Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2025, n. 18438 - Grave ustione nel termovalorizzatore. Rischio interferenziale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a T il (Omissis)

B.B. nato a P il (Omissis)

C.C. nato a M il (Omissis)

D.D. nato a P il (Omissis)

avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, udito il difensore

È presente l'avvocato MARROCCO WALTER del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega scritta dell'avv. TOFFANO ELISA del foro di PADOVA in difesa delle parti civili E.E., F.F., G.G., il quale deposita conclusioni scritte, nota spese, si associa alle argomentazioni espresse dal Procuratore Generale e chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.

È presente l'avvocato CAMERA GUIDO ALDO CARLO del foro di MILANO in difesa di A.A., B.B., C.C., D.D., H.H., L.L., il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

 

Fatto


1. Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa in data 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Padova, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante contestata, ha rideterminato la pena irrogata a A.A., B.B., C.C. e D.D. in mesi 2 di reclusione ciascuno, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Parti civili in favore delle quali il Tribunale aveva già riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, oltre ad una provvisionale provvisoriamente esecutiva.

Nelle qualità indicate nel capo di imputazione, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili dell'infortunio occorso ad E.E., dipendente di una delle tre società alle quali la HestAmbiente Srl - che gestiva i termovalorizzatori di Padova e Trieste - aveva appaltato le operazioni di pulizia della caldaia della linea 3 dell'inceneritore.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.A. a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Dopo aver ricordato le modalità attraverso le quali si effettuavano le operazioni di pulizia, e ripercorso la dinamica dell'infortunio, con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica).

L'erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 26, comma 3, e 62, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha riguardato il concetto stesso di "rischio interferenziale", in quanto la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere che l'attività di Montaggi Industriali Srl fosse suscettibile di generare interferenza rispetto a quella svolta dalle altre imprese.

Più in particolare, osserva il ricorrente che le attività svolte dalle tre ditte erano differenti (anche sotto il profilo temporale), e soprattutto dovevano svolgersi in diversi contesti spaziali, essendo vietato ai dipendenti di Montaggi Industriali Srl (e quindi anche ad E.E.) di recarsi all'interno dell'edificio ove operavano le altre imprese.

L'attività svolta da Montaggi Industriali Srl, infatti, si svolgeva al di fuori dell'edificio caldaia, ed in prossimità del termine del nastro trasportatore consistendo nel controllo del riempimento del silo all'interno del quale la cenere (nel frattempo raffreddatasi) veniva raccolta per il tramite di un nastro trasportatore.

Una volta riempitosi, il silo veniva svuotato, depositando le ceneri in grossi sacchi.

La conseguenzialità correttamente affermata dai giudici in relazione alle attività svolte da Bang E Clean e RTS Energy Srl, non poteva quindi ricomprendere anche quella svolta da Montaggi Industriali Srl

Partendo da tali premesse il ricorrente esclude che si sia in presenza di una interferenza lavorativa, per tale dovendosi intendere la sovrapposizione di attività tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, tenendo conto di profili spaziali, temporali e di condivisione dell'attività.

Pertanto, il A.A. non avrebbe dovuto predisporre un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (d'ora in poi, pe brevità, DUVRI) per tutte le imprese interessate dalle operazioni di pulizia: un simile documento nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto già previsto rispetto alle prescrizioni contenute nei DUVRI relativi a ciascuna impresa appaltatrice.

Nel sostenere il contrario, la sentenza impugnata viola l'art. 26, comma 3,D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppone la stabile presenza nello stesso luogo di lavoro; viola inoltre l'art. 62, comma 1, stesso decreto, nella misura in cui priva la nozione di luogo di lavoro del requisito, normativamente previsto ed oggetto di riflessione giurisprudenziale, della accessibilità dell'area fa parte del dipendente.

Osserva inoltre il ricorrente che il mancato rispetto delle procedure (quanto alla inesatta sequenza delle attività), su cui pure si appunta la Corte territoriale, finisce per risolversi in un dato meramente formale, e quindi privo di contenuto, come dimostra il fatto che ciascun dipendente sapeva esattamente cosa fare ed era consapevole delle attività pericolose: poiché l'attività di pulizia della caldaia si ripete con le stesse modalità ogni due o tre mesi, lo svolgimento di riunioni di coordinamento, ad ognuna di queste attività non potrebbe che avere lo stesso contenuto e confermare le disposizioni già impartite.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale, in relazione agli artt. 40, comma 2, 41, comma 2 e 590, comma 3, cod. pen., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso che le condotte di K.K. e E.E. fossero tali da considerarsi abnormi, avendo attivato un rischio eccentrico (rispetto a quello governato dal ricorrente), idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento.

