Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 28 agosto 2017
Validità: dal 01.07.2017
Parti: Associazione Trentina dell'Edilizia-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trento
Fonte: fenealuil.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati |
Ipotesi accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 28 agosto 2017 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Trento integrativo dei CCNL 18 giugno 2008 e 1 luglio 2014
Addì 28 agosto 2017 in Trento, tra l'Associazione Trentina dell'Edilizia - Ance Trento […], con l'intervento della Delegazione industriale […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal - Uil del Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – Filca - Cisl del Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edìli ed Affini - Fillea - Cgil del Trentino […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale 18 giugno 2008 e 1 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa ai citati contratti collettivi e per i lavoratori da esse dipendenti, compresi gli apprendisti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.
Premessa
La crisi economica che ha avuto inizio nel 2008 e che ha colpito in modo particolarmente grave il settore delle costruzioni, ha indotto le Parti firmatarie a condividere la necessità di rinnovare le relazioni sindacali ed il sistema della bilateralità.
In tale contesto le Parti guardano ai nuovi fabbisogni del comparto, dall'attenzione ai costi complessivi ed alla riqualificazione del sistema delle imprese, sostenendone indirettamente la competitività agendo a sostegno della regolarità complessiva, alla realizzazione di un impianto di tutela per i lavoratori che sia rispondente alle necessità di un settore economico profondamente mutato.
Vanno in tale direzione i protocolli di costituzione dell'"Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento" presso Cassa Edile e della "Borsa lavoro - Blen.it" presso Centrofor, nonché gli accordi a sostegno della c.d. "Staffetta Generazionale", della previdenza complementare, oltre alla revisione delle prestazioni non contrattualizzate erogate dalla Cassa Edile.
Le Parti condividono l'opportunità di sostenere tali strumenti, nell'ambito di relazioni sindacali moderne e efficaci, promuovendo, per via contrattuale, la regolarità e competitività del settore, contrastando fenomeni di dumping salariale con il fine di favorire un sistema concorrenziale e la qualità del lavoro. In tal senso le Parti confermano l'opportunità di informarsi reciprocamente scambiandosi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva del settore.
Le Parti sociali sono impegnate nell'affrontare temi generali quali:
a. Regolarità e legalità del settore;
b. Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
c. Mercato del lavoro, occupazione e formazione;
d. Responsabilità sociale dell'impresa;
e. Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
f. Nuovi modelli di sviluppo legati ai moderni sistemi di costruzione.
Le Parti analizzano, in appositi incontri periodici, attraverso i dati raccolti da Cassa Edile, da Centrofor e dall'Osservatorio dei cantieri pubblici e privati, l'andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferimento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle imprese.
Art. 1 · Diritto di informazione
Attraverso il presente Contratto si intendono definire sede, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore edile industriale.
Le Parti richiamano gli obblighi in capo alle imprese che occupano almeno 50 dipendenti di comunicare annualmente alle Rappresentanze sindacali firmatarie, anche per il tramite della propria Associazione datoriale, quanto previsto dall'articolo 4, punto 3 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori".
Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.
Assemblea sindacale
Laddove non trovino applicazione I' art.104 del vigente CCNL e le normative in materia, al fine comunque di garantire un effettivo diritto di informazione ai lavoratori del settore edile industriale, le Parti concordano che le Organizzazioni Sindacali firmatarie, in assenza di RSU elette o RSA nominate ed indipendentemente dal numero di dipendenti interessati nel cantiere, potranno convocare, unitariamente o singolarmente nel limite massimo di 2 ore ciascuna, un numero massimo di 6 ore annuali di assemblea a livello aziendale, fermo restando il numero massimo di 10 ore di cui al citato articolo 104.
In tal senso l'impresa è tenuta a mettere a disposizione delle OO.SS. locali idonei.
Laddove, per ragioni di carattere organizzativo, ciò non fosse possibile, le assemblee potranno essere organizzate a livello di singolo cantiere.
Art. 2 - Mercato del lavoro, legalità e regolarità
2.1. Ambito di applicazione contrattuale e mercato del lavoro
Le Parti considerano necessario arginare i crescenti fenomeni di dumping competitivo, sia in relazione alla corretta applicazione contrattuale di settore nei lavori pubblici e privati, sia con riferimento alle forme contrattuali utilizzate nell'ambito degli stessi lavori edili.
