Tipologia: Accordo
Data firma: 24 aprile 2020
Parti: Terna e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Settore elettrico, Terna
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di Accordo

Roma, 24 aprile 2020, tra Terna spa, anche in nome e per conto della Società Terna Rete Italia spa […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uiltec […]

Premesso che
- Il servizio elettrico è un servizio pubblico essenziale ed è elemento abilitante fondamentale anche per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Terna si è prontamente attivata per adottare iniziative ed azioni a tutela delle proprie persone in coerenza con le misure di contenimento del contagio via via introdotte dalle pubbliche autorità in relazione al diffondersi del virus COVID-19, in particolare con i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 e, da ultimo, da quelle definite dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, sottoscritto dalle Parti sociali con la mediazione del Governo quali:
- il contenimento delle trasferte in Italia e all’estero limitandole agli spostamenti strettamente necessari per garantire la continuità operativa;
- la sospensione delle attività di formazione sia nelle sedi territoriali sia nelle sedi centrali (Campus di Roma) ad eccezione di quelle in modalità digitale e contestuale sospensione dei principali eventi previsti;
- l’intensificazione delle attività di sanificazione per gli ambienti di lavoro e per i mezzi operativi e di trasporto aziendali;
- l’introduzione e la progressiva estensione di misure atte a limitare le interazioni e le occasioni di contatto tra il personale turnista dell’area Dispacciamento e Conduzione;
- la progressiva estensione dello smart working, fino ad applicarlo al 100% a tutto il personale impiegatizio – con eccezioni applicative per quello in forza alle Unità Impianti e per il personale in turno;
- l’aggiornamento del Protocollo Terna di sicurezza anti-contagio, recependo le ulteriori indicazioni contenute nel Protocollo Interconfederale sottoscritto su invito del Governo in data 14 marzo 2020. Le revisioni apportate sono state oggetto di esame in sede di Commissione Bilaterale Terna Salute, Sicurezza e Ambiente cui le Parti hanno assegnato i compiti e le responsabilità del Comitato previsto all’art. 13 del predetto Protocollo Interconfederale;
- una continua e costante attività di informativa e coordinamento dei Datori di Lavoro e loro delegati al fine di identificare le opportune azioni di prevenzione per limitare il contagio;
- l’attivazione di una specifica polizza assicurativa in favore della generalità dei dipendenti che copre l’eventualità di un ricovero causato da infezione da Covid – 19.
- Le misure adottate dall’Azienda sono state oggetto di continuo confronto con le Segreterie sindacali nazionali e tempestivamente portate a conoscenza del proprio personale.
Considerato che
- Nell’ambito delle Unità Impianti della società Terna Rete Italia a partire dall’11 marzo, su tutto il territorio nazionale, sono state intraprese misure volte a ridurre - a fini del contenimento del contagio - la presenza del personale presso le relative sedi;
- in particolare, per il personale impiegatizio delle Unità Impianti è stata disposta a decorrere dalla suddetta data l’applicazione dello smart working in maniera alternata per il 50 % della forza; tale misura è stata poi estesa progressivamente ad iniziare dal 18 marzo 2020 per ridurre la presenza in ciascuna sede a circa il 30 % del personale impiegatizio. A partire dal 4 maggio e fino al 29 maggio 2020 sarà progressivamente ampliata la presenza in servizio sino a ritornare alla predetta percentuale del 50% del personale impiegatizio, con rotazione settimanale.
- per il personale operaio, è stata introdotta una distribuzione su più sedi (sedi di lavoro, sedi distaccate e sedi virtuali) con il vantaggio di una sensibile rarefazione delle risorse contemporaneamente presenti e quindi con una riduzione del rischio di contagio ed il mantenimento dell’operatività necessaria;
- successivamente, sempre con riferimento al personale operaio delle predette Unità Impianti, Terna ha effettuato una valutazione finalizzata ad una più ampia azione di contenimento basata sia su un’analisi dei cantieri sia sulle attività di esercizio e manutenzione strettamente necessarie a garantire la continuità del servizio elettrico in condizioni di sicurezza;
- al riguardo, per ridurre ulteriormente l’esposizione al rischio di contagio, a partire da mercoledì 18 marzo e fino al 28 aprile 2020 è stato progressivamente implementato un nuovo modello di funzionamento delle Unità Impianti definito puntualmente dai verbali di accordo 16 marzo 2020 e 2 aprile 2020.
Tenuto conto che
- La situazione emergenziale e il suo protrarsi non consente allo stato attuale di predefinire i tempi per il ritorno al normale svolgimento delle attività, con la conseguenza dell’urgente necessità di individuare soluzioni sostenibili;
