Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unital-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

I. Premessa.
Sfera di applicazione.
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali.
Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali.
1.

2. Comitato Paritetico Nazionale (CPN).
3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema.
4. Informazioni a livello territoriale.
5. Informazioni a livello aziendale.
6. Livello di gruppo.
Art. 2 - Assemblea.
Forestazione e approvvigionamento
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
1. Costituzione della RSU.
2. Composizione della RSU.
3. Numero dei componenti della RSU.
4. Compiti e funzioni.
5. Permessi.
6. Durata e revoca della RSU.
7. Modalità per indire le elezioni.
8. Elettorato attivo e passivo.
9. Quorum per la validità delle elezioni.
10. Presentazione delle liste.
11. Affissioni.
12. Modalità della votazione.
13. Attribuzione dei seggi.
14. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
15. Adempimenti della Direzione aziendale.
16. Disposizioni varie.
• Chiarimento a verbale.
Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale (solo per le industrie boschive e forestali).
Art. 5 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7 - Fondo di solidarietà.
Art. 8 - Affissioni.
Art. 9 - Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Premessa.

Parte I - Ambiente di lavoro
A) Livello nazionale.
B) Livello territoriale.
C) Livello aziendale.
Parte II - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
B) Elezione nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui non siano state elette RSU.
1) Elettorato attivo e passivo.

2) Modalità elettorali.
C) Elezione nelle aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU
D) Durata ed espletamento dell'incarico.
1) Durata dell'incarico.

2) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
5. Riunioni periodiche.
E) Formazione.
Art. 10 - Patronati.
Art. 11 - Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunità".
Art. 12 - Procedura di rinnovo del CCNL.
Art. 13 - Procedura per il rinnovo degli accordi di 2° livello.
Parte II - Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto.
Art. 3 - Donne e minori.
Art. 4 - Visita medica.
Art. 5 - Classificazione.
• Commissione tecnica paritetica per l'elaborazione di un nuovo sistema di inquadramento

Art. 6 - Cumulo di mansioni.
Art. 7 - Orario di lavoro.
A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
B) Riduzione dell'orario di lavoro.
C) Festività abolite.
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9 - Festività e giorni festivi.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Lavoro a turni.
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 14 - Contratto a termine - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1) Fattispecie relative al lavoro a tempo determinato e al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e numero dei lavoratori.
A) Fattispecie relative al lavoro a tempo determinato e al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

B) Numero dei lavoratori.
2) Disposizioni specifiche per il contratto a termine.
• Durata.
• Preavviso.
3) Disposizioni specifiche per il ricorso al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
A) Trattamento economico e normativo.
B) Avvicendamento.
C) Comunicazioni.
Art. 15 - Ferie.
Art. 16 - Minimi retributivi contrattuali.
Art. 17 - Tredicesima mensilità.
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 19 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 20 - Premio di risultato.
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22 - Congedo matrimoniale.
Art. 23 - Indennità di zona malarica.
Art. 24 - Mensa.
Art. 25 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti.
Art. 26 - Assenze.
Art. 27 - Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 28 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 29 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 31 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 32 - Visite di controllo.
Art. 33 - Indennità di preavviso e anzianità in caso di morte.
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 35 - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 37 - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 38 - Reclami e controversie.
Art. 39 - Decorrenza e durata.
Art. 40 - Una tantum.
Art. 41 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 42 - Quota di servizio sindacale Feneal - Filca - Fillea.
Art. 43 - Disposizioni finali.
Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Elementi, computo e modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 3 - Recuperi.
Art. 4 - Sospensione di breve durata e interruzione di lavoro - soste - integrazione salariale, contratto di solidarietà.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
B) Industrie boschive e forestali.
C) Integrazione salariale, contratto di solidarietà.
Art. 5 - Modifica di mansioni.
Art. 6 - Lavoro a cottimo.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.

B) Industrie boschive e forestali.
Art 7 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoratore a domicilio.

2. Divieti.
3. Libretto personale di controllo.
4. Responsabilità del lavorante a domicilio.
5. Retribuzione.
6. Maggiorazione della retribuzione.
7. Pagamento della retribuzione.
8. Procedura di informazione.
9. Norme generali.
Art. 8 - Trasferimenti.
Art. 9 - Trasferte.
Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 11 - Chiamata alle armi.
Art. 12 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.

