Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 13 febbraio 1998
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Unigec-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartarie, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Sfera di applicabilità del contratto.
Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali

Art. 1 - Osservatorio di settore.
Commissione Paritetica
Art. 2 - Relazioni industriali: Informazione-Consultazione-Contrattazione.
a) Livello nazionale.
b) Livello territoriale.
c) Livello di gruppo.
d) Livello di unità produttiva.
Art. 3 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 4 - Sistema di contrattazione.
a) Contrattazione nazionale di settore.

b) Contrattazione aziendale.
Art. 5 - Premio di risultato.
Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 7 - Assemblea.
Art. 8 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 9 - Delegato d'impresa.
Art. 10 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 11 - Permessi e aspettative per cariche sindacali.
Art. 12 - Controversie.
Art. 13 - Previdenza complementare.
• Natura e scopi del Fondo.
• Soci del Fondo.
• Contribuzione.
• Quota d'iscrizione e quota associativa.
• Spese di costituzione e avvio.
Art. 14 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro.
Art. 15 - Decorrenza e durata.
Sezione II - Disciplina comune a operai, impiegati e quadri
Art. 1 - Documenti.
Art. 2 - Visita medica.
Art. 3 - Consultori.
Art. 4 - Assenze.
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 6 - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 7 - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale.
a) Contratto a tempo determinato.

b) Lavoro interinale.
c) Procedure informative.
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 9 - Classificazione unica.
• Declaratorie e profili.
Art. 10 - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e 2 turni.
2) Turnisti a ciclo continuo.
3) Calendario annuo.
Art. 10 bis - Orario di lavoro per i turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
Art. 11 - Mobilità del personale.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Indennità di zona malarica.
Art. 14 - Regolamento interno d'azienda..
Art. 15 - Appalti e lavori esterni.
Art. 16 - Aspettativa.
Art. 17 - Diritto allo studio.
Art. 18 - Lavoratori studenti.
Art. 19 - Patronati.
Art. 20 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 21 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
Art. 22 - Nomenclatura.
Art. 23 - Conteggi perequativi.
Art. 24 - Indennità in caso di morte.
Art. 25 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 26 - Disposizioni generali.
Art. 27 - Istruzione professionale.
Art. 28 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 29 - Portatori di handicap.
Art. 30 - Apprendistato.
• Durata dell'apprendistato.
• Trattamento economico.
• Progressione della retribuzione.
• Ferie.
• Malattia.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• Cumulabilità.
• Formazione esterna.
• Tutore.
• Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai e per gli impiegati.
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie.
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 5 - Operai turnisti.
• Chiarimento a verbale per il settore della carta.
• Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico.
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 9 - Recuperi.
Art. 10 - Giorni festivi.
Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Permessi.
Art. 13 - Congedo matrimoniale.
Art. 14 - Gratifica natalizia.
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16 - Trasferte.
Art. 17 - Trasferimenti.
Art. 18 - Malattia e infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
B) Trattamento economico.
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21 - Mutamento di mansioni.
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto.
Art. 23 - Indumenti di lavoro.
Art. 24 - Lavoro a domicilio.
Art. 25 - Lavoro a cottimo.
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 28 - Cessazione, cessione, liquidazione o affitto di azienda.
Art. 29 - Disciplina del lavoro.
• Procedura di contestazione.
Art. 30 - Tirocinio.
Art. 31 - Addetti alle lavorazioni grafiche.
• Apprendisti.

