Tipologia: Accordo collettivo aziendale di lavoro
Data firma: 10 ottobre 2019
Validità: 01.12.2019 - 30.11.2023
Parti: CMB e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, RSU
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cooperative, CMB
Fonte: fenealuil.it


Sommario:

 

Titolo 1 - Livello di contrattazione e campo di applicazione
Articolo 1 - Livello di contrattazione e campo di applicazione
Titolo 2 - Relazioni sindacali
Articolo 2 - Agibilità dei diritti sindacali
Articolo 3 - Diritto di informazione e concertazione aziendale
Titolo 3 - Politiche per il miglioramento delle condizioni sociali e di lavoro
Articolo 4 - Politica della formazione professionale
Articolo 4 bis - Tutela da eventi socialmente lesivi
Articolo 4 ter - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Titolo 4 - Classificazione dei lavoratori e valutazione delle prestazioni
Articolo 5 - Classificazione integrativa per operai
Articolo 6 - Premio di risultato
Titolo 5 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (c.d work-life balance)
Articolo 7 - Orario di lavoro
Articolo 8 - Lavoro agile (c.d. smart working)
Articolo 9 - Banca ore e riposi compensativi
Articolo 10 - Ferie e permessi
Articolo 11 - Permessi per visite mediche e accertamenti diagnostici
Articolo 12 - Cessione solidale delle ore di permesso retribuito
Articolo 13 - Iniziative in favore delle lavoratrici madri
Articolo 14 - Domiciliazione e giacenza pacchi in azienda
Articolo 15 - Utilizzo di auto aziendale per necessità personali
Titolo 6 - Trattamenti accessori e relativi a particolari condizioni di lavoro
Articolo 16 - Indennità di trasporto
Articolo 17 - Servizio mensa
Articolo 18 - Indennità di trasferta e missione

 

Articolo 18.1 - Mezzo di trasporto
Articolo 18.2 - Alloggio
Articolo 18.3 - Somministrazione di vitto
Articolo 19 - Indennità per lavori disagiati
Articolo 20 - Reperibilità oltre l’orario di lavoro
Titolo 7 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 21 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Articolo 22 - Indennità di straordinario forfettizzato
Titolo 8 - Sistema di welfare aziendale
Articolo 23 - Previdenza Complementare
Articolo 24 - Polizza assicurativa professionale ed extraprofessionale
Articolo 25 - Contributi per la frequenza di asilo nido, scuola dell’Infanzia
Articolo 26 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Articolo 27 - Anticipazione sui compensi futuri
Articolo 28 - Assistenza fiscale
Articolo 29 - Iniziative in favore dei figli studenti dei lavoratori
Titolo 9 - Garanzia di applicazione della legislazione sociale e della contrattualistica collettiva di lavoro nei rapporti con imprese terze
Articolo 30 - Impegni in materia di ricorso al contratto di appalto e subappalto
Titolo 10 - Disposizioni finali e vigenza
Articolo 31 - Disposizioni finali
Articolo 32 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1 - Accordo in materia di defiscalizzazione del Premio di Risultato


Accordo collettivo aziendale di lavoro CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Roma, 10 ottobre 2019

Il giorno 10 ottobre 2019, presso gli Uffici della Legacoop Nazionale in Roma, tra la CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi soc. a r.l. […], di seguito per brevità detta “CMB” o “Azienda” e le Segreterie Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil […], le Segreterie Provinciali di Modena di Feneal-Uil e Fillea-Cgil […], le Segreterie Territoriali di Roma-Lazio di Feneal-Uil e Fillea-Cgil […], le Segreterie Territoriali di Milano di Fillea-Cgil […], le RSU […], di seguito per brevità dette “Organizzazioni Sindacali”, e, congiuntamente tutte, per brevità dette “Parti", si è convenuto di stipulare, nella libera volontà delle Parti, il seguente Accordo Collettivo Aziendale di Lavoro per Operai e Impiegati.

Titolo 1 - Livello di contrattazione e campo di applicazione
Articolo 1 - Livello di contrattazione e campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle categorie professionali del settore edile regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini assunti o somministrati presso tutte le Sedi aziendali.
Per quanto riguarda il personale socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, il presente accordo si applica unitamente al Regolamento Sociale Interno per la disciplina dell’ulteriore rapporto dì lavoro, deliberato ai sensi di legge dall’Assemblea dei Soci.
Il presente Accordo fa parte del secondo livello di contrattazione, integra i contenuti del CCNL nonché della contrattazione territoriale integrativa ed è negoziato aziendalmente.

