Tipologia: Accordo
Data firma: 22 dicembre 2005
Parti: Unital-Confapi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte VII - Apprendistato
Apprendistato ai sensi del D.lgs. n. 276/03
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Campo di applicazione.
Art. 3 - Esclusioni.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs. n. 276/03).
Art. 6 - Formazione.
Art. 7 - Anzianità di servizio.
Art. 8 - Preavviso.
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 10 - Norma generale.
Art. 11 - Informazione.

Milano, 22 dicembre 2005

Verbale di accordo
Tra Unital/Confapi, Fillea/Cgil, Filca/Cisl, Feneal/Uil si concorda la seguente parte VII Apprendistato del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unital/Confapi.
Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio 2006.

Parte VII - Apprendistato
In attesa che diventi esecutiva la nuova normativa sull'apprendistato ai sensi del D.lgs. n. 276/03, continua ad applicarsi quanto previsto dalla Parte VII del CCNL del 24 gennaio 2000.

Apprendistato ai sensi del D.lgs. n. 276/03
Art. 1 - Norme generali.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore e alle norme del vigente CCNL, in quanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente Parte VII.

Art. 2 - Campo di applicazione.
L'apprendistato è ammesso per le categorie superiori alla categoria E operaie, intermedie, impiegatizie e per i quadri.

Art. 3 - Esclusioni.
I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Art. 4 - Periodo di prova.
Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.

Art. 5 - Apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs. n. 276/03).
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28.3.03 n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
(a) forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale;
(b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
(c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 CC;
(d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
(e) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
(f) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso della scuola dell'obbligo

B

AS

70

C

A

68

D

B

60

E

C

48

E

D

36

 

 

 

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia  per gli apprendisti in possesso della scuola dell'obbligo

B

AS

28

C

A

27

D

B

24

E

C

19

E

D

-

 

 

 

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio specifico per la mansione superiore alla scuola dell'obbligo

B

AS

58

C

A

56

D

B

50

E

C

36

E

D

26

 

 

 

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia  per gli apprendisti in possesso  di un titolo di studio specifico per la mansione superiore alla scuola dell'obbligo

B

AS

23

C

A

22

D

B

20

E

C

14

E

D

-

 

 

 

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

durata in numero di mesi per gli apprendisti in possesso di laurea breve inerente

B

AS

46

C

A

44

D

B

36

E

C

36

E

D

-

 

 

 

categoria in apprendistato

categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato

periodo decorso il quale viene acquisita la categoria intermedia  per gli apprendisti in possesso  di laurea breve inerente

B

AS

19

C

A

17

D

B

14

E

C

14

E

D

-

In luogo di quanto sopra previsto, per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi, fermi restando la categoria in apprendistato e la categoria di destinazione successiva al periodo di apprendistato. Decorsi 14 mesi, l'apprendista laureato acquisisce la categoria intermedia.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare i periodi di tirocinio già compiuti all'atto della assunzione.

Art. 6 - Formazione.
La seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo.
Le parti si incontreranno entro il 31.12.06 per esaminare il suo andamento.
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda di almeno 120 ore per anno.
È in facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti 4 aree:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero di conoscenze linguistico/matematiche, se necessarie alla qualificazione professionale, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide le eventuali offerte formative delle Regioni e Province oltreché dei Centri di formazione accreditati presso la regione.

Art. 7 - Anzianità di servizio.
Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nel corso dell'apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.
Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.

Art. 8 - Preavviso.
Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione.

Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore - nei limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL per gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i quadri - il trattamento economico a carico del datore di lavoro definito nel vigente CCNL nella Parte III "Regolamentazione per gli operai", nella Parte IV "Regolamentazione per gli intermedi" e nella Parte V "Regolamentazione per gli impiegati".

Art. 10 - Norma generale.
Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente Parte VII che si intenderà conformemente adeguata.

Art. 11 - Informazione.
Entro i primi 3 mesi dell'anno le aziende informeranno le Associazioni territoriali aderenti ad Unital sul numero degli apprendisti, assunti nel corso dell'anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo indeterminato nello stesso periodo, divisi per categoria e qualifica.
Nei 6 mesi successivi si terrà un incontro tra Unital, Fillea, Filca e Feneal territoriali, su richiesta di una di esse, per un esame dei dati aggregati e dell'uso del contratto di apprendistato nel territorio. Nel corso dell'incontro Unital informerà le Organizzazioni sindacali territoriali sul numero degli apprendisti, assunti nel corso dell'anno precedente e sul numero di quelli che sono stati confermati a tempo indeterminato nello stesso periodo divisi per categoria e qualifica, relativi al territorio.
Letto, approvato e sottoscritto