Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 maggio 2025, n. 11922 - Caduta dal ponteggio. Responsabilità del committente negli appalti per gli infortuni occorsi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Committente
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Lavori in Quota
- Rischio da Interferenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Rel. Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 29337-2021 proposto da:
EDIL B.B. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato STEFANO NOTARMUZI, rappresentata e difesa dall' avvocato FEDERICO CINQUE;
- ricorrente -
contro
A.A., domiciliato in R (OMISSIS) presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA ZARA;
- controricorrente -
nonché contro
DOMUS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato GREGORIO EQUIZI
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUIRINO MESCIA;
- controricorrente -
nonché contro
B.B., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato LUCIA MUZZIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA DI ROCCO;
- controricorrente -
nonché contro
EDILDUE Snc DI C.C. e D.D.;
- intimata -
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
DOMUS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato GREGORIO EQUIZI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUIRINO MESCIA;
- ricorrente successivo -
contro
A.A., domiciliato in R (OMISSIS) presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA ZARA;
- controricorrente al ricorso successivo -
nonché contro
B.B., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato LUCIA MUZZIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA DI ROCCO;
- controricorrente al ricorso successivo -
nonché contro
EDILDUE Snc DI C.C. e D.D., EDIL MIOCCHI Srl;
- intimati -
avverso la sentenza n. 477/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/09/2021 R.G.N. 95/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
Fatto
1. il 6 settembre 2011 A.A., dipendente della EDILDUE Snc di C.C. e D.D., mentre stava lavorando su un cantiere di costruzione di un fabbricato della Domus Srl, cadde da un ponteggio metallico realizzato dalla Edil Miocchi Srl, subendo un grave infortunio;
2. la Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la concorrente responsabilità della datrice di lavoro, della società committente e della subappaltatrice che aveva realizzato il ponteggio, escludendo quella del coordinatore dei lavori B.B.;
3. la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rilevi, ha ritenuto, in ordine alla responsabilità della committente Domus Srl ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, la sussistenza di un rischio "di tipo interferenziale, perché proveniente dalla interazione tra l'attività di impresa della committente e l'attività di impresa delle imprese subappaltatrici", con responsabilità originata "dal fatto di non essersi curata minimamente di provvedere alla informazione sui rischi a carico dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto e di non avere vigilato affatto (e di non essersi sincerata) della corretta e puntuale osservanza delle norme di sicurezza"; ha escluso che la nomina di un coordinatore per la sicurezza o di un responsabile dei lavori, così come l'incarico ad una società terza di predisporre le misure di sicurezza da adottare, comportasse un esonero di responsabilità della committente; ha considerato paritaria l'incidenza nella eziologia dell'evento, rispetto alle altre due imprese appaltatrici, "avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, con conseguente potere di poter intervenire sui luoghi per ridurre i rischi"; ha condiviso col primo giudice l'esistenza di un danno patrimoniale subito dall'infortunato stimando, sulla base di una CTU, una riduzione complessiva del 40% della capacità lavorativa specifica;
4. in ordine alla responsabilità della EDIL MIOCCHI Srl, la Corte, premesso che alla stessa erano stati subappaltati sul cantiere "i lavori di realizzazione e posa in opera delle sottofondazioni e di realizzazione della struttura in cemento armato", ha ritenuto che fosse responsabile "non solo della corretta installazione del ponteggio (che ha direttamente curato) ma anche del mantenimento dei richiesti standards di sicurezza su tale manufatto in corso di suo utilizzo"; ha accertato che "il ponteggio risultava installato senza una corretta progettazione e senza la necessaria predisposizione del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), oltre a presentare carenze strutturali" sicuramente ascrivibili alla Edil Miocchi; ha ritenuto poi la dinamica dell'infortunio "sufficientemente provata alla luce della prova testimoniale e dei rapporti ispettivi in atto" come causato "dalla incompleta realizzazione del ponteggio e dal suo approssimativo stato manutentivo";
5. per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso prima la Edil Miocchi Srl, con sei motivi, e poi la Domus Srl, con sei motivi; con distinti controricorsi hanno resistito A.A. nonché B.B.; al ricorso della Edil Miocchi Srl ha resistito con controricorso anche la Domus Srl; non ha svolto attività difensiva la società datrice di lavoro;
hanno comunicato memorie la Edil Miocchi Srl e il B.B.;
all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Diritto
1. possono essere esaminati prioritariamente i motivi di ricorso della Edil Miocchi Srl che non possono trovare accoglimento;
1.1. il primo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe giustificato "l'estensione della responsabilità della ricorrente sul mantenimento dello stato del ponteggio ad un'epoca successiva alla cessazione delle lavorazioni di sua competenza";
il motivo è infondato;
come noto, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014) hanno sancito che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";
tuttavia si è precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi solo laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pureCass. SS.UU. n. 16599 del 2016);
