Tipologia: CIA
Data firma: 23 aprile 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Willis e Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Willis
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Art. 1 - Diritti d'informazione |
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Art. 12 - Indisposizione, malattia e comporto |
Contratto Integrativo Aziendale Willis Italia spa e controllate
Il giorno [data] in Milano, si sono incontrati […] la Wilìis Italia spa, […] la Fìsac-Cgil e per delega Filcams-Cgil […], per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale.
Art. 1 - Diritti d'informazione
L'Azienda s'impegna a fornire alla RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), quanto segue:
> i dati relativi al bilancio consuntivo (a maggio);
> i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie e R.O.L. residui;
[…]
> gli elementi di previsione dell’andamento economico dell’Azienda;
> l'informazione relativa ad importanti progetti di riorganizzazione e di ammodernamento dell'Azienda;
> il numero dei lavoratori a part-time;
> il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
> il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro/smartworking*;
> il numero degli addetti al "Customer Care telefonico";
> il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità, contratti di apprendistato, interinali, stagisti);
> i programmi formativi del personale;
[…]
> il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, con l'indicazione dei motivi dell'utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'art. 3, del D.L.vo n. 24/2012;
[…]
> le statistiche generali sulla formazione erogata nell'anno precedente;
> la mailing list aggiornata utilizzabile per comunicazioni sindacali ad Impiegati e Quadri.
Resta inteso che l'incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L'Azienda s'impegna, con cadenza biennale, a fornire alla RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell’art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All'atto dell'assunzione l'Azienda s'impegna a consegnare ai neo-assunti copia del Contratto Integrativo in essere, nonché copia della sintesi delle coperture di cui agli Articoli successivi, nonché a comunicare alla RSA i nominativi degli stessi, al fine di informarli sulle attività sindacali in Azienda.
L'Azienda s'impegna a divulgare il contenuto del presente Contratto Integrativo ai propri Dirigenti, sensibilizzando loro ed i Responsabili dei Team sul rispetto di quanto in esso stabilito, con particolare riferimento ai successivi Artt. 5 e 7.
Art. 2 - Formazione e professionalità
Le Parti affermano l'interesse comune alla definizione di programmi di formazione per il personale, in particolar modo corsi di aggiornamento professionale, al fine di favorire lo sviluppo delle risorse umane presenti in Azienda.
Ai sensi dell'Art. 97 del vigente CCNL, le Parti individuano in For.Te. (Fondo partitetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) uno dei Fondi cui fare riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal Legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.
L'Azienda s'impegna ad informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sugli aggiornamenti relativi alle condizioni ambientali e lavorative del Personale.
Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione peggiorativa delle condizioni ambientali e di lavoro, dovute, ad esempio, a lavori di manutenzione della sede di lavoro o delle parti comuni dello stabile in cui la stessa è ubicata, predisponendo, eventualmente, la chiusura ed il divieto di accesso agli uffici, qualora la condizione mettesse a rischio l'incolumità dei Lavoratori ed anche qualora la variazione si verificasse nei giorni di sabato o di domenica, nei giorni festivi, o nei giorni feriali oltre l'orario di riferimento, nei periodi di maggior carico lavorativo.
Art. 5 - Orario di Riferimento
[…]
L'orario di riferimento di ciascuna sede aziendale è di 40 ore settimanali ai sensi dell'Art. 146 del CCNL
Riduzione dell'Orario di Riferimento
Dal 1° marzo al 30 settembre di ciascun anno l'uscita del venerdì sarà anticipata all'orario di pranzo, dopo almeno 4 ore lavorate e ferma restando l'erogazione del buono pasto (di cui al successivo Art. 15) da parte dell'Azienda
Escludendo dal computo 2 venerdì riferibili alle due settimane di chiusura di Agosto, e i venerdì di chiusura aziendale durante il periodo di orario ridotto, come definito nel seguente Art. 10 "Calendario delle Chiusure Collettive", le ore lavorative totali saranno attinte dai permessi retribuiti (R.O.L.) di cui all'Art. 146 del vigente CCNL fino a totale assorbimento degli stessi e per il restante saldo saranno a carico dell'Azienda
Analogamente a quanto sopra, la riduzione dell'orario di riferimento sarà fruibile anche dai Lavoratori Part- Time i quali si avvantaggeranno dell'erogazione da parte dell'Azienda delle ore aggiuntive al fine di coprire i venerdì di cui sopra ma, in virtù della minore incidenza delle ore R.O.L. da spendere a tal fine, avranno a disposizione una quota residua che maturerà mensilmente.
