Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 19 maggio 2025
Parti: Deutsche Bank e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazione, Deutsche Bank
Fonte: fisac-cgil.it
Verbale di accordo in materia di prestazione di attività lavorativa in modalità lavoro agile, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 19.12.2019 rinnovato con Accordo 23.11.2023.
In Milano, in data 19 maggio 2025, tra la Deutsche Bank spa (di seguito, anche, “la Banca” o DB spa) e le Delegazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, (di seguito, “le OO.SS ”)
Premesso che
- Con riferimento al quadro normativo vigente e, segnatamente, alle previsioni dell’art. 39 del CCNL 19.12.2019 rinnovato con Accordo 23.11.2023, nonché con le linee guida applicabili previste a livello di Gruppo, la Deutsche Bank, pur in mancanza di un accordo collettivo (di per sé, comunque, non necessario in tale occasione alla luce del quadro normativo di riferimento), ha da tempo avviato in Italia una articolata iniziativa di lavoro agile in ambito aziendale, denominata “Future of Work" (FoW), le cui caratteristiche sono da ultimo riportate nella Comunicazione aziendale n. 54/2022 “Lavoro Agile (Future of Work)”, unitamente alle indicazioni operative per il personale interessato ad aderirvi nell’ambito delle strutture a tal fine tempo per tempo individuate;
- il suddetto modello FoW, in particolare, costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra azienda e lavoratore che prevede la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in maniera flessibile, in parte all’interno dell'abituale sede di lavoro ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa; la possibilità di operare al di fuori dell’abituale sede di lavoro è aziendalmente stabilita per ciascun dipendente interessato per un massimo di due giorni alla settimana, in conformità a quanto previsto dalla Divisione di appartenenza, d’intesa con il proprio responsabile;
- nel contesto innanzi descritto, lo scorso mese di marzo la Banca ha avviato un percorso di confronto con le OO.SS. volto ad illustrare alle stesse le misure aggiuntive di lavoro flessibile previste dalle policy globali di Gruppo, recentemente emanate nell’ambito del cosiddetto nuovo “Hybrid Model” globale (cfr. comunicazione del 18.11.2024 a firma di Rebecca Short e Volker Steuer), nell’ottica di valutarne congiuntamente il recepimento a livello locale e ciò anche a mente delle previsioni del citato art. 39 CCNL che subordinano alla previa stipula di accordi sindacali a livello aziendale la possibilità di superare il limite dei 10 giorni di lavoro agile mensili stabilito dalla richiamata disciplina contrattuale;
- nel corso degli incontri tenutisi al riguardo, in particolare, con riferimento alle lavoratrici e lavoratori destinatari del modello FoW, le parti hanno esaminato la nuova misura del cosiddetto Domestic Block Working, intesa come disponibilità aggiuntiva di due settimane su base annua, anche non consecutive, fruibili per l'intero in modalità FoW, nonché quella dell’ Ad-hoc Working from Home, intesa come possibilità per ogni singolo dipendente, in situazioni di carattere eccezionale e temporaneo (c.d. “unplanned situations” elo “special circumstances") di accedere alla prestazione in modalità agile anche oltre il limite settimanale FoW attualmente del 40%;
- in esito, inoltre, ad una disponibilità in tal senso rappresentata dalla Banca, il confronto tra le Parti ha investito, altresì, la possibilità che la prestazione lavorativa in modalità agile, ferme le esigenze organizzative ed operative della banca, possa essere resa, oltre che dal proprio domicilio o comunque dall’abitazione che risulti nella disponibilità del dipendente, anche da altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 39 del CCNL ed in funzione di una piena applicazione di detta disciplina contrattuale;
- il confronto cosi intercorso tra le Parti si è infine incentrato sulla richiesta alla Banca da parte delle OO.SS. di valutare la possibilità di ampliare la popolazione aziendale potenzialmente destinataria del modello FoW facendovi ricomprendere, per quanto possibile, anche figure professionali delle attuali reti della Divisione Private Bank Italy;
si conviene quanto segue:
1. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. Il lavoro Agile di cui al presente accordo richiama ed applica integralmente negli accordi individuali le previsioni di legge in materia nonché quelle della contrattazione collettiva di riferimento e il ricorso allo stesso avviene su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative;