Il ricorrente deduce, al riguardo, che le condotte dei due lavoratori - da valutarsi unitariamente - furono entrambe estranee alle rispettive mansioni.

Al G.G. erano assegnati compiti del tutto diversi, da svolgersi in un contesto completamente diverso; gli era inoltre vietato di accedere all'interno della linea 3.

K.K., invece, non solo non allontanò il G.G. - come prescriveva il POS della società di cui era dipendente - ma pose in essere una attività per la quale non era autorizzato (ovvero l'apertura del portello - sigillata con bulloni - e lo stasamento), e per la cui esecuzione non aveva nemmeno la necessaria attrezzatura, avendo richiesto la pala proprio al G.G.

Egli avrebbe dovuto, invece, vigilare sul corretto deflusso delle ceneri attraverso gli sportelli di ispezioni, limitandosi quindi all'ispezione visiva.

Nella sentenza impugnata è inoltre mancata ogni analisi circa la prevedibilità, da parte dell'imputato, del comportamento abnorme di K.K., sia la verifica in ordine alla c.d. concretizzazione del rischio, sia della c.d. efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 113 cod. pen., poiché la Corte territoriale ha apoditticamente riconosciuto una responsabilità di gruppo senza spiegare, in concreto, quale sarebbe stato l'apporto causale di ciascuno alla verificazione dell'evento e quali sarebbero state, viceversa, le condotte alternative lecite che ciascun imputato avrebbe dovuto tenere.

Soffermandosi sul solo dato della consapevolezza delle altrui condotte, la Corte di appello ha omesso di individuare le condotte colpose che si rimproverano a tutti gli imputati, e quindi l'apporto di ciascuno al verificarsi dell'evento, finendo individuare una sorta di responsabilità di gruppo, costituito da dirigenti e preposti di HestAmbiente Srl

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.B. a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale - con riguardo agli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, lett. a), nonché all'All.to IV, punti 1.4.6. e 1.4.8., D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'illogicità motivazionale.

Osserva il ricorrente che la predisposizione dei c.d. "permessi di lavoro", quale misura tesa a neutralizzare il rischio di infortuni in aree il cui accesso era espressamente vietato, doveva ritenersi adeguata rispetto al tipo di rischio da governare.

Quale responsabile dello stabilimento, in linea con le procedure adottate a livello internazionale, ha predisposto i tre permessi di lavoro (uno per ciascuna impresa coinvolta nella pulizia) prevedendo la possibilità - ove in concreto necessaria - di segnalare o transennare l'area.

Diversamente da quanto previsto per Bang E Clean Srl (ove le misure più stringenti erano collegate alla possibilità per gli operatori di quella ditta di procedere all'apertura dei cicli con rischio di venire a contatto con il materiale incandescente), colui il quale ha materialmente compilato quei permessi di lavoro ha ritenuto, per RTS Energy Srl e Montaggi Industriali Srl, che le rispettive aree non fossero pericolo, non avendo i dipendenti possibilità di procedere all'apertura dei cicli.

Del resto, in linea con quanto dispone l'art. 163D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il permesso di lavoro è esso stesso una misura organizzativa idonea a segnalare un pericolo.

Nemmeno può esigersi che il ricorrente - responsabile dello stabilimento -potesse prefigurarsi ex ante la particolarità dell'evento così come verificatosi, e quindi decidere di apporre un segnale di pericolo.

Né i giudici di merito spiegano perché i segnali di pericolo, contrariamente ai permessi di lavoro, avrebbe avuto una incidenza diversa sull'evoluzione degli accadimenti.

3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono comuni a quegli proposti nell'interesse di A.A.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.C. a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale, in ordine all'art. 18 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: la Corte di appello ha errato nel ritenere violata la norma poiché l'area in cui avvenne l'incidente non era da considerarsi pericolosa.

Sebbene il B.B., responsabile dello stabilimento, avesse previsto nel permesso di lavoro la possibilità di transennare l'area, correttamente il C.C., responsabile per la sicurezza, compiendo una scelta discrezionale insindacabile da parte del giudice (dunque non rimanendo "inerte"), aveva escluso che l'area fosse pericolosa in quanto: a) gli operatori di RTS Energy Srl non erano autorizzati ad aprire i cicli di accesso diretto alla caldaia, poiché avrebbero dovuto effettuare solo dei controlli "visivi"; b) l'accesso al livello 2 era necessario solo per verificare, tramite percussione (e con l'ausilio di strumenti quali tubi), la presenza di accumuli di cenere, quale prassi consolidata che è emersa anche in dibattimento.

La Corte territoriale, invece, non ha indicato le ragioni per le quali quell'area - un ballatoio a fondo cieco e non una zona di passaggio - rappresentasse in sé, e non in ragione del comportamento anomalo posto in essere dai lavoratori, una fonte di pericolo.

