Tribunale di Bologna, 10 aprile 2025, n. 466 - Amianto e malattia professionale dell'impiegata dello zuccherificio






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che precede.
 

FattoDiritto


Con ricorso depositato in data 16.06.2023,  _ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INAIL esponendo:
- di aver svolto attività lavorativa stagionale con mansioni di impiegata amministrativa alle dipendenze dello Zuccherificio di dal 1964 al 1973 e di aver poi lavorato, dal 1974 al maggio 1992, alle dipendenze dell'azienda ... di Pianoro, con mansioni di impiegata amministrativa;
- che nello svolgimento delle predette attività essa ricorrente era stata esposta in via diretta e indiretta al rischio di amianto, notoriamente impiegato presso entrambi gli stabilimenti;
- che, in data 4.5.2021, in seguito a un ricovero presso l'Ospedale di Bentivoglio, le era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico maligno;
- di aver dunque presentato, in data 12.5.2021, domanda di riconoscimento della malattia professionale, respinta dall'INAIL con provvedimento del 10.8.2021 e, in data 15.11.2021, ricorso amministrativo, a sua volta respinto dall'Istituto con provvedimento del 13.8.2022, a seguito di visita collegiale medica del 26.7.2022.
Su tali premesse, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia "mesotelioma pleurico maligno epitelioide" da essa contratta e che la predetta patologia aveva causato a essa ricorrente un danno biologico nella misura del 60%, a cui andava aggiunto un 3% per danno c.d. da consapevolezza, con danno complessivo del 63%; condannare conseguentemente l'INAIL alla costituzione e corresponsione in favore di essa ricorrente di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva accertato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) fino all'effettiva corresponsione. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'INAIL eccependo l'assenza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Rilevava in particolare che gli accertamenti effettuati dall'Istituto per il riconoscimento della malattia professionale avevano evidenziato l'assenza, nelle lavorazioni svolte dalla ricorrente, dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata.
Eccepiva inoltre l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda volta al riconoscimento del "danno da consapevolezza", quantificato da parte ricorrente nella misura del 3%, sul rilievo che tale voce non era contemplata dalle Tabelle di danno INAIL.
Evidenziava infine che, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge n. 412/91, non era più consentito il cumulo automatico tra la rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Concludeva pertanto chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese rifuse.
La causa veniva istruita con l'escussione di un teste indotto da parte ricorrente e con l'espletamento di CTU Medico-legale.
Infine, all'udienza del 10.04.2025, la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..
Dalla testimonianza del teste , collega di lavoro della ricorrente presso la , è emerso che la sig.ra ha svolto attività lavorativa stagionale dal 1964 al 1973 presso detta azienda con mansioni di impiegata amministrativa, che nei reparti dello stabilimento era ampiamente impiegato l'amianto e che la sig.ra nello svolgimento delle proprie mansioni, frequentava anche i locali di lavoro nei quali erano presenti materiali contenenti amianto.
In particolare, il teste, interrogato sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente, ha riferito che la ricorrente "ha lavorato presso lo zuccherificio di lai 64 al 73 per alcuni periodi in estate durante la raccolta della barbabietola per sostituire del personale assente, era una avventizia"; che ella "lavorava all'interno dello stabilimento ed accedeva ai vari reparti dello zuccherificio per lo svolgimento della sua attività, svolgeva attività di impiegata. Gli uffici erano esterni allo stabilimento e lei di recava nello stabilimento e in magazzino per consegnare e ritirare documenti e svolgere il suo lavoro ". Il teste ha poi dichiarato che "i macchinari erano coibentati con pannelli di amianto perché lavoravano ad alte temperature, anche le guarnizioni erano di amianto; (...) io non ho mai visto le particelle di amianto, posso dire che tutti quelli che hanno lavorato li hanno dei residui di amianto e ci controlliamo tutti. Ricordo che quando hanno smantellato dei reparti della fabbrica negli anni 80 si sono prodotte nuvole di polvere di amianto, e noi eravamo nei paraggi. "
Infine, il teste ha precisato che "nessuno indossava mascherina per l'amianto, ma solo protezioni per il calore" e che "in alcuni reparti per pulire usavano la scopa o soffiavano con aria compressa."
Alla luce di tali risultanze, che hanno dimostrato la esposizione della ricorrente ad amianto in misura superiore a quella communis omnium, è stata disposta CTU medico-legale al fine di accertare l'eziologia professionale della malattia da costei contratta.