• Iter professionale.
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Mutamento di mansioni.
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Permessi.
Art. 9 - Congedo matrimoniale.
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11 - Provvigioni e interessenze.
Art. 12 - Indennità di cassa.
Art. 13 - Indennità di contingenza.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15 - Tredicesima mensilità.
Art. 16 - Trasferte.
Art. 17 - Trasferimenti.
Art. 18 - Alloggio.
Art. 19 - Tutela della maternità.
Art. 20 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
a) conservazione del posto di lavoro senza interruzione d'anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
b) trattamento economico.
Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 25 - Previdenza.
Art. 26 - Cessione o trasformazione d'azienda.
Art. 27 - Certificato di lavoro.
Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
• Procedura di contestazione.
Art. 29 - Norme speciali.
Art. 30 - Sostituzione degli usi per il settore della carta.
Parte IV - Quadri
Art. 1 - Classificazione.
Art. 2 - Trattamento normativo.
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 4 - Coperture assicurative.
Art. 5 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Parte V - Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione - Quota oraria.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
• Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Protocollo aggiuntivo - Distribuzione del contratto.
Allegati
Allegato 1. Premio di risultato (ipotesi di accordo 13 febbraio 1998).
• Indicatori esemplificativi.
• Premi di risultato.
Allegato 2. Disciplina delle elezioni delle RSU
1) Presentazione delle liste.
2) Quorum per la validità delle elezioni.
3) Modalità elettorali.
4) Durata del mandato, dimissioni.
5) Comitato dei garanti.
Allegato 3. CCNL 1° ottobre 1993, parte I, norme generali. - Art. 10 - Orario di lavoro.
Allegato 4. Norme transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
Allegato 5. Norme in uso nel settore cartario-cartotecnico precedentemente alla legge n. 297/82.
TVL per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall'ACGIH per il 1978.
Legge 15.7.66 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali).
Legge 20.5.70 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Estratto legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali).
Estratto legge 29.5.82 n. 297 (disciplina del trattamento di fine rapporto).

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone 1° luglio 1997 - 30 giugno 2001

Il giorno 13 febbraio 1998 in Roma tra Unione nazionale piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica ed affine (Unigec) […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali cartari e cartotecnici […] e con l'assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) e Sindacato lavoratori delle comunicazioni (Slc) […] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), Federazione informazione spettacolo telecomunicazioni (Fistel) […], Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, culturale e cartai (Uilsic) [...] con l'assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.

Sfera di applicabilità del contratto.
Il presente CCNL si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, e s'intende stipulato con l'impegno da parte delle associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre associazioni di datori di lavoro dei 2 settori condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
L'inosservanza dell'impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.
S'intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di carta, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
S'intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti delle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Osservatorio di settore.

Fermo restando la necessità e il ruolo strategico di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec e Slc, Fistel, Uilsic convengono di allargare anche al settore cartario/cartotecnico l'attività dell'Osservatorio nazionale permanente del settore costituito in occasione del rinnovo del CCNL settore grafico/editoriale 13.3.96, stipulato tra le stesse parti.
Le parti confermano quanto definito nel citato CCNL per quanto attiene la composizione dell'Osservatorio e le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato cartario/cartotecnico;
- tendenze di sviluppo tecnologico e organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado d'applicazione della legge n. 125/91 e della legge n. 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali e ad eventuali lavori usuranti. In particolare le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per l'individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- evoluzione del fenomeno del cosiddetto "telelavoro";
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest'ultimo anche verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie che verranno autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno "assenteismo anomalo" con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per l'individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema d'inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La 1a riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non oltre il 31.12.98.
L'Osservatorio procederà allo studio di fattibilità dell'accorpamento dei CCNL dei settori grafico-editoriale e cartario-cartotecnico. Tale studio dovrà essere terminato in tempo utile per il rinnovo della parte economica del presente CCNL, fermo restando la totale e piena autonomia delle parti trattanti.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo 23.7.93 per i rinnovi dei CCNL.
Le parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità, sulla base delle verifiche avvenute, di attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva, per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
Le parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno del settore cartario e cartotecnico e al comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi governativi e degli enti locali competenti.
Dichiarazione a verbale.
Unigec-Confapi conferma l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, Unigec si riserva di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.

Commissione Paritetica
Le parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta.
La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle parti contrattuali, sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. 12, parte I - norme generali - sezione I, Controversie.