Titolo 2 - Relazioni sindacali
Articolo 2 - Agibilità dei diritti sindacali

Le Parti, ciascuna nell’esercizio delle funzioni e negli ambiti di propria competenza, si impegnano ad assicurare costruttivamente che negli ambienti di lavoro, in continuità con la consolidata esperienza aziendale, risulti pienamente libera ed attuabile la possibilità di rappresentare e agire i diritti sindacali, nel rispetto di quanto sancito in materia dalle leggi e dalla contrattualistica collettiva di lavoro vigenti e applicabili.
L’azienda, altresì, assicura la piena libertà soggettiva dei propri soci lavoratori di aderire e partecipare alla pluralità degli organismi e delle iniziative di natura sindacale.
Le Parti convengono sulla piena applicabilità dello Statuto dei Lavoratori al personale socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, nonché sulla facoltà di quest’ultimo di dirimere le eventuali controversie di lavoro insorgenti con l’Azienda avvalendosi dèi supporto delle Organizzazioni Sindacali cui aderisce, delle procedure conciliative o di arbitrato,, previste dal CCNL applicato, ovvero di ricorrere alla competente Commissione territoriale di conciliazione oppure al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Le informazioni riguardanti lavoratori dipendenti e soci, richieste dalle Organizzazioni Sindacali, potranno essere rese dall'Azienda esclusivamente in subordine al rispetto delle norme di legge poste a tutela della riservatezza dei dati personali.
Le OOSS composte nella FLC, nonché i delegati sindacali della RSU, si impegnano a contattare i lavoratori neo assunti all’avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal CCNL vigente e applicato dall’azienda prima attraverso la divulgazione del proprio materiale informativo e, successivamente, attraverso specifici incontri che ciascuna OOSS potrà intrattenere presso le proprie sedi o presso locali messi a disposizione dall’azienda.
Al fine di espletare al meglio il ruolo di RSU si conviene che sia messa a disposizione una saletta dotata di PC/Stampante con collegamento internet e mai! dedicata per inviare le comunicazioni a tutto il personale.
Si conviene che il monte ore permessi RSU sia di 12 ore mensili. 

Articolo 3 - Diritto di informazione e concertazione aziendale
L’azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono attuare il sistema di informazione previsto dall'articolo 3, lettera B.3) del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini attraverso incontri tra le Parti di norma annuali semestrali o su semplice richiesta dì una delle Parti.
In particolare con le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali gli argomenti saranno di massima i seguenti:
□ presentazione dei dati di bilancio consuntivo;
□ presentazione dei dati di budget, compresi gli investimenti occupazionali, i fabbisogni formativi, gli indirizzi produttivi, eventuali nuovi assetti organizzativi;
□ informativa sul portafoglio lavori Italia e estero e partecipazione alle gare
Per tutte le commesse pubbliche e per le commesse private aventi importi contrattali superiori alla soglia di 50 mln di Euro è introdotta una procedura di concertazione preventiva all’avvio dei lavori a cui partecipano le OO.SS. Nazionali e del territorio ove ha luogo la commessa. Tale procedura è finalizzata alla stipula di accordi riguardanti i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.
Con le RSU per ciascun territorio gli argomenti trattati saranno:
□ assunzioni;
□ dimissioni;
□ piani formativi;
□ metodi e criteri di valutazione del personale;
□ esito delle valutazioni periodiche e della distribuzione del PdR per dati aggregati; confronto sugli esiti delle valutazioni;
□ mobilità interna; '
□ piani di carriera e inquadramenti professionali;
□ Turn over (prepensionamento a fronte di assunzioni)
□ incontro fra RSPP, Datore di Lavoro, RLS e Medico Competente per le analisi dei dati sull’andamento infortunistico e delle malattie professionali.
Le informazioni riguardanti i Lavoratori richieste dalle Organizzazioni Sindacali potranno essere rese dalla CMB esclusivamente in subordine al rispetto delle norme di Legge poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Titolo 3 - Politiche per il miglioramento delle condizioni sociali e di lavoro
Articolo 4 - Politica della formazione continua

Le parti riconoscono la rilevanza strategica degli investimenti in attività formative destinate ai lavoratori. Si concorda, in particolare, di mantenere l'attuale elevato livello di attenzione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale, della tutela della legalità e della prevenzione dei reati, della formazione dei giovani e dei lavoratori ad alto potenziale (anche in chiave di ricambio generazionale), della sostenibilità complessiva dell’attività aziendale. 
L’attività formativa verrà programmata annualmente di concerto con la RSU tramite un Piano della Formazione e sarà progettata in modo da ingenerare le dovute sinergie con gli Enti Scuola Edile e gli Enti Bilaterali di formazione presenti sui territori di intervento. A tal fine è istituita una commissione per le politiche formative cui partecipano la CMB, le RSU-RLS e le OO.SS. territoriali. Tale Commissione ha il compito di monitorare ex post la formazione svolta e di contribuire alla programmazione delle attività formative aziendali anche sulla base dei fabbisogni espressi dai lavoratori.