B) Trattamento economico.
C) Conservazione del posto.
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o d'infortunio non sul lavoro.
A) Denuncia.
B) Trattamento economico.
C) Conservazione del posto.
D) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• Cure termali.
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 15 - Disciplina aziendale.
Art. 16 - Divieti.
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 18 - Multe e sospensioni.
Art. 19 - Licenziamento per mancanze.
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio.
Art. 3 - Modifica di mansioni.
Art. 4 - Sospensioni di lavoro.
Art. 5 -Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 8 - Trasferimenti.
Art. 9 - Trasferte.
Art. 10 - Servizio militare.
Art. 11 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o d'infortunio non sul lavoro.
• Cure termali.
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 15 - Doveri del lavoratore.
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 18 - Trattamento fine rapporto di lavoro (TFR).
Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Modifica di mansioni.
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia.
Art. 5 - Sospensioni di lavoro.
Art. 6 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 7 - Trasferimenti.
Art. 8 - Trasferte.
Art. 9 - Alloggio.
Art. 10 - Servizio militare.
Art. 11 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professiona1e.
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
• Cure termali.
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 15 - Indennità maneggio denaro - cauzione.
Art. 16 - Doveri dell'impiegato.
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 20 - Indennità in caso d'invalidità permanente.
Art. 21 - Previdenza.
Art. 22 - Norme generali e speciali.
Parte VI - Regolamentazione per i quadri
Art. 1 - Istituzione della categoria dei Quadri.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Inquadramento professionale del Quadro.
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di quadro.
Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di quadro.
Art. 6 - Passaggio dalla qualifica di impiegato alla qualifica di quadro.
Art. 7 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 8 - Obbligo assicurativo.
Art. 9 - Norma di coordinamento.
Art. 10 - Prima decorrenza contingenza.
Parte VII - Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero e forestali Unital Confapi stipulato il 15.7.99
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Durata dell'apprendistato.
Art. 4 - Retribuzione.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Tredicesima mensilità.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Attività formativa.
Art. 9 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 10 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
A) Trattamento retributivo.
B) Conservazione del posto.
C) Clausola di rinvio.
Art. 11 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 12 - Assenze.
Parte VIII - Tabelle retributive
Minimi tabellari contrattuali
Allegati
Estratto dalla scheda informativa di Arco, fondo nazionale pensione complementare
lavoratori.
Verbale di accordo 13.10.00

Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 gennaio 2000 per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali

Oggi, 24 gennaio 2000, in Roma tra Unione italiana Arredi-Legno (Unital) […], con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa (Confapi) […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente a Uil […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca), aderente a Cisl […], Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente a Cgil […] è stato stipulato il presente CCNL a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.

I. Premessa.
A) L'accordo di rinnovo del CCNL è stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23.12.98 sottoscritto tra Governo e Parti sociali.
Nella fase di stesura del CCNL, avvenuta il 22.11.00, sono state effettuate alcune integrazioni e adattamenti.
È volontà delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore e a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
B) Il CCNL ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti e regolamentati dal capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23.12.98. Sono previsti i seguenti assetti contrattuali:
- il CCNL di categoria;
- un 2° livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi.
C) Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.
Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di 2° livello potrà avere luogo con la comune finalità di:
a) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;
b) un'effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
c) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
D) Il 2° livello di contrattazione potrà avere luogo esclusivamente secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23.12.98, nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.
E) Il 2° livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del punto 3 del punto 2 "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23.12.98, non potrà avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di 2° livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL e la RSU.
F) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
G) Le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il CCNL, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale esclude e inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti Unital, Filca, Fillea e Feneal, nelle rispettive articolazioni di Organizzazione nazionale, territoriale e aziendale.
H) Le parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge, alle modifiche necessarie per le parti obsolete e ad eventuali riscritture che ne consentano una migliore comprensione.
I) La presente premessa è parte integrante del CCNL.

Sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Segherie facenti parte delle aziende di 2a lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - il trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno e altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, placcati, pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura e altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette e altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie e altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili e articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa e il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, abs, pvc, poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.

Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali.
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte I - Rapporti e diritti sindacali
Unital, Feneal, Filca e Fillea ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la libertà d'iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

Art. 1 - Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali.
1.
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla legge.
Le parti esamineranno entro il 31.12.00, a livello territoriale, la possibilità di pattuire la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-sistema.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle Regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato paritetico di area-sistema si costituirà, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.

2. Comitato Paritetico Nazionale (CPN).
Il CPN gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel CPN si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato.
La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti e indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà attuare quanto previsto al comma 3, art. 8, parte 7a.
Il CPN, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi e obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi d'età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze, del settore stesso;
- il coordinamento e indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente;
- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di 2° livello;
- competitività del settore anche avendo riguardo all'introduzione dell'euro.
Il CPN ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalità, indirizzi e obiettivi perseguiti.
Il CPN delega la gestione delle proprie indicazioni a un soggetto attuativo (che potrà essere denominato Ente, Agenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31.12.00.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sarà sottoposta al controllo e alle verifiche del CPN.
Entro dicembre 2000 saranno definite le modalità costitutive e operative dei Comitati di distretto e di area-sistema.
Il CPN è composto da 6 membri di cui 3 designati da Unital e 3 da Feneal, Filca, Fillea.
La presidenza del comitato è assunta congiuntamente da 2 membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato da Unital e l'altro congiuntamente da Feneal, Filca e Fillea.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'Osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni 3 mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.

3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema.
I Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del CPN e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal CPN.
I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni 3 mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui 3 designati da Unital e 3 da Feneal, Filca, Fillea, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
La presidenza dei Comitati è assunta congiuntamente da 2 membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato da Unital e l'altro congiuntamente da Feneal, Filca e Fillea.

4. Informazioni a livello territoriale.
Annualmente, entro il 1° quadrimestre, Unital fornirà a Feneal, Filca e Fillea territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni dell'occupazione diviso per sesso e per grandi classi d'età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.

5. Informazioni a livello aziendale.
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite da Unital, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU e a Fillea, Filca e Feneal territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della RSU, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi d'investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi d'età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive RSU.
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà preventiva informazione alla RSU.
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite Unital.
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU e, tramite la Sezione territoriale Unital, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

6. Livello di gruppo.
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e della controllante articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti e abbiano un fatturato annuo superiore a 80 miliardi di lire (oppure un totale di bilancio annuo superiore a 55 miliardi di lire) assistite dall'API nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno alle RSU, assistiti dalle OOSS dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi d'investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi d'età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nota a verbale.
I Comitati paritetici di cui al presente articolo si coordineranno per la loro attività con gli Enti bilaterali previsti dall'Accordo interconfederale 13.5.93 come modificato dall'Accordo 31.3.95, relativamente alle materie di competenza di questi ultimi.
A tal fine i Comitati paritetici si riuniranno nella stessa sede degli Enti bilaterali.

Art. 2 - Assemblea.
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
4. Compiti e funzioni.

La RSU sostituisce le RSA di cui al CCNL 25.3.91 e i componenti la RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/70 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
La RSU e le OOSS di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo interconfederale 23.7.93 e dal presente CCNL.

Chiarimento a verbale.
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale (solo per le industrie boschive e forestali).
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali contraenti provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei Segretari territoriali delle Organizzazioni medesime, a segnalare alla Direzione aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, di quelli ai quali, nel numero indicato all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300, e agli effetti della tutela prevista dalla legge medesima, è attribuita la qualifica di Dirigente della RSA, specificando quale tra essi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto dai lavoratori secondo quanto previsto all'art. 9 della presente parte I.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata anche alle OOSS territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per l'individuazione dell'unità produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20.5.70 n. 300.
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei Dirigenti della RSA viene aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lett. a), art. 23, legge 20.5.70 n. 300, di 30 minuti per ogni dipendente.
Nei delegati si identificano le RSA di cui alla citata legge.
Dichiarazione a verbale.
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 8 - Affissioni.
La RSU ha diritto ad affiggere - su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva - pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia d'interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.