Art. 2 - Relazioni industriali: Informazione-Consultazione-Contrattazione.
Le parti convengono sulla necessità di costituire un sistema di relazioni industriali che, anche sui presupposti delle analisi compiute a livello di Osservatorio nazionale di settore, consenta alle parti un proficuo rapporto dialettico che si sviluppa nelle fasi dell'informazione, della consultazione e della contrattazione secondo le modalità e gli ambiti di cui ai punti susseguenti.

a) Livello nazionale.
Unigec fornirà alle OO.SS. stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro Unigec informerà i sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Unigec fornirà inoltre alle OO.SS. stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all'occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione e lavoro (CFL) e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta;
- carte per giornali;
- carte da scrivere e da stampa;
- carte per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri, ecc.);
- carte per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gominate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

b) Livello territoriale.
Le informazioni di cui ai primi 5 commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle 2 parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.

c) Livello di gruppo.
In occasione di uno specifico incontro promosso da Unigec i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale. forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle OO.SS. stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

d) Livello di unità produttiva.
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiamo alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite da Unigec provinciale, forniranno alle RSU, assistite dalle Slc, Fistel e Uilsic provinciali, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A prescindere da quanto precedentemente espresso le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo art. 5.
In ogni caso a livello d'azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.

Art. 3 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le Direzioni aziendali e le RSU eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare un'equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le RSU potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la RSU finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4a squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 4 - Sistema di contrattazione.
a) Contrattazione nazionale di settore.

In coerenza con i contenuti del Protocollo 23.7.93 tra Parti sociali e Governo, le Parti convengono sui seguenti principi:
- le parti confermano la centralità del livello nazionale e di settore di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo 23.7.93;
- inoltre le parti confermano la volontà di procedere, anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto protocollo e sulla base delle proposte provenienti dall'Osservatorio nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione;
- parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo 23.7.93.

b) Contrattazione aziendale.
In coerenza con i contenuti del Protocollo 23.7.93 tra Parti sociali e Governo, le Parti convengono sui seguenti principi:
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
b) salario secondo i contenuti di cui all'art. 5 - Premio di risultato.
Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art. 5;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della legge n. 125/91 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le OO.SS. nazionali e le OO.SS. territoriali.

Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20.5.70 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 7 - Assemblea.
Le assemblee di cui alla legge 20.5.70 n. 300, potranno essere indette anche dalle OO.SS. di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 8 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
[…]
4) I componenti delle RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70. Le associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell'API territoriale.
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano stipulanti del presente CCNL o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
[…]
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto d'assemblea, partecipazione alla costituzione delle RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto d'informazione, ecc.).
[…]

Art. 9 - Delegato d'impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato d'impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previo dall'art. 4, legge n. 604/66, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 12 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le OO.SS.LL. o le RSU verranno sottoposte all'esame delle competenti API territoriali e delle OO.SS. dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento da parte delle API territoriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta d'intervento di Unigec.

Art. 14 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro.
Le parti esprimono un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative in tema d'igiene, sicurezza e ambiente di lavoro. In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle aziende ad una capillare opera d'informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le parti esplicitamente richiamano all'interno del testo contrattuale le normative definite in materia dall'Accordo interconfederale 27.10.95 inerente la materia.
Le parti inoltre richiamano l'accordo sui videoterminali sottoscritto il 9.5.95 il cui testo viene riportato qui di seguito:
Tra Unigec-Confapi e Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil
In relazione all'emanazione del D.lgs. n. 626/94 che ha dato attuazione ad 8 direttive CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all'entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano e assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54, comma 3, D.lgs. n. 626/94.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore d'applicazione continuativa al videoterminale.
Roma, 9 maggio 1995

Sezione II - Disciplina comune a operai, impiegati e quadri
Art. 2 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 6 - Contratto di formazione e lavoro.
Si rinvia agli accordi interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil.

Art. 7 - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale.
a) Contratto a tempo determinato.