il che non ricorre nella specie perché la motivazione della Corte territoriale sul punto non è affatto apparente in quanto ha affermato la responsabilità dell'impresa che aveva installato un ponteggio con "numerose carenze strutturali" e non aveva curato il "mantenimento dei richiesti standards di sicurezza su tale manufatto in corso di suo utilizzo";
la censura piuttosto si fonda sull'assunto che all'epoca del sinistro l'esponente avesse cessato le lavorazioni di sua competenza, circostanza di fatto che non emerge dalla sentenza impugnata e che, peraltro, non sarebbe decisiva gravando comunque sulla Edil Miocchi Srl obblighi derivanti dal rischio interferenziale per la presenza di propri manufatti sul cantiere, che evidentemente potevano essere utilizzati da lavoratori di altre imprese presenti e che imponevano perduranti oneri di vigilanza e controllo;
1.2. il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte considerato che "almeno sei mesi prima del sinistro" la ricorrente aveva cessato di adoperare il ponteggio;
il motivo è inammissibile in quanto si deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. "doppia conforme" (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);
in ogni caso l'omesso esame riguarderebbe la cessazione dell'utilizzo diretto del ponteggio che rappresenta un fatto, per quanto innanzi esposto, privo della decisività necessaria, nel senso che se fosse stato esaminato avrebbe condotto con certezza, se non con elevato grado di probabilità, ad un diverso esito della lite;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte tratto il convincimento che il cd. PIMUS non fosse stato predisposto al momento della realizzazione del ponteggio per non essere stato rinvenuto al momento del sinistro quattro anni dopo;
il motivo è inammissibile;
circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit, l'esito dell'operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003;Cass. n. 26022 del 2011;Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente;
pertanto chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi – come nella specie - a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007cit.; più di recente v.Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato daCass. SS.UU. nn. 8053e8054del 2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull'assunto che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali;
nel motivo all'attenzione del Collegio non solo non si individua il fatto storico realmente decisivo che sarebbe stato trascurato dai giudici del merito, nel rispetto dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte, ma neanche si deduce quando il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio sarebbe stato realizzato e come questa circostanza sia stata sottoposta al contraddittorio e all'attenzione dei giudicanti;
1.4. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza "per insanabile contraddittorietà della motivazione" in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente;
il motivo è infondato;
la Corte territoriale esprime chiaramente il convincimento che la caduta del lavoratore fu determinata "dalla incompleta realizzazione del ponteggio e dal suo approssimativo stato manutentivo", sulla base "della prova testimoniale e dei rapporti ispettivi in atto", rispetto al quale l'ulteriore argomentazione spesa su di una ipotesi alternativa, volta a valorizzare la deposizione di altro teste, è ad abundantiam (v. Cass. n. 23635 del 2010;Cass. n. 24591 del 2005;Cass. n. 7074 del 2006) e non certamente tale da configurare una così radicale contraddizione idonea a determinare la nullità della sentenza secondo gli orientamenti di questa Corte già richiamati;
1.5. il quinto motivo denuncia: "art. 360, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione art. 2087 e art. 2043 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c."; si critica la sentenza impugnata per aver trascurato che l'esponente "non era il datore di lavoro dell'operaio infortunato, né era il committente del datore stesso", ma un soggetto terzo che in epoca risalente aveva realizzato il ponteggio, per cui la responsabilità avrebbe dovuto essere dimostrata ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
il motivo è inammissibile;
innanzitutto si evoca ancora il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. "doppia conforme";
inoltre, si denuncia vanamente la violazione dell'art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie la Corte territoriale ha positivamente accertato la responsabilità per colpa dell'esponente e chi ricorre propone solo una diversa valutazione della vicenda storica incompatibile con la denuncia di violazione di legge che presuppone una ricostruzione dei fatti incontestata;
1.6. parimenti inammissibile il sesto motivo che denuncia: "art. 360, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360n. 3 c.p.c.: violazione art. 2087 c.c."; si critica la sentenza impugnata per aver omesso "l'esame sull'esistenza o meno del carattere della imprevedibilità, della esorbitanza, dell'abnormità della condotta del lavoratore, che avrebbe comportato la interruzione del nesso di causalità rispetto al fatto dannoso";
ancora una volta si deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nonostante il conforme accertamento dei fatti in primo e in secondo grado, e si introducono circostanze che presuppongono una diversa valutazione degli accadimenti, i quali sono sottratti al vaglio di legittimità;
2. i motivi di ricorso della committente Domus Srl, da qualificarsi incidentale perché successivamente proposto contro la medesima sentenza, possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla difesa della società;
2.1. il primo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 16, 26, 90 e 93 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art.111 Cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360n. 5 c.p.c.)"; si sostiene: "la sentenza è nulla per apparenza della motivazione e perché la Corte, nell'accertare una responsabilità in capo al committente per l'infortunio occorso al dipendente della società appaltatrice, non ha tenuto conto che: la società appaltante aveva delegato le funzioni relative alla sicurezza (provvedendo alla nomina di un responsabile dei lavori e di un coordinatore per la sicurezza); la stessa società non aveva alcuna possibilità di interferire con l'attività e con la gestione del cantiere da parte della società esecutrice dei lavori; nell'eziologia dell'incidente non aveva alcuna incidenza la presunta violazione attribuita alla società committente, atteso che lo stesso si verificava a causa di modifiche all'originaria impalcatura effettuate dai dipendenti della società datrice di lavoro ed a causa del comportamento del lavoratore";
