Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2015
Validità: dal 01.01.2016
Parti: GSE e RSU
Settori: Chimici, Elettrici, GSE
Fonte: gse.it


Sommario:


Verbale di accordo

Roma, 18 dicembre 2015, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa anche in rappresentanza delle società controllate Gestore dei Mercati Energetici spa, Acquirente Unico spa […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) […]

Premesso che
- la materia della regolamentazione dell’orario di lavoro è disciplinata dall’art.26 del CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico datato 18 febbraio 2013;
- il citato articolo del CCNL rinvia agli accordi tra l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per la definizione dell’articolazione dell’orario giornaliero base e delle forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita;
- l’orario di lavoro del personale non in turno del Gruppo GSE è regolato dall’accordo sindacale del 25 febbraio 2014, che ha sostituito integralmente gli accordi sindacali del 22 aprile 1994, del 30 ottobre 2003, del 21 ottobre 2008 e del 22 aprile 2010 nelle parti in cui viene regolamentata la normativa in tema di permessi e orari di lavoro;
Considerato che
- l’azienda intende migliorare il grado di efficienza della propria organizzazione per rispondere efficacemente alle crescenti responsabilità istituzionali affidate e al contempo garantire un positivo rapporto con il proprio personale, in quanto importante fattore per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- sono già attualmente garantiti al personale dipendente una serie di facilitazioni volte a migliorare la qualità del sistema lavorativo e che l’Azienda ritiene opportuno individuare nuove agevolazioni che migliorino costantemente tale qualità;
- il GSE, anche in relazione al diminuire dell’età media aziendale e all’incremento dei lavoratori con figli, ritiene altresì opportuno garantire alla popolazione aziendale, compatibilmente con le esigenze lavorative, un orario flessibile volto a conciliare le esigenze personali e familiari con i tempi di lavoro;
- a seguito di una verifica sulla corretta applicazione dell’accordo vigente risulta necessario effettuare alcuni interventi di semplificazione in materia di orario di lavoro.
Tanto premesso e considerato, le Parti convengono su quanto segue:

1. Orario di lavoro “normale”
L’orario “normale” di lavoro, per i dipendenti non turnisti, è fissato in 38 ore settimanali ripartite su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Pertanto, la durata massima dell’orario ordinario di lavoro giornaliero è pari a 7 ore e 36 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 16:21, con un intervallo meridiano pari a 45 minuti.

2. Flessibilità ultragiornaliera
I dipendenti avranno quotidianamente la facoltà, fatte salve eventuali esigenze organizzative aziendali, di stabilire l’inizio e la fine del proprio orario ordinario di lavoro giornaliero nell’ambito delle seguenti fasce di flessibilità:
• in ingresso dalle ore 7:45 alle ore 9:30;
• in uscita dalle ore 16:06 alle ore 18:30.
La rilevazione dell’orario di lavoro in entrata e in uscita è effettuata tramite il sistema di lettura dei badge posto sui tornelli aziendali.
In relazione a ciò, i dipendenti, salva espressa richiesta da parte del diretto Responsabile, non possono accedere agli uffici prima delle ore 7:45, né possono rimanervi dopo le ore 18:30.
L’intervallo meridiano di 45 minuti - usufruibile nella fascia oraria tra le 12:30 e le 14:30 - potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 minuti con l’utilizzo di una fascia di flessibilità pari a 15 minuti.
L’adozione delle predette fasce di flessibilità comporterà eccedenze o carenze di prestazione ordinaria. Tali eccedenze e carenze andranno a sommarsi algebricamente in un contatore della flessibilità, il cui saldo negativo non potrà superare le 8 ore e il saldo positivo non potrà superare le 14 ore.
Il superamento del suddetto limite negativo sarà considerato come mancata prestazione e dovrà essere giustificato con permessi retribuiti ex festività o riposi compensativi di cui all’art. 41 comma 2 del CCNL.
Qualora il saldo positivo superi le 14 ore, tale eccedenza non potrà essere utilizzata per alcuna compensazione, né potrà essere retribuita.
L’applicazione dell’orario flessibile viene sospesa nelle giornate in cui, ai sensi dell’art. 27, comma 9 del CCNL, è concessa la libertà nelle ore pomeridiane.

