Srl e di A.A. (a mezzo del medesimo atto), nonché dell'appello incidentale di B.B.
3.1. In primo luogo, la Corte giudicava i primi tre motivi dell'appello principale superati alla luce della sentenza n. 2507/2018 del Tribunale del lavoro di Milano, passata in giudicato, ed emessa nella causa per risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio del 7.7.2010, avviata dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e nella quale VITTORIA Ass.ni partecipava quale terzo chiamato in garanzia da GAMMA Allestimenti e da A.A.
3.2. Ad analoga conclusione perveniva relativamente all'assenza di un concorso di colpa del lavoratore, sempre sulla base del giudicato di cui alla cit. sent. n. 2507/18.
3.3. Pertanto, ribadiva l'esclusiva responsabilità di GAMMA Allestimenti e del A.A. nella causazione dell'evento lesivo sofferto dal lavoratore C.C., con conseguente rigetto sia dell'appello incidentale di GAMMA Allestimenti e del A.A. che dell'appello incidentale condizionato proposto dal B.B.
4. La Corte d'Appello riteneva infondato anche il quarto motivo del gravame principale in ordine all'operatività della garanzia assicurativa da parte di VITTORIA Ass.ni, condividendo le osservazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado. Tanto sul rilievo che la relativa polizza era stata ritenuta valida ed operativa in relazione allo stesso infortunio dalla ridetta sent. n. 2507/18, passata in giudicato, nel cui giudizio erano state sollevate da parte di VITTORIA Ass.ni le medesime eccezioni.
4.1. Ribadiva, pertanto, la Corte che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di assicurazione per la responsabilità civile, trovando applicazione non l'art. 1900c.c. quanto l'art. 1917c.c. che esclude l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato solo ed esclusivamente nei casi di danni derivanti da fatti dolosi, e richiamando inoltre quanto considerato nella sentenza definitiva.
5. Riteneva, ancora, la Corte che non poteva trovare accoglimento il quinto motivo dell'impugnazione principale relativo all'eccepita corresponsabilità del B.B. nella causazione dell'evento.
6. Infine, la Corte distrettuale giudicava infondato anche il sesto motivo dello stesso appello principale, circa la dedotta errata quantificazione del danno riconosciuto a Inail in via di regresso.
7. Avverso tale decisione VITTORIA Assicurazioni Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
8. Hanno resistito l'INAIL e B.B. con distinti controricorsi, nonché la GAMMA Allestimenti Srl e A.A. con unico controricorso; l'altra intimata AIG Europe S.A. è rimasta tale.
9. La ricorrente VITTORIA Ass.ni Spa, l'INAIL e B.B. hanno depositato memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Error in procedendo in relazione all'art. 115 cpc e all'art. 360c.p.c., comma 1 n. 4: errata applicazione del principio di non contestazione. Errata ricostruzione del fatto processuale". Censura la sentenza impugnata "nella parte in cui ha ritenuto non contestati fatti che in realtà erano stati puntualmente contestati da VITTORIA Ass.ni nel corso del giudizio. In particolare, VITTORIA ha sempre evidenziato come il lavoratore non avesse patito un pregiudizio patrimoniale accertato con le regole civilistiche (presupposto indefettibile per proporre fondatamente la domanda di rivalsa ex art. 11D.P.R. 1124/1965). L'errore ha quindi portato ad una errata ricognizione del thema decidendum e del conseguente thema probandum".
2. Con un secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis L. 205/2005,artt. 10 e 11 D.P.R. 1124 1965,art. 2965 cod. civ. del codice civile in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, Decreto Legislativo 38 del 2000, articolo 13, comma 2 n. 6; Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, emanato in attuazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000,articolo 13, comma 2, lettera in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc". Deduce la violazione delle norme indicate in rubrica "per aver accertato l'esistenza del diritto di Inail di rivalersi sul responsabile civile per gli importi indennizzati a titolo di danno patrimoniale presunto disancorando la decisione dai principi che regolano la materia secondo i quali (e secondo il pacifico orientamento della cassazione il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell'Inail - sia in caso di azione di regresso, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11, sia in caso di azione di surroga di cui all'articolo 1916c.c. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile, mentre non possono essere aggredite dal predetto ente le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici (Cass. 10/01/2008, n. 255; Cass. 27/07/2001, n. 10289) (ord.) 27-03.2018, n. 7534). Nel caso di specie la Corte territoriale ha disapplicato il principio affermando che per accogliere la rivalsa non è necessario accertare l'esistenza e l'entità dei danni patrimoniali in tesi indennizzati essendo invece bastevole la dichiarazione di pagamento in quanto atto amministrativo "assistito dalla relativa presunzione di legittimità".
