Tipologia: CCNL
Data firma: 12 aprile 2025
Validità: 01.09.2025 - 31.08.2028
Parti: Asim e Unilai
Settori: Istruzione, formazione professionale, asili nido non statali
Fonte: cnel.it
Sommario:
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1 - Il sistema delle relazioni sindacali 11. Assemblea 13. Deleghe sindacali |
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76. Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti 77. Accordo di rete tra più enti 78. Successione tra CCNL 79. Armonizzazione per la successione del CCNL Parte seconda Titolo I - Sfera di applicazione 80. Sfera di applicazione del Contratto 81. Decorrenza e durata 82. Inscindibilità delle norme contrattuali Titolo II - Classificazione 83. Classificazione 84. Mansioni assimilabili 85. Mutamenti di qualifica 86. Mansioni promiscue Titolo III - Assunzione in servizio 87. Assunzione 88 Tirocinio e stage 89. Periodo di prova 90. Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale 91. Retribuzione mensile 92. Prospetto paga 93. Tredicesima mensilità 94. Paga base mensile 95. Determinazione quota oraria 96. Indennità di contingenza 97. Compensi aggiuntivi 98. Indennità di mensa 99. Contratto di sostegno dell'occupazione a tempo determinato 100. Monitoraggio e certificazione dei requisiti 101. Retribuzione Progressiva d'Accesso per la Formazione Professionale 102. Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale 103. Banca delle ore 104. Sede di lavoro 105. Trasferimento individuale e collettivo 106. Trasferte 107. Supplenze personale docente Titolo V - Durata del lavoro 108. Orario di lavoro 109. Pause 110. Lavoro notturno 111. Lavoro straordinario 112. Ferie 113. Festività soppresse 114. Riposo settimanale Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro 115. Assenze per malattia 116. Periodo di comporto 117. Trattamento economico 118. Obblighi del lavoratore 119. Infortunio sul lavoro 120. Congedo matrimoniale 121. Tutela della maternità e della paternità - Diritto astensione al lavoro 122. Divieto di licenziamento 123. Oneri della lavoratrice 124. Congedo parentale 125. Prestazione Ente Bilaterale 126. Congedo per le donne vittime di violenza di genere 127. Permessi per lavoratori invalidi 128. Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali 129. Congedi per eventi e cause particolari 130. Congedi per la formazione 131. Congedi per la formazione continua 132. Permessi per lavoratori con disabilità 133. Permessi elettorali 134. Permessi per motivi familiari Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro 135. Licenziamento e dimissioni 136. Ricollocamento e formazione professionale 137. Preavviso 138. Trattamento di fine rapporto Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari 139. Regolamento Interno 140. Doveri del lavoratore 141. Provvedimenti disciplinari 142. Tentativo obbligatorio di conciliazione 143. Rinvio alle leggi 144. Inscindibilità delle disposizioni del contratto 145. Deposito 146. Esclusività di stampa Nota a verbale sulla certificazione delle competenze |
Contratto collettivo nazionale di lavoro settori: istruzione, formazione professionale, asili nido
Il giorno dodici aprile 2025 presso la sede di Unilai, in Via Bachelet 12, 00185, Roma: Asim Formazione […], Asim - Associazione Imprese […] e Unione Lavoratori Italiani Federazione Nazionale Scuola […], Unione Lavoratori Italiani Confederazione Nazionale […], hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2025 - 2028 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.
1 - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Parte prima
1. Il sistema di relazioni sindacali
Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento della concertazione e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro, così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività. Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo, quale obiettivo fondante a ricercare processi per la reale attuazione dell'art. 46 della Costituzione Italiana.
Le parti convengono altresì di attuare sistemi per la prevenzione dei conflitti, nonché il rispetto e l’osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L'attuazione delle disposizioni contrattuali é tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Si conviene che il presente modello di contrattazione collettiva intende fattivamente perseguire il superamento delle asimmetrie (geografia/generazione/genere) con una strategia inclusiva e meritocratica fondata sull'apprendimento permanente e sulla formazione continua, in quanto strumenti essenziali per la qualificazione/riqualificazione dei lavoratori, in funzione della domanda di lavoro, e per l'effetto per la maggiore competitività delle aziende.
3. Contrattazione di 2° livello
Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dagli accordi Interconfederali nonché dal presente CCNL.
