Tipologia: Contratto Collettivo Integrativo
Data firma: 23 marzo 2023
Validità: 2018 - 2020
Parti: CNR e Cisl-Fur, Flc-Cgil, Fed. Cisl Scuola-Rua, Snals Confsal, Fed. Gilda Unams, Anief
Comparti: P.A., CNR, Livelli IV - VIII
Fonte: cnr.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 9 Indennità di posizione |
Contratto Collettivo Integrativo Livelli IV – VIII Anni 2018-2020
Vista l’Ipotesi di “Contralto Collettivo Integrativo per i livelli IV - VIII anni 2018-2020" sottoscritta in data 5 luglio 2022;
Vista la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27 luglio 2022, verbale n. 1737, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 57031 del 29 luglio 2022 con la quale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - l’Ipotesi di CCNI in oggetto, corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico finanziaria;
Vista la congiunta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 60768 del 29 agosto 2022, con la quale sono state evidenziate osservazioni all’ipotesi di CCNI inviata;
Vista la nota di chiarimento inviata dall’Amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 94040 del 22 dicembre 2022;
Vista la nota degli organi esterni, prot. CNR n. 31731 del 6 febbraio 2023, con la quale i predetti organi hanno dato parere positivo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo in oggetto con le modifiche concordate,
Tutto ciò premesso il giorno 23 marzo 2023, presso la Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha luogo l’incontro tra i componenti della Delegazione di Parte Pubblica CNR e della Delegazione di Parte Sindacale per la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per i livelli IV - VIII, anni 2018-2020 come modificata in base alle indicazioni degli organi vigilanti.
Il “Contratto Collettivo Integrativo per i livelli IV- VIII, anni 2018-2020”, di seguito riportato, ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.
Contratto Collettivo Integrativo Livelli IV – VIII Anni 2018-2020
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche'" e successive integrazioni e modificazioni;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del nuovo Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
Visti i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e le OOSS;
Visti i provvedimenti legati alla riorganizzazione della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nello specifico delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 18 aprile 2019, n. 144 del 31 maggio 2019 e n. 241 del 26 settembre 2109 nonché il Provvedimento del Direttore Generale, n. 102 del 19 settembre 2019, di esecuzione delle delibere citate;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 gennaio 2017 di approvazione del Ciclo Integrato della Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2017-2019;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30 gennaio 2018 di approvazione del Ciclo Integrato della Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2018 - 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 5 febbraio 2020 di approvazione del Ciclo Integrato della Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 24 luglio 2019 con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa a livello nazionale per il personale non dirigenziale per gli anni 2018 - 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 205 del 21 dicembre 2021 con la quale si è provveduto alla determinazione del fondo per la contrattazione integrativa a livello nazionale per il personale non dirigenziale per fanno 2020;
Ravvisata la necessità di provvedere alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Integrativo per gli anni 2018 - 2020,
tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica al personale del CNR appartenente ai livelli dal IV all’VIII, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato gravante sul FOE e disciplina gli istituti contrattuali di seguito riportati.
2. Il presente contratto si applica altresì al personale con contratto a tempo determinato gravante sui fondi esterni con imputazione economica a valere sui medesimi fondi.
Art. 3 Lavoro straordinario
1. L’assegnazione alle strutture dell’Ente è riconosciuta nel limite di 45 ore pro capite, escluse le ore aggiuntive riconosciute a particolari strutture ed utilizzabili dal personale ad esse afferente per sopperire a carichi di lavoro di natura eccezionale anche in deroga al tetto individuale delle 200 ore annue di lavoro straordinario previsto dal CCNL.