3. Con un terzo motivo denuncia "Error in procedendo - violazione dell'art. 112c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4 - per avere il giudice di appello aderito in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza svolgere una valutazione di infondatezza dei motivi di gravame". Sostiene "l'erroneità della sentenza appellata per essersi la Corte territoriale appiattita sulle argomentazioni della sentenza di primo grado senza prendere in esame, nello specifico, le doglianze prospettate da VITTORIA con il ricorso in Appello".
4. All'esame dei riassunti motivi di ricorso giova premettere, in aggiunta a quanto riportato in narrativa, che la Corte distrettuale aveva dato conto che, con il sesto motivo d'appello, VITTORIA Ass.ni aveva dedotto "l'errata quantificazione del danno riconosciuto a INAIL in via di regresso, in quanto l'importo a titolo di danno biologico era superiore alle prestazioni effettivamente erogate con una differenza di Euro 64.323,96 con la conseguenza che, potendo il danneggiato agire in giudizio per il danno differenziale, questa differenza sarebbe stata corrisposta dal datore di lavoro e quindi da VITTORIA Ass.ni, due volte. Inoltre sul danno patrimoniale evidenzia che C.C. le risulta essere tuttora impiegato presso GAMMA Allestimenti con il medesimo trattamento economico" (così al primo cpv. di pag. 3, ma v. anche pag. 7).
4.1. Ebbene, nel giudicare priva di pregio tale tesi, la stessa Corte ha considerato: "Con l'azione di regresso Inail intende recuperare dal soggetto responsabile dell'infortunio gli importi che è tenuto a corrispondere al lavoratore per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati in conseguenza dell'evento verificatosi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il rimborso richiesto dall'istituto attiene a tutte le spese per le prestazioni erogate quali l'indennità di invalidità temporanea, la liquidazione in capitale del danno biologico; la capitalizzazione della eventuale rendita; le spese mediche per protesi e altro.
In assenza di specifica contestazione, accertata la esclusiva responsabilità del datore di lavoro, va riconosciuto a Inail il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore sulla base degli esborsi effettuati.
Non pertinente era pertanto la consulenza medico-legale disposta dal Tribunale a fronte del fatto che nessuna contestazione era svolta dalle parti in punto di percentuale di invalidità riconosciuta dall'istituto e in punto ad ammontare degli esborsi.
Ora va considerato che Inail sulla base di parametri previsti per la liquidazione delle voci a suo carico anche con riferimento alle tabelle di cui all'art. 13 D.Lgs. nr. 38/2000, accertava in capo a C.C. una percentuale di invalidità permanente iniziale del 25% poi aggravatasi al 38%, misura non contestata da alcuna delle parti.
Alla luce dell'attestazione prodotta (anch'essa non oggetto di contestazione) Inail risulta aver corrisposto al lavoratore alla data del 20.5.19 a titolo di indennità temporanea la somma di Euro 9.620,90, quale valore della rendita per il danno biologico la somma di Euro 139.103,07 e per danno patrimoniale Euro 270.997,78 oltre visite per accertamento dei postumi per un totale complessivo di Euro 430.409,89 (cfr. doc 5 Inail).
Si ricorda che nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta da Inail al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. 1841/2015).
Ne consegue pertanto che GAMMA Allestimenti Srl va condannata a corrispondere a Inail, a titolo di rimborso, il suddetto importo oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con obbligo di VITTORIA Ass.ni Spa a tenere indenne la società assicurata".
5. Tanto premesso, il primo motivo non è fondato.
6. Per un verso, infatti, la Corte territoriale non ha giudicato non contestati o non specificamente contestati dei fatti ai fini di cui all'art. 115, comma primo, c.p.c.
