Tipologia: Accordo
Data firma: 12 settembre 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Kering e RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Confintesa
Settori: Tessili, Kering
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Premessa
Parte Prima-Generale
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Pari opportunità e diversità
Art. 5 - Ambiente sicurezza e benessere
Parte Seconda - Welfare Aziendale

 

Art. 6 - Sistema di welfare aziendale
Parte Terza - Normativa

Art. 7 - Permessi integrativi al sostegno della vita privata e della famiglia
Parte Quarta - Economica
Art. 8 - Modello di valutazione, sviluppo e valorizzazione professionale
Art. 9 - Sistema di salario variabile
Parte Quinta - Disposizioni Finali - Decorrenza e Durata
Allegati


Verbale di accordo

Il giorno 12 settembre 2017 presso la sede di Firenze della società Kering Italia spa (qui di seguito Società) […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie […] assistite dalle OO.SS. presenti […] Filctem - Cgil, […] Femca - Cisl, […] Confintesa, congiuntamente anche "le Parti"

Premesso che:
• Le Parti, confermandosi interlocutori stabili, ribadiscono la reciproca volontà di instaurare un sistema di Relazioni Industriali improntato al metodo partecipativo e teso a valorizzare le persone, ampliare i momenti di confronto - attraverso il metodo del dialogo e dell'informazione reciproca - al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo, nel rispetto delle condizioni delle persone e della competitività aziendale.
• In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (CCAL) - sottoscritto tra Guccio Gucci spa/Gucci Logistica spa e le OO.SS -, con decorrenza dal 01 gennaio 2012 e scadenza al 31 dicembre 2014, contenente espressa previsione di proroga sino alla stipula di un nuovo accordo.
• In data 2 dicembre 2013 è stato sottoscritto un verbale di incontro sindacale in cui le parti hanno esperito l'esame congiunto dell'art.47 -comma 2-, della legge n.428 del 29 dicembre 1990, dove veniva sancita l'intenzione da parte di Guccio Gucci spa di procedere ad una scissione parziale proporzionale con conseguente trasferimento del ramo di azienda - a favore della Kering Italia spa - attinente all'organizzazione e alla gestione dei servizi connessi alle attività cosiddette « Shared Services ».
• Le Parti, in considerazione di quanto convenuto nel predetto verbale di incontro sindacale, si sono incontrate nel corso dell'anno per ribadire la volontà di costruire un percorso che avrebbe dovuto portare alla stipula di un Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (CCAL) specifico per la Kering Italia spa.
• In data 9 dicembre 2015, le parti si sono incontrate ed hanno ritenuto opportuno posticipare la stipula del nuovo accordo al fine di renderlo coerente con la nuova organizzazione aziendale, confermando comunque che nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo continuerà a trovare applicazione il pregresso CCAL scaduto il 31.12.2014 sottoscritto tra Guccio Gucci spa/Gucci Logistica spa e le OO.SS.
• Inoltre, in data 11 dicembre 2015 è stato sottoscritto on verbale di incontro sindacale in coi le parti hanno esperito l'esame congiunto dell'art.47 -comma 2-, della legge n.428 del 29 dicembre 1990, dove veniva sancita l'intenzione da parte di Gocci Logistica spa di procedere ad ona scissione parziale proporzionale con conseguente trasferimento del ramo di azienda - a favore della Kering Operations & Services Italia - attinente all'attività di gestione della produzione e dello sviluppo prodotto pelletteria a marchio Alexsander McQueen nonché le attività relative alla logistica, allo sviluppo prodotto e ingegnerizzazione guanti e cappelli e alla sostenibilità e responsabilità sociale ed ambientale.
• Le Parti, in considerazione dei significativi cambiamenti strategici ed organizzativi intercorsi nel Gruppo Kering (già PPR Luxury Group) avevano ritenuto opportuno posticipare la stipula del nuovo accordo al fine di renderlo coerente con la nuova organizzazione aziendale ed allineato agli obiettivi di business, convenendo altresì sull'opportunità di sviluppare un nuovo Sistema di Valutazione e Classificazione del Livello di Professionalità Individuale che potesse essere uno strumento di gestione e sviluppo delle risorse umane e delle loro professionalità basato su principi meritocratici e su politiche retributive coerenti con i mercati di riferimento, nonché vantaggio competitivo per fronteggiare il mercato esterno.
• In data 14 novembre 2016 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui hanno convenuto altresì di apportare adeguamenti retributivi per il personale già classificato secondo il Sistema di cui al CCAL 2011 e confermare lo schema di salario variabile per l'anno 2016.
• Le parti, nel confermare che le Risorse umane rappresentano un fattore strategico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita e consolidamento dei risultati di Gruppo, avevano convenuto sull'opportunità di creare un nuovo modello di valutazione delle competenze professionali e della performance individuale volto a valorizzare il contributo di ciascuno nell'organizzazione.
Tutto ciò premesso si conviene quanto di seguito:

Parte Prima-Generale
Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1. Il presente CCAL si applica a tutto il personale dipendente delle Società Kering Italia spa, Kering Operations & Services Italia srl, e Dema srl, con esclusione di Quadri e Dirigenti;
1.2. per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti in materia oltre al CCNL delle Industrie Manifatturiere delle Pelli e Succedanei applicato;

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
2.1 Le Parti nel confermare quanto già declinato in premessa, ribadiscono l'impegno comune a proseguire un modello di relazioni sindacali avente come obiettivo comune lo sviluppo di metodi partecipativi.
Le parti, in coerenza con l'impostazione degli accordi sindacali che si sono succeduti nel tempo e con quelli attualmente in vigore e, più in generale, in coerenza con i modelli di relazione maturati, confermano la volontà e l'impegno di promuovere lo sviluppo di corrette relazioni industriali per permettere all'azienda di crescere e di rispondere in maniera puntuale ed efficace alle sfidanti dinamiche di mercato attraverso la valorizzazione e la crescita del contributo professionale e culturale delle persone.