La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro. Potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
La contrattazione aziendale, conclusa con la RSA, d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. Unilai Scuola firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
Le Parti ritengono inoltre fondamentale elevare e ricercare, attraverso la contrattazione di II livello, la cultura ed il rispetto normativo sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in tutte le sue forme, attraverso l'implementazione, sia quantitativa che qualitativa, della formazione, anche al fine di adeguare le conoscenze dei lavoratori ai cambiamenti tecnologici e per accrescere le competenze degli stessi in modo da gestire la transizione digitale in atto.
4. - Bilateralità
La Bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali delle Parti firmatarie.
4.1. Ente Bilaterale Nazionale e Organismo Paritetico.
Nell'ambito di tali rapporti le Parti si impegnano a sviluppare modelli di bilateralità che diano luogo alla costituzione di Organismi Paritetici quali l'Ente Bilaterale Nazionale anche, in funzione di Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo altresì un sistema flessibile di Assistenza Sanitaria Integrativa.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo Strumento al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del Settore (Aziende e Lavoratori).
Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano il costituendo Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai, quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta prefigurare la realizzazione di una Struttura di Indirizzo e Coordinamento del Settore Istruzione e Formazione, comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc).
Gruppo Scuola è la sigla per indicare il Comitato di Gestione all'interno dell'Ente Bilaterale Nazione Asim Unilai con i compiti di sorveglianza, indirizzo, gestione delle prestazioni e di quanto previsto dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL con il Regolamento Costitutivo.
Il Comitato di Gestione è formato da 6 componenti designati, pariteticamente, da Asim Scuola e Unilai Scuola. Gruppo Scuola è parte integrante dell'Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione, comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc..
L'Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai utilizza per i suoi scopi un sistema che è strutturato in organismi territoriali provinciali ed organismi regionali. L’Organismo Nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza ed indirizzo. L'Ente eroga le previdenze, ove previste, secondo disponibilità dal presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuove, concretizza, valorizza e svolge le seguenti attività:
a) divulga, con le modalità opportune, le relazioni sul quadro normativo e socio-economica del Settore Scuola e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e protezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il supporto necessario alla realizzazione degli incontri per un miglioramento delle condizioni contrattuali a favore dei lavoratori e delle aziende del settore;
b) realizza studi e ricerche, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondo Interprofessionale Fondo Conoscenza, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;
c) favorisce lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indi- rizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
d) compie studi e ricerche, anche i fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi dell'Unione Europea;
e) esercita le attività di certificazione ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003;
f) assume funzioni operative in qualità di Organismo Paritetico in riferimento a quanto regolamentato in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e coordina le attività delle Strutture Territoriale Autorizzate di diretta ed esclusiva emanazione ovvero degli Organismi Paritetici Territoriali in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione;
h) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
i) promuove ed attiva le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
j) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assume funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
k) favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione del codice delle pari opportunità, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
l) incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore Scuola, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, nonché quelli relativi alle analisi comparative contrattuali presenti in altri CCNL di settore;
m) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, tirocini formativi e di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
n) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
o) riceve dalle aziende e analizzate i dati previsti dal codice delle pari opportunità;
p) costituisce una banca dati relativa alle professionalità affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore Scuola;
q) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
r) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
s) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore scuola e delle relative esperienze bilaterali;
u) attua percorsi formativi a favore dei lavoratori, mirati a valorizzare le competenze informali, acquisite da quest'ultimi in ambito lavorativo, e volti a trasformare le competenze informali stesse in competenze formali, compresa l'attuazione della certificazione delle competenze formali acquisite; la finalità di detta certificazione delle competenze è l'emersione anche delle competenze cd. tacite che possono agevolare il reinserimento lavorativo;
v) realizza le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione di sportelli e/o sedi territoriali, provinciali e regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
w) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale
x) gestisce il fondo di solidarietà bilaterale integrativo, in quanto costituito dalle parti firmatarie, per il supporto relativo alle crisi aziendali (ammortizzatori sociali)
y) riceve i progetti formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con i fondi interprofessionali.
Le Parti, inoltre, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità devono essere rivolti anche al welfare contrattuale per il rispetto di una migliore trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per tali ragioni le Parti perseguono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
4.2. - Sistema di Assistenza Sanitaria Complementare […]
4.3. - Previdenza Complementare […]
4.4. - Formazione Continua […]
B) Diritti sindacali
10. Rappresentanza sindacale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto/Ente nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 legge 300/1970.
11. Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'Istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, per le assemblee svolte all'interno dell'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue, pro-capite per lavoratore, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto o attraverso bacheche elettroniche o digitali.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita ai dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS., è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
12. Permessi e affissioni
[…]
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
15. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All'interno dell'orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un numero di ore retribuite che dedica all'attività, di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai che procederà alla nomina.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni assegnate dalla norma ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 81 del 2008 e successive modificazioni, sono:
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2. La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, Il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste dalla legge e dà diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per Informazioni, inerenti all'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l’istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una adeguata formazione. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni.
Il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza.
La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.
Modalità corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate dal presente CCNL, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
Ogni 5 anni gli RLS eletti o designati devono effettuare un aggiornamento sulle materie del corso di 4 ore.
Il corso di formazione è organizzato dal Comitato di Gestione “Gruppo Scuola senza oneri per i datori di lavoro che sono ad esso regolarmente iscritti ed in regola con i contributi negli ultimi 6 mesi.
Per le Imprese che non aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai, il costo, è totalmente a carico dei datori di lavoro.
Il corso potrà avvenire anche attraverso formazione a distanza sincrona o asincrona.
La durata minima del corso è di 32 ore.
I contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto di quanto all'Art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, le parti firmatarie del presente CCNL indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione:
1. Aspetti applicativi della nuova normativa;
2. Aspetti giuridici generali:
2.1. I principi costituzionali e civilisti;
2.2. I soggetti destinatari delle normative - datore di lavoro - lavoratore - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - dirigente - responsabile del servizio di prevenzione e protezione - preposto - medico competente;
2.3. I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale;
2.4. I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.;
2.5. Le funzioni di vigilanza.
3. Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:
3.1. Le normative previgenti al D.Lgs. 81/08; L. 123/07; D.Lgs. 626/94; DPR 547/55, DPR 303/56 ecc., in generale. Direttive comunitarie;
3.2. Il D.Lgs. 81/08;
3.3. la L. 123/07;
3.4. definizione ed Individuazione dei fattori di rischio;
3.5. la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.6. individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali).
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
4.1. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/08;
4.2. Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3. Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4. l'accordo di comparto e la sua applicazione;
5. Nozioni di tecniche delle comunicazioni.
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso l'ente bilaterale.
II - Livelli di contrattazione
16. I livelli di contrattazione
Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali, di sicurezza del lavoro, e delle condizioni di lavoro
17. Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che troverà applicazione, a livello decentrato tra le parti firmatarie del presente CCNL.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL. ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
18. Materie delegate al II° livello
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
a) Azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE. n. 635 del 13 dicembre 1984 e della legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;
b) Il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) La definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, superiori rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza;
la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo;
d) Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) Intervallo per la consumazione dei pasti;
f) Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
g) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
h) Diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
i) Il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
j) Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
k) Qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
l) Premio di risultato e welfare aziendale;
m) L'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
n) Ogni altra materia e istituto stabiliti da disposizioni legislative e/o accordi interconfederali.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a tre anni.
III - I rapporti di lavoro
19. Tipologia e durata del rapporto di lavoro
Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibili in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) lavoro ad orario ridotto e flessibile;
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.
20. Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato.
Per tale tipologia si applica nella sua interezza il presente CCNL.
21. Collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità
Ai fini dell'applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare MIUR n. 3 del 18.3.2003, per gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fini di lucro, la quota riservata per l'assunzione dei lavoratori con disabilità, si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative. Le norme di tale articolo si applicano a tutti gli Enti di Istruzione e Formazione che applicano il presente CCNL.
Sono esclusi dal computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione, i lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.
Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione delta capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.
22. Tipologia a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai 24 mesi ai sensi dell'art 19, comma 2, del D.Lgs. 81/15 e successive modifiche.
24. Divieti della stipula di contratti a termine
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
27. Limite ai contratti a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Asim Scuola ed Unilai Scuola firmatari del presente contratto.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel computo dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare 1'80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni;
d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.
e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;
f) lavoratori addetti a specifici corsi di formazione aventi una durata inferiore a sei mesi.
I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]
La trasformazione del contratto è prevista nei soli casi disciplinati dalla Legge.
L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.