3. Assenze
Le assenze programmabili devono essere preventivamente comunicate al diretto Responsabile e da questo espressamente autorizzate. In caso di eventuali assenze o ritardi non programmati il dipendente è tenuto ad informare il proprio responsabile entro le prime due ore della mattina.
Le assenze orarie che si collocano all’inizio della giornata (ingresso oltre le 9:30) decorrono dall’orario “normale” di ingresso (ore 8:00).
Le assenze orarie che si collocano al termine della giornata (uscita prima delle 16:06) si calcolano fino all’orario "normale” di uscita (ore 16:21).
La mancata giustificazione dell’assenza comporterà la relativa trattenuta sulla retribuzione e, qualora tale inadempienza fosse reiterata, l’Azienda valuterà - visto l’art. 24 del CCNL: “Doveri del lavoratore" - se procedere all’applicazione di quanto previsto dall’art. 25 “Provvedimenti disciplinari”.

4. Permesso in conto flessibilità
È prevista la possibilità di giustificare le assenze utilizzando il “Permesso conto flessibilità” in alternativa ai normali giustificativi di assenza: ferie, permessi ex festività abolite, riposi compensativi per straordinari, ecc.
Il “Permesso conto flessibilità” potrà essere utilizzato rispettando i seguenti limiti:
- entro un numero massimo di ore annue pari a 48;
- per giustificare i ritardi in ingresso oltre le 9:30 fino ad un massimo di 12 volte l’anno;
- per le assenze orarie nel limite massimo di 3 ore e 48 minuti giornalieri;
- per le assenze giornaliere fino a 3 giorni l’anno, a condizione che:
 si siano esaurite le ferie dell’anno precedente:
 si siano già fruiti i 10 giorni di ferie obbligatori dell’anno in corso.

5. Prestazione di lavoro giornaliera minima
L’Azienda, a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera inferiore a 3 ore e 48 minuti, non espressamente autorizzata dal diretto Responsabile, ha facoltà di considerare tale prestazione non congrua ai fini della attestazione della presenza del dipendente e richiedere, quindi, la giustificazione per l’intera giornata.

6. Prestazioni straordinarie
Sono considerate prestazioni straordinarie, così come disciplinate dall’art. 41 del CCNL, le prestazioni rese oltre l’orario “normale” di lavoro la cui durata sia pari o superiore a 30 minuti, sempre che espressamente richieste dal diretto Responsabile.
Qualora nella giornata siano presenti assenze non retribuite o permessi retribuiti (quali permessi visita medica, permessi studio, permessi sindacali, permessi retribuiti in genere) sarà possibile classificare come straordinario, previa comunicazione del Responsabile, esclusivamente la quantità di prestazione che eccede le 7:36 ore di effettiva prestazione giornaliera.
La Società si riserva la facoltà di compensare a livello mensile le eventuali trattenute per assenze non retribuita con eventuali corresponsioni di prestazioni straordinarie.

7. Part-time
Il Gruppo GSE, sempre nell’ottica di favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, prenderà in considerazione le richieste di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per un periodo di durata minima pari a 3 mesi.
Al lavoratore che richieda la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale potrà essere riconosciuta una flessibilità ultragiornaliera con fasce di flessibilità proporzionate alla durata della prestazione lavorativa.

