T.A.R. Campania Salerno, Sez. 3, 19 maggio 2025, n. 918 - Erogazione di finanziamenti per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 538 del 2025, proposto da I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cantore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.O.F. di Z.R., A S G. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Provv. del 25 marzo 2025, prot. n. (...): parziale diniego di finanziamento di un progetto imprenditoriale di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FattoDiritto
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la I. s.r.l. (in appresso, I.) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, il Provv. del 25 marzo 2025, prot. n. (...), nella parte in cui il Responsabile della Sede di Battipaglia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), previo autoannullamento (giusta nota del 19 marzo 2025, U.INAIL.33530.19/09/2024.0040957) del precedente Provv. del 5 marzo 2025, prot. n. U.INAIL.33530.05/03/2025.0012270, aveva accolto limitatamente all'importo di € 78.478,00, anziché nell'indicato importo di € 130.000,00, l'istanza presentata dalla proponente l'11 marzo 2024 nell'ambito della procedura di cui all'Avviso pubblico ISI 2022 per l'erogazione di finanziamenti di progetti imprenditoriali di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- il progetto di investimento rassegnato dalla I., operante nel settore della lavorazione del ferro e dell'edilizia pubblica e privata, era preordinato alla riduzione del rischio infortunistico da movimentazione manuale dei carichi (MMC) ("Asse 2") di cui all'Allegato 2 dell'Avviso pubblico e - come illustrato nell'apposita perizia asseverata - contemplava l'automazione delle attività (ex ante svolte manualmente) di movimentazione, sollevamento e abbassamento dei carichi, mediante la divisata acquisizione di un manipolatore pneumatico, di una centrale di aria compressa e di un sollevatore telescopico;
- in dettaglio, a tenore della citata perizia asseverata: "Il progetto consiste nell'implementazione di beni strumentali in grado di ridurre il rischio di infortunio legato alle attività di sollevamento e abbassamento dei carichi. I nuovi beni strumentali consentiranno di abbassare i rischi per gli operatori connessi alle suddette attività. Le fasi lavorative riguardano: - Ricezione e stoccaggio materie prime in magazzino su apposite scaffalature. - Prelievo e disposizione del materiale nei pressi dell'area di lavoro. - Sollevamento e posizionamento della materia prima sul piano di lavoro. - Fase di lavorazione: Taglio, Taglio plasma, Saldatura, Foratura, Assemblaggio di elementi. Le azioni di movimentazione e sollevamento/abbassamento svolte manualmente, a seguito della realizzazione del progetto saranno svolte attraverso l'utilizzo delle seguenti macchine: Manipolatore pneumatico con carico massimo non superiore a 500 kg, con centrale aria compressa necessaria al funzionamento. Sollevatore avente un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2.000 kg L'implementazione dei suddetti beni strumentali è pertinente alle seguenti fasi operative: Sollevamento della materia prima, posizionamento su piano di lavoro o scaffale o autocarro, prelievo dei pezzi lavorati dalla macchina e posizionamento su bancale. In particolare vengono abbattuti i seguenti fattori di rischio: sollevamento verticale del carico, distanza orizzontale del peso rispetto al corpo, dislocazione angolare del peso, miglioramento del fattore presa di carico";
- il tutto per un importo finanziabile quantificato nella misura di € 130.000,00;
- la riduzione di tale importo a quello di € 78.478,00 era così argomentato nel gravato Provv. del 25 marzo 2025, prot. n. (...): "Dal punto di vista tecnico, si precisa che le osservazioni presentate dalla ditta non hanno fornito elementi integrativi utili a provare la rispondenza sotto il profilo tecnico dell'acquisto del sollevatore telescopico alle indicazioni del bando: il sollevatore telescopico Dieci mod. Apollo Smart 20.4 non è ammissibile al finanziamento ai sensi dell'Allegato 2 all'Avviso pubblico IS1 2022 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) che chiarisce, alla FAQ n. 13, che "… non è ammissibile neppure il finanziamento di piattaforme che consentano e/ o prevedano la possibilità di cambiare la funzione di trasporto materiali in quella di trasporto persone"; il sollevatore telescopico su citato rientra in tale categoria in quanto tra le attrezzature per esso indicate nel catalogo attrezzature consultabile dal sito della casa produttrice sono presenti le seguenti fattispecie atte al trasporto di persone e materiali: cestelli frontali, cestelli trilaterali, braccetto positivo/negativo, cestelli con attrezzatura di sollevamento, cestelli per sbarco in quota; l'importo ammesso è pertanto pari a € 120.734,00; all'importo di listino del manipolatore è stato detratto il costo di "messa in funzione e installazione" in quanto non finanziabile ed stato ridotto all'80%; il costo della centrale aria/azoto è stato ridotto del costo di montaggio in quanto non finanziabile";