La riduzione di orario di riferimento si attua in considerazione della minor necessità operativa, pertanto l'Azienda, unitamente ai propri Responsabili, si impegna a non autorizzare od avallare alcuna richiesta in senso contrario, salvo casi eccezionali.
A parziale deroga di quanto previsto dal CCNL art. 146 comma 8 il presente orario di riferimento viene esteso a tutti i Dipendenti, indipendentemente dall’anzianità di servizio maturata.
In considerazione di quanto sopra descritto la distribuzione dell'orario di riferimento sarà di norma la seguente:
• per i mesi da ottobre a febbraio
lunedì - venerdì 8,00 - 9,30/17,00 - 18,30
Pausa pranzo (minimo un'ora, eccetto dove contrattualmente differente) nella fascia oraria 12,30 - 14,30.
• per i mesi da marzo a settembre
lunedì - giovedì 8,00 - 9,30 / 17,00 - 18,30
Pausa pranzo (minimo un'ora, eccetto dove contrattualmente differente) nella fascia oraria 12,30 - 14,30.
venerdì 8,00 - 9,30 / 12,00 -13,30.
Per coloro che non hanno gli straordinari forfettizzati, le ore lavorate, eccedenti l'orario di riferimento, saranno considerate straordinario, solo previa richiesta scritta del proprio Responsabile e dovranno essere inserite nel portale INAZ all'apposita voce.
Anche ai Dipendenti a tempo parziale, si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo.
[…]
Art. 6 - Timbrature e straordinari
Timbrature
A partire dal 1° Marzo 2020 è decaduto l'obbligo della timbratura automatica per i dipendenti di tutte le categorie e livelli contrattuali
Dove l'accesso agli uffici è possibile solo tramite lettore badge, sarà mantenuto un badge personale per accedere agli uffici e per motivi di sicurezza è dovere di ogni singolo Lavoratore utilizzare esclusivamente il proprio badge ad ogni passaggio.
Straordinario
In virtù della nuova modalità di lavoro priva di registrazione delle timbrature, che consente una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di riferimento, le ore di lavoro straordinarie, intendendosi come tali quelle eccedenti il normale orario di riferimento (quindi solo le ore effettuate dopo la conclusione della propria giornata lavorativa), sono retribuite a moduli minimi di 60 minuti e successivi moduli minimi di 30 minuti ai sensi dell'Art. 149 del CCNL.
Nel caso in cui lo straordinario venga svolto nelle giornate di sabato, domenica o festivi, verrà retribuito a tutti i lavoratori che non abbiano lo straordinario forfetizzato. Per coloro che abbiano lo straordinario forfetizzato le sole giornate di domenica o festivi potranno essere recuperate entro sei mesi.
Lo straordinario dovrà essere preventivamente richiesto per iscritto dal proprio responsabile ed inserito da ciascun lavoratore nel portale INAZ per la successiva approvazione, utilizzando l'apposita causale "straordinario".
La presenza al venerdì pomeriggio, nei mesi da Marzo a Settembre in cui vige l'orario ridotto, potrà essere richiesta al Lavoratore esclusivamente dall'Azienda e, in sua vece, dai suoi diretti Responsabili, previa comunicazione scritta in tempo congruo, concordando contestualmente anche i tempi e le modalità del recupero delle ore lavorate in più.
Di tale recupero sarà tenuta traccia, tramite mail, dal Responsabile di ciascun lavoratore.