2.2. il secondo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., dell'art. 2087 e 2697c.c. e degli artt. 16, 26, 90 e 93 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 360n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360n. 5 c.p.c.)"; si deduce: "la Corte ha erroneamente ritenuto che il committente avesse un preciso obbligo di esercitare un controllo continuo e pressante sul cantiere in cui operava la ditta appaltatrice e che dovesse rispondere anche in presenza di comportamenti imprudenti ed in violazione di norme da parte del dipendente della società appaltatrice. Al contrario alla società committente non poteva richiedersi un controllo costante e incalzante sulle attività quotidianamente poste in essere dalla società esecutrice dei lavori e sull'attività dei suoi dipendenti e ciò tanto più che la stessa società appaltante aveva provveduto a delegare l'organizzazione e la gestione delle misure di sicurezza ad una società specializzate la quale doveva esercitare il controllo e la vigilanza. In ogni caso in presenza della espressa e incontestabile delega di funzioni relative al controllo ed alla vigilanza sulla sicurezza, la società committente aveva assolto al proprio onere probatorio relativo all'esclusione di responsabilità, restando in capo alla controparte la contestazione e la prova che la delega di funzioni non fosse valida o effettiva o che la vigilanza dovesse spettare in ogni caso anche alla società committente e dovesse essere costante e pressante";
2.3. il terzo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., dell'art. 2087 e 2697 c.c. e degli artt. 16, 26, 90 e 93 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 360n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360n. 5 c.p.c.)"; si deduce: "la Corte, pur in presenza della accertata esistenza della nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza ha ritenuto – inopinatamente - che lo stesso non avesse alcun ruolo e che, quindi, la responsabilità per le violazioni sul cantiere dovesse essere, comunque, addebitata alla società committente. La stessa Corte di Appello, sebbene fosse evidente che la responsabilità dell'evento fosse dovuta all'errata gestione del cantiere da parte della società datrice di lavoro e del lavoratore stesso (anche alla luce delle modifiche apportate alla originaria impalcatura), ha ritenuto dovesse ugualmente risponderne il committente pur estraneo alla conduzione del cantiere stesso";
2.4. il quarto motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., dell'art. 2087 e 2697 c.c. e degli artt. 16, 26, 90 e 93 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 360n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360n. 5 c.p.c.)"; si lamenta che "la Corte di Appello ha ritenuto che la società committente dovesse rispondere dell'incidente occorso sebbene avesse espressamente incaricato una ditta specializzata per la predisposizione e la verifica delle misure di sicurezza sul cantiere";
2.5. il quinto motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115, 116 c.p.c., dell'art. 2055 e 2697 c.c. e degli artt. 16, 26, 90 e 93 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 360n. 3 c.p.c.); violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art.111 Cost. (art. 360n. 4 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)"; si eccepisce la nullità della sentenza per apparenza della motivazione e si critica diffusamente la Corte di Appello per aver "ritenuto che la società committente dovesse rispondere per culpa in eligendo ed in vigilando e nella stessa misura percentuale delle altre società dal momento che la presunta violazione addebitabile avrebbe avuto una incidenza non secondaria rispetto alle violazioni commesse dagli altri coobbligati al risarcimento";
2.6. il sesto motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 e 416 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo (art. 360n. 5 c.p.c.)"; si sostiene che "la Corte di Appello ha provveduto al riconoscimento ed alla quantificazione di un presunto danno non patrimoniale in assenza di prova ed in violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova tra le parti. La Corte di Appello ha errato nel ritenere provata la presenza di un danno patrimoniale e la sua relativa quantificazione, nonché l'impossibilità del lavoratore a svolgere in futuro la propria attività lavorativa alla luce delle lesioni lamentate, sulla sola base di mere presunzioni ed in assenza di prove ed allegazioni di parte che il danneggiato avrebbe dovuto produrre";
3. anche il ricorso della committente Domus Srl non merita accoglimento;
3.1. tutti i motivi, per come sono formulati, presentano pregiudiziali e concorrenti profili di inammissibilità;
3.1.1. si denuncia continuativamente il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nonostante la preclusione derivante dalla cd. "doppia conforme", senza argomentare sulla eventuale difformità tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del gravame;
ciò determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati dai giudici del merito, con conseguente intangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputato ciascun motivo dall'inammissibilità della censura concernente l'omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residua doglianza contenuta negli stessi motivi diviene inammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribile in questa sede di legittimità che non è deputata a valutare diversamente il merito;
