Tipologia: Accordo SW
Data firma: 10 marzo 2022

Validità: dal 01.04.2022
Parti: RSE e Filcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil, RSU
Settori: Chimici, Energia, RSE
Fonte: rse-web.it


Sommario:


Accordo per l’applicazione del lavoro agile presso RSE spa

Milano, 10 marzo 2022, tra RSE spa […] e Filcem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uilcem-Uil […], le RSU di RSE […]

Verbale di accordo

Premesso che:
a) con Accordo sindacale datato 16 dicembre 2019 è stata introdotta in RSE la disciplina del lavoro agile (o smart working) per un periodo sperimentale ipotizzato di due mesi, ma il sopraggiungere della pandemia da Covid -19 ha reso necessaria la sua tempestiva applicazione;
b) lo stato di emergenza sanitaria correlato al diffondersi del virus Covid-19, con tutti i provvedimenti normativi e amministrativi straordinari che ne sono conseguiti, ha indotto le Parti a verificare l’organizzazione del lavoro da remoto attraverso l’estensione generalizzata e continuativa anche per coloro che erano stati esclusi dalla fase sperimentale di tale modalità di prestazione lavorativa, sulla scorta della normativa speciale tempo per tempo emanata dal Governo e secondo le linee precisate durante gli incontri periodici svolti dal CAVe (Comitato Attuazione Verifica protocollo) raccogliendo osservazioni e suggerimenti e prorogando di fatto l’applicazione dell’accordo sottoscritto, sperimentando per la prima volta nella storia aziendale su vasta scala, una diversa modalità di organizzazione del lavoro;
c) le parti condividono, pertanto, l’intento di valorizzare l’esperienza vissuta anche successivamente alla fine dello stato di emergenza in atto, per attivare una differente modalità lavorativa che possa includere la flessibilità riguardo al luogo e all’orario di lavoro e la ricerca di un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata e che consideri l’importanza dell’efficienza lavorativa e della sostenibilità aziendale.
Le parti concordano sui seguenti punti:
1. è evidente una generale soddisfazione per l’applicazione del lavoro agile da parte del personale aziendale;
2. l’utilizzo del lavoro agile, se bene dosato, rappresenta anche per un Centro Ricerche un efficace strumento di conciliazione vita-lavoro;
3. l’utilizzo del lavoro agile ha favorito e favorirà la naturale introduzione di tecnologie sempre più avanzate insieme ad un processo naturale di apprendimento/aggiornamento continuo delle competenze professionali digitali;
4. l’utilizzo del lavoro agile può contribuire a ridurre i costi e i tempi di trasferimento del lavoratore, migliorando la qualità dei servizi di trasporto pubblico e contrastando l’inquinamento;
5. il lavoro agile, per le sue intrinseche caratteristiche di flessibilità, presuppone una maggiore autonomia e orientamento al risultato e la diffusione di una cultura basata sull’organizzazione del lavoro per obiettivi;
6. si riconosce che, per una realtà di ricerca come RSE, l’interazione tra le persone in presenza è fondamentale. Questo è vero certamente per i Dipartimenti, per le attività di ricerca e i processi di innovazione, ma lo è anche per le Funzioni, per offrire il supporto necessario in sede. Con il lavoro in presenza si viene a creare un vissuto comune, fatto di scambi di idee e di interazioni che favoriscano lo sviluppo del confronto, a garanzia della più ampia crescita culturale e professionale di ciascuno. Il lavoro agile sarà alternato al lavoro in sede anche al fine di evitare fenomeni di “sovraccarico di attività” ovvero di “isolamento digitale”, oltre che ai fini della salute e della sicurezza;
7. si intende quindi capitalizzare l’esperienza vissuta e implementare, con decorrenza dal termine della disciplina speciale sul lavoro agile emergenziale, un nuovo modello di organizzazione più flessibile e dinamico, orientato a promuovere una cultura del lavoro basata sui risultati e sulla responsabilizzazione, pur considerando le peculiari caratteristiche di un Centro Ricerche come RSE per il quale l’interazione in presenza fra persone rimane un valore fondamentale;
8. l’adesione al lavoro agile rimane comunque intesa su base volontaria. Ne consegue che il lavoratore che non intenda aderire a questa modalità di lavoro manterrà la propria postazione di lavoro, mentre in generale la postazione dei lavoratori aderenti allo SW è da ritenersi meno rigidamente vincolata;
9. viene garantito il diritto alla disconnessione a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che intendono aderire al lavoro agile, per tutelare la salute e aderire pienamente allo spirito di bilanciamento dei tempi vita privata-lavoro insiti nell’istituto stesso del lavoro agile;
10. il presente accordo entrerà in vigore con decorrenza dal giorno successivo al termine della disciplina speciale sul lavoro agile emergenziale. È previsto un momento di confronto sulla sua efficacia e sulle criticità emerse dopo 12 mesi dalla sua applicazione o qualora il rinnovo del CCNL apporti sostanziali modifiche nella disciplina. Qualora si rendesse necessario, soprattutto in materia di diritto alla disconnessione, potranno essere apportate anche modifiche funzionali a quanto previsto.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) Principi generali
Il presente accordo contiene la disciplina relativa all’utilizzo del lavoro agile in RSE nella fase successiva al termine della disciplina speciale sul lavoro agile emergenziale.
Tale disciplina avrà una durata iniziale di 12 mesi decorrente dal termine della disciplina sul lavoro agile emergenziale, al termine della quale - previa valutazione dei risultati - le Parti si incontreranno per un'eventuale successiva proroga e/o eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ciò, senza che ne derivi una modifica delle mansioni e/o della sede di lavoro assegnata, che resta la medesima ad ogni effetto di legge e di contratto. La lavoratrice e il lavoratore restano pertanto assegnati all’unità organizzativa di appartenenza.
Durante il periodo di attività svolta in lavoro agile la lavoratrice ed il lavoratore godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri inerenti il loro rapporto di lavoro, il potere direttivo e disciplinare dell’Azienda e conservano il medesimo trattamento normativo ed economico, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