Ritenere, come fa la sentenza impugnata, che l'obbligo di recinzione possa quindi prescindere dalla conformazione dei luoghi quale fattore di rischio, significa dilatarne a dismisura l'ampiezza, al punto da renderlo concretamente inesigibile.

D'altra parte, l'obbligo di prevenzione non può mai essere riferito ad attività lavorative eccentriche rispetto a quelle tipiche per un determinato luogo di lavoro.

4.2. Il secondo ed il terzo motivo sono comuni a quegli proposti nell'interesse di A.A.

5. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, anche D.D., lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 19D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: la Corte di appello ha errato nel ritenere violata la norma poiché il ricorrente non aveva il potere di transennare l'area in cui si è verificato il sinistro.

Si osserva innanzitutto che il permesso di lavoro destinato a RTS Energy Srl non prevedeva il transennamento dell'area in cui si verificò l'infortunio.

È mancata l'individuazione delle mansioni e dell'incarico attribuito dal datore allo D.D. al fine di ricostruirne la posizione di garanzia: il ricorrente, infatti, è un mero preposto di fatto, privo di poteri decisionali, che invece la sentenza ricorsa sembra erroneamente attribuirgli.

La Corte territoriale inoltre non spiega in forza di quali elementi è possibile esigere, da un mero dipendente della società, di entrare nel merito delle misure prevenzionistiche ed anzi porsi in contrasto con esse (ovvero con quanto indicato nel permesso di lavoro).

Da tali considerazioni il ricorrente trae anche un profilo di manifesta illogicità della motivazione: da un lato, infatti, i giudici di merito hanno assolto H.H. (preposto capo - turno, su cui gravavano doveri più stringenti), evidenziando come lo stesso dovesse verificare che quanto previsto nel permesso di lavoro fosse concretamente attuato; dall'altro, invece, i giudici di merito hanno preteso dallo D.D. la condotta opposta, ovvero quella di porsi in contrasto con quanto previsto nel permesso di lavoro transennando arbitrariamente l'area.

5.2. Il secondo ed il terzo motivo sono comuni a quegli proposti nell'interesse di A.A.

6. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Sono pervenute inoltre, nell'interesse delle parti civili, delle memorie.
 

Diritto


1. I ricorsi di B.B., C.C. e D.D. sono infondati, e vanno rigettati.

Il ricorso proposto da A.A., invece, deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il pomeriggio del 2 agosto 2016, presso l'impianto di termovalorizzazione di Padova, gestito dalla società HestAmbiente Srl, E.E., dipendente della Montaggi Industriali Srl, si procurò una estesa ustione di secondo grado, con prognosi superiore a 40 giorni.

L'infortunio si verificò nel corso delle operazioni di pulizia della caldaia della linea 3 dell'inceneritore, che la HestAmbiente Srl aveva appaltato a tre distinte imprese, ovvero la Montaggi Industriali, Bang E Clean Italy Srl e RTS Energy Srl

La pulizia, svolta ordinariamente ogni due-tre mesi al fine di rimuovere i blocchi di cenere formatisi (capaci di incidere sull'efficienza energetica), veniva eseguita ad impianto in funzione, con le seguenti modalità: 1) Bang E Clean Italy Srl, che lavorava al piano più alto (circa 20 metri d'altezza dal suolo), ovvero il livello 1, si occupava delle microesplosioni - innescate inserendo degli esplosivi direttamente nei cicli della caldaia - grazie alle quali la cenere veniva smossa così da poter cadere verso il basso; 2) RTS Energy Srl, che operava nei due piani sottostanti (livelli 2 e 3), si occupava di controllare il corretto deflusso delle ceneri attraverso la tramoggia; 3) Montaggi Industriali Srl, invece, operava a piano terra, in un'area situata all'esterno dell'impianto, dovendo monitorare il deflusso delle ceneri, guidato da un nastro trasportatore, verso un silo esterno, occupandosi inoltre del suo svuotamento.

Quel pomeriggio E.E. e I.I., dipendenti della Montaggi Industriali Srl, terminato il turno di lavoro, si allontanarono, portandosi nel container adibito a spogliatoio.

J.J., preposto della Montaggi Industriali Srl, contattò quindi il I.I. chiedendogli, su indicazione di D.D. (preposto dì HestAmbiente Srl), di tornare nell'area esterna dove era situato il silo, per verificarne il livello di riempimento, poiché ancora non erano terminate le operazioni di pulizia della caldaia e le ceneri continuavano a defluire.

Dell'esito (positivo) della verifica fu informato il J.J.

Successivamente il J.J. chiamò di nuovo il I.I., indicandogli questa volta di recarsi nell'impianto per chiedere personalmente ad K.K., dipendente RTS Energy Srl che in quel momento non era raggiungibile telefonicamente, se avesse bisogno di qualcosa.