Art. 4 Lavoro in turni
1. Sono confermati i criteri, le modalità e le procedure di autorizzazione dell'organizzazione del lavoro in turni definiti dai precedenti accordi e di seguito riportati:
a) l'articolazione dell'orario in turni avvicendati, al di fuori di quelli a ciclo continuo a copertura delle ventiquattro ore, è consentito con riferimento, di norma, a due tipologie di orario di servizio giornaliero della durata complessiva di 11 o 12 ore;
b) nell'ambito delle due tipologie predette possono essere previsti, nel rispetto delle esigenze funzionali ed operative di ciascuna unità organizzativa e al fine di armonizzare l'articolazione degli orari a livello nazionale, i seguenti orari di inizio dei turni: 6,00- 6,30- 7,00-7,50 e 8,20;
c) per ogni turno deve essere assicurata la presenza del medesimo numero di addetti per l'orario antimeridiano e per quello pomeridiano, fatti salvi casi di effettive esigenze opportunamente documentate e segnalate alle OO.SS. firmatarie del presente accordo; di conseguenza, in caso di assenza di personale impegnato in attività articolate in turni e non sostituibile, tale articolazione dell'orario sarà sospesa, ripristinando il normale orario di servizio della struttura per il periodo nel quale permane la carenza di personale idoneo ad assicurare l'attività in turno, salvo l'ipotesi di particolari ed eccezionali casi;
d) si richiama l'attenzione dei responsabili delle strutture sull'opportunità, nei casi di personale disponibile in numero superiore ai turni assegnati, di disporre una programmata rotazione di personale;
e) si ribadisce, inoltre, l'incompatibilità, salvo casi eccezionali documentati, del servizio prestato in turni avvicendati con l'espletamento di lavoro straordinario.
Art. 5 Indennità di sede disagiata
1. L’indennità è riconosciuta ed erogata alle strutture nella misura riportata nella tabella allegata al presente contratto (All. 1).
Art. 7 Indennità per rischi e disagi vari connessi ad attività su natanti o in luoghi di difficile accesso
1. L’indennità di rischi e disagi è riconosciuta ai dipendenti che svolgono attività di supporto alla ricerca nel corso di campagne di studi su natanti o per studio c ricerche che devono essere effettuate in località isolate o di difficile accesso (quali, a titolo esemplificativo, osservatori di alta montagna, foreste, battelli, piattaforme o simili ovvero in condizioni di disagio e gravosità ineliminabile).
2. Le tariffe giornaliere previste per la predetta indennità vengono adeguate in rapporto agli incrementi contrattuali a far data dal 1° gennaio 2007 e sono determinate come segue:
€ 76,00 - per attività svolta nel corso di campagne oceanografiche o su natanti
€ 66,00 - per attività svolta in località isolate e di difficile accesso (alta quota, località distanti dai centri abitati, grotte, parchi naturali)
Nel caso di attività che prevedono nell'arco della giornata il rientro in sede la tariffa viene attribuita ad ora ed è determinata in ragione di 1 /24 della tariffa giornaliera.
Art. 8 Indennità di reperibilità
1. L’indennità di reperibilità è disciplinata in base ai seguenti criteri e modalità:
a) le squadre di reperibilità possono essere costituite da personale assegnato a più unità organiche che condividono l'esigenza funzionale del servizio;
b) possono essere previsti servizi di reperibilità limitatamente a periodi nei quali sono svolte attività che comportano la necessità di interventi d'urgenza anche al di fuori del normale orario di servizio;
c) nell'organizzazione delle squadre dovrà essere garantita la rotazione dei dipendenti con idonee caratteristiche professionali che abbiano manifestato la loro adesione;
d) il dipendente non può essere comandato a più di otto turni di reperibilità nel mese e solo per motivi di emergenza documentati o di comprovata carenza di personale idoneo potrà effettuare fino a 16 turni di reperibilità al mese.
2. L’Amministrazione provvederà alla ricognizione dei turni di reperibilità in essere, eventuali anomale situazioni costituiranno oggetto di informativa alle OO.SS. Nazionali.
3. L’importo giornaliero riconosciuto in caso di chiamata nei giorni festivi è pari ad € 10,30 e l’importo giornaliero relativo al servizio di reperibilità festiva è di € 20,61.
Art. 10 Indennità di responsabilità
[…]
3. Per l’anno 2020*, a seguito dell’avvenuta riorganizzazione degli uffici della sede centrale e dell’accordo sui criteri e le modalità di utilizzo del fondo di incentivazione ai sensi degli articoli 10 e 19 del CCNL 7 aprile 2006, sottoscritto in data 28 dicembre 2020, l’indennità di responsabilità sarà attribuita con i criteri sopra descritti con la specifica esenzione del, personale già remunerato dall’accordo sopra citato, con riguardo in particolare alle figure dei Responsabili di Area e agli RSPP.
