Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2025, n. 13122 - Infortunio del dipendente comunale a causa dell'esplosione dello pneumatico di un trattore gommato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliererel.

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 22448/2021 r.g., proposto

da

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Luigi Luciani n. 1, Roma, presso avv. Daniele MancaBitti, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Di Donato.

ricorrente

contro

A.A., elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestro.

Controricorrente-ricorrente incidentale

e

Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Petaccia.

Controricorrente-ricorrente incidentale

nonché

AXA Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via Claudio Monteveredi n. 16, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Consolo.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 378/2021 pubblicata in data 17/06/2021, n.r.g. 90/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno "data ud" dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

 

Fatto



1. A.A. era dipendente del Comune di Pescara, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla manutenzione del verde pubblico. In data 05/07/2012, durante il turno di lavoro pomeridiano, aveva subìto un infortunio causato dall'improvvisa esplosione dello pneumatico posteriore sinistro di un trattore gommato di proprietà dell'Ente locale, fermo da diversi mesi nel parco D'Avalos Pineta Dannunziana, dove lui in quel momento si trovava. Da tale infortunio erano residuati postumi invalidanti.

Adìva il Tribunale di Pescara per ottenere la condanna del Comune datore di lavoro al risarcimento del danno biologico patito.

2. Costituitosi il contraddittorio, anche nei confronti delle compagnie assicuratrici (per gli infortuni sul lavoro e per la circolazione del veicolo), assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava la domanda, in considerazione della contraddittorietà del materiale istruttorio e della maggiore attendibilità dei testi escussi E.E. e R. rispetto agli altri, ritenendo pertanto non ravvisabili elementi di colpa dell'amministrazione datrice di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c.

3. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto dal A.A., dichiarava la responsabilità del Comune di Pescara in ordine all'infortunio occorso all'appellante, che qualificava come infortunio sul lavoro, condannava il Comune a risarcire i danni al lavoratore, liquidati complessivamente in Euro 251.400,16 a titolo di danno biologico e di danno morale, accoglieva la domanda di garanzia spiegata dal Comune nei confronti della compagnia assicuratrice e pertanto condannava AIG Europe Limited a rifondere al Comune la predetta somma, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'altra compagnia assicuratrice AXA Ass.ni Spa.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) come risulta dalle stesse allegazioni del lavoratore, si è al cospetto di una domanda di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e non di una domanda di responsabilità ex art. 2054 c.c. da circolazione di veicoli;

b) infatti, nel caso concreto l'evento dannoso non è stato determinato né dall'ingombro dei veicolo sugli spazi addetti alla circolazione, né dalle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata del veicolo;

c) il trattore era infatti fermo da mesi e richiedeva varie operazioni di manutenzione (riavvio del motore e gonfiaggio dei pneumatici) estranee alla circolazione stradale né ad essa propedeutiche;

d) in ogni caso l'evento infortunistico non è conseguenza di una condotta di guida imprudente, imperita o negligente del conducente del trattore e l'esplosione dello pneumatico ha costituito un fattore causale del tutto estraneo all'attitudine del veicolo alla circolazione;

e) deve concludersi che pertanto l'evento si è verificato nel corso di un'attività lavorativa di carattere manutentivo di un bene comunale, svolta in un momento anteriore alla messa in circolazione del veicolo e rispetto a questa del tutto autonoma e indipendente, sicché va qualificato come infortunio sul lavoro;

f) in tal senso milita anche il fatto che è stato indennizzato dall'INAIL;

g) ne consegue il difetto di legittimazione passiva di AXA Ass.ni Spa;

h) il datore di lavoro risponde soltanto del c.d. danno differenziale, stante l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965, sicché il risarcimento spetta solo nella misura non coperta dall'assicurazione INAIL;

i) l'art. 2087 c.c. non fonda una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ma pure sempre per colpa, sicché è necessario che la lesione dell'integrità psicofisica derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;

j) grava sul lavoratore l'onere di provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra l'uno e l'altro, perché solo a tale condizione scatta l'onere del datore di lavoro di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

k) nel caso in esame non sono contestati il danno alla salute, né la sua riconducibilità eziologica all'evento infortunistico del 05/07/2012, come inequivocamente dimostrato dall'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL;