E.E. e I.I., quindi, si recarono nuovamente nell'impianto, al livello 3 della linea 3, dove era presenti K.K. ed un altro dipendente della Bang E Clean Italy Srl non identificato; a quel punto K.K. chiese a G.G. di andargli a prendere una pala per stasare la cenere rimasta incastrata nella tramoggia posta al livello 2.

Nel tempo in cui il G.G. si procurò la pala, K.K. aprì con una chiave a pappagallo la portella situata sulla tramoggia.

G.G. si recò quindi nuovamente presso l'area di deposito esterna all'inceneritore per prendere l'attrezzo; al rientro nell'impianto, seguì l'K.K. al livello 2; quest'ultimo, con l'ausilio della pala, provò quindi, a stasare manualmente la cenere.

Quindi, dovendo scendere al livello 3, l'K.K., lasciando lo sportello aperto, chiese ad E.E. di rimettere dentro la caldaia la cenere che nel frattempo era fuoriuscita, utilizzando la pala.

La persona offesa, consapevole del pericolo e della circostanza che quell'attività non rientrasse nelle sue mansioni, decise di limitarsi a recuperare la pala, appoggiata oltre la portella aperta, ed andarsene; tuttavia, nel momento in cui passò davanti alla portella aperta della cenere ad altissima temperatura si staccò dall'interno della tramoggia e lo travolse, provocandogli le lesioni di cui alla imputazione.

Dell'infortunio sono stati ritenuti responsabili A.A., B.B., C.C. e D.D.

Secondo i giudici di merito A.A., dirigente di HestAmbiente Srl e datore di lavoro della committente, ha violato l'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non avendo elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte.

Redigendo un unico documento, il A.A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia).

B.B., dirigente per la sicurezza di HestAmbiente Srl e responsabile dello stabilimento di Padova, avrebbe dovuto predisporre direttive per confinare l'area in cui è avvenuto l'infortunio, così impedendo che lavoratori non autorizzati potessero accedervi.

Secondo i giudici di merito, la necessità della delimitazione nasceva dalla considerazione per cui doveva ritenersi prevedibile che i dipendenti della RTS Energy Srl, al fine di controllare il passaggio della cenere nella tramoggia ed evitare intasamenti (in assenza di una procedura scritta che regolasse tale attività), potessero aprire anche la portella situata nella tramoggia.

C.C., dirigente per la sicurezza di HestAmbiente Srl e responsabile di esercizio (le cui mansioni effettiva comprendevano la compilazione e firma dei permessi di lavoro dei lavoratori delle imprese appaltatrici), ha violato l'art. 18, comma 1, lett. F, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto, proprio nell'elaborazione del permesso di lavoro ai lavoratori di RTS, avrebbe dovuto chiedere la delimitazione e segnalazione della zona di lavoro pericolosa: l'area del livello 2, ove si è verificato l'infortunio, doveva infatti essere transennata in forza di quanto stabilito nelle NIRS e nel DUVRI, al fine di evitare che lavoratori estranei ad RTS Energy Srl entrassero nell'area di lavoro (come accaduto nel caso specifico).

Il C.C., invece, aveva barrato con "NO" la casella relativa alla delimitazione e segnalazione della zona di lavoro, cosi violando la normativa aziendale.

D.D., preposto di HestAmbiente Srl, ha violato l'art. 19comma 1, lett. A, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver rispettato le disposizioni aziendali che prevedevano di transennare l'area di lavoro pericolosa.

La responsabilità concorsuale dello D.D. è stata fondata non solo sull'art. 2 dello stesso decreto, ma anche sulla condotta concretamente tenuta il pomeriggio dell'infortunio, essendo il ricorrente a conoscenza del fatto che quel pomeriggio si era creato un intasamento e che l'K.K. aveva bisogno di supporto, al punto da sollecitare il J.J. affinché facesse tornare i suoi dipendenti sul luogo di lavoro.

I giudici di merito hanno quindi sostenuto che per lo D.D. fosse assolutamente prevedibile sia il contatto tra il personale di RTS Energy Srl e di Montaggi Industriali Srl, sia la condotta imprudente tenuta per stasare la tramoggia.

1.2. Osserva inoltre il Collegio che ragioni di ordine espositivo suggeriscono di scrutinare prima le doglianze relative alla individuazione delle condotte colpose (oggetto del primo motivo di ciascun ricorso), e poi quelle relative alla interruzione del nesso causale ed alla applicazione dell'art. 113 cod. pen. (oggetto del secondo e terzo motivo di ciascun ricorso, sorretti da argomenti comuni).

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di A.A. è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.