Art. 4 - Pari opportunità e diversità
In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D. Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le parti ribadiscono il comune impegno ad evitare discriminazioni di genere, orientamento sessuale, razza, religione, orientamento politico in qualsiasi ambito e livello professionale in modo da garantire a tutti l'offerta delle stesse opportunità.
Le parti confermano quindi:
- che la parità tra uomini e donne e l'equità tra i generi rappresenta un fondamento della politica di gestione delle risorse umane che continuerà ad essere improntata sui principi di meritocrazia, equità e trasparenza;
- la volontà di continuare ad eliminare, laddove si presentassero, ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione diretta o indiretta fondata sull'età, sul genere, sulla razza, sulla cultura, sul credo religioso, sull'orientamento affettivo-sessuale e sulla diversa abilità;
- l'impegno a proseguire nel processo di estensione anche alle coppie dello stesso genere di istituti legali e/o contrattuali tradizionalmente legati al genere;
- l'impegno a proseguire nell'implementazione di un sistema di welfare aziendale che favorisca la conciliazione fra vita lavorativa e vita privata.

Art. 5 - Ambiente sicurezza e benessere
5.1 Le Parti confermano l'impegno sino a qui perseguito, e che ha trovato enfasi dopo la certificazione per la responsabilità sociale che l'Azienda ha ottenuto per una parte delle proprie attività, nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro un valore prioritario da perseguire, e non un vincolo, e pertanto ritengono le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro uno strumento indispensabile per la diffusione di un "clima di benessere" in azienda;
5.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale e i Rappresentanti dei lavoratori continueranno a collaborare e ad incontrarsi annualmente nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, nell'ottica del continuo miglioramento delle condizioni ambientali così come previsto dal Testo Unico Sicurezza del Lavoro: D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per esaminare argomenti specifici e con particolare riferimento agli interventi effettuati e alle azioni da intraprendere, anche in materia di formazione e sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte terranno in considerazione le diverse realtà esistenti in azienda con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere.

Parte Terza - Normativa
Art. 7 - Permessi integrativi al sostegno della vita privata e della famiglia

Le Parti sono consapevoli dell'importanza di implementare strumenti che consentano ai dipendenti di conciliare le esigenze professionali con quelle personali è familiari, consce del fatto che un corretto bilanciamento tra vita personale e lavorativa rappresenta un fattore strategico per favorire un ambiente di lavoro serenò e sicuro ed un elemento di facilitazione per il coinvolgimento delle persone nel conseguimento degli obiettivi e strategie aziendali, In quest'ottica ritengono opportuno introdurre nuovi strumenti e ampliare quelli esistenti per massimizzare il benessere delle persone che lavorano in azienda; dì seguito si elencano gli strumenti all'uopo individuati.
7.1 Permessi Integrativi
I dipendenti che necessitano di effettuare
I. Visite mediche specialistiche;
II. Visite mediche odontoiatriche;
III. Visite mediche specialistiche, escluse quelle odontoiatriche, che occorrano ai figli fino a 8 anni di età;
IV. Assistenza ai figli fino a 8 anni di età in caso di ricovero ospedaliero;
V. Inserimento figli all'asilo nido;
VI. Assistenza nelle attività scolastiche effettuate a casa per i figli studenti del primo ciclo di istruzione affetti da disturbi psichici dell'apprendimento (cosiddetta DSA, L. 170/2010);
ove non sia possibile prevederli fuori dal normale orario di lavoro, potranno usufruire di un massimo di 25 ore di permesso retribuito - da riproporzionarsi per i part time sulla base della % di lavoro contrattuale - limitatamente al tempo necessario ad effettuare la succitata fattispecie e per i 30 minuti precedenti e successivi alla medesima.
[…]
7.3 L'Azienda si riserva la possibilità di derogare al limite massimo di 25 ore annue retribuite per le visite mediche sostenute dal dipendente o dal figlio sino a 8 anni di età affetto da gravi patologie, sulla scorta delle informazioni fornite in via riservata dal medico curante al medico aziendale competente.
[…]
7.7 Aspettativa per Violenza di Genere: le Parti concordano, in aggiunta al periodo massimo di astensione dal lavoro di tre mesi previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, di garantire a tutte le dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ulteriori 60 giorni di aspettativa non retribuita.
La richiesta dovrà essere debitamente certificata dai servizi sociali del. comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all'art. 5 bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 e dovrà pervenire nei termini e con le modalità previste dal suddetto Decreto.
7.8 Aspettativa per gravi e comprovate necessità personali: le Parti convengono di elevare a 6 mesi l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 53, co. 1 - del CCNL in caso di gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
7.9 Ferie: nel confermare la maturazione delle ferie sulla base dell'anno civile (01 gennaio - 31 dicembre) e al fine di agevolare, per quanto possibile, l'effettivo godimento delle ferie da parte dei dipendenti, anche in considerazione delle esigenze aziendali e degli stessi, le Parti confermano l'opportunità di procrastinare a 24 mesi il limite temporale per la fruizione delle ferie.
Ciò stante, in considerazione della Circolare INPS n. 134/98, la scadenza dell'obbligazione contributiva si realizzerà al compimento del 24esimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle medesime.

Parte Quinta - Disposizioni Finali - Decorrenza e Durata
• Con il presente accordo le parti hanno inteso definire compiutamente quanto previsto dal vigente CCNL in materie di contrattazione collettiva di secondo livello per il triennio 2017-2018-2019, ad esclusione delle tematiche relative all'implementazione dello Smart Working/Telelavoro e dell'orario di lavoro legato a progetti speciali.
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