Tipologia: Protocollo in tema di relazioni industriali
Data firma: 13 maggio 2025
Validità: 01.05.2025 - 31.12.2027
Parti: Banco BPM e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin-Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, BPM
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Premessa |
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Articolo 4 Agibilità sindacali |
Protocollo in tema di relazioni industriali del Gruppo Banco BPM
Milano, 13 maggio 2025, tra Banco BPM spa anche in qualità di Capogruppo e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub
Premesso che:
• la continua e rapida evoluzione del contesto economico, accompagnato dal mutamento delle abitudini della clientela, nonché l’esigenza di tempestivi aggiornamenti dei modelli di business e dell’attività degli operatori bancari, generano la necessità di un dialogo continuo ed efficace fra azienda e parti sociali, strategico per la ricerca delle migliori soluzioni;
• al riguardo, nell’ambito delle relazioni industriali sviluppate nel corso degli ultimi anni, le Parti hanno reciprocamente evidenziato la necessità di aggiornare le attuali modalità di confronto, per creare un modello che agevoli la definizione di intese e soluzioni idonee ad accompagnare il processo di trasformazione in atto nel settore e a garantire risposte alle legittime aspettative dei lavoratori;
• in relazione a tutto quanto precede, nell’ambito della cornice normativa di riferimento costituita dall’Accordo in materia di libertà sindacali del 21 marzo 2025 e dal CCNL di settore, le Parti intendono addivenire ad una nuova intesa che regolamenti le relazioni industriali all’interno del Gruppo, confermando l’intendimento di proseguire in un modello di confronto costruttivo e un sistema di relazioni sindacali informato e partecipato, nel rispetto dei reciproci ruoli, competenze e responsabilità;
• le Parti confermano di voler valorizzare la sede di Gruppo quale livello prioritario e privilegiato di informazione, consultazione e negoziazione a valere su tutto il Gruppo;
• le Parti confermano altresì che la gestione delle informazioni scambiate nell’ambito dei contatti fra azienda e Organizzazioni Sindacali deve essere improntata al principio di reciproca responsabilità e al rispetto della massima riservatezza in merito alle tematiche ed ai contenuti trattati congiuntamente nei casi in cui si riferiscano ad esempio a informazioni inerenti l’organizzazione, la struttura aziendale, l’assetto organizzativo, il modello distributivo.
Si conviene quanto segue:
Articolo 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 Organismi Sindacali Aziendali
Coerentemente con quanto espresso in premessa, il nuovo modello di relazioni industriali prevede i seguenti organismi sindacali:
- Delegazione Sindacale di Gruppo;
- Comitato ristretto e di consultazione;
- Commissione paritetica pari opportunità e inclusione;
- Commissione paritetica formazione e sviluppo professionale;
- Commissione paritetica welfare;
- Commissione politiche commerciali e organizzazione del lavoro, di cui all’Accordo in materia di Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro del 21 dicembre 2018 e successive proroghe;
- Commissione paritetica tecnica.
Dichiarazione delle Parti:
Le parti richiamano e confermano quanto previsto dall’art. 2 del “Verbale di accordo rete filiali e centri imprese Gruppo Banco BPM” del 19.12.2024, in merito agli incontri di verifica relativi alle Direzioni Territoriali, da tenersi con cadenza semestrale nel corso degli anni 2025 e 2026.
Le parti richiamano e confermano quanto previsto dall’accordo di percorso welfare del 29 febbraio 2024 in merito a istituzione, competenze e durata della Cabina di Regia.
Delegazione Sindacale di Gruppo
La Delegazione Sindacale di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è costituita in applicazione delle previsioni di cui all’art. 23 del CCNL 19 dicembre 2019 (non modificato dall’accordo di rinnovo del 23 novembre 2023) e all’art. 25 dell’accordo in materia di libertà del 21 marzo 2025, quale interlocutore sindacale unico con competenza su tutte le tematiche relative al Gruppo.
Gli accordi dalla stessa sottoscritti hanno validità per tutte le Aziende del Gruppo.