29. Principio di non discriminazione
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'Impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti nel presente Contratto Nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
31. Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze.
36. Diritto di non discriminazione
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
[…]
37. Trasformazione
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residua una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlia convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
40. Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni nel periodo da settembre a giugno ed è utilizzabile dal settore formazione ed istruzione quando si deve far fronte ad un aumento temporaneo delle attività lavorative.
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
[…]
41. Contratto collaborazione continuativa: ambito e professionalità coinvolte nelle collaborazioni organizzate dal committente (ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015)
In considerazione del fatto che gli istituti e le aziende che applicano il presente contratto presentano particolari esigenze produttive ed organizzative derivanti dalla peculiarità del settore in cui operano, in cui l'andamento della quantità di richieste di iscrizioni ai corsi è altamente variabile, cosi come la durata degli stessi, e che dette circostanze determinano la necessità di prevedere incarichi a docenti, spesso anche per brevi periodi, o di attribuire incarichi di attività ausiliarie non programmabili, che rendono necessario il conferimento di incarichi di lavoro non subordinato benché organizzato dal committente, si conviene che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, i rapporti di collaborazione continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro sono esclusi dalla disciplina del lavoro subordinato di cui al comma 1 del medesimo articolo e non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81 del 15/06/2015 si prevedono specifiche discipline riguardanti il trattamento economico e normativo delle collaborazioni coordinate e continuative, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore Formazione, Istruzione, Formazione Professionale ed Asili Nido rappresentato dagli Enti a cui questo Contratto Nazionale si rivolge.
In particolare, le Parti prendono atto che:
• la specificità delle particolari esigenze funzionali ed organizzative del settore costituisce proprio la caratteristica dell'organizzazione del settore scuola basata sulla valorizzazione della professione del docente;
• i docenti sono autonomi nella loro funzione di insegnamento e svolgono un'attività nell'ambito delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (ISTAT punto 2.6.3);
• i collaboratori e i tutor nei singoli progetti formativi svolgono un'attività nell'ambito delle professioni intellettuali e di elevata specializzazione (ISTAT punto 2.6.3);
• quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente contratto si basa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1 dell'Art. 2 del citato D.Lgs. 81/15;
• quanto previsto dal presente contratto è volto a disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i collaboratori che operano negli istituti aderenti a Asim;
• non esistono limiti percentuali nell'utilizzo delle collaborazioni in quanto la legge 62/2000 non riguarda questa specifica fattispecie contrattuale
42. Numero complessivo di contratti
Per tutte le istituzioni, comprese le scuole paritarie, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/15, fino al 100% delle prestazioni svolte da:
• Docenti in ogni scuola ed ente di formazione;
• Coordinatori, collaboratori contabili, progettisti, anche esecutivi, certificatoli delle competenze per incarichi legati a progetti specificatamente collegati a singoli bandi promossi;
• Orientatori e formatori nei corsi di formazione professionale;
• Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende;
• Educatori di asili nido;
• Coordinatori, direttori e presidi.
Si specifica che i titolari di pensione possono essere assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per tutte le prestazioni presenti nel CCNL.
43. Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
[…]
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
[…]
m) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]
o) nonché quant'altro previsto dalla D.Lgs. 104/2022.
[…]
51. Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
b) i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le OO.SS. firmatarie del presente CCNL comunicano al committente i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca, anche digitale, per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
[…]
52. Contratto di somministrazione - Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
53. Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro non potrà essere superiore al 50% dei contratti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. I contratti di somministrazione cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non possono eccedere il 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso la soglia di cui al comma 1 potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
54. Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
55. Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene:
[…]
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
[…]
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo.
56. Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]
57. Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…]
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D. LGS 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]
58. Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modifiche.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ogni dodici mesi l'utilizzatore, per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di Unilai Scuola, associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale nel settore e firmataria del presente contratto. Il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
59. Somministrazione irregolare
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge e del presente CCNL, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
[…]
60. Apprendistato - Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
61. Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai sensi e per gli effetti del "Testo Unico dell'apprendistato" D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.. Il contratto di apprendistato, deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale anche avvalendosi dei modelli messi a disposizione dell'Ente Bilaterale.