Ebbene, l'elaborato peritale, le cui conclusioni appaiono sorrette da adeguata motivazione medico­ legale ed immuni da vizi logico-giuridici, ha affermato chiaramente che la malattia denominata "mesoteliomapleurico maligno epitelioide della pleura sinistra" ha avuto eziologia professionale, è conseguente ad esposizione ad amianto e ha provocato un danno biologico complessivo del 60%.
Dalla relazione peritale emerge come negli zuccherifici, tra cui quello di .. fossero effettivamente presenti materiali contenenti amianto, in quantitativi anche importanti.
Il CTU ha tuttavia chiarito che la presenza di amianto, non utilizzato nel ciclo produttivo, non è sufficiente per chiarire l'esistenza e l'entità di un'esposizione a fibre di amianto e che pertanto "La causa della possibile esposizione a fibre di amianto presso gli zuccherifici va quindi ricercata nel possibile deterioramento di apparecchiature e tubature sottoposte a importanti stress termici e in alcuni interventi di manutenzione, riparazione, modifica, svolti su apparecchiature e altre strutture, contenenti amianto, esistenti all'interno degli zuccherifici, che come abbiamo visto presentano date di costruzione anche della prima metà del secolo scorso, con successivi interventi di ristrutturazione e manutenzione. (...)" (pp. 8-9 CTU)
Il CTU ha proseguito osservando che "Sulla base dei dati presentati appare evidente come presso gli zuccherifici vi sia stata la possibilità di un 'esposizione a fibre di amianto comunque significativa per quanto riguarda le patologie amianto correlate non dose dipendente quali il mesotelioma pleurico" e che tuttavia "Il settimo rapporto RENAM evidenzia le principali mansioni degli operatori addetti agli zuccherifici nei quali è stata posta diagnosi di mesotelioma e tra queste non vi è nessuna figura di amministrativo. Lo stesso documento evidenzia come <<Per il 20% dei casi l'esposizione è improbabile o ignota. La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato un 'esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di attività ricreative è, sull'intero set di dati, pari ali'80%> >. Quindi vi è un 20% di casi di mesotelioma maligno nei quali l'esposizione risulta improbabile o ignota."
Premesso che "non è possibile sapere quanto in questo 20% pesi il numero delle esposizioni ignote", il dott.... ha però rilevato che "lo stesso documento evidenzia come << Infine di particolare interesse per le ricadute in termini di prevenzione primaria, a fronte di possibili ancora residue occasioni di esposizione in attualità, sono i casi di soggetti ammalati per un 'esposizione avvenuta inconsapevolmente per la presenza non nota del materiale in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico: pubblica amministrazione (1,1%), sanità (2%), banche, poste e assicurazioni (0,5%), istruzione (0,5%), alberghi, bar e ristoranti (0,5%)>>.
Quindi un 'esposizione ignota è certamente possibile e sufficiente causa di insorgenza di un mesotelioma. [...]" (pp. 14-15 CTU).
Il CTU ha infine affermato che "Certamente l'esposizione a fibre di amianto subita dalla signora ... presso lo zuccherificio di ... può essere considerata occasionale e di entità bassa o molto bassa. Ma, i dati prima discussi ci confermano come questa esposizione sia stata del tutto possibile e possa essere considerata sufficiente per entità, pur minima, e latenza come fattore causale nell'insorgenza de/e mesotelioma pleurico sinistro, da cui la signora è affetta " evidenziando tra l'altro che "la scheda "Categoria 13 Zuccherifici" del Settimo Rapporto RENAM evidenzia, altresì, come gli anni di inizio esposizione dei casi di mesotelioma rilevati in operatori di zuccherifici, siano proprio quelli nei quali la signora ha lavorato presso lo zuccherificio di ...." (pp. 17-18 CTU).
Secondo il CTU, dunque, l'origine della malattia "mesotelioma maligno epitelioide della pleura sinistra" che ha colpito la signora è riferibile all'esposizione ad amianto e ha determinato un danno biologico INAIL del 60%.
Tali conclusioni sono state fatte oggetto di osservazioni da parte del CTP dell'Istituto resistente, dott. C , il quale, pur non dubitando che l'origine del mesotelioma maligno epitelioide della pleura sinistra che ha colpito la signora L. sia riconducibile all'amianto, ha rilevato che, sulla base dei dati forniti da ReNaM, nel caso in oggetto, l'esposizione professionale ad amianto non risulta dimostrata e chiedendo altresì al CTU "di riportare i dati epidemiologici, se esistenti, relativi all'incidenza del mesotelioma nel personale amministrativo che ha operati presso zuccherifici nei medesimi anni in cui ha operato la Sig.ra , "
Il CTU, in riscontro a tali osservazioni, ha evidenziato che: "[...] il documento del Registro Mesoteliomi Regione Emilia-Romagna, [...] evidenzia come alla signora ... <<a seguito di somministrazione di questionario ReNaM, è stato attribuito il codice di esposizione professionale ad amianto certa "1" (cfr. LL. GG citate), per aver svolto attività stagionale di impiegata amministrativa e addetta alla gestione del magazzino dal 1962 al 1967 presso lo zuccherificio ""... Zuccheri " con sede c. " (BO).