l) è invece controversa la violazione di norme di sicurezza e di mezzi di protezione, atteso che secondo il Comune l'evento si sarebbe verificato per caso fortuito e secondo AIG Europe Limited l'infortunio sarebbe ascrivibile a rischio elettivo, ossia ad una condotta del lavoratore che integra una deviazione arbitraria delle normali modalità lavorative, alle quali sono connessi rischi non diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione;

m) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'evento non era imprevedibile, dal momento che un rischio, anche se ordinariamente non prevedibile, comunque rientra nell'obbligo di tutela imposto dall'art. 2087 c.c. al datore di lavoro;

n) pertanto il rischio, anche se ineliminabile, deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili in un determinato momento storico, secondo la migliore scienza ed esperienza;

o) il rapporto fra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato dalla Corte G.U.E. con sentenza del 15/11/2001;

p) nel caso concreto il rischio era tutt'altro che trascurabile e di esso il Comune era ben a conoscenza;

q) infatti, sebbene l'attività di gonfiaggio di pneumatici non sia regolata dal legislatore nazionale, tuttavia vi sono norme tecniche di livello sovranazionale, che individuano le misure standard di sicurezza da osservare nella fase di gonfiaggio, a riprova del fatto che si tratta di un rischio che non può dirsi imprevedibile;

r) in concreto, il documento di valutazione dei rischi adottato dal Comune prevede espressamente, proprio nella sezione relativa al "servizio verde pubblico", un'apposita "procedura operativa per il gonfiaggio dei pneumatici";

s) quanto all'attendibilità dei testimoni, suscita qualche dubbio la deposizione del teste Trabucco per l'evidente contraddizione in cui egli è caduto rispetto a quanto aveva dichiarato nelle sommarie informazioni rese nel procedimento penale;

t) il teste B.B., visto il tempo trascorso, non aveva più un ricordo nitido di quanto avvenuto;

u) il teste C.C. si trovava all'interno del furgone al momento dell'esplosione, sicché nulla ha potuto vedere circa la dinamica del sinistro;

v) pur a voler considerare attendibili solo i testi D.D. e E.E., nondimeno la responsabilità del Comune emerge dalle circostanze concrete in relazione agli obblighi innominati di cui all'art. 2087 c.c.;

w) in particolare non è stata osservata la misura di pressione dello pneumatico, pure indicata nel documento di valutazione dei rischi; la procedura operativa prevista nel predetto documento è stata rispettata in modo approssimativo ed insufficiente, essendo mancati la segnalazione della manutenzione, l'adozione di dispositivi limitatori della pressione, l'allontanamento degli operai ad una distanza minima di metri due;

x) neppure può parlarsi di condotta imprudente del lavoratore, posto che il teste D.D., preposto alla sicurezza, oltre a non aver preteso che tutti gli operai restassero a debita distanza, ha dichiarato di essere stato proprio lui a chiamare il A.A. e ad allontanarsi momentaneamente omettendo in tal modo il dovuto controllo per prendere una tanica di gasolio;

y) quindi le misure protettive del Comune hanno manifestato un'evidente inadeguatezza, sicché va addebitato al datore di lavoro di aver sottovalutato i rischi degli operatori addetti alla rimozione ed al gonfiaggio delle ruote del trattore;

z) con riguardo alla determinazione del danno, può farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, dalle quali si evince un'invalidità permanente del 72 per cento;

aa) sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2018, a titolo di danno biologico e di danno morale soggettivo va riconosciuta la somma di Euro 618.075,00 all'attualità; a titolo di danno esistenziale e morale, va riconosciuta una personalizzazione del danno mediante incremento del 25%, sicché si perviene alla complessiva somma di euro 721.088,00; da tale somma va detratto quanto già liquidato dall'INAIL alla data dell'08/02/2021 per Euro 142.135,57, nonché la misura capitalizzata della rendita pari ad Euro 366.036,60 alla data dell'08/02/2021;

bb) a titolo di danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale va riconosciuto un danno differenziale di Euro 16.520,87 all'attualità;

cc) spetta infine il rimborso delle spese mediche a titolo di danno patrimoniale, in parte già indennizzato dall'INAIL, per cui residua un danno differenziale di Euro 21.963,46;

dd) con riguardo alla posizione di AIG Europe Limited, nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'esistenza della copertura assicurativa nei limiti del massimale di Euro 10.000.000,00 per ciascun sinistro e/o ciascun lavoratore infortunato, sicché la domanda di garanzia spiegata dal Comune va accolta con riguardo al danno biologico e al danno morale.