2) Destinatari - Procedura di richiesta e approvazione - Accordo Individuale
Potranno accedere all'attività lavorativa in lavoro agile disciplinata nel presente Accordo tutte le lavoratrici e i lavoratori di RSE appartenenti a qualunque ruolo e sede, con contratto sia a tempo indeterminato che a termine (o con contratto di somministrazione) e accordo per attività sia a tempo pieno che a tempo parziale. Per questi ultimi, sia che siano in regime di part time verticale che orizzontale, i giorni di seguito proposti si intendono proporzionali alla percentuale del part time.
L’attivazione del lavoro agile è esclusivamente su base volontaria e, in ogni caso, subordinata alla stipula di un accordo scritto tra dipendente e Azienda (c.d. Accordo Individuale), del quale il presente accordo costituisce a tutti gli effetti parte integrante. All’atto della stipula la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di richiedere assistenza da parte delle RSU.
L'autorizzazione al lavoro agile riguarda, in ogni caso, le mansioni della lavoratrice e del lavoratore al momento della firma dell'accordo individuale e decadrà automaticamente in caso di cambiamento delle stesse, salva la facoltà da parte dell’Azienda di far luogo a nuova concessione/conferma dell’autorizzazione in presenza delle condizioni di cui al presente Accordo per l’accesso al lavoro agile.
Per accedere al lavoro agile le lavoratrici e i lavoratori dovranno avere svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza ed aver preso visione della relativa informativa aziendale.
Lo svolgimento di attività in lavoro agile dovrà sempre risultare coerente con l’utilizzo equilibrato e progressivo nell’anno di maturazione delle ferie, recuperi ed ex festività.
In caso di distacco, e per la durata dello stesso, alle lavoratrici e ai lavoratori distaccati sarà applicato il regime della società distaccataria.