Art. 9 - Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Premessa.

Le Parti richiamano e recepiscono l'Accordo interconfederale Confapi, Cgil, Cisl, Uil del 27.10.95 sui RLS nei luoghi di lavoro.
Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.
La prevenzione e la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro sono obiettivi comuni delle parti e su di essi, quindi, va sviluppato un sistema di relazioni partecipativo a livello nazionale, territoriale e aziendale. La collaborazione congiunta favorirà un atteggiamento positivo tra imprese e lavoratori e nel contempo creerà le condizioni di un rapporto costruttivo con le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del D.lgs. n. 626/94.
A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato a livello nazionale, territoriale e aziendale, come più avanti specificato.

Parte I - Ambiente di lavoro
A) Livello nazionale.

Le parti concordano sull'utilità di un monitoraggio nazionale sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nelle aziende del settore.
A tal fine impegnano il Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 1, punto 2, parte I, a considerare prioritario, all'interno dei campi d'intervento previsti dal presente CCNL, quello relativo alla prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro; il Comitato paritetico individuerà gli strumenti e la metodologia con cui operare, con particolare attenzione ad iniziative analoghe esistenti a livello confederale.

B) Livello territoriale.
Agli Organismi paritetici operanti a livello territoriale, di cui all'Accordo interconfederale 27.10.95, sono riservate competenze specifiche d'informazione e formazione previste dall'art. 20, D.lgs. n. 626/94. Potranno, in particolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità, del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente lett. A).

C) Livello aziendale.
Fanno parte dei compiti dei RLS attività inerenti l'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori secondo le attribuzioni e le competenze previste dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, come indicato dalle norme contrattuali di seguito riportate.

Parte II - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
È recepito nel CCNL quanto previsto nell'Accordo interconfederale Confapi, Cgil, Cisl, Uil del 27.10.95 sui RLS nei luoghi di lavoro, con le seguenti modifiche.
La regolamentazione di seguito esposta costituisce, quindi, il suddetto recepimento e comprende, assorbe e sostituisce, quanto previsto nel citato accordo interconfederale.

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.

È eletto direttamente dal lavoratori al loro interno un RLS.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, lett. b), c), d), g), i), l).

2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
Il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 6, art. 18, D.lgs. n. 626/94, e cioè:
a) 1 RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) 3 RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c) 6 RLS in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano state elette le RSU il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui non esistano RSU, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, di norma su iniziativa delle OOSS.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, lett. b), c), d), g), i), l).
Dichiarazione delle parti.
Gli effetti di quanto qui pattuito trovano applicazione anche per i RLS già eletti alla data di stipula del presente CCNL

B) Elezione nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui non siano state elette RSU.
1) Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2) Modalità elettorali.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'Organismo paritetico provinciale.

C) Elezione nelle aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU
Nelle Aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU, trovano applicazione le norme previste per l'elezione delle RSU.

D) Durata ed espletamento dell'incarico.
1) Durata dell'incarico.

Il RLS resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il RLS è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94, le tutele previste dalla legge n. 300/70.
Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.

2) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs. 19.9.94 n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla Direzione aziendale e dal RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
In particolare, il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ha accesso al registro degli infortuni;
- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- riceve una formazione adeguata;
- è consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori di cui all'art. 22, comma 5, legge  [D.Lgs.] n. 626 del 19.9.94.
Le parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

5. Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.

E) Formazione.
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lett. A) della parte II, punto 1), comma 2 e punto 2), comma 3 e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Art. 13 - Procedura per il rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello non potrà avere per oggetto materie e istituti già definiti nel CCNL.
[…]

Parte II - Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1 - Assunzione.

[…]
Dichiarazione a verbale.
Le Aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3 - Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20.5.70 n. 300.