Lo straordinario non potrà essere richiesto per ore lavorate prima delle ore 8.00 di ciascun giorno.
Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, ai sensi della Legge 104/1992, lutti familiari, volontariato e congedi matrimoniali
Permessi per visite mediche
I permessi retribuiti per visite mediche sono riconosciuti, dietro presentazione di idonea documentazione, sino ad un massimo di 12 ore annue, comprendendo in questo limite anche il viaggio di andata e ritorno per recarsi alla visita. Per l'anno 2025, in via sperimentale, l'azienda ha accettato la proposta di togliere il limite massimo di 3 ore per evento.
La richiesta di permesso visita medica dovrà essere inserita nel portale INAZ allegando il relativo giustificativo; il mancato invio del giustificativo non permetterà di inserire la richiesta nel portale INAZ.
Rientrano nella fattispecie le visite presso il medico di famiglia, le visite specialistiche, i trattamenti terapeutici post-operatori ed i trattamenti ortodontici e fisioterapici.
Per i Dipendenti con invalidità riconosciuta superiore a 34% l'Azienda concede permessi retribuiti per qualunque visita legata alla patologia invalidante senza limiti orari, purché debitamente certificati.
Permessi al sensi del d.lgs 104/1992
Come stabilito dall'INPS i tre giorni di permesso mensile possono essere utilizzati in ore con frazione minima di 1 ora e successivi blocchi di mezz'ora.
Si precisa che, i permessi ad ore verranno conteggiati/presi in considerazione anche nell'orario facente parte del la flessibilità pertanto potranno essere usufruiti nella fascia oraria che va dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (o proprio orario di uscita per i part time).
Non potranno essere presi in considerazione nei pomeriggi di venerdì facenti parte dell'orario ridotto.
[…]
Art. 13 - Part-time
Le richieste di riduzione dell'orario di riferimento (part-time) saranno prese in considerazione nei seguenti casi:
> comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
> necessità di accudire i figli (anche adottivi) di età inferiore ai quindici anni;
> gravi motivi di salute personale.
L'Azienda s'impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
La durata giornaliera e la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere definita all'atto della presentazione della richiesta. La concessione del Part-Time scadrà alla data del 31 marzo dell'anno successivo. Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di assegnare il Lavoratore o la Lavoratrice ad altre mansioni equipollenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, che nel momento del rientro a tempo pieno, tenendo conto della qualifica dei fruitori.
È possibile la richiesta della proroga del tempo parziale, scaduto il 31 marzo, purché continuino a sussistere le condizioni che avevano motivato la prima accettazione, mentre, al venir meno di tali condizioni, L'Azienda prenderà in esame l'eventuale richiesta di reintegro a full-time del Lavoratore o della Lavoratrice, a decorrere dal mese successivo a quello di richiesta di variazione dell'orario di riferimento.
Ai Lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di riferimento si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo, di cui all'Art. 5 del presente accordo.
A partire da aprile 2022, per le nuove richieste di part-time, saranno resi disponibili tre modalità di part-time orizzontale:
5 ore senza pausa
6 ore con pausa facoltativa di 30 minuti
7 ore con pausa di 60 minuti
Art. 14 - Telelavoro e Smartworking
Per le disposizioni relative al Telelavoro si rimanda all'accordo quadro siglato in data 8 Ottobre 2019, distribuito a tutti i dipendenti e disponibile sull'Intranet aziendale.
Le Parti si accordano per una revisione del presente accordo nel momento in cui il CCNL di riferimento fornirà indicazioni sullo Smartworking al fine di verificare la coerenza con le attuali previsioni aziendali.
Art. 17 - Diritti ed agibilità sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
Il monte ore complessivo previsto per le RSA, in aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL, per l’espletamento del loro mandato, è pari a 180 ore annue, con decorrenza del computo dal 1° gennaio di ogni anno.
L’Azienda s'impegna, nell’ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA i canali di comunicazione aziendale (telefono, e-mail, videoconferenze e fax) per consentire lo svolgimento delle loro attività sindacali.