3) Orario e luogo di lavoro - Giornate in lavoro agile - Organizzazione del lavoro - Reperibilità
L'attuazione del lavoro agile non modifica di per sé il regime di orario applicato alla lavoratrice ed al lavoratore; pertanto la lavoratrice ed il lavoratore in lavoro agile faranno riferimento alla durata del proprio orario di lavoro individuale (full-time o part-time), con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie dello lavoro agile, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché di quanto di seguito stabilito.
I. Al personale di RSE potrà essere applicato il lavoro agile misurato in giorni/anno secondo i criteri di seguito definiti.
Si specifica che:
1) Il personale con mansioni non compatibili con il lavoro a distanza opera di norma in presenza presso la sede: in previsione/occasione di attività particolari (produzione documentale, procedure gestibili da remoto) rimane comunque possibile anche per questo personale concordare un accordo individuale per un numero di giornate annuali fino a 22;
2) al personale indicato dalla propria Unità come addetto alle prove sperimentali di laboratorio, si applicherà un numero di giorni in lavoro agile che va dal valore di 22 giorni/anno, al valore reso eventualmente possibile dall’articolazione dell’attività lavorativa secondo le indicazioni contenute nella programmazione settimanalmente comunicata dalla propria Unità; tale valore non potrà comunque eccedere i 44 giorni/anno;
3) al personale indicato dalla propria Unità come personale con compiti che prevedono anche attività di laboratorio o di addetto ai servizi, si applicherà un numero di giorni in lavoro agile che va dal valore di 44 giorni/anno, al valore reso eventualmente possibile dall’articolazione dell'attività lavorativa secondo le indicazioni contenute nella programmazione settimanalmente comunicata dalla propria Unità; tale valore non potrà comunque eccedere gli 88 giorni/anno;
4) al restante personale si applicherà un numero di giorni in lavoro agile che va dal valore di 88 giorni/anno, al valore reso eventualmente possibile dall’articolazione dell'attività lavorativa secondo le indicazioni contenute nella programmazione settimanalmente comunicata dalla propria Unità; tale valore non potrà comunque eccedere i 108 giorni/anno;
si specifica inoltre che: il personale neoassunto, durante il periodo di prova, rispetterà la programmazione concordata con il proprio responsabile diretto, in deroga all’applicazione integrale del presente accordo.
Al numero di giorni/anno evidenziato e distinto nei quattro punti sopra, potrà essere aggiunto il numero di giorni/anno in lavoro agile riportato in uno dei seguenti punti, al verificarsi delle situazioni descritte:
5 settimane lavorative consecutive (20 gg) per le lavoratrici in gravidanza da fruire nel periodo antecedente a quello del congedo di maternità obbligatorio;
6 settimane lavorative (consecutive o a due a due) (20 gg) per i lavoratori padri e per le lavoratrici madri da fruire entro il compimento del primo anno di vita del bambino o, nei casi di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore;
la giornata successiva a quella di malattia fruita per terapie salvavita (trattamenti chemio, immuno e radioterapici);
7 settimane lavorative (20 gg) per le lavoratrici e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
8 settimane lavorative (20 gg) per le lavoratrici e i lavoratori il cui coniuge o unito civilmente o convivente more uxorio o i cui figli siano affetti da malattie oncologiche o di equivalente gravità, o lavoratori che assistono una persona che versi in una situazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza permanente), ovvero con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
i periodi di convalescenza e di riabilitazione e situazioni temporanee di grave disagio, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per altre particolari esigenze di disagio, assistenza o cura viene mantenuto comunque il ricorso al telelavoro.
II. La prestazione lavorativa in lavoro agile, da rendersi anche in modo non continuativo, ma nei limiti della durata dell’orario di lavoro derivante dalla contrattazione collettiva, deve di norma collocarsi all’interno della fascia oraria 7:00 - 19.00 dal lunedì al venerdì e, in ogni caso, nel rispetto del riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive tra la fine dell’attività lavorativa del giorno precedente e l’inizio dell’attività lavorativa del giorno successivo, come previsto dal D. Lgs. n. 66/2003.
In ogni caso in regime di lavoro agile non è prevista l’effettuazione di lavoro straordinario/supplementare e/o il riconoscimento di alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto all'ordinario, così come non è previsto lo svolgimento di lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00), né festivo, salvo casi eccezionali, previa specifica autorizzazione espressa dal proprio Responsabile o Vice di Unità.
Nelle giornate di lavoro agile il lavoratore potrà utilizzare ferie e permessi disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva alle stesse condizioni e con le stesse modalità in vigore per il personale che presta attività con modalità tradizionale.
La presenza in sede è in ogni caso incompatibile con l'utilizzo della causale Smart Working nella stessa giornata, salvo averlo concordato preventivamente per iscritto con il proprio Responsabile.
Ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, durante le giornate di lavoro agile, dovrà essere contattabile, tramite gli strumenti aziendali messi a disposizione (quali ad es. mail, Microsoft Teams, telefono aziendale, etc.) al fine di garantire il normale svolgimento delle attività lavorative e l’opportuno contatto e coordinamento con i colleghi. A tale fine si stabilisce la fascia di contattabilità nel periodo che va dalle 09:30 alle 16:00.
Resta garantita, in ogni caso, per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori la possibilità di una maggior presenza in sede per lo svolgimento di attività che non possono essere svolte completamente da remoto.
III. Qualora, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, la lavoratrice o il lavoratore non dovesse assicurare un livello di operatività adeguato alle proprie mansioni lavorative (fatte salve potenziali cause esterne - es. problemi tecnici) l’azienda potrà valutare il comportamento della lavoratrice e del lavoratore e avrà la facoltà di revocare il lavoro agile.
In presenza di problematiche tecniche che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività in lavoro agile e/o dei necessari contatti operativi, la lavoratrice o il lavoratore deve darne immediata comunicazione al suo Responsabile ed eventualmente recarsi presso la sede di lavoro o sede aziendale più vicina.
La lavoratrice o il lavoratore potrà svolgere la prestazione di lavoro in lavoro agile presso la propria abitazione o comunque presso altri luoghi ritenuti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e l’adeguata connessione.
IV. Nelle giornate di presenza in sede la lavoratrice o il lavoratore seguiranno la PG “Regolamentazione dell’orario di lavoro in sede".
Restano regolati come da contratto le ferie, le festività soppresse, le assenze per malattia, per visita medica, per cure e tutte le altre assenze retribuite o giustificate, per le quali saranno presentati i giustificativi previsti.

