Tipologia: CIA
Data firma: 27 marzo 2025
Validità: 31.12.2027
Parti: Cassa di Risparmio di Asti e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Asti
Fonte: fisacasti.it
Sommario:
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Art. 1 - Premio Aziendale relativo agli anni 2025-2026-2027 |
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Art. 3 - Assistenza Sanitaria |
Contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali 2025 -2027
Il giorno 27 marzo 2025, tra la Cassa di Risparmio di Asti spa […] e le seguenti Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi […], First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Uilca […], Unisin […]
visto il Capitolo III “Contrattazione di secondo livello”, art. 30 “Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate” del Contratto Collettivo Nazionale del 19 dicembre 2019, rinnovato con l’accordo del 23 novembre 2023 (nel prosieguo, per brevità, Contratto Collettivo Nazionale);
visto l’art. 51 “Premio Aziendale” del Contratto Collettivo Nazionale;
visto l’accordo del 28 febbraio 2025 “Intese per il rinnovo del CIA e Protocollo 2025-2027”
Si conviene
Art. 2 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro - Tutela delle condizioni igienico- sanitarie nell’ambiente di lavoro
1) Ad iniziativa delle RSA firmatarie del presente accordo l’azienda darà luogo semestralmente ad un incontro nel corso del quale i Dirigenti delle predette organizzazioni prospetteranno, ricercandone soluzioni condivise, i problemi relativi:
a) alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
b) alle condizioni igienico, ambientali, sanitarie dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
2) eventuali problematiche urgenti che dovessero emergere al di fuori della cadenza semestrale potranno essere rappresentate dalle RSA affinché l’azienda convochi ulteriori incontri;
3) le dichiarazioni conclusive delle parti dovranno essere inserite, anche disgiuntamente, in apposito verbale;
4) agli incontri potranno partecipare gli organismi preposti alla sicurezza aziendale ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
5) l’Azienda provvede a forme di assistenza psicologica qualificata ai dipendenti vittime di rapine, che dovessero chiedere tale intervento;
6) al dipendente che abbia subito una rapina sarà assicurato il trasferimento entro 90 giorni dalla sua richiesta, a condizione che la stessa pervenga entro 90 giorni dalla rapina. Nel caso di una pluralità di richieste di trasferimento attinenti allo stesso evento, l’Azienda s’impegna ad effettuare i relativi trasferimenti nei termini di uno ogni 90 giorni.
7) L’Azienda s’impegna a fornire ai Responsabili di ogni ordine e grado una adeguata informativa in tema di mobbing.
Il presente accordo sostituisce integralmente quanto già previsto dal CIA previgente e da qualsiasi altro accordo aziendale in materia.
La scadenza del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2027.