A.A. deduce che nel caso in cui le imprese operino in luoghi diversi, in tempi solo parzialmente coincidenti, e con mansioni diverse, non sia configurabile il rischio da interferenza.

Per quanto di diretto interesse, l'art. 26, comma 3,D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che "(i)l datore di lavoro committente... elabora... un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze...".

Il comma 2 della stessa disposizione, invece, pone a carico dei datori di lavoro, anche se subappaltatori, obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il testo unico sulla sicurezza non offre però una definizione di rischio interferenziale; un riferimento può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui si richiama la "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (definizione già richiamata da questa Sezione: cfr., ad es., Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì).

Il ruolo di garanzia del datore committente risulta, inoltre, definito "in negativo" sempre dall'art. 26, nella parte in cui esclude dal suo perimetro applicativo i rischi specifici dell'attività delle imprese appaltataci o dei singoli lavoratori autonomi, con previsione analoga a quella già contenuta nell'art. 7, comma 3 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: si tratta, infatti, di rischi connessi alle competenze proprie del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, in relazione al settore di appartenenza.

Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005, Mogliani, in motivazione e con riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; cfr. anche Sez. 4, n. 14440 del 05/03/2009, Ferrara, Rv. 243882 - 01).

Ciò posto, affinché possa trovare applicazione il predetto art. 26 è necessario che in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi: l'esistenza o meno del rischio interferenziale, quindi, dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese l'interno dell'azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dovendo inoltre trattarsi, come nella specie, di un contesto lavorativo nella sua disponibilità giuridica (secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 26).

La compresenza di più imprese, facenti capo a distinte organizzazioni può infatti determinare un rischio aggiuntivo: ciò sia perché nello svolgimento dell'attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi), sia perché, per effetto di tale compresenza, i dipendenti di un'impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e quindi senza essere in grado di affrontarle adeguatamente.

La ratio della norma è infatti quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché ad individuare soluzioni comuni.

Nel tentativo di delineare il concetto di interferenza, così circoscrivendo gli obblighi del datore committente, questa Sezione ha quindi chiarito che, ai fini di cui al predetto art. 26, il rischio interferenziale è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, Costantino, non mass, sul punto; Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077 - 01; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 - 01; Sez. 4, Carfì, cit.; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini, Rv. 264957 - 01).

Si è, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro.

Pertanto, l'interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (in motivazione, Sez. 4, Mancini, cit.).

Facendo corretta applicazione di tali principi, i giudici di merito (pp. 15 e 16 sentenza del Tribunale; pp. 20 e ss. sentenza ricorsa) hanno escluso che l'attività svolta dalla Montaggi Industriali Srl fosse "sganciata" da quella delle altre società coinvolte, quel giorno, nella pulizia.

Si è trattato, infatti, di attività "concatenate e conseguenziali" (p. 16 sentenza del Tribunale), complessivamente funzionali ad eseguire la pulizia della caldaia, e necessitanti di forme di comunicazione tra i dipendenti delle diverse società, alcuni operanti all'interno dell'impianto, altri all'esterno.

Da un lato, infatti, i dipendenti di Montaggi Industriali Srl dovevano comunicare agli altri lavoratori il superamento del limite di capienza del silo, al fine di fermare le esplosioni o il nastro trasportatore; dall'altro, i dipendenti della Bang E Clean Italy Srl erano tenuti a segnalare le micro-esplosioni con una sirena, poiché queste potevano avere delle ripercussioni sull'attività dei lavoratori delle altre società coinvolte nella pulizia.

D'altra parte, il giorno dell'infortunio i dipendenti della Montaggi Industriali Srl (tra cui la persona offesa), si recarono all'interno dell'impianto su sollecitazione del preposto di HestAmbiente Srl, D.D., il quale per il tramite del J.J. aveva chiesto loro di dare supporto, prima verificando il livello del silo, poi recandosi da K.K. al livello 2.

I rischi derivavano, quindi, dalla concatenazione delle lavorazioni: anche il blocco di un "segmento" dell'attività - come accaduto nella specie - finiva per riflettersi sull'attività degli altri, creando la necessità di un intervento, la cui esecuzione non era disciplinata in alcun modo (come si dirà scrutinando gli altri motivi), e quindi nemmeno in relazione alla possibile interazione tra i lavoratori delle diverse imprese.

A fronte di tali evidenze, correttamente valorizzate nelle conformi sentenze di merito, il ricorrente reitera quindi argomenti già portati all'attenzione dei giudici, e da questi motivatamente disattesi.

Osserva inoltre il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'esistenza del rischio interferenziale non necessariamente presuppone la compresenza dei lavoratori delle diverse imprese nel medesimo contesto spaziale o temporale, più o meno ristretto.