- nell'avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) a dispetto di quanto opinato dall'amministrazione intimata, il sollevatore telescopico sarebbe riconducibile non già alla categoria delle piattaforme adibite al trasporto (anche) di persone (non ammessa a finanziamento ai sensi della FAQ n. 13, relativa all'Allegato 2 all'Avviso pubblico IS1 2022), bensì alla differente categoria dei carrelli elevatori, indicata nella scheda di dettaglio b ("Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi"), e riservata al solo trasporto di materiali; b) il prezzo del manipolatore pneumatico ed il prezzo della centrale di aria compressa sarebbero stati decurtati dei rispettivi costi di messa in funzione, installazione e montaggio, pur essendo, questi ultimi, annoverabili tra le spese ammesse a finanziamento dall'art. 9 dell'Avviso pubblico ISI 2022, quali "spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto", ovvero quali "spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza", comunque "non … prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio" (paragrafo 1, lett. b, dell'Allegato 2), ovvero quali "spese tecniche"; c) in violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, l'INAIL non avrebbe adeguatamente vagliato le osservazioni rassegnate dall'interessata il 27 settembre 2024 in merito al preavviso di parziale rigetto prot. n. (...) del 19 settembre 2024;
- costituitasi in resistenza, l'intimato INAIL eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 29 aprile 2025 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- la scheda di dettaglio b ("Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi") dell'Allegato 2 all'Avviso pubblico ISI 2022 considera finanziabili i "progetti di riduzione o eliminazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e abbassamento di materiali, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine: - manipolatori e robot aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg; - piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg; - carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2.000 kg; - argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru caricatrici aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg"; e definisce come "piattaforme" le "macchine azionate da energia non manuale per il sollevamento di materiali mediante una piattaforma di supporto del carico rigidamente guidata lungo tutta la sua corsa (anche da un suo stesso meccanismo) e per le quali non è previsto il trasporto di persone a bordo, ma eventualmente solo l'accesso per le operazioni di carico e scarico", con la precisazione che "esse possono essere mobili, trasferibili o installate in maniera permanente; per queste ultime la corsa non deve essere superiore a 3 m"; mentre definisce come "carrelli" le "macchine aventi almeno tre ruote o con cingoli, progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali unità di carico", con la precisazione che "essi sono controllati da un operatore, a terra o a bordo, o da un automatismo senza conducente";
- la FAQ n. 13, relativa all'Allegato 2, così recita: "È possibile acquistare una piattaforma destinata al sollevamento anche di persone come ad esempio un ascensore o una piattaforma di lavoro mobile elevabile (cosiddetta PLE o ponte mobile sviluppabile)? No, non sono ammesse a finanziamento piattaforme destinate a trasportare, oltre che materiali, anche persone. Come stabilito dall'Allegato, l'accesso delle persone alla piattaforma è consentito solo per depositare o prelevare il carico da trasportare. Non è ammissibile neppure il finanziamento di piattaforme che consentano e/o prevedano la possibilità di cambiare la funzione di trasporto materiali in quella di trasporto persone. Per quanto sopra non sono quindi ammissibili a finanziamento gli ascensori ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 95/16/CE (recepita con D.P.R. n. 162 del 1999 e s.m.i.), gli ascensori ricadenti nella direttiva macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. n. 17 del 2010), quali ad esempio gli ascensori da cantiere, le piattaforme di trasporto da cantiere con funzione multipla che consenta anche il sollevamento di persone. Per le medesime ragioni non sono inoltre ammissibili a finanziamento le piattaforme destinate a portare in quota persone per l'esecuzione di lavori, quali le piattaforme di lavoro elevabili (PLE)";
- alla stregua della scheda tecnica e del preventivo di vendita prodotti dalla I. a corredo della propria istanza di partecipazione dell'11 marzo 2024, il sollevatore telescopico Dieci mod. Apollo Smart 20.4 è una macchina operatrice industriale su ruote con alimentazione a gasolio, assali sterzanti, trasmissione idrostatica monomarcia con pompa a portata variabile, avente portata massima pari a kg 2.000, munita di cabina di pilotaggio, braccio di sollevamento, piastra standard portattrezzi, k. di forche e benna standard;
- ora, è pur vero che il sollevatore telescopico in parola si presenta particolarmente versatile in virtù dell'ampia gamma di attrezzature di cui risulta dotabile (forche, pale, ganci di sollevamento, braccetti con argani, pinze, cestelli porta-materiale, benne miscelatrici, siviere per calcestruzzo, spazzatrici, spargisale, lame spazzaneve) e che, quindi, non può escludersene, in linea teorica, l'impiego anche per il trasporto di persone per l'esecuzione di lavori in quota;