8. Orari di lavoro personalizzati
Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del CCNL - salvo la presenza di cause ostative legate ad esigenze organizzative aziendali - su richiesta formale del lavoratore, che effettui una prestazione di lavoro a tempo pieno e con figli di età non superiore a quella prevista per la frequenza della scuola primaria, potrà essere riconosciuta una diversa articolazione dell’orario individuale, fermo restando la durata settimanale di 38 ore, sulla base delle opzioni di seguito riportate.
a) Il lavoratore che abbia la necessità di posticipare l’inizio della sua prestazione lavorativa giornaliera, rispetto all’orario valevole per la generalità del personale, può chiedere di fruire della articolazione dell’orario di lavoro come di seguito indicato:
1. orario “normale” di lavoro: dalle ore 8:30 alle ore 16:51, con intervallo meridiano pari a 45 minuti estensibile con flessibilità fino a 60 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in ingresso: dalle ore 8:15 alle ore 10:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita: dalle ore 16:36 alle ore 18:36
b) Il lavoratore che abbia la necessità di anticipare l’uscita rispetto all’orario valevole per la generalità del personale, può chiedere, nel rispetto dell’esigenze organizzative dell’Unità ed in accordo con il Responsabile, di fruire di una delle seguenti articolazioni settimanali dell’orario di lavoro:
1. 4 giorni di 7 ore e 6 minuti e 1 giorno di 9 ore e 36 minuti
- Orario ordinario per 4 giorni dalle ore 8:00 alle ore 15:36 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 15:21 alle ore 17:06;
- Orario ordinario per 1 giorno dalle ore 8:00 alle ore 18:06 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 17:51 alle ore 19:36.
2. 4 giorni di 7 ore e 21 minuti e 1 giorno di 8 ore e 36 minuti
- Orario ordinario per 4 giorni dalle ore 8:00 alle ore 15:51 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 15:36 alle ore 17:21;
• Orario ordinario per 1 giorno dalle ore 8:00 alle ore 17:06 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaiiera in uscita dalle ore 16:51 alle ore 18:36.
3. 3 giorni di 6 ore e 40 minuti e 2 giorni a 9 ore
- Orario ordinario per 3 giorni dalle ore 8:00 alle ore 15:10 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 14:55 alle ore 16:40;
- Orario ordinario per 2 giorni dalle ore 8:00 alle ore 17:30 con intervallo meridiano di 30 minuti;
• flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 9:00;
• flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 17:15 alle ore 19:00.
Al fine di consentire al lavoratore di usufruire della diversa articolazione dell’orario di lavoro, secondo le suindicate opzioni si conviene quanto segue:
- la richiesta da parte del lavoratore dovrà essere presentata in forma scritta all’Unità Amministrazione del Personale e Relazioni Industriali del GSE, utilizzando l’apposita modulistica e potrà avere durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi;
- l’Unità Amministrazione del Personale e Relazioni Industriale del GSE, ai fini della verifica interna sui possibili impatti organizzativi, provvederà ad acquisire il parere del diretto Responsabile della risorsa;
- ai dipendenti che facciano richiesta di un orario individuale, secondo le opzioni di cui al precedente punto b), non sarà normalmente richiesto l’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario.
La diversa articolazione dell’orario di lavoro, secondo una delle due opzioni indicate nel presente accordo, potrà essere riconosciuta esclusivamente fino al permanere delle condizioni necessarie per accedere all’orario di lavoro individuale. In particolare, l’Azienda si riserva la facoltà di revocare il suddetto orario di lavoro individuale nel caso in cui si verifichi e si riscontri - sentito il dipendente - il venir meno della necessità di fruire della diversa articolazione dell’orario di lavoro richiesta.
L’azienda, sempre al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari, si impegna a prendere in considerazioni richieste di orari personalizzati, presentati da dipendenti che, pur non avendo figli di età prevista per la frequenza della scuola primaria, hanno gravi e documentate esigenze familiari.

9. Destinatari e decorrenza
Il presente accordo ha validità per la generalità dei dipendenti, ad esclusione del personale turnista e semiturnista - in quanto i rispettivi orari di lavoro sono dettagliatamente regolamentati da specifici accordi sindacali - e del personale quadro con rilevazione delle presenze sulla base di un’unica timbratura.
Il presente accordo sull’orario di lavoro entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 e sostituisce integralmente il precedente accordo del 25 febbraio 2014.
Letto, firmato e sottoscritto