In relazione a quanto sopra, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione, alla Delegazione di Gruppo vengono in particolare assegnate le seguenti funzioni:
• stipulare intese riguardanti la contrattazione di secondo livello per tutte le aziende del Gruppo, tenendo conto delle eventuali peculiarità delle singole Aziende;
• svolgere le attività di informazione, negoziazione e verifica applicativa connesse ai processi riorganizzativi e previste dal CCNL e definire eventuali accordi;
• nell’ambito delle previsioni del CCNL, svolgere le previste attività di confronto ed eventuale negoziazione sulle altre materie demandate alle sedi aziendali dalle previsioni contrattuali e legali tempo per tempo vigenti;
• con specifico riferimento alle fasi attuative dei Piani strategici tempo per tempo adottati, verificare l’applicazione degli accordi definiti per la gestione delle ricadute sul personale rivenienti da detti Piani.
Composizione:
La Delegazione Sindacale di Gruppo è composta dal numero dei componenti e secondo le modalità previste dalla disciplina nazionale.
Al fine di consentire un’ampia partecipazione è prevista una integrazione nel numero dei componenti la Delegazione, nei termini di seguito esplicitati:
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Livello di rappresentatività |
N° dirigenti sindacali |
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oltre il 30 % |
5 |
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oltre il 20 % e fino al 30% |
3 |
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oltre il 10% e fino al 20 % |
2 |
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Oltre il 5% e fino al 10% |
1 |
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, i nominativi designati a comporre la Delegazione di Gruppo.
Nei limiti numerici complessivi della Delegazione di Gruppo, al fine di garantire un’idonea rappresentanza del personale delle strutture o delle Società di volta in volta coinvolte, le Organizzazioni sindacali possono individuare ulteriori membri sostituti dei componenti della delegazione, che dovranno essere comunicati all’azienda entro il medesimo termine del 31 gennaio, come di seguito indicato:
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Livello di rappresentatività |
Numero sostituti |
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oltre il 30 % |
7 |
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oltre il 20 % e fino al 30% |
6 |
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oltre il 16% e fino al 20 % |
5 |
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oltre il 10% e fino al 16 % |
4 |
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oltre il 4% e fino al 10 % |
3 |
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fino al 4 % |
2 |
Ciascuna sigla sindacale può individuare e comunicare all’azienda, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, il nome di alcuni rappresentanti sindacali che, pur non facendo parte della Delegazione, possono partecipare agli incontri in qualità di uditori, senza oneri a carico aziendale.
In relazione a ciò, ogni sigla sindacale può individuare un numero di uditori come di seguito
esplicitato:
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Livello di rappresentatività |
Numero uditori |
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oltre il 30 % |
7 |
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oltre il 20 % e fino al 30% |
6 |
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oltre il 10% e fino al 20 % |
5 |
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oltre il 4% e fino al 10 % |
4 |
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fino al 4 % |
3 |
Dichiarazione delle OO.SS.
In relazione alla composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo, in considerazione della necessità di garantire continuità al confronto e di evitare incrementi degli oneri aziendali, nel caso di incontri in presenza, le OO.SS. manifestano l’impegno a mantenere stabile la composizione della Delegazione stessa e, ciò, in particolare con riferimento alle riunioni convocate su più giornate consecutive ed aventi ad oggetto il medesimo tema.
Comitato ristretto e di consultazione
Il Comitato ristretto e di consultazione, che non ha poteri negoziali, esplica le seguenti funzioni:
- favorisce i lavori della Delegazione di Gruppo agevolando l’individuazione di possibili obiettivi prioritari e di eventuali soluzioni da analizzare in Delegazione, utili allo svolgimento della negoziazione in detta sede;
- in caso di criticità o fasi di stallo della trattativa in sede di Delegazione, può contribuire alla individuazione di punti chiave e alla soluzione di snodi negoziali per la positiva evoluzione del confronto;
- svolge funzioni di consultazione e informazione;
- effettua periodici incontri con l’azienda nell’ottica di favorire il dialogo con la stessa e di agevolare il positivo andamento delle relazioni sindacali;
- chiarisce, laddove necessario, l’esigibilità degli accordi nelle varie fasi applicative.
