Tipologia: CRL
Data firma: 21 maggio 2025
Validità: 21.05.2025 - 30.06.2029
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno-Lapidei, Artigianato, Lombardia
Fonte: apaconfartigianato.it


Sommario:

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Orario ordinario di lavoro
Articolo 3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
Articolo 4 - Regime di flessibilità
Articolo 5 - Altri regimi di orario - Banca ore
Articolo 6 - Gestione permessi in caso di grave lutto
Articolo 7 - Assenze per festività altri culti religiosi
Articolo 8 - Malattia

 

Articolo 9 - Smart Working
Articolo 10 - Violenza, molestie e discriminazione di genere
Articolo 11 - Incremento economico regionale
Articolo 12 - Premio di produzione collettivo regionale
Articolo 13 - Elemento Regionale Lombardia
Articolo 14 - Welfare aziendale contrattuale
Articolo 15 - Decorrenza e durata
Articolo 16 - Deposito


Contratto collettivo regionale di lavoro Area Legno Lapidei per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dei settori Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei

Milano, lì 21 maggio 2025, tra Confartigianato Imprese Lombardia […], Cna Lombardia […], Claai Lombardia […], Casartigiani Lombardia […] e Feneal Uil Lombardia […], Filca Cisl Lombardia […], Fillea Cgil Lombardia […]

Articolo 1 - Ambito di applicazione
1.1 Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro area Legno Lapidei, sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.

Articolo 2 - Orario ordinario di lavoro
La durata massima dell’orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 giornate lavorative con riposo di norma cadente il sabato.

Articolo 3 - Differente modulazione orario di lavoro settimanale
31. A livello aziendale la durata massima dell’orario ordinario di lavoro può essere computata anche come media in un periodo di 6 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell’orario ordinario di lavoro settimanale anche su cicli plurisettimanali e/o multiperiodali, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).
3.2 Per il settore Legno-arredamento e mobili, in presenza di specifiche esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali, previa informativa ai lavoratori e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino), l’azienda potrà anche adottare regimi di orario che includano prestazioni lavorative in giornate domenicali, per un numero massimo di 10 giornate annue con maggiorazione 30%.
Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL.
3.3 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
3.4 È fatto salvo il regime previsto dal CCNL per i lavoratori che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Articolo 4 - Regime di flessibilità
4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, in alternativa al regime previsto dagli articoli 30 e 30 bis del CCNL, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell’orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 5 mesi.
4.2 Di tali regimi di orario e della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino).
4.3 A fronte del superamento dell’orario contrattuale l’azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale. Al termine del periodo definito per le eventuali ore in eccedenza rispetto all’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del:
-settore Legno Arrendamento Mobili
15% sino alla novantaseiesima ora;
18% dalla novantaseiesima ora;
-settore Lapidei Escavazione Marmo:
15%;
da liquidarsi entro il mese successivo.
4.6 Per il settore Legno-arredamento e mobili tali regimi di orario potranno estendersi a giornate domenicali per un numero di 5 giornate in un periodo massimo di 5 mesi, retribuite con maggiorazione del 30%.
4.7 – Le maggiorazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dagli articoli 29, 29 bis, 30, 30 bis del CCNL.
4.8 L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tuti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Articolo 5 - Altri regimi di orario - Banca ore
5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, l’orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (allegato 1).
5.2 Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo dei permessi retribuiti, delle ex-festività, delle ore supplementari, dello straordinario.
5.3 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l’eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
5.4 Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali o dei permessi straordinari di cui agli articoli 66 e 66 bis del vigente CCNL.
5.5 Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla disciplina del vigente CCNL.
5.6 Trascorso il periodo fissato dal CCNL al lavoratore sarà liquidato l’importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
5.7 In tal caso l’impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall’allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario è vincolata all’invio di tale comunicazione ad Elba.
5.8 La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell’impresa, l’attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Articolo 9 - Smart Working
9.1 Le parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21 dicembre 2021.
9.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile

Articolo 10 - Violenza, molestie e discriminazione di genere
10.1 Visti i contenuti della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sull’eliminazione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro del 2019, si conviene che l’azienda possa:
-inserire nella valutazione dei rischi di cui all’art.28 D.Lgs. n.81/2008 anche il rischio specifico per violenza, discriminazione e molestie;
-realizzare azioni formative sul tema, coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti, inclusi RLST – RLSA.