3. le Parti si danno atto e convengono, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 19.12.2019 rinnovato con Accordo 23.11.2023, che il limite dei 10 giorni mensili di lavoro agile attualmente previsto dalla richiamata disciplina contrattuale, deve intendersi individualmente derogabile in stretta correlazione e per effetto del recepimento da parte della Banca delle misure di Domestic Block Working e dell’ Ad-hoc Working from Home di cui in premessa, emanate nell'ambito del nuovo "Hybrid Model” globale ed aggiuntive rispetto al modello localmente in vigore; le lavoratrici e i lavoratori destinatari di tale modello, pertanto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, potranno fruirne nelle modalità e secondo la regolamentazione tempo per tempo previste dalle policy aziendali applicabili, compatibilmente con le esigenze operative su base volontaria e fermo quanto previsto al riguardo al punto 4) che segue; in particolare, per quanto concerne la misura del Domestic Block Working, le parti si danno atto che la stessa consta della disponibilità aggiuntiva per ciascun dipendente titolare di contratto individuale di lavoro Agile (esclusi i contratti rivenienti da iniziative aziendali a tempo determinato di carattere sperimentale) di massimo due settimane per anno solare anche non consecutive fruibili per l’intero in modalità Agile ed individualmente riparametrabili secondo i criteri delle policy aziendali tempo per tempo applicabili;
4. per quanto concerne, in particolare, la misura dell’ Ad-hoc Working from Home, le Parti convengono che il ricorso alla stessa potrà essere previsto, compatibilmente con le esigenze organizzative e di carattere operativo, esclusivamente in situazioni di carattere eccezionale e temporaneo (le c.d. "unplanned situations" e/o "special circumstances” di cui in premessa) quali, in via esemplificativa, in presenza di esigenze di assistenza conseguenti ad interventi chirurgici e comunque per gravi necessità familiari, in quanto gli eventi riguardino il nucleo familiare del dipendente (comunque inclusi a tal fine gli ascendenti e discendenti di primo grado) per temporanee necessità di carattere eccezionale di categorie quali i lavoratori appartenenti alle categorie protette, i portatori di handicap, le lavoratrici in stato di gravidanza, ovvero ancora in presenza di situazioni che attengano alla salute del lavoratore ma non tali da rendere lo stesso inidoneo al lavoro sulla base di pertinente certificazione medica, a situazioni di carattere eccezionale conseguenti ad eventi calamitosi che rendano oltremodo difficoltoso raggiungere la propria abituale sede di lavoro, ecc.; la valutazione della sussistenza dei presupposti di eccezionalità atti ad ottenere l’accesso al lavoro in modalità Agile oltre il limite settimanale del 40% previsto dalla vigente policy, nonché la durata di tale accesso, saranno rimesse alla valutazione della Direzione HR, sentita altresì la direzione competente sotto il profilo della compatibilità con le esigenze organizzative e di carattere operativo, fatto salvo il diritto del dipendente al rientro sul proprio luogo di lavoro una volta cessata l’esigenza;
5. in coerenza con la disciplina di cui al richiamato art. 39 del CCNL, inoltre, la Banca si dichiara disponibile a prevedere la possibilità che la prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa anche presso location aziendali diverse da quella di assegnazione, a fronte di temporanee esigenze di carattere eccezionale per il dipendente richiedente, nei termini di seguito descritti e a condizione che lo stesso abbia già fruito delle due settimane di Domestic Block Working-, in particolare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di carattere operativo, l’accesso al lavoro agile presso altri HUB/Sportelli potrà essere previsto a fronte delle seguenti casistiche:
5.1 temporanee esigenze di assistenza a familiari portatori di handicap o con patologia grave diagnosticata residenti ad oltre 30 km di distanza dalla sede di lavoro del dipendente;
5.2 quale misura temporanea ad hoc volta a limitare il pendolarismo giornaliero necessario a raggiungere la propria sede di lavoro per le seguenti categorie;
a) lavoratrici in stato di gravidanza in presenza di prescrizione medica in tal senso;
b) lavoratori che necessitino di svolgere cicli di cure documentate al di fuori dell’orario di lavoro;
c) lavoratori che rientrano in servizio dopo un congedo parentale di lungo periodo; 5.3 ulteriori eventi comprovati di carattere eccezionale che riguardino il dipendente o il suo nucleo familiare (comunque inclusi a tal fine gli ascendenti e discendenti di primo grado).