L'ambito di applicazione del presente contratto è specificato all'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri dipendenti, con decorrenza dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere presso i quali prestano la loro opera.
Lavoro intermittente
In relazione al lavoro intermittente le Parti dispongono un costante monitoraggio delle dichiarazioni presentate dalle imprese del settore industriale nell'ambito delle denunce di Casse Edile. Le imprese che attivano contratti di lavoro intermittente ai sensi del D. Lgs. 81/2015 - Sezione seconda - sono tenute ad indicare alla Cassa edile, con la denuncia di cantiere, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per tale tipologia contrattuale.
Dichiarazione a verbale sul lavoro accessorio
Le Parti, preso atto dell'abrogazione disposta dal Decreto Legge n. 25/2017 dell'art. 48 del D.Lgs 81/2015, che prevedeva la disciplina dei c.d. voucher, condividono che le prestazioni di lavoro accessorio non consentono la piena realizzazione dei principi enunciati dal presente CCPL.
2.2. Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto
Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le Parti richiamano integralmente quanto disposto dall'articolo 14 del CCNL 18 giugno 2008 e ss.mm., in merito alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, compreso il chiarimento a verbale e la dichiarazione comune in calce all'articolo medesimo.
Ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 14 del CCNL, l'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del presente CCPL, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dal presente CCPL, ivi compreso adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, oltre alle comunicazioni obbligatorie espressamente previste dalla citata lettera b) del CCNL.
2.3. Libretto elettronico del lavoratore
La Cassa Edile, senza oneri aggiuntivi, predisporrà apposito modello informatizzato denominato "libretto elettronico del lavoratore" contenente tutte le informazioni che riguardano la vita professionale del lavoratore dipendente all'interno del settore. Esso contiene le informazioni, in disponibilità degli enti paritetici del settore, anche utilizzando gli archivi disponibili presso CNCE, FORMEDIL e CNCPT, riguardanti i passaggi di livello, l'anzianità professionale, i corsi di formazione professionale, gli attestati e/o patentini professionali, i corsi di formazione inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
2.4. Concertazione per le grandi opere
Le Parti convengono che la concertazione di cui all'articolo 113 del CCNL 18 giugno 2008 avvenga qualora l'importo delle opere pubbliche nello stesso considerate superi i cinquanta milioni di euro anziché i cento milioni di euro.
2.5. Protocolli di legalità e regolarità
Nel caso di opere che rappresentino interventi particolarmente significativi in termini di ricadute socio-economiche, le Parti potranno promuovere la sottoscrizione volontaria di Protocolli d'intesa con le Istituzioni Pubbliche, a livello aziendale, prima dell'inizio dei lavori, afferenti, in via generale, le seguenti materie : relazioni sindacali, normativa applicabile, mercato del lavoro e formazione professionale, logistica di cantiere, sicurezza e prevenzione, regolarità retributiva, accessi in cantiere, rapporti con gli organi ispettivi.
2.6. Osservatorio dei cantieri pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento
Si allega sub Allegato I il "Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 10 aprile 2012.
Si allega sub Allegato II il "Protocollo d'intesa con gli Assessorati provinciali competenti in applicazione del Protocollo d'intesa 10 aprile 2012 per la costituzione dell"'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 28 luglio 2017.
Le Parti concordano che la Cassa Edile di Trento possa attivarsi nella formazione di specifiche figure professionali, da individuare all'interno del proprio attuale personale dipendente, senza costi aggiuntivi, per l'effettuazione di un'attività, anche consistente in visite di cantiere, finalizzata alla verifica della corretta iscrizione, denuncia e versamenti in Cassa Edile di Trento da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto.
2.7. Lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti
Le Parti, richiamando quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012 in tema di lavoratori autonomi e delle imprese senza dipendenti nei cantieri edili, condividono l'opportunità di regolamentare per via contrattuale l'inclusione di tali lavoratori tra quelli che possono usufruire delle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali del settore.
A tal fine le Parti concordano che i lavoratori di cui al paragrafo precedente possano accedere alle prestazioni della Cassa Edile di Trento e di Centrofor previo versamento di un contributo annuale il cui ammontare sarà deciso annualmente dagli organismi di amministrazione degli enti bilaterali. L'ammontare del contributo annuale di competenza, rispettivamente della Cassa Edile e di Centrofor, sarà finalizzato alla consegna dei DPI (indumenti di lavoro) analogamente a quelli consegnati ai lavoratori dipendenti, e consentirà al lavoratore di poter accedere ai corsi di formazione professionali anche di abilitazione e/o ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro organizzati dallo stesso Ente in favore dei lavoratori dipendenti.
