Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l’articolo 12 che prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Commissione per gli interpelli, con il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione” e, in particolare, l’articolo 29, che ha istituito la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2022, n. 20, di ricostituzione della Commissione interpelli di all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un quinquennio;
VISTO l’articolo 1 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che la Commissione per gli interpelli sia “composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico”;
ACQUISITE le designazioni dei propri rappresentanti da parte delle Amministrazioni interessate;
VISTE le dichiarazioni di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei componenti designati;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione della Commissione per gli interpelli al fine di assicurare che la relativa composizione sia rispondente alla nuova disposizione normativa
DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è costituita, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, la Commissione per gli interpelli.
Articolo 2
1. La Commissione è così composta
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- dott.ssa Maria Teresa Palatucci (con profilo giuridico - con funzioni di presidente);
- ing. Claudia Mancuso
per il Ministero della salute
- avv. Gaetano Mungari (con profilo giuridico);
- dott. Fabio Canini
per le regioni e le province autonome
- dott.ssa Nicoletta Cornaggia - Regione Lombardia
- dott. Antonio Leonardi - Regione Siciliana
- dott.ssa Alessia Schifano - Regione Piemonte (con profilo giuridico)
- avv. Francesco Gismondi - Regione Puglia (con profilo giuridico)
Articolo 3
1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da personale in servizio presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
Articolo 4
1. La Commissione svolge la sua attività per un quinquennio, a decorrere dalla data del presente decreto.
Articolo 5
1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con regolamento approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta.
Articolo 6
1. La Commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai suoi componenti, ad eventuali rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche invitate a partecipare e ai segretari non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.
Roma, 21 maggio 2025
Marina Elvira Calderone