Il Comitato è formato da 2 componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale scelti nell’ambito della Delegazione di Gruppo, di cui almeno uno nell’ambito degli organi di coordinamento. Detti dirigenti partecipano in modo continuativo ai lavori del Comitato, salvo eventuali sostituzioni determinate da motivazioni straordinarie.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, i nominativi designati a comporre il Comitato ristretto e di consultazione.
Il Comitato ristretto e di consultazione può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti.
Commissione paritetica pari opportunità e inclusione
La Commissione paritetica pari opportunità e inclusione, che non ha poteri negoziali, ha lo scopo di favorire lo studio, la ricerca e l’approfondimento di tematiche specifiche di inclusione, diversity management e di supporto alla disabilità, per favorire un contesto aziendale attento all’inclusione, al rispetto e alla diversità delle persone. La Commissione può fornire studi, analisi tecniche e formulare proposte di intervento in coerenza con la normativa di legge e di CCNL.
Fra le altre tematiche, si pone anche come obiettivo quello di approfondire i temi del part time, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della flessibilità d’orario.
Inoltre, elabora e promuove l’adozione di misure idonee a rimuovere eventuali ostacoli alle pari opportunità e, ove occorra, trasferisce le proprie proposte alla Commissione Nazionale di cui all’art. 15 del citato CCNL.
La Commissione si adopera inoltre per lo sviluppo e la diffusione di buone prassi stimolando la cultura delle Pari Opportunità e dell’inclusione.
Infine, valuta iniziative finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola la cultura della diversità o impedisce l’affermarsi delle pari opportunità.
Tale Commissione assorbe i compiti della commissione aziendale di cui all’art. 16 CCNL 19 dicembre 2019 (confermato dall’accordo di rinnovo del 23 novembre 2023), si riunisce con cadenza trimestrale o in caso di eccezionalità e urgenza anche su richiesta di una delle Parti.
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, i nominativi designati a comporre la Commissione.
Commissione paritetica formazione e sviluppo professionale
La commissione paritetica formazione e sviluppo professionale, che non ha poteri negoziali, supporta la Delegazione Sindacale di Gruppo in merito alle tematiche inerenti alla formazione nell’ambito del Gruppo e indirizza lo svolgimento delle procedure di accesso ai finanziamenti erogati da enti e fondi (ad es. FBA, Enbicredito, Fondi comunitari nazionali e regionali), analizzando la documentazione presentata dall’azienda, in coerenza con quanto previsto dal CCNL in materia.
Essa svolge attività di analisi, ricerca, verifica e proposta in tema di iniziative formative e relative condizioni di fruizione.
Essa inoltre costituisce la sede di riferimento in cui illustrare indirizzi, principi e criteri che il Gruppo intende adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Tale Commissione assorbe i compiti dell’organismo paritetico sulla formazione di cui all’art. 18 CCNL 19 dicembre 2019 (confermato dall’accordo di rinnovo del 23 novembre 2023), si riunisce con cadenza trimestrale o in caso di eccezionalità e urgenza anche su richiesta di una delle Parti.
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, i nominativi designati a comporre la Commissione.
Commissione paritetica welfare
La Commissione paritetica welfare, che non ha poteri negoziali, agevola l’analisi tecnica ed il confronto in merito ai temi di interesse comune relativi al welfare e analizza opportunità e fattibilità di soluzioni innovative di welfare, anche in relazione all’evoluzione della normativa vigente.
La commissione si riunisce con cadenza trimestrale o in caso di eccezionalità e urgenza anche su richiesta di una delle parti.
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale, in ragione della specificità delle materie trattate.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, i nominativi designati a comporre la Commissione.
Commissione paritetica Tecnica
La Commissione paritetica Tecnica, che non ha poteri negoziali, viene attivata per approfondimenti su tematiche di interesse reciproco delle Parti e non rientranti negli ambiti di competenza delle altre commissioni sopra individuate.