I contratti di apprendistato possono essere inviati all'Ente Bilaterale Nazionale Asim Unilai, per l’emissione di un parere preventivo, da rilasciare entro 15 giorni dalla convocazione della Giunta Esecutiva delegata dell'Ente.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
62. Assunzione
Gli Istituti aderenti a Asim Scuola possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Nonché, ai sensi dell'art. 47. comma 4 del D.Lgs. 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
63. Durata e modalità della formazione
Ai sensi dell'art. 44, comma 2. del D.Lgs. 81/15, la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all’Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.
64. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attribuisce al lavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione relativa.
66. Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al trattamento retributivo così come parametrato.
[…]
67. Limiti
Gli apprendisti possono essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presenti in azienda. Per le aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, gli apprendisti possono essere tre. È vietato retribuire a cottimo i lavoratori durante l'apprendistato.
IV - Organizzazione del lavoro
68. Lavoro agile - Smart working - Definizione
Le parti sociali firmatarie del presente CCNL. allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono ed incentivano il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario se non quelli imposti dalla funzione dei docenti o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
69. Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
70. Diritti di precedenza
I datori di lavoro privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
72. Forma e recesso
[…]
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo deve essere riconosciuto, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
74. Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
76. Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
Gli elementi essenziali per gli accordi aziendali o individuali sono:
[…]
a. Reperibilità
Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in Smart working il lavoratore dovrà essere costantemente raggiungibile in connessione dati.
b. Problemi tecnici
Il lavoratore è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo, malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari), a segnalare al suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
c. Facoltà di recesso dell’Azienda
Considerato che lo Smart working potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizioni l'Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il lavoratore quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui, recedere dallo Smart working con effetto immediato.
[…]
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
80. Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e. per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Università;
• Accademie di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
• Istituti Tecnici Superiori (ITS);
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole primarie;
• Scuole dell'infanzia;
• Asili nido;
• Centri per l'infanzia;
• Enti di formazione Professionale accreditati presso le Regioni;
• Enti di formazione che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro;
• Agenzie per il lavoro;
• Scuole private e di recupero anni;
• Scuole di preparazione concorsi;
• Scuole e corsi di lingue (compreso l'italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d'Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione di cultura varia;
• Corsi professionali e professionalizzanti.
Titolo III - Assunzione in servizio
88. Tirocinio - stage
L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e successive modificazioni.
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
98. Indennità di mensa
Per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno è prevista un'indennità di mensa pari a 7 euro per ogni giorno di lavoro presso l'Ente.
Tale indennità è parte integrante della Retribuzione Globale Lorda
Negli asili nido e nella scuola dell'infanzia tale indennità può essere sostituita dal servizio mensa, anche se in condivisione con i discenti.
In tutti gli enti, l'indennità di mensa può essere sostituita con un locale attrezzato per la consumazione dei pasti liberi, previo accordo aziendale.
[…]
99. Contratto a sostegno dell'occupazione a tempo determinato
[…]
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. La formazione di cui al comma precedente può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Interprofessionale Fondo Conoscenza, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
103. Banca delle ore
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro e, cioè, attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Tanto premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendano avvalersi della possibilità di cui al presente articolo, dovranno attivare una negoziazione aziendale o interaziendale, con le rappresentanze sindacali, ove costituite, per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o a parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative, sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno, fatte salve le norme di legge, regolamentare l'orario normale settimanale di riferimento, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico, superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato, al termine del periodo di riferimento fissato in sede di contrattazione aziendale e nelle quote e con le modalità che saranno definite in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. In ogni caso sono fatte salve le maggiorazioni di cui al presente CCNL o previste dalla legge per le ore eccedenti prestate.
Gli accordi aziendali potranno anche prevedere che. eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro, in caso di mancato utilizzo dei riposi, possano essere compensate attraverso il conferimento di un valore corrispondente alla maggiorazione spettante, in welfare aziendale, secondo le modalità disciplinate e pattuite dalle parti a livello aziendale. In ogni caso, le parti potranno concordare, sempre a livello aziendale, che i riposi compensativi non possano essere richiesti in determinati periodi di picchi di attività aziendale.
Il lavoratore non potrà richiedere ore di permesso eccedenti la banca delle ore accantonate.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti e il pagamento delle ore, sotto forma di retribuzione ordinaria.