4) Modalità operative
L’applicazione della modalità di lavoro in lavoro agile di cui al presente accordo ha decorrenza dal 1° aprile 2022, salvo proroghe della disciplina emergenziale del lavoro agile connesse alla diffusione del Covid-19 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell’Accordo Individuale, se sottoscritto in un momento seguente; da quel momento la lavoratrice o il lavoratore avrà quindi facoltà di svolgere le attività in lavoro agile. Copia dello schema di accordo individuale per la prestazione di lavoro agile è allegata al presente documento e ne costituisce parte integrante.
Il Responsabile diretto, in considerazione delle esigenze aziendali e di quelle personali dei propri collaboratori, definisce una programmazione settimanale della propria struttura in cui è richiesta la presenza in sede, assicurando un equilibrato livello di compresenza del team oltre al rispetto del numero delle giornate di lavoro agile (valutate su base annua) per ciascuna collaboratrice e ciascun collaboratore.
Sarà anche cura del Responsabile diretto creare le condizioni organizzative per garantire a tutti gli aderenti lo svolgimento regolare delle attività svolte sia in lavoro agile che in sede.
In via eccezionale, per esigenze impreviste, il Responsabile può revocare una giornata di lavoro agile precedentemente approvata con un preavviso adeguato, inviando una mail alla lavoratrice o al lavoratore.
È stata a suo tempo predisposta la causale “A 90 - Smart Working”, utilizzata per giustificare le ore lavorate fuori sede (in maniera analoga a quanto già in uso per il Telelavoro).
Le assenze per malattia, visita medica, ferie ecc. saranno indicate con le stesse causali oggi in uso, sia per le giornate di presenza in sede che per le giornate di prestazioni fuori sede.
Non sarà possibile validare ore straordinarie durante le giornate in lavoro agile, salvo situazioni eccezionali che saranno segnalate ad HRP dal Responsabile del Dipartimento/Funzione interessato/a per il conseguente specifico trattamento.
La causale S.W. per ogni giornata lavorativa dovrà essere inserita entro la settimana successiva. In caso contrario verrà inserita automaticamente la causale “assenza non giustificata”.

5) Inclusività e inclusione. Situazioni particolari
Come già anticipato al precedente punto 3, in considerazione della flessibilità che caratterizza il lavoro agile l’azienda porrà particolare attenzione a situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità tali da giustificare una deroga alla presente disciplina generale (lavoratori fragili, con disabilità o con particolari necessità di assistenza) e/o che necessitino di specifici percorsi formativi e di sensibilizzazione.
Nel caso dei lavoratori fragili la durata della rimodulazione coinciderà con il permanere della specifica condizione di salute secondo il parere del Medico Competente Aziendale, o documentata attraverso la produzione di idonea certificazione.