A seconda delle materie affrontate, fermo quanto precede, le Parti si danno sin d’ora atto che la Commissione paritetica Tecnica può anche assumere le seguenti declinazioni:
- Commissione paritetica Tecnica ESG (per l’analisi di azioni volte a favorire comportamenti responsabili circa gli impatti sociali e ambientali connessi allo svolgimento delle attività lavorative e quale sede di informazione, discussione e verifica di informazioni pertinenti sulla sostenibilità);
- Commissione paritetica Tecnica Operatività di Rete;
- Commissione paritetica Tecnica Digital (per favorire lo studio e l’analisi di tematiche relative
ai cambiamenti e agli impatti conseguenti all’evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione).
La Commissione si riunisce anche su richiesta di una delle Parti.
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale, in ragione della diversa declinazione della commissione e della specificità delle materie trattate.
Articolo 3 Modalità ed efficacia del confronto
Con l’obiettivo di sviluppare un confronto efficace e costruttivo e sulla scorta dell’esperienza maturata, le Parti si danno reciprocamente atto che gli incontri di Delegazione, Comitato ristretto e di consultazione e delle varie commissioni possono svolgersi sia “in presenza”, che con collegamento “da remoto”, in relazione alla complessità e all’importanza dei temi trattati, nonchè tenuto conto dell’evoluzione del confronto.
Sempre al fine di agevolare il predetto confronto, l’azienda, tenuto anche conto delle richieste sindacali, si impegna a comunicare di norma con congruo preavviso gli ordini del giorno relativi a ciascuna convocazione di incontro.
Sempre in tale ottica e al fine di rendere tempestivo e diretto il dialogo tra le Parti, le stesse si danno altresì atto che eventuali anticipazioni, comunicazioni o informazioni (relative a tematiche non oggetto di procedure di confronto con la Delegazione Sindacale) con impatto o di interesse per i lavoratori, possono essere trasmesse con modalità “informali” (ad esempio attraverso telefonate, e-mail). Le comunicazioni via telefono sono di norma residuali e utilizzate, se necessario, per comunicazioni e informazioni semplici e brevi.
Da ultimo, le Parti, ferma la condivisione del principio generale di non duplicazione e sovrapposizione della trattazione delle diverse tematiche (nell’ambito degli organismi definiti con il presente accordo), potranno eccezionalmente valutare la convocazione congiunta di più Commissioni, su argomenti che abbiano carattere trasversale.
Articolo 4 Agibilità sindacali
4.1 Permessi per trattativa/partecipazione a Delegazione, Commissioni e Comitati
Per gli incontri tra l’Azienda e la Delegazione Sindacale di Gruppo, nonché per le riunioni di Comitato Ristretto e di Consultazione e Commissioni di cui al presente accordo sono riconosciuti permessi aziendali per l’intera giornata dell’incontro.
In caso di incontro in presenza, laddove lo stesso termini dopo le ore 20.00, viene riconosciuta la giornata successiva come permesso retribuito carico azienda.
4.2 Permessi aziendali
Al fine di promuovere e valorizzare un modello di relazioni industriali informato e partecipato, ferma restando la cornice normativa di riferimento costituita dall’accordo nazionale del 21 marzo 2025 e dal CCNL del credito, vengono riconosciuti i seguenti ulteriori permessi per lo svolgimento di attività sindacale.
A ciascuna Organizzazione Sindacale con rappresentatività superiore al 5 % a livello di Gruppo, in relazione al numero degli iscritti a ciascuna di esse, viene riconosciuto un monte ore annuo di permessi - integrativo delle previsioni degli accordi nazionali – statuito nella misura di 4 ore per ogni iscritto rilevato alla data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
A ciascuna Organizzazione Sindacale con rappresentatività inferiore al 5 % a livello di Gruppo e comunque, in relazione al numero degli iscritti a ciascuna di esse, viene riconosciuto un monte ore annuo di permessi - integrativo delle previsioni degli accordi nazionali – statuito nella misura di 1,5 ore per ogni iscritto rilevato alla data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Tali permessi, che hanno valenza annuale, possono essere fruiti da parte di ogni dirigente sindacale, nel rispetto del preavviso minimo di cui all’accordo del 21 marzo 2025, salvo casi eccezionali e urgenti.