In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230 e all'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-commerciale, tecnica connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di direct MKTG;
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase d'inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per fruizioni di istituti contrattuali e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Le parti, nelle zone a declino industriale e in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati e occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
La durata massima del contratto a termine è di 6 mesi, rinnovabile 1 sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 56/87.

b) Lavoro interinale.
In attuazione di quanto definito nell'art. 1, comma 2, lett. a), art. 1, comma 4, lett. a) e art. 1, comma 8, legge n. 196/97, si conviene che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:
- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto potrà avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle RSU.
Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili al livello E dell'inquadramento professionale e ai profili dei livelli D1 e D2 per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del 1° contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.
I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa utilizzatrice.
Nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di lavoro interinale precedentemente definite non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto e il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.

c) Procedure informative.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le RSU dei contratti a termine stipulati.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97.

Art. 10 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate e, fino al 31.12.98, dalle normative di cui al CCNL 7.10.93 di cui all'allegato 3.
A decorrere dall'1.1.99 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.

1) Giornalieri e 2 turni.
Le parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 13, comma 1, legge 24.6.97 n. 196 di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene confermato in n. 38 ore e 40 minuti medie settimanali in cui vengono assorbite le 64 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dai precedenti CCNL.
A tale fine la Direzione aziendale presenterà alle RSU entro il mese di novembre di ciascun anno il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l'anno successivo.
In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 40 minuti settimanali e settimane a maggiore e minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 40 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
Altresì in tale piano potranno essere previste distribuzioni dell'orario su 6 o 5 giornate, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno.
Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo o permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/77, come modificata da DPR 28.12.85 n. 792. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell'orario di lavoro medio di cui ai commi susseguenti.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l'azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane e procederanno alle intese attuative entro 10 giorni dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo nei successivi 10 giorni le parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, ferma restando l'applicazione del piano presentato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Pertanto l'orario di lavoro ordinario annuo è la risultanza dell'applicazione dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
L'orario di riferimento così definito potrà peraltro essere variato dall'azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all'atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di riferimento, preavvertiti tempestivamente e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti all'effettuazione della variazione d'orario. Qualora sorgessero controversie in merito all'applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di riferimento le parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione d'orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l'azienda di questo impedimento.
Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all'orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 16 del presente articolo;
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell'anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti;
b) saldo negativo:
- previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU, si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo di ex festività e di riposi retribuiti maturati e non goduti fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze entro un limite massimo di 80 ore verranno considerati crediti di prestazioni lavorative per l'impresa ovvero, tramite accordo tra l'azienda e il lavoratore direttamente interessato, verranno compensate con quote individuali di ferie maturate e non godute.
Al fine di pervenire ad un progressivo riallineamento del saldo, qualora, anche per singoli lavoratori, si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 80 ore, le parti procederanno ad una verifica finalizzata al raggiungimento di tale scopo comune. A tale fine l'azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell'orario di riferimento, le parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
Le parti convengono che lo schema cosi articolato di gestione degli orari di lavoro consente un'adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di flessi, all'attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla CIG ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla RSU di cui ai successivi art. 7, parte II - norme operai e art. 4, parte III - norme impiegati (prestazioni straordinarie).
[…]

2) Turnisti a ciclo continuo.
Fermo restando quanto definito per i lavoratori di cui al precedente punto 1) i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di riposi retribuiti, da distribuire sui 3 turni nella misura di n. 32 ore annue.
A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le modalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, così come modificata dal DPR 28.12.85 n. 792.
Nota a verbale.
Ai soli fini contrattuali l'orario annuo di riferimento, comprendente i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente, di effettiva prestazione lavorativa viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente CCNL:
- 1999: 2016 e 45 minuti
- 2000: 2016 e 45 minuti
- 2001: 2010 e 20 minuti
Le parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo e in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi d'orario anche ridotti, utilizzando le risorse del 2° livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia.
Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la crescita della competitività aziendale.