La Sig.ra L. svolgeva la propria attività stagionale per circa cinque mesi all'anno, di cui per due mesi si dedicava allo svolgimento di pratiche amministrative in un ufficio separato dai reparti di produzione, dove si recava saltuariamente, eper tre mesi si dedicava alla gestione dei documenti relativi alla merce di magazzino, all'interno del magazzino stesso, nello stesso ambiente dove venivano effettuati lavori di manutenzione degli impianti. Negli zuccherifici, compreso quello di ... è notoria la presenza di impianti coibentati con amianto. Non sono note altre esposizioni ad amianto di natura professionale o extraprofessionale>>.
Come ampiamente discusso e documentato nella mia relazione presso gli zuccherifici, in particolare negli anni nel corso dei quali la signora ; ha lavorato presso lo zuccherificio ... la presenza di materiali contenenti amianto era indubbia e anche significativa e le attività di normale e regolare manutenzione, oltre a quelle di manutenzione straordinaria, erano in grado di determinare la dispersione di fibre di amianto nell'aria dello stabilimento.
La signora nel corso della sua attività presso lo zuccherificio di venuta occasionalmente a contatto con l'ambiente della produzione e certamente con i lavoratori dello zuccherificio, ed è noto come le tute di lavoro potessero essere veicolo di fibre di amianto. Certamente si è trattato di un 'esposizione di bassa o bassissima entità e di tipo occasionale, sufficiente, tuttavia, a svolgere un ruolo di fattore causale nella comparsa del mesotelioma pleurico che ha, poi, colpito la signora."
Quanto ai dati epidemiologici richiesti dal CTP, il CTU ha riferito di non essere in possesso né a conoscenza dei dati richiesti, rilevando che "questo è, verosimilmente, dovuto anche alla difficoltà della registrazione di questi dati come del resto rilevato anche dal VII rapporto ReNaM << Il VII Rapporto del ReNaM riferisce dei casi di mesotelioma rilevati dalla rete dei COR del ReNaM con una diagnosi compresa nel periodo 1993 - 2018. Per il 2018 la rilevazione deve essere considerata incompleta soprattutto in relazione alle difficoltà segnalate da molti Centri regionali nel disporre degli indispensabili strumenti di verifica della completezza dei dati, come le schede individuali di dimissione ospedaliera>>.
Tuttavia, alla luce della rarità della patologia in discussione appare evidente e ben comprensibile come possa essere assente una casistica quale richiesta dal CTP.".
Il CTU sul punto ha richiamato il VII Rapporto ReNaM secondo cui "<<Il tasso standardizzato (casi per 100.000 residenti) per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile) nel 2017 risulta pari a 3,41 negli uomini e O,99 nelle donne. Per la sede peritoneale il tasso passa a O, 14 e O,09 rispettivamente negli uomini e nelle donne. Se si considerano i soli casi di mesotelioma maligno 'certo ' (escludendo quindi i mesoteliomi 'possibili' e 'probabili') le stime diminuiscono del 20% circa>>" e ha così proseguito: "Alla luce di questi dati credo che ben si evidenzi come la richiesta del CTP risulti ben poco significativa.
Comunque, nella mia relazione ho riportato, sempre dal VII Rapporto ReNaM, come mesoteliomi pleurici siano descritti in impiegati di ufficio, presso aziende varie, banche e uffici postali e in insegnati di scuole di vario grado. Sedi dove certamente l'esposizione ad amianto di queste figure professionali non risulta poter essere stata molto diversa da quella subita dalla signora [...]".
Sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal CTU, che paiono pienamente convincenti e dalle quali pertanto non vi è ragione alcuna di discostarsi, l'Inail deve essere condannato al conseguente indennizzo nella misura di legge.
Quanto al c.d. danno da consapevolezza lamentato da parte ricorrente, consistente nella erosione psichica conseguente dall'essere affetti da una patologia che potrebbe avere evoluzione peggiorativa, si osserva che tale domanda non può trovare accoglimento nei confronti dell'Istituto resistente, non essendo tale voce di danno contemplata dalle tabelle INAIL e, in ogni, caso, non essendo stata riconosciuta dal CTU.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/22.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono parimenti poste definitivamente a carico dell'Inail.
 

P.Q.M.


Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che ... alla data della domanda amministrativa (12.05.2021), era affetta da malattia denominata "mesotelioma pleurico maligno epitelioide", avente eziologia professionale, che ha provocato un danno biologico complessivo del 60% secondo le tabelle Inail;
2) per l'effetto condanna l'Inail a corrispondere alla ricorrente l'indennità di legge, parametrata al predetto grado di invalidità, con interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'Inail alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. . e dell'avv. dichiaratesi antistatarie;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Inail.

Bologna il 10/04/2025
Il Giudice Chiara Zompì