Sotto il profilo spaziale la stessa nozione di cui all'art. 26, comma 1,D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81(con cui il ricorrente non si confronta), è piuttosto ampia, facendo riferimento non solo alla singola unità produttiva ma anche all'azienda ed al medesimo ciclo produttivo ("all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima"), e mal si concilia con la pretesa del ricorrente di farla coincidere con la contemporanea presenza negli stessi locali di un più ampio complesso aziendale (nella specie, i piani dell'edificio caldaia e lo spazio esterno che ospitava il silo).

Sul piano temporale, poi, le attività venivano svolte contemporaneamente o comunque in successione tra loro, in ragione della loro concatenazione nell'unitario procedimento di pulizia.

Come anticipato, in una prospettiva funzionale, l'interferenza rilevante deve essere intesa non solo e non tanto in termini di compresenza dei lavoratori, quanto piuttosto come coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, le cui attività, come nella specie, convergevano nella esecuzione di un compito unitario.

Sicché, in presenza di rischio interferenziale, il datore di lavoro committente aveva quindi l'obbligo di redigere il DUVRI, ovvero un documento unico, e non invece tre distinti documenti, con ciascuna delle società appaltatrici, e relativi ai diversi compiti assegnati nella attività di pulizia della caldaia.

Al A.A. si rimprovera inoltre di non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, nella individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi (art. 26, commi 2 e 3,D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), svuotando di contenuto quelle procedure che HestAmbiente Srl aveva invece deciso di applicare (pp. 12 e ss. sentenza del Tribunale; pp. 23 e 24 sentenza ricorsa).

I giudici di merito hanno osservato: 1) quanto alle NIRS, che avrebbero dovuto precedere i DUVRI e quindi le riunioni di coordinamento, sono state sottoscritte dalle società successivamente alle riunioni di coordinamento; 2) quanto alle riunioni di coordinamento, che avrebbero dovuto essere funzionali all'aggiornamento dei DUVRI, sono state effettuate contestualmente se non addirittura prima della sottoscrizione; inoltre, sono state tenute separatamente con ciascuna delle singole imprese.

Sicché, non si tratta, come sostiene il ricorrente (pp. 22 e ss. ricorso), di riconoscere una violazione meramente formale, poiché relativa solo alla successione temporale degli adempimenti, ma piuttosto di uno svuotamento della loro funzione in chiave cautelare, che deve essere intesa in una prospettiva dinamica, poiché funzionale ad attivare ed alimentare percorsi condivisi di informazione e cooperazione (che in nulla somigliano ai permessi di lavoro su cui si appunta il ricorrente), nonché ad individuare soluzioni comuni suggerite dall'esperienza maturata nell'esecuzione dei lavori.

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di B.B. è infondato.

La condotta colposa del B.B., dirigente per la sicurezza di HestAmbiente Srl e responsabile dello stabilimento di Padova, è consistita nel non aver predisposto direttive per intercludere l'area in cui è avvenuto l'infortunio, impedendo l'accesso ai lavoratori non autorizzati.

Lamenta sul punto il ricorrente di aver invece adempiuto i propri obblighi, predisponendo i permessi di lavoro, in cui era prevista la possibilità di transennare l'area, in quanto il giorno dell'infortunio non era programmata l'apertura dei cicli.

Osserva sul punto il Collegio che il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi del tutto prevedibile ricorrere allo stasamento delle tramogge, e quindi doveva ritenersi pericolosa la zona in cui si è verificato l'infortunio.

Sulla scorta di tali considerazioni, la misura apprestata, ovvero la redazione del permesso di lavoro, è stata ritenuta del tutto insufficiente (considerazione che rende inutile il richiamo all'art. 163 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); inoltre, nel prevedere semplicemente la possibilità di delimitare l'area, la misura si poneva in aperto contrasto con le previsioni contenute nelle NIRS, nel DVR di HestAmbiente Srl e nei singoli DUVRI, in forza delle quali le zone di lavoro dovevano essere delimitate (pp. 11 e 20 sentenza del Tribunale; pp. 30 sentenza ricorsa); previsioni, queste, espressamente richiamate nel capo di imputazione.

4. Anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di C.C. è infondato.

Il ricorrente deduce di aver adempiuto i propri obblighi predisponendo il permesso di lavoro per il personale di RTS Energy Srl, esercitando un potere discrezionale, e perciò insindacabile, ovvero decidendo di non procedere alla delimitazione della zona di lavoro.

Anche per questa posizione valgono le considerazioni già spese: contrariamente a quanto si assume in ricorso (p. 13), i giudici di merito hanno spiegato per quali ragioni l'area doveva ritenersi pericolosa, con riguardo alla possibilità di procedere allo stasamento manuale in assenza di una specifica procedura.