2.8 Congruità dell'incidenza della manodopera
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, ai sensi di quanto stabilito dal comma 16 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, la Cassa Edile di Trento è tenuta, nel momento del rilascio del DURC Online e sulla base degli accordi assunti a livello nazionale in tema di regolarità contributiva, alla verifica, a titolo sperimentale, della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Eventuali diverse disposizioni in materia di "DURC on line" che fossero assunte dalla contrattazione nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti ad integrazione di quanto disposto dal presente punto.
2.9. Clausola sociale
Laddove non trovino applicazione le condizioni di legge previste dall'articolo 2112 del c.p.c. e dall'articolo 47 della L. n. 428/1990 in tema di affitto e cessione di ramo aziendale, le Parti condividono la necessità di introdurre, per via contrattuale, specifica disciplina della clausola sociale in tutti i casi di cambio d'impresa nella gestione dell'appalto, di estromissione dall'appalto o dal subappalto.
Nel caso in cui l'impresa cedente o estromessa dall'appalto o dal subappalto non sia in grado di garantire la continuità occupazionale ai propri dipendenti impiegati nella attività dello specifico cantiere, le Parti dispongono che il subentrante debba verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale già impiegato nel cantiere oggetto del contratto di appalto o subappalto, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore, anche in deroga a quanto stabilito all'Art. 12 del presente CCPL.
Tale verifica avviene in un esame congiunto con l'impresa cedente o estromessa ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL. L'impresa può farsi assistere dalla Organizzazione datoriale alla quale eventualmente aderisce.
L'incontro deve realizzarsi prima dell'inizio delle attività di cantiere. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio dei lavoratori, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, il subentrante indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non può riassumere il personale precedentemente impiegato nell'appalto o subappalto.
2.10. Mobilità di settore operai
Le imprese edili che costituiscono una società consortile o un consorzio per l'esecuzione di determinate opere e che conferiscono proprio personale alle dipendenze della società consortile medesima o del consorzio, sono tenute a riassumere con passaggio diretto e immediato i dipendenti di propria provenienza, ancora in forza alla società consortile o al consorzio, ove si esaurisca il lavoro o la fase lavorativa per la quale i dipendenti stessi erano impiegati.
Al momento del conferimento alla società consortile o al consorzio, ai lavoratori devono essere assicurate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in possesso presso l'impresa di provenienza. Al rientro di questi presso l'impresa di provenienza dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in possesso presso l'impresa di provenienza stessa al momento del passaggio alla società consortile o consorzio.
[…]
Art. 3 - Tutela della salute e della sicurezza
3.1 Ambiente di lavoro
Le parti richiamano integralmente le norme di cui all'allegato XIII "Prescrizioni di Sicurezza e di Salute per la logistica di Cantiere" del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.) che dispongono i comportamenti positivi delle imprese.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 85 e dall'art. 88 del CCNL 18.06.2008, si conviene che le imprese:
a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18.06.2008 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 12 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento dì effettuare le visite e successivamente documentare le st esse con adeguata certificazione degli Istituti;
b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle sei unità, approntino servizi igienico- sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.
Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, ovvero alle RSA, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), ovvero alle Organizzazioni Sindacali firmatarie in assenza delle RSU e delle RSA citate.
Le Parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico Competente durante l'orario di lavoro preferibilmente ordinario.
3.2 Indumenti di lavoro
Fermo restando gli obblighi in materia antinfortunistica, con particolare riferimento ai DPI, di cui il vestiario è parte integrante, in linea con quanto stabilito dai precedenti Contratti Provinciali di lavoro circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:
a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto.
Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 ore di iscrizione alla cassa edile della Provincia Autonoma di Trento nei dodici mesi precedenti.
Le forniture di cui al precedente comma saranno erogate tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.
Le forniture saranno erogate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.
Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.
3.3 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell'azienda può utilizzare le ore annue di permesso di cui al 12° comma dell'art. 87 del CCNL 18.06.2008 anche per accedere ai cantieri dell'azienda stessa diversi da quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al punto 2.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 4 - Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 51 del d.lgs n. 81/2008, più brevemente denominato Centrofor
Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999 e ss.111111.