- ma è altrettanto vero che lo stesso, da un lato, per le sue oggettive caratteristiche tecniche, strutturali e funzionali, denota una precipua attitudine al trasporto di materiali e, d'altro lato, risulta, nella specie, destinato esclusivamente a tale uso, per come configurato nel progetto della I. (mediante dotazione di una piastra standard portattrezzi, di un k. di forche e di una benna standard);
- opinare diversamente, e cioè attrarre una simile macchina all'orbita delle "piattaforme destinate a trasportare, oltre che materiali, anche persone", quali, segnatamente, le "piattaforme di trasporto da cantiere con funzione multipla che consenta anche il sollevamento di persone", considerate non finanziabili dalla citata FAQ n. 13, porterebbe al risultato abnorme di sottrarre alla misura incentivante qualsivoglia sistema di sollevamento di materiali, siccome almeno potenzialmente compatibile - tramite opportuni adattamenti e/o allestimenti, quale, segnatamente, l'installazione di cestelli integrati - anche col trasporto di persone;
- non senza soggiungere, subito dopo, che come dedotto da parte ricorrente, a tenore della scheda di dettaglio b ("Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi") dell'Allegato 2 all'Avviso pubblico ISI 2022, il sollevatore telescopico Dieci mod. Apollo Smart 20.4, per la sua portata massima pari a kg 2.000, è riconducibile alla categoria dei carrelli elevatori, piuttosto che a quella delle piattaforme contemplate nella FAQ n. 13;
- in realtà, quest'ultima fa espresso e mirato riferimento alle piattaforme di lavoro elevabili (c.d. PLE), che, in quanto munite di appositi cestelli, sono elettivamente adibite al sollevamento di persone per eseguire lavori in quota;
Considerato, altresì, che:
- non vale a neutralizzare i superiori rilievi la circostanza - eccepita da parte resistente nelle proprie difese a giustificazione del parziale diniego della richiesta misura incentivante - che, in ogni caso, la I. neppure avrebbe motivato, sulla base di una specifica valutazione del rischio, l'incidenza del sollevatore telescopico nell'ambito del progetto di riduzione della movimentazione manuale dei carichi;
- una simile ulteriore contestazione di inammissibilità della proposta di finanziamento non è opponibile alla ricorrente, figurando accennata soltanto nel preavviso di parziale rigetto prot. n. (...) del 19 settembre 2024, ma risultando obliterata e, quindi, assorbita dal provvedimento finale del 25 marzo 2025, prot. n. (...) (appuntatosi unicamente sulla difformità della macchina operatrice in parola rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis), nonché essendo stata surrettiziamente recuperata in giudizio dall'INAIL;
- ed invero, per ius receptum, non è assecondabile un'integrazione postuma, tramite atti processuali o scritti difensivi, della motivazione, la quale, anche in ipotesi di attività vincolata, costituisce elemento indefettibile della decisione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5959/2022; sez. VII, n. 5069/2024; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 765/2022; n. 1580/2022; n. 5324/2022; sez. I, n. 7502/2022; sez. V, n. 28/2023; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 597/2022 TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1344/2022; n. 1024/2023; TAR Basilicata, Potenza, n. 775/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 178/2023; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 84/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 7278/2023; sez. III, n. 14674/2023);
Considerato, poi, che:
- l'art. 9 dell'Avviso pubblico ISI 2022 annovera tra le spese ammesse al finanziamento le "spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto", nonché le "spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza" (purché "non … prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio": cfr. paragrafo 1, lett. b, dell'Allegato 2) e le "spese tecniche";
- ora, è innegabile che i costi di messa in funzione, installazione e montaggio del manipolatore pneumatico e della centrale di aria compressa siano oggettivamente riconducibili alle suindicate categorie; donde l'erroneità della relativa decurtazione;
- tale approdo non è da reputarsi menomato dall'assunto - propugnato dall'INAIL - che la censurata decurtazione sarebbe stata praticata ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2 all'Avviso pubblico ISI 2022, a tenore del quale, "nel caso di acquisto di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascuna macchina";
- e ciò, alla stregua di un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perché il Provv. del 25 marzo 2025, prot. n. (...), non ha fatto riferimento alla riduzione entro i limiti dell'80% del prezzo di listino del manipolatore pneumatico e della centrale di aria compressa, ma si è limitato ad opporre la non finanziabilità dei relativi costi di messa in funzione, installazione e montaggio; d'altro lato, perché non emerge per tabulas che i prezzi offerti dai fornitori della I. siano pari a quelli di listino;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la ravvisata dei profili di censura dianzi scrutinati, e restando assorbito quello ulteriore, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla I. il finanziamento richiesto per il proposto progetto di investimento;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