Articolo 4 bis- Tutela da evento socialmente lesivi
La tutela dei lavoratori da evento socialmente lesivi, con particolare riferimento alle molestie sessuali o a forme di mobbing subite, è garantita ed è esercitata attraverso il recepimento delle forme e dei modi determinati nell’Allegato N del CCNL vigente ed applicato, denominato “Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali ed il mobbing che qui si intende integralmente riportato.
Si conviene di dare seguito all’accordo quadro del 26 aprile 2007, in particolar modo sulle molestie nei luoghi di lavoro, e al protocollo delle parti sociali per il contrasto alle molestie e alla violenza in genere nei luoghi di lavoro siglato il 25 novembre 2016, nonché dell’accordo regionale dell’Emilia Romagna del 2018,
Le Parti si impegnano di promuovere annualmente iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e di genere, molestie nei luoghi di lavoro con apposite assemblee da svolgersi in aggiunta al monte ore contrattualmente previsto-
Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo non retribuito (in base all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.

Reinserire l’art. 11 bis” Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” dell’accordo 2008


Titolo 5 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (c.d. work-life balance)
Art. 7 - Orario di lavoro

L'organizzazione dell'erario normale di lavoro è definita in base articoli 46, 47 e 79 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini applicato e vigente, su una media annua di 40 ore contrattuali ordinarie settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì.
A) Per i lavoratori con profilo professionale omogeneo hanno facoltà di vincolare il ricorso individuale alla flessibilità dell’orario alla copertura del servizio sull’intero nastro lavorativo determinato in conseguenza del presente articolo.
A fronte di sole esigenze di servizio, e su autorizzazione del Responsabile, espressa e riferita al singolo evento, sarà possibile derogare alla collocazione dell’orario ordinario di lavoro definita dal presente articolo.
B) Per i lavoratori impegnati nei cantieri o nelle unità di servizio ai cantieri l’orario di lavoro è, di norma, dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale l’orario di lavoro è definito dal contratto individuale di lavoro ed è in ogni caso collocato all’interno del nastro lavorativo definito dal presente articolo. Non è prevista flessibilità di orario.

Articolo 8 - lavoro agile (c.d. smart working)
Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e le esigenze tecniche e produttive aziendali, le Parti intendono promuovere la sperimentazione di nuovi criteri di articolazione delle modalità di prestazione lavorativa dando vita alla cosiddetta modalità di "Lavoro Agile”, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, Cap. Il, art. 18-23 (così come integrata dalla legge 145/2018), finalizzata ad una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed al miglioramento delle performance aziendali attraverso un modello organizzativo che valorizzi nuove tecnologie di informazione e comunicazione
Il lavoro agile consiste in una prestazione lavorativa che si svolge con le seguenti modalità: a) la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) l’attività può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.
Gli impiegati che per ragioni di servizio siano dotati di pc portatile e di telefono aziendale possono svolgere fino a 2 giorni al mese di lavoro agile, non frazionabili/eventualmente frazionabili in mezze giornate, e non cumulabili con quelli di altri periodi, facendone preventiva richiesta al proprio Responsabile che, valutate le esigenze di servizio, provvederà ad autorizzarlo.
Il Responsabile, per oggettive esigenze tecnico-organizzative, potrà tuttavia richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in ufficio con comunicazione da effettuarsi entro le 48 precedenti il ricorso programmato al lavoro agile.
Nella giornata che ricomprende il lavoro agile il lavoratore deve rispettare l’orario di lavoro giornaliero stabilito dalla normativa legale e contrattuale di riferimento, nella fascia oraria 8.00-20.00. Al di fuori di tale fascia oraria è in ogni caso consentita la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In fase di svolgimento della prestazione in smart working il lavoratore deve rendersi sempre rintracciabile sul laptop e/o telefono aziendale. A tal fine deve avere sempre a disposizione connessione internet e/o copertura telefonica adeguate.
Il datore di lavoro conserva il potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa fuori dai locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 L. 300/1970 e dalla normativa legale e contrattuale di riferimento.
Al lavoratore in smart working non è riconosciuto il servizio sostitutivo mensa, stante l'impossibilità di garantirne la fruizione sull'intero territorio al di fuori delle Sedi di lavoro.
In nessun caso il ricorso al lavoro agile deve comportare maggiori oneri per l'Azienda rispetto alla prestazione resa presso il luogo di lavoro.
Il ricorso al lavoro agile non è consentito per i lavoratori ai quali siano affidate mansioni che per loro intrinseca natura siano sostanzialmente incompatibili o perdano di efficacia laddove svolte al di fuori dei locali aziendali, o che richiedano la disponibilità di attrezzature tecniche ed informatiche specifiche che non siano agevolmente movimentabili.