La Corte, piuttosto, ha ritenuto non pertinente la C.T.U. disposta in prime cure "a fronte del fatto che nessuna contestazione era svolta dalle parti in punto di percentuale di invalidità riconosciuta dall'istituto e in punto di ammontare degli esborsi", percentuale d'invalidità ed ammontare degli esborsi, che non costituiscono propriamente fatti. Ha poi aggiunto che la maggior misura del 38% d'invalidità permanente, riconosciuta dall'Inail per aggravamento, pure non era stata "contestata da alcuna delle parti, e che anche l'attestazione prodotta dall'Inail circa quanto corrisposto al lavoratore infortunato, ossia, un documento, pure non era "oggetto di contestazione".
6.1. Per altro verso, la contestazione che la ricorrente sostiene di aver, invece, operato neppure si riferisce agli aspetti e al documento ora detti.
Piuttosto, tale contestazione- è riassunta dalla stessa ricorrente nel senso di aver essa compagnia "sempre evidenziato come il lavoratore non avesse patito un pregiudizio patrimoniale accertato con le regole civilistiche (presupposto indefettibile per proporre fondatamente la domanda di rivalsa ex art. 11 D.P.R. 1124/1965)" (così alle pag. 3 del ricorso nella sintesi appunto dei motivi).
In questi termini, è del tutto evidente che tale contestazione non attiene a fatti allegati dall'Inail, ma integra una deduzione difensiva, che, tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto generica e, comunque, non idonea a scalfire la correttezza del calcolo effettuato dall'Istituto assicuratore sulla base della accertata riduzione permanente della capacità di guadagno del lavoratore (cfr. Cass., n. 1841/2015).
7. Parimenti infondato è il secondo motivo.
8. Condivisibilmente, la Corte di merito nella sua motivazione ha richiamato Cass., Sez. lav., 2.2.2015, n. 1841, la quale già aveva considerato consolidato e condivisibile l'indirizzo di legittimità, secondo il quale la congruità delle indennità corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali atti.
E tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass., sez. lav. 10.5.2024, n. 12783, nonché da Cass. n. 26931/2023, la quale aveva specificato che la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chiede il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.
8.1. La sentenza impugnata, pertanto, è conforme a tali principi di diritto perché si è basata sull'apposita attestazione del direttore di sede competente dell'Inail, che, come tale, non aveva formato oggetto di contestazione; né la ricorrente allega che essa stessa o la datrice di lavoro avevano provato che le somme erogate dall'Istituto al lavoratore infortunato superassero il risarcimento del danno conseguibile da quest'ultimo.
9. Il terzo motivo è inammissibile.
10. Per questa Corte, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360, primo comma, del c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (v., ad es., Cass. n. 41790/2021).
10. Ebbene, nella rubrica del motivo in esame si deduce la "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360c.p.c., n. 4", quando poi nella medesima rubrica sembra farsi valere un'anomalia motivazionale "per avere il giudice di appello aderito in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza svolgere una valutazione di infondatezza dei motivi di gravame", motivi per giunta non meglio specificati.
10.1. Lo sviluppo del motivo pare poi orientarsi (anche per il richiamo a precedente di legittimità in tema di omessa pronuncia su un motivo d'appello: Cass. n. 6835/2017) nel senso della deduzione appunto di un'omessa pronuncia.
La specifica doglianza che, secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe esaminato (v. pag. 48 del ricorso per cassazione), costituisce in realtà parte sempre del sesto motivo di appello della VITTORIA Ass.ni (parte, come già notato, presente a pag. 31, e non a pag. 33, del ricorso in appello della stessa).
E su detto motivo di appello (come sui precedenti cinque) la Corte territoriale si è certamente espressa, come si è visto nell'esaminare i primi due motivi di ricorso.
11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
12. Siccome considerati nella motivazione dati relativi alla salute di C.C., terzo rispetto alle parti in causa, va adottata a riguardo la statuizione specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno di essi, in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi di C.C. a norma dell'art. 52delD.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalD.Lgs. n. 101 del 2018.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2025.