3.1.2. inoltre i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, nonché di vizi di motivazione, senza alcuna adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360c.p.c., così non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, "di censure caratterizzate da... irredimibile eterogeneità" (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019);
3.1.3. impropriamente poi si denuncia la violazione non solo dell'art. 2697 c.c. (v. supra par. 1.5.) ma anche degli artt. 115 e 116 c.p.c., in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte;
come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);
la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014;
3.1.4. ancora, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di legge, trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014;Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); invero, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla "lettura" della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata;
nella specie, invece, la sequela della gran parte degli errores in iudicando addebitati alla Corte territoriale, oltre a mancare di un sufficiente grado di specificità nei sensi innanzi richiamati, transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile per quanto già evidenziato;
3.1.5. in realtà le censure patrocinano tutte, nella sostanza, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento a testimonianze e documenti e le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
3.2. per le doglianze residue sollevate in diritto dalla società ricorrente incidentale vale rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità del committente negli appalti per gli infortuni occorsi ai dipendenti di un'impresa appaltatrice;
infatti, le più recenti decisioni hanno ritenuto che l'art. 7 del D.Lgs. 626 del 1994 prima, e l'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 poi, stabiliscono una serie di obblighi specifichi, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravanti sulle imprese committenti, il cui adempimento occorre verificare in caso di infortunio subito da lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici;
in particolare, Cass. n. 12465 del 2020, anche sulla scorta dei precedenti ivi indicati (Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n. 21894 del 2016; Cass. n. 12561 del 2017; Cass. n. 798 del 2017; ma v. pure Cass. n. 5149 del 2019), ha ritenuto "superata la tradizionale e limitativa concezione che - in virtù della normale autonomia e responsabilità dell'appaltatore, quale elemento naturale del contratto - configurava la responsabilità del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (Cass. nn. 11757/2011,10588/2008,21540/2007,15185/2004,9065/2006) o alla luce del fatto concreto (Cass. nn. 25758/2013, 2451/2011)";
ha sancito che: "la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun subcommittente) va integrata alla luce della disciplina dell'art. 7 D.Lgs. 626/1994 (ed ora dell'art. 26 del Tu 81/2008) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo"; con la conseguenza che "la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto; talché il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia";
in continuità è stato ribadito che, in base alle disposizioni speciali richiamate, grava sul committente e sul subcommittente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio nonché di cooperare con l'appaltatrice e con la subappaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all'attività appaltata (cfr. Cass. n. 2517 del 2023; Cass. n. 13762 del 2024);
ne deriva che "non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata" (così Cass. n. 29157 del 2024);
in particolare, proprio con riferimento alla disciplina stabilita dal Titolo IV, Capo I, del Testo Unico n. 81 del 2008, per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi per "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" come nella specie, si è affermato che non è possibile restringere all'ambito della culpa in vigilando o in eligendo del committente o alla sua concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori il perimetro degli obblighi gravanti sull'impresa appaltante, assumendo la medesima specifichi obblighi, in particolare nei cantieri in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, "che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera" (in termini, Cass. n. 34583 del 2024);
la sentenza impugnata è, in diritto, conforme ai richiamati principi atteso che - accertata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, la sussistenza di un rischio "di tipo interferenziale, perché proveniente dalla interazione tra l'attività di impresa della committente e l'attività di impresa delle imprese subappaltatrici" – ha ritenuto la responsabilità della Domus per omessa informazione sui rischi a carico dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto nonché per omessa vigilanza circa la corretta e puntuale osservanza delle norme di sicurezza, nonostante avesse la disponibilità giuridica dei luoghi e il potere di intervenire per ridurre i rischi all'incolumità delle persone coinvolte nel medesimo "teatro" lavorativo;
4. in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti; ciascuna delle società ricorrenti deve essere condannata al pagamento delle spese nei confronti dei rispettivi controricorrenti, liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in via principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 di A.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna la Edil Miocchi Srl alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore di A.A. in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi; liquidate in favore di B.B. in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; liquidate in favore di Domus Srl in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna la Domus Srl alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore di A.A. in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi; liquidate in favore di B.B. in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.A.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'11 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2025.