Articolo 9 - Banca ore e riposi compensativi
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, mantenendo al tempo stesso il numero di ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall’articolo 79 del CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini, le Parti convengono di istituire il recupero delle ore di straordinario con le modalità di cui ai seguenti commi:
1. Verranno accantonate in banca ore a titolo di riposo compensativo tutte le ore maturate a decorrere dalla 44^ su base settimanale, salvo la corresponsione nel mese di competenza della relativa maggiorazione contrattuale;
2. Al raggiungimento delle 120/ore complessive accantonate in banca ore si provvederà ad un ridimensionamento alieno parziale del monte ore accumulato, secondo un programma da concordarsi tra Azienda e lavoratore;
3. Qualora, eccezionalmente, per esigenze tecniche o produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore accumulate, l’importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data;
4. All’atto del godimento dei riposi compensativi accantonati in banca ore sono effettuati i relativi versamenti contributivi ed applicate le ritenute di legge; nel caso degli operai sono inoltre effettuati i corrispondenti accantonamenti presso le competenti casse edili;
5. La fruizione delle ore di riposo compensativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 co. 2, del D. Lgs n. 66/2003 fa sì che tali ore non vengano considerate come straordinario nel calcolo delle medie dell'erario di lavoro;
6. Al Lavoratore al quale è riconosciuta la “indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario" di cui all’art. 82 del CCNL vigente ed applicato non è dovuto il pagamento delle ore prestate oltre la 410 (né delle relative maggiorazioni) in quanto assorbite dall’indennità stessa.

Articolo 10 - Ferie e permessi
Il godimento delle ferie costituisce un diritto del lavoratore, irrinunciabile e non/è monetizzabile se non in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]

Articolo 11 - Permessi per visite mediche e accertamenti diagnostici
Il lavoratore che si sottopone a visite mediche o accertamenti diagnostici in orario di lavoro non è tenuto a fruire dei permessi orari, rimanendo ugualmente retribuito per il tempo della vista o accertamento, tenuto anche conto dei tempi di viaggio necessari per recarsi nella sede richiesta (dal luogo di lavoro o, se più vicino, dal proprio domicilio) e per rientrare al lavoro.
L’avvenuta effettuazione della visita o esame ed il tempo di permanenza presso la struttura devono risultare da certificazione sanitaria da consegnare all’Azienda.
Non sono in ogni caso riconosciuti i tempi di recupero delle condizioni fisiche ordinarie eventualmente comportati da specifiche terapie.
I permessi di cui al presente articolo sono riconosciuti nella misura massima di 20 ore annue.

Articolo 13 - Iniziative in favore delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori
A) trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale
La lavoratrice che rientra dal congedo di maternità obbligatorio o da un consecutivo periodo dì congedo parentale (c.d. “maternità facoltativa”), può richiedere, in una unica soluzione e per una durata massima dì due anni, la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro con una riduzione dell’orario fino al 50%. Tale richiesta può essere fatta valere sino al compimento del 3° anno di età del figlio.
La nuova articolazione dell’orario di lavoro sarà concordata tra la lavoratrice e l’Azienda tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, con il limite delle 5 ore lavorative consecutive, e comunque posta all’interno del nastro lavorativo definito all’art. 7.
B) lavoro agile (c.d. smart working)
L’impiegata madre adibita a mansioni che non rientrino tra quelle che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8, sono incompatibili con il ricorso allo smart working, può ricorrervi, in alternativa a quanto stabilito all’art 8, fino a 2 ore al giorno per ciascun giorno di servizio, concordandone settimanalmente la collocazione oraria con il proprio Responsabile.
Tale facoltà è riconosciuta dal compimento del primo anno del figlio e fino al compimento del terzo anno. Qualora non fossero già in dotazione, l’Azienda provvederà a fornire alla lavoratrice richiedente laptop e telefono aziendale. È esclusa la fornitura di ulteriori dotazioni tecniche e informatiche.
[…]