Né giova al ricorrente il richiamo alle dichiarazioni del teste Gradenigo, operatore esterno di HestAmbiente Srl, il quale, come ricordano i giudici di merito, ha sottolineato sia la pericolosità dell'area dove operava il personale di RTS Energy Srl, sia l'assenza di una procedura per lo stasamento delle tramogge (pp. 9 e 10 sentenza del Tribunale).

Pertanto, nella qualità di dirigente per la sicurezza di HestAmbiente Srl, anche C.C. ha violato le già citate disposizioni aziendali, in forza delle quali le zone di lavoro dovevano essere delimitate.

5. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D.D. è infondato.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il ricorrente - di cui non è stata ricostruita la posizione di garanzia - il potere di transennare l'area in ragione della contraria previsione di cui ai permessi di lavoro; condotta, quella alternativa doverosa, che andava ritenuta concretamente inesigibile.

Osserva il Collegio che, come accertato dalle conformi decisioni di merito, fu proprio lo D.D. che, attraverso il J.J., sollecitò il ritorno sui luoghi di lavoro degli operai di Montaggi Industriali Srl, per dare supporto a K.K., mentre era ancora in corso la pulizia della caldaia (pp. 21 e 22 sentenza del Tribunale; p. 31 sentenza ricorsa).

Così facendo, la condotta dello D.D. si è inserita a pieno titolo nella sequenza causale che ha portato all'infortunio, che i giudici di merito hanno inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 113cod. pen., su cui correttamente si fonda l'addebito, a prescindere, come si dirà, dalla sua tipicità colposa.

Deve invece ritenersi insussistente il denunciato vizio di motivazione, avuto riguardo al giudizio liberatorio pronunciato nei riguardi dell'altro preposto, H.H., trattandosi di posizioni differenti cui i giudici di merito hanno riconnesso differenti obblighi (p. 32 sentenza ricorsa).

6. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'interruzione del nesso causale per effetto della condotta abnorme dei dipendenti K.K. e G.G. (valutate unitariamente), e che è comune a tutti i ricorrenti, è manifestamente infondato.

Quanto al vizio di motivazione, le conformi sentenze di merito (sentenza del Tribunale pp. 25 e ss., sentenza ricorsa, pp. 25 e ss.), con apprezzamento di fatto congruamente motivato, e quindi incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che la condotta tenuta dall'K.K. rappresentasse nient'altro che l'esecuzione delle mansioni affidate (controllo del deflusso delle ceneri), quantunque con modalità non autorizzate.

Nel sottolineare poi che la persona offesa avrebbe dovuto essere allontanata dal termovalorizzatore, i ricorrenti non considerano che l'accesso del G.G., insieme al I.I., fu richiesto, in aiuto proprio dell'K.K., dai preposti D.D. e J.J., essendosi verificato un problema per la cui soluzione occorreva dargli supporto, portando degli attrezzi (p. 8 sentenza del Tribunale).

Accesso reso necessario dal fatto che l'K.K. non rispondeva ai tentativi del preposto D.D. di contattarlo.

Lo stesso teste Gradenigo ha riferito di aver appreso, poco prima dell'infortunio, dell'intasamento della tramoggia; problema alla cui soluzione stava appunto lavorando l'K.K. (p. 8 sentenza del Tribunale).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme, e quindi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, quando sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094).

Nella sola misura in cui si pone al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, e dunque del rischio governato dal garante, la condotta dell'infortunato finisce per assumere efficacia interruttiva.

Non è questo, all'evidenza, il caso di specie: al momento dell'infortunio K.K. stava svolgendo mansioni riconducibili al ruolo da lui normalmente ricoperto nell'ambito del ciclo produttivo; insieme a lui si trovava il G.G., il cui ausilio era stato sollecitato dai preposti in ragione delle difficoltà che si erano venute a creare, ovvero l'intasamento della tramoggia.

I giudici di merito, sul punto, hanno pure sottolineato come il compito affidato a RTS Energy Srl consisteva proprio nel controllare il deflusso delle ceneri (p. 27 sentenza del Tribunale).

La condotta fu di certo imprudente, ma non abnorme: che il materiale di risulta della combustione potesse incastrarsi era circostanza del tutto prevista e prevedibile (a fronte della generica contestazione dei ricorrenti: ad es., pp. 31 e ss. ricorso Giacomini), al punto che il DVR di HestAmbiente Srl faceva proprio riferimento alla possibilità di aprire le portelle per procedere allo stasamento manuale.

Inoltre nel DVR si segnalava anche il rischio di distacco di masse pulverolente ad alta temperatura, ma senza prevedere alcuna specifica modalità per eseguire lo stasamento manuale; né alcuna specifica procedura è stata indicata dai testi sentiti in dibattimento (pp. 9, 11 e 14 sentenza del Tribunale).