Centrofor svolge le funzioni precedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui agli articoli 91, 109 e 110 del CCNL 18.06.2008.
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 109 del CCNL 18.06.2008 Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 51 D.Lgs. 81/2008 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Contributo contrattuale a favore di Centrofor
A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dello 0,70%, da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dagli articoli 91, 109 e 110 del CCNL 18 .06.2008 e ss. mm., le Parti ribadiscono il ruolo strategico della bilateralità esercitato dal Centrofor per il suo ruolo di consulenza al sistema (CPT e Scuola Edile); attività finalizzata alla diffusione di una cultura antinfortunistica indispensabile per aumentare la sicurezza e migliorare le condizioni lavorative in cantiere.
Le Parti inoltre sottolineano le disposizioni di cui al Capo III - Sezione I del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. in termini di obblighi in capo ai datori di lavoro, ai preposti ed ai lavoratori dipendenti, in relazione ai cambiamenti culturali che debbono loro interessare, al fine di produrre un circolo virtuoso che, con il contributo di Centrofor, ponga al centro la sicurezza degli ambienti di lavoro.
4.1. Formazione
Centrofor promuove corsi professionali per operai volti all'attribuzione della qualifica corrispondente ai corsi frequentati.
Ai corsi professionali di Centrofor sono ammessi solo operai in possesso di un livello immediatamente inferiore a quello per il quale la formazione è rivolta.
Oltre ai corsi professionali di cui al precedente comma, Centrofor potrà organizzare corsi rivolti agli operai almeno specializzati per l'eventuale acquisizione della mansione di Caposquadra di prima di cui all'articolo 12.
La partecipazione ai corsi professionali di cui al secondo comma ed ai corsi di caposquadra di cui al comma precedente sarà tenuta presente dall'impresa che procederà all'attribuzione del livello immediatamente superiore o la mansione e l' indennità di caposquadra solo in presenza di svolgimento da parte del lavoratore, in misura prevalente, delle mansioni corrispondenti a tale livello o mansione.
Il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione attinente l'attribuzione del livello alle decisioni di una commissione paritetica all'uopo costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle Parti firmatarie.
Nei casi di dubbio accertamento la commissione tenterà di ricomporre il contenzioso in via bonaria.
In coerenza con l'articolo 91 del CCNL vigente e con le previsioni della contrattazione nazionale, le Parti condividono che l'attività di Centrofor sia rivolta ad intercettare i nuovi fabbisogni formativi del settore, sostenendo imprese, lavoratori dipendenti e anche liberi professionisti nel percorso di rinnovamento e riqualificazione di processo e di prodotto, che sappia cogliere i mutamenti in atto nel mercato, con specifico riferimento, ad esempio, al recupero e alla manutenzione, al consolidamento strutturale degli edifici a rischio sismico, alla bioedilizia, alla riqualificazione, ristrutturazione e al risparmio energetico, alla digitalizzazione del settore delle costruzioni.
In tal senso le Parti concordano che Centrofor possa sviluppare attività anche commerciale, rivolgendo le proprie offerte formative agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, nonché ai liberi professionisti della filiera delle costruzioni.
Il consiglio di amministrazione di Centrofor, in ragione di specifiche esigenze o richieste e sentite le parti firmatarie, può deliberare di estendere l'ambito soggettivo al quale rivolgere la propria offerta formativa.
4.2. Borsa Lavoro - Blen.it […]
4.3. Apprendistato professionalizzante. Formazione di area trasversale e formazione professionale
I datori di lavoro del settore edilizia industria operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a Centrofor, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.).
Il P.F.I. dovrà essere redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti da Centrofor.
Centrofor rilascerà il parere di conformità sui P.F.I. attraverso una Commissione appositamente costituita. Tale Commissione sarà composta da un membro nominato da parte datoriale, uno nominato da parte sindacale ed uno nominato da Centrofor che avrà il compito di verificare il rispetto della clausole contrattuali e che i moduli formativi prescelti siano consoni alla figura professionale.