4. Avverso tale sentenza AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (già AIG Europe Limited) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Il Comune di Pescara ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

6. Giovannino A.A. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

7. AXA Ass.ni Spa ha resistito con controricorso.

8. Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

 

Diritto



RICORSO PRINCIPALE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia "nullità della sentenza o del procedimento" per violazione degli artt. 115, 116, 118 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale maturato il proprio convincimento sulla responsabilità del Comune nonostante l'evidente contraddittorietà del materiale probatorio, che pertanto avrebbe giustificato il rigetto della domanda.

Il motivo è inammissibile, perché la censura attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito (art. 116 c.p.c.) e come tale insindacabile in sede di legittimità, qualora come nella specie adeguatamente motivata.

Inoltre, contrariamente all'assunto della ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 8), nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che si fosse in presenza di un insanabile contrasto fra le deposizioni testimoniali; anzi, pur dando maggior credito ai testimoni addotti dal datore di lavoro (D.D. e E.E.), nondimeno ha evidenziato molteplici profili di responsabilità datoriale per la violazione ritenuta "manifesta" degli obblighi di sicurezza e di protezione ex art. 2087 c.c., specialmente alla luce della deposizione del D.D., considerata la sua veste di preposto alla sicurezza.

Per il resto le censure sono inammissibili, perché impingono nel merito della valutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2054 c.c. nonché "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2087 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il caso in esame integrasse una responsabilità da infortunio sul lavoro e non da circolazione stradale, per avere di conseguenza escluso la legittimazione passiva di AXA Ass.ni Spa e per avere affermato la legittimazione passiva di AIG Europe Limited nonostante l'art. 2.4 a) della polizza, secondo cui l'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990/1969.

Il motivo è infondato.

I giudici d'appello sono partiti dall'esatta nozione di "circolazione stradale", precisata da questa Corte di legittimità, ricomprendente anche la "circolazione statica", ossia la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative (Cass. n. 30723/2022; Cass. sez. un. n. 8620/2015).

Tuttavia la Corte territoriale ha poi motivatamente escluso che l'evento fosse sussumibile in tale nozione, evidenziando che nel caso concreto l'evento dannoso non era stato determinato dall'ingombro del veicolo sugli spazi addetti alla circolazione, né dalle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata del veicolo. I Giudici d'appello hanno accertato in fatto che il trattore era fermo da mesi e per questo aveva richiesto varie operazioni di manutenzione (riavvio del motore e gonfiaggio degli pneumatici) estranee alla circolazione stradale né ad essa propedeutiche. Hanno quindi concluso che l'esplosione dello pneumatico aveva rappresentato un fattore causale del tutto estraneo all'attitudine del veicolo alla circolazione, sicché l'evento si era verificato nel corso di un'attività lavorativa di carattere manutentivo di un bene comunale, svolta in un momento anteriore alla messa in circolazione del veicolo e rispetto a questa del tutto autonoma e indipendente.

Sulla base di questi accertamenti di fatto riservati al giudice di merito l'operazione sussuntiva compiuta dalla Corte territoriale (nell'art. 2087 c.c. e non nell'art. 2054 c.c.) è conforme a diritto.

RICORSO INCIDENTALE.

3. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il Comune di Pescara lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2054 e 2087 c.c., 112 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un'ipotesi di infortunio sul lavoro ed esclusa invece un'ipotesi di responsabilità da circolazione stradale.

Il motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse nei confronti del lavoratore, perché in ogni caso sarebbe derivata l'affermazione della responsabilità del Comune quale proprietario del veicolo; esso è anche infondato alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione al secondo motivo del ricorso principale.

Il motivo è infine inammissibile con riguardo ad AXA Ass.ni Spa, verso la quale il Comune è stato condannato a rimborsare le spese di lite, posto che l'ente invoca ragioni che a suo avviso avrebbero giustificato la compensazione, la cui individuazione, tuttavia, appartiene all'insindacabile discrezionalità del giudice di merito (Cass. ord. n. 26912/2020).

RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

4. Con unico motivo, proposto in via condizionata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2054 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità del Comune in qualità di proprietario del veicolo.

Il motivo resta assorbito.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale del Comune di Pescara; dichiara assorbito il ricorso incidentale di A.A.; condanna la ricorrente principale ed il Comune di Pescara a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità a A.A. e ad AXA Ass.ni Spa, liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge per ciascuno dei due predetti controricorrenti.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del Comune di Pescara, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2025.