Titolo V - Durata del lavoro
108. Orario di lavoro
Per il personale non docente Area I (livelli I - Il - III) e Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenza), per il solo Personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze l'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 48 ore;
Per gli assistenti asili nido, assistenti scuola dell’infanzia, educatrici micro nido, comprensive delle attività connesse alla funzione l'orario settimanale è di 38 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore;
Per educatrici Asili Nido, docenti scuola infanzia, addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di Colonie e Convitti; addetti al Tempo Libero, guide e Addetti alle Attività Integrative, istruttori in Attività Parascolastiche; tutor di sede corsi di formazione; puericultori, logopedisti, fisioterapisti; psicologi e psicoterapeuti l'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo;
Per docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia e modelli viventi: l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 38 ore;
Per il personale docente scuole primarie l'orario settimanale è 32 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore;
Per il personale docente scuole secondane, l'orario settimanale è di 29 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore.
Per Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni, i docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami;
Docenti in Corsi liberi d’Arte e di Cultura vana, Docenti in Corsi di Istruzione Professionale: Docenti In Corsi di Lingue, Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni; Docenti delle Accademie; Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti; Docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori; Docenti dei Corsi di Specializzazione Postdiploma; Docenti in Scuole e Corsi Post - secondari; Docenti in Istituti Parauniversitari; Docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione l’orario settimanale è di 32 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 ore.
Il tempo pieno annuale si calcola moltiplicando l'orario effettivo settimanale per 52 settimane Il lavoro può essere suddiviso in turni variabili settimanalmente salvo, nel caso di docenti di scuola ove si calcola l'anno scolastico pari a 33 settimane (su 10 mesi, settembre/giugno) oppure ad altro periodo specifico se individuabile (esempio nel caso di corsi per enti di formazione o di anni scolastici "estesi" negli asili nido o scuole materne).
Per determinare quindi un valore annuo si deve moltiplicare il monte ore settimanale per la quota oraria per il numero di settimane di durata del periodo previsto.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Le ore settimanali non possono comunque mai superare le 48 ore.
Il cambiamento di turno deve essere comunicato al lavoratore almeno con 48 ore di preavviso. La paga mensile è erogata in base alle ore realmente effettuate nel mese di riferimento.
Eventuali ore non lavorate a causa di spostamento di turno, devono essere assegnate entro il mese di giugno dell'anno solare di riferimento. Pertanto, se entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il lavoratore ha effettuato meno ore di quanto previsto dal contratto, il datore di lavoro è tenuto ad assegnare le ore mancanti entro il successivo mese di giugno. Le ore non assegnate dovranno in ogni caso essere retribuite.
La settimana lavorativa è, per tutti, dal lunedì al sabato.
[…]
Per lavoro effettivo si intende un'applicazione assidua continuativa; conseguentemente, non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedasi art. 8 c.3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiori a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'Interno che all'esterno dell’istituto.
Nell'orario di lavoro sono ricomprese tutte le attività annesse alla funzione
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art 26. lavoro straordinario e notturno. Parimenti, se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
Nei limiti dell'organizzazione dell'istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti.
[…]
109. Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l'art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
110. Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
111. Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 120 ore l'anno sia per il personale docente che per il personale non docente.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 5 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali;
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal Coordinatore d'Istituto se delegato. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato. Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione […]
Per il personale non docente area I, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[…]
114. Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
119. Infortunio sul lavoro
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, è tutelato contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire all'istituto idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio. […]
121. Tutela della maternità e della paternità - Diritto di astensione al lavoro
Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e art. 7. comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ex DTL) su richiesta della lavoratrice.
[…]
126. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D. Lgs. 80/2015)
Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
127. Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l'art 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).
132. Permessi per lavoratori con disabilità
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 l. 104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
135. Licenziamento e dimissioni
[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente […]
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R. o pec;
[…]
m) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni;
p) assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi;
q) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all'istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti;
r) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione;
[…]
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
139. Regolamento Interno
Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, anche a mezzo di affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori o attraverso formale comunicazione digitale, e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L’inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di procedimento disciplinare.
Ecco il testo formattato e corretto:
140. Doveri del Lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità al livello e alla qualifica conferita,
b) rispettare l'orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno dell'istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
[…]
Al personale ausiliario sono affidati il controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.
141. Provvedimenti Disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse da un lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
A titolo indicativo e non esaustivo, i provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
1. risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3. abbiano ritardato senza giustificato motivo l’inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
6. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
7. non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
8. presentino una reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
