Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 aprile 2025, n. 10730 - Ambiente di lavoro stressogeno


 


Nota a cura di Dui Pasquale, Beccaria Luigi Antonio, n NT+ Lavoro, 07.05.2025 "Violazione dell'art. 2087 c.c. e ambiente di lavoro stressogeno"         

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere-Rel. Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 35338 -2019 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO MONACO, LUIGI FRISINA;

ricorrente

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA, C.C., in qualità di Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Ancona;

intimati

avverso la sentenza n. 104/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/05/2019 R.G.N. 135/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto



con sentenza del 15 maggio 2019, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, con intervento ad adiuvandum della Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Ancona, domanda avente ad oggetto la condanna del Ministero e/o dei suoi preposti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'illecita condotta o per i comportamenti vessatori, in ogni caso riconducibili al mobbing o allo straining, originato dall'indisponibilità dichiarata per motivi di salute al Direttore dell'Ufficio Territoriale del Lavoro, dott. B.B., di cui la A.A. quale funzionaria curava la segreteria, a ricoprire l'ulteriore incarico di responsabile del "Servizio Ispezione Lavoro";

la ricorrente aveva anche fatto leva sull'indifferenza mostrata verso la condizione psicofisica della A.A. e sulla intollerabilità del sovraccarico di lavoro, non supportato da adeguata formazione, cui aveva fatto seguito il sopravvenire della denunciata sindrome ansioso-depressiva nel gradiente invalidante del 40 per cento;

la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto - una volta affermato in via pregiudiziale l'essere stata in via definitiva abbandonata, non avendo la Consigliera di Parità gravato di appello la statuizione di rigetto dell'intervento ad adiuvandum, la prospettazione di una discriminazione di genere in ragione di atti di molestia ed esclusa la contumacia della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona per essere questa una mera articolazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali regolarmente costituito in giudizio - di limitare l'accertamento istruttorio ai fatti qualificati vessatori esposti nel ricorso introduttivo, trovando l'esercizio dei poteri d'ufficio limite nel potere dispositivo e, segnatamente, nelle allegazioni in fatto di cui al ricorso;

il giudice d'appello, valendosi della documentazione prodotta ritenuta sufficiente per la decisione della controversia, ha escluso il carattere vessatorio dell'attribuzione della responsabilità del Servizio Ispezione Lavoro nonostante il mancato gradimento dell'interessata nonché degli ulteriori comportamenti denunciati, sulla base di una nozione di "mobbing" e comunque di inadempimento dell'obbligo si prevenzione e sicurezza gravante sul datore ai sensi dell'art. 2087c.c. per la quale tali condotte illecite sono ravvisabili allorché si concretino in una molteplicità di comportamenti con efficacia persecutoria sistematica e prolungata nel tempo;

per la cassazione di tale decisione ricorre la A.A., affidando l'impugnazione a due motivi;

chiamata all'udienza del 18 giugno 2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

all'esito la causa è stata fissata per la discussione all'odierna udienza essendo rimasto intimato il Ministero;

la ricorrente ha depositato memoria.
 

Diritto



con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, per aver dato corso all'accertamento dei fatti di causa avendo adottato a parametro valutativo unicamente la nozione di mobbing, assunta quale metro di riferimento dell'inadempimento dell'obbligo di salvaguardia della salute psicofisica del lavoratore e della sua dignità morale di cui all'invocata norma;

addebita al giudice d'appello di non avere verificato se gli episodi allegati fossero comunque idonei ad integrare una violazione dell'art. 2087c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un provato intento persecutorio;

con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 210, 213, 420 e 421 c.p.c. e 24 Cost., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla mancata ammissione di istanze istruttorie e dal mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio;

il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di questa Corte in materia di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (a muovere dalla sentenza n. 3692/2023), orientamento che prescinde dal riferimento alla figure del mobbing e dello straining, cui si attribuisce mera valenza sociologica, per dare rilievo all'inosservanza da parte del datore del dovere di evitare situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente condurre ad un danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio;

in particolare è stato affermato che "L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo." (Cass. n. 5061/2024) ed inoltre che "In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi." (Cass. n. 3692/2023);

sulla base dell'orientamento citato, al quale il Collegio intende dare continuità, il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento della seconda censura, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà all'accertamento in conformità al principio di diritto sopra enunciato, disponendo altresì in ordine all'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 6 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2025.