- come misure per far fronte all’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, il DPCM 11 marzo 2020, in ordine alle attività produttive, raccomanda che siano incentivate per i dipendenti le ferie nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, mentre il sopracitato Protocollo interconfederale del 14 marzo 2020 individua, tra l’altro, anche il ricorso agli strumenti contrattuali in essere, quali l’utilizzo delle ferie arretrate non ancora fruite.
Tutto quanto sopra premesso e considerato con il presente accordo si conviene quanto segue
1. Per le giornate del 29 e 30 aprile rimane confermato il modello definito dal sopracitato verbale di accordo 2 aprile che prevede la suddivisione della forza operaia in due Gruppi, che si alternano con cadenza settimanale. In particolare, nelle predette giornate del 29 e 30 aprile la normale prestazione lavorativa verrà resa dal personale operaio già in servizio la settimana dal 22 al 28 aprile 2020. Il restante personale fruirà di residui ferie e/o FA maturati negli anni precedenti. Per coloro che non abbiano residui ferie e/o FA maturati negli anni precedenti sufficienti a coprire per intero le predette 2 giornate, l’Azienda provvederà al riconoscimento di permessi retribuiti a recupero, fino ad un massimo di 15 ore e 12 minuti. Tali permessi vengono recuperati attraverso prestazioni di ore di lavoro straordinarie (art. 28 comma 2 e comma 3 CCNL) che saranno successivamente effettuate. Per tali prestazioni verranno comunque mensilmente corrisposte ai dipendenti interessati le maggiorazioni di cui all’art. 28 CCNL.
2. Per il periodo di 4 settimane che va da lunedì 4 maggio a venerdì 29 maggio 2020 compresi, in funzione di una prevista graduale ripresa delle attività sia nei cantieri che nell’esercizio e manutenzione, sarà presente in servizio circa il 75% del personale operaio, che opererà alternandosi su cicli settimanali con le modalità di seguito indicate.
3. Il personale operaio continuerà ad essere organizzato in due Gruppi (Gruppo 1 e Gruppo 2); ciascun Gruppo sarà a sua volta suddiviso in due sub unità denominate «Famiglie». Ciascuna Famiglia sarà costituita da circa il 25% degli operai in forza all’Unità Impianti. A partire dal 4 maggio - in ognuna delle 4 settimane - presteranno la normale attività lavorativa tre delle Famiglie appartenenti ai due Gruppi.
4. La reperibilità ordinaria, diversamente dalle fasi precedenti, verrà garantita dal personale appartenente al Gruppo in servizio nella sua interezza.
5. Al fine di mantenere la separazione fra i Gruppi, la Famiglia in servizio che non appartiene al Gruppo in servizio nella sua interezza (ad esempio: Famiglia 1 del Gruppo 1, mentre è in servizio tutto il Gruppo 2) inizierà l’attività lavorativa senza passare per la sede ovvero organizzando una modalità di prelievo di mezzi e attrezzature senza sovrapporsi con altri colleghi in sede.
6. Nella settimana in cui una Famiglia non effettuerà la normale prestazione lavorativa, il personale operaio appartenente alla Famiglia stessa fruirà di residui ferie maturati negli anni precedenti ovvero spettanze residue a vario titolo (riposi compensativi, congedi, etc). Per coloro che non abbiano residui ferie maturati negli anni precedenti ovvero spettanze residue a vario titolo, l’Azienda provvederà al riconoscimento di:
a) una giornata di permesso retribuito;
b) due giornate di formazione con modalità digitale per coloro che abbiano un’anzianità di servizio inferiore ad un anno alla data di sottoscrizione del presente accordo;
c) una giornata di formazione con modalità digitale per coloro che abbiano un’anzianità di servizio uguale o superiore ad un anno alla data di sottoscrizione del presente accordo;
d) permessi retribuiti a recupero, fino ad un massimo di 22 ore e 48 minuti. Tali permessi vengono recuperati con le medesime modalità definite al comma 1 del presente verbale
In via del tutto eccezionale, per coloro si trovino nel caso di cui al punto 6 c) e che debbano coprire un numero di giorni pari a cinque, nel periodo complessivamente regolato dal presente accordo e richiamato al punto 1 che precede, verranno erogate due giornate di formazione anziché una. Pertanto, per tutti i lavoratori nel periodo complessivamente regolato dal presente accordo il numero massimo di giorni da coprire con permesso a recupero non sarà mai superiore a quattro. Eventuali situazioni eccezionali saranno opportunamente considerate dall’Azienda.
7. All’approssimarsi della fine del mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare gli effetti dell’applicazione del presente accordo. Le Parti si incontreranno altresì per valutare eventuali impatti determinati da ogni successiva variazione normativa dovesse intervenire.
8. Con la finalità straordinaria di premiare il personale operaio che, durante il periodo di emergenza epidemiologica dal 18 marzo al 29 maggio 2020, ha effettuato ed effettuerà la propria prestazione lavorativa presso cantieri o nell’ambito dell’Unità Impianti di appartenenza, per un periodo di almeno 15 giorni lavorativi anche non continuativi, l’Azienda riconoscerà un importo lordo pro capite una tantum pari a € 200 da liquidare con le competenze del prossimo mese di giugno.

Letto, confermato e sottoscritto.