Centrofor, qualora richiesto dall'impresa, potrà dare supporto alla stessa offrendo i seguenti servizi di consulenza: stesura del P.F.I., sviluppo dell'offerta formativa compresa la formazione di area trasversale, compilazione della documentazione, visita aziendale facoltativa, verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa, registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del cittadino (quando operativo). Resta inteso che verranno applicati i costi definiti da Agenzia del Lavoro per la realizzazione di tali servizi.
Le imprese che non intendano effettuare la formazione tecnico - professionale direttamente in azienda potranno chiedere a Centrofor di realizzarla attingendo dai corsi di formazione offerti. Centrofor può offrire alle imprese la possibilità di partecipare a moduli formativi finanziati o cofinanziati dal fondo interprofessionale Fondimpresa.
4.4. Asseverazione
Centrofor, in quanto Ente accreditato per gli adempimenti inerenti l'attività di Asseverazione di cui agli artt. 30 e S1 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., per come disposto dagli specifici accordi nazionali, può prevedere il rimborso, anche parziale, degli oneri sostenuti dalle imprese, in regola con i versamenti presso la Cassa Edile, che intendano asseverare il proprio processo produttivo ai fini delle nonne in materia di tutela della salute e della sicurezza.
L'entità del rimborso sarà individuata dalle Parti firmatarie del presente contratto, con specifico accordo che tenga conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente. Nel medesimo accordo potranno essere individuati meccanismi di automatismo o premiali per le imprese virtuose in termini di DURC On Line con verifica della congruità della incidenza della mano d'opera, così come disciplinato nel presente CCPL.
4.5. Sorveglianza sanitaria
Centrofor può mettere a disposizione delle imprese, per il tramite di medici convenzionati, un sistema di sorveglianza sanitaria in tema di tutela della salute dei lavoratori.
Art. 5 - Tutela della genitorialità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Le parti condividono la necessità di sviluppare interventi volti ad agevolare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro in relazione alla genitorialità, come declinati negli articoli successivi.
[…]
5.1. Permessi tutela genitorialità […]
5.2. Part Time post partum
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasformazione del congedo parentale in part time, al fine di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
In relazione al paragrafo precedente, si specifica che, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, potrà fruire della riduzione dell'orario di lavoro:
• un lavoratore/lavoratrice nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti;
• due lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano dai 16 ai 50 dipendenti;
• tre lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano oltre i 50 dipendenti.
Nota a verbale
Le Parti concordano di considerare anche i part time disciplinati dal presente articolo tra le esenzioni ai limiti quantitativi stabiliti dall'art. 78 del CCNL 18 giugno 2008.
Art. 14 - Orario di lavoro
A) Orario normale
L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì.
La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
Nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese, come previsto dal 1° comma dell'art. 9 del CCNL 20.5.2004, dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
B) Particolari situazioni climatiche
In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro per la quale gli operai, su richiesta preventiva dell'impresa, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di S ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
L'impresa informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.
Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.
Per le ore di lavoro straordinario di cui al 1 ° comma della lettera B) sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 punto 1) dell'art. 19 del CCNL 18.06.2008.
All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.
[…]
Art. 15 - Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.
A) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 88 del CCNL 18 giugno 2008. l'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.
Tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:
a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. È considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché vi sia la necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.
In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) ed);
b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi attraverso strutture di ristoro esterne al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, al singolo lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 11,50 (undici,50) ed il costo complessivo del pasto, ove lo stesso sia superiore a tale cifra.
Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo;
c) In caso di utilizzo della mensa interaziendale il pasto per il lavoratore è gratuito;
[…]
La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda analcolica e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie.
Il trattamento di cui alle precedenti lettere a), b), c) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.
Il trattamento di cui alla precedente lettera d) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata purché la prestazione lavorativa nella giornata di presenza si svolga sia al mattino che al pomeriggio.
[…]
Art. 19 - Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'articolo 23 del CCNL 18.06.2008, agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) per lavori eseguiti da 1200 m. s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m., 10%;
b) per lavori eseguito oltre i 1800 m. s.l.m., 15%.
Le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate sugli elementi della retribuzione così come previsto al punto 3 dell'art.24 del CCNL 18.06.2008 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Indennità per lavori in galleria
I valori relativi alle indennità per lavori in galleria sono pari alle misure massime previste dall'art. 20 del CCNL 18.06.2008.
Indennità per lavori di disgaggio
Agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro "in corda" una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18.06.2008 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).
La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.