Titolo 6 - Trattamenti accessori e relativi a particolari condizioni di lavoro
Articolo 17 - Servizio mensa

Le modalità di erogazione del servizio mensa e di corresponsione del pasto giornaliero verranno definite a livello territoriale. Verrà privilegiata la stipula di convenzioni con locali pubblici di ristorazione.
Sempre a livello territoriale verranno stabiliti il contributo a carico del lavoratore e le modalità di erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa.

Articolo 19 - Indennità per lavori disagiati
Le Parti concordano che verranno riconosciute le seguenti indennità da computarsi percentualmente agii elementi retributivi di cui al p, 3 dell’art. 64 del CCNL:
a) Montaggio, smontaggio e manutenzione delle gru: 35% (solo quando le operazioni si svolgono "sulla" gru);
b) Lavori effettuati sotto la pioggia: per la prima ora, 20%; dalla seconda alla quarta ora, 30%;
Posa del bitume: 20%;
c) Utilizzo martello pneumatico: 20%;
d) Operazioni di scavo a sezione obbligata con profondità superiore a 2,5 metri e larghezza inferiore ai 2/3 della profondità: 20%;
e) Operazioni di carico della calce nella spandicalce: 15%;
f) Utilizzo martello elettrico: 14%;
g) Utilizzo di utensili vibranti elettrici: 10%;
h) Lavorazioni di stabilizzazione a calce di materie: 4% (su durata totale).
i) Utilizzo utensili per saldare e flessìbili:10%
Le indennità di cui al presente articolo vengono corrisposte solo per il periodo di effettivo svolgimento dell’attività in cui è presente il disagio.

Articolo 20 - Reperibilità oltre l'orario di lavoro (Aumentare importi)
il servizio di reperibilità, ricorrendone l’esigenza, viene effettuato dai lavoratori che svolgono la propria attività all’interno di una specifica unità produttiva o cantiere.
I lavoratori coinvolti sono individuati, anche in base a criteri di rotazione dal direttore di cantiere/capo cantiere o equivalente in base alle mansioni e capacità tecniche individuali, privilegiandone laddove possibile l’avvicendamento.
I turni di reperibilità sono attivati e programmati nel rispetto di quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il lavoratore è tenuto a svolgere il turno di reperibilità assegnato, fatto salvo giustificato e comprovato motivo. Le ore di reperibilità nonché il tempo impiegato per presentarsi sul luogo di lavoro in caso di chiamata, non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario legale e contrattuale.
[…]

Titolo 9 - Garanzia di applicazione della legislazione sociale e della contrattualistica collettiva di lavoro nei rapporti con imprese terze
Articolo 30 - Impegni in materia di ricorso ai contratto di appalto e subappalto

Le Parti concordano nel riconoscere la rilevanza e l’attualità del tema della legalità e della sostenibilità nei contratti di appalto e subappalto. In tal senso ribadiscono l'impegno a dare esecuzione a quanto disposto dall’art. 5 del CCNL vigente ed applicato.
L’Azienda vincolerà altresì il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori e subcontraenti ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche delle retribuzioni al personale dipendente, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e i contributi dovuti alla Cassa Edile. A tale scopo le Parti verificheranno attraverso la Cassa Edile con cadenza periodica, o a richiesta delle OO.SS., la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subaffidatarie, mediante l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC), compresa la correttezza delle denunce mensili relative agli operai, anche in relazione ai dati contenuti nel Libro Unico dell’impresa presso il cantiere.
L’Azienda, richiederà altresì ai subappaltatori e subcontraenti l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto ai dipendenti (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti alle Casse Edili, bonifici/assegni ed importi cedolini paga).
Al fine di cui sopra e della valutazione dei fornitura come previsto dalle certificazione e dal Codice Etico della Cooperativa, con l’obiettivo di condivisone con i lavoratori, le RSU e RLS al termine di ogni contratto di appalto la direzione raccoglierà una scheda per ogni fornitore d’opera compilata da RSU e RLS relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro e al rispetto del contratto e dei diritti dei lavoratori.
Clausola sociale […]