L’azienda si riserva di bloccare, in ragione delle ordinarie chiusure mensili, la fruizione delle cedole aziendali da parte delle Organizzazioni Sindacali che non avranno adempiuto a quanto previsto in tema di consegna di cedole ABI secondo le tempistiche fissate dagli accordi di settore.
4.3 Distacchi aziendali a tempo pieno
Per consentire un proficuo svolgimento dell’attività sindacale, viene riconosciuto un numero aggiuntivo di distacchi aziendali a tempo pieno e su base annua, come indicato nella tabella seguente, tenuto conto del livello di rappresentatività alla data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
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Livello di rappresentatività |
Numero distacchi a tempo pieno aggiuntivi |
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oltre il 35 % |
3 |
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oltre il 25 % e fino al 35% |
2 |
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oltre il 15% e fino al 25 % |
1,5* |
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oltre il 5% e fino al 15 % |
1 |
*Il distacco pari a 0.5 corrisponde a un periodo di 6 mesi.
In relazione a quanto precede, si precisa che per le sigle con rappresentatività fino al 5%, è previsto il riconoscimento di un numero aggiuntivo di cedole aziendali pari a 500 ore, da assegnarsi e utilizzarsi secondo le regole di seguito declinate per i distacchi a tempo pieno.
Ciascuno di detti distacchi può essere assegnato ad un unico rappresentante sindacale.
Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno le OO.SS. comunicano all’azienda i nominativi individuati sulla base delle previsioni di cui sopra. Solo in casi eccezionali, ciascuna Organizzazione Sindacale, potrà richiedere per una sola volta in corso d’anno la variazione dei nominativi dei beneficiari dei distacchi di cui sopra, individuando un solo altro nominativo di beneficiario.
Disposizione transitoria:
Per quanto concerne l’anno 2025 i distacchi a tempo pieno decorreranno dal mese successivo a quello di sottoscrizione e saranno riproporzionati in ragione dei mesi fino a fine anno.
Articolo 5 Rimborsi spese
A favore dei dirigenti sindacali indicati quali membri della Delegazione di Gruppo, del Comitato Ristretto e di Consultazione e delle Commissioni che, per incontri ad iniziativa aziendale, debbano sostenere spese di viaggio / pernottamento, sono riconosciuti i seguenti trattamenti e rimborsi, dietro presentazione dei giustificativi di spesa:
- costo del biglietto di andata e ritorno del mezzo pubblico (con esclusione del taxi e con esclusione dell’aereo per tratte inferiori ai 300 km);
- in caso di pernottamento, costo dell’albergo sino a un massimo di €220 per notte;
- accesso alla mensa, senza addebito del costo del pasto, nel caso in cui gli incontri hanno luogo presso le sedi servite dai punti mensa;
- rimborso spese pranzo nella misura massima di 40 € e nei limiti del giustificativo presentato, se gli incontri hanno luogo presso sedi non servite dai punti mensa o se non è fruibile il servizio mensa;
- rimborso spese cena nella misura massima di 50 € e nei limiti del giustificativo presentato. Tale rimborso ha luogo solo in caso di pernottamento o qualora la riunione termini dopo le ore 20.00. In tale ipotesi, verrà garantita anche la possibilità di pernottamento.
In caso di impossibilità di utilizzo del mezzo pubblico e conseguente autorizzazione all’utilizzo del mezzo privato, ai fini del rimborso viene applicata la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
Articolo 6 Altre disposizioni
Il presente accordo decorre dal 1° maggio 2025 e avrà scadenza al 31 dicembre 2027.
Ai fini della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e dell’esercizio dei diritti sindacali il personale distaccato viene computato tra il personale delle società distaccanti.