Art. 5 - Classificazione.
Commissione tecnica paritetica per l'elaborazione di un nuovo sistema di inquadramento
Verificate le conclusioni a cui è pervenuta la ricerca commissionata da OLMA sulle professionalità esistenti nel settore, entro il 31.3.00 sarà insediata una Commissione tecnica paritetica, composta da 3 rappresentanti designati da Unital e 3 designati da Feneal, Filca e Fillea, con il compito di elaborare una proposta organica sul nuovo sistema d'inquadramento dei lavoratori. La Commissione potrà essere integrata, di volta in volta, da esperti chiamati dalle parti.
La Commissione, valutati tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria attività, progetterà una proposta di adeguamento dell'attuale struttura dell'inquadramento a fronte delle mutate condizioni tecnico-organizzative di impresa.
Vengono indicati i seguenti obiettivi, fermo restando le definizioni dei criteri che la Commissione si darà al fine di conseguire il risultato più avanti indicato.
1. Il nuovo sistema d'inquadramento sarà strutturato tenendo conto delle mutate esigenze professionali necessarie per il presidio dei lavori e delle attività così come sono mutati nelle aziende;
2. il nuovo sistema sarà proposto per conseguire l'inquadramento nei termini attuativi più rapidi;
3. il nuovo sistema potrà prevedere anche indirizzi sui supporti formativi adeguati sia per il personale in ingresso, che per lo sviluppo professionale dei già occupati.
La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del 1° biennio di vigenza del presente contratto e presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il 31.12.01.
Le parti stipulanti convengono comunque che il nuovo sistema d'inquadramento dovrà essere acquisito entro la scadenza del quadriennio di vigenza del presente contratto.
In occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, le parti troveranno le soluzioni negoziali per i nuovi minimi retributivi e per il ridisegno della scala parametrale.

Art. 7 - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, fermo restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali medie, da calcolarsi in un periodo di 1 anno secondo quanto previsto alla lett. A) (Orario normale di lavoro in regime di flessibilità) del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia.
S'intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali medie.
Pertanto, non è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla sopra citata lett. A).
Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza).
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo per riduzione d'orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della 2a giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
Nel periodo di un anno, in ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l'orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel periodo di 1 anno.
La Direzione aziendale informerà le RSU e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalità di attuazione.
La Direzione aziendale è tenuta pertanto, almeno 2 settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le RSU, onde esplicitare le modalità applicative.
Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile.
Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali. in concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare ad intese a livello aziendale, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre i limiti settimanali e annuali sopra previsti, nei limiti della legislazione vigente.
Entro il 31.12.01 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell'orario di lavoro.
Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di 1 anno, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali.
Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui alla seguente lett. B).
Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.
L'effettuazione di regimi d'orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato.

B) Riduzione dell'orario di lavoro.
[…]
Per i lavoratori che prestano la loro opera in 3 turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione annua dell'orario di lavoro sopra prevista, saranno riconosciute le seguenti ore su base annua:
- 4 ore dall'1.1.01
- 4 ore dall'1.1.02
Le ore di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto.
[…]
Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia d'orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.
Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari o inferiore a 36 ore di lavoro.
[…]
Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale, provinciale, locale o aziendale.
Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto B) (Riduzione orario di lavoro), fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7, parte II, CCNL 12.9.79 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro".
Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali medie, a decorrere dall'1.2.00 i regimi di fruizione delle ore di riduzione annua dell'orario di lavoro sono stabiliti, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti; tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le RSU:
- fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro;
- fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana;
- fruizione in gruppi di ore collettive;
- altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali.
Le modalità di cui ai 2 primi alinea del comma precedente potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo, ma non potranno essere applicate ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno delle ore di riduzione dell'orario di lavoro in forma collettiva o individuale per gruppi di ore o per singole ore.
Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno essere fruite in forma collettiva o individuale, secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di organizzazione e di produzione dell'azienda e per gruppi di 4 o 8 ore, salvo casi eccezionali.
Le ore di riduzione d'orario non fruite entro il 31 dicembre saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento.
Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre dell'anno di maturazione, l'azienda e la RSU potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione.
Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di maturazione, in quanto a tale data cessa il diritto all'effettiva fruizione, salvo diversi accordi tra Direzione aziendale e RSU o, in assenza di quest'ultima, tra Direzione aziendale e singoli lavoratori.
Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Qualora, per esigenze tecniche, produttive e organizzative, i lavoratori prestino attività nel momento previsto per la fruizione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, queste verranno fruite in altro momento, ferma restando la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo alle condizioni sopra previste.

Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente CCNL per dette festività.