6) Diritto alla disconnessione
Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà raccomandata l’adozione di alcuni comportamenti di buona convivenza volti ad assicurare, al di fuori delle fasce lavorative, il diritto alla disconnessione.
In particolare, viene stabilito quanto segue:
la pianificazione di riunioni e/o video conferenze avverrà di norma nella fascia oraria dalle 8:30 con termine entro le 17,30 fatto salvo l’intervallo di 45 minuti per la pausa pranzo; eccezionalmente questa fascia potrà essere estesa fino alle 18.00. La fascia è più ampia della “fascia di contattabilità 09:30 -16:00 di cui al precedente punto 3, per tenere conto delle più ampie esigenze di riunione che possono comprendere ad esempio: collegamenti per incontri con soggetti esterni, attività di formazione, chiamate con soggetti all’estero, ecc.
durante i periodi di riposo o di assenza giustificata previsti dalla legge e dal contratto, la ricezione di comunicazioni aziendali non vincola il lavoratore e la lavoratrice ad attivarsi prima della ripresa dell’attività lavorativa.
Le parti intendono in tal modo definire un sistema di modalità idonee a garantire il diritto alla disconnessione. Tale sistema potrà essere implementato e modificato anche nel corso della validità dell’accordo.

7) Dotazione tecnologica - Gestione malfunzionamenti
A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori in modalità lavoro agile sarà garantita la disponibilità di un’idonea dotazione informatica (in linea generale PC portatili e smartphone aziendali configurati) per svolgere efficacemente da remoto l'attività lavorativa.
Non è prevista la fornitura di una connessione di rete fissa da parte dell’Azienda. Il lavoratore in modalità lavoro agile deve attivarsi autonomamente affinché nel luogo prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa sia disponibile una connessione di rete (pubblica e/o privata) in grado di garantire un collegamento stabile ed efficiente.
L’azienda rimane responsabile del corretto funzionamento tecnico degli strumenti di lavoro forniti al lavoratore, che - a sua volta - è tenuto a utilizzare e custodire le apparecchiature tecnologiche assegnate con diligenza e nel rispetto delle Policy aziendali tempo per tempo vigenti, sempre reperibili sulla intra aziendale.
Qualora si presentassero malfunzionamenti tecnici degli strumenti di lavoro o problemi di connettività che non risulti possibile risolvere, la lavoratrice o il lavoratore concorderà con il Responsabile le modalità alternative più opportune per il completamento delle attività.
Per gli aspetti inerenti obblighi di custodia, spese di manutenzione, danni o furti, gestione malfunzionamenti si fa rinvio alla Policy aziendale.

8) Buono pasto
Per ogni giornata lavorativa intera in lavoro agile sarà erogato il buono pasto del valore di 5,29 €.

9) Obblighi e tutele del lavoratore - Riservatezza - Privacy - Sicurezza
La lavoratrice o il lavoratore in modalità lavoro agile - fermo restando il trattamento normativo ed economico spettante in base al proprio livello di inquadramento/posizione organizzativa - ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri, ove compatibili, previsti per le lavoratrici e per i lavoratori che svolgano attività comparabile presso la sede di lavoro.
L’azienda adotterà misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dalla lavoratrice o dal lavoratore che svolga la prestazione lavorativa in lavoro agile.
Nei confronti delle/dei dipendenti in lavoro agile si applica per quanto compatibile la disciplina sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
L'azienda fornirà periodicamente nell’intranet aziendale adeguata informazione circa il corretto utilizzo delle apparecchiature e della postazione di lavoro, e circa i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona.
La lavoratrice o il lavoratore ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile.
A tale proposito i luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore potrà svolgere la prestazione di lavoro in lavoro agile dovranno essere individuati valutando l'idoneità, i rischi connessi e le condizioni che consentano la regolare esecuzione dell’attività, nonché la sicurezza e la riservatezza.
Per quest’ultimo punto la lavoratrice o il lavoratore si impegna alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, del Modello Organizzativo Privacy adottato dall’azienda, nonché delle Linee Guida per l’utilizzo dei dispositivi aziendali elettronici.
Qualora una lavoratrice o un lavoratore in lavoro agile subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali dovrà informare tempestivamente HRP/APE per i necessari adempimenti INAIL ai sensi e per gli effetti dell’art.23 della legge 81/2017.