Lo stasamento manuale, quindi, era evenienza non estranea all'attività di pulizia, sebbene non esistesse alcuna indicazione su come operare in sicurezza.

Cosa che rende irrilevante l'argomento agitato dai ricorrenti, secondo i quali fu l'K.K. che non utilizzò lo sportello destinato all'ispezione.

La manovra fu quindi realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) a completare il lavoro, con la collaborazione - che i ricorrenti qualificano come indebita - del G.G.

Per tale ultimo profilo questa Sezione ha già affermato, con principio che il Collegio condivide, che ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773 - 01).

Deve infine ritenersi intrinsecamente aspecifica e priva di confronto con il provvedimento impugnato la doglianza relativa all'efficacia impeditiva del comportamento alternativo doveroso ed alla c.d. concretizzazione del rischio.

7. Anche il terzo motivo proposto dai ricorrenti, relativo alla cooperazione colposa, è inammissibile.

I ricorrenti lamentano vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo alla mancata identificazione dell'apporto causale di ciascuno, alla mancata individuazione della condotta doverosa, e all'omessa motivazione sulla consapevolezza della natura colposa degli altrui condotte.

Osserva innanzitutto il Collegio che, per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn), intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti.

La cooperazione, quindi, si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti proprio per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. 4, n. 43382 del 13/11/2024, Flamigni, non mass; Sez. 4, n. 25846 del 26/03/2019, Santini, Rv. 276581 - 01; Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, Gharby, Rv. 255696 - 01; Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011, dep. 2012, Gallina, Rv. 252940 - 01).

È principio consolidato quello per cui l'art. 113cod. pen. ha funzione di estensione della incriminazione, rispetto a condotte altrimenti non tipiche, poiché soltanto agevolatrici della condotta tipica altrui.

In questa prospettiva, è stato condivisibilmente affermato - ed il principio assume rilievo, come visto, per la posizione dello D.D. - che è responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, rivesta o meno una posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento (Sez. 4, n. 46408 del 14/12/2021, Pisaniello, Rv. 282556 - 01).

Alla cooperazione colposa deve inoltre riconoscersi una funzione di disciplina, potendo al suo interno collocarsi anche la condotta che sia connotata di per sé da tipicità colposa e di efficienza causale, e che, pertanto, avrebbe comunque imposto l'affermazione di responsabilità anche se isolatamente considerata (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 41348 del 9/05/2018, Zorzi, non mass.).

Facendo corretta applicazione di tali principi, i giudici di merito hanno osservato che, pur delineate le posizioni di garanzia, le distinte condotte hanno assunto rilievo per effetto di quel coefficiente psicologico individuato nella consapevolezza di cooperare con gli altri, il cui coinvolgimento era imposto da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio (ad es., pp. 15 e ss., 27 e ss., sentenza del Tribunale; p. 27 sentenza ricorsa): non giova dunque ai ricorrenti, poiché sganciato dal percorso motivazionale, l'argomento secondo cui la sentenza ricorsa non avrebbe spiegato in che modo ogni singola condotta sarebbe stata da sola idonea a cagionare l'evento.

Ciò in quanto dal coinvolgimento di più soggetti per esigenze organizzative di gestione comune del rischio, è derivata una saldatura dei profili di colpa, analizzati unitariamente (e non in maniera frazionata, come parrebbero sostenere i ricorsi) nella loro rilevanza rispetto al verificarsi dell'evento.

In tal modo è stata riconosciuta la rilevanza penale anche di apporti che, sebbene atipici, incompleti o di semplice partecipazione, si coniugano tra di loro attraverso il "collante" della consapevolezza di cooperare con altri.

Inoltre, quanto all'apporto di ciascuno - che i ricorrenti affermano non essere stato individuato - è profilo specificamente affrontato dai giudici di merito (pp. 15 e ss. sentenza del Tribunale), evidenziando le condotte doverose omesse e l'inserimento nel decorso causale alternativo.

Va infine rilevato che il motivo, nel ricorso proposto dal A.A., è articolato con specifico riferimento alle posizioni degli altri ricorrenti (pp. 38, 40, 41 e 42 ricorso), come reso evidente anche dal ripetuto riferimento al mancato transennamento dell'area in cui si verificò l'infortunio.

8. Stante l'inammissibilità del ricorso proposto da A.A., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.

Al rigetto dei ricorsi di B.B., C.C. e D.D. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tutti i ricorrenti debbono poi essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e della nota spese presentata con le conclusioni.

Né le parti civili si sono limitate a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, ovvero il rigetto, ma anzi hanno contrastato specificamente i motivi di impugnazione, così fornendo un contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264 - 01; Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

8.1. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi di B.B., C.C. e D.D. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di A.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna in solido tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili, liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa, ai sensi dell'art. 52, co. 2D.Lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2025.