Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2025, n. 19425 - Caduta mortale durante le attività di pulizia e sgombero in un capannone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a P il Omissis
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. FRANCESCA SALVATORI, per la parte civile INAIL, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese;
Fatto
1. Con sentenza del 25 giugno 2024, la Corte di appello di Palermo, salvo che per la concessione del beneficio della non menzione, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo - in esito al dibattimento - aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per aver colposamente cagionato la morte del dipendente B.B., con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A.A. è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, previo riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale si è sottratta al dovere, su di lei incombente, di motivare in ordine ai rilievi svolti in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni C.C., D.D. e E.E., in alcuni punti palesemente mendaci, se non calunniose.
Con l'atto di appello, infatti, si era evidenziata la falsità delle accuse rivolte al A.A., il quale avrebbe suggerito ai dichiaranti di fornire al pronto soccorso la falsa versione dell'incidente stradale.
Mendaci dovevano ritenersi anche le dichiarazioni rese da C.C. in relazione al coinvolgimento di F.F. e G.G. - unitamente alla persona offesa - nella esecuzione dei lavori relativi al capannone.
Infine, la sentenza non spiega le ragioni per le quali A.A., che svolgeva un'attività di fabbro, avrebbe dovuto interessarsi alla ripulitura di un capannone, la quale non richiedeva alcuna delle attività rientranti nelle sue competenze lavorative.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha erroneamente valutato gli esiti della rinnovazione dibattimentale, consistita nella audizione dell'originario coimputato H.H. (che aveva definito la sua posizione con l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.).
Costui, infatti, ha riferito di aver commissionato al A.A. dei lavori di installazione delle traverse; lavori, questi, incompatibili con le operazioni di smontaggio e pulizia cui fa riferimento la imputazione.
Fu egli stesso, inoltre, ad incaricare la persona offesa della pulizia, e dunque è portare di un evidente interesse all'esito del giudizio, quantomeno in relazione alle statuizioni civili.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha in alcun modo valutato gli indicatori fattuali, pure evidenziati in appello, idonei a ridimensionare "alquanto il comportamento dell'imputato" (p. 9 ricorso); ha quindi immotivatamente negato sia l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia la riduzione della pena al minimo edittale, facendo soltanto un generico riferimento "all'elevato grado della colpa".
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che i fatti sono stati così concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
H.H., legale rappresentante della Immobiliare Victoria Srl, commissionò alla ditta facente capo ad A.A. dei lavori di manutenzione di un capannone di tipo industriale sito in Palermo; lavori consistenti nella pulizia e sgombero, anche attraverso la rimozione di lastre di eternit dalla copertura.
Il A.A., quindi, affidò i lavori, da eseguirsi in quota, ai dipendenti B.B. e D.D.
Nel corso dell'attività di smontaggio, eseguita senza alcuno mezzo di protezione collettiva o individuale, B.B. cadde da un'altezza di circa 10 metri, riportando le lesioni cranio-encefaliche che poi ne determinarono il decesso.
Al A.A., quale datore di lavoro della persona offesa, si è contestato inoltre di non aver verificato la resistenza dei materiali costituenti il manto di copertura, e di non aver valutato le condizioni di salute della persona offesa (che al momento dell'infortunio aveva il braccio ed il polso sinistro ingessati).
2. Osserva innanzitutto il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (dedotto in ricorso), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).
2.1. Ciò posto, i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
2.1.1. Va intanto ribadito che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 2, n. 1782 del 05/12/2024, dep. 2025, Ansalone, non mass.; Sez. 1, n. 10005 del 26/11/2024, dep. 2025, Esposito; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01).
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione).
Né può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio solo genericamente denunciato, attraverso l'indifferenziato richiamo a quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.1.2. Inoltre, il ricorrente, pur prospettando formalmente il vizio di motivazione, sollecita questa Corte di legittimità ad un (non consentito) nuovo giudizio di merito.
Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Lungi dal costituire l'ennesimo giudice del fatto, questa Corte di legittimità, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta -giudice della motivazione.
Non sono quindi deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre diversa conclusione del processo.
Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 1794 del 17/12/2024, dep. 2025, Di Rocco, non mass.; Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 -01).
Sicché, il tema introdotto dal ricorrente, relativo alla valutazione della prova testimoniale, costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281385 - 01).
Nel momento in cui su tali profili, che attengono al fatto, il giudice di merito ha motivatamente espresso il proprio convincimento, le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quindi quelle indicate dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che debbono essere denunciate con la necessaria specificità, poiché ciascuno dei tre vizi ha caratteristiche sue proprie.
Anzi, la deduzione promiscua di vizi è indice, oltre che di genericità del motivo di ricorso, anche della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (così, in motivazione, Sez. 6, O., Rv. 262965 - 01, cit.).
Nella specie già il Tribunale, dopo aver ripercorso le dichiarazioni acquisite nel corso del dibattimento, ha ampiamente motivato in ordine al giudizio di attendibilità della prova testimoniale (pp. 16 - 24), indicando anche i criteri di valutazione adoperati.
A tale fine, ha evidenziato la convergenza dimostrativa esistente tra le dichiarazioni di C.C. (fratello della vittima, costituitosi parte civile) e quelle rese da altri testimoni, tra cui il D.D., del tutto indifferenti rispetto all'esito del giudizio.
Non diversamente, la Corte di appello ha condiviso tale valutazione, confermandola anche alla luce delle dichiarazioni assunte ex art. 603 cod. proc. pen. (pp. 3 e ss.), specificando, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, che i lavori affidati al A.A. riguardarono non solo la installazione delle traverse, ma anche le attività preliminari, tra cui la rimozione delle lastre di eternit, in occasione della quale si verificò l'incidente mortale.
Nel formulare il giudizio di attendibilità, la Corte territoriale ha quindi evidenziato sia i punti di convergenza tra le diverse dichiarazioni, sia l'emersione di alcune circostanze di fatto a seguito dell'esame dello stesso imputato, coerenti con la ricostruzione sottesa alla imputazione (p. 5 sentenza ricorsa).
La motivazione della Corte di appello, quindi non può essere definita "apparente", perché da conto delle censure e deduzioni difensive, le esamina e le disattende con argomentazioni specifiche e non manifestamente illogiche, sorrette da puntuali richiami alle risultanze probatorie.
2.2. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si ripropongono doglianze già ampiamente scrutinate dalla Corte territoriale, è inammissibile.
2.2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, nelle conformi decisioni di merito (p. 7 sentenza ricorsa; p. 31 sentenza del Tribunale) la motivazione, esente da manifesta illogicità, fa leva sulla gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi di valutazione.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01).
La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego.
2.2.2. Il ricorrente, infine, si duole della assoluta carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, comminato in misura non prossima al minimo edittale.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 -01).
D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Ciò posto il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01, anche per indicazioni sul modo in cui determinare il medio edittale; conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), osserva come i giudici di merito, anche in questo caso con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero le modalità dell'azione e il grado della colpa.
Il (modesto) scostamento dal minimo edittale si fonda quindi su una congrua motivazione, avendo i giudici di merito individuato indici di disvalore di tipo oggettivo, attinenti alla gravità del fatto.
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inali, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni.
Né la parte civile si è limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, ovvero il rigetto, ma anzi han contrastato specificamente i motivi di impugnazione, così fornendo un contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail nel presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2025.