10) Potere di controllo e disciplinare
L’azienda eserciterà il potere di controllo sulle attività lavorative svolte dalla lavoratrice o dal lavoratore durante la prestazione resa in modalità lavoro agile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalle policy aziendali sull’utilizzo dei dispositivi aziendali elettronici, informatici e per la fonia mobile.
Per l’individuazione delle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che possono dar luogo all’applicazione delle sanzioni, si farà riferimento al CCNL di settore, alle Norme Disciplinari aziendali e al Codice Etico vigente.
Qualora, infine, la lavoratrice o il lavoratore acceda al lavoro agile senza rispettare le procedure in essere e le regole di cui al presente accordo o qualora non rientri in ufficio nei casi previsti, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con perdita automatica del trattamento economico e ferma restando la necessaria valutazione del comportamento.

11) Diritti sindacali
Le Parti si impegnano a garantire il riconoscimento dell’esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali. In particolare verrà assicurato alle Organizzazioni Sindacali lo svolgimento delle assemblee sindacali ex art. 20 Legge n. 300/1970, indette in orario di lavoro, ferma restando la disciplina tempo per tempo vigente che regola la materia e l’obbligo di registrare tempestivamente l’assenza con l’inserimento dell’apposito titolo giustificativo nel sistema aziendale di rilevazione delle presenze, secondo le modalità stabilite dall’azienda.
L’azienda si impegna a rendere disponibili a tutti i propri dipendenti la pubblicazione di testi e comunicati nelle bacheche sindacali elettroniche tramite l’invio di appositi messaggi contenenti il link per il collegamento alle stesse.

12) Formazione
Nell’ottica di favorire il consolidamento del lavoro agile, l’azienda promuove percorsi formativi che supportino il rafforzamento delle competenze digitali e trasversali utili per gestire in modo efficace la nuova modalità lavorativa.
L’offerta formativa prevede un ricco catalogo di corsi in continuo aggiornamento su temi di interesse generale quali, a titolo di esempio: l’utilizzo del pacchetto office 365, la gestione efficace delle riunioni da remoto, la gestione delle priorità e della motivazione individuale, ecc.

13) Recesso o sospensione
La lavoratrice o il lavoratore può recedere dall’Accordo Individuale con comunicazione scritta al proprio Responsabile e a HRP con preavviso minimo di 30 giorni lavorativi.
Analoga facoltà è riconosciuta all'azienda con preavviso minimo di 30 giorni lavorativi, elevati a 90 giorni nel caso in cui il recesso riguardi un lavoratore disabile ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
In presenza di un giustificato motivo, è consentito ad entrambe le parti il recesso senza preavviso.
Il rientro al normale orario di lavoro potrà avvenire dal primo giorno successivo al periodo di preavviso e nel rispetto dei Protocolli di sicurezza vigenti.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospensione temporanea dell’autorizzazione, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 3 giorni lavorativi, tramite comunicazioni con sistemi informatici, in caso di esigenze aziendali sopravvenute di particolare urgenza o gravità o, con effetto immediato e senza preavviso, in caso di malfunzionamenti delle dotazioni informatiche necessarie per l’espletamento della prestazione da remoto.

14) Monitoraggio
Nel corso della durata del presente Accordo, da parte aziendale verrà periodicamente fornita informazione, su richiesta delle OO.SS., riguardo l’andamento del livello di applicazione della disciplina in oggetto anche alla luce di eventuali evoluzioni normative.

15) Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge tempo per tempo vigente, dal contratto nazionale di categoria, dal contratto integrativo aziendale e dalle Policy aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di lavoro agile le Parti si incontreranno per adeguare le disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore con decorrenza dal giorno successivo al termine della disciplina speciale sul lavoro agile emergenziale e verrà verificato dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore. A quella data, se a seguito della verifica non risultassero osservazioni, l’Accordo si intenderà implicitamente rinnovato, altrimenti le Parti si incontreranno per una valutazione complessiva e per l’inserimento di eventuali modifiche.
Il presente Accordo sostituisce integralmente la disciplina in materia di lavoro agile oggi in uso.

16) Allegati
Schema di accordo individuale per la prestazione di lavoro agile.

Allegato: schema di accordo individuale per il lavoro agile