La valutazione della sussistenza dei presupposti di eccezionalità atti ad ottenere la possibilità di rendere la prestazione lavorativa presso altri HUB/Sportelli e la relativa durata saranno rimesse alla valutazione tempestiva della Direzione HR, sentita altresì la direzione competente sotto il profilo della compatibilità con le esigenze organizzative e di carattere operativo.
Con apposita comunicazione al personale, la Banca renderà noti gli aspetti di processo ai quali fare riferimento per la presentazione di tali domande da parte del personale interessato.
6. Anche in esito alla richiesta alla Banca da parte delle OO.SS. di valutare forme di lavoro Agile presso le strutture di rete della Divisione PB Italy, la Banca stessa si è dichiarata disponibile ed interessata ad avviare nel secondo semestre del corrente anno, nei termini di seguito indicati, una sperimentazione della durata di 6 mesi di lavoro Agile nell’ambito della rete Premium Bank. Saranno interessati da detta sperimentazione gli sportelli Premium Bank aventi almeno 5 risorse in organico ed in servizio effettivo al netto degli assenti di lungo periodo alla data di avvio della sperimentazione, incluse nel conteggio le eventuali risorse Commercial Clients con sede di lavoro presso lo sportello stesso. Nell’ambito di detti sportelli, in particolare, per le figure di seguito indicate sarà possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità Agile nel limite di due giorni al mese e secondo una calendarizzazione di norma su base mensile previamente approvata, per quanto di competenza, dal responsabile di sportello, dal Market Head e dal Responsabile di Unit Commercial Clients interessati:
- Responsabile di Sportello
- Coadiutore del Responsabile di Sportello
- Personal Banker
- Consulente Family
- Consulente Investimenti
- Senior Advisor
- SB Senior Advisor
- Banker Commercial Clients
A fronte di particolari esigenze di servizio sopravvenute rispetto alla calendarizzazione approvata, la fruizione delle 2 giornate di lavoro Agile potrà essere modificata a richiesta del manager approvatore interessato.
Fermo quanto precede, pertanto, per tutta la durata della sperimentazione in questione e nel limite dei due giorni al mese di cui sopra, ciascun dipendente interessato potrà rendere la prestazione lavorativa in modalità Agile nel rispetto della policy aziendale tempo per tempo vigente.
Con apposita comunicazione al personale, la Banca renderà nota l'effettiva decorrenza della sperimentazione, gli sportelli interessati ed ogni necessario aspetto di processo volto a permetterne l’attuazione, anche per ciò che attiene alla messa a disposizione della strumentazione aziendale necessaria a rendere la prestazione lavorativa in modalità Agile.
7. Decorsi tre mesi dall’avvio della sperimentazione di cui al punto che precede, le Parti si incontreranno per una valutazione congiunta dell’andamento della sperimentazione. In funzione di detto incontro, la Banca fornirà alle OO.SS. il numero delle risorse di rete Premium Bank che avranno sottoscritto un accordo individuale di lavoro agile propedeutico a prendere parte alla sperimentazione stessa ed il numero delle giornate fruite dai lavoratori in modalità Agile nell’ambito della stessa. Analogo incontro di valutazione sarà effettuato dalle Parti anche al termine del semestre di sperimentazione.
8. Ogni due anni le Parti si impegnano ad incontrarsi per monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e l’applicazione del presente accordo, con particolare riferimento alle casistiche rivenienti dal punto 4.
9. Fermo quanto previsto al punto 7. che precede, le Parti concordano di dare avvio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad una più ampia fase di confronto tra le stesse volta a verificare le condizioni per sottoscrivere un eventuale accordo quadro sulle tematiche del work-life balance e del lavoro flessibile; funzionalmente a ciò, le Parti stesse prevedono altresì la costituzione di un tavolo tecnico (nella forma della commissione bilaterale paritetica) per l’analisi congiunta di best practice di sistema in tema di work-life balance e di lavoro flessibile.
Dichiarazione della Banca
La Banca dichiara che, in sede di prossima revisione della regolamentazione aziendale del Future of Work, procederà ad una modifica della norma per la quale le giornate FoW non possono risultare intervallate unicamente dalle giornate di sabato e di domenica, la quale sarà sostituta dal nuovo criterio, coerente con quanto previsto dalle linee guida globali, per il quale sarà fatto divieto unicamente di fruire delle giornate di FoW nelle giornate del lunedì e del venerdì della stessa settimana.