3) Calendario annuo.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo o permessi retributivi sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/77.
Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia e infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale e RSU.
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati.
[…]
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
[…]

Art. 10 bis - Orario di lavoro per i turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e segnalando l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzano l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità d'applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni, 2 giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dall'1.1.88
- 1 giorno dall'1.1.89.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono 7 giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti 2 giorni retributivi su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dall'1.1.91
- 1 giorno dall'1.1.92.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati, viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza scattata nel 1° semestre 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7, nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai 3 precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti e assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 7, parte operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
[…]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al comma 4.
Dichiarazione a verbale.
Le parti firmatarie, convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.

Art. 12 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o le deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 7, parte II - norme operai, e art. 4, parte III - norme impiegati per il lavoro eseguito di domenica.
[…]

Art. 13 - Indennità di zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 14 - Regolamento interno d'azienda..
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 15 - Appalti e lavori esterni.
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del contratto", limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 20 - Diffusione di libri e riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 26 - Disposizioni generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 27 - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso all'istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 28 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le arti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all'art. 17 (diritto allo studio), ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.

Art. 29 - Portatori di handicap.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 30 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.55 n. 25 e dal relativo regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16, dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196 e dalle disposizioni seguenti.

Durata dell'apprendistato.
Il contratto d'apprendistato ha la durata di 36 mesi ed è utilizzabile per le professionalità che si attestano, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, dal 3° livello del gruppo C in su.

Cumulabilità.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo d'apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempreché l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi d'insegnamento complementari che siano obbligatoti per legge (ove esistano).

Formazione esterna.

Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione dell'emanando Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio 'post obbligo' o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Tutore.
Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai e per gli impiegati.
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, e alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.

Parte II - Norme operai
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste dall'art. 10, parte I, norme generali, sezione II.
[…]

Art. 5 - Operai turnisti.
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne, su 2 turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (v. dichiarazione a verbale).
[…]

Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico.
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello nazionale, la normativa che dal 1973 rendeva possibile, per il settore cartotecnico, la non retribuzione e la non computabilità come effettivo orario di lavoro della mezz'ora, permanendo il diritto alle maggiorazioni.

Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
[…]

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazione straordinaria l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 10 (orario di lavoro), parte I, norme generali, sezione II.
[…]

Art. 9 - Recuperi.
È facoltà dell'azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la 1a giornata d'interruzione il trattamento economico previsto dal precedente art. 8.
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 18 - Malattia e infortunio.
B) Trattamento economico.

[…]
In caso di non idoneità derivata da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.

Art. 19 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo d'assenza obbligatoria, di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino in età inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Art. 23 - Indumenti di lavoro.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 24 - Lavoro a domicilio.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18.12.73 n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenuto a comunicare alle RSU i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatore o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge del 18.12.73 n. 877, ai propri dipendenti. Inoltre le aziende si asterranno dall'affidare lavoro a domicilio a terze persone, che risultino avere un'occupazione stabile.

Art. 25 - Lavoro a cottimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L'azienda tramite la propria API territoriale, comunicherà a scopo informativo ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 29 - Disciplina del lavoro.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale e rimprovero scritto;
- multa sino a 3 ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 18, salvo il caso d'impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dalla precedente lett. i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concerto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]

Art. 31 - Addetti alle lavorazioni grafiche.
Apprendisti.

La durata dell'apprendistato è fissata nella misura di 2 anni.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazione straordinaria l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea, non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 10 (orario di lavoro), parte I, norme generali, sezione II.
[…]
Per l'impiegato che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 5, parte II, norme operai.
[…]

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - a una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 19 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo d'assenza obbligatoria, di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 29 - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente CCNL gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Parte IV - Quadri
Art. 2 - Trattamento normativo.

Al Quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Allegati
Allegato 2. Disciplina delle elezioni delle RSU

Unigec-Confapi prende atto della sussistenza di intese raggiunte tra le OO.SS. di categoria tendenti a garantire la più ampia rappresentanza delle stesse nell'ambito degli organismi eletti.
Per quanto riguarda modalità e procedure di elezione e il relativo funzionamento delle RSU, si fa riferimento all'accordo raggiunto tra le OO.SS. di categoria.