Art. 11 - Lavoro a turni.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo le parti s'incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai 2 commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto, a decorrere dall'1.4.91, un compenso sostitutivo pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del comma 2, art. 20, legge 17.10.67 n. 977.

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui all'art. 7 (Orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione e al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime;
- realizzazione del campionario;
- improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino difficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna rispetto ai termini ordinari e/o alle quantità precedentemente fissate;
- lavoratori in trasferta in Italia e all'estero.
Su richiesta delle RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
[…]

Art. 14 - Contratto a termine - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1) Fattispecie relative al lavoro a tempo determinato e al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e numero dei lavoratori.
A) Fattispecie relative al lavoro a tempo determinato e al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

In applicazione del rinvio disposto dall'art. 23, comma 1, legge n. 56 del 28.2.87 e dall'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 196 del 24.6.97, si concorda che:
- l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83 n. 79, dalla legge 19.12.84 n. 863, dall'art. 8, legge 23.7.91 n. 223, dagli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95, nonché da ogni altra norma di legge,
- il ricorso al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, lett. b) e c), art. 1, legge n. 196 del 24.6.97, sono possibili nelle seguenti fattispecie aggiuntive:
a) incremento di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi ovvero attività a carattere stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
b) punte di più intensa attività, - cui non sia possibile far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - derivate da richieste di mercato eccezionali o per le quantità e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altri periodi dell'anno;
d) esigenze di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
e) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle già esistenti nell'organico aziendale, e/o di cui si voglia sperimentare la necessità;
f) sostituzione di una posizione rimasta vacante, a causa di risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo necessario al reperimento della stessa sul mercato;
g) partecipazione a fiere e mostre;
h) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative concesse a qualunque titolo, congedi, permessi retribuiti e non, permessi di studio, partecipazione a corsi di formazione;
i) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ma idonei ad altre mansioni;
j) integrazione delle ore non lavorate rispetto al normale orario di lavoro di lavoratori con part-time a termine;
k) esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i normali mezzi aziendali;
l) realizzazione del campionario;
m) lavoratori non occupati d'età compresa tra 25 e 32 anni, in attesa dell'evoluzione legislativa in materia di CFL, fermo restando la possibilità di utilizzare tali contratti fino a quando ammesso dalla legge;
n) ex detenuti;
o) ex tossicodipendenti dimessi da una comunità terapeutica di recupero, riconosciuta dalle vigenti norme di legge.
Le parti hanno pattuito quanto previsto alle lett. n) ed o) al fine di favorire l'inserimento nel mondo lavorativo di particolari categorie di lavoratori, per le quali sussistono normalmente notevoli difficoltà all'occupazione.
Il numero dei lavoratori di cui alle lett. n) e o) che potranno essere assunti a tempo determinato è aggiuntivo rispetto alle percentuali di cui alla seguente lett. B) e potrà essere non superiore al 10%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Le fattispecie di cui alle lett. m), n) ed o) riguardano solo il contratto di lavoro a tempo determinato.

B) Numero dei lavoratori.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, nelle fattispecie aggiuntive sopra indicate alla lett. A), è pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate (contratto a termine e contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, fermo restando quanto previsto al penultimo comma della citata lett. A).
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali suddette saranno arrotondate all'unità superiore.
Le percentuali suddette possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessità e in relazione alla necessità stessa.
Nota a verbale.
Poiché quanto previsto nella presente lett. B) è stata chiarito in sede di stesura contrattuale, per i contratti di lavoro a tempo determinato in corso o che vengano stipulati fino al 31.1.01 e per il ricorso al lavoro interinale in corso o che abbia inizio entro il 31.1.01, è da ritenersi valido sia quanto indicato prima della stesura contrattuale sia quanto sopra previsto nella presente lett. B).

3) Disposizioni specifiche per il ricorso al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
A) Trattamento economico e normativo.

Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
[…]

B) Avvicendamento.
Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un corretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore che si deve assentare dal lavoro e il lavoratore temporaneo è possibile anticipare l'ingresso in azienda del lavoratore temporaneo rispetto all'inizio dell'assenza del lavoratore che sostituisce fino:
- ad un massimo di 20 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nelle categorie AS, A, B, C;
- ad un massimo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nelle categorie D ed E.
È possibile posticipare fino ad 1 settimana la cessazione della presenza del lavoratore temporaneo rispetto alla data prevista per la fine dell'assenza del lavoratore che sostituisce.
L'anticipazione e la posticipazione suddette devono essere indicate sia nel contratto di fornitura che in quello di prestazione.

C) Comunicazioni.
L'impresa utilizzatrice effettuerà le comunicazioni previste dal comma 4, art. 7 (Diritti sindacali), legge n. 196 del 24.6.97.

Art. 23 - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale.
[…]
Le parti, nella condivisa valutazione dell'opportunità di interventi di legge nei confronti delle categorie socialmente svantaggiate, si danno atto della necessità di un'efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e delle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno per l'attuazione di direttive comunitarie in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 482/68, 104/92 e 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Entro marzo 2001 il Comitato paritetico nazionale pone all'ordine del giorno la trattazione della presente materia.

Art. 29 - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione, non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella 1a ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 31 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 37 - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti CCNL di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 38 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la RSA o la RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel settore, s'impegnano affinché le possibili controversie in sede di applicazioni del presente CCNL e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione paritetica nazionale.

Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 3 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 6 - Lavoro a cottimo.
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.

[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
Saranno esaminate in 1a istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle OOSS territorialmente competenti.

B) Industrie boschive e forestali.
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]

Art 7 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoratore a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

8. Procedura di informazione.
La RSU può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le RSU potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.

9. Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore a m. 4,50 da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta un'indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore a 40° C e nei 3 mesi estivi a temperatura superiore a 50° C, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale.
In relazione a quanto stabilito nell'art. 9 della parte I sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo d'indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. […]

Art. 15 - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 16 - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento e introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. […]
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette la mancanza incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino all'importo di 3 quote orarie della retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento.

Art. 18 - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 (Assenze) della parte Comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 19 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art 18 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale.
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo d'indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30.12.71 n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 15 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30.12.71 n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 16 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22 - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente CCNL l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Parte VI - Regolamentazione per i quadri
Art. 9 - Norma di coordinamento.

Salvo quanto previsto nella presente parte VI troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.

Parte VII - Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero e forestali Unital Confapi stipulato il 15.7.99
Art. 1 - Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato per gli operai e gli impiegati nell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.

Art. 3 - Durata dell'apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla C dopo il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati;
- 40 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria C dopo il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati;
- 28 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria D dopo il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati.
È ammessa la stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale.
In tal caso, la durata s'intende prorogata proporzionalmente all'orario stabilito sino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
All'atto dell'assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili tra loro se da lui compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori a 1 anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto dell'assunzione insieme agli eventuali titoli di studio e agli altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.
Allo stesso tempo dovrà essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma di apprendistato.

Art. 7 - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa riferimento alle norme di legge.
Per gli apprendisti d'età pari o superiore ai 18 anni d'età, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la normativa sull'orario di lavoro prevista per gli operai e per gli impiegati dal CCNL.

Art. 8 - Attività formativa.
Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie annue di attività formativa esterna all'azienda, previste dalla normativa di legge e da effettuarsi secondo le disposizioni di legge e amministrative vigenti, si prevede che le stesse possano essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato e che di esse 42 ore medie annue siano riservate alla formazione trasversale e le restanti riservate ai contenuti di carattere professionalizzante.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la formazione esterna all'azienda sarà articolata su 40 ore medie annue, anche distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale e 20 ai contenuti di carattere professionalizzante.
Le parti ritengono di rinviare alla contrattazione nell'ambito provinciale e/o territoriale, sulla base di linee guida da definire a livello nazionale da un'apposita Commissione bilaterale paritetica da costituire tra le parti, la facoltà di individuare contenuti professionali e minore durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della formazione già acquisita in precedenti esperienze.
La formazione svolta dovrà essere attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestazione è consegnata al lavoratore.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è riservato al datore di lavoro l'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro.

Art. 9 - Tirocinio presso diverse aziende.
In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative trasversali sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.